Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara illegittimo l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, che allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi in contrasto con la disciplina europea e la tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
L’art. 49 della cosiddetta legge sulla green economy modificava il regime della miscelazione dei rifiuti pericolosi. La Regione Lombardia ha contestato che la liberalizzazione abbassasse le tutele rispetto al diritto eurounitario.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio è stato promosso dalla Regione Lombardia in via principale contro l’art. 49 della legge n. 221 del 2015, lamentando la violazione dell’art. 117, primo comma (vincoli derivanti dall’ordinamento UE) e, in via connessa, del riparto di competenze sull’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, ripristinando il regime più restrittivo in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi.
Il principio
Una norma statale che liberalizza la miscelazione di rifiuti pericolosi in contrasto con le direttive europee viola l’art. 117, primo comma, Cost. e compromette la tutela dell’ambiente, parametro di derivazione eurounitaria.
Domande e risposte
Cosa cambiava l’art. 49 annullato?
Allentava i vincoli sulla miscelazione dei rifiuti pericolosi, in contrasto con la disciplina europea.
Chi ha sollevato la questione?
La Regione Lombardia, con ricorso in via principale contro la legge statale.
Perché è stato dichiarato illegittimo?
Perché contrastava con i vincoli derivanti dall’ordinamento UE (art. 117, primo comma) a tutela dell’ambiente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in materia ambientale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.