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La Corte dichiara illegittima la norma che escludeva automaticamente le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale, a tutela del rapporto con i figli minori.
Di cosa si tratta
L’art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario disciplina la detenzione domiciliare speciale a favore delle madri di figli piccoli. Una preclusione automatica impediva l’accesso al beneficio in caso di condanna per reati ostativi (art. 4-bis).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato la questione sull’art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (eguaglianza e tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole che escludevano automaticamente le madri condannate per i delitti dell’art. 4-bis, eliminando l’automatismo preclusivo.
Il principio
Gli automatismi preclusivi che sacrificano in modo rigido l’interesse del minore al rapporto con la madre sono illegittimi: occorre una valutazione in concreto, non un’esclusione automatica fondata sul titolo di reato.
Domande e risposte
Cosa è stato eliminato dalla norma?
L’automatismo che escludeva le madri condannate per reati ostativi dalla detenzione domiciliare speciale.
Perché conta l’interesse del minore?
Perché la Costituzione tutela maternità, infanzia e famiglia (artt. 29, 30 e 31): l’interesse del bambino non può essere sacrificato in modo automatico.
Cosa cambia dopo la sentenza?
Il giudice valuta caso per caso l’accesso al beneficio, senza esclusione automatica legata al tipo di reato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — irragionevolezza dell’automatismo preclusivo
- Art. 30 della Costituzione — diritto-dovere dei genitori e tutela dei figli
- Art. 31 della Costituzione — protezione della maternità, dell’infanzia e della famiglia
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