Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 46/2017 – Tenuità del fatto: ordinanze di rimessione senza descrizione

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Giudice di pace di Matera sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: le ordinanze non descrivono i fatti e non spiegano perché applicare l’art. 131-bis c.p. anziché l’istituto proprio del giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale, introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, prevede la non punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Il Giudice di pace lamentava l’assenza di un dissenso vincolante dell’imputato alla definizione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Matera aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, questioni sull’art. 131-bis c.p. e sull’art. 4 del d.lgs. n. 28 del 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato le questioni manifestamente inammissibili: le ordinanze non descrivono i fatti contestati e non spiegano perché nel processo davanti al giudice di pace dovrebbe applicarsi l’art. 131-bis c.p. anziché l’istituto specifico dell’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.

    Il principio

    L’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie preclude il controllo sulla rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile; il rimettente deve inoltre motivare l’applicabilità della norma censurata al giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 131-bis del codice penale?

    La non punibilità quando, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché le ordinanze non descrivono i fatti dei processi e non spiegano perché applicare l’art. 131-bis c.p. invece dell’istituto proprio del giudice di pace.

    Cosa lamentava il giudice rimettente?

    La mancata previsione di un dissenso vincolante dell’imputato alla definizione del processo con sentenza di non punibilità per tenuità del fatto.

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  • Corte cost. n. 45/2017 – Permesso di soggiorno ed emersione del lavoro irregolare

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sul diniego automatico del permesso di soggiorno allo straniero con condanna penale che aveva regolarizzato il proprio lavoro: il giudice ha motivato in modo contraddittorio, senza chiarire se alla procedura di emersione si applichi una disciplina speciale e autonoma.

    Di cosa si tratta

    Uno straniero, già condannato per un reato in materia di stupefacenti riconducibile all’art. 381 c.p.p., aveva ottenuto il nulla osta all’emersione del lavoro irregolare ma si era visto negare il permesso di soggiorno in via automatica, senza accertamento in concreto della pericolosità sociale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per il Piemonte aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), nella parte in cui impedirebbe il permesso di soggiorno senza valutare la pericolosità sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il rimettente ha affermato e insieme negato la natura unitaria del procedimento di emersione, senza verificare se la disciplina speciale dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009 regoli in modo autonomo i requisiti del permesso, e ha invocato un diritto vivente inesistente, omettendo l’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione deve motivare in modo coerente la premessa interpretativa e tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata: contraddizioni e lacune sulla disciplina applicabile minano la valutazione della rilevanza e rendono la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era il problema sollevato dal TAR?

    Che la condanna penale impediva automaticamente il permesso di soggiorno, mentre per il nulla osta all’emersione la sentenza n. 172 del 2012 richiede l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il giudice ha motivato in modo contraddittorio e non ha verificato se alla procedura di emersione si applichi la disciplina speciale e autonoma dell’art. 1-ter del d.l. n. 78 del 2009.

    Cosa avrebbe dovuto fare il rimettente?

    Tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata, verificando la natura unitaria del procedimento, prima di rivolgersi alla Corte.

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  • Corte cost. n. 44/2017 – Cumulo di contribuzione volontaria: questione inammissibile

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    La Corte dichiara di nuovo inammissibile la questione sul divieto di cumulo tra contribuzione volontaria e contribuzione nella gestione separata: il giudice non ha descritto adeguatamente il caso concreto e la richiesta è troppo generica e rimessa al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997 vieta il cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata. La Corte d’appello di Trieste riteneva irragionevole il divieto per attività di poche ore e compensi bassi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste aveva riproposto, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione già dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 114 del 2015 sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato nuovamente inammissibile la questione: permane il difetto di motivazione sulla rilevanza, per carente descrizione del rapporto di lavoro, e il petitum è generico, risolvendosi in una addizione non «a rime obbligate», rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il giudice deve descrivere con precisione la fattispecie concreta per consentire il controllo sulla rilevanza; e la Corte non può introdurre esclusioni dal divieto di cumulo definite per soglie generiche di ore e compensi, scelta che spetta al legislatore.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il giudice non ha descritto adeguatamente natura e caratteri del rapporto di lavoro, già carenza rilevata nella sentenza n. 114 del 2015, e la richiesta è troppo generica.

    Cosa significa addizione «a rime obbligate»?

    Indica un intervento additivo costituzionalmente imposto in un’unica soluzione; qui invece la soluzione era affidata a scelte discrezionali del legislatore.

    La Corte ha escluso che il divieto possa essere modificato?

    No: ha osservato che il legislatore potrebbe individuare con precisione le prestazioni saltuarie da sottrarre al divieto di cumulo.

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  • Corte cost. n. 43/2017 – Giudicato e sanzioni amministrative «sostanzialmente penali»

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    La Corte dichiara non fondata la questione che voleva estendere alle sanzioni amministrative la regola che fa cessare l’esecuzione di una condanna basata su norma incostituzionale: quella garanzia resta riservata alle sanzioni penali in senso proprio dell’ordinamento italiano.

    Di cosa si tratta

    L’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 stabilisce che, se una condanna penale definitiva si fonda su una norma poi dichiarata illegittima, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Si discuteva se valga anche per sanzioni amministrative considerate «penali» dalla CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como aveva sollevato questione sull’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), per una sanzione amministrativa sull’orario di lavoro di circa 177.000 euro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: dalla giurisprudenza della Corte EDU non si ricava un obbligo di sacrificare il giudicato per le sanzioni amministrative dichiarate illegittime, e il legislatore può legittimamente riservare quella garanzia alle sole sanzioni penali dell’ordinamento interno.

    Il principio

    Ciò che è «penale» per la CEDU gode delle sole garanzie convenzionali; le ulteriori tutele previste dall’ordinamento nazionale, come la cessazione dell’esecuzione dopo l’incostituzionalità, restano riservate a ciò che è penale per il diritto interno.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953?

    Che, se una condanna penale definitiva si basa su una norma dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

    Cosa sono i «criteri Engel»?

    Sono i criteri elaborati dalla Corte EDU per qualificare come «sostanzialmente penale» una sanzione anche se formalmente amministrativa.

    Perché la questione è infondata?

    Perché la garanzia interna può restare riservata alle sanzioni penali in senso proprio: la CEDU non impone di estenderla alle sanzioni amministrative.

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  • Corte cost. n. 42/2017 – Corsi universitari solo in inglese: no all’esclusione dell’italiano

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    La Corte dichiara non fondate, con interpretazione adeguatrice, le censure sulla norma che consente corsi universitari in lingua straniera: gli atenei possono affiancare corsi in inglese a quelli in italiano, ma non possono erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano.

    Di cosa si tratta

    Il Politecnico di Milano aveva deliberato di attivare interi corsi di laurea magistrale e di dottorato esclusivamente in lingua inglese. Alcuni docenti hanno impugnato la delibera, e il Consiglio di Stato ha dubitato della legge che consente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, questione sull’art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consentirebbe l’attivazione generalizzata ed esclusiva di corsi in lingua straniera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni nei sensi di cui in motivazione: la norma è legittima se interpretata in modo da non consentire l’erogazione di interi corsi di studio esclusivamente in lingua straniera, restando ammissibili i singoli insegnamenti in lingua straniera e l’affiancamento di corsi in inglese a quelli in italiano.

    Il principio

    Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso all’istruzione e la libertà di insegnamento impediscono di escludere integralmente l’italiano da interi corsi di studio universitari; l’internazionalizzazione è legittima ma deve rispettare tali principi.

    Domande e risposte

    Gli atenei possono fare corsi in inglese?

    Sì: possono affiancare corsi in lingua straniera a quelli in italiano e attivare singoli insegnamenti anche solo in lingua straniera, con ragionevolezza.

    Cosa è vietato?

    Erogare interi corsi di studio esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, escludendo del tutto la lingua ufficiale della Repubblica.

    Quali principi tutela la decisione?

    Il primato della lingua italiana, l’eguaglianza nell’accesso agli studi e la libertà di insegnamento.

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  • Corte cost. n. 41/2017 – Distanze tra edifici: deroghe regionali solo per il governo del territorio

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge veneta che consentiva deroghe alle distanze tra fabbricati: ammesse nei piani urbanistici attuativi, ma non per generici «interventi disciplinati puntualmente», che invaderebbero la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La disciplina delle distanze tra costruzioni appartiene in via primaria all’ordinamento civile (Stato), ma le Regioni possono derogarvi per esigenze di governo del territorio, purché inserite in strumenti urbanistici che conformino un assetto complessivo e unitario di determinate zone.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile), in riferimento all’art. 2-bis del Testo unico dell’edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente al riferimento agli «ambiti degli interventi disciplinati puntualmente», salvando invece il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati.

    Il principio

    Le Regioni possono derogare alle distanze minime tra edifici solo se la deroga è inserita in strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio; previsioni generiche, idonee a legittimare deroghe su singoli edifici, invadono l’ordinamento civile statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono derogare alle distanze tra edifici?

    Sì, ma solo per finalità di governo del territorio e mediante strumenti urbanistici che conformino un assetto unitario di determinate zone.

    Cosa è stato salvato della legge veneta?

    Il riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), assimilabili ai piani particolareggiati o di lottizzazione.

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Il riferimento ai generici «interventi disciplinati puntualmente», che poteva legittimare deroghe anche per singoli edifici.

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  • Corte cost. n. 40/2017 – Concessioni balneari: niente proroghe e «traslazioni» senza gara

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    La Corte dichiara illegittime le norme pugliesi che, senza gara, riassegnavano aree demaniali ai vecchi concessionari e prorogavano fino al 2020 le concessioni in essere: violano la tutela della concorrenza, riservata allo Stato. Salva invece la riduzione delle concessioni eccedenti.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 17 del 2015 disciplinava le concessioni demaniali marittime. Alcune previsioni consentivano di «variare» o «traslare» le concessioni in contrasto col piano comunale su nuove aree e di salvaguardare le concessioni in essere fino al 2020.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 14, commi 8 e 9, della legge reg. Puglia n. 17 del 2015, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla tutela della concorrenza e i principi europei.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimi il secondo periodo del comma 8 (variazione/traslazione delle concessioni su nuove aree senza gara) e il comma 9 (proroga al 2020), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Ha invece salvato il primo periodo del comma 8, che impone solo la riduzione delle concessioni eccedenti.

    Il principio

    La disciplina della durata e dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime rientra nella tutela della concorrenza, materia esclusiva statale: sono vietate proroghe automatiche e assegnazioni dirette ai vecchi concessionari senza procedure di evidenza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La possibilità di assegnare nuove aree ai concessionari senza gara («variazione» o «traslazione») e la proroga delle concessioni in essere fino al 2020.

    Cosa è stato salvato?

    La regola che impone, per rientrare nei limiti, una riduzione fino al 50% delle concessioni eccedenti: non è un diritto di insistenza, ma una revoca parziale per interesse pubblico.

    Perché la concorrenza è rilevante?

    Perché le concessioni offrono un’occasione di guadagno sul mercato: alla scadenza vanno riassegnate con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie.

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  • Corte cost. n. 39/2017 – Trivelle in mare: la competenza è statale

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    La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che vietava le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa: le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2015 vietava ogni nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, estendendo il divieto anche ai procedimenti in corso (come il progetto «Ombrina mare»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge reg. Abruzzo n. 29 del 2015 in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di energia dettati dalla legge n. 239 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale: le determinazioni sugli idrocarburi a mare sono di competenza esclusiva statale e la norma regionale, modificando la disciplina unitaria dell’accesso alle attività offshore, violava gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

    Il principio

    Per il rilascio dei titoli relativi alla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare la competenza dello Stato è esclusiva: la Regione non può introdurre divieti che incidono sulla disciplina unitaria della politica energetica nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa vietava la legge abruzzese?

    Le nuove attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare entro dodici miglia dalla costa, inclusi i procedimenti in corso.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché le decisioni sugli idrocarburi in mare spettano allo Stato in via esclusiva, e la legge interferiva con la disciplina energetica nazionale e con un procedimento amministrativo statale.

    La Regione ha competenza sul mare territoriale?

    No: la Corte ricorda che nessuna Regione dispone di un proprio mare territoriale né può esercitare poteri su di esso in questa materia.

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  • Corte cost. n. 38/2017 – Reclamo e mediazione tributaria: questioni già risolte

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le censure sul reclamo-mediazione tributario (art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992): i profili già affrontati dalla sentenza n. 98 del 2014 non possono essere riproposti, e l’obbligo di reclamo è ragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 imponeva, per le liti tributarie verso l’Agenzia delle entrate fino a 20.000 euro, un preventivo reclamo con possibile mediazione, prima del ricorso al giudice. La Commissione tributaria di Milano ne dubitava.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni sull’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo originario, su disparità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure già risolte dalla sentenza n. 98 del 2014 o prive di rilevanza, e manifestamente infondate le altre: l’obbligo di reclamo persegue ragionevolmente la deflazione del contenzioso e la mediazione tributaria non viola la terzietà del giudice.

    Il principio

    Imporre un previo rimedio amministrativo che differisce l’accesso al giudice è legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale, come la deflazione del contenzioso; la mediazione tributaria è una composizione tra le parti che non lede il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma sul reclamo?

    Per le liti fino a 20.000 euro verso l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di presentare un reclamo prima del ricorso al giudice tributario.

    Perché molte censure sono inammissibili?

    Perché vertevano su profili già dichiarati illegittimi dalla sentenza n. 98 del 2014 o non rilevanti nel caso concreto, in cui il reclamo non era stato presentato.

    La mediazione tributaria viola l’imparzialità?

    No: secondo la Corte è una composizione pregiurisdizionale tra le parti, su un piano di parità, che non viola il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 37/2017 – Albo dei formatori e condanne penali: scelta del legislatore

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma siciliana che esclude dall’albo dei docenti della formazione professionale chi ha riportato qualsiasi condanna penale: la selezione dei reati ostativi e l’eventuale procedura in contraddittorio spettano alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14 della legge reg. Sicilia n. 24 del 1976 prevedeva, per l’iscrizione all’albo regionale dei docenti dei corsi di formazione professionale, l’assenza di qualsiasi condanna penale, con cancellazione automatica in caso di condanna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all’art. 17 dello Statuto siciliano, chiedendo una pronuncia additiva che introducesse un contraddittorio e individuasse reati ostativi puntuali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: la selezione delle condotte ostative e la previsione di un procedimento valutativo in contraddittorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, a cui la Corte non può sostituirsi.

    Il principio

    Quando esiste una pluralità di soluzioni possibili, l’individuazione dei reati ostativi all’iscrizione in un albo e la disciplina del relativo procedimento spettano al legislatore, non alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Una pronuncia additiva che prevedesse un contraddittorio con l’interessato e individuasse reati ostativi specifici.

    Perché la Corte non ha accolto la richiesta?

    Perché la scelta tra le molteplici soluzioni possibili appartiene alla discrezionalità del legislatore.

    La condanna riguardava un caso concreto?

    Sì: un docente era stato escluso dall’albo per una condanna per truffa con patteggiamento e pena sospesa.

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  • Corte cost. n. 36/2017 – Niente parco regionale «mascherato» sul solo mare

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    La Corte dichiara illegittima la legge abruzzese che istituiva il Parco naturale regionale «Costa dei Trabocchi»: pur chiamandolo parco regionale, la Regione aveva perimetrato solo un’area marina, creando di fatto un’area marina protetta, materia riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2015 istituiva un «Parco naturale regionale» che, in base alle coordinate, comprendeva esclusivamente un tratto di mare entro le sei miglia dalla costa. La legge quadro statale sulle aree protette non prevede però il parco regionale marino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e all’art. 118, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive e, in via consequenziale, delle altre norme della legge regionale: l’area è in realtà un’area marina protetta, materia di competenza esclusiva statale per la «tutela dell’ambiente».

    Il principio

    La disciplina delle aree marine protette rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente: una Regione non può istituire un’area marina protetta camuffandola da parco naturale regionale.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale è illegittima?

    Perché istituiva un’area di sola superficie marina, riconducibile alle aree marine protette di competenza esclusiva statale.

    Una Regione può includere tratti di mare nei suoi parchi?

    Sì, ma solo come limitata estensione di un parco essenzialmente terrestre, non come area esclusivamente marina.

    Cosa significa «illegittimità consequenziale»?

    La caduta delle norme principali ha travolto anche le altre disposizioni della legge, strettamente dipendenti da esse.

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  • Corte cost. n. 35/2017 – L’Italicum e l’illegittimità del ballottaggio

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    La Corte dichiara illegittimo il turno di ballottaggio previsto dall’Italicum per assegnare il premio di maggioranza, perché comprimeva in modo eccessivo la rappresentatività dell’assemblea. Salva invece l’impianto restante, comprese le liste con capilista bloccati.

    Di cosa si tratta

    L’Italicum (legge n. 52 del 2015) era la legge elettorale per la Camera dei deputati. Prevedeva un premio di maggioranza alla lista che superava il 40% al primo turno o, in mancanza, vinceva un ballottaggio tra le due liste più votate. Diversi tribunali ne hanno dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova avevano sollevato numerose questioni in riferimento, tra l’altro, agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 56 della Costituzione, contro vari profili della legge n. 52 del 2015 e del d.P.R. n. 361 del 1957 come modificato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità del turno di ballottaggio per l’assegnazione del premio di maggioranza e della norma che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente il collegio. Ha dichiarato inammissibili o non fondate le restanti questioni, salvando in particolare il premio al raggiungimento del 40% e i capilista bloccati.

    Il principio

    Il sistema elettorale può perseguire la governabilità con un premio di maggioranza, ma non al punto di sacrificare in modo sproporzionato la rappresentatività dell’assemblea e l’eguaglianza del voto: il ballottaggio così congegnato superava quel limite.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Il turno di ballottaggio per assegnare il premio di maggioranza e la facoltà del capolista eletto in più collegi di scegliere liberamente quale collegio mantenere.

    Il premio di maggioranza è stato eliminato del tutto?

    No: il premio resta legittimo se una lista supera la soglia del 40% dei voti al primo turno.

    I capilista bloccati sono stati salvati?

    Sì: la Corte ha ritenuto non fondate le censure sulle liste con capilista bloccati e sul voto di preferenza.

    Norme collegate