Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: guida completa

    Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet garantisce un pacchetto di assenze retribuite tra i più articolati del commercio: 26 giorni di ferie, 104 ore annue di riduzione dell'orario (ROL, comprese 32 ore di ex festività), permessi studio e congedo matrimoniale. Ecco come funzionano e come si calcolano.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet garantisce 26 giorni di ferie annue, 104 ore annue di permessi per riduzione dell'orario (comprese le 32 ore di ex festività), 150 ore di permessi studio nel triennio e 15 giorni di congedo matrimoniale. Le ferie maturano proporzionalmente e non possono essere sostituite da indennità durante il rapporto di lavoro in corso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie minime di legge
    4 settimane (art. 10 d.lgs. 66/2003); il CCNL migliora con 26 giorni

    Tabella riepilogativa di ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi e assenze retribuite – CCNL Fiavet 2024
    Istituto Quantità Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile; fruizione obbligatoria
    Riduzione dell'orario (ROL), art. 108 104 ore/anno Permessi individuali di mezza o intera giornata; comprendono le 32 ore di ex festività
    di cui permessi ex festività 32 ore/anno (comprese nelle 104) Compensano le festività soppresse dalla L. 54/1977
    Permessi studio 150 ore nel triennio Corsi di studio scolastici e di qualifica professionale (art. 131); non si applica alle aziende con meno di 50 dipendenti
    Congedo matrimoniale 15 giorni retribuiti + 5 non retribuiti (su richiesta) In occasione del matrimonio o unione civile
    Congedo per motivi familiari (art. 129) fino a 5 giorni di calendario, prolungabili di 3 per la distanza Retribuito, per comprovata disgrazia a familiari stretti o gravi calamità

    Il totale complessivo di ferie e permessi retribuiti supera abbondantemente il minimo di legge (4 settimane/anno). L'art. 10 d.lgs. 66/2003 garantisce comunque almeno 2 settimane di ferie consecutive su richiesta del lavoratore.

    Ferie: come maturano e come si fruiscono

    Le 26 giornate di ferie annue (art. 124: la settimana lavorativa si considera di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario) maturano proporzionalmente: circa 2,17 giorni per ogni mese di servizio. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, le frazioni di mese si cumulano e danno un rateo mensile ogni trenta giorni di calendario, più uno per l'eventuale frazione residua di almeno quindici giorni (art. 125, comma 7).

    Regole fondamentali sulle ferie:

    • Le ferie non possono essere sostituite da un'indennità monetaria durante il rapporto in corso: devono essere effettivamente fruite. Solo alla cessazione del rapporto si ha diritto all'indennità per le ferie maturate e non godute.
    • L'epoca delle ferie è stabilita di comune accordo tra datore e lavoratori in rapporto alle esigenze aziendali (art. 125); il periodo di ferie non è di norma frazionabile, e non si possono concedere durante il preavviso.
    • Per ragioni di servizio il datore può richiamare il lavoratore prima del termine delle ferie, che potrà completare in seguito con rimborso delle spese di rientro.
    • Il minimo di legge (art. 10 d.lgs. 66/2003) è di 4 settimane, di cui almeno 2 consecutive se il lavoratore le chiede, da fruire nell'anno di maturazione.
    • La malattia insorta durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, che riprendono al termine dell'evento morboso (art. 125, comma 12; vale se la malattia è regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche).

    Riduzione dell’orario (ROL): 104 ore annue

    Il CCNL Fiavet (art. 108) concorda una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore, comprensiva delle 32 ore delle festività religiose abolite dalla L. 54/1977: non sono quindi 72 ore più 32, ma 104 in tutto. Si fruiscono come permessi individuali retribuiti di mezza giornata o di una giornata intera, in periodi di minore attività e a rotazione. Per le sole 32 ore, in presenza di particolari esigenze produttive e con programmazione e preavviso, il datore può adottare altre modalità, con permessi di almeno un'ora e senza frazioni. In sintesi:

    • Per singole giornate o mezze giornate.
    • Per ore intere (almeno un'ora, senza frazioni) solo per le 32 ore e con programmazione.

    I permessi non goduti entro l'anno di maturazione sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza, oppure possono essere fruiti entro il 30 giugno dell'anno seguente (art. 108, comma 5). Non maturano per i periodi di assenza senza retribuzione; nei rapporti iniziati o conclusi in corso d'anno i ratei seguono la regola del rateo ogni trenta giorni.

    Permessi per ex festività: 32 ore (comprese nelle 104)

    Con la soppressione di alcune festività nazionali avvenuta nel 1977 (legge 54/1977) e successivamente, il CCNL ha riconosciuto ai lavoratori 32 ore annue di permessi retribuiti a titolo di compensazione, ma queste ore sono incluse nelle 104 ore di riduzione dell'orario dell'art. 108 e non si sommano ad esse.

    Permessi per lo studio

    I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio (art. 131) per frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico o finalizzati a un diploma di qualifica professionale del settore. Il monte ore è calcolato per unità produttiva (150 ore moltiplicate per un decimo dei dipendenti), le assenze contemporanee non possono superare il 2% della forza occupata, e le norme non si applicano alle aziende con meno di 50 dipendenti; il lavoratore deve frequentare un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso. La concessione è subordinata a:

    • La presentazione della documentazione di iscrizione al corso.
    • La compatibilità con le esigenze aziendali (il datore può differire la fruizione in presenza di obiettive ragioni organizzative, non rifiutarla definitivamente).
    • La dimostrazione della frequenza effettiva al corso.

    Casi pratici

    Tizio – Assunzione a marzo, calcolo ferie proporzionali
    Tizio viene assunto il 1° marzo. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Le ferie spettanti sono: 26 giorni × 10/12 = circa 21,7 giorni. Se all'atto del licenziamento o delle dimissioni ne ha fruiti solo 10, ha diritto al compenso per le ferie maturate e non godute (circa 11,7 giorni).
    Caia – Malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e presenta certificato medico. Le ferie si sospendono dal 5 agosto: i giorni di malattia (dal 5 al 10 agosto) non consumano ferie. Rientrata il 15 agosto, Caia ha ancora 10 giorni di ferie da fruire, più i 6 giorni di malattia che non si contano nelle ferie.
    Sempronio – Utilizzo dei permessi ROL
    Sempronio ha maturato 104 ore di riduzione dell'orario (comprese le 32 di ex festività) nel 2025 e non ne ha fruito neanche una. Secondo l'art. 108, comma 5, può fruirle entro il 30 giugno 2026; se non le gode, gli vanno pagate con la retribuzione in atto alla scadenza, senza bisogno di un accordo aziendale. Il rischio di perdere il diritto non esiste: cambia solo la modalità (permesso o pagamento). I termini sono stabiliti dal CCNL.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Fiavet?
    26 giorni lavorativi all'anno. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, maturano proporzionalmente per ogni mese intero lavorato (1/12 di 26 giorni = 2,17 giorni al mese).
    I permessi ROL si possono monetizzare?
    I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione possono essere goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo oppure, in alternativa, sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza (art. 108, comma 5 del CCNL).
    Cosa succede se mi ammalo durante le ferie?
    La malattia insorta durante le ferie (debitamente certificata) sospende il decorso delle ferie, che riprendono al termine della malattia. I giorni di malattia non sono considerati ferie consumate.
    Quante ore di permesso studio ho diritto?
    150 ore retribuite pro capite nel triennio (art. 131) per chi frequenta corsi di studio scolastici o di qualifica professionale, non per i corsi universitari; non si applicano nelle aziende con meno di 50 dipendenti. Servono certificato di iscrizione e certificati mensili di frequenza.
    Il congedo matrimoniale è separato dalle ferie?
    Sì, i 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito (più 5 non retribuiti su richiesta) sono separati e aggiuntivi rispetto alle ferie ordinarie. Non possono essere scalati dal monte ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: apprendistato 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Apprendistato nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durata, formazione e regole

    Il CCNL Fiavet regola l'apprendistato professionalizzante come porta d'ingresso privilegiata nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. La durata varia da 24 a 48 mesi in funzione della qualifica, con una disciplina speciale per l'addetto alle prenotazioni, figura chiave del comparto.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede l'apprendistato professionalizzante per i livelli dal 2° al 6°: durata da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli dal 2° al 5° e 6° Super), con un'eccezione di 48 mesi per l'addetto alle prenotazioni (art. 68). La retribuzione è l'80% della paga dei qualificati nel primo anno, 85% nel secondo, 90% nel terzo e 95% nel quarto (art. 64). Rapporto massimo: 3 apprendisti per ogni 2 qualificati nelle aziende con almeno 10 dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 41-47 d.lgs. 81/2015 (Testo Unico Lavoro)
    Livelli abilitati
    Dal 2° al 6° livello

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato per livello

    Apprendistato professionalizzante – durata e formazione per livello – CCNL Fiavet
    Livello di destinazione Durata massima Ore formative annue (medie) Profilo tipo
    2° livello e 3° livello (qualifiche diverse dall'addetto prenotazioni) 36 mesi 80 ore Agente di viaggio specializzato
    3° livello (addetto prenotazioni) 48 mesi 80 ore Addetto alle prenotazioni (figura speciale)
    4°, 5° e 6° Super 36 mesi 60 ore Operatore back-office, addetto qualificato d'ingresso
    6° livello 24 mesi 40 ore Addetto di supporto base

    Durate (art. 68) e ore di formazione (art. 69) sono quelle del testo del CCNL 24 luglio 2019. La retribuzione (art. 64) è una percentuale della normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello: 80% nel primo anno, 85% nel secondo, 90% nel terzo, 95% nel quarto. Il 95% si applica quando la durata massima supera 36 mesi (cioè per l'addetto alle prenotazioni) e per la quarta annualità dei percorsi stagionali; le percentuali restano valide anche in caso di conferma anticipata. Fonte: testo del CCNL 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Fisascat-Uiltucs), artt. 58-75; l'accordo del 26 luglio 2024 non interviene su questi articoli.

    Tipologia di apprendistato applicabile: il professionalizzante

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Fiavet trova applicazione l'apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015), riservato ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale). Ha lo scopo di consentire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche attraverso la formazione svolta prevalentemente in azienda.

    La formazione nell’apprendistato Fiavet: dove e come si svolge

    Il CCNL Fiavet prevede che la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali si svolga nell'ambito dell'attività lavorativa ordinaria; l'art. 65 consente però al datore di lavoro di avvalersi anche di strutture formative esterne, pubbliche o private, o dell'ente bilaterale, e di svolgere la formazione in modalità FAD (e-learning). Se la formazione cade fuori dal turno di lavoro, le ore sono retribuite. Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato.

    Il monte ore formativo annuo è differenziato per livello:

    • 80 ore medie annue per i livelli 2° e 3° (profili più qualificati).
    • 60 ore medie annue per i livelli 4°, 5° e 6° Super.
    • 40 ore medie annue per il 6° livello.

    Limiti numerici: quanti apprendisti si possono assumere

    Il CCNL fissa rapporti massimi tra apprendisti e lavoratori qualificati:

    • Aziende con 10 o più dipendenti: rapporto 3 apprendisti ogni 2 qualificati (3:2).
    • Aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni qualificato (1:1).
    • In assenza di qualificati: massimo 3 apprendisti in totale.

    Attenzione: il termine «qualificati» si riferisce ai lavoratori che abbiano conseguito la qualifica professionale di riferimento, non a tutti i dipendenti. Un'agenzia con 5 dipendenti di cui 2 qualificati come agenti di viaggio, avendo meno di tre qualificati, può assumere fino a 3 apprendisti (art. 61, comma 3). Il datore di lavoro non può inoltre assumere apprendisti se non ha mantenuto in servizio almeno il 50% di quelli il cui contratto è scaduto nei 36 mesi precedenti (art. 61, comma 4).

    La figura speciale: l’addetto alle prenotazioni

    Il CCNL Fiavet riconosce la specificità professionale dell'addetto alle prenotazioni (tipicamente inquadrato al 3° livello) prevedendo per questa qualifica una durata massima dell'apprendistato di 48 mesi, superiore alla norma generale di 36 mesi. La scelta riflette la complessità della formazione richiesta per la gestione autonoma dei sistemi GDS, la biglietteria aerea e ferroviaria, la costruzione di pacchetti turistici e il rapporto con i fornitori internazionali.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato per addetto prenotazioni (48 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di addetto alle prenotazioni (3° livello). Il contratto prevede 48 mesi di apprendistato con 80 ore annue di formazione interna. Al termine, se confermato, Tizio ha diritto al minimo tabellare pieno del 3° livello. Se non viene confermato, il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso.
    Caia – Agenzia piccola, limite numerico
    Caia gestisce un'agenzia con 6 dipendenti, di cui 3 agenti di viaggio qualificati. Può assumere 3 apprendisti (1 per ogni qualificato). Se assume un quarto apprendista, viola i limiti del CCNL e rischia sanzioni amministrative e la trasformazione automatica del contratto in tempo indeterminato.
    Sempronio – Scadenza apprendistato e conferma
    Sempronio ha terminato i 36 mesi di apprendistato al 5° livello. Il datore non ha comunicato nulla. Il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al 5° livello. Sempronio ha diritto al minimo tabellare pieno da quel momento, con tutto il periodo di apprendistato computato nell'anzianità di servizio.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato in un'agenzia di viaggio Fiavet?
    Da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli dal 2° al 5° e 6° Super). Per l'addetto alle prenotazioni (3° livello) è prevista una durata speciale fino a 48 mesi.
    L'apprendista guadagna meno di un dipendente ordinario?
    Sì. Il CCNL prevede percentuali retributive ridotte rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Le percentuali sono 80% nel primo anno, 85% nel secondo, 90% nel terzo e 95% nel quarto (art. 64). Al momento della conferma, spetta il minimo pieno.
    L'apprendistato si può interrompere prima della scadenza?
    No: durante l'apprendistato le parti possono recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (art. 59, comma 3). Alla scadenza, se il datore non conferma, deve dare 30 giorni di preavviso; altrimenti il rapporto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    80 ore annue medie per i livelli 2°-3°, 60 ore per i livelli 4°-5°-6° Super, 40 ore per il 6° livello. La formazione si svolge in azienda secondo il piano formativo individuale.
    L'apprendistato matura TFR e anzianità?
    Sì. Il periodo di apprendistato matura TFR, ferie, permessi e anzianità contrattuale a tutti gli effetti. È computato ai fini del comporto malattia, degli scatti di anzianità e di tutti gli istituti che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo (accordo base 24 luglio 2019, rinnovo 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: maternità, paternità e congedi parentali

    La cantieristica edile pone sfide specifiche per le lavoratrici in gravidanza: i rischi fisici e chimici del cantiere impongono alla cooperativa obblighi di protezione molto rigorosi, con conseguenze sull’organizzazione del lavoro.

    In sintesi

    Il congedo di maternità dura 5 mesi ed è pagato dall’INPS all’80% (il CCNL edile dell’industria lo porta al 100%; per le cooperative non c’è una fonte aperta che lo confermi); i 10 giorni di paternità sono pagati al 100%. Il congedo parentale arriva a 10-11 mesi: fino a 3 all’80% entro i 6 anni del figlio, gli altri al 30%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità); D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Durata Trattamento
    Congedo di maternità 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto, oppure 1+4 o tutto dopo, con attestazione medica) 80% a carico dell’INPS per legge; nel CCNL edile dell’industria il 100% (art. 81), da verificare nel testo applicato dalla cooperativa
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi, da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% a carico dell’INPS per legge
    Congedo parentale Fino a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio 9 mesi indennizzati: fino a 3 all’80% entro i 6 anni del figlio per chi ha finito il congedo dopo il 31/12/2024, gli altri al 30%
    Riposi per allattamento 2 ore al giorno (1 se l’orario è inferiore a 6 ore), fino a 1 anno del figlio Indennità INPS
    Accantonamenti in Cassa Edile (operaie) Durante il congedo di maternità Il sistema delle Casse Edili prevede che l’accantonamento del 18,5% per ferie e gratifica natalizia prosegua nei limiti della conservazione del posto

    Il congedo di maternità

    Il congedo di maternità dura 5 mesi: di regola 2 prima e 3 dopo il parto; con l’attestazione del medico si può lavorare fino a un mese prima (1+4) o fino al parto, prendendo tutti i 5 mesi dopo. Per legge l’INPS paga l’80% della retribuzione. Il CCNL edile dell’industria porta l’indennità al 100% (art. 81); il vecchio testo delle cooperative rinviava invece alle sole norme di legge, e non abbiamo trovato una fonte pubblica che confermi l’estensione del 100% alle cooperative. Chiedi alla cooperativa o alla Cassa Edile se l’integrazione è prevista.

    Per le operaie, durante il congedo prosegue l’accantonamento in Cassa Edile del 18,5% per ferie e gratifica natalizia, nei limiti della conservazione del posto.

    Gravidanza e cantiere

    Il D.Lgs. 151/2001 vieta alla lavoratrice in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto i lavori faticosi, pericolosi e insalubri: trasporto e sollevamento di pesi, lavori in quota, esposizione a vibrazioni e ad agenti chimici. Nel cantiere questo riguarda quasi tutte le mansioni operative. L’impresa deve spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, mantenendo la retribuzione; se non è possibile, l’Ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro.

    Paternità e congedo parentale

    Il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, da usare tra i 2 mesi prima e i 5 mesi dopo il parto, con preavviso di almeno 5 giorni: l’INPS li paga al 100%.

    Il congedo parentale spetta fino ai 14 anni del figlio: fino a 10 mesi tra i due genitori, 11 se il padre ne prende almeno 3. Sono indennizzati 9 mesi in tutto: per chi ha finito il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2024, fino a 3 mesi sono pagati all’80% se usati entro i 6 anni del figlio; gli altri al 30%.

    Per la malattia del figlio, dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 porta a 14 anni il limite di età e prevede 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra i 3 e i 14 anni (prima 5 giorni, fino agli 8 anni).

    Casi pratici

    Tizia – Operaia in cantiere
    Tizia comunica la gravidanza. Le sue mansioni comportano sollevamento di carichi e lavoro su ponteggi: l’impresa la sposta a compiti di magazzino leggero e di ufficio con la stessa retribuzione. Quando inizia il congedo di maternità l’INPS le paga l’80% della retribuzione, più l’eventuale integrazione prevista dal contratto applicato.
    Caio – Padre impiegato
    Caio prende i 10 giorni di congedo di paternità il mese dopo la nascita, avvisando l’impresa 5 giorni prima: sono pagati al 100%. Poi prende 3 mesi di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni: avendo finito la paternità dopo il 2024, sono pagati all’80%.

    Domande frequenti

    Quanto si prende in maternità in una cooperativa edile?
    Per legge l’80% della retribuzione, pagato dall’INPS. Il CCNL dell’industria porta l’indennità al 100%: per le cooperative verifica con la cooperativa o con la Cassa Edile se l’integrazione è prevista.
    Il congedo di paternità è pagato per intero?
    Sì: i 10 giorni lavorativi sono pagati dall’INPS al 100% della retribuzione.
    Quanto è pagato il congedo parentale?
    Fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio, per chi ha finito il congedo dopo il 31/12/2024; gli altri mesi indennizzati al 30%, per un massimo di 9 mesi pagati.
    Posso restare in cantiere durante la gravidanza?
    Non nelle mansioni faticose, pericolose o insalubri vietate dal D.Lgs. 151/2001: l’impresa deve spostarti a mansioni compatibili con la stessa retribuzione o, se non è possibile, scatta l’interdizione anticipata.

    Fonti: CCNL Edilizia industria, art. 81 (testo Feneal Uil) · Testo CCNL cooperative edili 2000, art. 17 (Fillea Cgil) · D.Lgs. 151/2001 (Normattiva) · INPS, congedo parentale all'80% (circ. 95/2025). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. La disciplina della maternità e dei congedi è regolata principalmente dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e dal D.Lgs. 105/2022; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra la disciplina legale con eventuali miglioramenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

  • CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: malattia, infortunio e comporto 2025-2028

    Il lavoro in cantiere espone a rischi fisici significativi. Il CCNL Edilizia Cooperative integra le tutele legali di INPS e INAIL con integrazioni contrattuali e la rete di protezione della bilateralità edile.

    In sintesi

    Operai: posto conservato 9 mesi, 12 con oltre tre anni e mezzo di anzianità; l’impresa integra l’indennità INPS con coefficienti fissi. Impiegati: 6, 9 o 12 mesi secondo l’anzianità, con stipendio pagato dall’impresa. In caso di infortunio il posto è conservato fino alla guarigione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Edilizia Cooperative
    Caso Conservazione del posto Trattamento a carico dell’impresa
    Operaio, malattia 9 mesi consecutivi (270 giorni); 12 mesi (365 giorni) con oltre 3 anni e mezzo di anzianità. Per più malattie: 9 mesi in 20 mesi, oppure 12 mesi in 24 mesi Integrazione dell’indennità INPS con coefficienti fissi; accantonamento del 18,5% in Cassa Edile
    Operaio, infortunio sul lavoro Finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato INAIL di ripresa Integrazione dell’indennità INAIL con coefficienti fissi
    Operaio, malattia professionale 9 mesi consecutivi; per più episodi 9 mesi in 12 mesi Come l’infortunio
    Impiegato, fino a 2 anni di anzianità 6 mesi 100% per 6 mesi
    Impiegato, da 2 a 6 anni 9 mesi 100% per 6 mesi, 50% per i successivi
    Impiegato, oltre 6 anni 12 mesi 100% per 6 mesi, 75% per 3 mesi, 50% per i successivi
    Impiegato, infortunio o malattia professionale Fino alla guarigione o stabilizzazione clinica Come la malattia; oltre quei limiti il 50%

    Per gli impiegati con più malattie il posto è conservato al massimo 9, 12 o 15 mesi in 30 mesi, secondo le tre fasce di anzianità; nei tre mesi in più spetta il 100% per il primo mese e il 50% per gli altri. Durate e coefficienti sono quelli del testo comune a industria e cooperative, che i rinnovi dal 2014 hanno reso omogenei; la disciplina delle cooperative è negli artt. 75, 76, 109 e 110 del loro contratto. Il vecchio testo cooperativo del 2000 prevedeva per gli operai 9 mesi, e 9 mesi in 15 con più malattie: se la cooperativa applica condizioni diverse, fa fede il testo consolidato in vigore, che la Cassa Edile può confermare.

    La malattia degli operai

    L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), che salgono a 12 mesi (365 giorni) se ha più di tre anni e mezzo di anzianità. Se le malattie sono più d’una, il limite è di 9 mesi complessivi in 20 mesi consecutivi, o di 12 mesi in 24 mesi per chi supera i tre anni e mezzo.

    L’indennità di malattia la paga l’INPS secondo le regole degli operai dell’industria. L’impresa aggiunge un trattamento giornaliero calcolato sulla paga base, l’indennità territoriale di settore e l’ex contingenza, moltiplicata per questi coefficienti:

    • 1°, 2° e 3° giorno, se la malattia supera i 6 giorni: 0,5495; se supera i 12 giorni: 1,0495;
    • dal 4° al 20° giorno: 0,3795;
    • dal 21° al 180° giorno: 0,1565;
    • dal 181° al 365° giorno, per i soli giorni non pagati dall’INPS: 0,5495.

    Per una malattia di non più di 6 giorni i tre giorni di carenza non hanno questo trattamento: l’impresa paga per intero solo la percentuale del 4,95% dei permessi individuali. Durante tutta la malattia, entro il comporto, l’impresa continua ad accantonare in Cassa Edile il 18,5% per ferie e gratifica natalizia.

    La malattia degli impiegati

    Gli impiegati non ricevono l’indennità di malattia dall’INPS: il trattamento lo paga l’impresa, secondo l’anzianità. Fino a 2 anni: posto e stipendio intero per 6 mesi. Da 2 a 6 anni: posto per 9 mesi, stipendio intero per 6 e il 50% per gli altri. Oltre 6 anni: posto per 12 mesi, stipendio intero per 6, il 75% per 3 e il 50% per gli altri. Superati i limiti, se l’impresa licenzia deve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR; se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Per legge l’INAIL paga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; il giorno dell’infortunio è pagato per intero dall’impresa e i tre giorni successivi al 60%. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato definitivo di ripresa; per la malattia professionale il posto è conservato 9 mesi.

    All’indennità INAIL l’impresa aggiunge un trattamento giornaliero con coefficiente 0,2538 fino al 90° giorno e 0,0574 dal 91°, per tutte le giornate indennizzate, domeniche comprese. L’impiegato infortunato ha lo stesso trattamento economico della malattia e conserva il posto fino alla guarigione; se l’assenza supera i limiti previsti per la malattia, l’impresa paga il 50% per il periodo in più.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con influenza di 5 giorni
    La malattia non supera i 6 giorni: per i primi tre giorni (carenza) l’impresa paga solo la percentuale del 4,95% dei permessi; dal 4° giorno l’INPS paga l’indennità e l’impresa aggiunge il trattamento con coefficiente 0,3795. Se la malattia fosse durata più di 12 giorni, anche i primi tre giorni avrebbero avuto il coefficiente 1,0495.
    Caia – Impiegata infortunata con un anno di anzianità
    Caia si frattura un polso in cantiere e resta a casa 4 mesi. Ha lo stesso trattamento della malattia: stipendio intero, con l’impresa che integra l’indennità INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata.
    Sempronio – Operaio con quattro anni di anzianità
    Sempronio ha più di tre anni e mezzo di anzianità: per una malattia lunga il posto è conservato 12 mesi consecutivi. Se le malattie sono più d’una, la somma non può superare 12 mesi in 24 mesi consecutivi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto per gli operai?
    9 mesi consecutivi, 12 con più di tre anni e mezzo di anzianità. Con più malattie: 9 mesi in 20 mesi, o 12 mesi in 24 mesi.
    Quanto dura il comporto per gli impiegati?
    6 mesi fino a 2 anni di anzianità, 9 mesi da 2 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni. Con più malattie i limiti diventano 9, 12 e 15 mesi in 30 mesi.
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia dell’operaio?
    Dipende dalla durata: se la malattia supera i 6 giorni l’impresa paga i primi tre con coefficiente 0,5495, se supera i 12 con 1,0495. Per malattie più brevi paga solo il 4,95% dei permessi individuali.
    L’infortunio consuma il comporto della malattia?
    No. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea; l’impiegato fino alla guarigione o stabilizzazione clinica. Per la malattia professionale dell’operaio il limite è di 9 mesi.
    Cosa succede dopo il comporto?
    Se l’impresa licenzia, spettano l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. Se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

    Fonti: Testo unico CCNL edilizia industria e cooperative (Feneal Uil), con il rinvio agli artt. 75, 76, 109 e 110 del CCNL cooperative · Testo CCNL cooperative edili 2000, artt. 66 e 99 (Fillea Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Il trattamento economico per malattia e infortunio è disciplinato in parte dalla legge (D.P.R. 1124/1965 per INAIL; normativa INPS per malattia) e in parte dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o il patronato sindacale.

  • CCNL Edilizia Cooperative: livelli, qualifiche e mansioni 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: livelli, qualifiche e mansioni

    Il CCNL Edilizia Cooperative inquadra tutti i lavoratori, operai e impiegati, in una classificazione unica di otto livelli, con una scala parametrale da 100 (livello 1) a 250 (livello 8): il livello determina paga, preavviso e trattamenti normativi.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative (art. 14) inquadra operai e impiegati in una classificazione unica di otto livelli professionali, con valori minimi tabellari legati da una scala parametrale: 1° = 100, 2° = 114, 3° = 127, 4° = 136,5, 5° = 153, 6° = 180, 7° = 210, 8° = 250. Il 1° livello è il più basso. I quadri sono una categoria a parte, individuata tra le funzioni direttive dei livelli 8 e 7. L’inquadramento determina paga base, periodo di prova, preavviso e trattamenti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – CCNL Edilizia Cooperative (art. 14)
    Livello Parametro Declaratoria in sintesi Profili tipici
    8° 250 Funzioni direttive, responsabili della gestione di unità organizzative di particolare rilevanza e complessità Responsabili di unità complesse
    7° 210 Funzioni direttive con ampia autonomia, o ruolo specialistico di consolidata esperienza Responsabile di grandi commesse, di aree, di settore produttivo; analista/sistemista EDP; tecnico specialista senior
    6° 180 Ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative Direttore di cantiere; analista EDP; tecnico specialista; capo cantiere di cantieri di grande complessità
    5° 153 Iniziativa e autonomia funzionale, approfondita conoscenza tecnica o amministrativa; coordinamento e gestione in cantiere Capo cantiere di media complessità; programmatore EDP; disegnatore; riparatore meccanico
    4° 136,5 Piena autonomia professionale, elevata specializzazione; funzioni tecniche o amministrative specializzate Muratore, carpentiere e ferraiolo ad alta specializzazione; conducente di gru e macchine complesse; meccanico, elettricista; operatore EDP; progettista CAD
    3° 127 Lavoratori specializzati con una certa autonomia; compiti tecnici o amministrativi con adeguata capacità Complesse lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro; autista di autobetoniere, pompista; addetto di segreteria
    2° 114 Lavoratori qualificati con normale capacità esecutiva Normali lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro; conducente di macchine di piccole dimensioni; addetto a cartongesso
    1° 100 Attività produttiva o di aiuto alla produzione, o semplici lavori d’ufficio, senza conoscenze professionali Addetto pulizie e carico/scarico; lavori di scavo non a sezione obbligata; centralinista; fattorino

    Fonte: art. 14 del testo del CCNL cooperative edili (Fillea Cgil). Il testo disponibile è quello del 2000: i profili esemplificativi non sono stati confrontati con quelli del testo cooperative aggiornato al 2025, che non è consultabile liberamente. La scala parametrale è confermata anche dall’ipotesi di rinnovo 28/1/2025, che quantifica l’aumento sull’“operaio comune a parametro 100” (180 euro). I laureati in specialità tecniche o amministrative non possono essere assunti sotto il 5° livello e i diplomati in specialità tecniche (geometri, periti) sotto il 3°, se adibiti a mansioni inerenti al titolo.

    Operai e impiegati nella stessa scala

    Gli operai sono tipicamente inquadrati nei primi livelli (comune, qualificato, specializzato, fino al 4° livello per le alte specializzazioni e i conducenti di macchine complesse; il capo cantiere di cantieri complessi sale al 5° e al 6°). Gli impiegati vanno dal 1° livello (semplici lavori d’ufficio) all’8°. La retribuzione oraria degli operai si ottiene dividendo i minimi tabellari mensili per 173.

    I quadri

    Ai sensi della L. 190/1985 la categoria Quadri è individuata dalla cooperativa tra i lavoratori con funzioni direttive dei livelli 8 e 7, in base al ruolo svolto e alla professionalità espressa: non c’è coincidenza automatica tra livello e categoria. Ai quadri spetta una indennità di funzione (nel testo del 2000, almeno 100.000 lire al mese), si applicano le norme degli impiegati, e la cooperativa deve assicurarli contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e garantire l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva. Il ruolo di quadro assegnato temporaneamente diventa definitivo dopo 6 mesi continuativi, salvo sostituzione di assente con diritto al posto.

    Inquadramento del socio-lavoratore cooperativo

    Nelle cooperative edili convivono due rapporti distinti: quello associativo (il socio partecipa alla gestione e agli utili della cooperativa) e quello lavorativo (disciplinato dal CCNL). La L. 142/2001 stabilisce che, ove il socio abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, trovano applicazione le norme del CCNL di settore, incluse declaratorie, livelli e trattamenti normativi.

    Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex L. 142/2001) può stabilire condizioni diverse solo se più favorevoli al lavoratore. Non può mai essere in peius rispetto al minimo contrattuale.

    Mansioni promiscue e adibizione a mansioni superiori

    In cantiere è frequente che un lavoratore svolga mansioni di livello diverso nella stessa giornata. Il CCNL (testo 2000) e l’art. 2103 c.c. prevedono che:

    • l’operaio adibito a mansioni di un livello superiore ha diritto alla retribuzione propria delle nuove mansioni per il periodo di adibizione; se il passaggio si prolunga oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione acquisisce il livello superiore, salvo sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (art. 44). Con mansioni promiscue di qualifiche diverse, svolte con continuità, va nel livello superiore quando le mansioni superiori hanno rilievo sensibile, anche se non prevalente (art. 45);
    • l’impiegato passa al livello superiore dopo tre mesi di mansioni superiori, salvo sostituzione di un assente con diritto al posto; se le mansioni non sono continuative, la somma dei periodi deve arrivare a sette mesi per i livelli 8, 7 e 6 e a quattro mesi per gli altri (art. 94);
    • l’adibizione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può comportare una riduzione della retribuzione.

    Gli articoli indicati sono quelli del testo del 2000; nel testo aggiornato la numerazione e i termini possono essere diversi.

    Casi pratici

    Tizio – Manovale di primo livello alla prima assunzione
    Tizio viene assunto da una cooperativa edile come manovale (1° livello, parametro 100). Dopo 18 mesi esegue autonomamente normali lavori di muratura: svolgendo mansioni di operaio qualificato per oltre due mesi consecutivi acquisisce il 2° livello (parametro 114), salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto al posto.
    Caia – Impiegata tecnica di 4° livello
    Caia è assunta come impiegata tecnica di 4° livello (parametro 136,5). Dopo due anni le viene affidato un cantiere di media complessità con compiti di programmazione e contabilizzazione dei lavori in autonomia, mansioni del 5° livello (parametro 153). Dopo tre mesi di queste mansioni, se non sostituisce un assente con diritto al posto, passa al 5° livello e ha diritto al relativo stipendio minimo.
    Sempronio – Capo cantiere
    Sempronio coordina le squadre e gestisce un cantiere di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla sua unità produttiva: il contratto indica questo profilo al 5° livello (parametro 153); il capo cantiere di cantieri di grande dimensione e complessità è al 6° (parametro 180).

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Edilizia Cooperative?
    Otto livelli professionali in una classificazione unica per operai e impiegati, con scala parametrale da 100 (1° livello) a 250 (8°): 100, 114, 127, 136,5, 153, 180, 210, 250 (art. 14). Il 1° è il più basso.
    Cosa distingue un operaio specializzato da un qualificato?
    L’operaio qualificato (2° livello) esegue normali lavorazioni di muratura, carpenteria e ferro con normale capacità esecutiva; lo specializzato (3°) esegue le lavorazioni complesse con una certa autonomia, per esempio muri a faccia vista, casseforme per faccia vista o armature di travi e pilastri.
    Chi sono i quadri nel settore edile?
    Sono una categoria a parte (L. 190/1985), individuata dalla cooperativa tra i lavoratori con funzioni direttive dei livelli 8 e 7 che svolgono in modo continuativo, su incarico formale, una funzione di rilevante importanza per gli obiettivi dell’impresa. Hanno un’indennità di funzione e si applicano loro le norme degli impiegati (art. 15 del testo 2000).
    L’inquadramento del socio-lavoratore di cooperativa segue gli stessi livelli?
    Sì. Ai soci-lavoratori che hanno scelto il rapporto di lavoro subordinato si applica il CCNL Edilizia Cooperative in tutta la sua parte normativa, compresi i livelli di inquadramento. Il rapporto associativo (L. 142/2001) convive con quello lavorativo ma non lo sostituisce.
    Dopo quanti mesi in mansioni superiori scatta il diritto al livello superiore?
    Per gli operai il CCNL (testo 2000) prevede il livello superiore dopo oltre due mesi consecutivi di mansioni superiori; per gli impiegati dopo tre mesi (sette per i livelli 6-8 se non continuativi), sempre fuori dai casi di sostituzione di un assente con diritto al posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa; la classificazione si basa sul testo del CCNL cooperative edili (Fillea Cgil, 2000) e sull’ipotesi di rinnovo del 28 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: ferie, permessi e ROL per operai e impiegati

    Nel settore edile il meccanismo delle ferie è unico nel panorama contrattuale italiano: per gli operai passa integralmente attraverso la Cassa Edile, con accantonamenti mensili e liquidazioni semestrali che non compaiono come tale in busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce a operai e impiegati 4 settimane di ferie (160 ore) e 88 ore annue di ROL. Per gli operai le ferie sono gestite tramite la Cassa Edile (accantonamento 8,50%); per gli impiegati sono retribuite direttamente dall’azienda. La malattia con ricovero oltre 3 giorni sospende le ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e permessi – CCNL Edilizia Cooperative
    Istituto Operai Impiegati Note
    Ferie annue 160 ore (4 settimane) 160 ore (4 settimane) Pro-rata: 13,33 h/mese
    Maturazione ferie Tramite Cassa Edile (8,50% accantonamento) Diretta dall’azienda —
    ROL (riduzione orario lavoro) 88 ore/anno 88 ore/anno (o equivalenti) 1 h ogni 20 h lavorate
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario Retribuito
    Permessi studio Fino a 150 ore nel triennio Fino a 150 ore nel triennio Per corsi riconosciuti
    Fruizione minima nell’anno 2 settimane (80 h) 2 settimane Nell’anno di maturazione
    Utilizzo residuo ferie 2 settimane entro i 24 mesi successivi 2 settimane entro i 24 mesi successivi Monetizzazione vietata

    Le ferie degli operai: il meccanismo Cassa Edile

    Il sistema delle ferie per gli operai edili è uno dei tratti più caratteristici del settore. L’operaio non riceve in busta paga un autonomo importo mensile a titolo di ferie: invece, per ogni ora di lavoro la cooperativa accantona alla Cassa Edile l’8,5% a titolo di ferie (più il 10% per la gratifica natalizia: 18,5% in tutto), calcolato su paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

    Il trattamento delle ferie arriva quindi all’operaio dalla Cassa Edile, con gli importi accantonati, nei tempi fissati dalla Cassa territoriale.

    Questo sistema garantisce all’operaio di ricevere le ferie anche se ha lavorato per più datori di lavoro diversi nel corso dell’anno: la Cassa Edile conserva gli accantonamenti indipendentemente da quante cooperative abbiano denunciato il lavoratore.

    Le ferie degli impiegati

    Per gli impiegati il meccanismo è più tradizionale: l’azienda retribuisce direttamente le ferie nel cedolino del mese in cui vengono fruite. Il CCNL prevede quattro settimane di calendario di ferie annue per ogni anno di servizio, con pro-rata per i rapporti iniziati o terminati nel corso dell’anno. Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro)

    I ROL sono 88 ore annue di permessi maturati nella misura di una ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono distinti dalle ferie e rappresentano la risposta contrattuale alla riduzione dell’orario di lavoro a 40 ore settimanali avvenuta storicamente. I ROL possono essere:

    • Fruiti come riposi individuali, preventivamente concordati con il datore di lavoro;
    • Per gli operai, a ogni periodo di paga l’impresa corrisponde direttamente in busta il 4,95% sulle ore lavorate a titolo di permessi individuali;
    • Cumulati nel corso dell’anno e goduti in periodi di minor carico di lavoro.

    Permessi retribuiti e congedi speciali

    Il CCNL Edilizia Cooperative prevede ulteriori permessi retribuiti:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario consecutivi, retribuiti, per matrimonio o unione civile;
    • Permessi per donazione sangue: secondo le disposizioni di legge (L. 584/1967);
    • Permessi per lutto: per la perdita di un familiare stretto, con durata variabile (di norma 3 giorni per coniuge, figli, genitori);
    • Permessi studio: fino a 150 ore in un triennio, anche in un solo anno, per corsi scolastici e universitari attinenti al settore; ogni anno ne può usufruire al massimo il 3% dei lavoratori dell’unità produttiva;
    • Permessi per visite mediche: in molte realtà territoriali regolati da accordi di secondo livello.

    Malattia durante le ferie: quando si sospendono

    La malattia insorta durante le ferie non sospende automaticamente il godimento delle ferie. La sospensione è riconosciuta solo in presenza di due condizioni alternative:

    1. Ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi;
    2. Prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario.

    In questi casi, previa presentazione della documentazione al datore di lavoro, i giorni di ferie coincidenti con la malattia non si scalano dal monte ferie e possono essere riprogrammati.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che cambia cooperativa durante l’anno
    Tizio lavora da gennaio ad aprile per la Cooperativa Alfa, poi passa alla Cooperativa Beta. Per ogni ora lavorata sia Alfa sia Beta hanno accantonato alla Cassa Edile l’8,5% a titolo di ferie. In agosto Tizio fruisce di 2 settimane di ferie: il trattamento gli arriva dalla Cassa Edile con gli importi accantonati da entrambe le cooperative. Tizio non perde le ferie maturate con il precedente datore.
    Caia – Impiegata con malattia durante le ferie
    Caia è in ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto viene ricoverata in ospedale per appendicite e dimessa il 12 agosto (7 giorni di ricovero). Avendo superato la soglia dei 3 giorni di ricovero, i 7 giorni di ferie coincidenti con l’ospedalizzazione sono sospesi. Caia ne informa per iscritto la cooperativa e potrà fruire quei 7 giorni di ferie in un altro periodo concordato con la cooperativa.
    Sempronio – Ferie non godute alla cessazione del rapporto
    Sempronio, impiegato, si dimette a settembre dopo 8 mesi di lavoro nell’anno. Ha maturato 106,64 ore di ferie (8 × 13,33) ma ne ha fruite solo 40. Le restanti 66,64 ore vengono liquidate in busta paga nell’ultima mensilità, calcolate sulla paga oraria complessiva del giorno della cessazione. È l’unico caso in cui la monetizzazione delle ferie è consentita.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un operaio edile?
    Il CCNL Edilizia Cooperative riconosce agli operai 4 settimane di ferie all’anno, pari a 160 ore per chi lavora 40 ore settimanali. Il diritto matura progressivamente: 13,33 ore al mese. Le ferie sono finanziate tramite l’accantonamento alla Cassa Edile (8,5% della retribuzione).
    Come funziona la gestione delle ferie tramite Cassa Edile?
    Per ogni ora lavorata la cooperativa accantona alla Cassa Edile l’8,5% della retribuzione dell’operaio a titolo di ferie (18,5% insieme alla gratifica natalizia). Il trattamento delle ferie viene poi erogato dalla Cassa Edile, nei tempi fissati dalla Cassa territoriale.
    Cosa sono i ROL nel settore edile?
    I ROL sono 88 ore annue di permessi aggiuntivi, distinti dalle ferie. Maturano nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo e possono essere fruiti come riposi singoli o in blocchi.
    La malattia durante le ferie le sospende?
    Sì, ma solo se c’è ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni consecutivi oppure prognosi medica superiore a 10 giorni di calendario, con idonea documentazione. In questi casi le ferie si sospendono e i giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie.
    Entro quando devono essere fruite le ferie?
    Almeno 2 settimane (80 ore) devono essere usufruite nell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere godute entro i 24 mesi successivi all’anno di riferimento, sia dagli operai sia dagli impiegati. La monetizzazione è vietata tranne che alla cessazione del rapporto.

    Fonti: Lexplain, ferie nel CCNL cooperative edilizia · Testo CCNL cooperative edili 2000 (Fillea Cgil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: apprendistato professionalizzante 2025-2028

    Il settore edile ha un sistema di apprendistato strutturato attorno alla rete bilaterale delle Scuole Edili (Formedil), con obblighi formativi precisi e percentuali retributive crescenti nel triennio.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative dura 36 mesi (48 per i tecnici di macchine). La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno fino all’80% al 4° anno. La formazione obbligatoria (16 ore ingresso + 8 ore/anno) si svolge nelle Scuole Edili provinciali (Formedil). La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Base legale apprendistato
    D.Lgs. 81/2015, art. 41-47; accordi bilaterali Formedil

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Edilizia Cooperative (settore industria/cooperative)
    Anno % retribuzione operaio qualificato Paga oraria indicativa (post 1° marzo 2026) Ore formazione annua
    1° anno 45% ~5,38 €/ora 16 ore (ingresso) + 8 annue
    2° anno 60% ~7,18 €/ora 8 ore
    3° anno 70% ~8,37 €/ora 8 ore
    4° anno (se previsto) 80% ~9,57 €/ora 8 ore

    La paga indicativa è calcolata sulla paga base oraria dell’operaio qualificato (2° livello, ~11,96 €/ora dal 1° marzo 2026). Le ore di formazione sono retribuite come ore ordinarie. Le percentuali si applicano anche alla quota accantonata dalla Cassa Edile.

    Tipologie di apprendistato nel settore edile

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Edilizia Cooperative la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale operaia. Le altre tipologie (apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale; apprendistato di alta formazione e ricerca) sono meno diffuse nel settore edile operaio ma possono applicarsi a figure tecniche e impiegatizie.

    Durata e qualifiche conseguibili

    La durata del periodo di apprendistato professionalizzante varia in base alla qualifica da acquisire:

    • 36 mesi: per la maggior parte delle qualifiche operative – muratore, carpentiere in legno, ferraiolo, piastrellista, pittore edile, conciatetti, pavimentista, installatore di impianti base;
    • 48 mesi: per il tecnico di macchine per movimento terra (gruista, operatore escavatore), per la complessità delle competenze richieste.

    Al termine del periodo, l’apprendista consegue la qualifica corrispondente (generalmente operaio qualificato 2° livello o, per qualifiche più specialistiche, operaio specializzato 3° livello) e viene inquadrato definitivamente.

    La formazione obbligatoria: Scuole Edili e Formedil

    Il sistema formativo bilaterale dell’edilizia è uno dei più strutturati tra i contratti collettivi italiani. Ogni lavoratore che entra per la prima volta nel settore edile deve seguire:

    • Corso base di 16 ore in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), obbligatorio all’ingresso;
    • Aggiornamento annuale di 8 ore per tutta la durata dell’apprendistato.

    Queste attività formative si svolgono presso le Scuole Edili provinciali aderenti al sistema Formedil (Ente nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia), finanziate pariteticamente da datori e lavoratori tramite contributi alla Cassa Edile. Le ore di formazione sono retribuite come ore di lavoro ordinario.

    Oltre alla formazione sulla sicurezza, le Scuole Edili erogano corsi di specializzazione e aggiornamento per operai già qualificati (gruisti, addetti a impianti, ponteggiatori).

    La Cassa Edile per gli apprendisti

    La Cassa Edile opera per gli apprendisti edili esattamente come per gli operai ordinari: la cooperativa versa il 18,50% lordo della paga dell’apprendista (calcolata sulla percentuale del qualificato spettante per l’anno di apprendistato) a titolo di accantonamento per ferie e gratifica natalizia. Gli apprendisti hanno diritto alle stesse liquidazioni semestrali degli operai e alle prestazioni bilaterali della Cassa.

    Questa copertura è importante perché garantisce all’apprendista edile prestazioni che in altri settori sarebbero gestite diversamente. Anche un apprendista al 1° anno matura ferie e tredicesima tramite la Cassa Edile.

    Obblighi dell’impresa tutrice e del tutor aziendale

    La cooperativa che assume un apprendista deve designare un tutor aziendale, che può essere il capocantiere o un operaio di livello superiore. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista nelle attività lavorative, trasmettere le competenze pratiche del mestiere e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza. La presenza di un tutor qualificato è un requisito per la validità del contratto di apprendistato.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista muratore al 1° anno
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista muratore da una cooperativa edile. Al 1° anno la sua paga oraria è il 45% di quella di un operaio qualificato: circa 5,38 €/ora (post-marzo 2026). Nella prima settimana segue le 16 ore di corso base sulla sicurezza in Scuola Edile, retribuite come ordinarie. La Cassa Edile riceve il 18,50% della sua paga per ferie e tredicesima.
    Caia – Apprendista piastrellista, conversione a tempo indeterminato
    Caia completa i 36 mesi di apprendistato come piastrellista (2° livello qualificato). La cooperativa non recede al termine: il contratto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Caia è ora inquadrata come operaia qualificata (2° livello) con paga oraria piena e tutti i diritti contrattuali. Il periodo di apprendistato le conta nell’anzianità per APE, preavviso e comporto.
    Sempronio – Apprendista gruista, 48 mesi
    Sempronio viene assunto come apprendista per il conseguimento dell’abilitazione da gruista (tecnico di macchine per movimento terra, 48 mesi). Al 3° anno ha una paga pari al 70% di quella dell’operaio qualificato. Al termine del 4° anno (80%), sostenuto l’esame per l’abilitazione presso la Scuola Edile, viene inquadrato come operaio specializzato (3° livello) con il relativo patentino abilitativo.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Edilizia Cooperative?
    La durata standard è di 36 mesi per la maggior parte delle qualifiche operative. Per i tecnici di macchine per movimento terra la durata è di 48 mesi. Al termine, senza recesso del datore, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
    Quanto guadagna un apprendista edile?
    La retribuzione è una percentuale della paga dell’operaio qualificato: 45% al 1° anno, 60% al 2°, 70% al 3°, 80% al 4° (ove previsto). Dal 1° marzo 2026 la paga al 1° anno è circa 5,38 €/ora.
    Cos’è la Scuola Edile (Formedil) e come funziona?
    Il Formedil è l’ente bilaterale nazionale per la formazione edilizia. Le Scuole Edili provinciali erogano la formazione obbligatoria: 16 ore di sicurezza all’ingresso + 8 ore annue di aggiornamento, retribuite come ore ordinarie.
    La Cassa Edile è obbligatoria anche per gli apprendisti?
    Sì. La cooperativa versa il 18,50% della paga dell’apprendista alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, con le stesse modalità degli operai ordinari. Gli apprendisti hanno diritto alle liquidazioni semestrali e alle prestazioni bilaterali.
    Cosa succede se l’apprendista non supera la qualifica?
    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore valuta che l’apprendista non abbia raggiunto la qualifica, può recedere dal contratto con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in tempo indeterminato con la qualifica di riferimento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. La disciplina dell’apprendistato è regolata dal D.Lgs. 81/2015 e dagli accordi bilaterali Formedil; le percentuali retributive sono quelle del CCNL nazionale per il settore industria e cooperative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o la Scuola Edile territorialmente competente.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: maternità, paternità e congedi parentali

    Gravidanza, nascita di un figlio, adozione: quali tutele garantiscono la legge e il CCNL Lapidei ai lavoratori di cave e stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra diritti, durate e trattamenti economici aggiornati alla riforma del 2022 e al rinnovo contrattuale 2025.

    In sintesi

    La maternità obbligatoria è disciplinata dal d.lgs. 151/2001 (5 mesi con indennità INPS all’80%). Il CCNL Lapidei Industria integra al 100% per l’intera astensione obbligatoria. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (INPS). Il congedo parentale è indennizzato dall’INPS al 30%, con 3 mesi complessivi per la coppia all’80% se fruiti entro i 6 anni del figlio (art. 34 d.lgs. 151/2001).

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza CCNL
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge (maternità)
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. Maternità) · D.Lgs. 105/2022
    Riferimento legge (paternità)
    D.Lgs. 105/2022, art. 2 (10 giorni obbligatori)

    Maternità obbligatoria: durata e trattamento economico

    Il d.lgs. 151/2001 vieta l’adibizione al lavoro delle lavoratrici nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi successivi (periodo obbligatorio standard). In alternativa, su richiesta della lavoratrice e con parere favorevole del medico specialista e del medico competente aziendale, è possibile posticipare l’astensione a 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo.

    L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per l’intera durata dei 5 mesi. Il CCNL Lapidei Industria integra la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto per tutti i 5 mesi di astensione obbligatoria. Ciò significa che la lavoratrice del settore lapideo non subisce alcuna decurtazione del salario durante la maternità obbligatoria.

    Per le lavoratrici adibite a mansioni usuranti o esposte a rischi specifici (polveri, vibrazioni, sostanze chimiche) durante la gravidanza, il d.lgs. 151/2001 prevede la possibilità di anticipare l’astensione obbligatoria o di essere adibite a mansioni compatibili. Il medico competente aziendale ha un ruolo chiave in questa valutazione.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il d.lgs. 105/2022 ha strutturato il congedo di paternità obbligatorio in 10 giorni lavorativi (non frazionabili in ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino adottato. È un diritto autonomo del padre, non condizionato all’astensione della madre: si applica anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo di maternità.

    Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito dall’INPS al 100% della retribuzione media. Il datore anticipa l’indennità e ne chiede il rimborso all’INPS tramite le procedure di conguaglio contributivo. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità, delle ferie, degli scatti biennali e del TFR.

    I 10 giorni si possono usare dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi, anche non consecutivi; in caso di parto plurimo diventano 20 (art. 27-bis d.lgs. 151/2001). Il vecchio giorno facoltativo, sostitutivo di un giorno di maternità della madre, non è stato riprodotto dalla riforma del 2022.

    Congedo parentale: durata e percentuali di indennizzo

    Il congedo parentale («ex congedo facoltativo») è disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022. Ciascun genitore ha diritto a 6 mesi di congedo parentale, per un totale massimo di 11 mesi per la coppia (o 10 mesi se il padre non ha fruito di almeno 3 mesi). Il congedo può essere fruito continuativamente o frazionato su base mensile, settimanale o oraria, fino ai 14 anni del figlio.

    Il trattamento economico INPS:

    • 3 mesi per ciascun genitore, non trasferibili all’altro, indennizzati al 30% fino ai 14 anni del figlio;
    • dentro questi periodi, 3 mesi complessivi per la coppia all’80%, se fruiti entro i 6 anni del figlio (un mese dal 2023, un secondo dal 2024, un terzo dal 2025, con le condizioni indicate dall’INPS);
    • altri 3 mesi per la coppia, in alternativa tra i genitori, al 30% (art. 34 d.lgs. 151/2001);
    • Periodi residui non indennizzati: il restante monte di congedo parentale non retribuito può comunque essere fruito come aspettativa non retribuita.

    Il CCNL Lapidei Industria, nel rinnovo 2025, non prevede integrazioni ulteriori all’indennità legale di congedo parentale oltre a quanto già stabilito dalla normativa nazionale. La contrattazione aziendale di secondo livello può tuttavia prevedere miglioramenti.

    Divieto di licenziamento durante gravidanza e maternità

    L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 stabilisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice:

    • Dall’inizio della gravidanza (anche se non ancora comunicata al datore) fino al compimento di un anno di vita del bambino;
    • Durante il congedo di paternità obbligatorio e per un anno dalla nascita, anche per il padre.

    Il divieto si applica qualunque sia la motivazione addotta per il licenziamento, inclusa la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo, salvo le eccezioni tassative di legge (cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine, esito negativo del periodo di prova). Il licenziamento illegittimo è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.

    Adozione e affido

    I diritti di maternità, paternità e congedo parentale si estendono con le stesse modalità in caso di adozione (nazionale o internazionale) e affido. I 5 mesi di astensione obbligatoria decorrono dall’ingresso del minore in famiglia; il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) si calcola dall’ingresso del bambino. L’integrazione CCNL al 100% si applica anche per l’adozione.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi – CCNL Lapidei Industria: sintesi di durate e trattamenti
    Istituto Durata Trattamento INPS Integrazione CCNL
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione media Integrazione al 100% per tutti i 5 mesi
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% retribuzione media Nessuna integrazione aggiuntiva (già al 100%)
    Congedo parentale – mesi all’80% 3 mesi complessivi per la coppia, entro i 6 anni del figlio 80% retribuzione media (art. 34 d.lgs. 151/2001) Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025
    Congedo parentale – altri mesi indennizzati Fino a 9 mesi complessivi indennizzati per la coppia, entro i 14 anni 30% retribuzione media Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025
    Riposi giornalieri (allattamento) 2 ore/giorno nel 1° anno di vita 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva
    Congedo per malattia del figlio Senza limiti fino a 3 anni; 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra 3 e 14 anni (art. 47) Nessuna indennità INPS: periodo non retribuito, utile per l’anzianità (art. 48) Nessuna integrazione aggiuntiva da CCNL 2025

    I periodi di maternità obbligatoria, congedo di paternità e congedo parentale (per la quota indennizzata) sono computati nell’anzianità aziendale ai fini di ferie, scatti biennali e TFR.

    Casi pratici

    Caia – Operaia di cava, gravidanza comunicata al 3° mese
    Caia è un’addetta al collaudo (livello C) in uno stabilimento di marmo. Comunica la gravidanza al datore il 15 febbraio, con parto previsto per il 10 giugno. Sceglie l’opzione standard: astensione dal 10 aprile (2 mesi prima) al 9 settembre (3 mesi dopo). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media; il datore integra al 100%. Caia non subisce decurtazioni. Il posto è protetto fino al 10 giugno 2026 (un anno dalla nascita). Al rientro richiede 2 mesi di congedo parentale: entrambi possono essere indennizzati all’80%, perché rientrano nei 3 mesi all’80% riconosciuti alla coppia entro i 6 anni del figlio. Riceve dal fondo sanitario Altea il rimborso delle visite ostetriche prenatali.
    Tizio – Padre, congedo di paternità obbligatorio
    Tizio è un operaio di cava (livello D) il cui figlio nasce il 3 marzo 2025. Entro il 3 agosto ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS. Sceglie di fruirne nella prima settimana dopo la nascita (3-12 marzo, esclusa domenica) e di frazionare i restanti 5 giorni nelle settimane successive. L’INPS anticipa l’indennità tramite il datore che la recupera in conguaglio. Tizio conserva tutte le maturazioni di anzianità.
    Sempronio – Impiegato tecnico, adozione internazionale
    Sempronio (livello A) e sua moglie adottano un bambino di 4 anni proveniente dall’estero. All’ingresso del minore in famiglia, Sempronio richiede il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni, 100% INPS). La moglie, lavoratrice dipendente in altro settore, fruisce dell’astensione obbligatoria di 5 mesi. In seguito, Sempronio fruisce di 3 mesi di congedo parentale: se la moglie non ne ha già usati, tutti e tre possono essere indennizzati all’80%, perché il limite di 3 mesi all’80% vale per la coppia. Trattandosi di adozione, i diritti si applicano con le stesse modalità della nascita biologica.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità obbligatoria spettano nel CCNL Lapidei?
    La legge (d.lgs. 151/2001) garantisce 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Lapidei Industria integra l’indennità INPS (80%) fino al 100% per l’intera durata.
    Il padre lavoratore lapideo ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il d.lgs. 105/2022 riconosce 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, oppure entro 5 mesi dall’adozione.
    Quanto dura il congedo parentale e come è retribuito?
    Ciascun genitore ha 6 mesi (11 mesi totali per la coppia), fino ai 14 anni del figlio. L’INPS indennizza 3 mesi complessivi per la coppia all’80% (entro i 6 anni del figlio) e gli altri mesi indennizzati al 30% (art. 34 d.lgs. 151/2001). Il CCNL non prevede integrazioni aggiuntive.
    Durante la maternità maturano ferie e scatti di anzianità?
    Sì. La maternità obbligatoria è equiparata a servizio effettivo: maturano ferie, scatti biennali e TFR. Lo stesso vale per il congedo di paternità obbligatorio.
    Una lavoratrice lapidea può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno dalla nascita. Il divieto vale anche per il padre durante il congedo obbligatorio e per un anno dalla nascita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al d.lgs. 151/2001, al d.lgs. 105/2022 e al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: malattia e infortunio sul lavoro

    Cave, segherie e stabilimenti lapidei espongono i lavoratori a rischi specifici: polveri di silice, vibrazioni, movimentazione carichi. Conoscere le regole del CCNL su comporto, integrazione economica e infortuni è fondamentale per tutelare salario e posto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria garantisce (testo 2008, artt. 72 e 95) la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, 14 mesi complessivi in caso di più eventi riferiti a 30 mesi, aumentati del 50% per patologie oncologiche, emodialisi, infarto con cardiopatia ischemica instabile e trapianti. Per gli operai l’integrazione porta il trattamento al 100% della retribuzione netta di fatto dal 1° al 180° giorno e al 50% dal 181° al 365°; per gli impiegati 100% per 6 mesi e 50% per altri 6. Per l’infortunio sul lavoro la conservazione del posto dura per tutta la prognosi INAIL, senza limite di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimenti di legge
    Art. 2110 c.c. · R.D.L. 1827/1935 (INPS) · D.P.R. 1124/1965 (INAIL) · D.Lgs. 81/2008
    Fondo sanitario integrativo
    Altea (fondo sanitario di settore)

    Il periodo di comporto: quanto dura la tutela del posto

    L’art. 2110 del Codice Civile vieta il licenziamento del lavoratore durante la malattia fino al superamento del cosiddetto periodo di comporto. Il CCNL Lapidei Industria (testo 2008, art. 72 per gli operai e art. 95 per gli impiegati) lo fissa così, con la stessa regola per le due categorie:

    • Malattia singola: 12 mesi di conservazione del posto per il lavoratore non in prova;
    • Più eventi morbosi: 14 mesi complessivi, riferiti ai 30 mesi immediatamente precedenti l’evento;
    • Malattie gravi (patologie oncologiche, emodialisi, infarto con esiti in cardiopatia ischemica instabile e trapianto di organi): i periodi sono aumentati del 50%, quindi 18 mesi e 21 mesi, e aumentano del 50% anche i periodi di trattamento economico.

    Il comporto per sommatoria significa che non è un singolo episodio acuto a far scattare il diritto al recesso, ma la somma di tutti gli eventi nell’arco dei 30 mesi precedenti: anche assenze brevi e frequenti concorrono al cumulo. Dopo il testo 2008 il contratto è stato rinnovato più volte (la fonte aperta ricorda un +60% per le patologie gravi dal rinnovo 2022): la durata aggiornata va confermata sul testo applicato.

    Superato il termine di conservazione del posto, se l’azienda risolve il rapporto corrisponde, oltre al TFR, l’indennità sostitutiva del preavviso; se il rapporto non è risolto da nessuna delle parti resta sospeso a tutti gli effetti. Il licenziamento per superamento del comporto non è disciplinare. Chi si dimette perché la malattia prosegue oltre i termini ha diritto al TFR ma non all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Il trattamento economico di malattia: legge e integrazione CCNL

    La normativa legale prevede per i lavoratori dell’industria l’indennità di malattia INPS a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, detti di carenza, non sono coperti dall’INPS). Le misure legali sono:

    • Dal 4° al 20° giorno: 50% della retribuzione media giornaliera;
    • Dal 21° al 180° giorno: 66,66% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Lapidei Industria integra questo trattamento fino al 100% della retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato:

    • operai (art. 72): 100% dal 1° al 180° giorno e 50% dal 181° al 365°; in caso di più eventi morbosi non oltre 180 giorni di calendario a retribuzione globale e 180 a metà retribuzione in un arco di 18 mesi, senza cumulo se la malattia interviene dopo 5 mesi di effettivo lavoro;
    • impiegati (art. 95): 100% per i primi 6 mesi di malattia e 50% per i successivi 6, con lo stesso limite di 180 + 180 giorni in 18 mesi per i più eventi.

    Fonte: artt. 72 e 95 del testo completo 2008 del CCNL Lapidei Industria (Fillea-CGIL). L’integrazione spetta solo se il lavoratore certifica l’assenza nei modi di legge, non è cumulabile con altri trattamenti analoghi e decade per chi non è reperibile nelle fasce 10-12 e 17-19. Le percentuali riguardano il CCNL Lapidei Industria di Confindustria Marmomacchine e Anepla.

    Infortuni sul lavoro e malattie professionali

    Nel settore lapideo i rischi specifici includono la silicosi (esposizione a polveri di quarzo e silice libera cristallina), ipoacusia da rumore, vibrazioni al sistema mano-braccio, traumi da movimentazione blocchi di marmo e granito. La tutela INAIL si applica per infortuni sul lavoro e malattie professionali (tabellate e non).

    Per gli infortuni sul lavoro, l’INAIL eroga:

    • Indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione giornaliera (retribuzione convenzionale INAIL) per i primi 90 giorni; 75% dal 91° giorno;
    • Rendita (o indennizzo in capitale) in caso di inabilità permanente parziale o assoluta.

    Il CCNL integra il trattamento INAIL, portandolo al 100% della retribuzione globale di fatto per l’intera durata dell’inabilità temporanea. La conservazione del posto è garantita senza limite temporale durante la prognosi INAIL: il datore non può licenziare il lavoratore infortunato fino alla guarigione clinica certificata o alla stabilizzazione dei postumi.

    Obblighi di certificazione e comunicazione

    Il lavoratore ha l’obbligo di:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro, preferibilmente il primo giorno di malattia e comunque entro l’orario di inizio del turno;
    • Trasmettere telematicamente il certificato di malattia tramite il medico curante (che lo invia all’INPS); il numero di protocollo va comunicato al datore;
    • Essere reperibile all’indirizzo comunicato nelle fasce orarie di reperibilità fissate dall’INPS (10-12 e 17-19 per i lavoratori dell’industria) per le eventuali visite fiscali.

    Per gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni. L’omessa o tardiva denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – CCNL Lapidei Industria: sintesi delle tutele
    Evento Conservazione del posto Trattamento economico (legge) Integrazione CCNL
    Malattia comune (operai) 12 mesi; 14 mesi complessivi in 30 mesi se più eventi INPS: 50% (gg 4-20), 66,66% (gg 21-180) 100% dal 1° al 180° giorno; 50% dal 181° al 365°
    Malattia comune (impiegati) 12 mesi; 14 mesi complessivi in 30 mesi se più eventi INPS: 50%/66,66% 100% primi 6 mesi; 50% per i successivi 6
    Malattia grave (oncologica ecc.) Periodi aumentati del 50% (18 e 21 mesi) INPS: come sopra Anche i periodi di trattamento economico aumentano del 50%
    Infortunio sul lavoro Senza limite (durata prognosi INAIL) INAIL: 60% (gg 1-90), 75% (gg 91+) Integrazione al 100% per tutta l’inabilità temporanea
    Malattia professionale Senza limite (durata prognosi INAIL) INAIL: come infortuni Integrazione al 100%
    Carenza (primi 3 gg) N/A Non coperta da INPS L’integrazione degli operai parte dal 1° giorno (art. 72)

    Le percentuali di integrazione CCNL si intendono sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali). Eventuali superminimi individuali non assorbibili sono inclusi solo se previsto da accordo individuale o aziendale.

    Il fondo sanitario Altea

    I lavoratori del settore lapideo industriale aderiscono al fondo di assistenza sanitaria integrativa Altea, finanziato dalla contribuzione paritetica datoriale e del lavoratore prevista dal CCNL. Altea eroga rimborsi per prestazioni sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o soggette a ticket: visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici, odontoiatria, protesi acustiche e oculistiche. Il fondo assume particolare rilevanza per i lavoratori esposti a rischi professionali tipici del settore (silicosi, patologie osteoarticolari, ipoacusia). Per i dettagli sulle prestazioni erogate e i massimali si rimanda alla sezione dedicata in questa guida.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con assenze frequenti, comporto per sommatoria
    Tizio è un operaio inquadrato al livello D in una cava di granito. Nell’arco di 30 mesi accumula 8 assenze per malattia breve: influenza (5 gg), lombalgia (10 gg), influenza (4 gg), gastroenterite (3 gg), lombosciatalgia (30 gg), sinusite (5 gg), infezione respiratoria (7 gg), nuova lombosciatalgia (70 gg) = totale 134 giorni. Poiché in caso di più eventi il comporto è di 14 mesi nei 30 precedenti (circa 425 giorni), Tizio è ancora lontano dal limite. Tuttavia il datore, attento al trend, potrebbe attivare la sorveglianza fiscale INPS per verificare la reperibilità e la genuinità delle certificazioni.
    Caia – Infortunio in segheria, integrazione al 100%
    Caia, addetta alla linea di taglio (livello C), subisce un infortunio sul lavoro per schiacciamento della mano sinistra. Il medico INAIL certifica 45 giorni di prognosi. L’INAIL eroga il 60% della retribuzione giornaliera convenzionale per i primi 45 giorni. Il CCNL Lapidei obbliga il datore ad integrare la differenza fino al 100% della retribuzione globale di fatto. Caia non subisce alcuna decurtazione della busta paga durante la prognosi. Al rientro sarà sottoposta a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale (d.lgs. 81/2008). Il posto di lavoro è integralmente conservato.
    Sempronio – Impiegato tecnico, malattia oncologica, comporto esteso
    Sempronio è un tecnico di laboratorio (livello A) colpito da una neoplasia documentata. Il comporto ordinario per gli impiegati è 12 mesi (art. 95), ma la patologia oncologica lo aumenta del 50%: 18 mesi (21 in caso di più eventi), con aumento del 50% anche dei periodi di trattamento economico. Sempronio presenta al datore la documentazione specialistica oncologica. Per i primi 9 mesi (6 mesi aumentati del 50%) riceve il 100% della retribuzione netta di fatto (integrazione CCNL + INPS), per i 9 mesi successivi il 50%. Il fondo sanitario Altea può rimborsare parte delle spese di cura. Trascorsi i 18 mesi senza guarigione, il datore può recedere con il preavviso contrattuale.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo il CCNL Lapidei conserva il posto in caso di malattia?
    Il comporto è di 12 mesi per operai e impiegati; in caso di più eventi è di 14 mesi complessivi riferiti ai 30 mesi precedenti (testo 2008, artt. 72 e 95). Per malattie gravi (oncologiche, emodialisi, infarto con cardiopatia ischemica instabile, trapianti) i periodi aumentano del 50%.
    Quanto percepisce il lavoratore lapideo in caso di malattia?
    Per gli operai l’integrazione CCNL porta il trattamento al 100% della retribuzione globale netta di fatto dal 1° al 180° giorno e al 50% dal 181° al 365°; per gli impiegati 100% per 6 mesi e 50% per altri 6 (artt. 72 e 95 del testo 2008).
    In caso di infortunio sul lavoro, come funziona la tutela?
    Per infortuni INAIL la conservazione del posto dura tutta la prognosi, senza limite di comporto. L’integrazione CCNL porta il trattamento al 100% della retribuzione di fatto per l’intera inabilità temporanea.
    Cosa è il comporto per sommatoria?
    Somma gli eventi morbosi dei 30 mesi precedenti: il limite complessivo è di 14 mesi. Superato il termine di conservazione del posto, il datore può licenziare corrispondendo TFR e indennità sostitutiva del preavviso.
    Devo essere reperibile durante la malattia?
    Sì. I lavoratori dell’industria devono essere reperibili alle visite fiscali INPS nelle fasce 10-12 e 17-19. L’assenza ingiustificata comporta la riduzione o la perdita dell’indennità INPS, nonché possibili provvedimenti disciplinari del datore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2110 c.c., d.p.r. 1124/1965, d.lgs. 81/2008). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: livelli, qualifiche e mansioni

    Dall’operaio comune di cava al capo reparto di lavorazione, la classificazione del CCNL Lapidei Industria è una scala unica di 8 categorie (da F ad AS); i quadri stanno nella categoria AS. Conoscere il proprio livello è determinante per retribuzione, periodo di prova, preavviso e diritti contrattuali.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria articola il personale in 8 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS) più i Quadri. Il livello F è per gli operai comuni, il livello C per gli operai specializzati di cava e segagione, il livello B per gli impiegati tecnici, il livello AS per capi reparto e specialisti di alta qualificazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Numero di livelli
    8 livelli (F-AS) + Quadri
    Riferimento normativo
    Art. 5 CCNL Lapidei Industria (classificazione del personale)

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – CCNL Lapidei Industria
    Livello Categoria Qualifiche tipo Minimo mensile (lug. 2025)
    F Operaio comune Manovale, addetto alle pulizie, facchino, addetto al carico/scarico non qualificato 1.695,30 €
    E Operaio semi-qualificato Aiuto addetto a macchine semplici, trasportatore con mezzi meccanici semplici, addetto a operazioni elementari di cava 1.900,84 €
    D Operaio qualificato Addetto a macchine di taglio o segagione, operatore di fresa o levigatrice, conducente di pale e ruspe di cava 2.019,40 €
    C Operaio specializzato Operatore di filo diamantato, addetto a sistemi di perforazione complessi, lucidatore specializzato, operaio polivalente con esperienza pluriennale 2.111,34 €
    CS Operaio/impiegato specializzato di grado superiore Capo squadra, scalpellino-sbozzatore con competenze artistiche, modellista, figurista, capo muta di cava 2.206,18 €
    B Impiegato tecnico / intermedio superiore Disegnatore CAD, geometra di cantiere, contabile, addetto commerciale, capo reparto di lavorazione 2.277,09 €
    A Impiegato di concetto / tecnico specializzato Ingegnere/geologo di cava, responsabile qualità, responsabile commerciale, responsabile amministrativo 2.679,37 €
    AS Alta specializzazione Direttore tecnico di cava, responsabile di produzione, specialista informatico senior, figura con responsabilità organizzativa di rilievo 2.868,81 €

    I quadri (legge 190/1985) sono inquadrati nella categoria AS, prima declaratoria (art. 5). Dal 1° luglio 2026 è in vigore la seconda tranche del rinnovo 2025: secondo la tabella pubblicata da ilCCNL il minimo totale (paga base, contingenza ed EDR) è di 2.986,45 € per AS, 2.787,61 € per A, 2.365,33 € per B e 2.191,34 € per C (+80 € rispetto a luglio 2025 al livello C, parametro 136).

    Le declaratorie di categoria

    Ogni livello è definito da una declaratoria: la descrizione ufficiale delle caratteristiche professionali richieste. L’inquadramento non dipende dal titolo formale né dal nome del ruolo, ma dalla concreta attività svolta in modo prevalente e continuativo.

    Il CCNL Lapidei Industria distingue tre grandi aree professionali:

    • Area operaia (F, E, D, C, CS): lavoratori che svolgono mansioni esecutive manuali o con macchinari, dall’operazione più semplice (cava, trasporto) alla lavorazione artistica e specializzata (scultura, filo diamantato).
    • Area impiegatizia/intermedia (B, A, AS): lavoratori con prevalente attività intellettuale, tecnica o amministrativa, inclusi tecnici di cava, disegnatori, contabili, responsabili di funzione.
    • Quadri: figure con funzioni direttive di rilievo nell’organizzazione aziendale, tutelate dalla legge 190/1985.

    Qualifiche tipiche del settore lapideo

    Il settore dell’estrazione e lavorazione di marmo, granito e pietre naturali ha figure professionali specifiche, alcune delle quali normata da disposizioni di sicurezza pubbliche:

    • Sorvegliante di cava: figura prevista dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 (sicurezza nelle cave), con funzioni di supervisione e primo intervento di sicurezza. Nel testo del CCNL 2008 è tra i profili della categoria CS.
    • Direttore dei lavori minerari: figura tecnica responsabile della conduzione tecnica della cava. Richiede abilitazione specifica e è normalmente inquadrata al livello A o AS.
    • Operatore di filo diamantato: tecnico specializzato nell’uso delle macchine di taglio a filo, la tecnologia oggi più diffusa nelle cave di marmo. Livello C o CS.
    • Scalpellino e figurista: lavoratori della tradizione artigianale artistica, operanti su pietra con utensili manuali o semi-automatici. Tradizionalmente presenti nei distretti di Carrara e Pietrasanta. Livello CS o B in relazione alla complessità.
    • Addetto alle macchine di elaborazione CNC: figura emergente, con competenze su centri di lavoro computerizzati per la lavorazione di lastre e blocchi. Inquadrato al livello C o B a seconda dell’autonomia.

    Passaggi di qualifica

    Il CCNL disciplina i passaggi di livello. La norma di riferimento è l’art. 2103 del Codice Civile: il lavoratore adibito a mansioni superiori alla propria qualifica ha diritto alla retribuzione del livello superiore. Se l’adibizione a mansioni superiori dura più di 6 mesi consecutivi (salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto), scatta il diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore.

    Il CCNL Lapidei prevede anche accordi specifici per i passaggi di qualifica, che regolano le modalità di riconoscimento e i criteri di valutazione delle competenze acquisite (accordo del 31 maggio 2018 in materia di classificazione del personale).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di cava, richiesta di riclassificazione
    Tizio è stato assunto come operaio E (semi-qualificato) ma da otto mesi guida quotidianamente una pala meccanica di cava. L’utilizzo continuativo e autonomo di macchine operatrici corrisponde alla declaratoria del livello D. Tizio può chiedere per iscritto la riclassificazione al livello D, forte della norma dell’art. 2103 c.c. e del superamento dei 6 mesi in mansioni superiori. Se il datore non risponde, può rivolgersi alla Fillea-CGIL, alla Filca-CISL o alla Feneal-UIL per una conciliazione.
    Caia – Impiegata, dubbio sull’inquadramento iniziale
    Caia viene assunta come disegnatrice e addetta alla gestione ordini in uno stabilimento di lavorazione del travertino. Il datore la inquadra al livello C (operaio specializzato). Caia svolge però mansioni prevalentemente impiegatizie (uso di software CAD, gestione documentale, comunicazione con clienti). La declaratoria corretta è il livello B (impiegato tecnico). Può contestare l’inquadramento sin dall’assunzione e, in caso di mancata risposta, agire in giudizio entro i termini di prescrizione.
    Sempronio – Scalpellino artistico, valutazione del livello CS
    Sempronio è uno scalpellino di Carrara con venticinque anni di esperienza che esegue lavori di scultura su commissione per il mercato dell’arte. L’azienda lo inquadra al livello C. L’accordo del 31 maggio 2018 sulla classificazione del personale prevede che i lavoratori con competenze artistiche avanzate possano essere inquadrati al livello CS. Sempronio documenta le lavorazioni eseguite e avanza istanza di passaggio a CS, ottenendo un incremento di circa 95 € mensili lordi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Lapidei Industria?
    Il contratto prevede 8 livelli (F, E, D, C, CS, B, A, AS) più la categoria Quadri. I livelli vanno dalla manodopera comune (F) fino all’alta specializzazione tecnico-gestionale (AS e Quadri).
    Quale livello corrisponde a un operaio di cava?
    Un operaio comune di cava non qualificato è al livello E o F. Un operaio qualificato che usa macchine di perforazione o taglio è al livello D o C. Il sorvegliante di cava (D.P.R. 128/1959) è tipicamente al livello B o CS.
    Chi è un «Quadro» nel CCNL Lapidei?
    I Quadri hanno funzioni direttive di rilievo ai sensi della legge 190/1985. Ricevono un’indennità di funzione aggiuntiva. Nel settore lapideo si tratta tipicamente di direttori di stabilimento e responsabili di produzione.
    Cosa distingue il livello C dal livello CS?
    Il livello CS («C Super») è intermedio tra C e B. Vi rientrano lavoratori con competenze tecniche superiori alla media del livello C, come operai specializzati con autonomia esecutiva o lavoratori artigianali di pregio (scalpellini, figuristi).
    Dopo quanti mesi in mansioni superiori scatta il diritto alla riclassificazione?
    Dopo 6 mesi consecutivi in mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore ha diritto all’inquadramento definitivo nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 14 luglio 2025 (parte normativa). La classificazione del personale fa riferimento all’art. 5 del CCNL e all’accordo del 31 maggio 2018. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: ferie, permessi e ROL

    Quanti giorni di ferie spettano a un cavatore o a un operaio di stabilimento lapideo? Come funzionano le ore di ROL e i permessi retribuiti? Questa guida illustra le regole del CCNL Lapidei Industria aggiornato al rinnovo 2025.

    In sintesi

    Nel CCNL Lapidei Industria le ferie sono di 4 settimane per gli operai; per intermedi e impiegati crescono con l’anzianità fino a 4 settimane e 4 giorni (intermedi) o 5 settimane (impiegati). Le ore di riduzione d’orario (ROL) sono 64 l’anno, a cui si aggiungono 4 gruppi di 8 ore per le ex festività. Ai permessi contrattuali si aggiungono quelli di legge per eventi famigliari, donazione sangue e diritto allo studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento normativo
    Art. 36 Cost. · D.Lgs. 66/2003, art. 10 · Art. 4 l. 53/2000
    Platea applicativa
    Imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea

    Le ferie annuali: durata e maturazione

    Il CCNL Lapidei Industria fissa le ferie in settimane e le differenzia per qualifica (artt. 76, 83 e 93 del testo completo del CCNL 2008, l’ultimo testo integrale pubblicato dalla Fillea-CGIL):

    • operai: 4 settimane per ogni anno di servizio;
    • intermedi: 4 settimane fino a 15 anni di anzianità, 4 settimane e 1 giorno da oltre 15 a 19 anni, 4 settimane e 4 giorni oltre i 19 anni;
    • impiegati: 4 settimane fino a 5 anni, 4 settimane e 1 giorno da oltre 5 a 15 anni, 4 settimane e 4 giorni da oltre 15 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni.

    La sintesi del contratto vigente pubblicata da ilCCNL riporta ancora le 4 settimane per gli operai.

    In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie valgono una settimana: due settimane di assenza consumano quindi 10 giorni, non 14. Chi non ha maturato l’intero anno ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio; alla cessazione del rapporto la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero. Le ferie si computano come effettivamente lavorate ai fini del TFR, della tredicesima e degli scatti biennali.

    La legge (art. 10, d.lgs. 66/2003) impone che almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione; le restanti possono essere frazionate e comunque vanno fruite entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Il CCNL non deroga in senso peggiorativo a questo minimo di legge.

    Le ore di ROL (ex festività)

    Le Ore di Riduzione dell’Orario di Lavoro (comunemente dette ROL o ex festività) sono permessi retribuiti che derivano dalla progressiva riduzione contrattuale dell’orario settimanale avvenuta tra il 1984 e il 1993. Nel CCNL Lapidei Industria (art. 12) la riduzione è di 64 ore annue (28 + 12 + 16 + 4 + 4 ore introdotte tra il 1984 e il 1993), usate in via prioritaria come permessi individuali nei periodi di minore attività. A parte, al posto delle 4 festività soppresse dalla legge 54/1977, spettano 4 gruppi di 8 ore di permesso retribuito. Chi lavora su tre turni avvicendati ha ore di riduzione in più (8 ore se i turni coprono 5 o 6 giorni, 12 ore se coprono 7 giorni).

    Le modalità di godimento sono disciplinate a livello aziendale o di accordo integrativo. In assenza di programmazione collettiva, il lavoratore può richiedere i permessi ROL con un preavviso ragionevole; il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può sopprimerlo. Le ore di ROL e di ex festività non godute nell’anno non si perdono: il 1° gennaio confluiscono nella banca ore individuale, si usano entro l’anno successivo con un preavviso di almeno 48 ore e quelle ancora accantonate al 31 dicembre di quell’anno vengono pagate con la retribuzione del momento.

    Le ore ROL rientrano nella retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo del TFR. In caso di cessazione del rapporto, le ore maturate e non godute vanno indennizzate.

    Permessi retribuiti per eventi famigliari e personali

    Il CCNL si coordina con le disposizioni di legge in materia di permessi retribuiti. I principali istituti sono:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario retribuiti dalla legge (o da eventuali integrazione contrattuale) in caso di matrimonio civile o religioso, da fruire continuativamente.
    • Permessi per lutto o grave infermità: 3 giorni lavorativi retribuiti per decesso o documentata grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il 2° grado (art. 4, l. 53/2000). Il CCNL non nega questo diritto e può migliorarlo in sede integrativa.
    • Donazione sangue e piastrine: giornata di riposo retribuita ai sensi della l. 584/1967.
    • Visite mediche: i permessi per visite mediche specialistiche sono disciplinati dalla contrattazione aziendale o, in assenza, dal codice civile in via interpretativa.
    • Diritto allo studio: il CCNL prevede permessi retribuiti per esami universitari e scolastici, nella misura e con le modalità stabilite dalle norme contrattuali di settore, coordinate con il d.lgs. 81/2015 e la l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    • Permessi per caregiving: la l. 104/1992 garantisce 3 giorni mensili retribuiti per assistere il familiare con disabilità grave; questo diritto si applica anche ai lavoratori lapidei.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL e principali permessi – CCNL Lapidei Industria
    Istituto Durata / Entità Fonte Note principali
    Ferie operai 4 settimane CCNL, art. 76 5 giorni lavorativi di ferie frazionate = 1 settimana
    Ferie intermedi e impiegati da 4 settimane a 4 settimane e 4 giorni (intermedi) o 5 settimane (impiegati) CCNL, artt. 83 e 93 Crescono con l’anzianità di servizio
    ROL ed ex festività 64 ore annue + 4 gruppi di 8 ore CCNL, art. 12 Le ore non godute passano nella banca ore e, se non usate entro l’anno successivo, sono pagate
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Legge Fruizione continuativa; retribuiti al 100%
    Permesso lutto/grave infermità 3 giorni lavorativi L. 53/2000, art. 4 Parenti entro 2° grado o convivente; documentati
    Donazione sangue 1 giornata per donazione L. 584/1967 Retribuita dal datore con rimborso INPS
    Permessi L. 104/1992 3 giorni/mese L. 104/1992 Per assistenza familiare con disabilità grave
    Permessi diritto allo studio Variabile (CCNL/legge) L. 300/1970, art. 10 150 ore triennali per corsi scolastici/universitari (esigenza dimostrata)

    Nota: le ferie non godute per cause imputabili al datore (es. diniego ingiustificato) non si perdono e vanno comunque indennizzate. La rinuncia alle ferie da parte del lavoratore in cambio di retribuzione aggiuntiva durante il rapporto è nulla ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 66/2003.

    Fruizione delle ferie: pianificazione e diniego

    Il godimento delle ferie avviene secondo un calendario stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e delle preferenze del lavoratore. Il CCNL prevede che le ferie siano programmate preferibilmente nel periodo estivo (luglio-agosto), ma consente la fruizione frazionata nel resto dell’anno previo accordo.

    Il datore non può imporre la rinuncia alle ferie né convertirle in denaro durante il rapporto. Può però differire il godimento per sopravvenute esigenze produttive, purciò non in modo da pregiudicare irrimediabilmente il diritto del lavoratore. In caso di malattia sopravvenuta durante le ferie, se debitamente certificata, le ferie si sospendono e riprendono alla guarigione; la parte non goduta si aggiunge al monte ferie residuo.

    Indennità sostitutiva delle ferie non godute

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa, incluso licenziamento, dimissioni o scadenza del termine — le ferie maturate e non godute si liquidano come indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base + contingenza + EDR + scatti biennali + eventuali superminimi), divisa per 25 (giorni mensili) per ottenere il valore giornaliero, moltiplicata per i giorni di ferie residui.

    Analogamente si liquidano le ore di ROL maturate e non godute. Questa voce compare nella liquidazione finale (il cosiddetto «saldo») insieme alla tredicesima proporzionale, agli scatti residui e al TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 8 anni di anzianità, pianificazione ferie estive
    Tizio è un operaio di cave di marmo bianco inquadrato al livello C, con 8 anni di anzianità aziendale. Come operaio ha diritto a 4 settimane di ferie (20 giorni lavorativi): ne chiede 3 consecutive in agosto e la quarta a Natale. Ha poi le 64 ore di ROL e le 32 ore di ex festività, che chiede a giornate intere da 8 ore. Le 5 giornate di permesso che non riesce a usare entro il 31 dicembre non si perdono: passano nella banca ore e potrà usarle l’anno dopo; quelle ancora residue alla fine di quell’anno gli saranno pagate.
    Caia – Impiegata assunta a marzo, calcolo ferie proporzionali
    Caia viene assunta il 3 marzo 2025 come addetta tecnica CAD (livello B, qualifica impiegatizia, nei primi 5 anni ha 4 settimane di ferie, cioè 20 giorni lavorativi). Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi (marzo-dicembre). Il suo monte ferie 2025 è: 20 ÷ 12 × 10 = 16,7 giorni. Le ROL maturano proporzionalmente: 64 ÷ 12 × 10 = 53 ore circa. Se Caia gode tutte le ferie e le ROL entro l’anno, non residua nulla. Se a fine rapporto (ipotesi dimissioni al 31 gennaio 2026) avesse 5 giorni di ferie e 16 ore ROL non godute, riceverà indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di fatto.
    Sempronio – Malattia durante le ferie
    Sempronio, cavatore di livello D con 12 anni di anzianità (4 settimane di ferie, come tutti gli operai), si ammala l’8 agosto durante le ferie estive programmate (10 giorni lavorativi). Presenta certificato medico il giorno stesso. I giorni di malattia (dal 8 al 15 agosto = 6 giorni lavorativi) sospendono le ferie: Sempronio ha 6 giorni di ferie residue da programmare, a cui il datore non può opporsi senza giustificato motivo organizzativo. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i giorni di ricovero/certificazione; la differenza eventuale è a carico del datore secondo le norme del CCNL sull’integrazione di malattia.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Lapidei Industria?
    Gli operai hanno 4 settimane l’anno. Gli intermedi hanno 4 settimane fino a 15 anni di anzianità, poi 4 settimane e 1 giorno e, oltre i 19 anni, 4 settimane e 4 giorni. Gli impiegati partono da 4 settimane e arrivano a 5 settimane oltre i 18 anni di anzianità. Chi non ha un anno intero matura un dodicesimo per ogni mese di servizio.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
    Le ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono 64 l’anno e derivano dalle riduzioni contrattuali dell’orario introdotte tra il 1984 e il 1993. Le ex festività sono un istituto distinto: 4 gruppi di 8 ore di permesso. Le ore non godute nell’anno passano nella banca ore individuale e, se non usate entro l’anno successivo, vengono pagate.
    Le ferie possono essere monetizzate durante il rapporto?
    No. Il d.lgs. 66/2003 vieta la sostituzione delle ferie con un’indennità durante il rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva è dovuta solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.
    Se mi ammalo durante le ferie, cosa succede?
    La malattia sopravvenuta durante le ferie, debitamente certificata, sospende le ferie. I giorni di malattia non vengono scalati dal monte ferie e il lavoratore può recuperare i giorni di ferie non fruiti una volta guarito, concordando la data con il datore.
    Come si calcolano le ferie per chi è assunto nel corso dell’anno?
    Matura 1/12 del monte ferie per ogni mese lavorato o frazione superiore a 15 giorni. Un operaio assunto il 1° aprile matura nel primo anno 9/12 di 4 settimane: 9/12 di 20 giorni lavorativi, cioè 15 giorni.
    Il datore può rifiutare le ferie?
    Il datore può differire il godimento per comprovate esigenze organizzative, ma non può negarlo indefinitamente. L’art. 36 Cost. e il d.lgs. 66/2003 impongono che almeno 2 settimane siano godute nell’anno di maturazione; le rimanenti entro 18 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 66/2003, l. 53/2000). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: apprendistato professionalizzante

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato è lo strumento privilegiato per formare un cavatore, un operaio di segagione o un tecnico lapideo di nuova generazione. Il CCNL Lapidei Industria ne regola la durata, la progressione retributiva e gli obblighi formativi del datore.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015): la legge fissa un massimo di 3 anni. Nell’ultimo testo integrale pubblicato del CCNL (2008) l’apprendista era inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nella prima metà del periodo e un livello sotto nella seconda; le durate e le regole dei rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto. La formazione tecnico-professionale è a carico dell’azienda; quella di base e trasversale pubblica arriva fino a 120 ore nel triennio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età apprendista
    Da 18 a 29 anni (o da 17 anni se in possesso di qualifica IeFP)

    Il quadro normativo: apprendistato professionalizzante nel settore lapideo

    Il d.lgs. 81/2015 distingue tre tipologie di apprendistato. Quella più diffusa nelle imprese lapidee è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di acquisire una qualifica contrattuale attraverso la formazione sul lavoro e la formazione trasversale. Può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di qualifica professionale IeFP).

    Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista: da un lato la prestazione lavorativa, dall’altro l’obbligo del datore di formare l’apprendista attraverso la formazione interna (tecnico-professionale) e quella trasversale (diritti e doveri del lavoratore, sicurezza, competenze relazionali). L’apprendistato si conclude con l’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale previsto nel piano formativo individuale.

    Durata per livello di inquadramento

    Il testo completo del CCNL 2008 fissava la durata in base alla qualifica da conseguire: 24 mesi per le categorie E e D, 34 mesi per la C, 38 per la CS, 46 per B e A, 52 per la AS. Dal 2015 però la legge pone un tetto di 3 anni all’apprendistato professionalizzante (5 solo per i profili artigiani individuati dalla contrattazione, art. 44 c. 2 d.lgs. 81/2015), quindi le durate superiori a 36 mesi non sono più applicabili. Le durate fissate dai rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto: la durata del singolo contratto risulta dal piano formativo individuale. La durata minima è di 6 mesi (art. 42 c. 2).

    La retribuzione dell’apprendista: progressione per fasce

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del livello di destinazione e cresce nel corso del contratto. Nel testo del CCNL 2008 non si usavano percentuali, ma il sotto-inquadramento:

    • prima metà del periodo: inquadramento e retribuzione (scatti esclusi) di due livelli sotto quello di destinazione;
    • seconda metà: un livello sotto quello di destinazione;
    • premio di risultato, se previsto: 50% di quello del lavoratore di pari livello.

    La legge consente di inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello di destinazione (art. 42 c. 5 d.lgs. 81/2015). Eventuali modifiche introdotte dai rinnovi successivi al 2008 non sono pubblicate in un testo aperto: il livello di inquadramento deve comunque risultare dal contratto e dal piano formativo.

    La retribuzione dell’apprendista è pienamente imponibile ai fini contributivi e fiscali; concorre alla maturazione del TFR, degli scatti biennali (dal termine dell’apprendistato in avanti, ma il periodo è computato come anzianità) e della tredicesima mensilità.

    Obblighi formativi: formazione trasversale e tecnico-professionale

    Il d.lgs. 81/2015 e il CCNL Lapidei impongono al datore di garantire due componenti formative:

    • Formazione di base e trasversale: offerta pubblica disciplinata dalle Regioni, per un monte complessivo non superiore a 120 ore nel triennio (art. 44 c. 3 d.lgs. 81/2015). I contenuti riguardano i diritti e i doveri del lavoratore, la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008: particolarmente rilevante nel settore lapideo per rischi da polveri di silice, rumore, vibrazioni), l’organizzazione aziendale;
    • Formazione tecnico-professionale: apprendimento delle specifiche competenze operative previste dal piano formativo individuale, effettuato direttamente sul posto di lavoro con l’affiancamento del tutor aziendale.

    Il datore deve nominare un tutor aziendale con adeguata competenza ed esperienza nel settore lapideo, responsabile del percorso formativo e della redazione della relazione finale.

    Il recesso al termine dell’apprendistato

    L’art. 42, d.lgs. 81/2015 prevede che al termine dell’apprendistato:

    • ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dal termine del periodo di apprendistato; durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato;
    • se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015). Durante l’apprendistato si applicano invece le normali tutele contro il licenziamento illegittimo (art. 42 c. 3).

    Il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità aziendale se il rapporto viene confermato. Ciò ha rilevanza per il calcolo del comporto malattia, del periodo di preavviso e della maturazione degli scatti biennali.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Lapidei Industria: cosa dice il testo 2008 e cosa dice oggi la legge
    Categoria di destinazione Durata nel testo 2008 Applicabile oggi
    E e D 24 mesi Sì (sotto il tetto di 36 mesi)
    C 34 mesi Sì (sotto il tetto di 36 mesi)
    CS 38 mesi No: massimo 36 mesi
    B e A 46 mesi No: massimo 36 mesi
    AS 52 mesi No: massimo 36 mesi

    Retribuzione nel testo 2008: due livelli sotto la destinazione nella prima metà del periodo, un livello sotto nella seconda, scatti esclusi. Le durate e le regole dei rinnovi successivi non sono pubblicate in un testo aperto.

    Casi pratici

    Tizio – Giovane apprendista cavatore, livello D, primo anno
    Tizio, 20 anni, viene assunto il 3 settembre 2025 come apprendista per la categoria D (operaio qualificato di cava). Con lo schema del testo 2008 è pagato come categoria F nella prima metà del periodo e come categoria E nella seconda. Segue la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione (sicurezza, normativa sul lavoro) e viene affiancato dal tutor della cava per imparare le tecniche di taglio e brillamento. Al termine del periodo, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la categoria D piena.
    Caia – Apprendista impiegata CAD, livello B, conferma a tempo indeterminato
    Caia, 24 anni, completa tre anni di apprendistato (livello B, disegnatrice CAD). Con lo schema del testo 2008, nella seconda metà del periodo è pagata come categoria CS, un livello sotto la B. Alla scadenza del contratto, il 2 settembre 2028, nessuna delle parti dà il preavviso: il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la categoria B piena (2.277,09 €/mese con la tabella di luglio 2025). I 3 anni di apprendistato sono computati nell’anzianità e concorrono al primo scatto biennale.
    Sempronio – Datore, ratio costi e agevolazioni contributive
    Sempronio gestisce una segheria con 8 dipendenti (meno di 10). Assume un apprendista al livello E (2 anni). I vantaggi economici sono il sotto-inquadramento dell’apprendista e la contribuzione agevolata prevista dalla legge per l’apprendistato, più bassa nei primi anni per le imprese fino a 9 addetti. Sempronio nomina un tutor e cura la formazione prevista dal piano formativo. Se al termine del periodo decide di non proseguire, dà il preavviso dell’art. 2118 c.c. dalla scadenza e liquida TFR, ferie e tredicesima.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Lapidei Industria?
    Il testo integrale del 2008 prevedeva 24 mesi per le categorie E e D, 34 per la C, 38 per la CS, 46 per B e A, 52 per la AS. Oggi però l’apprendistato professionalizzante non può superare 3 anni (art. 44 d.lgs. 81/2015): le durate oltre 36 mesi non sono più applicabili. La durata del singolo contratto risulta dal piano formativo.
    Quanto guadagna un apprendista lapideo?
    Nel testo del CCNL 2008 la retribuzione non è una percentuale: nella prima metà del periodo l’apprendista prende il minimo della categoria di due livelli sotto quella di destinazione, nella seconda metà quello di un livello sotto (scatti esclusi). I minimi per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive.
    Il datore deve formare l’apprendista?
    Sì. La formazione tecnico-professionale è a carico dell’azienda, con un tutor; quella di base e trasversale è offerta dalle Regioni fino a 120 ore nel triennio (art. 44 c. 3 d.lgs. 81/2015).
    Cosa succede se il datore non licenzia l’apprendista alla scadenza?
    Se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c. decorrente dalla scadenza, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015). Non serve una comunicazione di conferma.
    Il periodo di apprendistato conta per l’anzianità aziendale?
    Sì, se il rapporto viene confermato dopo l’apprendistato, il periodo è computato nell’anzianità aziendale a tutti gli effetti: comporto malattia, preavviso, scatti biennali, ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (d.lgs. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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