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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili

    Art. 1314 c.c. Obbligazioni divisibili

    In vigore

    Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

  • Articolo 1315 Codice Civile: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    Articolo 1315 Codice Civile: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    Art. 1315 c.c. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

    In vigore

    Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.

  • Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Articolo 1316 Codice Civile: Obbligazioni indivisibili

    Art. 1316 c.c. Obbligazioni indivisibili

    In vigore

    L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.

  • Articolo 1317 Codice Civile: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Articolo 1317 Codice Civile: Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    Art. 1317 c.c. Disciplina delle obbligazioni indivisibili

    In vigore

    Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

  • Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Articolo 1318 Codice Civile: Indivisibilità nei confronti degli eredi

    Art. 1318 c.c. Indivisibilità nei confronti degli eredi

    In vigore

    L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.

  • Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Articolo 1319 Codice Civile: Diritto di esigere l’intero

    Art. 1319 c.c. Diritto di esigere l’intero

    In vigore

    Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.

  • Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Articolo 1320 Codice Civile: Estinzione parziale

    Art. 1320 c.c. Estinzione parziale

    In vigore

    Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa. La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione. TITOLO II – Dei contratti in generale CAPO I – Disposizioni preliminari

  • Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 Codice Civile: Nozione

    Art. 1321 c.c. Nozione

    In vigore

    Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

  • Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Articolo 1322 Codice Civile: Autonomia contrattuale

    Art. 1322 c.c. Autonomia contrattuale

    In vigore

    Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [e dalle norme corporative] (1). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

  • Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Articolo 1323 Codice Civile: Norme regolatrici dei contratti

    Art. 1323 c.c. Norme regolatrici dei contratti

    In vigore

    Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.