Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 249/2017 – Revisione del classamento catastale per microzone comunali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma che consente la revisione parziale del classamento catastale degli immobili nelle microzone comunali in cui il rapporto tra valore di mercato e valore catastale si discosta significativamente dalla media.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) permette ai Comuni di chiedere la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari nelle microzone in cui il rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto dell’intero territorio comunale, ai fini dell’ICI. La revisione comporta un riclassamento «di massa» degli immobili di quella zona.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione (uguaglianza, capacità contributiva, buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

    Il principio

    Il meccanismo di revisione catastale per microzone, fondato sullo scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale, non viola l’uguaglianza né la capacità contributiva: persegue una maggiore aderenza delle rendite ai valori reali.

    Domande e risposte

    Cosa permette la norma?

    La revisione parziale del classamento catastale degli immobili nelle microzone comunali in cui le rendite si discostano molto dai valori di mercato.

    La norma è stata ritenuta legittima?

    Sì: la Corte ha dichiarato la questione non fondata.

    Quali principi erano in gioco?

    Uguaglianza (art. 3), capacità contributiva (art. 53) e buon andamento (art. 97).

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  • Corte cost. n. 196/2017 – Autorizzazione di linee elettriche e competenza regionale in Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Basilicata in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la disciplina regionale dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee e impianti elettrici a tensione non superiore a 150.000 volt, esterni alla rete di trasmissione nazionale e funzionali anche alle energie rinnovabili. Il Governo riteneva invasa la competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, 7 (comma 6) e 22 (comma 1) della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18, in riferimento all’art. 117 (terzo comma) della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non è entrata nel merito della legittimità delle norme regionali, arrestandosi su profili di inammissibilità del ricorso statale.

    Il principio

    Il giudizio in via principale richiede che le censure siano formulate in modo specifico e adeguato rispetto al parametro invocato: in mancanza, le questioni sono dichiarate inammissibili senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge regionale?

    L’autorizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza pronunciarsi sul merito.

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  • Corte cost. n. 248/2017 – Contributo unificato nel processo tributario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul contributo unificato dovuto nel processo tributario, sollevata in relazione anche alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    L’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla legge n. 147/2013, disciplina il contributo unificato; letto in combinato con l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 sul processo tributario, ne determina l’applicazione anche al contenzioso tributario. La questione mirava a contestare il regime del contributo come ostacolo all’accesso alla giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La censura sul contributo unificato nel processo tributario presentava profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice rimettente?

    Il regime del contributo unificato dovuto nel processo tributario, ritenuto in contrasto con il diritto di difesa e con la CEDU.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU.

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  • Corte cost. n. 247/2017 – Equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali e autonomia finanziaria

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    La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di varie Regioni e Province autonome, ha respinto le questioni sulla legge n. 164/2016 in materia di equilibrio dei bilanci, interpretandola in modo conforme all’autonomia finanziaria degli enti.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 164/2016 ha modificato la legge n. 243/2012 sull’attuazione del principio del pareggio di bilancio, introducendo regole sull’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Province autonome e Regioni (anche a statuto speciale) hanno temuto una compressione della propria autonomia di bilancio e finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno impugnato l’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), della legge n. 164/2016, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e a varie norme statutarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 164/2016, riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    Le regole statali sull’equilibrio di bilancio degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia finanziaria, purché lette — come ha fatto la Corte — in senso conforme ai principi costituzionali: il bilancio è un bene pubblico e l’equilibrio non può tradursi in tecnicismi contabili espropriativi dell’autonomia.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge?

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure (non fondate) nei sensi di cui in motivazione, cioè con un’interpretazione costituzionalmente orientata.

    Cosa significa «nei sensi di cui in motivazione»?

    Che la norma resta in vigore ma va interpretata secondo le indicazioni della Corte, a tutela dell’autonomia finanziaria.

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  • Corte cost. n. 195/2017 – Valutazione ambientale nei siti di importanza comunitaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sollevata dalla Regione Veneto, sulla norma della legge di stabilità 2016 che imponeva valutazioni ambientali ai Comuni nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda le procedure di valutazione ambientale legate ai siti di importanza comunitaria (aree protette della rete europea Natura 2000). La Regione Veneto contestava la disciplina statale che individuava i Comuni tenuti a effettuare tali valutazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo e quarto comma) e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, riservando a separate pronunce le altre questioni sollevate con lo stesso ricorso. Ha ritenuto che la disciplina, riferita ai soli «siti di importanza comunitaria», rientri nella competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La disciplina statale delle valutazioni ambientali nei siti di importanza comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e non lede le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i siti di importanza comunitaria?

    Aree protette individuate a livello europeo per la conservazione di habitat e specie, parte della rete Natura 2000.

    Cosa contestava il Veneto?

    La norma statale che imponeva valutazioni ambientali ai Comuni il cui territorio comprende interamente tali siti.

    Come si è conclusa la questione?

    Con la dichiarazione di non fondatezza, restando riservate le altre questioni dello stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 194/2017 – Indennità di disoccupazione e requisiti per i lavoratori

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 32 della legge n. 264 del 1949 in materia di indennità di disoccupazione, sollevate in riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i requisiti e le modalità di erogazione dell’indennità di disoccupazione. Il giudice del lavoro dubitava che la disciplina, nel fissare le condizioni per accedere alla prestazione, fosse compatibile con il principio di uguaglianza e con la garanzia di assistenza ai lavoratori disoccupati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), in riferimento agli artt. 3 (primo comma) e 38 (secondo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina denunciata, anche alla luce della propria giurisprudenza in materia previdenziale, si sottragga alle censure di violazione sia dell’art. 3, primo comma, sia dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    I requisiti fissati dal legislatore per l’accesso all’indennità di disoccupazione rientrano nella sua discrezionalità e non violano il principio di uguaglianza né la garanzia costituzionale di assistenza ai lavoratori disoccupati, se non sono manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Quale prestazione era in discussione?

    L’indennità di disoccupazione disciplinata dalla legge n. 264 del 1949.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro.

    Come si è conclusa?

    Con la dichiarazione di non fondatezza delle questioni.

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  • Corte cost. n. 246/2017 – Case mobili nei campeggi e tutela del paesaggio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alle parole «e paesaggistici», la legge della Regione Campania che escludeva ogni rilevanza urbanistica, edilizia e paesaggistica delle case mobili installate nei campeggi.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Campania n. 4/2011 stabiliva che i mezzi autonomi di pernottamento collocati nei campeggi (case mobili, roulotte) non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, quando conservano i meccanismi di rotazione, non hanno collegamenti permanenti al terreno e hanno allacci removibili. La controversia nasceva da un’ordinanza di demolizione emessa da un Ente parco per mancanza del nulla osta paesaggistico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato la questione sull’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, perché la norma sottraeva il paesaggio vincolato alla funzione statale di tutela.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4/2011 limitatamente alle parole «e paesaggistici»: la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica, mentre resta l’esonero urbanistico-edilizio.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale: una legge regionale non può eliminare l’autorizzazione paesaggistica per le installazioni nelle zone vincolate, perché sottrarrebbe quel territorio alla funzione di tutela.

    Domande e risposte

    L’intera norma campana è stata annullata?

    No: solo le parole «e paesaggistici». L’esonero urbanistico ed edilizio per le case mobili resta.

    Perché la Regione non poteva escludere la tutela paesaggistica?

    Perché la tutela del paesaggio e dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Da chi proveniva la questione?

    Dal Consiglio di Stato, in un giudizio su un’ordinanza di demolizione di un Ente parco.

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  • Corte cost. n. 193/2017 – Preferenza maschile nella successione del maso chiuso illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma altoatesina che, nella successione del maso chiuso, accordava ai chiamati maschi la preferenza rispetto alle femmine. La disparità di trattamento fondata sul sesso viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i «masi chiusi» dell’Alto Adige, aziende agricole che per legge non possono essere frazionate e passano a un solo erede. La normativa provinciale stabiliva che, a parità di grado, fosse preferito l’erede maschio rispetto a quello femmina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (poi trasfuso e modificato in successivi testi unici provinciali), in riferimento all’art. 3 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spettasse la preferenza rispetto alle femmine, richiamando il principio di eguaglianza già affermato nella propria giurisprudenza.

    Il principio

    Nella successione del maso chiuso non è ammessa una preferenza accordata in base al sesso: la disparità di trattamento tra coeredi maschi e femmine contrasta con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cos’è un maso chiuso?

    Un’azienda agricola dell’Alto Adige che per legge non può essere divisa e passa per intero a un solo erede.

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La regola che preferiva l’erede maschio rispetto a quello femmina a parità di grado.

    Quale principio è stato violato?

    Il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione, che vieta discriminazioni in base al sesso.

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  • Corte cost. n. 245/2017 – Agenzia sarda delle entrate e limiti alla competenza tributaria regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Sardegna che istituiva l’Agenzia sarda delle entrate (ASE), salvando però le competenze sull’accertamento e la riscossione dei tributi compatibili con lo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Sardegna n. 25/2016 ha istituito l’Agenzia sarda delle entrate per potenziare il governo delle entrate regionali. Lo Stato ha contestato che la Regione si attribuisse poteri di accertamento e riscossione anche su tributi erariali (devoluti, compartecipati, derivati) e locali, materie riservate alla legislazione esclusiva statale sul «sistema tributario e contabile dello Stato».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli (art. 1, commi 4, lettera d, e 5; art. 3, commi 1 e 3; art. 12, comma 1) della legge reg. Sardegna n. 25/2016, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e all’art. 9 dello statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e — in via consequenziale — dell’art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg.; ha dichiarato inammissibili alcune censure e ha respinto come non fondate le questioni su altri articoli (tra cui l’art. 1, comma 4, lettera d, e l’art. 3, comma 1), che restano dunque in vigore.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale può organizzare la gestione delle proprie entrate, ma non può appropriarsi unilateralmente di poteri su tributi che conservano natura erariale: la competenza esclusiva statale sul sistema tributario segna il limite.

    Domande e risposte

    L’intera legge sull’Agenzia sarda è stata annullata?

    No: solo l’art. 1, comma 5, e, in via consequenziale, l’art. 9, comma 3, lettera a). Altre disposizioni sono state salvate.

    Qual era il punto critico?

    Attribuire alla Regione poteri su tributi devoluti, compartecipati e derivati che conservano natura erariale.

    Quali parametri hanno fondato l’illegittimità?

    La competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e l’art. 9 dello statuto sardo.

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  • Corte cost. n. 244/2017 – Detraibilità delle erogazioni ai partiti politici dal 2007

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma che, dal 2007, considera «comunque» detraibili le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate con strumenti tracciabili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2007, le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate tramite bonifico bancario o postale tracciabile «devono comunque considerarsi detraibili» ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR. La vicenda riguardava avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato la detrazione a un contribuente, ritenendo le somme non «liberali» ma corrispettivo di un patto di candidatura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato le questioni sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione, lamentando irragionevolezza, retroattività, lesione del diritto di difesa dell’amministrazione, della capacità contributiva e l’elusione delle maggioranze richieste per l’amnistia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

    Il principio

    Le censure presentavano profili di inammissibilità che hanno impedito alla Corte l’esame nel merito della disciplina sulla detraibilità delle erogazioni ai partiti politici.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma censurata?

    Che dal 2007 le erogazioni ai partiti politici tracciabili siano comunque detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR.

    La Corte ha annullato la norma?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 192/2017 – Intesa con la Conferenza Stato-Regioni nella legge di stabilità 2016

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime alcune norme della legge di stabilità 2016 perché prevedevano un semplice parere anziché l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e perché attribuivano funzioni alla Giunta regionale violando il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda alcuni meccanismi di attuazione previsti dalla legge di stabilità 2016, che incidevano su materie di competenza condivisa tra Stato e Regioni. La Regione Veneto contestava sia il livello di coinvolgimento regionale, sia l’individuazione degli organi competenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (commi 524-529, 531-536), in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 526 e 536 nella parte in cui prevedevano un parere anziché l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e dei commi 524, 525 e 529 nella parte in cui attribuivano i provvedimenti alla Giunta regionale. Ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando una misura statale incide su materie di competenza condivisa, il coinvolgimento delle Regioni deve assumere la forma dell’intesa, non del semplice parere; va inoltre rispettato il corretto riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

    Domande e risposte

    Qual era il vizio principale?

    La previsione di un semplice parere della Conferenza Stato-Regioni, invece dell’intesa richiesta dal principio di leale collaborazione.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate.

    Chi aveva impugnato la legge?

    La Regione Veneto, in via principale.

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  • Corte cost. n. 191/2017 – Tagli alla spesa e legge di stabilità 2016 nelle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata l’impugnazione della Regione Veneto contro la legge di stabilità 2016. È stata cancellata l’applicazione di un tetto di spesa anche alle Regioni e alle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i tagli e i vincoli di spesa imposti dalla legge di stabilità 2016 agli enti del settore pubblico. La Regione Veneto contestava che alcune di queste misure di contenimento finanziario fossero estese anche alle amministrazioni regionali e provinciali, comprimendone l’autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 219, 228 e 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione e alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 219, nella parte in cui si applicava anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 228 e 236.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa non possono estendersi automaticamente alle amministrazioni regionali e delle Province autonome quando ciò comprime indebitamente l’autonomia finanziaria e organizzativa garantita dalla Costituzione e dagli statuti speciali.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte?

    L’applicazione del comma 219 della legge di stabilità 2016 alle Regioni e alle Province autonome.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: i commi 228 e 236 sono stati ritenuti legittimi e le relative questioni dichiarate non fondate.

    Quale autonomia era in gioco?

    L’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, tutelata anche dall’art. 119 e dallo statuto speciale.

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