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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori

    Art. 1294 c.c. Solidarietà tra condebitori

    In vigore

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

  • Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi

    Art. 1295 c.c. Divisibilità tra gli eredi

    In vigore

    Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

  • Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento

    Art. 1296 c.c. Scelta del creditore per il pagamento

    In vigore

    Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

  • Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali

    Art. 1297 c.c. Eccezioni personali

    In vigore

    Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.

  • Articolo 1298 Codice Civile: Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

    Articolo 1298 Codice Civile: Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

    Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

    In vigore

    solidali Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

  • Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori

    Art. 1299 c.c. Regresso tra condebitori

    In vigore

    Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta.

  • Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 Codice Civile: Novazione

    Art. 1300 c.c. Novazione

    In vigore

    La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.

  • Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 Codice Civile: Remissione

    Art. 1301 c.c. Remissione

    In vigore

    La remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione. Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo.

  • Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione

    Art. 1302 c.c. Compensazione

    In vigore

    Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

  • Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 Codice Civile: Confusione

    Art. 1303 c.c. Confusione

    In vigore

    Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.