Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 170/2017 – Concessioni idrocarburi e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte dichiara illegittima parte della disciplina statale sulle concessioni per gli idrocarburi (art. 38 del d.l. 133/2014), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure decisionali che incidono sul loro territorio.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni hanno impugnato le norme statali che, in nome dello sviluppo delle attività produttive e dell’apertura dei cantieri, disciplinavano in modo accentrato la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, ritenendo compromesse le proprie competenze in materia di governo del territorio e tutela ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in particolare l’art. 38 e numerosi suoi commi, nonché l’art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014. Ricorrenti: le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di alcune associazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale sul titolo concessorio unico, accogliendo in parte i ricorsi.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita competenze che incidono su ambiti regionali, in particolare sul governo del territorio, deve assicurare forme adeguate di leale collaborazione e coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti decisionali.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato tutto l’art. 38?

    No. Ha dichiarato illegittimo in particolare il comma 7 nella parte in cui non garantiva il coinvolgimento delle Regioni, decidendo separatamente altre questioni.

    Cosa cambia per le Regioni?

    Le procedure statali che le riguardano devono prevedere un loro adeguato coinvolgimento, secondo il principio di leale collaborazione.

    Gli interventi delle associazioni sono stati ammessi?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni nei giudizi promossi dalle Regioni.

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  • Corte cost. n. 169/2017 – Spesa sanitaria e ricorsi regionali: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Liguria contro le norme statali del 2015 sul contenimento della spesa sanitaria (cosiddetti piani di efficientamento e tetti di spesa farmaceutica).

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva introdotto, con il decreto-legge n. 78 del 2015, misure di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale. Due Regioni hanno impugnato quelle disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi commi degli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117 (quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: la Regione Veneto e la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate, comprese quelle sull’art. 9-septies promosse dalla Regione Liguria.

    Il principio

    Le impugnazioni regionali devono indicare con precisione le disposizioni censurate e le ragioni della loro lesività: censure generiche o non adeguatamente argomentate riguardo alle competenze e all’autonomia finanziaria conducono all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono inammissibili e non infondate?

    Perché la Corte non ne ha esaminato il merito: le censure presentavano vizi che ne impedivano la valutazione di fondatezza.

    Le norme sanitarie statali restano in vigore?

    Sì. Non essendo state dichiarate illegittime, le disposizioni del d.l. n. 78 del 2015 conservano efficacia.

    Cosa vuol dire «riservata a separate pronunce»?

    Significa che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni, rinviando ad altre decisioni l’esame dei profili residui.

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  • Corte cost. n. 168/2017 – Omesso versamento di ritenute: restituzione degli atti

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    Sull’omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis del d.lgs. 74/2000), la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice di Ancona, perché nel frattempo è intervenuta una modifica normativa che impone di riesaminare la questione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di non aver versato, entro i termini, le ritenute fiscali certificate ai propri sostituiti, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge. Il Tribunale di Ancona riteneva irragionevole quella soglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento delle ritenute oltre 50.000 euro anziché oltre 103.291,38 euro, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Ancona in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Ancona, affinché il giudice riconsideri la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, dopo il rinvio alla Corte, sopravviene una modifica della disciplina applicabile, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante e fondata nel nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte non decide il merito e rinvia il fascicolo al giudice di partenza perché riesamini la questione tenendo conto delle novità normative sopravvenute.

    La soglia di punibilità è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito della soglia: ha rimesso la valutazione al giudice di Ancona.

    Perché conta lo «ius superveniens»?

    Perché una norma sopravvenuta può cambiare i termini della questione, rendendo necessario un nuovo vaglio di rilevanza da parte del giudice.

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  • Corte cost. n. 239/2017 – Legittimo l’art. 360 c.p.p. sui prelievi per la ricerca del DNA

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 360 del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende espressamente le garanzie difensive degli accertamenti tecnici irripetibili a ogni attività di prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

    Di cosa si tratta

    Si discute delle garanzie difensive nel processo penale durante le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. La questione è se ogni prelievo del genere debba sempre seguire le regole dell’accertamento tecnico non ripetibile (con avviso al difensore).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’art. 360 cod. proc. pen. violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo non prevedendo che le sue garanzie coprano sempre il prelievo di reperti per il DNA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha osservato, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il prelievo del campione biologico costituisce accertamento tecnico irripetibile (con le relative garanzie) solo quando richieda tecniche e competenze specialistiche; quando si tratta di mero rilievo non valutativo, non scatta l’obbligo di avviso. Spetta al giudice valutare in concreto la natura dell’attività.

    Il principio

    Le garanzie difensive dell’art. 360 cod. proc. pen. non si applicano automaticamente a ogni prelievo di reperti per la ricerca del DNA: occorre distinguere, in concreto, tra mero rilievo non valutativo e accertamento tecnico irripetibile che richiede competenze specialistiche.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Che le garanzie dell’art. 360 c.p.p. (tra cui l’avviso al difensore) si applicassero sempre al prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

    Come ha risposto la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la garanzia scatta solo quando il prelievo richiede competenze specialistiche, non per il mero rilievo non valutativo.

    Chi decide la natura dell’attività?

    Il giudice, con un apprezzamento in concreto sul caso specifico, distinguendo tra rilievo e accertamento tecnico irripetibile.

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  • Corte cost. n. 238/2017 – Legittima la nuova norma sui contratti di locazione non registrati

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2016, che ha riscritto la disciplina sui contratti di locazione abitativa non registrati: la nuova norma, a differenza di quelle già annullate, non reintroduce il cosiddetto «contratto catastale».

    Di cosa si tratta

    Si discute della disciplina applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo non registrati. In passato la Corte aveva annullato norme che imponevano un canone e una durata legali (il cosiddetto «contratto catastale»). La legge di stabilità 2016 ha riscritto l’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998 sul tema.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Palermo e di Milano avevano sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 della Costituzione, sul presupposto che la nuova norma reiterasse il meccanismo già dichiarato illegittimo, in violazione anche del giudicato costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 87 del 2017: la disposizione vigente, a differenza di quelle precedenti, non ripristina né ridefinisce il contenuto del contratto quanto a durata e corrispettivo, e non viola dunque il giudicato costituzionale né il diritto di proprietà.

    Il principio

    Non viola l’art. 136 della Costituzione la nuova norma sui contratti di locazione non registrati che, a differenza di quelle già dichiarate illegittime, non reintroduce il «contratto catastale» né conforma autoritativamente durata e corrispettivo del rapporto.

    Domande e risposte

    Cos’era il «contratto catastale»?

    Un meccanismo, già annullato dalla Corte, che imponeva ex lege durata e canone ai contratti di locazione non registrati, conformando il rapporto in modo svantaggioso per il locatore.

    Perché la nuova norma è stata salvata?

    Perché, come già chiarito nella sentenza n. 87 del 2017, essa non ripristina né ridefinisce durata e corrispettivo del contratto, quindi non reintroduce il meccanismo censurato.

    Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione?

    Impone che le norme dichiarate illegittime cessino di avere efficacia e vieta al legislatore di reintrodurle eludendo la decisione della Corte.

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  • Corte cost. n. 237/2017 – Legittime le regole statali sul concorso delle autonomie al debito pubblico

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate da numerose Regioni e Province autonome contro l’art. 4 della legge n. 164 del 2016, che disciplina il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4 della legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci, riscrivendo le regole con cui Regioni, comuni, province, città metropolitane e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato la norma in riferimento agli statuti speciali, al principio dell’accordo in materia finanziaria, al principio di leale collaborazione e all’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sui rispettivi statuti, e ha dichiarato non fondate — in alcuni casi nei sensi di cui in motivazione — le altre questioni, ritenendo legittima la disciplina statale sul concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito.

    Il principio

    Lo Stato può definire con legge ordinaria le modalità con cui le autonomie concorrono alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto dei principi costituzionali; né la legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio impone, di per sé, un generale vincolo di previa intesa con le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 4 impugnato?

    Le modalità con cui Regioni, enti locali e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni.

    Le Regioni hanno avuto ragione?

    No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate; la disciplina statale è stata ritenuta legittima.

    Serviva sempre l’intesa con le Regioni?

    No: secondo la Corte, dalla legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio non si ricava un obbligo generale di previa intesa con le Regioni per la legge ordinaria attuativa.

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  • Corte cost. n. 236/2017 – Inammissibili le questioni sul tetto ai compensi degli avvocati delle p.a.

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    La Corte dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali amministrativi sull’art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha ridisciplinato i compensi professionali degli avvocati delle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 ha riformato il regime dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ponendo limiti e tetti agli emolumenti. Diversi TAR ne dubitavano la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (TAR Trentino-Alto Adige, Calabria, Puglia, Molise e Campania) avevano censurato l’art. 9 in riferimento all’art. 77, secondo comma (mancanza dei presupposti del decreto-legge) e agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, oltre all’art. 2 Cost., lamentando l’irragionevolezza e gli effetti del nuovo regime.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dai vari tribunali amministrativi in riferimento ai parametri indicati, senza pronunciarsi nel merito sulla disciplina dei compensi.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono superare un rigoroso vaglio di ammissibilità (rilevanza, corretta individuazione della norma e dei parametri): se difettano tali requisiti, la Corte le dichiara inammissibili senza esaminarle nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la norma contestata?

    I compensi professionali degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con nuovi limiti introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014.

    Come si sono concluse le questioni?

    Sono state tutte dichiarate inammissibili, quindi la norma non è stata esaminata nel merito.

    Perché era stato evocato l’art. 77 della Costituzione?

    Perché alcuni rimettenti contestavano la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per l’uso del decreto-legge.

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  • Corte cost. n. 235/2017 – Illegittime le nuove regole statali sul concorso ai fondi per le autonomie

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che aveva riformulato le regole sul concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico, accogliendo i ricorsi di numerose Regioni e Province autonome.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci di Regioni ed enti locali. La disposizione censurata sostituiva la disciplina del Fondo straordinario destinato a sostenere il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato l’art. 3, comma 1, lettera a), lamentando la lesione delle proprie competenze e dei principi sull’equilibrio dei bilanci e sul concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi negative del ciclo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016.

    Il principio

    Le modalità con cui lo Stato concorre a finanziare i livelli essenziali e le funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico devono rispettare le garanzie costituzionali dell’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: una disciplina che le comprime è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che riformulava il concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi avverse del ciclo economico.

    Chi aveva proposto i ricorsi?

    Numerose Regioni e Province autonome, tra cui Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto.

    Perché la questione tocca i bilanci?

    Perché riguarda l’attuazione del principio di equilibrio dei bilanci e il sostegno statale alle autonomie nei momenti di difficoltà economica.

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  • Corte cost. n. 167/2017 – Misure cautelari e diritti del fanciullo: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul divieto di arresti domiciliari per chi è già stato condannato per maltrattamenti in famiglia: il giudice rimettente non aveva adeguatamente descritto la vicenda concreta né spiegato perché la norma sarebbe applicabile.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un soggetto già condannato che chiedeva gli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce dubitava della legittimità delle norme del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario che, in presenza di determinati reati, restringono le possibilità di concedere misure alternative alla detenzione in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nonché l’art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce con sufficiente chiarezza la vicenda concreta e non motiva adeguatamente perché le norme censurate siano rilevanti nel suo giudizio, la questione non può essere esaminata nel merito e viene dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, qui legati alla carente descrizione del caso e della rilevanza.

    La Corte ha detto che le norme sono incostituzionali?

    No. Non si è pronunciata sul merito: le norme restano in vigore e nulla è stato deciso sulla loro legittimità.

    Quale ruolo aveva la Convenzione sui diritti del fanciullo?

    Era richiamata come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost., ma la Corte non l’ha potuta valutare per l’inammissibilità delle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2017 – Illegittima la norma umbra sulla stabilizzazione del personale sanitario

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016 sulla stabilizzazione del personale, dichiarando invece cessata la materia del contendere sull’altra norma impugnata in materia di lavoro flessibile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva modificato il proprio testo unico in materia di sanità e servizi sociali, intervenendo sulle procedure di reclutamento del personale, tra cui l’estensione delle procedure di stabilizzazione e l’impiego di forme di lavoro flessibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due norme: l’art. 7, comma 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai limiti statali alla spesa per lavoro flessibile) e l’art. 8, comma 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, Cost., in materia di estensione delle procedure di stabilizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2016. Sull’art. 7, comma 1, ha invece dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    La Regione non può ampliare autonomamente le procedure di stabilizzazione del personale oltre i limiti fissati dalla legge statale, che esprime principi di coordinamento della finanza pubblica e tocca l’ordinamento civile del rapporto di lavoro: le norme regionali difformi sono illegittime.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016, che estendeva le procedure di stabilizzazione del personale.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Che è venuto meno l’oggetto del giudizio — ad esempio per modifica o abrogazione della norma — così che la Corte non deve più decidere su quel punto.

    Perché lo Stato può limitare la stabilizzazione regionale?

    Perché entrano in gioco il coordinamento della finanza pubblica e l’ordinamento civile del rapporto di lavoro, riservati allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: coordinamento della finanza pubblica e ordinamento civile del rapporto di lavoro pubblico.
  • Corte cost. n. 233/2017 – Inammissibili le questioni sull’adeguamento retributivo dei magistrati

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sul meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati, ritenendo le censure non correttamente impostate.

    Di cosa si tratta

    Si discute del meccanismo di adeguamento automatico triennale del trattamento economico dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi retributivi delle altre categorie di pubblici dipendenti, e in particolare della possibilità di conguagli di segno negativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 (come modificati) e dell’art. 24 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, nella parte in cui non escludono i conguagli negativi e non prevedono modalità alternative di adeguamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non imposta correttamente la questione — ad esempio formulando richieste che eccedono i poteri della Corte o non puntuali sul petitum — la questione è dichiarata manifestamente inammissibile e non viene esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Di cosa si trattava?

    Del meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati e della possibile applicazione di conguagli negativi.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza valutarne la fondatezza.

    Quali principi erano stati invocati?

    Gli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, tra cui l’uguaglianza, la giusta retribuzione e l’indipendenza della magistratura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2017 – Illegittime le norme edilizie siciliane su rinnovabili e sanatoria

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    La Corte dichiara illegittime varie disposizioni della legge edilizia della Regione siciliana n. 16 del 2016: quella che esonerava da titolo abilitativo e da verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti da fonti rinnovabili e quelle che disciplinavano una sanatoria edilizia con meccanismo di silenzio-assenso.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 16 del 2016 la Regione siciliana aveva recepito, modificandolo, il testo unico statale dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001). Lo Stato ha impugnato più disposizioni che attenuavano i controlli su impianti da fonti rinnovabili e introducevano una sanatoria degli abusi edilizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva censurato le norme regionali per eccesso rispetto alle competenze statutarie, in particolare per l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (verifica di assoggettabilità a VIA) e per il contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e sanatoria edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, lettera f), nella parte in cui consentiva di realizzare gli impianti da fonti rinnovabili senza titolo abilitativo e senza la previa verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista. Ha inoltre dichiarato illegittimi i commi 1 e 3 dell’art. 14, sulla sanatoria edilizia, nella parte in cui ammettevano la conformità alla sola disciplina vigente al momento della domanda e introducevano un meccanismo di silenzio-assenso.

    Il principio

    La Regione, anche se a statuto speciale, non può sottrarre gli impianti da fonti rinnovabili alla verifica di assoggettabilità a VIA né introdurre sanatorie edilizie più permissive di quelle statali: la tutela dell’ambiente e i principi del governo del territorio vincolano il legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato sui rinnovabili?

    La norma che permetteva di realizzare gli impianti da fonti rinnovabili senza alcun titolo abilitativo e senza la verifica di assoggettabilità a VIA, quando prevista.

    Cosa cambiava la sanatoria edilizia siciliana?

    Consentiva il permesso in sanatoria valutando la conformità alla sola disciplina vigente al momento della domanda e prevedeva un silenzio-assenso dopo novanta giorni: entrambi gli aspetti sono stati dichiarati illegittimi.

    Perché la VIA è così importante?

    Perché la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è uno standard di tutela dell’ambiente di competenza statale, non derogabile dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, fondamento dell’annullamento delle deroghe alla VIA.