Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 139/2017 – Caccia in Liguria e limiti statali alla tutela della fauna

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015 in materia di caccia, perché in contrasto con le regole minime uniformi poste dalla legge statale a tutela della fauna selvatica (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Di cosa si tratta

    La caccia rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ma queste devono rispettare la normativa statale che fissa standard minimi e uniformi per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, contenuta soprattutto nella legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 88, 89 comma 1, 92 e 93 della legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per contrasto con le corrispondenti disposizioni della legge statale n. 157 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate in materia di prelievo venatorio, in quanto invadevano la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta in via esclusiva allo Stato: la legge statale sulla fauna selvatica esprime regole minime uniforme che la legislazione regionale sulla caccia non può derogare in senso riduttivo, pena l’invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Di chi è la competenza in materia di caccia?

    La caccia è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, ma sottoposta al rispetto degli standard minimi statali di tutela ambientale.

    Perché le norme liguri sono state annullate?

    Perché si ponevano in contrasto con le regole minime uniformi della legge statale n. 157 del 1992, invadendo così la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ecosistema.

    Qual era il parametro costituzionale?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato (secondo comma, lettera s)
  • Corte cost. n. 138/2017 – Tagli agli incentivi del fotovoltaico (spalma-incentivi)

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondate le numerose questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, la norma che ha rimodulato («spalmato») gli incentivi statali agli impianti fotovoltaici.

    Di cosa si tratta

    Per favorire l’energia solare lo Stato aveva riconosciuto agli impianti fotovoltaici incentivi pluriennali. Il decreto-legge n. 91 del 2014 è intervenuto rimodulando questi incentivi per gli impianti di maggiore potenza, riducendone o diluendone l’importo nel tempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva sollevato, con numerose ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge n. 116 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal TAR del Lazio sull’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014.

    Il principio

    La rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati: la Corte conferma la legittimità della disciplina, sulla scia delle proprie precedenti decisioni in materia.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli incentivi al fotovoltaico?

    Sono contributi pubblici pluriennali riconosciuti ai produttori di energia da impianti solari per remunerare l’energia immessa in rete.

    Perché si parla di «spalma-incentivi»?

    Perché la norma ha diluito nel tempo (rimodulato) gli incentivi spettanti agli impianti di maggiore potenza, riducendone l’onere annuo per lo Stato.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Gli artt. 3, 41 e 77 della Costituzione: uguaglianza, libertà di iniziativa economica e presupposti per i decreti-legge.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2017 – Decreto penale di condanna e mancato avviso sulla messa alla prova

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Ferrara perché il decreto penale di condanna non avverte l’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    Il decreto penale di condanna è un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato «a tavolino», senza un’udienza, lasciandogli però la possibilità di opporsi. L’art. 460 cod. proc. pen. elenca gli avvisi che il decreto deve contenere sui diritti dell’imputato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ferrara dubitava della legittimità dell’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna avverta l’imputato della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Ferrara.

    Il principio

    Una pronuncia di manifesta inammissibilità non entra nel merito: la Corte non si pronuncia sulla fondatezza del dubbio di costituzionalità, ma rileva un ostacolo processuale che impedisce di esaminare la questione così come è stata posta dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto penale di condanna?

    È un provvedimento con cui il giudice condanna l’imputato senza udienza, su richiesta del pubblico ministero; l’imputato può opporsi entro un termine per ottenere un giudizio ordinario.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.

    Che cosa significa manifesta inammissibilità?

    Significa che la Corte non decide nel merito perché la questione presenta un vizio che ne impedisce l’esame; la norma resta in vigore invariata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 61/2017 – Restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle norme sopravvenute in materia di enti locali piemontesi.

    Di cosa si tratta

    Il TAR del Piemonte aveva sollevato questioni su alcune disposizioni regionali in materia di enti locali, nell’ambito di una controversia che coinvolgeva una Comunità montana e la Regione Piemonte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, 14 e 16 della legge Regione Piemonte n. 11/2012 (disposizioni organiche in materia di enti locali). Rimettente: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, senza decidere nel merito.

    Il principio

    Quando sopravvengono modifiche normative che incidono sul quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente, di norma per modifiche normative sopravvenute (ius superveniens), perché riesamini la questione.

    La questione è stata decisa nel merito?

    No. La Corte non si è pronunciata sulla fondatezza: ha demandato al giudice una nuova valutazione.

    Cosa deve fare ora il giudice rimettente?

    Deve verificare se, alla luce delle nuove norme, la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, eventualmente risollevandola.

  • Corte cost. n. 60/2017 – Rischio sismico e controlli sulle costruzioni in Abruzzo

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    La Corte ha dichiarato illegittima una norma abruzzese che incideva sui controlli per la riduzione del rischio sismico, in contrasto con i principi statali del Testo unico dell’edilizia; ha invece dichiarato inammissibili le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva modificato la propria legge sulla prevenzione del rischio sismico; il Governo riteneva che alcune modifiche allentassero i controlli preventivi sulle costruzioni imposti a livello nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5 e 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015 (modifiche alla legge regionale n. 28/2011 in materia di rischio sismico), in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge regionale, nella parte in cui introduceva la lettera d) del comma 2 dell’art. 19-bis; ha invece dichiarato inammissibili la questione sull’art. 5 e quella sull’art. 7 relativa al comma 3 dell’art. 19-bis.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente «protezione civile» e «governo del territorio» la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali, tra cui i controlli preventivi sulle costruzioni in zone sismiche previsti dal Testo unico dell’edilizia: la norma regionale che li deroga è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    L’art. 7 della legge Regione Abruzzo n. 12/2015, nella parte in cui introduceva una specifica deroga (lettera d del comma 2 dell’art. 19-bis) ai controlli antisismici.

    Quale principio statale è stato violato?

    I principi fondamentali del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001) in materia di controlli sulle costruzioni in zone sismiche.

    Perché altre censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché, come per l’art. 5, la prospettazione del ricorso non teneva conto dell’effettivo quadro normativo e non superava il vaglio di ammissibilità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione concorrente, parametro su cui si fonda la decisione
  • Corte cost. n. 59/2017 – Canone idroelettrico abruzzese e tutela della concorrenza

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di norme abruzzesi sul canone idroelettrico, che ancoravano l’importo alla «potenza efficiente» anziché alla «potenza nominale media»: così facendo la Regione ha invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva più volte modificato il criterio di calcolo del canone per le concessioni idroelettriche; il Governo impugnava ciascuna versione, contestando la difformità rispetto al criterio uniforme nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 2, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 36/2015, l’art. 11, comma 6, lettera b), della legge Regione Abruzzo n. 5/2016 e l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza). Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (giudizio in via principale).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate e, in via consequenziale, dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge Regione Abruzzo n. 11/2016.

    Il principio

    La determinazione del canone idroelettrico deve garantire un’omogenea disciplina nazionale e parità di trattamento tra operatori: la Regione, ancorando il canone a un parametro diverso da quello statale, ha ecceduto le proprie competenze invadendo la materia «tutela della concorrenza», riservata allo Stato.

    Domande e risposte

    Perché le norme abruzzesi sono illegittime?

    Perché, fissando un criterio di calcolo del canone diverso da quello statale, hanno invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

    Cosa garantisce la disciplina statale?

    Un’omogenea disciplina nazionale delle attività di generazione idroelettrica e la parità di trattamento tra gli operatori economici.

    Cosa significa illegittimità in via consequenziale?

    La Corte ha esteso la declaratoria a un’ulteriore disposizione collegata, l’art. 1, comma 1, lettera d), travolta dall’illegittimità delle altre.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, parametro su cui si fonda la decisione
  • Corte cost. n. 58/2017 – Provvedimenti vincolati e annullabilità (art. 21-octies l. 241/1990)

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    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sulla norma che esclude l’annullamento dei provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato per meri vizi formali o procedimentali.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio principale, davanti alla Corte dei conti siciliana, riguardava una controversia previdenziale con l’INPS in cui veniva in rilievo la regola che limita l’annullabilità degli atti vincolati per vizi non sostanziali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata.

    Il principio

    La questione relativa all’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, riferita a una pluralità di parametri costituzionali, non ha superato il vaglio di ammissibilità nei termini formulati dal rimettente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 21-octies della legge n. 241/1990?

    Esclude l’annullamento del provvedimento amministrativo a contenuto vincolato quando è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, nonostante un vizio formale o procedimentale.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità della questione, dichiarata senza esame nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 57/2017 – Conflitto di attribuzione sull’autodichia della Camera

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    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in tema di tutela giurisdizionale dei dipendenti.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguardava il conflitto sorto in relazione al regolamento della Camera dei deputati per la tutela giurisdizionale dei propri dipendenti (cosiddetta autodichia), oggetto di ricorso da parte del Tribunale del lavoro di Roma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verteva sugli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati. Ricorrente: Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro (fase di merito del conflitto tra poteri).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal giudice nei confronti della Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti, è stato dichiarato improcedibile, definendo il giudizio in via di rito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio davanti alla Corte costituzionale che risolve le controversie sulla spettanza di poteri tra organi costituzionali dello Stato.

    Cosa significa «improcedibile»?

    Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito per ragioni processuali.

    Cosa si intende per autodichia?

    È il potere degli organi costituzionali, come la Camera, di giudicare al proprio interno le controversie con i propri dipendenti.

  • Corte cost. n. 56/2017 – Ineleggibilità e aspettativa per motivi elettorali

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sul meccanismo che fa decorrere gli effetti dell’aspettativa per motivi elettorali dal provvedimento dell’amministrazione o, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla domanda: la disciplina non viola il diritto di elettorato passivo.

    Di cosa si tratta

    Un funzionario di pubblica sicurezza, candidato al Consiglio regionale, aveva chiesto l’aspettativa per rimuovere la causa di ineleggibilità; l’amministrazione non aveva provveduto entro cinque giorni, con effetti tardivi sulla validità dell’elezione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, quinto comma, della legge n. 154/1981 (ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive locali e regionali), in riferimento all’art. 51 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Catanzaro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 51 Cost.

    Il principio

    La disciplina che subordina la rimozione della causa di ineleggibilità all’effettiva cessazione delle funzioni, con decorrenza dal provvedimento amministrativo o dal quinto giorno successivo alla domanda, non lede il diritto di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa rimuove la causa di ineleggibilità?

    L’effettiva cessazione delle funzioni, ad esempio tramite collocamento in aspettativa, entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

    Quando decorrono gli effetti dell’aspettativa?

    Dal provvedimento dell’amministrazione oppure, in mancanza, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Questo meccanismo viola il diritto a candidarsi?

    No. La Corte ha ritenuto che la disciplina non leda il diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 55/2017 – Personale pubblico e proroga di termini

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    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte d’appello di Roma su una serie di norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio principale riguardava una controversia in cui veniva in rilievo, nei confronti di ANAS spa, la disciplina statale in materia di personale e di termini, oggetto delle norme impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 36 del d.l. n. 98/2011, l’art. 11 del d.l. n. 216/2011 e l’art. 12 del d.l. n. 95/2012, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    Le questioni proposte dalla Corte d’appello di Roma, riferite agli artt. 3, 51 e 97 Cost., non hanno superato il vaglio di ammissibilità nei termini in cui erano state formulate.

    Domande e risposte

    Quale è stato l’esito della decisione?

    La manifesta inammissibilità delle questioni, dichiarata senza esame del merito.

    Quali norme erano impugnate?

    Norme statali in materia di personale pubblico e proroga di termini contenute nei d.l. n. 98/2011, n. 216/2011 e n. 95/2012.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 51 (accesso ai pubblici uffici) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 54/2017 – Messa alla prova per adulti

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate sulla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati adulti.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato dubitava della legittimità dell’istituto della messa alla prova introdotto per gli adulti (art. 168-bis c.p. e artt. 464-bis e seguenti c.p.p.), sotto vari profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 168-bis del codice penale e gli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Prato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative agli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. e manifestamente infondate quelle relative all’art. 168-bis c.p.

    Il principio

    Le censure sulla disciplina della messa alla prova per adulti, proposte in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., non superano il vaglio di ammissibilità e di non manifesta infondatezza nei termini in cui erano state formulate dal rimettente.

    Domande e risposte

    Cos’è la messa alla prova per adulti?

    È un istituto che consente la sospensione del procedimento penale con affidamento dell’imputato a un programma di trattamento; qui ne era contestata la disciplina.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sugli artt. 464-bis e seguenti c.p.p. sono state dichiarate manifestamente inammissibili; quelle sull’art. 168-bis c.p. manifestamente infondate.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 53/2017 – Indennità di disoccupazione agricola a requisiti ridotti

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    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’abrogazione dell’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: la riforma del lavoro del 2012 non ha effetto retroattivo, sicché per la disoccupazione maturata nel 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    Di cosa si tratta

    Un lavoratore agricolo si era visto negare l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per il 2012, in quanto liquidata nel 2013 dopo l’abrogazione disposta dalla riforma Fornero. Il giudice del lavoro dubitava della legittimità di tale effetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione: la norma abrogativa va interpretata nel senso che la disciplina previgente continua a operare per la disoccupazione riferita al 2012, perché il diritto si perfeziona quando maturano i suoi elementi costitutivi, indipendentemente dal momento della liquidazione.

    Il principio

    La disciplina applicabile a una prestazione previdenziale si individua in base alla normativa vigente quando si completa la fattispecie costitutiva del diritto; il momento della liquidazione è ininfluente. La riforma non ha disposto la caducazione retroattiva dei diritti già maturati.

    Domande e risposte

    La riforma del 2012 ha cancellato i diritti già maturati?

    No. Per la disoccupazione riferita al 2012 resta applicabile la disciplina previgente: il diritto sorge quando maturano i suoi presupposti, non quando viene liquidato.

    Da cosa dipende la disciplina applicabile?

    Dalla normativa vigente nel momento in cui si perfezionano gli elementi costitutivi del diritto; la data del pagamento non rileva.

    La questione è stata accolta?

    No, è stata dichiarata non fondata, ma con un’interpretazione adeguatrice, «nei sensi di cui in motivazione», che tutela il lavoratore.

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