Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi

    Le tutele per la maternità, la paternità e i congedi parentali nel settore ortofrutticolo e agrumario: l’integrazione contrattuale alla legge e la posizione delle lavoratrici stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL integra il D.Lgs. 151/2001: durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) l’azienda integra l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27) e per i mesi di congedo tredicesima e quattordicesima spettano nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Le percentuali del congedo parentale sono fissate dalla legge e dall’INPS; il CCNL aggiunge preavviso di 15 giorni, congedo a ore e anticipo del TFR (art. 26). Le lavoratrici stagionali sono protette dal divieto di licenziamento per gravidanza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge di riferimento
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità); D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa maternità e congedi

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari + legge
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, oppure 1+4) 80% retribuzione (INPS) + integrazione del datore fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27); 13ª e 14ª al 20% per i mesi di congedo (artt. 77-78) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (INPS) D.Lgs. 105/2022
    Congedo parentale (madre o padre) 6 mesi per genitore (max 10-11 mesi totali) Indennità INPS con percentuali fissate dalla legge (aumentate dalle leggi di bilancio per i primi mesi); il CCNL consente l’anticipo del TFR anche senza i requisiti di legge D.Lgs. 151/2001 + CCNL art. 26
    Adozione / affidamento 5 mesi di congedo per l’adozione; fino a 3 mesi per l’affidamento Stesso trattamento della maternità (indennità INPS all’80%) CCNL art. 26
    Part-time dopo la maternità Conversione del full-time in part-time fino ai 3 anni del figlio (imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato; richiesta scritta 60 giorni prima) Retribuzione riproporzionata all’orario CCNL art. 26

    Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale

    Il congedo obbligatorio di maternità è regolato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro nei 5 mesi distribuiti tra i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi (distribuzione standard), oppure 1 mese prima e 4 dopo (c.d. flessibilità anticipata del parto, previo parere medico). Durante questo periodo:

    • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi.
    • Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari aggiunge, a carico del datore di lavoro, un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi di congedo obbligatorio (art. 27). Per i mesi di congedo, tredicesima e quattordicesima spettano dal datore nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Per le lavoratrici a termine e stagionali l’integrazione vale nei limiti di scadenza del contratto.
    • Il posto di lavoro è protetto: non si può essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.

    Il congedo di paternità obbligatorio (legge)

    Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1158, ha portato il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non modifica questo istituto di legge, che si applica quindi nella sua integralità anche nel settore.

    Il congedo parentale (facoltativo)

    Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale facoltativo. Le regole vigenti (D.Lgs. 151/2001 aggiornato dal D.Lgs. 105/2022) prevedono:

    • Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (massimo 10 o 11 mesi totali tra i due genitori, elevati a 11 se il padre usa almeno 3 mesi).
    • I periodi di congedo possono essere fruiti continuativamente o a giornate o ore.
    • L’indennità è a carico dell’INPS e la sua percentuale è fissata dalla legge, che negli ultimi anni l’ha aumentata per i primi mesi: l’aliquota in vigore si legge nella circolare INPS dell’anno. Il CCNL richiede un preavviso al datore di almeno 15 giorni (2 giorni per il congedo a ore con orario ridotto al 50%).
    • Il CCNL consente di chiedere l’anticipo del TFR in caso di congedo facoltativo anche senza i requisiti di legge. Per la malattia del figlio: sotto i 3 anni uno dei genitori può assentarsi senza limite; tra i 3 e i 14 anni ciascun genitore ha 10 giorni lavorativi l’anno, non retribuiti (art. 47 D.Lgs. 151/2001 dal 2026; riferimento contrattuale: art. 26).

    Tutele per le lavoratrici stagionali

    Nel settore ortofrutticolo la componente femminile è molto rilevante nelle fasi di selezione, calibratura e confezionamento del prodotto. Le lavoratrici stagionali godono di specifiche tutele:

    • Divieto di licenziamento per gravidanza: si applica anche durante il contratto a tempo determinato, dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001). Ciò non impedisce la naturale scadenza del contratto a termine.
    • Diritto di precedenza (art. 35): i lavoratori stagionali hanno la precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e per le stesse lavorazioni, se inviano la comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione. Il diritto si perde con la mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute.
    • Se il contratto stagionale scade prima del congedo, l’indennità di maternità INPS spetta se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del rapporto; oltre i 60 giorni e fino a 180 serve, nei due anni precedenti, il versamento di almeno 26 contributi settimanali (art. 24 D.Lgs. 151/2001, testo su Normattiva).

    Casi pratici

    Caia – Maternità a tempo indeterminato, integrazione quattordicesima
    Caia (livello 4, retribuzione mensile 1.750,01 € dal 1° giugno 2026) inizia il congedo obbligatorio di maternità a maggio. L’INPS le paga l’80%; il datore integra fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27), cioè il 20%: circa 350,00 € al mese, per i 5 mesi circa 1.750 €. Per ogni mese di congedo il rateo di quattordicesima è 1.750,01 ÷ 12 = circa 145,83 €, che il datore paga nella misura del 20%, cioè circa 29,17 € (art. 78).
    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio durante la campagna estiva
    Tizio (livello 5, stagionale) viene richiamato per la campagna pesca giugno-settembre. La compagna partorisce a luglio: Tizio ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, anche in corso di contratto stagionale. Il datore non può negarglieli né computarli come assenza ingiustificata.
    Sempronia – Stagionale incinta, scadenza contratto durante la gravidanza
    Sempronia è assunta con contratto stagionale fino al 31 ottobre. Scopre di essere incinta a settembre. Il contratto scade regolarmente il 31 ottobre, ma Sempronia non può essere licenziata anticipatamente per gravidanza. Alla scadenza il contratto cessa naturalmente; Sempronia ha diritto all’indennità di maternità INPS per i 5 mesi di congedo obbligatorio se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del contratto; se inizia dopo (fino a 180 giorni) servono 26 contributi settimanali nei due anni precedenti (art. 24 D.Lgs. 151/2001). L’integrazione del datore prevista dal CCNL, invece, vale solo nei limiti di scadenza del contratto (art. 27).

    Domande frequenti

    Quanto spetta di quattordicesima durante la maternità obbligatoria?
    Per i mesi di congedo obbligatorio la quattordicesima (e la tredicesima) spetta dal datore nella misura del 20% (artt. 77 e 78). In più, l’art. 27 impone di integrare l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi.
    Una lavoratrice stagionale può essere licenziata perché incinta?
    No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento per gravidanza dall’inizio della gestazione fino a un anno del bambino, anche per le stagionali. Il contratto a termine può però scadere naturalmente.
    Il congedo parentale spetta anche ai padri?
    Sì. Il D.Lgs. 105/2022 garantisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100% INPS e il congedo parentale facoltativo con le stesse modalità della madre.
    Cosa succede se una stagionale è incinta alla scadenza del contratto?
    Il contratto cessa naturalmente alla scadenza; la lavoratrice non può essere licenziata anticipatamente. L’indennità INPS spetta se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del contratto; oltre i 60 giorni e fino a 180 servono 26 contributi settimanali nel biennio precedente (art. 24 D.Lgs. 151/2001).
    Quanto dura il congedo parentale?
    6 mesi per ciascun genitore (max 10-11 tra i due, art. 26 del CCNL), nei primi 14 anni del bambino. L’indennità INPS ha percentuali fissate dalla legge e aumentate dalle leggi di bilancio per i primi mesi: l’aliquota in vigore è nella circolare INPS dell’anno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: malattia e infortunio

    Comporto, trattamento economico integrativo CCNL, regole per il lavoro stagionale e le specificità del rischio infortunistico nel settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (art. 25). Il datore integra l’indennità INPS: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno (art. 22). Per l’infortunio sul lavoro l’integrazione all’indennità INAIL porta il trattamento al 100% nei giorni di carenza e dal 5° al 21° giorno e al 75% dal 22° al 90° (art. 24). Ai lavoratori a termine e stagionali spetta solo l’integrazione dei primi 3 giorni di malattia, entro la scadenza del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Comporto
    180 giorni in un anno solare, prolungabili su richiesta di altri 180 non retribuiti (art. 25)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Trattamento economico durante malattia e infortunio – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Evento Periodo % retribuzione Limite
    Malattia (carenza) Giorni 1-3 100% (a carico del datore) Tempo indeterminato, a termine e stagionali
    Malattia Dal 4° al 20° giorno 75% (INPS 50% + integrazione del datore) Solo tempo indeterminato
    Malattia Dal 21° al 180° giorno 100% (INPS 2/3 + integrazione del datore) Solo tempo indeterminato; conservazione del posto 180 giorni in un anno solare
    Infortunio sul lavoro Giorno dell’infortunio e primi 3 giorni di carenza 100% (a carico del datore) –
    Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) Dal 5° al 21° giorno 100% –
    Infortunio sul lavoro (INAIL + integrazione) Dal 22° al 90° giorno 75% Dopo il 90° giorno non è prevista integrazione

    Il trattamento CCNL si aggiunge (o integra) l’indennità INPS per malattia o INAIL per infortunio. La somma dei due trattamenti non può superare il 100% della retribuzione. Le integrazioni a carico del datore non sono dovute se l’INPS (o l’INAIL) non paga l’indennità. Per i lavoratori a termine e stagionali le integrazioni dei giorni 4-20 e 21-180 non spettano (art. 22).

    Obbligo di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a:

    1. Comunicare immediatamente l’assenza al datore di lavoro prima dell’inizio del proprio turno; la comunicazione tardiva o mancata può essere sanzionata disciplinarmente (art. 21).
    2. Comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso online dal medico entro 48 ore, anche per e-mail o SMS; il certificato cartaceo va inoltrato entro 48 ore se emesso da specialista privato non convenzionato, dal Pronto Soccorso o in caso di ricovero.
    3. In caso di prosecuzione della malattia, dare immediata notizia all’azienda: senza comunicazione, trascorso un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata.

    Il datore di lavoro ha il diritto di richiedere visite fiscali INPS per verificare lo stato di malattia. Il lavoratore è tenuto a trovarsi al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (art. 21). Chi lavora in aziende che preparano, manipolano o vendono sostanze alimentari deve presentare al rientro un certificato che escluda il pericolo di contagio, se la malattia dura più di cinque giorni.

    Il periodo di comporto

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore può assentarsi per malattia conservando il diritto al posto di lavoro. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 25) il lavoratore a tempo indeterminato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare. Alcune precisazioni:

    • L’anno solare è di 365 giorni, contati dalla data del primo episodio morboso; il computo è quindi per sommatoria degli episodi in quell’arco. Al raggiungimento del 150° giorno l’azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore che ha raggiunto quel limite.
    • Il periodo di malattia è distinto da quello di infortunio. Su richiesta del lavoratore il posto può essere prolungato di altri 180 giorni, in aspettativa senza retribuzione, se la malattia non è cronica o psichica, con certificati regolari e richiesta per raccomandata prima del 180° giorno.
    • Chi è infortunato in occasione di lavoro, o ha gravi patologie e terapie anche salvavita, non può essere licenziato nemmeno oltre il comporto: il periodo eccedente è aspettativa senza retribuzione.
    • Superato il comporto (e l’eventuale aspettativa), il datore può recedere dal rapporto con il preavviso contrattuale, pagando anche il TFR e le spettanze maturate (artt. 94 e 95). Il licenziamento per superamento del comporto è un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966).

    Infortunio sul lavoro: specificità del settore

    Il settore ortofrutticolo e agrumario presenta rischi infortunistici specifici legati alle attività di:

    • Movimentazione manuale dei carichi (cassette, pallet) con rischio di lesioni muscolo-scheletriche;
    • Utilizzo di macchinari di lavorazione (calibratrici, selezionatrici ottiche, nastri trasportatori) con rischio di incidenti meccanici;
    • Esposizione a basse temperature nelle celle frigorifere (rischio ipotermia, geloni, patologie respiratorie);
    • Scivolamenti e cadute su superfici bagnate (merce fresca, lavaggi).

    In tutti questi casi, l’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), al quale il datore deve denunciare ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni. Il trattamento CCNL integra l’indennità temporanea INAIL per garantire i livelli percentuali sopra indicati (art. 24); per la conservazione del posto valgono le stesse norme dell’art. 25.

    Malattia e infortunio per i lavoratori stagionali

    I lavoratori stagionali a tempo determinato godono delle stesse tutele durante il contratto:

    • Per malattia e infortunio le norme su conservazione del posto e trattamento economico valgono nei limiti di scadenza del contratto; per i lavoratori a termine e stagionali è prevista solo l’integrazione dei primi tre giorni di malattia (art. 22).
    • La malattia non prolunga automaticamente il contratto a termine: alla sua scadenza il rapporto cessa, salvo accordo tra le parti.
    • In caso di infortunio sul lavoro durante il contratto stagionale, il lavoratore mantiene il diritto INAIL anche dopo la scadenza del contratto, per la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 5 giorni: calcolo del trattamento
    Tizio (livello 5, 1.674,65 € mensili dal 1° giugno 2026, quota giornaliera 1.674,65 ÷ 26 = circa 64,41 €) si assenta 5 giorni per influenza. Giorni 1-3 (carenza): il datore paga il 100%, cioè 64,41 € al giorno. Giorni 4-5: l’INPS paga il 50% e il datore integra fino al 75%, cioè circa 48,31 € al giorno. Totale dei 5 giorni circa 289,85 € lordi (contro 322,05 € di retribuzione piena).
    Caia – Infortunio su nastro trasportatore
    Caia (livello 6, retribuzione giornaliera 1.599,53 ÷ 26 = circa 61,52 €) si infortuna alla mano su un nastro trasportatore. Prognosi 20 giorni. La giornata dell’infortunio e i 3 giorni di carenza sono a carico del datore. Per il resto della prognosi interviene l’INAIL con l’indennità temporanea (60% della retribuzione media giornaliera), che il datore integra per arrivare al 100% dal 5° al 21° giorno (art. 24). Il datore deve denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico.
    Sempronio – Patologia cronica grave, trattamento al 100%
    Sempronio (livello 3, tempo indeterminato) è colpito da una patologia oncologica e fa 200 giorni di assenza in 12 mesi. Per i giorni dal 21° al 180° il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione (art. 22). Superati i 180 giorni, per le gravi patologie e per le terapie anche salvavita il CCNL esclude il licenziamento: il periodo eccedente è aspettativa senza retribuzione (art. 25).

    Domande frequenti

    Per quanti giorni si conserva il posto durante la malattia?
    Il CCNL garantisce la conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (comporto), prolungabili su richiesta di altri 180 non retribuiti. Superato il limite, il datore può recedere con il preavviso contrattuale, salvo gravi patologie e infortunio sul lavoro.
    Quanto prende un lavoratore ortofrutticolo durante la malattia?
    Con l’integrazione del datore: 100% nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° giorno (art. 22). Dal 4° giorno l’indennità INPS vale il 50% fino al 20° giorno e i 2/3 dopo; l’integrazione dal 4° giorno spetta solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
    Un lavoratore stagionale ha diritto all’integrazione di malattia?
    Sì, ma limitata ai primi 3 giorni di malattia (100%) e solo entro la scadenza del contratto. La malattia non prolunga il contratto a termine: alla scadenza il rapporto cessa naturalmente.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    Il datore paga il giorno dell’infortunio e i 3 giorni di carenza; poi l’INAIL paga l’indennità temporanea e il datore integra fino al 100% dal 5° al 21° giorno e fino al 75% dal 22° al 90° (art. 24). Per la conservazione del posto valgono le norme dell’art. 25.
    Il datore può fare visita fiscale durante la malattia?
    Sì, il datore può richiedere all’INPS la visita fiscale. Il lavoratore deve trovarsi al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: livelli, qualifiche e mansioni

    La guida all’inquadramento contrattuale nel settore ortofrutticolo e agrumario: i 9 livelli, le figure professionali tipiche e come individuare il livello corretto per ogni mansione.

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie articola la classificazione in 9 livelli, dal livello 7 (pulizie e primi due mesi di lavoro di cernita, confezionamento o raccolta) al livello Q (Quadro), con il 6° Super riservato agli stagionali con almeno cinque anni consecutivi presso la stessa azienda. Le figure tipiche del settore – selezionatori, confezionatori, magazzinieri, autisti, impiegati amministrativi, capi reparto – sono elencate nelle declaratorie dell’art. 28 e si collocano in livelli diversi in base all’autonomia operativa e alla complessità delle mansioni. L’inquadramento è determinante per il calcolo della retribuzione, del periodo di prova e del preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso, import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Livelli di inquadramento CCNL Ortofrutticoli e Agrumari – declaratorie dell’art. 28
    Livello Profilo generale Figure tipiche del settore Minimo (01/06/2026)
    Q (Quadro) Funzioni direttive continuative di rilevante importanza, con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali, oppure elevata professionalità specialistica (art. 30, L. 190/1985) Quadri di direzione o di alta specializzazione, con attribuzione comunicata per iscritto 2.396,58 € + 154,93 € indennità di funzione
    1 Funzioni ad elevato contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva Capo di servizio o di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale o legale; capo centro elaborazione dati; gestore o gerente di filiale; sistemista CED 2.286,84 €
    2 Lavoratori di concetto con compiti operativamente autonomi o di coordinamento e controllo Ispettore; responsabile controllo qualità; capo di reparto; contabile con mansioni di concetto; segretario di direzione; consegnatario responsabile di magazzino; spedizioniere patentato; chimico di laboratorio 2.020,70 €
    3 Mansioni di concetto o lavoratori specializzati provetti con autonomia operativa Addetto a pratiche doganali e valutarie; operaio specializzato provetto; capo-operaio; conducente di autotreno, autoarticolato e autocarro oltre 150 q.li; coordinatrice di linee produttive; magazziniere responsabile della merce in entrata e in uscita 1.932,23 €
    4 Compiti operativi e lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche Contabile d’ordine; cassiere; magazziniere; addetto a mansioni d’ordine di segreteria; conducente di automezzi oltre 50 q.li; capo settore; addetto agli impianti di refrigerazione senza autonomia operativa; carrellista; campionarista; capo banco nelle aziende in cui non c’è già il capo settore 1.750,01 €
    5 Lavori qualificati con normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche Fatturista; addetto al controllo e alla verifica delle merci; centralino e reception; autista di automezzi sotto 50 q.li e di autovetture; capo linea; capo banco; stivatore di carichi per la conservazione e la spedizione; operaio qualificato (falegname, carpentiere, meccanico) 1.674,65 €
    6S (Super) Lavoratori stagionali con almeno cinque anni civili consecutivi presso la stessa azienda e non meno di 40 mesi di assunzione, con polivalenza di almeno due funzioni del 6° livello Per mantenere la qualifica serve, nell’anno precedente la nuova assunzione, un rapporto di almeno 6 mesi con la stessa azienda 1.638,89 €
    6 Lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche Addetto a cernita, pulitura, selezione, calibratura e a confezionamento, imballaggio, legatura di frutta, ortaggi, patate e agrumi; raccoglitore in campagna; addetto al carico e scarico; usciere, fattorino, custode, guardiano 1.599,53 €
    7 Mansioni di pulizia e comunque non addette alla produzione Addetto alle pulizie; addetti ai punti 2, 4 o 5 del 6° livello per i primi due mesi di lavoro nel settore, in una logica formativa 1.538,27 €

    Le figure indicate sono quelle elencate nell’art. 28 del CCNL 2024-2027, insieme ad «altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese». I parametri retributivi sono: Quadri 235, 1° 219, 2° 180, 3° 167, 4° 140, 5° 129, 6° Super 124, 6° 118, 7° 109. Un impegno a verbale istituisce una commissione paritetica che entro il 30 giugno 2026 analizza il sistema di classificazione, per aggiornarlo al prossimo rinnovo.

    Come funziona l’inquadramento contrattuale

    L’inquadramento si basa sul principio della declaratoria di livello: per ciascun livello il CCNL descrive le caratteristiche generali delle mansioni (grado di autonomia, formazione richiesta, responsabilità). Il datore di lavoro deve assegnare il livello corrispondente alle mansioni prevalentemente svolte dal lavoratore.

    I criteri fondamentali che incidono sull’inquadramento sono:

    • Complessità delle mansioni: operazioni manuali semplici vs. gestione di processi articolati.
    • Autonomia operativa: lavoro sotto supervisione diretta (livelli bassi) vs. capacità di decidere in autonomia (livelli alti).
    • Responsabilità su persone o risorse: coordinamento di squadre o gestione di budget spinge verso i livelli 1-Q.
    • Formazione e specializzazione: qualifiche professionali specifiche (es. patentino per carrelli elevatori, HACCP avanzato) influenzano il livello.

    Figure professionali tipiche nel settore ortofrutticolo

    Il settore presenta una varietà di figure professionali legate al ciclo del prodotto fresco e agli agrumi, con una forte componente di stagionalità:

    • Addetto al carico e scarico: 6° livello (art. 28).
    • Selezionatore / cernitore e confezionatore / imballatore: addetti a cernita, pulitura, selezione, calibratura e a confezionamento e imballaggio, a mano o a macchina, di frutta, ortaggi, patate e agrumi: 6° livello; i primi due mesi di lavoro nel settore (punti 2, 4, 5) valgono il 7°.
    • Capo linea e capo banco: 5° livello (il capo banco è al 4° dove non esiste già il capo settore); capo settore: 4° livello; coordinatrice di linee produttive: 3° livello.
    • Carrellista e magazziniere: 4° livello; magazziniere responsabile della merce in entrata e uscita: 3°; consegnatario responsabile di magazzino: 2°.
    • Addetto al controllo e alla verifica delle merci: 5° livello; responsabile controllo qualità: 2°.
    • Autista: 5° livello se conduce automezzi sotto 50 quintali o autovetture; 4° oltre 50 q.li; 3° per autotreni, autoarticolati e autocarri oltre 150 q.li.
    • Impiegato amministrativo: contabile d’ordine e segreteria d’ordine al 4° livello; contabile con mansioni di concetto e segretario di direzione al 2°.
    • Quadro: funzioni direttive continuative di rilevante importanza (art. 30); livello Q.

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 81/2015, stabilisce che il lavoratore ha diritto al livello superiore quando svolge stabilmente mansioni proprie di tale livello. Nel settore ortofrutticolo, con la sua forte stagionalità, è frequente che durante i picchi di campagna alcuni lavoratori vengano adibiti temporaneamente a mansioni superiori (es. un selezionatore che coordina la squadra in assenza del capo reparto).

    L’art. 29 del CCNL stabilisce che in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e che l’assegnazione diventa definitiva dopo un periodo non superiore a tre mesi, salvo che sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In particolare:

    • Per il livello di Quadro l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva dopo sei mesi (art. 30).
    • In caso di mansioni promiscue si considera l’attività prevalente, cioè quella di maggior valore professionale abitualmente prestata, e al lavoratore compete l’inquadramento superiore.
    • Chi è promosso mantiene l’eventuale eccedenza di retribuzione come assegno ad personam, non assorbibile dagli scatti di anzianità.

    Inquadramento dei lavoratori stagionali

    I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale devono essere inquadrati nel livello corrispondente alle mansioni svolte durante la campagna. Non è ammesso un inquadramento inferiore giustificato dalla sola natura stagionale del rapporto.

    Particolari attenzioni riguardano:

    • I lavoratori stagionali richiamati nelle stagioni successive dalla stessa azienda non devono svolgere il periodo di prova nuovamente (art. 38); dopo cinque anni civili consecutivi, 40 mesi di assunzione e polivalenza di due funzioni accedono al 6° livello Super, dal 1° gennaio successivo (art. 28).
    • La corretta classificazione è rilevante anche per la paga conglobata su cui si calcola l’indennità del 34,45% (tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi) degli stagionali (art. 72).

    Casi pratici

    Tizio – Dal livello 6 al livello 5 dopo la prima stagione
    Tizio viene assunto per la prima volta al livello 6 (operaio di linea) durante la campagna di lavorazione delle mele. Nella stagione successiva viene riassunto dalla stessa azienda e gli viene affidata la gestione del confezionamento con minore supervisione e una piccola squadra da coordinare. Il datore lo inquadra al livello 5 (capo linea, 1.674,65 € lordi mensili dal 1° giugno 2026), riconoscendo l’esperienza acquisita.
    Caia – Impiegata con mansioni miste, livello 4 o 3
    Caia è assunta a tempo indeterminato da una centrale ortofrutticola come impiegata addetta alla gestione degli ordini, ai contatti con i fornitori e alla verifica documentale. Svolge mansioni sia amministrative che operative. Il datore la inquadra al livello 4 (mansioni d’ordine di segreteria). Caia ritiene di dover essere inquadrata al livello 3, dove l’art. 28 colloca i lavoratori di concetto con autonomia operativa: si rivolge alla Fisascat-Cisl per una valutazione comparativa con la declaratoria contrattuale.
    Sempronio – Operatore di calibratrice ottica, livello 4
    Sempronio gestisce una linea di calibratura e selezione ottica degli agrumi, regola i parametri della macchina e provvede alla manutenzione ordinaria. È inquadrato al livello 4. Durante la campagna viene chiamato a coordinare due operatori di linea in assenza del capo reparto per 45 giorni: poiché sostituisce un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione non diventa definitiva (art. 29), ma ha diritto al trattamento corrispondente alle mansioni superiori svolte per quel periodo.

    Domande frequenti

    Che livello ha un magazziniere nel CCNL Ortofrutticoli?
    Per l’art. 28 il magazziniere è al 4° livello; il magazziniere responsabile della merce in entrata e in uscita è al 3°; il consegnatario responsabile di magazzino al 2°. Il carrellista è al 4° livello.
    Cosa distingue il livello 6S dal livello 6?
    Il 6° Super spetta ai lavoratori stagionali che hanno prestato attività per almeno cinque anni civili consecutivi presso la stessa azienda, con non meno di 40 mesi di assunzione e polivalenza di almeno due funzioni del 6° livello; per mantenerlo serve un rapporto di almeno 6 mesi nell’anno precedente. Decorre dal 1° gennaio successivo al raggiungimento dei requisiti (art. 28).
    Come si ottiene una promozione di livello?
    L’art. 29 del CCNL fa diventare definitiva l’assegnazione a mansioni superiori dopo un periodo non superiore a tre mesi (sei mesi per il Quadro), salvo che sia avvenuta per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In caso di mansioni promiscue vale l’attività prevalente; vale anche l’art. 2103 c.c.
    Il livello si abbassa con il cambio di datore?
    No, il livello acquisito non può essere ridotto unilateralmente. Cambiando azienda si concorda un nuovo inquadramento, ma il lavoratore può portare documentazione dell’esperienza pregressa per ottenere un livello adeguato sin dall’inizio.
    Chi è il Quadro nel settore ortofrutticolo?
    Il Quadro (livello Q) è un lavoratore con funzioni direttive, coordinamento ampio e autonomia decisionale rilevante: ruoli di direzione o di elevata specializzazione descritti dall’art. 30, con attribuzione comunicata per iscritto dall’azienda; l’assegnazione alle mansioni di Quadro diventa definitiva dopo sei mesi. Percepisce 154,93 € lorde per 14 mensilità di indennità di funzione oltre al minimo tabellare e ha copertura assicurativa per le spese legali (art. 30).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: ferie, permessi e ROL

    26 giorni lavorativi di ferie, 66 ore di permessi retribuiti, 4 ore per assistenza familiare e i permessi per lutto: la guida completa per lavoratori fissi e stagionali del settore ortofrutticolo e agrumario.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (art. 62, con la settimana contata su sei giorni, da lunedì a sabato) e 66 ore annue di permesso individuale retribuito (art. 56), più 4 ore per l’assistenza a figli sotto i 14 anni o familiari con almeno 65 anni. Ai lavoratori stagionali ferie e permessi sono pagati mese per mese con l’indennità del 34,45% (art. 72). Almeno 2 settimane consecutive di ferie devono essere fruite nell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie annue
    26 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni, art. 62)
    Permessi retribuiti (riduzione oraria)
    66 ore annue (art. 56)

    Tabella riepilogativa ferie e permessi

    Ferie e permessi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Istituto Quantità annua Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi (settimana di 6 giorni, lunedì-sabato) Domeniche e festività nel periodo non si contano; almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione (legge); non concedibili durante il preavviso di licenziamento
    Permessi retribuiti (ex ROL) 66 ore Fruiti in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di minore attività; non fruiti entro l’anno, si pagano o si usano entro il 30 giugno successivo
    Permessi per assistenza (figli entro 14 anni; coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado con almeno 65 anni) 4 ore annue Retribuite, con certificazione medica (art. 56)
    Permessi per lutto o grave infermità 3 giorni retribuiti + 2 non retribuiti Per evento (decesso) o all’anno (grave infermità) di coniuge, parenti e affini entro il 2° grado, anche non conviventi (art. 57)
    Festività 10 festività infrasettimanali (compresa la solennità del Patrono locale) + 25 aprile e 1° maggio Nessuna trattenuta se non lavorate; se lavorate, ore effettive con il 30% in più (art. 55); per le 4 festività soppresse (art. 61) ore effettive senza maggiorazione o riposo compensativo
    Ferie e permessi dei lavoratori stagionali 8,33% (ferie) + 3,17% (permessi) della paga Inclusi nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione (art. 72)

    Le ferie nel CCNL: regole fondamentali

    Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione italiana (art. 36, comma 3) e dal D.Lgs. 66/2003: almeno 4 settimane annue, di cui almeno 2 settimane consecutive da fruire nell’anno di maturazione e le restanti 2 entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 62) riconosce al personale a tempo indeterminato 26 giorni lavorativi di ferie, contando la settimana su sei giorni lavorativi (lunedì-sabato) qualunque sia la distribuzione dell’orario: è più del minimo di legge. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi e di norma si collocano da maggio a ottobre, salvo accordi diversi; i turni non possono iniziare di domenica, di giorno festivo o nel giorno antecedente, salvo il 1° o il 16° del mese. Durante le ferie decorre la normale retribuzione di fatto. Il lavoratore non può rinunciarvi e la mancata fruizione non può essere compensata con denaro in costanza di rapporto.

    Ai fini del calcolo delle ferie:

    • si contano i giorni lavorativi (non di calendario) con la settimana di sei giorni: le ferie annue sono 26 giorni lavorativi, anche se l’orario è distribuito su cinque giorni.
    • Le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo non si computano come giornate di ferie: il periodo si prolunga di altrettanti giorni.
    • La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, purché la malattia sia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti. In caso di cessazione del rapporto, spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio e l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile.

    Permessi retribuiti (ex ROL) e festività soppresse

    L’art. 56 riconosce a tutti i lavoratori 66 ore annuali di permesso individuale retribuito (frutto della riduzione di orario maturata nel tempo: 16 ore dal 1984, 16 dal 1985, 8 dal 1986 e così via fino alle 66 ore). Sono permessi diversi dalle ferie e dalle quattro festività soppresse dalla L. 54/1977 (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, santi Pietro e Paolo), che l’art. 61 tratta a parte: chi lavora in quei giorni riceve la retribuzione delle ore effettive senza maggiorazione, oppure un riposo compensativo.

    Caratteristiche principali:

    • I permessi si fruiscono individualmente in gruppi di 4 o 8 ore, nei periodi di minore attività e a rotazione, senza assenze che ostacolino l’attività produttiva.
    • I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono pagati con la retribuzione in atto alla scadenza, oppure possono essere fruiti in epoca successiva ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
    • In caso di prestazione ridotta durante l’anno spetta un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio.
    • Per i lavoratori stagionali i permessi sono remunerati con la quota del 3,17% dell’indennità prevista dall’art. 72.

    Ferie e permessi per i lavoratori stagionali

    La stagionalità è una caratteristica strutturale del settore ortofrutticolo: decine di migliaia di lavoratori vengono assunti ogni anno per campagne di raccolta, lavorazione e confezionamento di durata variabile (da pochi mesi a 6-7 mesi). Per questi lavoratori:

    • Le ferie dei lavoratori stagionali sono pagate con l’8,33% della paga contrattuale conglobata, dentro l’indennità del 34,45% corrisposta con ogni retribuzione per tutta la durata del rapporto (art. 72): corrispondono a 1/12 per ogni mese lavorato.
    • Per questo non c’è un conguaglio finale: l’indennità sostitutiva delle ferie è già stata pagata mese per mese. Non sono incluse nell’indennità le ore di straordinario.
    • Anche i permessi retribuiti sono pagati nella misura del 3,17% della paga.
    • Il lavoratore stagionale può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione (art. 35) comunicandolo entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.

    Permessi per assistenza familiare (art. 56)

    L’art. 56 prevede 4 ore di permesso retribuito da fruire per l’assistenza ai figli entro i 14 anni e/o per l’assistenza del coniuge o del convivente more uxorio, di parenti e affini entro il secondo grado con almeno 65 anni, con comprovata certificazione medica. Padri e madri di figli sotto i 14 anni possono inoltre usare il monte ore di permessi retribuiti anche a ore frazionate (art. 26). In caso di lutto o grave infermità l’art. 57 riconosce 3 giorni retribuiti e 2 non retribuiti, da usare entro sette giorni dall’evento. Queste tutele si aggiungono a quelle di legge (L. 104/1992; D.Lgs. 151/2001).

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore stagionale di 5 mesi: calcolo ferie liquidate
    Tizio lavora 5 mesi (maggio-settembre) per la campagna pesca, livello 5 (1.674,65 € dal 1° giugno 2026). Le ferie non si liquidano a fine campagna: sono incluse con l’8,33% nell’indennità del 34,45% che gli è pagata ogni mese. Su 5 mesi corrispondono a circa 1.674,65 × 5 × 8,33% = 697 € lordi, dentro la retribuzione mensile.
    Caia – Lavoratrice a tempo indeterminato: ferie parzialmente non godute
    Caia, a tempo indeterminato, ha maturato 26 giorni lavorativi di ferie nell’anno e ne ha fruiti solo 12 (una settimana in estate e giorni sparsi). I restanti 14 giorni non sono stati goduti per picchi di lavoro. Il datore deve consentirle di fruirli entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003); se non li concede, Caia avrà diritto all’indennità sostitutiva per i giorni non goduti per causa imputabile al datore.
    Sempronio – Permesso ROL durante la campagna clementine
    Sempronio lavora a tempo indeterminato in un magazzino agrumario. A novembre, durante la campagna clementine, vorrebbe fruire di 8 ore di permesso retribuito ma il datore nega il permesso per esigenze di produzione. L’art. 56 prevede che i permessi si fruiscano in gruppi di 4 o 8 ore nei periodi di minore attività, a rotazione. Sempronio e il datore concordano di posticipare le 8 ore a gennaio, in bassa stagione: restano utilizzabili fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Ortofrutticoli?
    26 giorni lavorativi all’anno, contando la settimana su sei giorni (art. 62). Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione per legge (D.Lgs. 66/2003).
    Un lavoratore stagionale ha diritto alle ferie?
    Sì, maturano pro rata temporis: l’8,33% della paga è incluso nell’indennità del 34,45% pagata ogni mese (art. 72).
    Cosa sono le 66 ore di permesso retribuito (ex ROL)?
    Sono il permesso individuale retribuito dell’art. 56: 66 ore annue, da usare in gruppi di 4 o 8 ore. Non fruite entro l’anno, si pagano o si usano entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    Si possono monetizzare le ferie non godute?
    No, non in costanza di rapporto. La liquidazione in denaro è ammessa solo alla cessazione del rapporto (o per i lavoratori stagionali a fine contratto).
    Quante ore di permesso ci sono per assistenza a figli e familiari?
    L’art. 56 prevede 4 ore annue di permesso retribuito per l’assistenza a figli entro i 14 anni o a familiari con almeno 65 anni, con certificazione medica; in caso di lutto o grave infermità l’art. 57 dà 3 giorni retribuiti e 2 non retribuiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: maternità e congedi

    CCNL Autoscuole

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Autoscuole

    Congedo obbligatorio, congedo parentale, riposi e divieto di licenziamento: i diritti di legge per la genitorialità e le possibili integrazioni del contratto.

    In sintesi

    La tutela della genitorialità è fissata dalla legge (d.lgs. 151/2001) e vale a prescindere dal CCNL Autoscuole, che può solo migliorarla. Spettano il congedo di maternità di cinque mesi indennizzato all'80% dall'INPS e integrato dal datore fino al 100% (CCNL, sintesi 2017), il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (20 per parto plurimo), il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio (30%, con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni) e i riposi giornalieri nel primo anno. Vige il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno del bambino.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Il quadro di legge: d.lgs. 151/2001

    La tutela della maternità e della paternità è disciplinata in via primaria dal Testo Unico d.lgs. 151/2001. Si tratta di diritti di legge che spettano a prescindere dal CCNL: il contratto può solo migliorarli, come fa integrando l'indennità di maternità fino al 100% e quella del congedo parentale nei primi 30 giorni. Le regole valgono per insegnanti, istruttori e addette alle pratiche.

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro di cinque mesi complessivi attorno al parto, con la possibilità della flessibilità e dell'astensione anticipata nei casi previsti. Durante il congedo spetta un'indennità a carico dell'INPS pari all'80% della retribuzione, che il CCNL Autoscuole integra a carico del datore fino al 100% della retribuzione per tutti i 5 mesi (sintesi 2017 del contratto).

    Congedo di paternità

    Al padre lavoratore spettano il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da usare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% dall'INPS (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) e, nei casi previsti, il congedo di paternità alternativo. Sono diritti di legge, indipendenti dal numero di figli e dalla contrattazione collettiva.

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità: struttura di legge
    Istituto Contenuto Indennità
    Congedo di maternità 5 mesi obbligatori attorno al parto 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% (CCNL)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (a carico INPS)
    Congedo parentale Fino a 6 mesi per genitore (10 complessivi, 11 con il padre che ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025) 30%, con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni; il CCNL porta al 40% i primi 30 giorni
    Riposi per allattamento Ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino Retribuiti/indennizzati

    Nota: la durata e le percentuali del congedo parentale sono quelle dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025). Le integrazioni del CCNL sono quelle della sintesi Mysolution del gennaio 2017: il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto. Per la malattia del figlio la legge dà 10 giorni lavorativi l'anno per genitore tra i 3 e i 14 anni.

    Congedo parentale e riposi

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire del congedo parentale facoltativo, fino ai 14 anni del figlio, con l'indennità del 30% (3 mesi all'80% fino ai 6 anni). Il CCNL Autoscuole consente di fruirlo anche a ore, con preavviso di 10 giorni (2 giorni se a ore) salvo impossibilità oggettiva, e integra l'indennità INPS fino al 40% della retribuzione mensile per i primi 30 giorni. Nel primo anno di vita del bambino spettano inoltre i riposi giornalieri (cosiddetti permessi per allattamento). Il lavoratore può chiedere, una sola volta e al posto del congedo parentale, il part-time con riduzione di orario fino al 50%.

    Divieto di licenziamento e tutele

    Dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino vige il divieto di licenziamento, salvo le ipotesi tassative di legge. È inoltre tutelato il diritto al rientro nelle stesse mansioni e nella stessa sede. Le dimissioni nel periodo protetto devono essere convalidate per essere efficaci.

    Casi pratici

    Tizia — istruttrice in maternità
    Tizia, insegnante-istruttrice, fruisce dei cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio. Percepisce l'indennità INPS all'80%; per il CCNL il datore integra fino al 100% durante tutti i cinque mesi. Al rientro ha diritto alle stesse mansioni e alla stessa sede.
    Caio — congedo di paternità
    Caio diventa padre e fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (20 se il parto fosse plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, indennizzati al 100% a carico dell'INPS. È un diritto di legge che non dipende dal CCNL né dal numero di figli.
    Sempronia — congedo parentale part-time
    Sempronia, addetta alle pratiche, dopo il congedo obbligatorio utilizza alcuni mesi di congedo parentale facoltativo per assistere il figlio. L'indennità è del 30% (80% per i primi 3 mesi se il bambino ha meno di 6 anni), con il CCNL che porta al 40% i primi 30 giorni; valuta inoltre con il datore una temporanea riduzione dell'orario.
  • CCNL Autoscuole: malattia e infortunio

    CCNL Autoscuole

    Malattia e infortunio nel CCNL Autoscuole

    Comporto, certificazione, trattamento economico e tutela del posto: come funzionano malattia e infortunio per chi lavora nelle autoscuole e negli studi di consulenza.

    In sintesi

    Nel CCNL Autoscuole, durante la malattia il lavoratore conserva il posto per il periodo di comporto previsto dal contratto (fondamento nell’art. 2110 c.c.): 8 mesi fino a 5 anni di anzianità, 12 mesi oltre. Percepisce l’indennità INPS integrata dal datore al 100% per i primi 3 mesi (5 oltre i 5 anni) e al 50% per i mesi successivi. In caso di infortunio o malattia professionale interviene l'INAIL. Superato il comporto il datore può recedere con preavviso.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Il comporto: cos'è e a cosa serve

    Il periodo di comporto è l'arco di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Il fondamento è nell'art. 2110 del codice civile: solo superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione. La durata del comporto è fissata dal CCNL in funzione dell’anzianità di servizio ed è calcolata per sommatoria:

    Comporto e integrazione della malattia (CCNL Autoscuole, art. 23)
    Anzianità di servizio Comporto Integrazione a carico del datore
    Fino a 5 anni 8 mesi (si sommano le assenze dei 24 mesi precedenti) 100% per i primi 3 mesi, 50% per i 5 mesi successivi
    Oltre 5 anni 12 mesi (si sommano le assenze dei 30 mesi precedenti) 100% per i primi 5 mesi, 50% per i 7 mesi successivi

    Nota: i valori sono quelli della sintesi del CCNL Autoscuole pubblicata da Mysolution (gennaio 2017); le novità del rinnovo del 2023 elencate dalle fonti consultate non toccano il comporto dei contratti a tempo indeterminato, ma il testo 2023 non è stato letto per intero. Per i contratti a termine il comporto è un terzo della durata del contratto, con un minimo di 60 giorni.

    Obblighi di certificazione e comunicazione

    Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INPS. Spettano al lavoratore la comunicazione del codice identificativo, se richiesto, e la reperibilità nelle fasce orarie per le visite di controllo previste dalla normativa.

    Trattamento economico durante la malattia

    Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità INPS (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180°, come indica l’INPS) e un’integrazione a carico del datore fino al 100% o al 50% della normale retribuzione, secondo l’anzianità e il periodo. Per l’integrazione si considerano solo le voci della retribuzione globale mensile, non i compensi aggiuntivi come straordinario o festività cadenti di sabato o domenica.

    Struttura del trattamento economico di malattia
    Voce Contenuto
    Carenza (primi 3 giorni) Non indennizzati dall’INPS; si applicano le regole di legge
    Indennità INPS 50% dal 4° al 20° giorno, 66,66% dal 21° al 180° giorno
    Integrazione contrattuale fino a 5 anni di anzianità Fino al 100% della normale retribuzione per 3 mesi, poi 50% per 5 mesi
    Integrazione contrattuale oltre 5 anni di anzianità Fino al 100% per 5 mesi, poi 50% per 7 mesi

    Nota: l’integrazione copre il periodo di comporto; la sintesi non indica un trattamento specifico per i giorni di carenza.

    L'infortunio e la malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale interviene l'INAIL, con un'indennità specifica e regole proprie. Per il CCNL il trattamento economico dell’infortunio è quello della malattia e il posto è conservato fino alla guarigione clinica.

    Superamento del comporto

    Se le assenze per malattia superano il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ma con preavviso e nel rispetto delle procedure. Dopo il superamento del comporto il lavoratore può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, presentando la domanda entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini di conservazione del posto; durante l’aspettativa non decorre né la retribuzione né l’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio — certificato e reperibilità
    Tizio, istruttore, si ammala e avvisa subito l'autoscuola. Il medico invia il certificato all'INPS; Tizio deve rispettare le fasce di reperibilità per le visite di controllo. Se ha meno di 5 anni di anzianità il posto è tutelato fino a 8 mesi di assenza complessiva nei 24 mesi precedenti.
    Caia — infortunio in itinere
    Caia si infortuna recandosi al lavoro. Trattandosi di infortunio interviene l'INAIL con la propria indennità; il CCNL può prevedere un'integrazione del datore. La tutela del posto durante l'infortunio segue regole proprie, distinte da quelle della malattia comune.
    Sempronio — comporto in via di esaurimento
    Sempronio ha avuto più assenze nell'anno e teme di superare il comporto. Con 6 anni di anzianità il suo comporto è di 12 mesi nei 30 mesi precedenti: conta i mesi già usati e, se li supera, può chiedere l’aspettativa non retribuita di 6 mesi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza.
  • CCNL Autoscuole: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Autoscuole

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Autoscuole

    Insegnanti, istruttori di guida e addetti alle pratiche auto: come funziona l'inquadramento su sei livelli e perché la collocazione corretta determina stipendio e diritti.

    In sintesi

    Il CCNL Autoscuole classifica il personale su sei livelli (Quadri, 5°, 4°, 3°, 2°, 1°). L'insegnante-istruttore di guida è di norma al 3° livello, mentre chi opera per patenti professionali e veicoli pesanti è collocato al 4°. Gli addetti alle pratiche auto vanno dal 2° al 4° livello secondo l’autonomia. La declaratoria di mansione determina il livello e quindi la retribuzione; le mansioni superiori diventano definitive dopo 3 mesi (Quadri e 5° livello) o 2 mesi (altri livelli).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    I sei livelli di inquadramento

    Il CCNL Autoscuole classifica il personale su sei livelli, dal più elevato (Quadri) al più basso (1° livello). Ogni livello corrisponde a una declaratoria, cioè la descrizione delle conoscenze, dell'autonomia e delle responsabilità richieste. L’inquadramento corretto determina il minimo tabellare, gli scatti, il periodo di prova e i termini di preavviso. I minimi e gli scatti di ogni livello sono nella scheda sulle tabelle retributive, la prova (da 6 mesi a 10 giorni lavorativi) in quella sul periodo di prova.

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Livelli, contenuto professionale e profili tipici del settore
    Livello Contenuto professionale Profili tipici
    Quadri Quadri ai sensi della L. 190/1985, con funzioni direttive, ampia discrezionalità e autonomia di poteri; indennità di funzione di 25,82 € mensili per 14 mensilità Responsabile di centro di istruzione automobilistica (D.M. 317/1995), responsabile di unità operativa, responsabile dei servizi amministrativi e contabili
    5° Impiegati tecnici o amministrativi di concetto con notevole esperienza, piena responsabilità del proprio settore e autonomia gestionale Responsabile di sistemi informatici, responsabile didattico, capo ufficio contabilità o pratiche, insegnante-istruttore di autoscuola per conducenti professionali
    4° Funzioni di concetto tecnico-amministrative con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive aziendali Istruttore di guida o nautica che opera prevalentemente su veicoli oltre 3,5 t (merci) e autobus per patenti professionali o CQC; impiegato di concetto responsabile dell’istruzione delle pratiche; responsabile CED
    3° Mansioni esecutive che richiedono conoscenze teorico-pratiche acquisibili con addestramento ed esperienza, nell’applicazione di procedure prestabilite Insegnante di autoscuola o scuola nautica, istruttore di guida o nautica, responsabile di segreteria, impiegato per formalità di trasporto merci, contabilità o sistemi informatici
    2° Mansioni esecutive Impiegato d’ordine, addetto di segreteria, archivista, protocollista, centralinista, addetto alle operazioni ausiliarie all’istruzione di pratiche auto, natanti e patenti, operatore informatico
    1° Mansioni per cui si chiedono semplici capacità pratiche Fattorino, addetto alle pulizie, usciere

    Nota: i profili sono esemplificativi. La collocazione precisa dipende dalle declaratorie del CCNL e dalle mansioni effettivamente svolte.

    Insegnante e istruttore di guida

    Nel settore autoscuole le due figure professionali centrali sono distinte dalla normativa di settore. L'insegnante di teoria abilita all'attività d'aula; l'istruttore di guida abilita alle esercitazioni pratiche su strada. Molti operatori cumulano entrambe le abilitazioni (insegnante-istruttore).

    • L'insegnante-istruttore che opera per le patenti ordinarie è di norma inquadrato al 3° livello.
    • L'istruttore abilitato a operare per le patenti professionali, i veicoli pesanti e la Carta di Qualificazione del Conducente è collocato al 4° livello, in ragione della maggiore qualificazione.
    • L’insegnante-istruttore di autoscuola per conducenti professionali compare tra i profili del 5° livello; i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2017 in questa qualifica sono inquadrati per i primi 18 mesi al 4° livello.

    Addetti alle pratiche auto

    Negli studi e nelle agenzie di consulenza automobilistica le mansioni amministrative seguono il grado di autonomia:

    • 2° livello: addetto alle operazioni ausiliarie, che svolge attività di supporto sotto direttive;
    • 3° livello: impiegato amministrativo con autonomia operativa;
    • 4° livello: impiegato di concetto responsabile dell'istruzione delle pratiche, con margini di iniziativa e responsabilità.

    Mansioni superiori e cambio di livello

    Al lavoratore destinato a mansioni di un livello superiore spetta in aggiunta un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli (minimi tabellari e contingenza). Dopo tre mesi nelle mansioni dei Quadri e del 5° livello, o dopo due mesi negli altri livelli, il passaggio al livello superiore avviene a tutti gli effetti, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, ferie, gravidanza, aspettativa): in quel caso spettano per il periodo stipendio e contingenza del livello superiore. Se le mansioni di due livelli sono svolte con continuità, prevale il livello superiore quando le sue mansioni sono prevalenti; altrimenti il livello superiore è attribuito dopo un anno, o dopo un anno complessivo nell’arco di tre anni. La materia è disciplinata anche dall’art. 2103 del codice civile.

    Casi pratici

    Tizio — da istruttore patenti ordinarie a patenti professionali
    Tizio è insegnante-istruttore al 3° livello per le patenti ordinarie. Consegue l'abilitazione per i veicoli pesanti e inizia a tenere corsi per la CQC. Se svolge stabilmente mansioni del 4° livello, dopo due mesi (salvo sostituzioni) matura il diritto all’inquadramento superiore con il relativo minimo tabellare.
    Caia — addetta pratiche con crescente autonomia
    Caia è addetta alle operazioni ausiliarie (2° livello) in uno studio di consulenza automobilistica. Con l'esperienza inizia a gestire in autonomia l'istruzione delle pratiche. Quando l'autonomia diventa stabile, l'inquadramento corretto sale verso il 3° o 4° livello secondo le responsabilità.
    Sempronio — sostituzione temporanea del responsabile
    Sempronio (3° livello) sostituisce per tre mesi il responsabile delle pratiche assente per malattia. Per il periodo gli spetta la retribuzione del livello superiore; non matura però l'inquadramento definitivo, trattandosi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.
  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: apprendistato

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: apprendistato professionalizzante

    Durata, percentuali retributive, formazione obbligatoria e tutele per gli apprendisti assunti nel settore ortofrutticolo e agrumario: la disciplina del D.Lgs. 81/2015 integrata dalle previsioni contrattuali.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel settore ortofrutticolo e agrumario (D.Lgs. 81/2015 e artt. 39-47 del CCNL) è ammesso per i livelli dal 5° al 1°, esclusi i ruoli di coordinamento, e dura da 6 a 36 mesi. L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello di destinazione: per il 5° livello, ad esempio, al 6° per la prima metà del periodo e al 6° Super per la seconda. Il CCNL non fissa percentuali (come 80% o 90%) del minimo: vale la retribuzione del livello di inquadramento. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di riferimento
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Durata
    da 6 a 36 mesi (art. 46); livelli di destinazione dal 5° al 1°

    Il quadro normativo: legge e contratto

    L'apprendistato professionalizzante è disciplinato in primo luogo dalla legge (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47), che ne fissa le caratteristiche essenziali: finalità formativa, durata massima, requisiti del piano formativo individuale, limiti numerici e divieto di cottimo. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, integra la legge definendo i livelli per cui l’apprendistato è ammesso, il sotto-inquadramento, la durata massima di 36 mesi, la formazione, i permessi per i corsi e il trattamento di malattia e infortunio (artt. 39-47 e allegato 8).

    Esistono tre tipologie di apprendistato (art. 41, D.Lgs. 81/2015):

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: rivolto a giovani fino a 25 anni in percorsi di istruzione e formazione professionale.
    • Apprendistato professionalizzante: la tipologia più diffusa nel settore privato, per lavoratori dai 18 ai 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale).
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati o di ricerca.

    Nel settore ortofrutticolo e agrumario è l'apprendistato professionalizzante la tipologia operativa rilevante, su cui si concentra la disciplina del CCNL.

    Durata e livello di destinazione

    Secondo gli artt. 39 e 46 del CCNL e l’allegato 8, l’apprendistato è ammesso per le qualifiche e mansioni dei livelli 5, 4, 3, 2 e 1, con esclusione delle mansioni di coordinamento. Valgono queste regole:

    • durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi (3 anni);
    • per l’apprendistato «in cicli stagionali», a tempo determinato, ogni contratto con lo stesso soggetto dura almeno 4 mesi;
    • i periodi di apprendistato svolti in altre aziende ortofrutticole si computano per intero se riguardano le stesse mansioni e l’interruzione non supera 12 mesi;
    • periodo di prova non superiore a 30 giorni di effettivo servizio, con recesso senza preavviso (art. 41);
    • all’assunzione, un apprendista al massimo per ogni lavoratore qualificato di 5° livello o superiore.

    I livelli 6 Super, 6 e 7 non sono livelli di destinazione dell’apprendistato: sono i livelli in cui può essere inquadrato chi punta al 5° o al 4°.

    Inquadramento e retribuzione dell’apprendista

    Inquadramento dell’apprendista rispetto al livello di destinazione – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 42)
    Livello di destinazione Prima metà del periodo Seconda metà del periodo Minimo mensile dal 01/06/2026 (euro)
    5 Livello 6 Livello 6 Super 1.599,53 poi 1.638,89 (a regime 1.674,65)
    4 Livello 6 Super Livello 5 1.638,89 poi 1.674,65 (a regime 1.750,01)
    3, 2, 1 Fino a due livelli sotto quello di destinazione (il testo non indica la ripartizione per metà) A regime: 1.932,23 (3), 2.020,70 (2), 2.286,84 (1)

    I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL (vedi la tabella dei minimi 2024-2027). Il testo del CCNL non prevede percentuali ridotte (80%, 90%) del minimo: l’apprendista ha lo stesso trattamento normativo dei lavoratori della qualifica per cui compie il tirocinio e, alla fine del periodo, riceve la normale retribuzione contrattuale di qualifica (art. 42).

    Formazione obbligatoria

    La formazione è un elemento costitutivo e irrinunciabile del contratto di apprendistato. In assenza di una adeguata formazione, il contratto può essere riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato, con le relative conseguenze retributive e contributive.

    Il D.Lgs. 81/2015 e il CCNL prevedono due tipi di formazione:

    • Offerta formativa pubblica (allegato 8): 120 ore annue per chi è privo di titolo o ha la sola licenza media, 80 ore per chi ha il diploma o una qualifica professionale, 40 ore per chi ha la laurea. La formazione professionalizzante si realizza in alternanza con esercitazioni on the job, affiancamento e moduli teorici;
    • Formazione trasversale, se l’azienda non usa l’offerta pubblica: igiene, sicurezza e prevenzione infortuni, diritti e doveri nel rapporto di lavoro, comunicazione, organizzazione del ciclo produttivo, privacy;
    • Permessi per i corsi di insegnamento complementare e per gli esami (art. 44): senza trattenute, fino a 360 ore complessive per gli apprendisti di 5° e 4° livello e 480 ore per quelli di 3°, 2° e 1°, ridotte del 25% per chi ha un titolo di studio post-obbligo attinente.

    Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato, firmato da entrambe le parti, e indica gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione e il tutor aziendale responsabile della formazione. Il contratto indica un tutore o referente aziendale con adeguata professionalità (art. 44) e il datore deve chiedere alla Commissione paritetica nazionale il parere di conformità sul piano formativo (art. 40).

    Contribuzione agevolata e incentivi per il datore

    Il contratto di apprendistato professionalizzante gode di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL):

    • Aziende fino a 9 dipendenti: aliquota a carico del datore dell’1,5% nel primo anno, del 3% nel secondo e del 10% dal terzo;
    • Aziende con 10 o più dipendenti: aliquota del 10% (circa 11,61% con i contributi NASpI e per la formazione) per tutta la durata dell’apprendistato.

    Le agevolazioni contributive per l'apprendistato sono disciplinate dalla legge (L. 183/2011; D.L. 76/2013; D.Lgs. 81/2015) e possono essere soggette a modifiche normative. Le aliquote sono ricavate da fonti secondarie e vanno riscontrate con le circolari INPS in vigore.

    Fine del periodo formativo: recesso e trasformazione

    Al termine del periodo formativo si apre una fase decisiva per entrambe le parti:

    • Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato e al lavoratore spetta la normale retribuzione contrattuale di qualifica (art. 46);
    • Se il datore recede, deve rispettare i termini di preavviso contrattuale (vedi articolo dedicato). Il recesso deve avere una motivazione, salvo la facoltà di recesso libero prevista al solo momento della scadenza formativa;
    • Se il lavoratore recede al termine, deve rispettare i termini di preavviso; in caso di dimissioni prima della scadenza dell’apprendistato professionalizzante si applicano comunque il preavviso e la relativa indennità (art. 46). Le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso;
    • In caso di recesso del datore durante il periodo formativo senza giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015 o dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda.

    Limiti e divieti nell'utilizzo dell'apprendistato

    Il D.Lgs. 81/2015 e la contrattazione collettiva fissano limiti precisi all'utilizzo dell'apprendistato, per evitare che si trasformi in uno strumento di riduzione del costo del lavoro a danno dei lavoratori qualificati:

    • Limite numerico: all’assunzione, non più di un apprendista per ogni lavoratore qualificato di 5° livello o superiore (art. 39);
    • Cottimo e manovalanza: l’apprendista non va retribuito a cottimo, cioè in base alle quantità prodotte (il divieto riguarda la retribuzione fissa mensile, non i premi di risultato), né adibito a lavori di manovalanza e produzione in serie (art. 44);
    • Stabilizzazione: le aziende devono trasformare a tempo indeterminato almeno il 25% degli apprendistati attivati (art. 46); l’allegato 8 vieta, salvo deroga concordata con i sindacati, di assumere nuovi apprendisti professionalizzanti se non è rimasto in servizio almeno il 65% di quelli il cui contratto è scaduto nei 12 mesi precedenti, al netto di 2 contratti non trasformati. Chi è assunto in violazione è considerato a tempo indeterminato dall’inizio.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista addetto al condizionamento, destinazione livello 5
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista con destinazione al livello 5 in una centrale di lavorazione agrumi, per 36 mesi. Per i primi 18 mesi è inquadrato al livello 6: dal 1° giugno 2026 il minimo è 1.599,53 € lordi mensili. Per gli ultimi 18 mesi sale al livello 6 Super (1.638,89 €). Al termine dei 36 mesi, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato con la normale retribuzione di qualifica del livello 5 (1.674,65 € dal 1° giugno 2026).
    Caia – Apprendista impiegata amministrativa, destinazione livello 3
    Caia, 24 anni, è assunta con apprendistato professionalizzante per la qualifica di livello 3 (impiegata amministrativa) e ha un diploma di scuola superiore. Può essere inquadrata fino a due livelli sotto, cioè al livello 5 (1.674,65 € dal 1° giugno 2026). Il piano formativo individuale prevede 80 ore annue di offerta formativa pubblica (diploma, allegato 8), con permessi per i corsi di insegnamento complementare fino a 480 ore complessive, ridotte del 25% (360 ore) se il suo titolo è attinente. A regime il minimo del livello 3 è 1.932,23 €.
    Sempronio – Apprendista laureato con destinazione al livello 2
    Sempronio, 26 anni, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari, viene assunto con apprendistato professionalizzante per il livello 2 in una società di import-export ortofrutticolo. Per la laurea l’offerta formativa pubblica è di 40 ore annue (allegato 8). Può essere inquadrato fino a due livelli sotto, cioè al livello 4 (1.750,01 € dal 1° giugno 2026); a regime il minimo del livello 2 è 2.020,70 €. Per il Quadro il CCNL non prevede apprendistato (livelli 5-1, senza ruoli di coordinamento).

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato nel CCNL Ortofrutticoli?
    Da 6 a 36 mesi (art. 46 del CCNL; allegato 8). L’apprendistato è ammesso per i livelli dal 5° al 1°, esclusi i ruoli di coordinamento. Per l’apprendistato «in cicli stagionali» ogni contratto dura almeno 4 mesi.
    Quanto viene pagato un apprendista nel settore ortofrutticolo?
    Il CCNL non prevede percentuali ridotte: l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto quello di destinazione e riceve il minimo del livello di inquadramento. Esempio: per il livello 5 si parte dal livello 6 (1.599,53 € dal 1° giugno 2026) e si passa al 6 Super (1.638,89 €) a metà percorso.
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    Nell’offerta formativa pubblica (allegato 8) sono previste 120 ore annue per chi è privo di titolo o ha la licenza media, 80 ore per chi ha il diploma, 40 ore per chi ha la laurea, oltre alla formazione sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il piano formativo individuale va allegato al contratto.
    Il datore può recedere dal contratto di apprendistato prima della scadenza?
    Durante il periodo formativo solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo entrambe le parti possono recedere liberamente con il solo preavviso. Se nessuno recede, il rapporto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
    Esistono limiti numerici all'assunzione di apprendisti?
    Sì. L’art. 39 del CCNL consente, all’assunzione, un apprendista per ogni lavoratore qualificato di 5° livello o superiore; l’art. 46 richiede di trasformare almeno il 25% degli apprendistati attivati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La disciplina dell'apprendistato è stabilita dalla legge (D.Lgs. 81/2015); il CCNL integra la normativa di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: orario di lavoro, turni e straordinari

    CCNL Aziende Termali

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali

    Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue, con maggiorazioni dal 40% al 100% (tabella dell’art. 24 qui sotto). I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Orario normale
    40 ore settimanali
    Distribuzione
    5 giorni (6 giorni maggio-ottobre)
    Straordinario massimo
    175 ore annue per lavoratore

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni del CCNL Aziende Termali (art. 24)
    Tipo di prestazione Operai e intermedi Impiegati
    Straordinario diurno 40% 40%
    Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 50% 65%
    Straordinario festivo oltre le 8 ore 65% 90%
    Straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali 50% 65%
    Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turno 45% 50%
    Straordinario notturno 55% 65%
    Straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100% 100%
    Lavoro a turni notturni 15% 15%
    Straordinario dei turnisti, in aggiunta al notturno di 8 ore iniziato alle 22 50% 50%

    Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione mensile, cioè (minimo tabellare + eventuale superminimo + eventuali scatti + terzo elemento + contingenza) diviso 173,33. Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Esempio con il 2° livello (retribuzione tabellare di 1.955,44 € dal 1° giugno 2026: 1.423,64 + 521,47 + 10,33): quota oraria 11,28 €, un’ora di straordinario diurno vale 11,28 + 40% = 15,79 €. Le domeniche non festive (con riposo compensativo in altro giorno) danno diritto a un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora lavorata. Fonte: art. 24 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); le righe dello straordinario coincidono con la sintesi dell’art. 24 del testo consolidato 2024 su ilccnl.it. Importi per livello: tabelle retributive CCNL Aziende Termali.

    Orario normale e distribuzione stagionale

    L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno resta di norma non lavorato.

    Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.

    Fuori da questo periodo la distribuzione su 6 giorni è ammessa solo per particolari esigenze tecnico-organizzative e per il personale necessario; l’azienda la attua previa intesa con la RSU/RSA o, in assenza, con i sindacati territoriali (art. 18).

    Straordinario: limiti e procedure

    Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).

    Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:

    1. Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
    2. Ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione (art. 24) e informare ogni trimestre la RSU/RSA sulle ore di straordinario effettuate;
    3. Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.

    Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue

    Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti, a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore, di norma nei periodi di minore attività (art. 18, punto 4). Maturano un dodicesimo per ogni mese intero di servizio e non maturano nei periodi di assenza senza retribuzione; possono essere fruite anche collettivamente, previo accordo aziendale. Per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.

    Personale sanitario e orari speciali

    Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto cure, straordinario in alta stagione
    Tizio lavora come addetto fanghi (livello 4) e in luglio, a causa dell’alto afflusso di curisti, viene chiamato a fare straordinari. Le ore oltre le 40 settimanali sono straordinario diurno: la maggiorazione è del 40% sulla quota oraria. Tizio ha già effettuato 60 ore di straordinario da inizio anno: ne rimangono disponibili 115 prima di raggiungere il tetto annuale di 175.
    Caia — Receptionist, turno domenicale
    Caia (livello 3) viene programmata per una domenica lavorativa in agosto (apertura dello stabilimento per i curisti in soggiorno). Se la domenica coincide con il suo giorno di riposo settimanale, il lavoro è festivo e la maggiorazione per le impiegate è del 65% (50% per operai e intermedi). Se invece Caia ha il riposo compensativo in un altro giorno, la domenica non è festiva e spetta un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora lavorata.
    Sempronio — Manutentore, orario su 6 giorni
    Sempronio è manutentore (livello 4) e nel mese di maggio il datore lo informa che, per la riapertura della stagione, l’orario settimanale sarà distribuito su 6 giorni (6 ore e 40 minuti al giorno). Le 40 ore settimanali rimangono invariate; il sabato non costituisce straordinario in sé, ma se viene superata la quarantesima ora scatta la maggiorazione contrattuale.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni.
    Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
    Straordinario diurno 40%; lavoro festivo 50% (operai e intermedi) o 65% (impiegati); straordinario festivo oltre le 8 ore 65% o 90%; straordinario notturno 55% o 65%; festivo notturno oltre le 8 ore 100%. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione mensile (divisore 173,33): vedi la tabella sopra.
    Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
    Il limite contrattuale è 175 ore annue per lavoratore. Oltre questo limite occorre un accordo specifico, sempre nel rispetto del massimale di legge (D.Lgs. 66/2003).
    Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
    Sono ore di riposo aggiuntive (ROL) maturate ogni anno, equivalenti a circa 8 giornate lavorative, fruibili come permessi individuali o collettivi.
    Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
    Sì: la maggiorazione contrattuale per il notturno non in turno è del 45% (operai e intermedi) o del 50% (impiegati), 55% o 65% se in straordinario, 15% per i turni notturni. I lavoratori notturni abituali hanno anche tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di orario, sorveglianza sanitaria).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: maternità, congedi e tutele parentali

    CCNL Aziende Termali

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Aziende Termali

    Il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’ottobre 2024 ha rafforzato in modo significativo le tutele per la genitorialità e ha introdotto nuovi strumenti per le lavoratrici vittime di violenza. Una panoramica completa su ciò che spetta per legge e ciò che il contratto aggiunge.

    In sintesi

    Il rinnovo 2024 garantisce la quattordicesima al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità/paternità, e la maturazione di ferie e ROL durante il congedo parentale. Nuovo: congedo di 3+3 mesi per violenza di genere. La base è il D.Lgs. 151/2001; il CCNL migliora il trattamento economico e amplia alcune tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Novità 2024
    14ª al 100% in maternità; ferie/ROL in parentale; congedo violenza 3+3 mesi
    Legge di riferimento
    D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità e tutele parentali nel CCNL Terme
    Istituto Durata Indennità Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retrib. media (INPS) + 14ª al 100% (CCNL) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (INPS) + 14ª al 100% (CCNL) D.Lgs. 105/2022 + CCNL
    Congedo parentale (madre o padre) Entro i 14 anni del bambino (max 10 mesi tra i genitori, 11 se il padre ne fruisce almeno 3) 30% della retribuzione; 80% per 3 mesi complessivi di coppia (INPS) Legge + CCNL (ferie/ROL maturano)
    Congedo violenza di genere 3 mesi + proroga 3 mesi Ultima retribuzione (voci fisse e continuative) CCNL 2024

    Per il congedo parentale l’INPS indica un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera, con tre mesi complessivi di coppia elevati all’80% (leggi di bilancio 2023-2025), entro i 14 anni di vita del bambino; per la violenza di genere l’indennità è anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi INPS (CCNL 2024).

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità (art. 16 e ss. D.Lgs. 151/2001) obbliga la lavoratrice madre ad astenersi dal lavoro per 5 mesi. La ripartizione standard è 2 mesi prima del parto e 3 dopo; è possibile optare per 1 mese pre-parto e 4 post-parto se il medico lo certifica come compatibile. Durante il congedo obbligatorio:

    • L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera;
    • Il CCNL Aziende Termali 2024 garantisce la maturazione della quattordicesima al 100%: la lavoratrice non subisce la riduzione della quattordicesima per i mesi di assenza obbligatoria;
    • Il posto di lavoro è protetto fino al compimento di un anno di vita del bambino (divieto di licenziamento, art. 54 D.Lgs. 151/2001);
    • Il periodo si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). Il rinnovo 2024 del CCNL Aziende Termali ha esteso anche al padre la garanzia della quattordicesima al 100% per il periodo di congedo obbligatorio. Il padre può fruire del congedo obbligatorio anche in coincidenza con il congedo di maternità della madre.

    Congedo parentale

    Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022), che consente di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni di vita del bambino, con indennità del 30% e tre mesi di coppia all’80%.

    Le novità del CCNL Aziende Termali 2024 in materia di congedo parentale riguardano la conferma che durante tutto il periodo di congedo parentale:

    • I ratei di ferie continuano a maturare;
    • I ratei di ROL continuano a maturare;
    • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa la maturazione di tredicesima ed ex festività; per la quattordicesima la maturazione durante il congedo parentale vale dal 1° dicembre 2027.

    Congedo per violenza di genere

    Il rinnovo 2024 ha introdotto una misura di particolare rilievo sociale: la lavoratrice inserita in un percorso di protezione dalla violenza di genere (certificato dai Centri antiviolenza o strutture analoghe) ha diritto a un congedo di 3 mesi, con un’indennità pari all’ultima retribuzione per le voci fisse e continuative, anticipata dal datore e posta a conguaglio con i contributi INPS, e con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi (totale: 6 mesi). La lavoratrice deve preavvisare il datore almeno 7 giorni prima, salvo oggettiva impossibilità, indicando inizio e fine del congedo e presentando la certificazione del percorso; il congedo si usa a giorni o a ore entro tre anni dall’inizio del percorso. Ha inoltre diritto alla trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time, con ritorno al tempo pieno a sua richiesta, e può chiedere il trasferimento ad altra unità produttiva dell’azienda.

    Casi pratici

    Tizio — Padre, congedo paternità in alta stagione
    Tizio è addetto alle cure (livello 4) e il suo primogenito nasce a giugno, in piena stagione termale. Tizio ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro novembre. Il datore non può negarglielo: è un diritto indisponibile. Il CCNL 2024 garantisce che la quattordicesima di giugno maturi interamente, nonostante i giorni di assenza.
    Caia — Fisioterapista in maternità, quattordicesima garantita
    Caia (livello 3) inizia il congedo obbligatorio a maggio. A giugno, la sua azienda paga la quattordicesima: grazie al rinnovo 2024, Caia la riceve al 100%, senza decurtazioni per i mesi di assenza obbligatoria. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media durante il congedo; la quattordicesima viene invece corrisposta dal datore.
    Sempronia — Congedo violenza di genere
    Sempronia, receptionist (livello 3), si trova in una situazione di violenza domestica e ottiene il supporto di un Centro antiviolenza riconosciuto. Con la certificazione del Centro, richiede il congedo per violenza di genere previsto dal CCNL 2024. Con sette giorni di preavviso e l’indicazione di inizio e fine del congedo, ottiene 3 mesi retribuiti; in seguito chiede il part-time e il datore trasforma il contratto da 40 a 20 ore settimanali, con ritorno al tempo pieno a sua richiesta.

    Domande frequenti

    Come funziona il congedo di maternità nel settore termale?
    5 mesi di astensione obbligatoria con indennità INPS all’80%. Il CCNL 2024 garantisce la quattordicesima al 100% durante il congedo obbligatorio.
    La quattordicesima matura durante la maternità?
    Sì. Il rinnovo 2024 ha espressamente previsto che la quattordicesima maturi al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità.
    I ratei di ferie si maturano durante il congedo parentale?
    Sì, il CCNL 2024 ha confermato che ferie e ROL continuano a maturare durante il congedo parentale (facoltativo).
    Cos’è il congedo per violenza di genere nel CCNL Terme?
    Un congedo retribuito di 3 mesi (prorogabile di altri 3) per lavoratrici inserite in percorsi di protezione dalla violenza di genere, con diritto di passare al part-time durante il periodo di protezione.
    Una lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento copre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Le norme su maternità, paternità e congedo parentale si basano sul D.Lgs. 151/2001 e sul D.Lgs. 105/2022. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: malattia, comporto e infortunio

    CCNL Aziende Termali

    Malattia, comporto e infortunio nel CCNL Aziende Termali

    In caso di malattia o infortunio, il lavoratore del settore termale gode di tutele che derivano in parte dalla legge e in parte dal contratto collettivo. È fondamentale distinguere le due fonti per conoscere esattamente a cosa si ha diritto e per quanto tempo si conserva il posto di lavoro.

    In sintesi

    Per la malattia non sul lavoro l’art. 44 del CCNL Aziende Termali garantisce la conservazione del posto per 10 mesi, e il limite si raggiunge sommando le assenze nell’arco di un biennio. L’indennità INPS è il 50% dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21° giorno; il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione netta dal 4° giorno e fino a sei mesi. Per l’infortunio sul lavoro (art. 46) il posto si conserva fino alla guarigione clinica e l’INAIL paga il 60% dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Fonte principale
    Art. 2110 c.c. (legge) + artt. 44 e 46 del CCNL
    Indennità malattia
    INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,66% dal 21°) + integrazione aziendale fino al 100% del netto (art. 44)
    Infortunio professionale
    INAIL (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°) + integrazione fino al 100% del netto (art. 46)

    Tabella riepilogativa

    Tutele per malattia e infortunio a confronto
    Evento Ente pagante Misura indennità Conservazione posto
    Malattia comune INPS 50% dal 4° al 20° giorno, poi 66,66%; integrazione aziendale fino al 100% del netto dal 4° giorno e fino a sei mesi 10 mesi complessivi nell’arco di un biennio (art. 44)
    Infortunio non professionale INPS Come malattia comune Come malattia comune
    Infortunio professionale INAIL 60% dal 4° al 90° giorno, poi 75%; integrazione fino al 100% del netto (art. 46) Fino alla guarigione clinica (art. 46)
    Malattia professionale INAIL Come infortunio professionale Tutta l’inabilità temporanea

    L’integrazione a carico del datore è prevista dall’art. 44 (malattia) e dall’art. 46 (infortunio) del CCNL: porta il trattamento al 100% della retribuzione netta. Nella malattia, per i primi tre giorni valgono le misure ridotte descritte più sotto. Le percentuali sono quelle del testo 2004 modificato nel 2018; il consolidato 2024 non è consultabile liberamente.

    Il comporto: cos’è e come si calcola

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale, in caso di malattia, il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro pur non essendo in grado di prestare la propria opera. È disciplinato dall’art. 2110 del Codice Civile, che affida la determinazione della durata alla contrattazione collettiva o agli usi. Per il CCNL Aziende Termali la durata è fissata dall’art. 44.

    Per il CCNL Aziende Termali il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, con anzianità riconosciuta a tutti gli effetti, per 10 mesi; gli obblighi dell’azienda cessano quando nell’arco di un biennio il dipendente raggiunge in complesso il limite di 10 mesi, anche per malattie diverse (comporto per sommatoria). Lo stesso diritto vale durante il preavviso. Per i ricoveri o le cure per tubercolosi, malattie oncologiche, cardiovascolari, AIDS e trapianti di organi vitali, il lavoratore a tempo indeterminato che lo chieda ha diritto a ulteriori 120 giorni di conservazione del posto senza retribuzione. Per i lavoratori a termine la conservazione del posto non può superare il 50% della durata del contratto, con un massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine; le assenze si cumulano nell’anno solare.

    Alla scadenza del termine, se l’azienda licenzia, corrisponde il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso. Se la malattia prosegue e il lavoratore non può riprendere servizio, può risolvere lui il rapporto con diritto al solo TFR; se nessuno recede, il rapporto resta sospeso e l’anzianità decorre solo ai fini del preavviso.

    Distinzione legge e CCNL

    Il diritto alla conservazione del posto durante la malattia è un diritto di legge (art. 2110 c.c.), non una concessione contrattuale. Il CCNL interviene su due fronti:

    • Determina la durata del comporto (ove non fissata per legge): nel CCNL Aziende Termali 10 mesi nell’arco di un biennio, con somma delle diverse malattie;
    • Prevede integrazioni a carico del datore sull’indennità INPS: fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno di malattia e fino a sei mesi (art. 44). Per i primi tre giorni, nell’anno di calendario l’integrazione è del 100% per i primi due eventi di malattia, del 66% per il terzo e del 50% per il quarto; dal quinto evento in poi non è dovuto nulla per il primo e il secondo giorno e il 50% della retribuzione netta per il terzo. Restano al 100% anche i primi tre giorni per terapie salvavita, ricovero ospedaliero ed eventi morbosi in gravidanza.

    L’indennità di malattia erogata dall’INPS è invece una prestazione previdenziale di legge (D.L. 663/1979), non una previsione contrattuale: dal 4° giorno è pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e al 66,66% dal 21° (scheda INPS). Secondo l’allegato all’art. 44 l’azienda anticipa il 100% di quanto spetta dagli Istituti per le malattie superiori a tre giorni, a condizione che gli operai rilascino le deleghe all’INPS e all’INAIL e che gli Istituti rimborsino l’azienda.

    Infortunio professionale e malattia professionale

    Gli infortuni che si verificano durante il lavoro (o in itinere, nel percorso casa-lavoro) e le malattie contratte a causa del lavoro sono coperti dall’INAIL, non dall’INPS. Nel settore termale i rischi specifici includono:

    • Scivolamenti e cadute in ambienti umidi (piscine, vasche fango, docce);
    • Patologie muscolo-scheletriche per movimentazione dei pazienti (fisioterapisti, bagnini);
    • Esposizione a sostanze chimiche negli impianti termali.

    L’indennità INAIL per inabilità temporanea assoluta è pari al 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica (scheda INAIL). Il CCNL (art. 46) riconosce al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata dell’infortunio e un’integrazione che porta il trattamento al 100% del netto fino alla cessazione dell’indennità dell’Istituto; il posto si conserva fino alla guarigione clinica e chi non si ripresenta entro tre giorni dal certificato di guarigione è considerato dimissionario. Ogni infortunio, anche lieve, va denunciato subito al capo diretto.

    Personale sanitario: specificità

    Il personale sanitario che opera nelle terme (medici, infermieri, fisioterapisti) è soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori dipendenti in materia di malattia e infortunio. Non si applicano le discipline speciali del comparto pubblico sanitario, poiché il rapporto è di lavoro privato. L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per tutti, incluso il personale sanitario che svolge attività a rischio infortunistico.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto cure, malattia lunga
    Tizio lavora da tre anni come addetto ai fanghi (livello 4). A febbraio si ammala e rimane assente per 4 mesi. Quattro mesi sono meno dei 10 mesi del comporto: il datore non può licenziarlo per superamento del comporto (restano 6 mesi nel biennio). Dal 4° giorno riceve dall’INPS il 50% della retribuzione media fino al 20° giorno e il 66,66% per i restanti; l’azienda integra fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno e fino a sei mesi (art. 44), quindi per tutta la sua assenza.
    Caia — Fisioterapista, infortunio in vasca
    Caia scivola sul bordo della piscina termale e si frattura il polso. L’infortunio avviene durante l’orario di lavoro e viene denunciato immediatamente all’INAIL. Caia riceve l’indennità INAIL (60% dal 4° giorno, poi 75% dal 91°) e l’integrazione aziendale fino al 100% del netto (art. 46). Il posto di lavoro è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’Istituto: il datore non può licenziarla, né computare questi giorni nel comporto per malattia comune.
    Sempronio — Malattia durante le ferie
    Sempronio è in ferie ad agosto quando si ammala e viene ricoverato per 5 giorni. Comunica tempestivamente la malattia al datore e trasmette il numero di certificato INPS. Le ferie si sospendono per quei 5 giorni, che non vengono consumati dal monte ferie: Sempronio potrà recuperarli in un altro periodo.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo si conserva il posto in caso di malattia?
    10 mesi complessivi nell’arco di un biennio, anche sommando malattie diverse (art. 44). Alla scadenza, se licenzia, il datore paga l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. In alcune patologie gravi (oncologiche, cardiovascolari, AIDS, trapianti, TBC, ricovero) si possono chiedere altri 120 giorni senza retribuzione.
    Chi paga lo stipendio durante la malattia?
    L’INPS eroga il 50% della retribuzione media dal 4° al 20° giorno e il 66,66% dal 21°. Il CCNL (art. 44) fa integrare dall’azienda l’indennità fino al 100% della retribuzione netta dal quarto giorno e fino a sei mesi; i primi tre giorni sono pagati in misura ridotta secondo il numero di eventi nell’anno.
    L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
    Sì. L’infortunio professionale è coperto dall’INAIL (60% dal 4° al 90° giorno, poi 75%) e il CCNL (art. 46) conserva il posto fino alla guarigione clinica, con integrazione fino al 100% del netto.
    La malattia durante le ferie sospende le ferie?
    Sì, secondo la giurisprudenza europea e italiana. La malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende; i giorni di malattia non consumano il monte ferie.
    Come si comunica la malattia al datore?
    Il lavoratore deve informare tempestivamente l’azienda dell’assenza rispetto all’inizio dell’orario e comunicare il numero di protocollo del certificato trasmesso telematicamente all’INPS entro due giorni dal rilascio, anche per e-mail o telefono (art. 44). Se non lo fa senza giustificato impedimento, l’assenza è considerata ingiustificata. Durante la malattia è obbligatoria la reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, anche nei festivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I dati su indennità INPS e INAIL si basano sulle aliquote di legge vigenti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: livelli, qualifiche e mansioni 2024-2027

    CCNL Aziende Termali

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Aziende Termali

    Il CCNL Aziende Termali articola l’inquadramento in sette livelli e nove parametri retributivi, distinguendo tra personale sanitario, tecnico-amministrativo e addetti ai servizi generali. Conoscere il proprio livello è essenziale per verificare trattamento economico, periodo di prova e progressione di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede 7 livelli (dal 6 al 1 Super A) e 9 parametri retributivi. Il personale sanitario con qualifica abilitante (infermieri, fisioterapisti, medici) è inquadrato nei livelli 1-3 a seconda delle responsabilità. I medici responsabili accedono al livello 1 Super A. Gli addetti alle cure e i servizi generali si collocano nei livelli 4-6.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Scala classificatoria
    7 livelli, 9 parametri retributivi

    Tabella riepilogativa dei livelli

    Scala classificatoria CCNL Aziende Termali (art. 15)
    Livello Caratteristiche generali Profili tipo nel termale
    1 Super A Funzioni direttive di maggior rilievo, ampia discrezionalità di poteri e autonomia nella gestione di risorse (qualifica di quadro) Responsabile sanitario di azienda o stabilimento (medico specialista), responsabile del personale, del servizio amministrativo, del settore tecnico
    1 Super B Stesse funzioni direttive, con parametro inferiore (qualifica di quadro) Responsabile di esercizio, di servizio specialistico (medico che coordina più specialisti), affari generali e relazioni esterne, controllo di gestione; responsabile del personale o del settore tecnico nelle aziende sotto i 100 dipendenti
    1 Funzioni direttive con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa Medico specialista nella propria branca, responsabile CED, capo ufficio amministrativo, capo ufficio personale e paghe, capo stabilimento
    2 Specifica preparazione, limitata discrezionalità e autonomia operativa; guida e coordinamento di gruppi di lavoratori Tecnici e amministrativi con compiti di controllo e coordinamento, analista-programmatore CED, capi di gruppi di lavoratori
    3 Mansioni che richiedono particolare conoscenza tecnica o lavori di rilevante difficoltà Infermiere professionale, terapista della riabilitazione (fisioterapista), ostetrica, tecnico di laboratorio, cuoco unico, maitre, responsabile prenotazioni e ricevimento
    4 Super Parametro superiore del 4° livello, riconosciuto a un solo profilo Massofisioterapista con diploma biennale
    4 Mansioni d’ordine con specifica preparazione professionale e particolare esperienza Bagnino-fanghino con adeguata preparazione tecnica, operatore termale (art. 9 L. 323/2000), infermiere generico, massaggiatore, estetista, barman, capocameriere, manutentore, addetto alla reception con due lingue estere
    5 Mansioni d’ordine con normale conoscenza professionale e semplice pratica Bagnino, bagnino-fanghino, cameriere, barista, centralinista, guardarobiere, assistente di piscina con brevetto FIN
    6 Lavori che richiedono solo attitudini e conoscenze acquisibili con breve tirocinio Addetto alle cure inalatorie, preparatore del fango, inserviente, addetto alle pulizie, fattorino, usciere

    Il livello 4 Super è il «parametro superiore» del 4° livello e il contratto lo riconosce a un solo profilo tassativo, il massofisioterapista con diploma biennale. L’ordine parte dal 1° livello super (il più alto, qualifica di quadro) e arriva al 6° (il più basso). Fonte: art. 15 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); il rinnovo 2024 ha aggiunto nuovi profili che non abbiamo potuto leggere, perché il testo consolidato non è consultabile liberamente.

    Personale sanitario: inquadramento specifico

    Il settore termale presenta una componente di personale sanitario con specifiche peculiarità di inquadramento. Le principali figure sono:

    • Medico responsabile: svolge funzioni di responsabile sanitario dello stabilimento, coordina l’attività medica e para-medica, gestisce i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni in convenzione. È inquadrato al livello 1 Super A. Il responsabile di servizio specialistico, che coordina più medici specialisti di una branca, è al livello 1 Super B; il medico specialista che esercita nella propria branca è al livello 1.
    • Fisioterapista: svolge attività riabilitativa e di trattamento fisioterapico, tipicamente in ambito idroterapia, fangoterapia assistita e balneoterapia. Con titolo abilitante (laurea triennale in fisioterapia) e autonomia professionale: livello 3. Con funzioni di coordinamento di un gruppo: livello 2.
    • Infermiere professionale: in possesso di laurea abilitante, svolge attività di assistenza infermieristica nelle cure termali e nelle strutture sanitarie annesse. Inquadramento tipico: livello 3.
    • Operatore di cure termali (bagnino, addetto fanghi, addetto idroterapia): figura tecnico-assistenziale che esegue le cure termali sotto supervisione medica, senza titolo sanitario abilitante. Inquadramento: livello 4 per l’operatore termale (art. 9 L. 323/2000) e per il bagnino-fanghino con adeguata preparazione tecnica, livello 5 per il bagnino e il bagnino-fanghino di base. Il 4 Super è riservato al massofisioterapista.

    La distinzione tra personale sanitario abilitante e personale tecnico-assistenziale è rilevante sia ai fini dell’inquadramento che per l’applicazione delle norme sul lavoro in convenzione con il SSN.

    Personale tecnico-amministrativo e dei servizi

    Accanto al personale sanitario, le aziende termali impiegano un’ampia platea di lavoratori in area amministrativa, commerciale e dei servizi:

    • Addetti front-desk e prenotazioni: il responsabile dei servizi di prenotazione e ricevimento è al livello 3; l’addetto alla reception con adeguata conoscenza di almeno due lingue estere al livello 4; l’addetto alla reception e all’accoglienza al livello 5.
    • Personale di sala e ristorazione: capocameriere e barman al livello 4; cameriere e barista al livello 5; inservienti di cucina, sala e piano al livello 6.
    • Addetti alle pulizie e servizi generali: livello 6.
    • Manutentori e tecnici impianti: il manutentore è al livello 4; i tecnici addetti a operazioni di rilevante capacità tecnico-pratica (impianti, disegni costruttivi) al livello 3.
    • Impiegati amministrativi e contabili: il capo ufficio amministrativo è al livello 1; gli impiegati con particolare conoscenza tecnica o amministrativa al livello 3; l’addetto a fatturazione e registrazioni contabili al livello 4.

    Come avviene l’inquadramento

    L’inquadramento è effettuato dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, con indicazione espressa del livello nella lettera di assunzione. L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo di studio o alle pregresse esperienze lavorative. Ai sensi dell’art. 2103 c.c. (modificato dal D.Lgs. 81/2015), il lavoratore può essere assegnato a mansioni dello stesso livello o di livello equivalente; l’assegnazione definitiva a mansioni superiori determina il diritto al livello corrispondente.

    Nei casi di lavoratori che già prestarono servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni e con identiche qualifiche entro tre anni, il periodo di prova può non essere richiesto.

    Progressione e passaggi di livello

    Il CCNL non prevede progressioni automatiche di livello legate all’anzianità (queste sono riservate agli scatti biennali che impattano solo sulla retribuzione). Il passaggio di livello avviene per accordo tra le parti, in genere quando le mansioni svolte evolvono verso quelle previste dalla declaratoria di livello superiore. Il lavoratore che ritiene di svolgere stabilmente mansioni di livello superiore può richiederne la formale attribuzione, ricorrendo eventualmente alle rappresentanze sindacali o all’Ispettorato del Lavoro in caso di disaccordo.

    Casi pratici

    Tizio — Fisioterapista neoassunto
    Tizio è laureato in fisioterapia e viene assunto da uno stabilimento termale per erogare trattamenti di idrokinesiterapia e riabilitazione in acqua. Il datore di lavoro lo inquadra al livello 3, correttamente, poiché Tizio opera con autonomia professionale abilitata. La lettera di assunzione indica espressamente «livello 3 — fisioterapista» con i relativi minimi tabellari.
    Caia — Addetta alle cure, livello 4, richiede rivalutazione
    Caia è inquadrata al livello 4 come addetta ai fanghi, ma da sei mesi forma i nuovi colleghi e coordina il reparto in assenza del capo-reparto. Ritiene di svolgere mansioni da livello 2. Si rivolge al sindacato (Filcams-Cgil) per verificare se la sua situazione rientra nei presupposti di una mansione superiore stabile, che obbligherebbe il datore a riconoscerle il livello 2.
    Sempronio — Manutentore, inquadramento in discussione
    Sempronio gestisce la manutenzione degli impianti termali (pompe, filtri, caldaie). Il datore lo ha inquadrato al livello 4. Sempronio ritiene che la complessità tecnica delle mansioni, che richiedono competenze di idraulica e impiantistica, corrisponda al livello 3. La questione viene esaminata dalla commissione paritetica di interpretazione del CCNL, istituita tra le parti firmatarie.

    Domande frequenti

    A quale livello si inquadra un fisioterapista nelle terme?
    Un fisioterapista con titolo abilitante che opera con autonomia professionale è inquadrato al livello 3. Se coordina altri lavoratori, può accedere al livello 2.
    Dove si collocano i medici termali nella classificazione?
    Il medico responsabile dello stabilimento con funzioni direttive e di coordinamento rientra nel livello 1 Super A. Il medico specialista che esercita nella propria branca è inquadrato al livello 1; il responsabile di servizio specialistico (coordina più medici) al livello 1 Super B.
    Un bagnino termale a quale livello appartiene?
    Il bagnino e l’addetto alle vasche termali con specifica preparazione professionale è inquadrato al livello 4 (bagnino-fanghino con adeguata preparazione tecnica) o al livello 5 (bagnino e bagnino-fanghino di base), in base alle prestazioni specialistiche svolte; il 4 Super non si applica.
    Cosa succede se svolgo mansioni superiori al mio livello?
    Se si è adibiti stabilmente a mansioni di livello superiore, si ha diritto al trattamento economico e normativo del livello corrispondente, ai sensi dell’art. 2103 c.c. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.
    L’inquadramento deve essere indicato per iscritto?
    Sì. Il livello di inquadramento deve essere indicato nella lettera di assunzione. In assenza di indicazione espressa, il lavoratore ha diritto all’inquadramento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024. Declaratorie e profili sono quelli dell’art. 15 del CCNL (testo 2004 modificato nel 2018); i nuovi profili introdotti dal rinnovo 2024 non sono stati verificati.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.