Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 180/2017 – Rettificazione di sesso: non obbligatorio l’intervento chirurgico

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla rettificazione di attribuzione di sesso: la legge n. 164 del 1982 non impone il trattamento chirurgico come condizione necessaria per ottenere la rettifica anagrafica.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento dubitava che la legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso imponesse l’intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali come presupposto per ottenere il cambiamento anagrafico, in possibile contrasto con i diritti della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione»: si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto.

    Il principio

    La rettificazione di attribuzione di sesso non richiede necessariamente il trattamento chirurgico: questo non è un presupposto imprescindibile, dovendosi valutare l’identità di genere alla luce dei diritti della persona e della salute.

    Domande e risposte

    L’intervento chirurgico è obbligatorio per il cambio di sesso anagrafico?

    No. Secondo l’interpretazione adottata dalla Corte, la legge non lo impone come condizione necessaria.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma è salva purché intesa nel senso indicato dalla Corte.

    Quali diritti erano in gioco?

    I diritti inviolabili della persona (art. 2), l’eguaglianza (art. 3), la salute (art. 32) e il rispetto della vita privata tramite l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 CEDU.

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  • Corte cost. n. 179/2017 – Minimi di pena per gli stupefacenti: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sui minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990): la rideterminazione delle cornici edittali spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due giudici penali dubitavano che i minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti fossero troppo elevati e sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti, chiedendo alla Corte di ridurli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione e, in un caso, anche all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla CEDU. Giudici rimettenti: il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    La determinazione della misura della pena e dei minimi edittali rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso con interventi manipolativi privi di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto le pene per la droga?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare i minimi edittali.

    Cosa c’entra la finalità rieducativa della pena?

    L’art. 27, terzo comma, Cost. era invocato come parametro, ma la Corte non ha esaminato il merito stante l’inammissibilità.

    Perché spetta al legislatore?

    Perché la scelta del quantum di pena è espressione di discrezionalità politica, sindacabile dalla Corte solo entro limiti di manifesta irragionevolezza, qui non superati.

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  • Corte cost. n. 178/2017 – Compensi del consulente di parte nel patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la riduzione di un terzo dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte nel patrocinio a spese dello Stato, quando si applichino tariffe già non adeguate: la decurtazione automatica diventa irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Nel patrocinio a spese dello Stato i compensi dei consulenti tecnici di parte nominati dall’imputato sono ridotti di un terzo. Il Tribunale di Grosseto dubitava della legittimità di questa riduzione, soprattutto quando le tariffe applicate sono già inadeguate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo si applichi anche quando vengano usate previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    La riduzione automatica dei compensi non può sommarsi all’applicazione di tariffe già inadeguate: in tal caso la decurtazione diventa irragionevole e va esclusa, a tutela anche dell’effettività della difesa.

    Domande e risposte

    La riduzione di un terzo è stata abolita del tutto?

    No. Resta valida in generale; è stata esclusa solo quando si applichino tariffe già non adeguate ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Perché era in gioco il diritto di difesa?

    Perché compensi troppo compressi possono incidere sull’effettività della difesa tecnica garantita dall’art. 24 Cost.

    Chi beneficia della decisione?

    I consulenti tecnici di parte nominati nel patrocinio a spese dello Stato, quando le tariffe applicabili sono già inadeguate.

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  • Corte cost. n. 177/2017 – Imposta di registro e IVA nello stato passivo del fallimento

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    La Corte dichiara illegittima l’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, sulle sentenze che chiudono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento accertando crediti già assoggettati a IVA, per evitare una doppia imposizione.

    Di cosa si tratta

    Nel fallimento di una società, il curatore contestava un avviso che applicava l’imposta di registro proporzionale a un decreto che accertava crediti già soggetti a IVA. La Commissione tributaria di Napoli ha sollevato la questione, lamentando una sostanziale doppia tassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro). Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.

    Il principio

    In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, su atti relativi a crediti già assoggettati a IVA l’imposta di registro va applicata in misura fissa, per evitare una duplicazione del prelievo non ragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto?

    Su quelle pronunce l’imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, riducendo il carico fiscale duplicato.

    Cos’è il principio di alternatività IVA-registro?

    È il criterio per cui, sugli atti già soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa, evitando una doppia imposizione proporzionale.

    Riguarda solo i fallimenti?

    La pronuncia si riferisce alle sentenze sull’opposizione allo stato passivo del fallimento relative a crediti soggetti a IVA.

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  • Corte cost. n. 176/2017 – Privilegio fiscale retroattivo e vittime di reato

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    La Corte dichiara illegittima la norma che, modificando l’art. 2776 del codice civile, aveva esteso retroattivamente il privilegio dei crediti tributari a danno della vittima di reato già titolare di una provvisionale; respinge invece la censura sull’art. 2776 c.c.

    Di cosa si tratta

    La vittima di una violenza sessuale aveva ottenuto una provvisionale e avviato l’esecuzione sull’immobile del condannato. Per effetto di una novella, il ricavato veniva però attribuito interamente al fisco (Equitalia), in forza del privilegio sussidiario esteso ai crediti tributari. Il giudice di Forlì ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e lo stesso art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (la disposizione transitoria che applicava la novella ai crediti già sorti); ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 2776, terzo comma, cod. civ.

    Il principio

    È illegittima l’applicazione retroattiva di un privilegio che incide su situazioni già definite, ledendo l’affidamento e la parità di trattamento; la disciplina a regime del privilegio, invece, rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo, esattamente?

    Solo la parte transitoria (ultimo periodo dell’art. 23, comma 39) che estendeva il nuovo privilegio anche ai crediti già esistenti.

    L’art. 2776 del codice civile resta valido?

    Sì. La questione sul terzo comma dell’art. 2776 c.c. è stata dichiarata non fondata.

    Cosa cambia per la vittima di reato?

    Per i crediti già sorti non opera l’estensione retroattiva del privilegio fiscale, a tutela dell’affidamento del creditore.

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  • Corte cost. n. 175/2017 – Dipendenti pubblici regionali e ordinamento civile

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    La Corte dichiara illegittima una norma della Regione Lombardia sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici regionali, perché invade la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».

    Di cosa si tratta

    Una legge di assestamento di bilancio della Regione Lombardia conteneva disposizioni che incidevano sul trattamento dei dipendenti pubblici regionali. Lo Stato ha impugnato alcune previsioni ritenendole invasive di competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (anche sul versante della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12; ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 13, lettera s); e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 8, comma 13, lettera u).

    Il principio

    Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono disciplinarlo, pur conservando la competenza sulla propria organizzazione.

    Domande e risposte

    Perché la Lombardia non poteva regolare quel trattamento?

    Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, una volta privatizzato, ricade nell’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. Solo l’art. 5, comma 12; per il resto la Corte ha dichiarato una questione manifestamente infondata e l’altra inammissibile.

    La Regione perde ogni competenza sui propri uffici?

    No. Resta competente sull’organizzazione amministrativa, ma non sul trattamento giuridico ed economico del personale.

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  • Corte cost. n. 174/2017 – Legge veneta su caccia e ambiente: illegittime diverse norme

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    La Corte accoglie in larga parte il ricorso statale contro la legge di riordino della Regione Veneto in materia di pesca, fauna e caccia, dichiarando illegittime diverse disposizioni; respinge invece una sola censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge di riordino e semplificazione che toccava, tra l’altro, pesca, fauna selvatica e prelievo venatorio. Lo Stato ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive di competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 55, 65, 66 (commi 1 e 2), 68 (comma 1), 69 (comma 2) e 71 della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 23 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 55, comma 1, 65, 66, commi 1 e 2, e 71 della legge regionale, nonché del comma 3-bis dell’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993 (inserito dall’art. 69, comma 2) limitatamente alle parole «e del fucile»; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 68, comma 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia di fauna e caccia deve rispettare gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato: dove li riduce o se ne discosta è illegittima, ma le censure vanno valutate disposizione per disposizione, potendo alcune risultare conformi.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato l’intera legge veneta?

    No. Ha dichiarato illegittime diverse disposizioni, ma ne ha salvata almeno una (art. 68, comma 1), ritenendo la relativa censura non fondata.

    Cosa significa l’annullamento limitato alle parole «e del fucile»?

    La Corte ha eliminato solo quelle parole da una disposizione, lasciando in vigore il resto: è una declaratoria parziale.

    Perché lo Stato può impugnare in materia di caccia?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è competenza esclusiva statale che fissa livelli di protezione vincolanti per le Regioni.

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  • Corte cost. n. 173/2017 – Ambiti territoriali per acqua e rifiuti: illegittima la legge ligure

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    La Corte dichiara illegittima una legge ligure che introduceva un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) sub-provinciale per il servizio idrico e i rifiuti: la frammentazione contrasta con i principi statali in materia di concorrenza e tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Per organizzare il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, il territorio è suddiviso in ambiti territoriali ottimali (ATO). La Regione Liguria aveva creato un terzo ATO di dimensione sub-provinciale nella provincia di Savona. Lo Stato ha impugnato la modifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio (tardiva) della Regione Liguria e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge regionale ligure n. 17 del 2015.

    Il principio

    La definizione degli ambiti di gestione del servizio idrico e dei rifiuti incide su tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, materie di competenza esclusiva statale: la Regione non può frammentare gli ambiti in contrasto con i principi statali.

    Domande e risposte

    Cos’è un ATO?

    È l’ambito territoriale ottimale entro cui si organizzano in modo unitario servizi come quello idrico e la gestione dei rifiuti.

    Perché la Liguria non poteva creare un terzo ATO?

    Perché la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato per tutela della concorrenza e dell’ambiente, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

    Perché la costituzione della Regione è inammissibile?

    Perché effettuata fuori termine, dunque non valida ai fini processuali.

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  • Corte cost. n. 172/2017 – Patrocinio regionale e legittima difesa: illegittima la legge ligure

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    La Corte dichiara illegittima una legge della Regione Liguria che prevedeva il patrocinio a spese regionali per chi, vittima di un reato, fosse poi indagato per eccesso colposo di legittima difesa: la materia è di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva stabilito di pagare la difesa nei processi penali a favore dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o la persona, fossero indagati per eccesso colposo in legittima difesa o assolti per legittima difesa. Lo Stato ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge regionale ligure n. 11 del 2016.

    Il principio

    La disciplina del patrocinio nei procedimenti penali tocca ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento penale e ordine pubblico): la Regione non può introdurre proprie regole in tale materia.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché la materia rientra nella competenza esclusiva statale richiamata dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), Cost., relativa a ordinamento penale e ordine pubblico.

    Cosa prevedeva la legge ligure?

    Il pagamento, a carico della Regione, della difesa penale di vittime di reato indagate per eccesso colposo in legittima difesa o assolte per legittima difesa.

    La norma è ancora applicabile?

    No. Dichiarata illegittima, ha cessato di avere efficacia.

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    • Art. 117 della Costituzione — invocato, secondo comma lettere l) e h), sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e ordine pubblico
  • Corte cost. n. 171/2017 – Continuazione tra illeciti amministrativi: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina della continuazione tra illeciti amministrativi: il giudice di Genova chiedeva in sostanza una pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Una società era stata sanzionata per violazioni in materia di trasporto di rifiuti. Il Tribunale di Genova dubitava della legittimità della norma che limita la continuazione — cioè il trattamento sanzionatorio più favorevole per più violazioni unite da un medesimo disegno — alle sole infrazioni in materia previdenziale e assistenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita la continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione.

    Il principio

    L’estensione della disciplina della continuazione ad altri illeciti amministrativi comporta scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cos’è la continuazione nelle sanzioni amministrative?

    È un meccanismo che, in presenza di più violazioni legate da un unico disegno, consente un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, qui previsto solo per la materia previdenziale.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché chiedeva alla Corte un intervento additivo a contenuto discrezionale, di competenza del legislatore.

    La norma resta così com’è?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la limitazione della continuazione resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 241/2017 – Illegittima l’inammissibilità del ricorso previdenziale senza dichiarazione di valore

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    La Corte dichiara illegittimo l’ultimo periodo dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che sanzionava con l’inammissibilità il ricorso previdenziale privo della dichiarazione del valore della prestazione: una sanzione manifestamente irragionevole e sproporzionata.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi previdenziali la norma, per agevolare la liquidazione delle spese entro il limite del valore della prestazione, imponeva alla parte di dichiarare tale valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Torino, sezione lavoro, dubitava della legittimità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), ritenendo la sanzione dell’inammissibilità sproporzionata rispetto al fine perseguito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ha rilevato che il giudice, al momento della liquidazione, conosce già il valore della prestazione e resta comunque vincolato al limite legale: l’effetto deflattivo è già assicurato da altra disciplina, sicché la sanzione dell’inammissibilità risulta manifestamente irragionevole. Il motivo fondato sull’art. 117 in relazione alla CEDU è rimasto assorbito.

    Il principio

    È manifestamente irragionevole, e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso previdenziale per la sola mancanza della dichiarazione del valore della prestazione: una conseguenza sproporzionata rispetto al fine deflattivo, già altrimenti garantito, e lesiva dell’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa imponeva la norma annullata?

    Di indicare il valore della prestazione previdenziale nelle conclusioni del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

    Perché la sanzione era irragionevole?

    Perché il giudice conosce comunque il valore al momento della liquidazione e resta vincolato al limite legale: l’inammissibilità era un aggravio sproporzionato rispetto al fine perseguito.

    Cosa cambia per chi propone un ricorso previdenziale?

    La mancata dichiarazione del valore non può più comportare l’inammissibilità del ricorso.

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  • Corte cost. n. 240/2017 – Legittima la tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla norma che assoggetta a imposta di consumo i liquidi per inalazione delle sigarette elettroniche, con o senza nicotina: la disciplina è ragionevole e non viola il principio di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Si discute della tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione (i liquidi delle sigarette elettroniche). La norma li assoggetta a un’imposta di consumo pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, includendo anche i liquidi privi di nicotina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio aveva sollevato la questione sull’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 53 (primo comma) e 97 della Costituzione, contestando l’irragionevolezza dell’equiparazione tra liquidi con e senza nicotina e il contrasto con la capacità contributiva e la tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondate le restanti questioni proposte in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53 Cost. Ha ritenuto esente da censure la sottoposizione a un identico e ridotto regime fiscale di tutti i prodotti liquidi da inalazione.

    Il principio

    È legittima la tassazione uniforme dei liquidi per sigarette elettroniche, anche privi di nicotina: l’imposta colpisce beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e persegue, oltre al recupero del gettito, una finalità di tutela della salute coerente con il principio di precauzione.

    Domande e risposte

    Quali liquidi sono tassati?

    Tutti i liquidi da inalazione senza combustione delle sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati come medicinali.

    Perché tassare anche i liquidi senza nicotina?

    Perché si tratta comunque di beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e la tassazione è coerente con la finalità di tutela della salute e di recupero del gettito eroso.

    La Corte ha annullato qualcosa?

    No: ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, lasciando in vigore la disciplina.

    Norme collegate