Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): ferie, permessi e ROL

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: ferie, permessi e ROL

    Nelle emittenti locali il diritto alle ferie si scontra spesso con la continuità dei palinsesti: il CCNL Aeranti-Corallo bilancia le esigenze operative con le tutele del lavoratore.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo riconosce quattro settimane di ferie l’anno (160 ore nel tempo pieno), quattro giornate di permesso retribuito per le festività soppresse (32 ore), 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale e, per gli studenti, turni agevolati e permessi retribuiti nei giorni d’esame. Il contratto non prevede ROL né le 150 ore per il diritto allo studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003 (artt. 10-12); L. 30/2000 (maternità); D.Lgs. 151/2001

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi retribuiti – CCNL Aeranti-Corallo (testo 16 febbraio 2026)
    Istituto Durata Note
    Ferie annue 4 settimane di calendario (160 ore nel tempo pieno) Art. 31. Matura 1/12 per mese; le frazioni di almeno 15 giorni contano come mese intero
    Festività soppresse 4 giornate (32 ore) l’anno Art. 30. Fruibili anche a ore, di norma entro il 31 dicembre dell’anno successivo
    Riduzione orario (ROL) Non prevista Il CCNL non riconosce permessi ROL oltre alle 32 ore per le festività soppresse
    Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario Art. 33. Non spetta in prova; richiesta con 30 giorni di anticipo
    Permessi per esami Giorni d’esame retribuiti Art. 32. Non retribuiti per lo stesso esame universitario sostenuto più di due volte nell’anno
    Permesso per lutto 3 giorni lavorativi l’anno Di legge (art. 4 L. 53/2000): il CCNL non lo disciplina
    Assemblea sindacale 10 ore l’anno retribuite Di legge (art. 20 L. 300/1970)

    Il CCNL Aeranti-Corallo richiama le disposizioni legislative in materia di congedi parentali, permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992) e ogni altro permesso previsto dalla legge, che si applicano direttamente anche al settore.

    Ferie: la disciplina contrattuale

    Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) e contrattuale irrinunciabile. Nessun accordo individuale può sostituire le ferie con un’indennità economica durante il corso del rapporto di lavoro; ciò è possibile solo alla cessazione del rapporto (liquidazione delle ferie residue).

    Le quattro settimane di ferie (160 ore l’anno nel tempo pieno, in proporzione nel part-time) maturano in dodicesimi: le frazioni di mese di almeno 15 giorni danno diritto a 1/12 del monte annuo. Un lavoratore assunto il 1° luglio, al 31 dicembre ha maturato metà delle ferie, cioè 80 ore. L’art. 31 consente al datore di fissare un periodo di ferie di due settimane nei periodi di minore attività aziendale e di richiamare il lavoratore per ragioni di servizio, che completa poi le ferie in seguito con il rimborso delle spese. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto; le ferie non si possono fruire durante il preavviso, salvo accordo. Resta la regola di legge: due settimane nell’anno di maturazione, le altre entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).

    Festività nazionali

    L’art. 29 elenca come giorni festivi retribuiti il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno, il 1° gennaio, l’Epifania, il lunedì di Pasqua, il 15 agosto, il 4 ottobre (San Francesco d’Assisi), il 1° novembre, l’8, il 25 e il 26 dicembre e il santo patrono. Se una festività cade di domenica o nel giorno di riposo, spetta in più una giornata di retribuzione globale di fatto; lo stesso trattamento vale per il 4 novembre, senza maggiorazione se si lavora quel giorno. Chi lavora in un giorno festivo riceve, oltre alla retribuzione:

    • una maggiorazione del 15% sulla quota oraria per il lavoro festivo diurno;
    • una maggiorazione del 20% per il lavoro festivo notturno (dalle 24 alle 6) (art. 25).

    Il lavoro festivo, se richiesto, non può essere rifiutato. Il contratto non prevede un riposo compensativo per il festivo lavorato; il riposo compensativo spetta invece a chi lavora di domenica con riposo settimanale in un altro giorno (art. 28).

    Permessi per eventi familiari e personali

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici:

    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario, retribuiti, per chi ha superato la prova. La richiesta va fatta, salvo casi eccezionali, con 30 giorni di anticipo e il certificato di matrimonio va consegnato entro 30 giorni dalla fine del congedo (art. 33).
    • Lutto familiare: il CCNL non lo disciplina; vale il permesso di legge di 3 giorni lavorativi l’anno per il decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile (art. 4 L. 53/2000).
    • Donazione sangue: giornata di riposo retribuita prevista dalla legge (L. 584/1967).

    Diritto allo studio: turni e permessi per esami

    Il CCNL Aeranti-Corallo non prevede il monte di 150 ore. L’art. 32 riconosce due tutele: i lavoratori a tempo indeterminato da almeno tre anni, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio (scuola, università, qualificazione professionale riconosciuta), possono chiedere di essere assegnati a turni che agevolino la frequenza o la preparazione degli esami; tutti i lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni delle prove d’esame, documentate con certificato. Il permesso non è retribuito per lo stesso esame universitario sostenuto più di due volte nello stesso anno accademico.

    Permessi sindacali

    I lavoratori componenti della RSA o RSU hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale secondo la legge. Il CCNL non fissa un monte ore proprio: per l’assemblea vale il limite di legge di 10 ore annue retribuite (art. 20 L. 300/1970), nelle unità produttive dove si applica lo Statuto dei lavoratori. I rappresentanti sindacali possono usufruire di ulteriori permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che vuole le ferie in agosto
    Tizio chiede di fruire di tre settimane consecutive di ferie in agosto. L’emittente può accordarle salvo esigenze oggettive di palinsesto. Il datore non può però negare sistematicamente le ferie: due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta del lavoratore nell’anno di maturazione. Se le ferie vengono spostate per esigenze aziendali, devono essere fruite entro i 18 mesi successivi.
    Caia – Speaker che si sposa
    Caia comunica all’emittente il suo matrimonio previsto per il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che decorrerà presumibilmente dal 15 giugno. Durante questo periodo riceverà la normale retribuzione mensile e il periodo si computa a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.
    Sempronio – Operatore che frequenta l’università
    Sempronio, operatore di ripresa al 3° livello, è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Il CCNL non gli riconosce un monte ore per le lezioni: se ha almeno tre anni di anzianità a tempo indeterminato può chiedere turni che gli permettano di frequentare, e per ogni esame ha un permesso retribuito per il giorno della prova, presentando il certificato. Se ripete lo stesso esame più di due volte nell’anno accademico, il permesso non è retribuito.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori delle emittenti locali?
    Quattro settimane annue, cioè 160 ore nel tempo pieno (20 giorni lavorativi su 5 giorni, 24 su 6 giorni), più 32 ore di permessi per le festività soppresse. Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere sostituite da un’indennità durante il rapporto.
    Il lavoratore può scegliere quando fare le ferie?
    Le ferie vengono programmate dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze del lavoratore. Almeno due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta, entro l’anno di maturazione.
    Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
    15 giorni di calendario retribuiti per matrimonio o unione civile, da fruire in occasione dell’evento.
    Esiste il diritto allo studio nel CCNL radiotelevisivo?
    In forma ridotta: niente 150 ore, ma turni agevolati per chi ha almeno tre anni di anzianità a tempo indeterminato e permessi retribuiti per i giorni d’esame (art. 32).
    Le ferie maturate ma non godute vengono pagate alla fine del rapporto?
    Sì. Le ferie non godute alla cessazione del rapporto si liquidano con un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni non fruiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): apprendistato

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: apprendistato professionalizzante

    Le emittenti radiotelevisive locali possono inserire giovani tecnici, operatori e amministrativi attraverso l’apprendistato professionalizzante: il CCNL Aeranti-Corallo ne disciplina durata, retribuzioni progressive e obblighi formativi.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo disciplina solo l’apprendistato professionalizzante, per mansioni dal 1° al 4° livello: dura 36 mesi (30 con un titolo di studio attinente) e l’apprendista è inquadrato e pagato due livelli sotto quello finale nella prima metà e un livello sotto nella seconda; chi è destinato al 4° livello resta al 5° per tutto il periodo. Prova di 30 giorni lavorativi, al massimo un apprendista per ogni lavoratore qualificato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47, apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante: durata e inquadramento – CCNL Aeranti-Corallo (artt. 63-70)
    Livello finale Durata Prima metà del periodo Seconda metà del periodo Formazione professionalizzante
    1° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 3° livello 2° livello 75 ore complessive
    2° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 4° livello 3° livello 75 ore complessive
    3° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 5° livello 4° livello 60 ore complessive
    4° livello 36 mesi (30 con titolo attinente) 5° livello 5° livello 60 ore complessive

    Fonte: artt. 63-70 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Con la durata di 36 mesi le due metà sono di 18 mesi ciascuna, con 30 mesi di 15. La retribuzione è la paga base del livello di inquadramento (vedi le tabelle retributive del CCNL Aeranti-Corallo), non una percentuale. La formazione di base e trasversale è disciplinata dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio. Periodo di prova: 30 giorni lavorativi (art. 67).

    La disciplina dell’apprendistato nel settore radiotelevisivo

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015) è lo strumento contrattuale che consente alle emittenti locali di inserire giovani lavoratori in un percorso di formazione e lavoro finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale prevista dal CCNL. È rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (abbassato a 17 per chi possiede già una qualifica IeFP).

    Nel settore delle emittenti locali, l’apprendistato è particolarmente rilevante per figure come operatori di ripresa, tecnici audio, montatori, addetti alla grafica e al commerciale. Il CCNL Aeranti-Corallo consente l’apprendistato solo per mansioni comprese tra il 1° e il 4° livello (art. 68): non per i Quadri né per il 5° livello. Regola solo l’apprendistato professionalizzante e rinvia alla legge per le altre due tipologie (art. 63). Il numero di apprendisti non può superare quello dei lavoratori qualificati in azienda; chi ne ha meno di tre, o nessuno, può assumere fino a tre apprendisti (art. 66). Gli apprendisti non contano nei limiti numerici di legge (art. 64).

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    Il CCNL Aeranti-Corallo non usa le percentuali: l’apprendista è inquadrato e retribuito fino a due livelli sotto quello di destinazione. Per la prima metà del periodo il livello è di due gradini inferiore, per la seconda metà di un gradino; chi è destinato al 4° livello resta al 5° per tutta la durata (art. 68). La retribuzione è quindi la paga base del livello di inquadramento, che cresce a metà percorso e poi con la qualifica finale.

    La durata è di 36 mesi, ridotta di 6 mesi per chi ha un titolo di studio, una laurea o un attestato di qualifica attinente all’attività (art. 65). I periodi di apprendistato svolti presso altre aziende per la stessa attività si contano per intero, se tra l’uno e l’altro non sono passati più di 12 mesi. Malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie oltre i 30 giorni prorogano l’apprendistato (art. 64).

    Formazione obbligatoria: il piano formativo individuale

    L’apprendistato professionalizzante prevede obbligatoriamente:

    • Un Piano Formativo Individuale (PFI), redatto e sottoscritto all’inizio del rapporto, che descrive le competenze da acquisire, i contenuti formativi, il ruolo del tutor e le modalità di verifica.
    • Un tutor aziendale nominato dall’emittente, con funzioni di affiancamento e verifica dell’apprendimento.
    • Una componente di formazione professionalizzante svolta all’interno dell’azienda (75 ore complessive per i livelli 1 e 2, 60 ore per i livelli 3 e 4, anticipabili dal datore; art. 70).
    • Eventuali ore di formazione trasversale (sicurezza, competenze di base) disciplinate dalle Regioni, fino a 120 ore nel triennio (art. 70). Il CCNL rinvia al fac-simile di piano formativo dell’allegato B e al protocollo ISFOL per i profili formativi (art. 69).

    Clausola di stabilizzazione

    Il CCNL Aeranti-Corallo non contiene una clausola di stabilizzazione propria. Vale la regola di legge (art. 42, comma 8, D.Lgs. 81/2015): solo i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti professionalizzanti a condizione di aver confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti dei 36 mesi precedenti.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere dal rapporto con il preavviso previsto dall’art. 2118 c.c., che decorre dal termine del periodo di formazione; la durata è quella dell’art. 52 del CCNL per il livello raggiunto (per esempio 30 giorni per il 3° livello fino a 5 anni di servizio). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello contrattuale di destinazione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista operatore di ripresa (3° livello, 36 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista con obiettivo il 3° livello (operatore di ripresa). La durata è 36 mesi. Per i primi 18 mesi è inquadrato al 5° livello (in una radio, 1.103,29 € di paga base da febbraio 2026, 1.166,51 € dal 1° gennaio 2027), per i successivi 18 al 4° livello (1.198,82 € dal 1° gennaio 2027, 1.263,79 € dal 1° gennaio 2028). Al termine dei 36 mesi, se l’emittente non recede, Tizio è confermato al 3° livello.
    Caia – Apprendista addetta commerciale (3° livello)
    Caia, 24 anni, inizia come apprendista per il ruolo di addetta alla raccolta pubblicitaria (3° livello). Viene redatto il Piano Formativo Individuale che prevede la formazione sulle tecniche di vendita pubblicitaria in ambito locale. Al termine dell’apprendistato l’emittente le propone il contratto a tempo indeterminato al 3° livello. Caia accetta.
    Sempronio – Apprendista montatore che non viene stabilizzato
    Sempronio completa 36 mesi di apprendistato come montatore al 3° livello. L’emittente decide di non stabilizzarlo per ragioni economiche, comunicando il recesso con 30 giorni di preavviso. Sempronio ha diritto alla tredicesima maturata, al TFR proporzionale e all’indennità di mancato preavviso se il datore non rispetta i termini. Il CCNL non pone limiti a nuove assunzioni di apprendisti per chi non conferma; il vincolo di legge del 20% riguarda solo i datori con almeno 50 dipendenti.

    Domande frequenti

    Quanti mesi dura l’apprendistato nelle emittenti radiotelevisive locali?
    36 mesi per tutti i livelli ammessi (dal 1° al 4°), ridotti a 30 per chi ha un titolo di studio o una qualifica attinente all’attività (art. 65).
    Quanto viene pagato un apprendista nel settore radiotelevisivo?
    Con la paga base di un livello più basso: due livelli sotto quello finale nella prima metà del periodo, un livello sotto nella seconda; per chi è destinato al 4° livello, la paga del 5° per tutta la durata (art. 68).
    L’apprendista ha diritto alle stesse tutele del lavoratore ordinario?
    Sì per la maggior parte degli istituti: ferie, tredicesima, TFR, malattia, maternità/paternità. Le tutele sul licenziamento durante l’apprendistato sono diverse: al termine il recesso è libero con preavviso.
    L’emittente è obbligata ad assumere l’apprendista a fine percorso?
    No. Al termine ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c.; il CCNL non prevede quote di stabilizzazione, mentre la legge impone il 20% solo ai datori con almeno 50 dipendenti.
    Come funziona la formazione obbligatoria nell’apprendistato?
    Servono il piano formativo individuale, un tutor e la formazione professionalizzante: 75 ore complessive per i livelli 1 e 2, 60 per i livelli 3 e 4 (art. 70). La formazione di base e trasversale è regionale, fino a 120 ore nel triennio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: maternità, paternità e congedi

    Nel CCNL della distribuzione cooperativa la maternità obbligatoria è integrata dalla cooperativa fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169), il padre ha 10 giorni di congedo aggiuntivi a quelli di legge pagati al 100% dal datore (art. 172) e il congedo parentale non riduce ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170). Dal 1° gennaio 2026 la legge porta a 14 anni il limite del congedo parentale.

    In sintesi

    Maternità obbligatoria: 80% INPS integrato dalla cooperativa fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169). Paternità: congedo obbligatorio di legge più 10 giorni a carico del datore al 100%, entro i primi 5 mesi di vita (art. 172). Congedo parentale: 10 mesi complessivi (11 se il padre ne usa almeno 3), senza riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170); per la legge fino a 14 anni del figlio dal 2026. Congedo e malattia del figlio: fino a 14 anni, 10 giorni lavorativi l’anno per genitore tra 3 e 14 anni.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimenti
    Artt. 169-173 del testo coordinato; D.Lgs. 151/2001; L. 199/2025

    Maternità obbligatoria (art. 169)

    La lavoratrice si astiene dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, fino al parto e nei tre mesi dopo, con le facoltà di flessibilità previste dal D.Lgs. 151/2001. Ha diritto alla conservazione del posto per tutta la gestazione e fino a un anno di età del bambino. Durante l’astensione obbligatoria l’INPS paga l’80% della retribuzione, anticipato dal datore e posto a conguaglio; il datore integra l’indennità fino al 100% della retribuzione mensile netta che la lavoratrice avrebbe avuto lavorando, salvo che l’indennità INPS sia già superiore. I periodi di astensione obbligatoria sono computati nell’anzianità a tutti gli effetti, comprese mensilità supplementari, ferie e TFR.

    Congedo parentale (art. 170)

    Ciascun genitore può astenersi: la madre fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), per un massimo complessivo di 10 mesi (11 se il padre ne usa almeno 3); 11 mesi se c’è un solo genitore. Il preavviso al datore è di almeno 5 giorni. L’indennità è quella dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001; i periodi sono computati nell’anzianità e non riducono ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima, salvo gli emolumenti legati alla presenza. Il testo del 2024 indica il limite dei dodici anni di vita del bambino; dal 1° gennaio 2026 la L. 199/2025 lo porta a 14 anni per i lavoratori dipendenti, senza cambiare la durata complessiva.

    Riposi e malattia del figlio (art. 171)

    Nel primo anno di vita la madre ha due periodi di riposo di un’ora (uno solo se l’orario è sotto 6 ore), retribuiti, alternativi al padre con il consenso scritto della madre. Si può assentarsi per le malattie del figlio fino a 3 anni senza limite; per i figli tra 3 e 14 anni, per la legge dal 2026, 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (il testo contrattuale parla ancora di 5 giorni fino a 8 anni). Il ricovero del bambino interrompe le ferie del genitore.

    Il primo anno con il tuo bambino

    Alla madre che usa in modo continuativo l’intero congedo parentale dopo l’astensione obbligatoria è offerto un mese in più di astensione facoltativa pagato dal datore con il 30% della mensilità lorda, più un periodo non retribuito fino a un anno di vita; richiesta con almeno 30 giorni di preavviso. Al padre che usa il congedo parentale in alternativa alla madre è riconosciuto un mese in più con l’indennità di legge, con 5 giorni di preavviso.

    Paternità (art. 172)

    Il padre ha il congedo di paternità obbligatorio di legge (D.Lgs. 151/2001, art. 27-bis). In aggiunta, 10 giorni continuativi o frazionati alla nascita con indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico del datore, a giornate intere ed entro i primi 5 mesi di vita, con 5 giorni di preavviso; assorbono quelli già previsti dalla contrattazione di secondo livello.

    Altre tutele

    • Certificazione (art. 173): certificato di gravidanza e, entro il 15° giorno dal parto, certificato di nascita; per le festività nel periodo di assenza obbligatoria la cooperativa integra l’indennità INPS fino all’intera quota giornaliera di retribuzione di fatto.
    • Fecondazione assistita: possibili 30 giorni di permesso non retribuito per ogni evento, con 30 giorni di preavviso.
    • Ricongiungimento familiare: fino a 30 giorni continuativi di congedo non retribuito per lavoratori con permesso di soggiorno.
    • Divieto di licenziamento: dalla gravidanza fino a un anno del bambino, con le eccezioni di legge; la lavoratrice licenziata può ottenere il ripristino del rapporto con certificazione entro 90 giorni.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità
    La compagna di Tizio partorisce il 10 marzo. Tizio usa i giorni di congedo di paternità obbligatorio di legge e, in più, i 10 giorni contrattuali pagati al 100% dalla cooperativa, a giornate intere ed entro il 10 agosto, con 5 giorni di preavviso (art. 172).
    Caia – Maternità
    Caia è in astensione obbligatoria. L’INPS paga l’80% della retribuzione e la cooperativa la integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169); le mensilità supplementari e le ferie maturano per intero.
    Sempronia – Gravidanza e licenziamento
    Sempronia comunica la gravidanza e due settimane dopo riceve un licenziamento per riduzione del personale: il divieto di licenziamento opera dalla gravidanza e il licenziamento è nullo, salvo le eccezioni di legge (art. 169).

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità e quanto si prende?
    Due mesi prima del parto e tre dopo (con le flessibilità di legge): l’INPS paga l’80% e la cooperativa integra fino al 100% della retribuzione mensile netta (art. 169).
    Quanti giorni spettano al padre?
    Il congedo obbligatorio di legge più 10 giorni a carico del datore, pagati al 100%, da usare entro i primi 5 mesi di vita (art. 172).
    Fino a quando si può fruire il congedo parentale?
    Dal 1° gennaio 2026 fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025); durata complessiva 10 mesi, 11 se il padre ne usa almeno 3 (art. 170).
    La lavoratrice incinta può essere licenziata?
    No: il divieto vale per tutta la gestazione e fino a un anno di età del bambino, con le eccezioni di legge (art. 169).
    Il congedo si computa nell’anzianità?
    Sì: maternità obbligatoria a tutti gli effetti, comprese mensilità supplementari, ferie e TFR (art. 169); il parentale non riduce ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima (art. 170).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 169-173), sul D.Lgs. 151/2001 e sulla L. 199/2025. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

    Nel CCNL della distribuzione cooperativa il lavoratore ammalato non in prova o infortunato conserva il posto fino a guarigione clinica, purché non si tratti di malattie croniche e siano esibiti i certificati; il periodo oltre 180 giorni per anno solare è aspettativa senza retribuzione (art. 162). L’azienda integra l’indennità INPS fino al normale trattamento economico complessivo. Dal 2024, per le malattie oncologiche con invalidità almeno del 50%, in caso di superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva.

    In sintesi

    Il posto è conservato fino a guarigione clinica (art. 162) se la malattia non è cronica e i certificati sono esibiti; oltre i 180 giorni per anno solare l’assenza è aspettativa non retribuita ma utile per l’anzianità. La cooperativa integra l’indennità INPS fino al normale trattamento complessivo e paga i primi 3 giorni di carenza. Per le malattie oncologiche con invalidità non inferiore al 50%, al superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Conservazione del posto
    Fino a guarigione clinica; oltre 180 giorni per anno solare aspettativa non retribuita (art. 162)
    Malattie oncologiche
    Invalidità non inferiore al 50%: una mensilità aggiuntiva al superamento del comporto (art. 162)

    Conservazione del posto e comporto

    L’art. 162 riconosce al lavoratore ammalato non in prova, o infortunato sul lavoro, il diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia o infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica, purché: non si tratti di malattie croniche; siano esibiti regolari certificati medici; il periodo eccedente i 180 giorni per anno solare sia considerato di aspettativa senza retribuzione. Il periodo di aspettativa è comunque utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.

    Per i lavoratori con malattie oncologiche a cui sia stata riconosciuta un’invalidità non inferiore al 50%, in caso di superamento del periodo di comporto verrà riconosciuta una ulteriore mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (testo del rinnovo del 29 marzo 2024). Per le malattie croniche il CCNL non garantisce la conservazione del posto fino a guarigione: valgono l’art. 2110 c.c. e le regole di legge sul comporto.

    Il trattamento economico

    Trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Distribuzione Cooperativa
    Voce Regola
    Indennità INPS Anticipata dalla cooperativa e posta a conguaglio con i contributi INPS
    Integrazione aziendale A tutti i lavoratori, apprendisti compresi, fino al normale trattamento economico complessivo che avrebbero percepito lavorando, nell’ambito della conservazione del posto
    Carenza (primi 3 giorni) Normale retribuzione a carico della cooperativa
    Indennità INPS ridotta o non erogata La cooperativa non integra la parte non corrisposta dall’INPS né i giorni in cui l’INPS non paga
    Limite complessivo Indennità degli istituti e integrazione aziendale non possono superare il 100% del normale trattamento economico complessivo netto

    Nota: il testo dell’art. 162 è quello del rinnovo 2024; le regole sul trattamento economico e sugli obblighi del lavoratore non compaiono nell’ipotesi del 2024 e le riportiamo dal testo base del CCNL (copia reperita con numerazione non ufficiale), per questo non le citiamo con il numero di articolo.

    Obblighi del lavoratore

    • Comunicazione: immediata alla cooperativa, anche per la prosecuzione; trascorso un giorno dall’inizio senza comunicazione l’assenza è ingiustificata.
    • Reperibilità: al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (o nelle fasce stabilite da provvedimenti), salvo visite e accertamenti documentati; la violazione comporta le sanzioni dell’art. 5 D.L. 463/1983 e profili disciplinari.
    • Ripresa: il giorno successivo alla guarigione accertata dagli istituti, salvo legittimo impedimento; chi lavora con sostanze alimentari deve presentare, per malattie oltre 5 giorni, il certificato di assenza di pericolo di contagio.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere con malattia di 40 giorni
    Tizio si ammala per 40 giorni. I primi 3 giorni di carenza sono a carico della cooperativa con normale retribuzione; poi l’INPS paga l’indennità e la cooperativa la integra fino al normale trattamento complessivo, perché Tizio resta ben sotto i 180 giorni dell’anno solare.
    Caia – Diagnosi oncologica con invalidità del 55%
    Caia ha una malattia oncologica con invalidità del 55%. Oltre alla conservazione del posto fino a guarigione, se il comporto viene superato le spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (art. 162).
    Sempronio – Infortunio sul lavoro
    Sempronio si frattura un polso sul lavoro e resta a casa 45 giorni: il posto è conservato fino a guarigione clinica (art. 162) e l’indennità è quella dell’INAIL, con le integrazioni previste dal contratto.

    Domande frequenti

    Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il posto è conservato fino a guarigione clinica per le malattie non croniche con certificati regolari (art. 162); non c’è un tetto di 180 giorni in 36 mesi: oltre 180 giorni per anno solare l’assenza è aspettativa senza retribuzione, utile per l’anzianità.
    La cooperativa copre i giorni di carenza?
    Sì: ferma restando la normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (carenza), l’integrazione non è dovuta per i giorni in cui l’INPS non paga l’indennità.
    Come funziona l’integrazione?
    La cooperativa integra l’indennità INPS fino al normale trattamento economico complessivo che il lavoratore avrebbe avuto lavorando, senza superare il 100% del netto.
    Cosa spetta con una malattia oncologica?
    Con invalidità riconosciuta non inferiore al 50%, al superamento del comporto una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (art. 162, rinnovo 2024).
    Come si comunica la malattia?
    Con immediata notizia alla cooperativa; dopo un giorno senza comunicazione l’assenza è ingiustificata. Il lavoratore è reperibile 10-12 e 17-19.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 162) e sul testo base del contratto. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), all’INPS o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: livelli, qualifiche e mansioni

    L’inquadramento nel CCNL Distribuzione Cooperativa determina retribuzione, periodo di prova, preavviso e tutele. La classificazione è unica (art. 43) e comprende i Quadri e sei livelli dal 1° al 6°, con i parametri 3° super (180) e 4° super (155) all’interno del 3° e del 4° livello. Questa guida riporta le declaratorie e i profili dell’art. 44, i minimi per livello e le regole sul passaggio a mansioni superiori.

    In sintesi

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede i Quadri e sei livelli dal 1° al 6°; il 3° e il 4° livello hanno anche un parametro superiore (3° super, 180; 4° super, 155), che non istituisce un livello superiore di mansioni. Gli addetti alla vendita e alle operazioni ausiliarie (inclusa la cassa) sono al 4° livello, i capi reparto al 2°, chi svolge semplici pulizie al 6°. Le mansioni superiori diventano definitive dopo tre mesi continuativi, salvo sostituzione.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimento
    Artt. 43-48 del testo del rinnovo 29 marzo 2024 (classificazione del personale)
    Settore
    Distribuzione cooperativa (cooperative di consumatori)

    Livelli di inquadramento e profili (art. 44)

    Livelli e parametri – CCNL Distribuzione Cooperativa, con minimo mensile dal 1° dicembre 2025
    Livello (parametro) Profili esemplificativi dell’art. 44 Minimo mensile lordo dal 1/12/2025
    Quadri (255) Requisiti definiti nella sezione sui quadri (L. 190/1985); indennità di funzione di 250,76 € per 14 mensilità 2.734,47 €
    1° (232) Responsabili di una grande unità di vendita; capi ufficio autonomi e capi contabili; compratori di rilevante impegno; capi magazzinieri che coordinano almeno due responsabili; assistenti di direzione; capi settore di negozio; capi reparto di ipermercato; analisti 2.533,96 €
    2° (202) Responsabili di negozio non previsti ai livelli superiori; ispettori alle vendite; capi reparto; magazzinieri consegnatari; contabili con mansioni di concetto e capi ufficio; compratori su istruzioni; programmatori 2.271,38 €
    3° super (180) Lavoratori del 3° livello con funzioni di coordinamento continuativo di più lavoratori (coordinatori); operai specializzati provetti con tecnologie avanzate; capi reparto macelleria che coordinano almeno 2 macellai provetti 2.078,62 €
    3° (167) Mansioni di concetto o con specifiche conoscenze tecniche: magazziniere, gastronomo preparatore, operaio specializzato provetto (frigorista, elettricista-impiantista, meccanico-motorista), macellaio specializzato provetto, gerenti o gestori e capi negozio, contabili e impiegati amministrativi, impiegati di concetto, ottici abilitati 1.965,31 €
    4° super (155) Coordinatori con funzioni continuative di coordinamento in modelli organizzativi concordati; addetto cassa centrale ipermercato; salumiere banconiere e addetti qualificati al banco pesce o carni 1.859,91 €
    4° (144) Impiegati e contabili d’ordine; commessi alle vendite; addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita (incasso, prezzatura, rifornimento banchi); addetti ai magazzini con oltre 18 mesi di servizio; preparatori di commissioni; carrellisti 1.764,02 €
    5° (130) Lavoratori di primo impiego in attesa di inserimento al 4° livello e addetti alle operazioni ausiliarie per i primi 18 mesi di servizio; guardiani, custodi, portieri, uscieri; personale generico (confezionamento e prezzatura, carico e scarico) 1.641,48 €
    6° (100) Semplici operazioni per cui non occorre alcuna preparazione professionale: ad esempio addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici 1.378,97 €

    I minimi comprendono paga base, ex contingenza e terzo elemento (3,10 €): il calcolo è nella scheda sui minimi tabellari. L’assegnazione al parametro superiore dello stesso livello avviene solo in base alla declaratoria e non istituisce un livello superiore di mansioni: resta il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno di ciascun livello.

    Le declaratorie: cosa sono e come si usano

    La classificazione è unica e fondata su declaratorie e profili (art. 43). La declaratoria determina per ciascun livello le caratteristiche e i requisiti per l’inquadramento delle mansioni; i profili hanno valore esemplificativo; per le mansioni non rappresentate l’inquadramento avviene per analogia. Con mansioni promiscue si fa riferimento all’attività prevalente, cioè quella di maggiore valore professionale (art. 46).

    Quadri

    La categoria dei Quadri è disciplinata dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 e da una sezione apposita del contratto: lavoratori con funzioni direttive e responsabilità rilevanti, ma senza qualifica dirigenziale. Hanno un’indennità di funzione di 250,76 euro per 14 mensilità.

    I livelli più diffusi

    Il 4° livello comprende gli addetti alla vendita e alle operazioni ausiliarie (cassa, prezzatura, rifornimento), gli impiegati d’ordine e gli addetti ai magazzini; il 3° livello le figure con specifiche conoscenze tecniche (magazziniere, gastronomo, macellaio specializzato, operai specializzati provetti); il 2° livello i capi reparto e i responsabili di negozio; il 1° livello i responsabili delle grandi unità di vendita, i capi settore e i capi reparto di ipermercato.

    Passaggio di livello e mansioni superiori

    Ai sensi dell’art. 2103 c.c. il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte (art. 45). In caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diventa definitiva dopo tre mesi continuativi, salvo che sia avvenuta per sostituire un lavoratore in servizio e salva diversa volontà del lavoratore. Il lavoratore promosso ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; l’eventuale eccedenza rispetto al minimo del nuovo livello è mantenuta come assegno «ad personam» e non può essere assorbita dagli scatti di anzianità né dalla ex contingenza (art. 47).

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere inquadrato al 4° livello
    Tizio è assunto come cassiere full-time in un supermercato. Le sue mansioni — incasso e registrazioni, prezzatura, rifornimento banchi — corrispondono al profilo degli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita, 4° livello. Il suo minimo dal 1° dicembre 2025 è di 1.764,02 € lordi mensili. Se gli fossero affidate in modo continuativo funzioni di coordinamento di più lavoratori in un modello organizzativo concordato, il profilo sarebbe quello del 4° super.
    Caia – Addetta al banco salumeria
    Caia, assunta come addetta vendita, lavora al banco salumi con specifiche conoscenze acquisite con l’esperienza, in grado di affiancare e coordinare operativamente altri addetti: il profilo è quello del salumiere banconiere, 4° livello parametro super (155), con minimo di 1.859,91 € dal 1° dicembre 2025. Se svolgesse stabilmente mansioni del livello superiore per tre mesi continuativi, senza sostituire un collega assente, l’assegnazione diventerebbe definitiva (art. 45).
    Sempronio – Caporeparto
    Sempronio è caporeparto freschi in un ipermercato: responsabile del reparto, con autonomia sulla contrattualistica degli acquisti e sugli obiettivi di vendita, rientra nei profili dei capi reparto di ipermercato: 1° livello se la responsabilità è di rilevante impegno per complessità e gestione degli acquisti, 2° livello se opera su direttive specifiche del capo diretto. Se fosse inquadrato in un livello inferiore, potrebbe rivendicare l’inquadramento corretto e le differenze retributive.

    Domande frequenti

    In quale livello rientra un cassiere di supermercato cooperativo?
    Gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita, che comprendono l’incasso e le relative registrazioni, sono inquadrati al 4° livello; chi è addetto alla cassa centrale di un ipermercato rientra nel 4° super.
    Cosa distingue il 3° livello dal 3° super?
    Non sono livelli distinti: il 3° super (parametro 180) è un parametro retributivo superiore dello stesso livello per le figure con funzioni di coordinamento continuativo di più lavoratori o con maggiore abilità (operai specializzati provetti, capi reparto macelleria). Resta il principio dell’equivalenza delle mansioni nel livello.
    Chi decide il livello di inquadramento?
    Il datore di lavoro lo attribuisce nella lettera di assunzione in base alle mansioni; se le mansioni svolte sono superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente e dopo tre mesi continuativi l’assegnazione diventa definitiva, salvo sostituzione di un lavoratore in servizio (art. 45).
    I quadri hanno tutele specifiche nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Il contratto recepisce la legge 13 maggio 1985, n. 190 e prevede per i quadri una indennità di funzione di 250,76 euro per 14 mensilità.
    Come si passa di livello nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Per promozione decisa dal datore oppure per assegnazione a mansioni superiori che diventa definitiva dopo tre mesi continuativi (art. 45). Chi è promosso mantiene l’eventuale eccedenza come assegno ad personam, non assorbibile da scatti e ex contingenza (art. 47).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sugli artt. 43-47 del testo del rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Per la verifica dell’inquadramento in casi individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL

    Ferie, permessi retribuiti e riduzioni d’orario sono regolati dal CCNL della distribuzione cooperativa in modo diverso dai contratti del commercio privato: 26 giorni lavorativi di ferie per tutti, calcolati su una settimana di sei giorni, e 24 ore annue di permessi retribuiti. Questa guida riporta durate, maturazione e regole di fruizione dagli artt. 115 e 133-144 del contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, con settimana convenzionale di sei giorni (da lunedì a sabato), escluse domeniche e festività. Le ore di permesso retribuito sono 24 l’anno (art. 115), da fruire entro l’anno di maturazione e non oltre il 30 giugno successivo, poi sono pagate. Le ferie vanno godute per almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimento
    Artt. 115, 117-120, 133-138, 144 del CCNL 22 dicembre 2011, numerazione conservata dal rinnovo del 29 marzo 2024

    Le ferie annuali (artt. 133-137)

    Ferie e permessi – CCNL Distribuzione Cooperativa
    Istituto Misura Regola principale
    Ferie annuali 26 giorni lavorativi La settimana è considerata di sei giorni (lunedì-sabato) quale che sia la distribuzione dell’orario; domeniche e festività comprese nel periodo prolungano le ferie
    Permessi retribuiti 24 ore annue Richiesta con 24 ore di preavviso; da godere entro l’anno di maturazione e non oltre il 30 giugno successivo, poi sono pagati (art. 115)
    Permesso per lutto o grave infermità 3 giorni lavorativi l’anno (L. 53/2000) Per coniuge, parente entro il secondo grado o convivente; 2 giorni retribuiti in più per ulteriori decessi nell’anno (art. 138)
    Nascita di un figlio 1 giorno di permesso retribuito per il padre Art. 138; si aggiunge al congedo di paternità di legge
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Non frazionabile, dal terzo giorno antecedente la celebrazione; retribuzione di fatto (art. 144)

    Le ferie sono di ventisei giorni lavorativi per tutto il personale, senza scatti per anzianità (art. 133): dal computo vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali che cadono nel periodo, che si prolunga di altrettanti giorni. Il datore stabilisce il periodo di ferie compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenendo conto di quelle dei lavoratori; le ferie possono essere frazionate liberamente, ma almeno due settimane vanno godute consecutivamente nell’anno di maturazione (art. 134).

    • Malattia in ferie: il decorso delle ferie resta interrotto se sopravviene una malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti (art. 134).
    • Cessazione del rapporto: spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo servizio, computando per mese intero le frazioni superiori a 15 giorni; l’indennità sostitutiva si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto (art. 135). Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
    • Richiamo in servizio: l’impresa può richiamare il lavoratore per ragioni di servizio, con diritto a completare le ferie in epoca successiva e al rimborso delle spese di rientro e di ritorno (art. 136).
    • Irrinunciabilità: le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è dovuta a chi si presenta spontaneamente in servizio durante il turno di ferie (art. 137).

    I permessi retribuiti e le riduzioni d’orario

    In riferimento all’orario normale di 38 ore settimanali (art. 113; 40 ore per gli assunti dopo il 22 dicembre 2011), le ore di permesso retribuite sono 24 l’anno (art. 115). In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità di servizio. Per far fronte a variazioni dell’intensità lavorativa gli accordi aziendali possono prevedere regimi flessibili: superamento dell’orario fino a 42 ore per 24 settimane (art. 117) o fino a 44 ore per 24 settimane (art. 118), con recupero in pari entità nei 12 mesi successivi e, fino a 44 ore, incremento del monte permessi di 45 minuti per ogni settimana di superamento. Nel settore degli ipermercati (superficie oltre 4.500 mq) la settimana di 37 ore si realizza con la contrattazione di secondo livello, usando anche le ore di permesso (art. 122).

    La banca delle ore

    La banca delle ore (art. 120) consente di usare i riposi compensativi: le ore maturate si prelevano con preavviso scritto di 5 giorni, nel limite del 10% della manodopera presente in ciascuna unità (5% il sabato o il giorno di maggiore intensità) con esclusione di luglio, agosto e dicembre; a fine anno il lavoratore riceve l’estratto conto individuale. Se i riposi non vengono fruiti, le ore di maggior lavoro sono liquidate con la maggiorazione prevista per lo straordinario entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione (art. 119).

    Permessi per eventi e cause particolari

    Ai sensi della legge 53/2000 il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi l’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente; in caso di ulteriori decessi nell’anno il contratto riconosce altri due giorni di congedo retribuito (art. 138). Ai padri, in occasione della nascita di un figlio, è riconosciuto un giorno di permesso retribuito. Per gravi e comprovati motivi familiari che richiedano di recarsi all’estero sono possibili permessi non retribuiti, in continuità con le ferie. Per la donazione del sangue la giornata è retribuita per legge (L. 584/1967).

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, malattia durante le ferie estive
    Tizio ottiene le ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e il medico certifica 7 giorni di malattia, riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche. Il decorso delle ferie resta interrotto (art. 134): Tizio potrà fruire dei giorni di ferie coperti dalla malattia in un momento successivo, da concordare con il datore.
    Caia – Addetta vendita, permessi non goduti
    Caia ha maturato le 24 ore di permessi retribuiti dell’anno ma ne ha usate solo 14. Le 10 ore residue possono essere godute fino al 30 giugno dell’anno successivo; a quella data, se non fruite, decadono e sono pagate con la retribuzione in atto (art. 115).
    Sempronio – Caporeparto, congedo matrimoniale
    Sempronio si sposa a giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo straordinario, non frazionabile, a partire dal terzo giorno antecedente il matrimonio, con la retribuzione di fatto (art. 144). Il congedo non si computa nelle ferie di 26 giorni lavorativi.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    26 giorni lavorativi l’anno per tutto il personale, con la settimana lavorativa considerata sempre di sei giorni (lunì-sabato) per il computo; domeniche e festività nel periodo non si contano e prolungano le ferie (art. 133).
    Quando devono essere godute le ferie?
    Il datore stabilisce il periodo tenendo conto delle esigenze dell’azienda e dei lavoratori; le ferie possono essere frazionate liberamente ma almeno due settimane vanno godute consecutivamente nell’anno di maturazione (art. 134).
    Quante ore di permesso retribuito spettano?
    24 ore l’anno, da richiedere con 24 ore di preavviso e da godere entro l’anno di maturazione e comunque non oltre il 30 giugno successivo: a quella data le ore non usate sono pagate (art. 115).
    La malattia durante le ferie le interrompe?
    Sì, se la malattia sopravviene durante le ferie ed è regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche (art. 134).
    Quanto dura il congedo matrimoniale?
    15 giorni di calendario, non frazionabili e con decorrenza, se richiesto, dal terzo giorno antecedente la celebrazione; spetta ai lavoratori non in prova con la retribuzione di fatto (art. 144).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 22 dicembre 2011 (artt. 113, 115, 117-120, 122, 133-138 e 144), la cui numerazione è conservata dal rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027); accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: apprendistato

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL della distribuzione cooperativa dura al massimo 36 mesi e prevede il sottoinquadramento: l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nei primi 24 mesi e un livello sotto nel resto (artt. 76 e 81). È escluso per il 6° livello e per i quadri.

    In sintesi

    Durata massima 36 mesi per i livelli dal 1° al 5° (art. 81), fino a 5 anni per le figure dell’artigianato (art. 82). Trattamento economico per sottoinquadramento: due livelli inferiori per i primi 24 mesi (dal 4° al 1° livello di destinazione) e uno per il resto; per il 5° livello un livello inferiore per tutta la durata (art. 76). Recesso alla scadenza con preavviso scritto di 30 giorni, altrimenti il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 72).

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimento
    Artt. 63-83 del testo coordinato; D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47

    Le regole dell’apprendistato professionalizzante

    Il contratto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) e dagli artt. 63-83 del CCNL. Contratto, patto di prova e piano formativo individuale (PFI) sono in forma scritta; il PFI si definisce entro 30 giorni dalla stipulazione (art. 63). Il professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche tranne il 6° livello e i quadri; per il 1° livello sono escluse le figure con abilitazione da esame di stato e albo e alcune figure tecniche come capi contabili e analisti programmatori (art. 80).

    Apprendistato nel CCNL Distribuzione Cooperativa
    Aspetto Regola
    Durata (art. 81) Massimo 36 mesi per i livelli 1°, 2°, 3S, 3°, 4S, 4° e 5°; fino a 5 anni per le figure dell’artigianato della Tabella 2 (art. 82)
    Prova (art. 64) 1° livello 5 mesi di calendario; 2° e 3° 60 giorni di lavoro effettivo; 4° e 5° 45 giorni; 6° 30 giorni
    Inquadramento e retribuzione (art. 76) Due livelli sotto quello di destinazione per i primi 24 mesi (dal 4° al 1° livello), un livello sotto per il resto; per il 5° livello un livello sotto per tutta la durata
    Voci della retribuzione (art. 76) Paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, 3° elemento, altri elementi se convenuti o riconosciuti in azienda
    Limiti numerici (art. 65) Non più di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati o qualificati; con meno di tre qualificati, al massimo 3 apprendisti
    Conferma (art. 77) Si possono assumere apprendisti solo se è stato confermato almeno l’80% di quelli scaduti nei 24 mesi precedenti
    Part-time (art. 75) Prestazione non inferiore al 60% del tempo pieno nel periodo formativo
    Contributi aziendali (art. 78) Assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare alle condizioni degli altri lavoratori; quota a carico del datore pari all’1,55% (comprensivo dello 0,05% di quota associativa) della retribuzione utile per il TFR

    Nota: le ore di formazione e le durate per profilo stanno nelle Tabelle 1 e 2 allegate al CCNL (art. 83), che non risultano nel testo da noi consultato: per questo non indichiamo un monte ore.

    Formazione, tutor e obblighi

    All’avvio è individuato un tutor o referente aziendale con inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista otterrà (art. 67). Il datore deve impartire l’insegnamento necessario, non può adibire l’apprendista a cottimo o a incentivo né a lavori superiori alle sue forze o estranei al mestiere, e computa le ore di formazione nell’orario di lavoro senza trattenute (art. 68). L’apprendista segue le istruzioni, presta l’opera con diligenza e partecipa alle attività formative anche se ha un titolo di studio (art. 69). La formazione può svolgersi sul lavoro, in aula o a distanza e termina di norma 30 giorni prima della scadenza (art. 83).

    Sospensioni, periodi precedenti, scadenza

    • Prolungamento (art. 70): malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superiore a 30 giorni consecutivi prolungano l’apprendistato.
    • Periodi precedenti (art. 73): l’apprendistato svolto in altre aziende dello stesso settore per le stesse mansioni si computa se l’interruzione non supera un anno.
    • Recesso alla scadenza (art. 72): la parte che vuole recedere comunica per iscritto un preavviso di 30 giorni; in mancanza si applica l’indennità sostitutiva del preavviso; se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.
    • Trattamento normativo (art. 75): stesso trattamento normativo dei lavoratori della qualifica per cui si apprende.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista con livello di arrivo 4°
    Tizio è assunto per diventare cassiere al 4° livello. Per i primi 24 mesi è inquadrato due livelli sotto, cioè al 6°, e dal 25° mese un livello sotto, al 5°, fino alla fine del percorso (massimo 36 mesi). Il trattamento si compone di paga base, contingenza e 3° elemento del livello di inquadramento (art. 76).
    Caia – Formazione non erogata
    Caia è apprendista al banco salumeria e dopo 18 mesi non ha mai ricevuto formazione né ha un tutor. Il datore è obbligato a impartire l’insegnamento e a designare il tutor (artt. 67-68): Caia può segnalare l’inadempienza al sindacato.
    Sempronio – Nessun recesso alla scadenza
    Il percorso di Sempronio termina e nessuna parte comunica il recesso con 30 giorni di preavviso: il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato (art. 72).

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    Al massimo 36 mesi per i livelli dal 1° al 5° (art. 81); fino a 5 anni per le figure dell’artigianato indicate nella Tabella 2 (art. 82). Il 6° livello e i quadri sono esclusi.
    Quanto guadagna un apprendista?
    Non è una percentuale: l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione nei primi 24 mesi e uno sotto per il resto (un livello sotto per tutta la durata per il 5° livello), e percepisce paga base, contingenza e 3° elemento di quel livello (art. 76).
    La formazione è obbligatoria?
    Sì: piano formativo individuale entro 30 giorni dalla stipulazione, tutor aziendale e ore di formazione dentro l’orario di lavoro senza trattenute (artt. 63, 67, 68).
    Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
    Chi vuole recedere comunica un preavviso scritto di 30 giorni; se nessuno recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 72).
    Quanto dura la prova?
    1° livello 5 mesi di calendario; 2° e 3° 60 giorni di lavoro effettivo; 4° e 5° 45 giorni (art. 64).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 63-83) e sul D.Lgs. 81/2015. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: malattia e infortunio

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: malattia e infortunio

    Malattia e infortunio attivano una rete di protezioni che intreccia legge, contratto collettivo e istituti previdenziali specifici. Per gli impiegati agricoli entra in gioco anche la Fondazione ENPAIA, ente dedicato alla previdenza e assistenza della categoria.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 garantisce la conservazione del posto per 12 mesi nel triennio (comporto). L’INPS copre la malattia comune; l’INAIL l’infortunio e le malattie professionali. Il CCNL integra i trattamenti fino alla retribuzione piena. Gli impiegati agricoli sono iscritti anche alla Fondazione ENPAIA, che gestisce il TFR e ulteriori prestazioni di assistenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Enti previdenziali
    INPS (malattia comune, maternità, pensione) · INAIL (infortunio e malattia professionale) · Fondazione ENPAIA (TFR e previdenza impiegati agricoli)
    Comporto malattia
    12 mesi nell’arco di un triennio

    Tabella riepilogativa: trattamento economico durante la malattia e l’infortunio

    Trattamento economico per malattia comune e infortunio – impiegati agricoli
    Evento Periodo Trattamento INPS / INAIL Integrazione CCNL
    Malattia comune Giorni 1-3 (carenza) Nessuna indennità INPS A carico del datore per contratto (retribuzione piena)
    Malattia comune Dal 4° al 20° giorno 50% della retribuzione media giornaliera (INPS) Integrazione fino alla retribuzione piena
    Malattia comune Dal 21° al 180° giorno 66,67% della retribuzione media giornaliera (INPS) Integrazione fino alla retribuzione piena
    Infortunio sul lavoro Giorni 1-3 Nessuna indennità INAIL A carico del datore (retribuzione piena)
    Infortunio sul lavoro Dal 4° al 90° giorno 60% della retribuzione giornaliera (INAIL) Integrazione fino al 100%
    Infortunio sul lavoro Dall’91° giorno 75% della retribuzione giornaliera (INAIL) Integrazione fino al 100%

    Nota: I valori di integrazione CCNL si riferiscono alla struttura tradizionale del contratto. Per l’esatto ammontare dell’integrazione e le eventuali variazioni introdotte dal rinnovo 2024, consultare il testo contrattuale. La retribuzione media giornaliera INPS si calcola in base ai contributi versati nell’anno precedente.

    Il comporto: quanto tempo si conserva il posto

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il lavoratore assente per malattia. È un istituto di legge (art. 2110 c.c.) che i contratti collettivi specificano nella durata.

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede un comporto per sommatoria di 12 mesi nell’arco di un triennio. Questo significa che si sommano tutti i giorni di malattia nell’arco di tre anni: se il totale raggiunge 12 mesi (365 giorni), il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto.

    Il comporto si calcola diversamente dalla malattia per infortunio sul lavoro o malattia professionale: queste assenze non rientrano nel conteggio del comporto ordinario, come prevede espressamente l’art. 2110, co. 2, c.c.

    Prima di licenziare per superamento del comporto, il datore deve:

    • Accertare con precisione il numero di giorni di malattia nel triennio rilevante;
    • Comunicare al lavoratore l’avvicinarsi del limite, per consentirgli di valutare la richiesta di aspettativa non retribuita (istituto che «congela» il comporto);
    • Rispettare il termine di preavviso contrattuale (o corrispondere l’indennità sostitutiva) nel caso di effettivo licenziamento.

    L’obbligo di certificazione e la visita fiscale

    Il lavoratore malato è tenuto a:

    • Far redigere il certificato medico dal medico curante, che lo invia telematicamente all’INPS il giorno stesso della visita;
    • Comunicare al datore il numero di protocollo del certificato entro il primo giorno di assenza, salvo impossibilità per causa di forza maggiore;
    • Rispettare le fasce orarie di reperibilità (art. 5 L. 300/1970 e circolari INPS): per i lavoratori del settore privato, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ogni giorno, inclusi festivi e domeniche.

    Il datore può richiedere la visita fiscale (medico di controllo) all’INPS, che può essere disposta anche d’ufficio. In caso di assenza alla visita fiscale senza giustificato motivo, l’INPS può ridurre o azzerare l’indennità di malattia per i giorni non verificati.

    Il ruolo della Fondazione ENPAIA

    La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) è un istituto previdenziale privato con personalità giuridica, vigilato dal Ministero del Lavoro, che gestisce specificamente la previdenza degli impiegati e dei tecnici del settore agricolo. Non va confusa con l’INPS: i due enti operano in parallelo.

    Le funzioni principali di ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato sono:

    • Gestione del TFR: l’ENPAIA funge da fondo di accantonamento del TFR degli impiegati agricoli; il datore versa mensilmente le quote TFR all’ENPAIA invece di tenerle in azienda (o versarle al Fondo di Tesoreria INPS come avviene per altre categorie);
    • Prestazioni di assistenza: sussidi in caso di inabilità permanente, contributi per cure odontoiatriche, assegni per familiari a carico, in base alla normativa interna ENPAIA;
    • Pensione di invalidità: l’ENPAIA gestisce anche il fondo per la previdenza invalidità degli impiegati agricoli iscritti.

    Attenzione: le prestazioni assistenziali ENPAIA (sussidi, rimborsi) sono soggette a variazione in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ai fondi disponibili. Per informazioni aggiornate consultare il sito ufficiale della Fondazione ENPAIA (www.enpaia.it).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata: quando scatta il licenziamento?
    Tizio, impiegato di 2ª categoria, è assente per malattia con i seguenti episodi nel triennio 2022-2024: 60 giorni nel 2022, 90 giorni nel 2023, 220 giorni nel 2024. Il totale è 370 giorni, superiore ai 365 del comporto. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto. Tizio ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e al TFR maturato (liquidato dall’ENPAIA). Non ha invece diritto alle tutele del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo.
    Caia – Infortunio in ufficio durante la vendemmia
    Caia, tecnica di 1ª categoria, si infortuna in ufficio scendendo da una scala durante le operazioni di allestimento della sala degustazione. L’infortunio è denunciato all’INAIL come infortunio sul lavoro in itinere non ricorrente. Dal 4° al 90° giorno l’INAIL le eroga il 60% della retribuzione giornaliera; il CCNL integra fino al 100%. L’assenza per infortunio non si computa nel comporto per malattia comune e il posto è garantito per tutta la durata della guarigione.
    Sempronio – Assente alla visita fiscale: conseguenze
    Sempronio è assente alla visita fiscale disposta dall’INPS senza comunicare al medico di controllo una giustificazione preventiva. L’INPS sospende l’indennità di malattia per i giorni non verificati. Sempronio può però giustificare l’assenza a posteriori (es. visita specialistica programmata, ricovero ospedaliero): in quel caso l’INPS rivaluta il caso e può ripristinare l’indennità. Il datore può comunque procedere disciplinarmente se ritiene che l’assenza alla visita fiscale sia ingiustificata.

    Domande frequenti

    Per quanto tempo il datore non può licenziare un impiegato agricolo malato?
    Il CCNL prevede un comporto di 12 mesi (365 giorni) nell’arco di un triennio. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non rientrano in questo conteggio.
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    L’INPS eroga un’indennità (50% fino al 20° giorno, 66,67% dal 21°); il CCNL integra la differenza fino alla retribuzione piena. I primi tre giorni di carenza sono a carico del datore per disposizione contrattuale.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL eroga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dall’91° in poi. Il CCNL integra fino al 100%. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia comune e la conservazione del posto è garantita per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
    Gli impiegati agricoli hanno un ente previdenziale specifico?
    Sì: la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) gestisce il TFR degli impiegati agricoli a tempo indeterminato e fornisce prestazioni di assistenza aggiuntive. Opera in parallelo all’INPS e all’INAIL, non in sostituzione.
    Come si comunica la malattia al datore?
    Il medico curante invia il certificato telematicamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo entro il primo giorno di assenza. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, inclusi festivi e domeniche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: livelli, qualifiche e mansioni

    Conoscere il proprio livello di inquadramento è il primo passo per capire stipendio, diritti e trattamenti normativi. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 classifica gli impiegati in sei categorie, le prime tre di concetto e le ultime tre d’ordine, sopra le quali stanno i quadri; il rinnovo di giugno 2024 ha aggiunto nuovi profili.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede i Quadri (art. 18) e sei categorie di impiegati: 1ª, 2ª e 3ª di concetto, 4ª, 5ª e 6ª d’ordine (art. 17). Con il rinnovo 2024 sono entrati nella classificazione biologi, fitopatologi, responsabili sanitari dell’allevamento, specialisti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e social media manager.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte
    CCNL 18 giugno 2024, artt. 17 e 18

    Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

    Livelli e declaratorie sintetiche – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Categoria Tipo Declaratoria (sintesi art. 17-18) Profili indicati dal CCNL
    Quadri Quadro (L. 190/1985) Coordinamento generale dell’attività aziendale con autonomia verso il datore; rappresentanza del datore con responsabilità di coordinamento e organizzazione di attività e personale —
    1ª Concetto Collabora direttamente con il datore, il dirigente o il quadro all’organizzazione e gestione generale dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa Direttori tecnici, amministrativi, commerciali e di produzione; direttore CED; specialista nei rapporti con PA ed enti pubblici; nelle aziende senza direttore: agente, enologo, biologo, fitopatologo, responsabile sanitario dell’allevamento
    2ª Concetto Senza autonomia di concezione ma con potere di iniziativa, gestisce l’azienda o una sua parte con responsabilità tecnica, amministrativa o commerciale Capo reparto, capo ufficio, agente, enologo, progettista di parchi e giardini, analista CED/data analyst, analista di laboratorio, ricercatore, responsabile commerciale agrituristico, social media manager, biologo, fitopatologo, responsabile sanitario dell’allevamento
    3ª Concetto Esegue le disposizioni ricevute, senza autonomia di concezione, con mansioni tecniche, amministrative, commerciali o logistiche legate alla propria competenza Sottoagente, contabile, impiegato amministrativo o commerciale, aiuto enologo, corrispondente in lingue estere, guida turistica abilitata, addetto alle tecnologie digitali, addetto ai controlli di qualità e tracciabilità
    4ª Ordine Esegue istruzioni per operazioni contabili, amministrative, commerciali, colturali o di commercializzazione Addetto ai servizi amministrativi o commerciali, operatore CED, disegnatore tecnico, magazziniere
    5ª Ordine Mansioni che non richiedono una particolare preparazione tecnica, amministrativa o commerciale Addetto a semplici mansioni di segreteria, addetto alle spedizioni, terminalista CED
    6ª Ordine Mansioni comuni proprie della qualifica Uscieri, fattorini, commessi

    Nota: sintesi dell’art. 17 del CCNL; i contratti territoriali possono individuare altri profili, da classificare secondo le declaratorie. I minimi di stipendio per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive degli impiegati agricoli. L’inquadramento deve rispecchiare le mansioni effettivamente svolte, non la sola denominazione del ruolo.

    La categoria dei Quadri: chi sono e cosa li distingue

    La categoria dei Quadri è stata introdotta nel sistema contrattuale agricolo in applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, che ha previsto a livello generale questa categoria intermedia tra dirigenti e impiegati. Nel CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, i Quadri sono lavoratori che:

    • collaborano con la direzione aziendale in posizione di alta rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
    • svolgono funzioni con autonomia di concezione, ovvero con possibilità di determinare in modo sostanziale le scelte operative;
    • esercitano potere di iniziativa e di coordinamento, anche in assenza di un formale potere gerarchico su altri dipendenti.

    Ai quadri spetta dal 1° gennaio 2017 un’indennità di funzione di 100 € al mese per 14 mensilità; la differenza rispetto ai 185 € in vigore fino al 2015 è confluita nello stipendio base. Lo svolgimento di mansioni da quadro da parte di un lavoratore di livello inferiore, se non è in sostituzione di un assente, diventa definitivo dopo tre mesi. Il datore deve assicurare i quadri, a proprie spese, per la responsabilità civile verso terzi (art. 18).

    Impiegati di concetto: 1ª, 2ª e 3ª categoria

    Per l’art. 17 sono di concetto le prime tre categorie, nelle cui mansioni è più o meno presente autonomia di concezione e potere d’iniziativa:

    • la 1ª categoria collabora direttamente con il datore, il dirigente o il quadro all’organizzazione e gestione generale dell’azienda, con autonomia di concezione e potere d’iniziativa (direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione);
    • la 2ª categoria gestisce l’azienda o una sua parte con potere di iniziativa ma senza autonomia di concezione (capo reparto, capo ufficio, agente, enologo, analista, ricercatore);
    • la 3ª categoria esegue le disposizioni ricevute applicando la propria competenza professionale (contabili, impiegati amministrativi e commerciali, aiuto enologo).

    Impiegati d’ordine: dalla 4ª alla 6ª categoria

    Gli impiegati d’ordine non hanno autonomia di concezione né apporto di iniziativa:

    • 4ª categoria: eseguono le istruzioni per operazioni contabili, amministrative, commerciali, colturali o di commercializzazione (addetti ai servizi amministrativi, operatori CED, disegnatori tecnici, magazzinieri);
    • 5ª categoria: mansioni che non richiedono una particolare preparazione (semplici mansioni di segreteria, spedizioni, terminalista CED);
    • 6ª categoria: mansioni comuni proprie della qualifica (uscieri, fattorini, commessi).

    I nuovi profili professionali introdotti nel 2024

    L’accordo del 18 giugno 2024 ha inserito nella classificazione cinque profili, efficaci dalla firma dell’accordo:

    • Biologo, fitopatologo e responsabile sanitario dell’allevamento: 2ª categoria se in possesso di laurea magistrale o specialistica coerente e di adeguata esperienza; 1ª categoria se collaborano direttamente con il titolare o il dirigente in aziende prive di direttore, con autonomia di concezione su tutta l’attività.
    • Specialista nei rapporti con le Amministrazioni ed Enti pubblici: 1ª categoria; laurea in ambito giuridico o economico, cura in via esclusiva i rapporti con la PA e la partecipazione a bandi e finanziamenti, dalla domanda alla rendicontazione.
    • Social media manager: 2ª categoria; ha competenze di digital marketing e svolge in via esclusiva i compiti di editore, pubblicità e promozione sui canali social e analisi della strategia.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico di campo: 1ª o 2ª categoria?
    Tizio è assunto come tecnico agrario in una grande tenuta vinicola. Supervisiona la produzione di 80 ettari, gestisce i rapporti con i fornitori di agrofarmaci e coordina tre operatori. Se gestisce la produzione con potere di iniziativa ma alle dipendenze del datore o del direttore, senza autonomia di concezione, il profilo è quello della 2ª categoria (capo reparto o agente). Se invece collabora direttamente con il titolare all’organizzazione e gestione generale dell’azienda, con autonomia di concezione, rientra nella 1ª. Un analista di laboratorio è indicato dal CCNL in 2ª categoria.
    Caia – Contabile assunta come 3ª categoria, poi promossa
    Caia è assunta come contabile (3ª categoria, profilo indicato dall’art. 17) in un’azienda agricola. Dopo due anni, le vengono affidate in modo stabile la gestione completa del ciclo attivo e passivo e la predisposizione del bilancio. Queste mansioni corrispondono alla 2ª categoria. Per tutto il periodo ha diritto al trattamento economico della categoria superiore e, dopo due mesi continuativi di quelle mansioni, acquisisce la 2ª categoria (art. 17 CCNL), salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto.
    Sempronio – Social media manager in una cantina cooperativa
    Sempronio è assunto nel 2025 come social media manager in una cantina cooperativa che rientra nell’ambito del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri. Gestisce i profili social dell’azienda con ampia autonomia creativa, propone campagne, misura i KPI. L’accordo del 18 giugno 2024 ha inserito questo profilo nella classificazione e lo colloca in 2ª categoria (art. 17), purché svolga in via esclusiva i compiti di comunicazione e promozione sui social. Se la cantina applica un contratto diverso, come quello delle cooperative, l’inquadramento va verificato su quel contratto.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra Quadro e impiegato di 1ª categoria?
    Il Quadro collabora con la direzione aziendale con autonomia di concezione e potere di iniziativa; è una categoria autonoma introdotta dalla legge n. 190/1985. Nel CCNL il quadro svolge funzioni di coordinamento generale dell’attività aziendale con autonomia verso il datore e lo rappresenta; l’impiegato di 1ª categoria collabora con il datore, il dirigente o il quadro all’organizzazione e gestione generale, con autonomia di concezione. Al quadro spetta in più l’indennità di funzione di 100 € per 14 mensilità (art. 18).
    Chi è un impiegato di concetto?
    Gli impiegati di concetto (1ª, 2ª e 3ª categoria, art. 17) svolgono mansioni che richiedono preparazione specialistica: contabili con responsabilità, tecnici agrari, responsabili amministrativi, addetti a funzioni commerciali complesse. Si distinguono dagli impiegati d’ordine (4ª, 5ª e 6ª) perché nelle loro mansioni è presente, più o meno, autonomia di concezione o potere d’iniziativa.
    I biologi e i fitopatologi in quale livello rientrano?
    Con il rinnovo del 18 giugno 2024 sono stati introdotti nuovi profili professionali: biologi, fitopatologi, responsabili della salute degli allevamenti, specialisti PA e social media manager. Il CCNL li colloca in 2ª categoria se hanno laurea magistrale o specialistica coerente e adeguata esperienza, e in 1ª se collaborano direttamente con il titolare o il dirigente in aziende prive di direttore, con autonomia di concezione su tutta l’attività (art. 17).
    Un perito agrario a quale livello appartiene?
    Il CCNL non inquadra per titolo di studio ma per mansioni: un perito agrario che esegue disposizioni come impiegato tecnico rientra nella 3ª categoria; se gestisce una parte dell’azienda con potere di iniziativa (capo reparto, agente) nella 2ª; se collabora alla gestione generale con autonomia di concezione nella 1ª (art. 17).
    Come si cambia livello di inquadramento?
    In caso di variazione stabile delle mansioni, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore. Per l’art. 17 del CCNL l’impiegato ha subito il trattamento economico della categoria superiore e acquisisce la qualifica dopo due mesi continuativi di mansioni superiori (tre mesi per le mansioni da quadro, art. 18), salvo che sostituisca un collega assente con diritto alla conservazione del posto. È consigliabile documentare per iscritto il cambiamento delle mansioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027); classificazione: artt. 17 e 18 del testo del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: ferie, permessi e ROL

    Il diritto alle ferie e ai permessi retribuiti è garantito dalla Costituzione e dalla legge, ma è il contratto collettivo a definirne la misura esatta e le modalità di fruizione. Questa guida illustra il trattamento del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 in materia di ferie, permessi per eventi familiari ed ex festività soppresse.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 riconosce a tutti gli impiegati e ai quadri 30 giorni lavorativi di ferie l’anno (art. 23), 18 giorni di congedo matrimoniale e permessi retribuiti per motivi familiari, lutto e nascita (art. 25). Non prevede un monte ore di ROL: per le 4 ex festività soppresse lavorate spetta un riposo compensativo o una giornata di paga in più (art. 22). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ferie
    30 giorni lavorativi annui (art. 23)
    Festività
    4 nazionali e 9 infrasettimanali, compreso il patrono (art. 22)

    Tabella riepilogativa: ferie, permessi ed ex festività

    Ferie annuali e permessi – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Istituto Durata / Monte Note
    Ferie annuali (tutte le categorie e quadri) 30 giorni lavorativi Per ogni anno di servizio, compreso il primo; malattia, infortunio, congedo matrimoniale e permessi non si computano nelle ferie (art. 23)
    Festività 4 nazionali + 9 infrasettimanali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre; 1° gennaio, Epifania, lunedì dell’Angelo, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono (art. 22)
    Ex festività soppresse 4 giornate S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo: se lavorate, riposo compensativo oppure una giornata di paga in più (1/26 del mensile) ciascuna (art. 22)
    Congedo matrimoniale 18 giorni Con retribuzione normale (art. 25)
    Permessi per motivi familiari 3 giorni l’anno Documentati, anche frazionati, da usare entro l’anno, non cumulabili con le ferie (art. 25)
    Permesso per lutto 3 giorni per evento Decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado e altri casi di legge (art. 25)
    Nascita, adozione o affidamento 1 giorno Permesso retribuito (art. 25)
    Permessi legge 104/1992 3 giorni/mese Per assistenza a familiare con disabilità grave; di legge (art. 33 L. 104/1992)

    Nota: fonte CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024, artt. 22, 23 e 25. Il contratto nazionale non prevede permessi ROL a monte ore e non distingue la durata delle ferie per categoria o anzianità. Accordi di secondo livello possono migliorare questi trattamenti.

    Le ferie annuali: diritti e regole di godimento

    Il diritto alle ferie retribuite è sancito dall’art. 36, co. 3, della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi») e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo inderogabile di quattro settimane all’anno. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri migliora questo minimo, fissando 30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio presso la stessa azienda, compreso il primo, per tutte le categorie e per i quadri (art. 23). La giornata o mezza giornata libera del sabato non si conta come festiva ai fini delle ferie (art. 19).

    Se alla cessazione del rapporto l’impiegato non ha maturato l’intero periodo, gli spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno (art. 23). Le ferie maturate e non godute alla cessazione sono pagate con l’indennità sostitutiva.

    Per il D.Lgs. 66/2003 almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi. Il CCNL aggiunge che il periodo di ferie si concorda tra le parti ed è di norma continuativo; se le esigenze aziendali lo impongono si può dividere in periodi non inferiori a 15 giorni, e l’impiegato sceglie uno di questi periodi secondo le sue necessità. Se il datore, per esigenze eccezionali, rinvia o interrompe le ferie, rimborsa le spese di viaggio e i giorni non goduti si fruiscono entro giugno dell’anno successivo (art. 23).

    Ex festività soppresse e ROL: cosa prevede il CCNL

    I permessi ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) derivano dall’eliminazione di alcune festività civili operata dalla legge n. 54/1977 e da successivi provvedimenti. Molti contratti hanno trasformato quelle giornate in un monte ore di permessi (ROL o ex festività). Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli no: le 4 ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) sono giornate lavorative, e all’impiegato che vi lavora spetta per ciascuna un giorno di riposo compensativo, da concordare con il datore preferibilmente in modo continuativo, oppure, in alternativa, una giornata di paga in più pari a 1/26 della retribuzione mensile (art. 22). Il 4 novembre è festeggiato la prima domenica di novembre ed è giornata lavorativa.

    Un monte ore di riduzione dell’orario non è previsto dal contratto nazionale: può esistere solo se introdotto da un accordo territoriale o aziendale, che ne fissa anche il trattamento delle ore non godute.

    I permessi per eventi familiari

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per eventi familiari specifici, che si aggiungono alle ferie ordinarie:

    • Lutto: 3 giorni retribuiti per ciascun evento in caso di decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado, e negli altri casi previsti dalla legge (art. 25).
    • Motivi familiari: 3 giorni retribuiti l’anno per motivi documentati, anche frazionati, da usare entro l’anno e non cumulabili con le ferie (art. 25).
    • Nascita, adozione internazionale o affidamento preadottivo: 1 giorno di permesso retribuito (art. 25).
    • Matrimonio: permesso straordinario di 18 giorni con retribuzione normale (art. 25).
    • Gravi motivi familiari: periodi di aspettativa non retribuita regolati dalla legge n. 53/2000 per esigenze di cura.
    • Donazione di sangue e organi: giornata retribuita ai sensi di legge.
    • Permessi legge 104/1992: 3 giorni mensili retribuiti per l’assistenza a familiari con disabilità grave certificata; si tratta di un diritto di legge (art. 33 L. 104/1992), non di una concessione del CCNL.

    Indennità sostitutiva delle ferie non godute

    Il divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto è inderogabile per le prime quattro settimane (minimo di legge). Alla cessazione del rapporto, invece, il datore è obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti, calcolata sulla retribuzione giornaliera (mensile ÷ 26).

    In caso di licenziamento per giusta causa, la giurisprudenza ammette che il datore trattenga la quota di ferie non maturate (se il lavoratore ne ha godute più di quante spettanti al momento dell’uscita).

    Casi pratici

    Tizio – Assunto a marzo, calcolo ferie pro-rata
    Tizio è assunto il 1° marzo di un anno solare. Al 31 dicembre ha lavorato 10 mesi interi. Se il rapporto cessa al 31 dicembre, le ferie spettanti sono 30 giorni × 10/12 = 25 giorni (art. 23). Se ne ha fruiti 18, gli vengono liquidati 7 giorni come indennità sostitutiva, a 1/26 della retribuzione mensile ciascuno (art. 31).
    Caia – Malattia durante le ferie già pianificate
    Caia si ammala il terzo giorno di un periodo di ferie di due settimane, con certificato medico tempestivamente comunicato al datore. I giorni di malattia certificata interrompono il decorso delle ferie: i giorni di degenza non «consumano» ferie ma sono computati come assenza per malattia. Le ferie interrotte devono essere riprogrammate. Il CCNL lo dice espressamente: le assenze per malattia non sono computabili nelle ferie (art. 23).
    Sempronio – Ex festività lavorate: riposo o paga?
    Sempronio, impiegato di 2ª categoria, lavora il giorno di S. Giuseppe e quello dell’Ascensione. Per ciascuna giornata ha diritto a un giorno di riposo compensativo da concordare con il datore; in alternativa può essere pagato con una giornata in più pari a 1/26 della retribuzione mensile: al minimo nazionale di 1.541,41 € sono 59,29 € a giornata (art. 22).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un impiegato agricolo?
    30 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, compreso il primo, uguali per tutte le categorie e per i quadri (art. 23 CCNL). Il minimo legale inderogabile è di 4 settimane, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
    Le ferie si possono monetizzare?
    No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria: è un divieto imperativo (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Solo alla cessazione del rapporto il datore liquida l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
    Gli impiegati agricoli hanno i permessi ROL?
    Il CCNL nazionale non prevede un monte ore di ROL. Per le 4 ex festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), se lavorate, spetta un giorno di riposo compensativo o, in alternativa, una giornata di paga in più pari a 1/26 del mensile (art. 22). Eventuali ROL possono derivare solo da accordi territoriali o aziendali.
    Quanti giorni di permesso retribuito spettano per un lutto familiare?
    3 giorni retribuiti per ciascun evento in caso di decesso di parenti di primo grado o di un affine di primo grado, oltre agli altri casi previsti dalla legge (art. 25 CCNL). In più l’impiegato ha 3 giorni l’anno per motivi familiari documentati.
    Come si calcola la maturazione delle ferie in caso di malattia?
    Le ferie maturano normalmente durante le assenze per malattia e infortunio (entro il comporto), per maternità obbligatoria e durante le ferie stesse. Non maturano ferie durante le aspettative non retribuite, salvo diverso accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027); ferie, festività e permessi: artt. 22, 23 e 25 del testo del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: apprendistato

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per formare giovani impiegati e tecnici nel settore agricolo, combinando lavoro e apprendimento. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 ne definisce durata, percentuali retributive, formazione obbligatoria e percorso di inquadramento finale.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 disciplina l’apprendistato professionalizzante per impiegati e tecnici agricoli: durata fino a 36 mesi, retribuzione graduale dal 70% al 100% del livello finale, 120 ore annue di formazione trasversale. Al termine, trasformazione automatica a tempo indeterminato con inquadramento definitivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Riferimento legale
    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età apprendista
    Da 18 anni (da 17 se in possesso di qualifica triennale IeFP) fino a 29 anni

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzione per livello finale

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Livello finale Durata massima % 1° anno % 2° anno % 3° anno
    Q (Quadro) 36 mesi 70% 80% 90%
    1ª categoria 36 mesi 70% 80% 90%
    2ª categoria 30 mesi 70% 85% 90%
    3ª categoria 24 mesi 75% 90% –
    4ª e 5ª categoria 24 mesi 75% 90% –
    6ª categoria 18 mesi 80% 95% –

    Nota: Le percentuali indicate sono orientative sulla base della struttura tradizionale del CCNL e della normativa sull’apprendistato. Per le percentuali esatte introdotte dal rinnovo del 18 giugno 2024, fare riferimento al testo contrattuale ufficiale. La retribuzione percentuale si calcola sul minimo tabellare del livello finale (non del livello di inquadramento durante l’apprendistato).

    Il quadro normativo dell’apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è regolato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione in azienda, con una doppia funzione: occupazione e apprendimento.

    Possono essere assunti in apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (limite di 29 anni e 364 giorni). Per i giovani in possesso di una qualifica triennale conseguita in un percorso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), il limite minimo scende a 17 anni.

    Il contratto di apprendistato deve essere:

    • Stipulato in forma scritta;
    • Corredato di un piano formativo individuale (PFI) che descriva obiettivi formativi, competenze da acquisire, modalità e struttura della formazione;
    • Comunicato al Centro per l’Impiego e all’INPS nei termini ordinari di assunzione.

    La formazione: obblighi di legge e ruolo del tutor

    L’aspetto che distingue l’apprendistato da un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato con livello inferiore è l’obbligo di formazione. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 44) prevede per l’apprendistato professionalizzante:

    • Formazione trasversale (o di base): almeno 120 ore nel triennio, erogate da enti accreditati o in azienda, su temi come sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, linguistiche, organizzative;
    • Formazione professionale specifica: svolta in azienda, descritta nel PFI, relativa alle competenze tecniche del ruolo (es. contabilità agricola, fitosanità, tecniche di laboratorio).

    Il datore deve designare un tutor aziendale, che è il referente dell’apprendista per il percorso formativo in azienda. Il tutor deve avere una qualificazione superiore o pari a quella dell’apprendista e seguire concretamente la sua crescita professionale.

    Il trattamento economico durante l’apprendistato

    La retribuzione dell’apprendista è calcolata come percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione finale. Questa scelta normativa è importante: non si prende il livello effettivo di inquadramento durante la prova (che di solito è inferiore di due livelli rispetto al finale), ma il minimo del livello che il lavoratore raggiungerà al termine.

    Esempio: un apprendista destinato alla 2ª categoria avrà una retribuzione del 70% del minimo della 2ª categoria nel primo anno, dell’85% nel secondo, del 90% nel terzo. Questa formula protegge l’apprendista da retribuzioni troppo basse legate all’inquadramento provvisorio.

    Oltre alla retribuzione, all’apprendista spettano anche:

    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (in quota percentuale dello stesso livello);
    • Ferie annuali (maturazione intera, non ridotta);
    • TFR (versato all’ENPAIA in quota proporzionale alla retribuzione percepita);
    • Contributi previdenziali INPS e ENPAIA (con aliquote agevolate per il datore).

    Agevolazioni contributive per il datore

    L’assunzione di apprendisti consente al datore di lavoro significative riduzioni dei contributi previdenziali. Il D.Lgs. 81/2015 e le successive leggi di bilancio prevedono aliquote contributive a carico del datore fortemente ridotte per i periodi di apprendistato, con variazioni in base alla dimensione dell’azienda e all’anzianità del contratto. L’INPS pubblica annualmente le aliquote aggiornate.

    Il rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati è disciplinato dalla legge: in aziende con più di 9 dipendenti, il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato in servizio.

    Fine dell’apprendistato: trasformazione e recesso

    Alla scadenza del contratto di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello contrattuale indicato nel PFI, salvo che il datore eserciti il recesso (art. 42, co. 3, D.Lgs. 81/2015) entro 30 giorni dalla scadenza, previo preavviso contrattuale. In questo caso si applica la disciplina ordinaria del licenziamento (giustificato motivo, preavviso).

    Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali successivi alla stabilizzazione (scatti, ferie, preavviso, ecc.).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista tecnico agrario, destinazione 2ª categoria
    Tizio, 22 anni, è assunto come apprendista con destinazione 2ª categoria (impiegato di concetto, 2° grado). Il minimo della 2ª categoria nel 2025 è circa €1.570. Nel primo anno Tizio percepisce il 70%: €1.099 lordi mensili. Nel secondo anno l’85%: €1.334,50. Nel terzo anno il 90%: €1.413. Al termine dei 30 mesi, se il datore non recede, Tizio è stabilizzato a tempo indeterminato come impiegato di 2ª categoria con il minimo pieno di €1.570, con anzianità che decorre dall’inizio dell’apprendistato.
    Caia – Apprendista per livello 6ª categoria, formazione obbligatoria
    Caia, 19 anni, è assunta come apprendista con destinazione 6ª categoria (ausiliaria) in un consorzio agrario. Durata: 18 mesi. Nei primi 9 mesi percepisce l’80% del minimo della 6ª categoria 2025 (circa €974); nei successivi 9 mesi il 95% (circa €1.156). Il piano formativo individuale prevede 40 ore di formazione trasversale sulla sicurezza e sui principi di organizzazione aziendale. Il tutor aziendale è il responsabile amministrativo.
    Sempronio – Fine apprendistato e stabilizzazione
    Sempronio ha completato 36 mesi di apprendistato come tecnico di 1ª categoria. Il datore è soddisfatto del suo percorso e non esercita il recesso. Al 37° mese il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato: Sempronio è inquadrato come impiegato di 1ª categoria con il minimo pieno (circa €1.718 nel 2025). L’anzianità ai fini degli scatti decorre dall’inizio dell’apprendistato: già al primo rinnovo biennale maturerà il primo scatto.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima dell’apprendistato per un impiegato agricolo?
    Il CCNL prevede una durata massima di 36 mesi per i livelli alti (Q, 1ª e 2ª categoria) e durate inferiori (24-18 mesi) per i livelli più bassi (4ª-6ª categoria). La durata esatta dipende dal livello di destinazione indicato nel piano formativo individuale.
    Quanto viene pagato un apprendista impiegato agricolo?
    La retribuzione è una percentuale del minimo del livello di destinazione finale: di norma dal 70% nel primo anno, all’80-85% nel secondo, al 90-95% nel terzo. Le percentuali esatte sono fissate dal CCNL e variano per livello.
    Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
    Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore di formazione trasversale (suddivise nel triennio), oltre alla formazione professionale specifica in azienda descritta nel piano formativo individuale. Il tutor aziendale segue il percorso.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non recede entro 30 giorni dalla scadenza con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato con l’inquadramento finale concordato. Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti contrattuali.
    I contributi previdenziali dell’apprendista sono ridotti?
    Sì. Il datore beneficia di aliquote contributive agevolate per la durata dell’apprendistato. Le misure variano per dimensione aziendale e anno di contratto. L’apprendista è comunque iscritto regolarmente all’ENPAIA per il TFR e all’INPS per pensione, malattia e maternità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) e alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

    Orario settimanale, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, flessibilità stagionale e le indennità per il lavoro in cella frigorifera e al calore: la guida completa per lavoratori e aziende del settore ortofrutticolo.

    In sintesi

    L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì (art. 48 del CCNL). Lo straordinario arriva fino a 200 ore annue pro capite, superabili con accordo in sede aziendale (art. 50). Le maggiorazioni sono 35% per lo straordinario feriale, 42% per il festivo, 50% per il notturno e 60% per il festivo notturno; il lavoro notturno in turni regolari (dalle 22 alle 6) è maggiorato del 15%. Il testo 2024-2027 prevede anche il 10% per chi lavora ogni giorno nelle celle frigorifere e l’indennità «disagio caldo» del 10% della retribuzione oraria, a condizioni precise (art. 84).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni orarie per tipologia di lavoro – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Tipologia Maggiorazione Limite annuo
    Straordinario diurno (feriale) + 35% 200 ore/anno pro capite
    Straordinario notturno + 50%
    Straordinario festivo / domenicale + 42%
    Straordinario festivo notturno + 60%
    Lavoro notturno ordinario (turni) + 15% –
    Part-time: lavoro supplementare (feriale) + 35% –
    Part-time: ore supplementari festive o notturne + 42% / 60% –
    Lavoro in celle frigorifere (non occasionale) + 10% sulla paga giornaliera –
    Indennità «disagio caldo» (fiamme vive, entro 3 metri) + 10% della retribuzione oraria –

    Le maggiorazioni si calcolano sulla paga oraria normale conglobata (minimo mensile ÷ 173) e non sono cumulabili tra loro né con il 15% dei turnisti (art. 50). Il lavoro del sabato pomeriggio e della domenica è sempre considerato straordinario (art. 48).

    L’orario normale di lavoro

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dal lunedì al venerdì (art. 48). Se le 40 ore non sono raggiunte nei cinque giorni, l’orario normale si estende alla mattina del sabato per un massimo di 4 ore. La giornata non può superare le 10 ore né essere divisa in più di due periodi, con un riposo intermedio da 1 a 2 ore. Eventuali eccezioni si contrattano in azienda con RSA/RSU o sindacati territoriali, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.

    Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa i limiti inderogabili di legge:

    • durata massima media di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolata su un periodo di riferimento di 4 mesi, estendibile dalla contrattazione collettiva (il CCNL, art. 51, indica sei mesi come periodo di riferimento ai fini della denuncia all’ITL);
    • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
    • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma la domenica).

    Straordinario: autorizzazione e limiti

    Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (artt. 48 e 50). Nel CCNL Ortofrutticoli il limite è di 200 ore annue pro capite; in caso di necessità si può concordare in sede aziendale il superamento di questo tetto. Ogni ora di straordinario deve essere retribuita con la maggiorazione prevista.

    Il CCNL prevede che lo straordinario sia:

    • preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile di reparto;
    • annotato in ordine cronologico su un apposito registro, obbligatorio, che le organizzazioni sindacali provinciali possono chiedere di visionare;
    • liquidato non oltre il mese successivo a quello in cui è stato prestato (per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, con i normali periodi di paga).

    Flessibilità stagionale dell’orario

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è strutturalmente soggetto a forti oscillazioni dei volumi di lavoro in base alle campagne di raccolta e ai picchi commerciali. L’art. 52 del CCNL disciplina la flessibilità dell’orario:

    • La flessibilità non strutturale si usa nelle occasioni previste dal contratto (punte di mercato, operazioni promozionali, fermate di linea e simili): l’orario può essere aumentato o ridotto fino a 8 ore settimanali per un massimo di 26 settimane, e non si applica ai rapporti di durata inferiore a 16 settimane.
    • Nella settimana di flessibilità positiva si pagano le 40 ore ordinarie e si accreditano le ore prestate oltre la quarantesima (fino a 8), da recuperare con riposi nelle settimane di minor carico; nella settimana di flessibilità negativa si pagano le ore lavorate, integrate fino a un massimo di 8 ore.
    • A fine anno le ore di flessibilità positiva residue, in via eccezionale, si pagano con la normale retribuzione; le ore di flessibilità negativa residue sono coperte con permessi per riduzione di orario o trattenute dall’ultima retribuzione.

    Per le aziende con prodotti facilmente deteriorabili esiste anche una flessibilità strutturale, definita con accordi sindacali locali: il CCNL ne conferma la natura strutturale ma non ne quantifica le ore, che si leggono negli accordi aziendali.

    Indennità di disagio termico: celle frigorifere e calore (art. 84)

    L’art. 84 del CCNL 2024-2027 prevede due maggiorazioni per i lavori disagiati:

    • Celle frigorifere: al personale adibito in modo non occasionale, ogni giorno, all’interno delle celle spetta una maggiorazione del 10% sull’intera paga giornaliera, calcolata sulla base di calcolo dello straordinario. Servono una visita preventiva di idoneità e gli indumenti protettivi; in assenza di soluzioni organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi, una sosta di un’ora al giorno.
    • Disagio caldo: indennità pari al 10% della retribuzione oraria per chi lavora a stretto contatto con fiamme vive, solo se la distanza uomo-impianto è inferiore a 3 metri, la temperatura vicino all’impianto supera di oltre 10° quella ambientale e il processo prevede lunghi periodi di esposizione al calore. Lavorare in un reparto caldo, di per sé, non basta.

    Il testo 2017-2019 del CCNL prevedeva già il 10% per le celle frigorifere, limitato a facchinaggio e stivaggio; l’indennità «disagio caldo» non compare in quel testo. Le realtà difformi dalla norma si discutono a livello di bacino.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio in cella frigorifera, calcolo dell’indennità disagio freddo
    Tizio (livello 5, minimo 1.674,65 € mensili dal 1° giugno 2026) lavora ogni giorno in cella frigorifera, 8 ore al giorno per 20 giorni al mese. La quota oraria base è 1.674,65 ÷ 173 = circa 9,68 €, cioè circa 77,44 € per una giornata di 8 ore. La maggiorazione del 10% sulla paga giornaliera vale circa 7,74 € a giornata: su 20 giornate, circa 155 € in più in busta paga.
    Caia – Straordinario festivo durante la campagna natalizia degli agrumi
    Caia (livello 6, minimo 1.599,53 €) viene chiamata a lavorare la domenica durante il picco della campagna arance (dicembre). La quota oraria è circa 9,25 €. Lo straordinario festivo domenicale è maggiorato del 42%: ogni ora domenicale vale 9,25 × 1,42 = circa 13,13 €. Per 8 ore domenicali Caia incassa circa 105 € lordi, di cui circa 31 € di sola maggiorazione.
    Sempronio – Recupero ore accumulate in alta stagione
    Sempronio (livello 4, tempo indeterminato) accumula 40 ore di flessibilità positiva durante i 3 mesi di campagna intensa (settembre-novembre), nel limite di 8 ore a settimana. Le ore sono accreditate e recuperate con riposi: Sempronio prende 5 giorni liberi entro l’anno. Se a fine anno restassero ore positive non recuperate, in via eccezionale sarebbero pagate con la normale retribuzione (art. 52); le ore di straordinario vero e proprio, fuori dalla flessibilità, valgono invece il 35% in più.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì; il sabato mattina si lavora (fino a 4 ore) solo se nei cinque giorni non si raggiungono le 40 ore.
    Quanto vale lo straordinario festivo notturno?
    Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla paga oraria normale conglobata. Per la generalità dei lavoratori è la più alta tra le maggiorazioni dello straordinario (35%, 42%, 50%, 60%).
    Cos’è l’indennità di disagio termico?
    Sono due maggiorazioni del 10% previste dall’art. 84: sulla paga giornaliera per chi lavora ogni giorno, in modo non occasionale, nelle celle frigorifere; sulla retribuzione oraria («disagio caldo») per chi lavora a stretto contatto con fiamme vive, a meno di 3 metri dall’impianto e con una temperatura superiore di oltre 10° a quella ambientale.
    Un lavoratore stagionale può fare straordinari?
    Sì, nel rispetto del limite annuo di 200 ore (art. 50) e con le stesse maggiorazioni; lo straordinario si paga con i normali periodi di paga e resta escluso dall’indennità del 34,45% che copre ferie, mensilità aggiuntive e permessi degli stagionali.
    Come funziona la flessibilità stagionale dell’orario?
    L’art. 52 consente di aumentare o ridurre l’orario fino a 8 ore settimanali per un massimo di 26 settimane, nei casi previsti dal contratto. Le ore accreditate si recuperano con riposi; a fine anno le ore positive residue si pagano, in via eccezionale, con la normale retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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