Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 151/2017 – Finanza della Regione siciliana e legge di stabilità 2016

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni promosse dalla Regione siciliana contro l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge di stabilità 2016, in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana, in quanto Regione a statuto speciale, ha rapporti finanziari con lo Stato regolati dallo statuto e dalle norme di attuazione. La legge di stabilità 2016 conteneva disposizioni che incidevano su trasferimenti e compartecipazioni spettanti alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi impugnati dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    Il generico richiamo a parametri non meglio specificati, come le «correlate norme di attuazione», non è idoneo a integrare il parametro costituzionale: ciò rende inammissibili le questioni così formulate dalla Regione.

    Domande e risposte

    Perché la Sicilia aveva impugnato la legge di stabilità 2016?

    Perché alcune disposizioni incidevano sui trasferimenti e sulle compartecipazioni finanziarie spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano e gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Tra l’altro perché il richiamo generico alle «correlate norme di attuazione» non era idoneo a integrare in modo specifico il parametro costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 150/2017 – Riordino delle Province e personale: conflitto di attribuzione Stato-Regione Puglia

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    La Corte costituzionale, in un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto afferma che spettava allo Stato adottare la circolare ministeriale del 2015 sull’attuazione del riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra enti consente alla Regione di contestare un atto statale che ritiene invasivo delle proprie competenze. La Regione Puglia aveva impugnato una circolare ministeriale sulle linee guida per il riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane (legge n. 190 del 2014).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia aveva promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 dei Ministri per la semplificazione e per gli affari regionali, invocando, tra gli altri, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione a tutela delle proprie competenze in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto (quanto al passo relativo al comma 421) e per il resto ha respinto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare la circolare n. 1/2015.

    Il principio

    La circolare ministeriale che si limita a dare attuazione alle previsioni legislative statali sul riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane rientra nelle attribuzioni dello Stato e non lede le competenze costituzionali della Regione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui Stato e Regioni contestano la titolarità di un potere, lamentando che l’altro ente ha invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    Cosa contestava la Regione Puglia?

    Una circolare ministeriale del 2015 sulle linee guida per il riordino delle funzioni e del personale di Province e Città metropolitane, ritenuta lesiva delle competenze regionali.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo ha respinto, affermando che spettava allo Stato adottare la circolare.

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  • Corte cost. n. 149/2017 – Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e tetto di spesa

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto un tetto di stanziamento e una procedura di selezione «a sportello» per il credito d’imposta su ricerca e sviluppo.

    Di cosa si tratta

    Per incentivare la ricerca, lo Stato aveva previsto un credito d’imposta a favore delle imprese. Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha posto un tetto massimo di risorse e una procedura di ammissione basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande telematiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione e la Commissione tributaria regionale del Veneto avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 2 lettera a) e 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento dei contribuenti e l’irragionevolezza del criterio cronologico.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008.

    Il principio

    L’introduzione di un tetto di spesa e di una procedura selettiva per l’accesso al credito d’imposta su ricerca e sviluppo rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni fiscali e non viola di per sé il principio di ragionevolezza né l’affidamento dei contribuenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il credito d’imposta per ricerca e sviluppo?

    È un’agevolazione fiscale che riconosce alle imprese un credito a fronte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

    Cosa contestavano i giudici rimettenti?

    Il tetto di stanziamento e la selezione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo telematico, ritenuti lesivi dell’affidamento e irragionevoli.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le agevolazioni fiscali.

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  • Corte cost. n. 148/2017 – Rettifica delle pensioni pubbliche entro termini decadenziali

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti della Calabria sulle norme che, per le pensioni dei dipendenti pubblici, consentono di rettificare gli errori solo entro termini decadenziali, a differenza di quanto previsto per il settore privato.

    Di cosa si tratta

    Per i dipendenti pubblici la rettifica degli errori nella liquidazione della pensione è ammessa solo entro termini precisi (decadenziali), mentre per i lavoratori privati iscritti all’INPS la rettifica è possibile in ogni momento. Da qui il dubbio di disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, assumendo come termine di paragone la disciplina più favorevole del settore privato.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti della Calabria.

    Il principio

    Una pronuncia di inammissibilità non decide nel merito: la Corte rileva un ostacolo processuale — come l’inidoneità del termine di paragone (tertium comparationis) o profili che esulano dal suo sindacato — che impedisce di esaminare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Qual era la disparità lamentata?

    Per i pensionati pubblici la rettifica degli errori era ammessa solo entro termini decadenziali, mentre per i privati iscritti all’INPS poteva avvenire in ogni momento.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, cioè uguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

    Cosa significa inammissibilità?

    Che la Corte non si pronuncia sul merito per un ostacolo processuale; le norme restano in vigore invariate.

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  • Corte cost. n. 147/2017 – Ricongiunzione contributiva onerosa retroattiva: illegittima

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    La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui rendeva onerosa, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione dei contributi versati in gestioni alternative verso l’assicurazione generale obbligatoria.

    Di cosa si tratta

    La ricongiunzione contributiva consente al lavoratore di riunire in un’unica gestione i contributi versati in casse diverse, ai fini della pensione. La norma censurata aveva trasformato in onerosa, con decorrenza retroattiva, una ricongiunzione prima gratuita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, denunciando l’irragionevole retroattività e la lesione del legittimo affidamento dei lavoratori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, per il periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2010, applicava il regime oneroso alle ricongiunzioni già richiedibili gratuitamente.

    Il principio

    L’applicazione retroattiva di un regime oneroso a ricongiunzioni già maturate viola il principio di ragionevolezza e il legittimo affidamento dei lavoratori, determinando una disparità di trattamento priva di adeguata giustificazione e incidendo sul diritto alla pensione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la ricongiunzione contributiva?

    È l’operazione che permette al lavoratore di riunire in un’unica gestione previdenziale i contributi versati in casse diverse, per ottenere un’unica pensione.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché rendeva onerosa, con effetto retroattivo, una ricongiunzione prima gratuita, ledendo l’affidamento dei lavoratori e creando disparità ingiustificate.

    Quali articoli della Costituzione sono stati violati?

    Gli artt. 3 e 38: ragionevolezza e legittimo affidamento, e tutela previdenziale del lavoratore.

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  • Corte cost. n. 146/2017 – Organizzazione amministrativa della Regione Basilicata: estinzione del processo

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte dello Stato, dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2015 in materia di organizzazione amministrativa regionale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene incostituzionali. Se però la Regione modifica o abroga la norma contestata e lo Stato rinuncia al ricorso, il giudizio davanti alla Corte si chiude senza una decisione nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 24 settembre 2015, n. 41 (Disposizioni in tema di organizzazione amministrativa regionale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale — tipicamente per rinuncia al ricorso a seguito di modifiche normative regionali — la Corte dichiara l’estinzione del processo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché sono venuti meno i presupposti per proseguirlo.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva impugnato in via principale una legge della Regione Basilicata.

    La norma regionale è stata dichiarata legittima o illegittima?

    Nessuna delle due: con l’estinzione la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma.

  • Corte cost. n. 145/2017 – Danno erariale per gli incarichi a pensionati pubblici: restituzione atti

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sulla questione relativa all’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, in tema di responsabilità per danno erariale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 disciplina aspetti del giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, in particolare i presupposti dell’azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno erariale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (e successive modifiche), in un procedimento di responsabilità amministrativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.

    Il principio

    In presenza di sopravvenienze normative o di un mutato quadro di riferimento, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riconsideri la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di giudizio di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, nell’ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa.

    Cosa comporta la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente dovrà rivalutare la questione alla luce del quadro normativo aggiornato, prima di un’eventuale nuova rimessione.

  • Corte cost. n. 144/2017 – Dichiarazione fraudolenta: restituzione atti al giudice di Catania

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania sulla questione relativa all’art. 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (omessa dichiarazione), in conseguenza delle modifiche sopravvenute alla disciplina dei reati tributari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA quando l’imposta evasa supera una determinata soglia. Dopo la rimessione, la disciplina dei reati tributari è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di un procedimento penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Catania.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute alla rimessione che incidono sulla fattispecie penale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000?

    Punisce l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA quando l’imposta evasa supera la soglia di legge.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Per il mutamento sopravvenuto della disciplina dei reati tributari, che ha modificato i presupposti della questione.

    Cosa accade ora al giudizio?

    Il giudice di Catania dovrà riesaminare la questione alla luce delle norme nel frattempo modificate, potendo eventualmente riproporla.

  • Corte cost. n. 143/2017 – Risorse del Piano di Azione Coesione ed esonero contributivo al Sud

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia contro l’art. 1, commi 109 e 110, della legge di stabilità 2016, che riallocano risorse del Piano di Azione Coesione per finanziare l’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.

    Di cosa si tratta

    Il Piano di Azione Coesione (PAC) utilizza risorse, anche di origine europea, per interventi di sviluppo. La legge di stabilità 2016 ha previsto una ricognizione di tali risorse non ancora impegnate e la loro destinazione a un esonero contributivo per le assunzioni stabili in otto regioni del Sud.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia avevano impugnato l’art. 1, commi 109 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117 (anche primo comma, in relazione al diritto europeo), 118 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia regionale e dei vincoli europei.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative ai commi 109 e 110 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    La riallocazione statale di risorse del Piano di Azione Coesione non ancora vincolate, destinata a un esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni meridionali, non lede l’autonomia regionale né i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Piano di Azione Coesione?

    È uno strumento che impiega risorse, anche europee, per interventi di sviluppo e coesione territoriale.

    Cosa prevedevano i commi impugnati?

    La ricognizione delle risorse PAC non ancora impegnate e la loro destinazione a un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in otto regioni del Sud.

    Come si è conclusa la questione?

    Con una declaratoria di non fondatezza: la riallocazione delle risorse è stata ritenuta legittima rispetto ai parametri costituzionali ed europei invocati.

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  • Corte cost. n. 142/2017 – Multa fissa per favoreggiamento dell’immigrazione illegale

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 12, commi 3 e 3-ter, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), che prevedono una multa in misura fissa per ogni persona trasportata nel delitto di procurato ingresso illegale di stranieri.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione punisce chi procura l’ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato. Per queste condotte la legge stabilisce una multa fissa per ciascuna persona trasportata, e non una pena variabile tra un minimo e un massimo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ragusa aveva sollevato questioni di legittimità dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ritenendo irragionevole e sproporzionato l’automatismo sanzionatorio della pena pecuniaria fissa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Ragusa.

    Il principio

    La previsione di una multa in misura fissa per il favoreggiamento dell’immigrazione illegale, parametrata al numero di persone trasportate, non è stata ritenuta in contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 12 del Testo unico immigrazione?

    Sanziona penalmente il procurato ingresso illegale di stranieri, con una multa fissa per ogni persona trasportata, più elevata nelle ipotesi aggravate.

    Perché il giudice dubitava della norma?

    Perché riteneva che la pena pecuniaria fissa, non graduabile, fosse irragionevole e impedisse di adeguare la sanzione al caso concreto.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 3 e 27 della Costituzione, cioè uguaglianza e ragionevolezza e la funzione rieducativa della pena.

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  • Corte cost. n. 141/2017 – Omesso versamento IVA: restituzione atti al giudice di Trieste

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste sulla questione relativa all’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 (omesso versamento di ritenute), per il sopravvenuto mutamento del quadro normativo che impone al giudice una nuova valutazione della rilevanza.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce penalmente l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate oltre una certa soglia. Dopo l’ordinanza del giudice rimettente, la disciplina dei reati tributari è stata modificata, alterando i presupposti della questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla fattispecie, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000?

    Punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate sopra una determinata soglia, configurando un reato tributario.

    Cosa significa restituzione degli atti?

    Significa che la Corte non decide nel merito, ma rinvia il fascicolo al giudice perché rivaluti la questione alla luce delle norme nel frattempo cambiate.

    Perché è stata disposta la restituzione?

    Per il mutamento sopravvenuto della disciplina dei reati tributari, che ha modificato i presupposti su cui si fondava la questione.

  • Corte cost. n. 140/2017 – Riduzione IRES e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni promosse dalla Regione siciliana contro alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che, riducendo l’aliquota IRES e ampliando deducibilità, incidevano sul gettito spettante alla Regione.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana gode di una particolare autonomia finanziaria fissata dal proprio statuto speciale. Misure statali che riducono il prelievo fiscale (come l’abbassamento dell’aliquota IRES) possono ridurre indirettamente le entrate che affluiscono alla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69 e 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto regionale (regio decreto legislativo n. 455 del 1946), alle relative norme di attuazione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 61 e 67 e alle altre disposizioni della legge di stabilità 2016 impugnate dalla Regione siciliana.

    Il principio

    Le manovre statali di politica fiscale che riducono in modo generale il prelievo, pur incidendo sul gettito regionale, non violano di per sé l’autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’IRES?

    È l’imposta sul reddito delle società; la legge di stabilità 2016 ne ha ridotto l’aliquota dal 27,5 al 24 per cento.

    Perché la Sicilia aveva impugnato le norme?

    Perché riteneva che la riduzione del prelievo statale comprimesse, senza concertazione, il gettito spettante alla Regione in base allo statuto speciale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le misure fiscali generali dello Stato non ledono l’autonomia finanziaria statutaria della Regione.