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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Articolo 1284 Codice Civile: Saggio degli interessi

    Art. 1284 c.c. Saggio degli interessi

    In vigore

    Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento (1) in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (2) La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (2)

  • Articolo 1285 Codice Civile: Obbligazione alternativa

    Articolo 1285 Codice Civile: Obbligazione alternativa

    Art. 1285 c.c. Obbligazione alternativa

    In vigore

    Il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

  • Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Articolo 1286 Codice Civile: Facoltà di scelta

    Art. 1286 c.c. Facoltà di scelta

    In vigore

    La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice.

  • Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Articolo 1287 Codice Civile: Decadenza dalla facoltà di scelta

    Art. 1287 c.c. Decadenza dalla facoltà di scelta

    In vigore

    Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l’esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest’ultimo. Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice.

  • Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Articolo 1288 Codice Civile: Impossibilità di una delle prestazioni

    Art. 1288 c.c. Impossibilità di una delle prestazioni

    In vigore

    L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

  • Articolo 1289 Codice Civile: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Articolo 1289 Codice Civile: Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    Art. 1289 c.c. Impossibilità colposa di una delle prestazioni

    In vigore

    Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno. Se dell’impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l’altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

  • Articolo 1290 Codice Civile: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

    Articolo 1290 Codice Civile: Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

    Art. 1290 c.c. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni

    In vigore

    prestazioni Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

  • Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Articolo 1291 Codice Civile: Obbligazione con alternativa multipla

    Art. 1291 c.c. Obbligazione con alternativa multipla

    In vigore

    Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due. SEZIONE III – Delle obbligazioni in solido

  • Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Articolo 1292 Codice Civile: Nozione della solidarietà

    Art. 1292 c.c. Nozione della solidarietà

    In vigore

    L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

  • Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti

    Art. 1293 c.c. Modalità varie dei singoli rapporti

    In vigore

    La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.