Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida pratica all’orario contrattuale nelle imprese artigiane del tessile e moda: 40 ore settimanali, maggiorazioni per straordinario aggiornate dal 2024, lavoro notturno e festivo, lavoro su sei giorni.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato fissa l’orario contrattuale a 40 ore settimanali su cinque giorni. Dal 1° agosto 2024 le ore oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% (in luogo del precedente 10%). Il lavoro notturno e festivo prevede una maggiorazione del 50%. Il sabato lavorativo è maggiorato del 20%.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Maggiorazione straordinario elevata al 12% dal 1° agosto 2024

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per orario aggiuntivo e lavoro speciale – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Tipo di prestazione Maggiorazione Decorrenza
    Ore oltre le 40 settimanali (straordinario diurno) +12% Dal 1° agosto 2024
    Lavoro notturno +50% Vigente
    Lavoro festivo +50% Vigente
    Lavoro il sabato (organizzazione su 6 giorni) +20% Vigente
    Ore oltre le 40 settimanali (testo previgente) +10% Fino al 31 luglio 2024

    Nota: Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria normale, ottenuta dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (orario mensile convenzionale di riferimento per il settore). Il lavoro notturno è quello svolto tra le 22.00 e le 6.00, salvo diversa previsione aziendale.

    Orario ordinario: 40 ore su cinque giorni

    L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Tessile e Moda Artigianato è fissato a 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni per 8 ore giornaliere. Questa distribuzione è la regola generale; è però possibile articolare diversamente l’orario settimanale in accordo con le esigenze produttive, nel rispetto del tetto settimanale e delle previsioni sull’orario massimo legale (D.Lgs. n. 66/2003: 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento).

    La retribuzione oraria convenzionale si ottiene dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (coefficiente mensile per un orario di 40 ore settimanali).

    Lavoro straordinario: la novità del 2024

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha elevato la maggiorazione per le ore di straordinario (ore prestate oltre le 40 settimanali) dal 10% al 12% con decorrenza 1° agosto 2024. Si tratta di un miglioramento significativo per i lavoratori del settore artigiano, che porta la maggiorazione contrattuale più vicina a quanto previsto da altri CCNL del settore.

    Il lavoro straordinario nel settore artigiano è soggetto ai limiti previsti dalla legge (D.Lgs. n. 66/2003): non può superare le 250 ore annue complessive. Il datore di lavoro non può imporre il lavoro straordinario in modo sistematico senza le maggiorazioni previste.

    Lavoro notturno e festivo

    Il lavoro notturno e il lavoro nei giorni festivi godono di una maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria normale. Per «lavoro notturno» si intende quello svolto tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il CCNL non prevede, in aggiunta alle maggiorazioni economiche, l’obbligo di riposo compensativo, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 sul riposo giornaliero (11 ore consecutive) e settimanale (24 ore consecutive).

    Lavoro su sei giorni e il sabato

    Quando l’organizzazione della produzione richiede la distribuzione dell’orario su sei giorni lavorativi (lunedì–sabato) per un maggiore utilizzo degli impianti, le ore prestate il sabato sono retribuite con una maggiorazione del 20% rispetto alla paga oraria normale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente l’organizzazione su sei giorni e il relativo orario.

    Assemblea sindacale retribuita: 10 ore annue

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue retribuite per l’esercizio del diritto di assemblea sindacale, da svolgersi nei luoghi di lavoro o nelle sedi sindacali. Le assemblee devono essere indette dalla RSA/RSU o dalle organizzazioni sindacali firmatarie (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) con preavviso adeguato al datore di lavoro. Ulteriori ore di assemblea oltre le 10 retribuite sono consentite in autoriduzione volontaria della retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio liv. 3 che fa quattro ore di straordinario nella settimana
    Tizio (livello 3, minimo 1.551,03 €/mese) presta 44 ore nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025. La retribuzione oraria normale è 1.551,03 ÷ 173 = 8,96 €/ora. Le 4 ore extra sono maggiorate del 12%: 8,96 × 1,12 = 10,04 €/ora. Il compenso aggiuntivo per le 4 ore è di 40,16 € lordi. Prima del 1° agosto 2024 la maggiorazione al 10% avrebbe dato 39,42 €.
    Caia – Addetta alle pressing che lavora il sabato
    Caia (livello 2, minimo 1.485,39 €/mese) lavora il sabato in una settimana di picco di produzione. La retribuzione oraria normale è 1.485,39 ÷ 173 = 8,58 €/ora. Lavorando 8 ore il sabato con la maggiorazione del 20%, riceve 8,58 × 1,20 × 8 = 82,37 € lordi per la giornata, contro i 68,64 € di un giorno feriale ordinario.
    Sempronio – Manutentore di turno notturno
    Sempronio (livello 4, minimo 1.617,92 €/mese) svolge lavori di manutenzione di notte in un’azienda di tintura artigianale. La retribuzione oraria è 1.617,92 ÷ 173 = 9,35 €/ora. Con la maggiorazione notturna del 50%, riceve 9,35 × 1,50 = 14,03 €/ora. Per un turno di 8 ore notturne il compenso è di 112,24 € lordi, più 40% in più rispetto alle ore diurne.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Tessile Moda Artigianato?
    L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni per 8 ore al giorno. Il limite legale di 48 ore medie (D.Lgs. n. 66/2003) si applica in ogni caso.
    Quanto viene pagata l’ora straordinaria?
    Dal 1° agosto 2024 le ore prestate oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% della retribuzione oraria normale. Il lavoro notturno e festivo è maggiorato del 50%.
    Il lavoro il sabato è previsto?
    Sì. Se il datore organizza la produzione su sei giorni, le ore del sabato sono maggiorate del 20% rispetto alla paga oraria ordinaria.
    Cosa sono le 10 ore di assemblea annue?
    Il CCNL riconosce 10 ore annue retribuite per assemblee sindacali, indette dalle organizzazioni firmatarie (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o dalla RSA/RSU aziendale.
    Il datore può obbligare al lavoro straordinario?
    Il lavoro straordinario può essere richiesto dal datore nei limiti delle 250 ore annue previste dalla legge. Il rifiuto del lavoratore deve essere fondato su ragioni oggettive; tuttavia il CCNL non prevede sanzioni automatiche per il rifiuto occasionale e motivato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: maternità e congedi 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Maternità e congedi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida completa alle tutele di maternità, paternità e congedo parentale nelle imprese artigiane del tessile e della moda: integrazione dell’indennità INPS, conservazione del posto, congedo di paternità e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra il trattamento INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge; il CCNL aggiunge 1 giorno supplementare a carico del datore. I congedi parentali seguono il D.Lgs. n. 151/2001 con le migliorie introdotte dal rinnovo luglio 2024.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Congedo paternità: +1 giorno supplementare a carico datore; rafforzamento tutele genitorialità

    Tabella riepilogativa: congedi e trattamento economico

    Maternità, paternità e congedi parentali – CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024)
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4 flessibile) INPS 80% + integrazione datore fino a 100% D.Lgs. n. 151/2001 + CCNL
    Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno (CCNL) 100% a carico INPS (10 gg) + 100% datore (1 gg) Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 + CCNL 2024
    Congedo parentale facoltativo – madre Fino a 6 mesi (entro 14 anni del figlio) 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% D.Lgs. n. 105/2022
    Congedo parentale facoltativo – padre Fino a 6 mesi (entro 14 anni del figlio) 3 mesi al 80%, 3 mesi al 30% (entro 6 anni) o 30% D.Lgs. n. 105/2022
    Congedo per malattia figlio (< 3 anni) Illimitato (entrambi i genitori) Non retribuito; matura TFR e anzianità D.Lgs. n. 151/2001
    Congedo per malattia figlio (3-14 anni) 10 giorni lavorativi per anno per genitore Non retribuito D.Lgs. n. 151/2001
    Permessi allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno del figlio (1 ora se orario < 6 h) 100% a carico INPS D.Lgs. n. 151/2001

    Nota: L’indennità INPS di maternità obbligatoria è pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (art. 22, D.Lgs. n. 151/2001). Il CCNL Tessile Moda Artigianato copre il restante 20%, garantendo alla lavoratrice la retribuzione piena. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e non è coperta da INPS.

    La maternità obbligatoria: struttura e integrazione contrattuale

    Il congedo di maternità obbligatoria è disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità). La durata ordinaria è di 5 mesi: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto. In alternativa, la lavoratrice può optare per la maternità flessibile (art. 20, D.Lgs. n. 151/2001): con certificazione medica che attesti la compatibilità della prosecuzione del lavoro, può lavorare fino alla settimana precedente il parto e fruire di 4 mesi post-partum.

    L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce che il datore integri la prestazione INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione normale per l’intero periodo di astensione obbligatoria. Questa integrazione rappresenta un miglioramento contrattuale rispetto al minimo di legge e riguarda la retribuzione globale (minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità contrattuali fisse).

    Durante il congedo obbligatorio maturano:

    • Ferie annue (per intero).
    • Ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
    • TFR, calcolato sulla retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c.
    • Scatti di anzianità (il periodo è utile per il calcolo dell’anzianità contrattuale).

    Il congedo di paternità obbligatorio

    L’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 prevede il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi, retribuiti al 100% a carico INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento). Il padre può fruire dei 10 giorni anche contemporaneamente al congedo obbligatorio della madre.

    Il rinnovo del CCNL del 16 luglio 2024 ha introdotto un ulteriore 1 giorno supplementare di congedo di paternità a carico del datore di lavoro, retribuito al 100%. Il padre lavoratore nel settore tessile-moda artigiano ha quindi diritto complessivamente a 11 giorni di congedo obbligatorio retribuito (10 a carico INPS, 1 a carico datore).

    Oltre al congedo obbligatorio, il padre può fruire del congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001) nei soli casi in cui la madre sia impossibilitata a prendersi cura del figlio (morte, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre).

    Il congedo parentale facoltativo

    Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di durata massima di 6 mesi, non cedibile all’altro genitore, fruibile fino al quattordicesimo anno di vita del figlio dal 1° gennaio 2026 (fino al 2025 il limite era il dodicesimo; l’80% spetta entro il sesto anno, il 30% entro i quattordici anni). Il totale complessivo per entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

    Il trattamento economico del congedo parentale, così come riformato dal D.Lgs. n. 105/2022 (recepimento direttiva UE 2019/1158), prevede:

    • 3 mesi per ciascun genitore: indennità pari all’80% della retribuzione (entro i 6 anni del figlio), non cedibili all’altro genitore.
    • Ulteriori 3 mesi: indennità pari al 30% della retribuzione entro i 14 anni del figlio (art. 34, c. 1); oltre i nove mesi indennizzati il 30% spetta solo con reddito individuale inferiore a 2,5 volte il minimo INPS (art. 34, c. 3).
    • La quota del 30% può essere elevata all’80% per 1 mese a partire dal 2024 (primo anno di applicazione).

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato non stabilisce integrazioni aggiuntive alla quota del 30%, ma la contrattazione di secondo livello può farlo.

    Divieto di licenziamento e tutele del posto

    La legge (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende al padre che fruisca del congedo obbligatorio o del congedo parentale. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

    Fanno eccezione:

    • Cessazione totale dell’attività aziendale.
    • Scadenza del contratto a termine (senza obbligo di proroga, salvo previsioni specifiche).
    • Giusta causa non connessa alla maternità, verificata e documentata.

    Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di tornare nella stessa posizione lavorativa o in una posizione equivalente, con lo stesso trattamento economico e lo stesso inquadramento.

    Permessi per allattamento e altri istituti connessi

    Fino al compimento del primo anno di età del figlio, la madre (o il padre in alternativa, se la madre non ne fruisce) ha diritto a 2 ore di permesso retribuito per allattamento (ridotte a 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore), ai sensi degli artt. 39-42, D.Lgs. n. 151/2001. I permessi sono interamente retribuiti a carico INPS.

    In caso di malattia del figlio:

    • Figlio di età inferiore a 3 anni: entrambi i genitori possono assentarsi per tutta la durata della malattia, senza limiti di tempo, senza retribuzione ma con maturazione del TFR.
    • Figlio di età tra 3 e 14 anni: 10 giorni lavorativi per anno per ciascun genitore, non retribuiti.

    Casi pratici

    Tizia – Lavoratrice in maternità obbligatoria: quanto percepisce?
    Tizia, operaia di livello 3 con una retribuzione mensile di 1.551,03 €, inizia il congedo obbligatorio 2 mesi prima del parto. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media giornaliera (1.551,03 ÷ 26 = 59,65 €/giorno × 80% = 47,72 €/giorno). Il datore integra il restante 20%, garantendo a Tizia la retribuzione piena per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Maturano ferie, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR.
    Caio – Padre artigiano: congedo di paternità e giorni spettanti
    Caio lavora come operaio in un laboratorio di confezioni. Nasce il figlio il 10 marzo 2026. Caio ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100% da INPS, più 1 giorno aggiuntivo a carico del datore previsto dal CCNL (rinnovo luglio 2024): in totale 11 giorni lavorativi retribuiti interamente. Caio può fruirli anche in modo non consecutivo da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto.
    Sempronia – Congedo parentale e scelta della quota
    Sempronia rientra dalla maternità obbligatoria e decide di fruire di 3 mesi di congedo parentale facoltativo quando il figlio ha 8 mesi. Ha diritto a 3 mesi all’80% della retribuzione (INPS) e potrebbe prenderne altri 3 al 30%, entro i 6 anni del figlio. Sceglie di prendere solo i 3 mesi all’80% e rientra al lavoro: il suo posto è tutelato e ritrova l’inquadramento di livello 3 senza variazioni economiche.

    Domande frequenti

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato integra l’indennità INPS di maternità?
    Sì. Il CCNL integra l’indennità INPS (80% della retribuzione) fino al 100% per l’intera durata del congedo obbligatorio di 5 mesi. L’integrazione è a carico del datore e si calcola sulla retribuzione normale contrattuale.
    Quanti giorni di congedo paternità prevede il CCNL?
    10 giorni obbligatori per legge (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), retribuiti al 100% da INPS, più 1 giorno aggiuntivo a carico del datore previsto dal rinnovo del luglio 2024. Totale: 11 giorni lavorativi retribuiti al 100%.
    Il posto di lavoro è garantito durante la maternità?
    Sì. Il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del figlio (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001). Il licenziamento intimato in violazione è nullo.
    Durante il congedo parentale maturano ferie e TFR?
    Sì. Durante l’astensione obbligatoria maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR per intero. Durante il congedo parentale facoltativo maturano TFR e anzianità ma non necessariamente ferie, salvo previsioni aziendali migliorative.
    La lavoratrice può rinunciare alla maternità obbligatoria?
    No. L’astensione obbligatoria è un diritto irrinunciabile (art. 6, D.Lgs. n. 151/2001). La lavoratrice non può rinunciarvi né il datore può imporle di lavorare durante il periodo di congedo obbligatorio, salvo le ipotesi di maternità flessibile previste dalla legge.
    Il congedo parentale è cumulabile con quello del partner?
    No, non si cumulano nello stesso momento: entrambi i genitori possono fruire ciascuno del proprio congedo, ma non contemporaneamente, salvo accordo diverso con il datore. Tuttavia, il padre può fruire del suo congedo obbligatorio di paternità anche mentre la madre è in congedo obbligatorio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 151/2001, D.Lgs. n. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: malattia e infortunio 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Malattia e infortunio nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Comporto, trattamento economico e tutele speciali per malattia e infortunio nelle imprese artigiane del tessile e moda: come funziona l’integrazione INPS, quanto dura la conservazione del posto e le novità per malati oncologici e disabili.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per 12 mesi in un arco di 21 mesi consecutivi. Per gli operai l’integrazione INPS arriva all’80% dall’1° al 7° giorno e al 100% dall’8° al 180° giorno. I disabili certificati hanno un’estensione di +90 giorni; i malati oncologici gravi godono di ulteriori 12 mesi di comporto.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Comporto per malattie gravi (oncologiche): +12 mesi in 24 mesi; disabili: +90 giorni

    Tabella riepilogativa del trattamento di malattia

    Trattamento economico di malattia per categoria – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Categoria Periodo Integrazione aziendale
    Operai (tutti i livelli) 1° – 7° giorno (malattia ≥ 8 giorni) 80% della retribuzione normale di fatto
    Operai (tutti i livelli) 8° – 180° giorno 100% della retribuzione normale di fatto
    Operai – malattia breve (< 8 giorni) 1° – 3° giorno (carenza) Non retribuita dall’azienda (solo indennità INPS se spettante)
    Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) Primi 3 mesi 100% della retribuzione
    Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) Mesi 4° – 6° 50% della retribuzione
    Impiegati/intermedi (anzianità oltre 10 anni) Primi 4 mesi 100% della retribuzione

    Nota: L’integrazione aziendale si aggiunge all’indennità INPS, fino al raggiungimento delle percentuali indicate. L’INPS eroga ai lavoratori dipendenti un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore salvo integrazione contrattuale). Per il settore artigiano le regole INPS applicabili sono quelle del regime generale dei lavoratori dipendenti.

    Il comporto: quanto dura la conservazione del posto

    Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia senza poterlo licenziare. Nel CCNL Tessile e Moda Artigianato il comporto è fissato a 12 mesi, con il conteggio effettuato nell’arco di 21 mesi consecutivi (comporto «per sommatoria»). Questo significa che non si considera solo la singola malattia, ma il totale dei giorni di assenza per malattia negli ultimi 21 mesi: se raggiungono o superano i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.

    Il rinnovo del luglio 2024 ha portato il periodo di riferimento da 21 a 24 mesi per il computo delle malattie ai fini del comporto, rispetto al testo previgente che prevedeva 21 mesi.

    Tutele speciali: disabili e malati oncologici

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024) ha rafforzato le tutele per due categorie vulnerabili:

    • Lavoratori con disabilità certificata (ai sensi della L. n. 68/1999): il comporto ordinario è esteso di ulteriori 90 giorni. Il lavoratore disabile che supera i 12 mesi ordinari ha quindi a disposizione 12 mesi + 90 giorni prima che il datore possa procedere al licenziamento.
    • Patologie oncologiche gravi certificate: il comporto è prolungato di ulteriori 12 mesi, calcolati su un periodo di riferimento di 24 mesi consecutivi. Il lavoratore affetto da patologia oncologica certificata gode quindi di una protezione complessiva più estesa rispetto al comporto ordinario.

    Infortunio sul lavoro

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. infortuni) e le norme INAIL. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea, fino alla guarigione clinica o al riconoscimento dell’invalidità permanente. Il trattamento economico durante l’infortunio è di norma a carico INAIL (indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno), con possibile integrazione aziendale secondo quanto previsto dal CCNL.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità

    Il lavoratore malato è tenuto a:

    • Comunicare la malattia al datore entro l’inizio del turno o della giornata lavorativa.
    • Inviare il certificato medico telematicamente all’INPS tramite il medico curante (sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia), con numero di protocollo da comunicare al datore.
    • Essere reperibile al domicilio durante le fasce orarie di visita fiscale (art. 5, L. n. 300/1970 e circolari INPS): di norma 10.00–12.00 e 17.00–19.00 nei giorni feriali. Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per il giorno di assenza.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio malato per 5 giorni: carenza o integrazione?
    Tizio (operaio, liv. 3) si ammala dall’1 al 5 ottobre 2025 (5 giorni di calendario). La malattia dura meno di 8 giorni: i primi 3 giorni non sono integrati dall’azienda (carenza). I giorni 4 e 5 ricevono l’integrazione aziendale all’80%. Tizio perceperà solo l’indennità INPS per i giorni 4 e 5 (INPS paga dal 4° giorno), senza integrazione aziendale per i giorni 1-3.
    Caia – Lavoratrice oncologica: comporto esteso
    Caia riceve una diagnosi di tumore e si assenta continuativamente per 10 mesi. Superati i 12 mesi di comporto ordinario, il datore non può licenziarla: essendo la patologia oncologica certificata, beneficia di ulteriori 12 mesi di protezione. Caia può restare assente per complessivi 24 mesi prima che il datore possa eventualmente attivare il licenziamento per superamento del comporto, previo parere sindacale.
    Sempronio – Infortunio sul lavoro: come funziona il trattamento
    Sempronio si infortuna lavorando a una macchina da taglio. L’infortunio è denunciato all’INAIL e riconosciuto come inabilità temporanea assoluta di 45 giorni. INAIL corrisponde il 60% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione ordinaria per il periodo di inabilità. Il posto di Sempronio è conservato per tutta la durata dell’inabilità.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi è conservato il posto in caso di malattia?
    Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi, calcolati nell’arco di 24 mesi consecutivi (rinnovo luglio 2024). Disabili certificati: +90 giorni. Malattie oncologiche gravi: +12 mesi in 24 mesi.
    I primi tre giorni di malattia sono pagati?
    Per le malattie di durata inferiore a 8 giorni i primi 3 giorni (carenza) non sono integrati dall’azienda. Se la malattia dura 8 o più giorni, l’integrazione decorre dall’1° giorno all’80% (operai).
    Come viene calcolata l’integrazione per gli impiegati?
    Per impiegati e intermedi con anzianità fino a 10 anni: 100% per i primi 3 mesi, 50% per i successivi 3 mesi. Per anzianità oltre i 10 anni: 100% per i primi 4 mesi. L’integrazione si aggiunge all’indennità INPS.
    Cosa succede se si supera il comporto?
    Il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con obbligo di preavviso contrattuale. Il lavoratore ha diritto al TFR e alle voci maturate. Se disabile certificato o malato oncologico, il comporto è esteso come indicato sopra.
    Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
    Sì, deve essere reperibile al domicilio durante le fasce di visita fiscale (10.00-12.00 e 17.00-19.00 nei giorni feriali). Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per quel giorno, salvo giustificato motivo (visita medica, urgenza ecc.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Una guida pratica all’inquadramento professionale nelle piccole imprese artigiane del tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazioni a mano: 7 livelli, declaratorie e mansioni tipiche.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede 7 livelli di inquadramento (da 1 a 6S) che distinguono operai generici, qualificati, specializzati, impiegati, intermedi, direttivi e quadri. L’inquadramento corretto determina il minimo tabellare, la durata del periodo di prova e i termini di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane: tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni a mano, pulitintolavanderie, occhialeria

    Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

    Livelli di inquadramento – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Livello Categoria Mansioni tipiche Minimo (ott. 2025)
    6S Quadri Direzione e coordinamento con autonomia gestionale rilevante, responsabilità di funzioni aziendali 2.039,91 € + 20,66 € ind.
    6 Impiegati direttivi Responsabile di reparto, coordinamento impiegati e operai, funzioni amministrative/commerciali di alto profilo 1.910,15 €
    5 Impiegati/intermedi specializzati Capo squadra, sorvegliante di linea, impiegato tecnico specializzato, modellista senior 1.751,06 €
    4 Operai specializzati / Impiegati qualificati Operatore macchine complesse (taglio automatico, ricamo industriale), addetto amministrativo qualificato, tecnico manutentore 1.617,92 €
    3 Operai qualificati Cucitore su macchina specifica, addetto stiro, orlatore, operatore su macchine tessili standard 1.551,03 €
    2 Operai comuni Addetto a lavorazioni semplici e ripetitive, ausilio a operatori qualificati, imballaggio e movimentazione 1.485,39 €
    1 Operai generici Pulizia locali produttivi, carico/scarico merci, mansioni ausiliarie e di supporto logistico 1.404,41 €

    Nota: Le declaratorie complete per ciascun livello sono contenute nel testo integrale del CCNL. I valori retributivi si riferiscono al settore Abbigliamento da ottobre 2025. Dal 1° ottobre 2026 si applica la quarta tranche del rinnovo 2024 (ad esempio 1.454,41 € al 1° livello, 1.606,03 € al 3°, 1.675,42 € al 4°): importi aggiornati e settore Tessile Calzaturiero nella scheda delle tabelle retributive. Declaratorie: art. 30 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica.

    Come si articola il sistema di classificazione

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato adotta un sistema di classificazione del personale articolato in sette livelli (dal livello 1 al livello 6S), organizzati per grado crescente di professionalità, autonomia e responsabilità. La struttura accorpa in un unico schema classificatorio le tradizionali categorie di operai, intermedi, impiegati e quadri, che restano però categorie legali (art. 2095 c.c.): la classificazione unica stabilisce a quale livello retributivo appartiene ciascuna mansione.

    Il sistema di classificazione distingue sostanzialmente tre macro-aree:

    • Area operativa (livelli 1-4): lavoratori che svolgono mansioni esecutive, dalla semplice pulizia ai lavori tecnici qualificati su macchinari specifici.
    • Area tecnica e impiegatizia (livelli 4-5): lavoratori con compiti di coordinamento, amministrazione o tecnici di media complessità.
    • Area direttiva e manageriale (livelli 6 e 6S): figure con responsabilità gestionali o di direzione, compresi i quadri.

    Declaratorie principali per livello

    Livello 1 – Operaio generico

    Secondo la declaratoria dell’art. 30 appartengono al livello 1 i lavoratori di prima assunzione nel settore, per un periodo massimo di 9 mesi, e gli addetti a mansioni di manovalanza o pulizia. Chi è al 1° livello come neoassunto, trascorsi al massimo 9 mesi, va inquadrato secondo le mansioni svolte.

    Livello 2 – Operaio comune

    Il livello 2 comprende lavoratori che, dopo un breve periodo di affiancamento, sono in grado di svolgere mansioni operative elementari: imballaggio e confezionamento capi, stiratura di base, etichettatura, ausilio a operatori di macchine. Si distingue dal livello 1 per la presenza di un minimo di addestramento pratico specifico al settore tessile-abbigliamento.

    Livello 3 – Operaio qualificato

    Al livello 3 appartengono gli operai che, dopo adeguato periodo di formazione, sono in grado di operare autonomamente su macchine e processi standard del settore: cuciture su macchine piane o overlock, stiratura a pressa, orlatura, assemblaggi standard. È il livello più numeroso nel comparto artigiano del tessile.

    Livello 4 – Operaio specializzato / Impiegato qualificato

    Il livello 4 raggruppa sia operai con specializzazione tecnica avanzata (operatori di macchine da taglio automatico, ricamatori su macchine specifiche, manutentori di primo livello) sia impiegati con mansioni amministrative, commerciali o di design di base. È un livello «cerniera» che accorpa figure operaie e impiegatizie di pari complessità professionale.

    Livello 5 – Impiegato/intermedio specializzato

    Al livello 5 appartengono i capi reparto, i sorveglianti di linea, i modellisti senior, gli impiegati tecnici con responsabilità specifiche e gli amministrativi con autonomia operativa. È il livello degli «intermedi» del vecchio ordinamento: figure che coordinano gruppi di operai o gestiscono processi tecnici complessi in autonomia.

    Livello 6 – Impiegato direttivo

    Il livello 6 è riservato agli impiegati con funzioni direttive che richiedono ampia autonomia gestionale: responsabili amministrativi, responsabili di produzione, commerciali con delega. Nelle piccole imprese artigiane questa figura coincide spesso con un collaboratore di stretta fiducia del titolare.

    Livello 6S – Quadri

    Il livello 6 super identifica i Quadri, categoria disciplinata dalla L. n. 190/1985 e recepita dal CCNL. Si tratta di lavoratori che svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, con ampia autonomia decisionale e responsabilità gestionale. Percepiscono un’indennità di funzione di 20,66 € mensili (dal 1° ottobre 1988 nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderia), che può assorbire il superminimo individuale fino al 50% del suo importo. Chi svolge temporaneamente mansioni di quadro, se non sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto, ottiene la qualifica dopo 6 mesi.

    Il principio di effettività delle mansioni

    L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte, non al titolo di studio o alla qualifica formale. L’art. 2103 c.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015) stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale. Il CCNL non deroga a questo principio. Il datore di lavoro che assegna sistematicamente mansioni di livello superiore senza adeguare l’inquadramento incorre nell’obbligo di corrispondere le differenze retributive.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto al taglio con specializziazione: quale livello?
    Tizio opera in un laboratorio artigiano di abbigliamento come addetto al taglio automatico: regola i parametri della macchina, gestisce i piani di taglio e controlla la qualità del risultato in autonomia. Il datore lo ha inizialmente inquadrato al livello 3. Dopo sei mesi, il sindacato (Femca-CISL) rileva che le mansioni corrispondono al livello 4 (operaio specializzato su macchine complesse). Tizio riceve l’inquadramento aggiornato con decorrenza dall’inizio delle nuove mansioni e le relative differenze retributive.
    Caia – Impiegata amministrativa in una piccola sartoria
    Caia gestisce la fatturazione, i rapporti con i fornitori e tiene la prima nota contabile di una piccola sartoria artigiana con quattro dipendenti. Il datore la inquadra al livello 4 (impiegata qualificata). Caia rivendica il livello 5 sostenendo di operare con piena autonomia e senza supervisione. Dopo un confronto sindacale, le parti concordano il livello 5 trattandosi di responsabilità amministrativa completa senza affiancamento direttivo.
    Sempronio – Capo reparto in una tintoria artigiana
    Sempronio coordina tre operai in una tintoria artigiana, gestisce i tempi di lavorazione e risponde direttamente al titolare. Il contratto lo inquadra al livello 5 (intermedio). Il titolare valuta se riconoscergli il livello 6, considerato il ruolo di responsabile di reparto con delega sulle scelte tecniche. Trattandosi di piccola impresa artigiana con meno di dieci dipendenti, il salto al livello 6 richiede una verifica attenta delle declaratorie contrattuali, poiché il livello 6 richiede funzioni direttive con ampia autonomia gestionale.

    Domande frequenti

    Chi decide il livello di inquadramento nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    L’inquadramento spetta al datore di lavoro sulla base delle mansioni effettivamente svolte, verificate rispetto alle declaratorie contrattuali. Il lavoratore che ritiene di svolgere mansioni superiori può richiedere la revisione al sindacato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Un addetto al taglio automatico a quale livello appartiene?
    Dipende dal grado di autonomia. Un addetto che regola i parametri e gestisce il piano di taglio autonomamente è generalmente di livello 4. Se svolge operazioni ripetitive su macchina già preimpostata, rientra nel livello 3.
    Il livello 6S si applica anche nelle piccole imprese artigiane?
    Sì, il livello 6S (Quadri) è previsto dal CCNL anche per le imprese artigiane. È statisticamente raro nelle micro-imprese, ma si applica ogni volta che le funzioni svolte rientrano nella declaratoria: autonomia gestionale rilevante e responsabilità per gli obiettivi aziendali.
    Come si procede per il passaggio a un livello superiore?
    Non esiste un avanzamento automatico di livello basato sull’anzianità. Il lavoratore che stabilmente svolge mansioni di livello superiore ha diritto al riconoscimento del livello più alto con decorrenza dall’inizio della nuova assegnazione. È consigliabile formalizzare la richiesta per iscritto, anche tramite il sindacato.
    L’intermedio è una categoria separata?
    Sì. Il CCNL prevede lavoratori «intermedi» che svolgono funzioni di raccordo tra la direzione e la produzione: capi reparto, sorveglianti, coordinatori di linea. Sono inquadrati prevalentemente ai livelli 4 e 5.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida completa alle ferie annue, ai permessi retribuiti e alla nuova banca ore solidale nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: diritti, maturazione, monetizzazione e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce 4 settimane di ferie annue retribuite per ogni anno di servizio. Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la banca ore solidale, che consente la cessione volontaria di ferie e permessi tra colleghi per esigenze familiari gravi. Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Introduzione banca ore solidale per cessione ferie tra colleghi

    Tabella riepilogativa di ferie e permessi

    Ferie, permessi e istituti connessi – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Istituto Misura Fonte
    Ferie annue 4 settimane (20 giorni lavorativi su 5 giorni/sett.) CCNL + D.Lgs. n. 66/2003
    Godimento minimo garantito 2 settimane consecutive nel corso dell’anno D.Lgs. n. 66/2003 (legge)
    Assemblea sindacale retribuita 10 ore annue CCNL
    Permessi per lutto (coniuge, figli, genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti CCNL
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti Legge + CCNL
    Banca ore solidale Cessione volontaria ferie/permessi tra colleghi CCNL – rinnovo luglio 2024
    Ferie maturate pro-rata 1/12 delle ferie annue per ogni mese o frazione ≥ 15 giorni Principio generale

    Nota: Le 4 settimane di ferie si traducono in 20 giorni lavorativi per i lavoratori con orario su 5 giorni, o in 24 giorni per chi lavora su 6 giorni. Le ferie maturano dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova.

    Le ferie annue: maturazione e fruizione

    Il diritto a 4 settimane di ferie retribuite è garantito dal CCNL in linea con il minimo inderogabile del D.Lgs. n. 66/2003 (art. 10), che prevede 4 settimane annue con un minimo di 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Le ferie maturano proporzionalmente per i periodi di servizio inferiori all’anno, calcolando 1/12 delle ferie per ogni mese intero o frazione uguale o superiore a 15 giorni.

    Durante le ferie il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione normale (minimo tabellare più scatti di anzianità e indennità contrattuali fissi), escludendo le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni contingenti.

    Il periodo di ferie deve essere programmato dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze produttive e degli interessi del lavoratore. In mancanza di accordo, il datore decide la collocazione nel rispetto del minimo legale di 2 settimane consecutive.

    Monetizzazione delle ferie: quando è possibile

    Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto, nemmeno su accordo tra le parti, ad eccezione della quota eccedente il minimo inderogabile di legge (2 settimane). Il divieto è posto dal D.Lgs. n. 66/2003 a tutela del diritto al riposo del lavoratore e non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

    Solo alla cessazione del rapporto di lavoro è corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, calcolata sulla retribuzione giornaliera (minimo mensile diviso 26 per i lavoratori con orario su 6 giorni, diviso 22 per quelli su 5 giorni).

    La banca ore solidale: la novità del 2024

    Una delle novità più significative del rinnovo del 16 luglio 2024 è l’introduzione della banca ore solidale. Questo istituto consente ai lavoratori di cedere volontariamente le proprie ore di ferie e permessi retribuiti a un collega in situazione di grave necessità familiare (ad esempio: assistenza a un familiare non autosufficiente, figlio gravemente malato, situazione di emergenza familiare documentata).

    Le caratteristiche della banca ore solidale:

    • La cessione è volontaria e anonima: nessun lavoratore può essere obbligato a cedere.
    • Non è prevista alcuna corresponsione economica tra cedente e cessionario.
    • Le ore cedute sono portate a un fondo aziendale e assegnate al lavoratore beneficiario su sua richiesta motivata.
    • Le modalità operative sono definite a livello aziendale, nel rispetto delle linee guida CCNL.

    Permessi per lutto, matrimonio e festività soppresse

    Il CCNL Tessile e Moda Artigianato prevede specifici permessi retribuiti per eventi personali:

    • Lutto: 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori (parenti di primo grado).
    • Matrimonio: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito (c.d. «settimana di nozze» estesa), da fruire in corrispondenza dell’evento.
    • Donazione sangue: giornata retribuita ai sensi della L. n. 584/1967.
    • Festività soppresse (ex ROL): le festività civili soppresse dalla L. n. 54/1977 generano permessi retribuiti aggiuntivi (di norma 4 giorni annui); le modalità di fruizione sono definite dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore assunto a metà anno: quante ferie ha maturato?
    Tizio viene assunto il 1° luglio 2025. Al 31 dicembre 2025 ha maturato 6 mesi di servizio. Le ferie spettanti sono 6/12 delle ferie annuali = 6/12 × 20 giorni = 10 giorni lavorativi. Se entro dicembre ne ha godute 5, ne ha 5 residue da godere nei primi mesi del 2026, entro il termine previsto dalla legge (18 mesi dall’anno di maturazione).
    Caia – Ferie non godute: può chiedere i soldi?
    Caia ha 8 giorni di ferie residue del 2024 non ancora fruiti. Il datore propone di pagarle in busta paga. Caia è tentata di accettare, ma il consulente del lavoro le spiega che la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto è vietata dalla legge per la parte corrispondente al minimo di 2 settimane. Solo la quota eccedente potrebbe teoricamente essere monetizzata per accordo; nel dubbio è più prudente e corretto fruire le ferie fisicamente.
    Sempronio – Collega malato: banca ore solidale in azione
    Il collega di Sempronio ha un figlio gravemente malato e ha esaurito ferie e permessi. Sempronio decide di cedere 8 ore di ferie alla banca ore solidale aziendale, istituita dopo il rinnovo del luglio 2024. La cessione avviene anonimamente tramite il modulo predisposto dall’azienda in accordo con la RSU. Il collega riceve le ore senza alcun costo economico e può stare vicino al figlio senza perdita di retribuzione.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Spettano 4 settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni. La retribuzione durante le ferie corrisponde alla retribuzione normale contrattuale.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No, in costanza di rapporto le ferie non possono essere sostituite da un’indennità pecuniaria. Solo alla cessazione del rapporto viene liquidata l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
    Cos’è la banca ore solidale introdotta nel 2024?
    Un istituto che consente di cedere volontariamente ore di ferie o permessi a un collega in situazione di grave necessità familiare. La cessione è volontaria, anonima e senza corrispettivo economico.
    Quanti giorni di permesso per lutto?
    Il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per la morte del coniuge, dei figli o dei genitori. Per la morte di altri parenti, consultare il testo integrale del CCNL o rivolgersi al sindacato.
    Le ferie si perdono se non vengono fruite entro l’anno?
    No, non si perdono automaticamente. Il datore deve consentire il godimento delle ferie entro 18 mesi dall’anno di maturazione (D.Lgs. n. 66/2003). La prescrizione del diritto alle ferie è quinquennale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: apprendistato 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Apprendistato nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: durata per livello, percentuali retributive, formazione obbligatoria, scatti di anzianità e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Nel CCNL Tessile Moda Artigianato l’apprendistato professionalizzante si usa per i livelli dal 2° al 6° Super e dura 5 anni per i livelli 3°-6° Super, 3 anni per il 2°. La retribuzione è una percentuale del minimo del livello di destinazione che cresce ogni semestre, dal 70% iniziale al 100%. La formazione è di almeno 80 ore medie annue, sicurezza compresa. Dal 2025 gli apprendisti maturano scatti di 6 euro.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Scatti di anzianità per gli apprendisti: 6,00 € dal 1° gennaio 2025; nuove percentuali e durate per i contratti stipulati dal 16 luglio 2024
    Fonte legale
    D.Lgs. n. 81/2015 (art. 41-47) + CCNL per le specificazioni di settore

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzioni dell’apprendistato

    Apprendistato professionalizzante – Area Tessile-Moda (contratti dal 16 luglio 2024): durata e percentuale del minimo del livello di destinazione per semestre
    Gruppo (livello di destinazione) Durata 1°-2° sem. 3° sem. 4° sem. 5°-6° sem. 7° sem. 8° sem. 9° sem. 10° sem.
    1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6°, 6° Super) 5 anni 70% 75% 75% 85% 88% 93% 93% 100%
    2° gruppo (livello 3°) 5 anni 70% 75% 75% 91% 96% 100% 100% 100%
    3° gruppo (livello 2°) 3 anni 70% 75% 96% 100% — — — —

    Nota: le percentuali si applicano alla retribuzione tabellare del livello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine; la retribuzione netta dell’apprendista non può superare quella del lavoratore qualificato di analogo livello. Per gli impiegati amministrativi di tutti i settori le percentuali sono 70%, 70%, 75%, 80%, 85% e 90% nei primi sei semestri. Non si assume in apprendistato per il 1° livello. Durata minima 6 mesi; periodo di prova non superiore a 4 mesi. Ai contratti stipulati prima del 16 luglio 2024 continua ad applicarsi la disciplina precedente fino alla scadenza. Fonte: accordo di rinnovo del 16 luglio 2024, art. 68.

    L’apprendistato professionalizzante: struttura e finalità

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa formativa: il datore si impegna a formare l’apprendista, che in cambio acquisisce una qualificazione professionale. È il tipo di apprendistato più diffuso nell’artigianato tessile e della moda.

    I requisiti soggettivi per l’apprendistato professionalizzante sono:

    • Età minima: 18 anni (o 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
    • Età massima: 29 anni (il contratto deve iniziare prima del compimento del 30° anno).
    • Non è richiesto un titolo di studio minimo per l’apprendistato professionalizzante.

    Il contratto è a tempo indeterminato: durante l’apprendistato nessuna delle parti può recedere senza giusta causa o giustificato motivo; al termine ciascuna può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso che decorre dalla fine del periodo (la malattia durante il preavviso non lo interrompe). Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

    La formazione professionalizzante: obblighi del datore artigiano

    Il datore di lavoro artigiano che assume un apprendista deve garantire la formazione professionalizzante e di mestiere necessaria per la qualifica. Il CCNL fissa almeno 80 ore medie annue di formazione, comprese le ore di formazione sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (non aggiuntive). Le modalità possono essere affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni o visite aziendali, anche tramite strutture formative esterne accreditate dalla Regione.

    Al contratto, stipulato per iscritto, va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI), redatto in forma sintetica e definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione; indica contenuti e modalità della formazione e il nome del referente aziendale. Nell’apprendistato part-time le ore di formazione non si riducono.

    Il tutor aziendale deve avere le competenze professionali adeguate al profilo di destinazione dell’apprendista. Nelle imprese artigiane e in quelle sotto i 15 dipendenti il referente può essere il titolare, un socio o un familiare coadiuvante.

    Contribuzione ridotta e vantaggi per il datore artigiano

    L’assunzione di apprendisti comporta significativi vantaggi contributivi per il datore di lavoro artigiano:

    • Aliquota contributiva ridotta: per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti l’aliquota di contribuzione previdenziale a carico del datore per gli apprendisti è significativamente ridotta rispetto ai lavoratori ordinari (le aliquote agevolate sono definite dalla normativa previdenziale INPS e variano in base alla dimensione aziendale; per informazioni aggiornate si rinvia al sito INPS).
    • Esonero contributivo per nuove assunzioni: le assunzioni di apprendisti con contratto ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 possono beneficiare, in presenza di specifici requisiti, degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, in base all’anno di assunzione e ai requisiti dell’apprendista).
    • Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, beneficia di un anno di contribuzione ridotta sul rapporto trasformato.

    Scatti di anzianità per apprendisti: novità 2025

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha stabilito che dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche con rapporto in corso, maturano gli scatti di anzianità con le stesse regole dei lavoratori qualificati, per un importo di 6,00 € a scatto, non rapportato alla percentuale di retribuzione. Alla qualificazione gli scatti già maturati vengono integrati ai valori del nuovo livello. Nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, agli apprendisti già in forza al 16 luglio 2024 continua ad applicarsi la disciplina degli scatti vigente alla data della loro assunzione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista livello 3 in una sartoria: quanto guadagna?
    Tizio viene assunto come apprendista per il livello 3 di destinazione. Il livello 3 appartiene al 2° gruppo: durata 5 anni. Con il minimo del livello 3 Abbigliamento in vigore dal 1° ottobre 2026 (1.606,03 €) percepisce nei primi due semestri il 70% (1.124,22 €), nel 3° e 4° il 75% (1.204,52 €), nel 5° e 6° il 91% (1.461,49 €), nel 7° il 96% (1.541,79 €) e dall’8° semestre il 100%. Gli importi seguono gli aumenti dei minimi.
    Caia – Apprendista livello 5: formazione e piano individuale
    Caia viene assunta come apprendista in un’azienda artigiana di confezione per il livello 5 (impiegata specializzata). Il livello 5 rientra nel 1° gruppo: il contratto dura 5 anni. L’azienda allega al contratto un Piano Formativo Individuale, definito entro 30 giorni, con almeno 80 ore medie annue di formazione comprese quelle sulla sicurezza, in parte in azienda con il titolare come referente.
    Sempronio – Apprendista confermato: cosa cambia nel contratto
    Sempronio termina i 5 anni di apprendistato per il livello 3 senza che nessuna delle parti abbia esercitato il recesso con preavviso al termine del periodo. Il contratto si trasforma automaticamente in un ordinario contratto a tempo indeterminato a livello 3. Sempronio percepisce il 100% del minimo tabellare del livello 3; il datore mantiene i benefici contributivi dell’apprendistato per un anno dalla prosecuzione (art. 47 D.Lgs. 81/2015). Sempronio mantiene l’anzianità maturata durante l’apprendistato ai fini degli scatti contrattuali.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    5 anni per i livelli 4°, 5°, 6° e 6° Super e per il 3° livello; 3 anni per il 2° livello. La durata minima è 6 mesi. La legge consente fino a 5 anni per i profili dell’artigianato individuati dal CCNL (art. 44 D.Lgs. 81/2015).
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel primo e nel secondo periodo?
    È una percentuale del minimo del livello di destinazione che cambia ogni semestre: si parte dal 70% nei primi due semestri e si arriva al 100% (dal 10° semestre per il 1° gruppo, dall’8° per il 3° livello, dal 5° per il 2° livello).
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e ferie?
    Sì: tredicesima, ferie (4 settimane, come per gli altri lavoratori), TFR e, dal 1° gennaio 2025, scatti di anzianità di 6,00 €. Nel CCNL Tessile Moda Artigianato non è prevista la quattordicesima. Malattia e infortunio seguono le regole del CCNL per operai e impiegati.
    Cosa succede se il datore non rispetta gli obblighi formativi?
    Il mancato rispetto del piano formativo individuale e del monte ore di formazione può comportare la nullità del contratto di apprendistato con effetti retroattivi (il rapporto potrebbe essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato dal primo giorno), con le conseguenti differenze retributive e contributive. L’Ispettorato del Lavoro può elevare sanzioni specifiche.
    L’apprendista può essere licenziato durante il periodo formativo?
    Solo per giusta causa o giustificato motivo: senza una delle due nessuna delle parti può recedere durante l’apprendistato. Al termine del periodo ciascuna parte può recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c., con il preavviso che decorre dalla fine dell’apprendistato; altrimenti il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: maternità, paternità e congedi

    Guida alle tutele per la maternità e la genitorialità nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: congedo obbligatorio, integrazioni contrattuali, paternità, congedi parentali e protezione speciale per violenza di genere.

    In sintesi

    Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato la maternità obbligatoria (5 mesi) è retribuita dall’INPS all’80%; il CCNL integra per i primi 3 mesi. Per violenza di genere il contratto prevede 2 mesi di aspettativa al 30% della retribuzione tabellare, oltre al congedo di legge. Il divieto di licenziamento in gravidanza vale anche durante il periodo di prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Durata Trattamento economico Chi eroga
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% retribuzione (legge) + integrazione CCNL INPS + datore (integrazione)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (legge vigente) 100% retribuzione INPS
    Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi totali) 30% retribuzione (legge); elevabile con accordi INPS
    Aspettativa violenza di genere 2 mesi (oltre congedo di legge) 30% della retribuzione tabellare Datore (integrazione contrattuale)
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/giorno nel primo anno di vita Retribuiti INPS

    Il CCNL si applica in aggiunta alla legge, non in sostituzione: il lavoratore ha sempre diritto al trattamento legale minimo, eventualmente migliorato dal contratto collettivo.

    Congedo di maternità: la tutela di legge e il miglioramento contrattuale

    Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi ed è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice non può lavorare nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. In alternativa, con certificazione medica e accordo con il datore, è possibile posticipare l’inizio del congedo a 1 mese prima del parto, prolungando quello post-parto a 4 mesi.

    Durante il congedo obbligatorio l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Legno Artigianato migliora questo trattamento, prevedendo un’integrazione contrattuale a carico del datore per avvicinarsi alla retribuzione ordinaria durante i primi 3 mesi di congedo. Per la misura esatta dell’integrazione si rinvia al testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.

    Divieto di licenziamento: esteso fino al primo anno del figlio

    La legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto è assoluto e vale anche durante il periodo di prova: se la lavoratrice in prova risulta in stato di gravidanza, il datore non può recedere dal rapporto.

    Il divieto di licenziamento si estende al padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o facoltativo, durante il periodo di fruizione.

    Congedo parentale facoltativo

    Dopo il congedo di maternità obbligatorio, entrambi i genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale facoltativo, disciplinato dagli artt. 32-38 del D.Lgs. 151/2001:

    • Ciascun genitore può fruire di un congedo fino a 6 mesi, entro i 12 anni di vita del bambino.
    • Il totale dei congedi parentali dei due genitori non può superare 10 mesi (11 mesi se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
    • Il trattamento economico durante il congedo parentale è del 30% della retribuzione erogato dall’INPS, fino al sesto anno di età del figlio; successivo al sesto anno solo se il reddito individuale è inferiore a certe soglie.

    Tutela speciale per le vittime di violenza di genere

    Il rinnovo del CCNL Legno e Arredamento Artigianato ha introdotto una tutela specifica per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere (riconosciuti dai servizi sociali o dai centri antiviolenza). Oltre al congedo previsto dalla legge (L. 119/2013, art. 24, fino a 3 mesi di congedo retribuito al 100%), il CCNL aggiunge:

    • 2 mesi di aspettativa aggiuntivi, durante i quali la lavoratrice percepisce un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
    • I periodi di aspettativa contribuiscono all’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Caia – Maternità obbligatoria, integrazione contrattuale
    Caia è impiegata di livello C in un’azienda artigiana di arredamento. Comunica la gravidanza al datore. Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio, l’INPS le eroga l’indennità all’80%. Per i primi 3 mesi il datore integra la differenza come previsto dal CCNL. Dopo il parto, Caia è tutelata dal divieto di licenziamento fino al primo anno di vita del bambino. Per i mesi di maternità matura regolarmente anzianità, ferie e TFR.
    Tizio – Padre, congedo obbligatorio e parentale
    Tizio è falegname di livello D. Alla nascita della figlia prende 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità retribuiti al 100% dall’INPS. Nei mesi successivi decide di fruire anche di 2 mesi di congedo parentale facoltativo: percepirà il 30% della retribuzione dall’INPS. Il suo posto di lavoro è tutelato durante il periodo di fruizione del congedo.
    Sempronio (datore) – Gestione della sostituzione durante la maternità
    Sempronio è titolare di un’impresa artigiana. Una dipendente va in maternità per 5 mesi. Può assumere una lavoratrice in sostituzione con contratto a tempo determinato (art. 4 D.Lgs. 151/2001). Il contratto di sostituzione può iniziare fino a un mese prima dell’astensione obbligatoria e può proseguire fino al termine del congedo parentale eventualmente fruito dalla madre.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo. Con certificazione medica è possibile posticipare a 1 mese prima del parto, estendendo quello post-parto a 4 mesi. La scelta va comunicata al datore.
    Come viene integrata l’indennità di maternità nel CCNL Legno Artigianato?
    La legge garantisce l’80% della retribuzione dall’INPS. Il CCNL prevede un’integrazione contrattuale del datore per i primi 3 mesi di maternità, per avvicinarsi al 100% della retribuzione ordinaria. La misura esatta va verificata sul testo contrattuale.
    Il padre lavoratore ha diritti specifici nel CCNL Legno Artigianato?
    Sì: 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS alla nascita del figlio, più la facoltà di fruire del congedo parentale (30% della retribuzione INPS). Il posto è tutelato durante la fruizione.
    Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
    Il CCNL aggiunge 2 mesi di aspettativa con indennità al 30% della retribuzione tabellare, in aggiunta al congedo di legge (fino a 3 mesi retribuiti al 100%). I periodi contribuiscono all’anzianità.
    Il periodo di gravidanza e maternità conta per l’anzianità?
    Sì, il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, scatti, TFR e comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio

    Guida al trattamento economico e normativo in caso di malattia e infortunio sul lavoro nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: comporto, integrazione contrattuale e ruolo di INPS e INAIL.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede un periodo di comporto di 9 mesi (consecutivi o in 12 mesi per ricadute). Il rinnovo 2025 ha introdotto l’integrazione al 100% nei primi 3 giorni per i primi 3 eventi annui. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con eventuali integrazioni contrattuali. Durante il comporto il licenziamento per malattia è vietato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
    Comporto malattia
    12 mesi consecutivi; 12 mesi in 18 mesi per più malattie o ricadute (apprendisti: 9 mesi)
    Enti erogatori
    INPS (malattia) · INAIL (infortuni e malattie professionali)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – Aspetti principali – CCNL Legno Arredamento Artigianato
    Aspetto Regola legge Miglioramento CCNL
    Periodo di comporto Non determinato dalla sola legge; fissato dal CCNL 12 mesi consecutivi o 12 mesi in 18 per più malattie; apprendisti 9 mesi
    Carenza (1°-3° giorno) Non coperta da INPS (solo dal 4° giorno) Operai: 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni se la malattia supera i 7 giorni
    Indennità malattia INPS Dal 4° giorno: 50% fino al 20° giorno; 66,67% dal 21° giorno Operai: fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno, poi 34% netto per al massimo 90 giorni; impiegati: intera retribuzione per sei mesi, poi 34% netto per 90 giorni
    Infortunio INAIL 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino alla guarigione clinica
    Sospensione periodo di prova Non prevista dalla legge La malattia sospende il periodo di prova per pari durata
    Licenziamento per malattia Vietato durante il comporto CCNL conferma il divieto; possibile al superamento del comporto

    La distinzione tra regola di legge e miglioramento contrattuale è fondamentale: il lavoratore ha diritto a entrambi i livelli di tutela, e il CCNL non può peggiorare quanto previsto dalla legge.

    Il periodo di comporto: quanto dura e come si calcola

    Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato il comporto è fissato in 12 mesi consecutivi per la malattia continuativa (art. 49). Il limite di 9 mesi vale solo per gli apprendisti (9 mesi consecutivi o 9 mesi in 12 con ricadute).

    In caso di ricadute (più episodi di malattia distinti), il comporto si applica quando le assenze complessive superano 12 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi. Il calcolo tiene conto di tutte le assenze per malattia nel periodo di riferimento, anche se distinte.

    Se il lavoratore guarisce prima dello scadere del comporto, il rapporto riprende regolarmente. Se la malattia si prolunga oltre il comporto, il datore può recedere dal rapporto corrispondendo il TFR e l’indennità di preavviso; se è il lavoratore a chiedere la risoluzione, gli spetta il solo TFR.

    Trattamento economico durante la malattia

    La malattia è un istituto disciplinato in primo luogo dalla legge (artt. 2110 c.c., R.D.L. 1827/1935 e successivi), con l’INPS che eroga agli operai una indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza (per gli impiegati dell’artigianato il trattamento è a carico dell’impresa):

    • Dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 21° giorno in poi: indennità pari al 66,67% della retribuzione media giornaliera.

    I primi tre giorni (c.d. carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Legno Artigianato (art. 49, lettera B) garantisce agli operai il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni solo se la malattia dura più di 7 giorni, e un’integrazione fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno; oltre i 180 giorni spetta un’indennità del 34% della retribuzione netta per al massimo 90 giorni. Agli impiegati spetta l’intera retribuzione globale per i primi sei mesi, poi il 34% netto per al massimo 90 giorni.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è garantita dall’INAIL, non dall’INPS:

    • Giorno dell’infortunio: a carico del datore di lavoro (retribuzione piena).
    • Tre giorni successivi (carenza): indennità del 60% a carico del datore (art. 73 DPR 1124/1965).
    • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL al 60%.
    • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL al 75%.

    Il CCNL (art. 49) obbliga l’impresa a integrare l’indennità dell’istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica, per l’infortunio sul lavoro e per la malattia professionale. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per tutto il periodo di indennità per inabilità temporanea (malattia professionale).

    Si precisa che la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia comune è importante: per gli infortuni il periodo di assenza non si computa ai fini del comporto contrattuale, che riguarda invece le sole malattie comuni.

    Obblighi di comunicazione e certificazione

    In caso di malattia, il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione:

    1. Comunicazione immediata: il lavoratore deve avvisare il datore entro l’inizio del proprio orario di lavoro del primo giorno di assenza (di norma entro la mattinata).
    2. Certificato medico telematico: il medico curante deve rilasciare il certificato di malattia in via telematica al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.
    3. Reperibilità: durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie indicate dall’INPS (di norma 10-12 e 17-19) per eventuali visite mediche di controllo disposte dal datore o dall’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – Prima malattia dell’anno, giorni di carenza
    Tizio, operaio, si ammala a febbraio e resta assente 5 giorni. Poiché la malattia non supera i 7 giorni, i primi 3 giorni non sono integrati dall’impresa; dal 4° giorno l’INPS paga il 50% e l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta. Se l’assenza fosse durata 10 giorni, anche i primi 3 sarebbero stati pagati al 100% netto.
    Caia – Malattia lunga, rischio comporto
    Caia è assente per una malattia grave ininterrotta da 7 mesi. Il comporto è di 12 mesi consecutivi: Caia ha ancora 5 mesi di protezione. Il datore non può licenziarla. Se al termine del comporto Caia non è ancora guarita, il datore potrà recedere con preavviso. Se è operaia, riceve l’indennità INPS integrata fino al 100% netto fino al 180° giorno e poi il 34% netto per al massimo 90 giorni; dovrebbe inoltre verificare se è iscritta a San.Arti. (fondo sanitario artigiani), che può offrire ulteriori prestazioni per ricoveri e cure.
    Sempronio – Infortunio in laboratorio
    Sempronio si ferisce con una macchina da legno durante il lavoro. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore. Per i tre giorni successivi il datore paga il 60%, dal 4° giorno l’INAIL; in ogni caso l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno alla guarigione clinica. Il periodo di inabilità per infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Sempronio deve anche verificare se l’impresa è in regola con la valutazione del rischio (DVR) e i DPI per macchine da legno.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    12 mesi consecutivi per una malattia continuativa; con più malattie o ricadute, 12 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi (art. 49). Per gli apprendisti il limite è di 9 mesi.
    Come viene integrato il trattamento INPS durante la malattia?
    Per gli operai l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno e paga al 100% anche i primi 3 giorni se la malattia supera i 7; oltre i 180 giorni spetta il 34% netto per 90 giorni. Gli impiegati hanno l’intera retribuzione per sei mesi.
    Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala?
    Deve comunicare subito l’assenza al datore e trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico. Deve mantenersi reperibile nelle fasce orarie INPS (10-12 e 17-19) per le visite di controllo.
    Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
    L’INAIL paga dal 4° giorno (60%, poi 75% dal 91°); il CCNL obbliga l’impresa a integrare fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino alla guarigione clinica. Il periodo di inabilità per infortunio non conta nel comporto contrattuale per malattia comune.
    Il datore può licenziare il lavoratore malato?
    No, durante il periodo di comporto (12 mesi, o 12 in 18 con più malattie) il licenziamento per malattia è vietato. È possibile solo al superamento del comporto, con preavviso e liquidazione di tutte le competenze di fine rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 17 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    Guida completa all’inquadramento contrattuale dei lavoratori nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: dalle declaratorie alle figure tipiche di ciascun livello, fino ai meccanismi di avanzamento automatico.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede 8 livelli (da F a AS) per il settore del legno e del mobile. Il livello F è riservato alle prime assunzioni, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi. Il livello AS identifica i quadri con responsabilità complesse e funzioni di coordinamento dell’intera attività aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Settori applicativi
    Falegnameria, arredamento, fabbricazione mobili, lavorazione legno, tappezzeria, liuteria, ebanisteria

    Tabella riepilogativa

    Livelli di inquadramento – Settore Legno, Arredamento, Mobili – CCNL Artigianato
    Livello Categoria Profilo sintetico Esempi di mansioni
    AS (A Super) Quadri Funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva Responsabile di produzione con poteri decisionali, direttore tecnico
    A Alta professionalità Funzioni direttive, sviluppo innovazione prodotto e promozione Impiegato con funzioni direttive, responsabile ufficio tecnico
    B Specialistica avanzata Iniziativa e autonomia operativa in ambito tecnico-commerciale Operaio specializzato provetto, impiegato tecnico-commerciale autonomo
    CS (C Super) Specialistica con ruolo specifico Tre profili nominati: operatore CNC, caposquadra posa, capo ufficio Operatore macchine CNC, caposquadra squadra posa mobili
    C Qualificata con autonomia Operai specializzati e impiegati di concetto con autonomia Falegname specializzato, ebanista, impiegato amministrativo
    D Qualificata pratica Capacità tecnico-pratiche acquisite tramite tirocinio Falegname qualificato, operaio alle macchine da legno, impiegato d’ordine
    E Esecutiva Conoscenze professionali generiche Operaio ausiliario, manovale specializzato, operaio di supporto
    F Prima assunzione Prima assunzione senza esperienza; passaggio automatico a E dopo 12 mesi Qualsiasi mansione di livello esecutivo per neo-assunti

    Il passaggio dal livello F al livello E è automatico al compimento di 12 mesi di effettivo servizio, senza necessità di accordo individuale o valutazione.

    Declaratorie di livello: il dettaglio

    Le declaratorie sono le descrizioni ufficiali del CCNL che definiscono i requisiti professionali e le caratteristiche di ciascun livello. Conoscerle è fondamentale sia per il datore di lavoro (che deve attribuire il livello corretto al momento dell’assunzione) sia per il lavoratore (che può contestare un inquadramento inadeguato rispetto alle mansioni effettivamente svolte).

    Livello AS – Quadri

    Il livello AS (A Super) riguarda i lavoratori quadro in senso contrattuale, cioè coloro che svolgono «funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva» e coordinano gli obiettivi aziendali nel loro insieme. Nel contesto della piccola impresa artigiana, si tratta tipicamente di un responsabile di produzione o di un direttore tecnico con ampia autonomia decisionale.

    Livelli A e B – Alta professionalità

    Il livello A comprende impiegati con «funzioni direttive», impegnati nello sviluppo dell’innovazione di prodotto e nella promozione delle vendite. Il livello B include gli operai specializzati provetti, cioè lavoratori manuali con competenze di alto livello e grande esperienza, e gli impiegati con «iniziative e autonomia operativa» in ambito tecnico-commerciale.

    Livello C Super (CS) – Figure nominate

    Il livello C Super è peculiare perché identifica tre profili specifici nominati nel testo contrattuale:

    1. L’operatore CNC (macchine a controllo numerico per lavorazione del legno).
    2. Il caposquadra posa (responsabile della squadra di montaggio e posa in opera di arredamenti).
    3. Il capo ufficio con funzioni di coordinamento.

    Livelli C e D – Qualificati

    Il livello C raggruppa gli operai specializzati con «autonomia» nell’esecuzione di mansioni specializzate: il falegname, l’ebanista, il tornitore specializzato. Il livello D accoglie i lavoratori con «specifiche capacità tecnico-pratiche» acquisite per tirocinio, tipicamente l’operaio qualificato di base o l’impiegato d’ordine.

    Livelli E e F – Esecutivi e prima assunzione

    Il livello E è quello degli operai e degli impiegati con «generiche conoscenze professionali», adibiti a mansioni di supporto o ausiliarie. Il livello F è riservato ai lavoratori di prima assunzione che non possiedono esperienza settoriale: è un livello transitorio, che si esaurisce automaticamente dopo 12 mesi.

    Come avviene l’inquadramento e come si può contestare

    L’inquadramento spetta al datore di lavoro, che deve indicarlo nella lettera di assunzione insieme al livello, alla qualifica e alle mansioni. Tuttavia, ciò che conta ai fini della qualifica contrattuale non è il titolo formale attribuito, bensì le mansioni effettivamente svolte in modo prevalente e continuativo.

    Se un lavoratore ritiene di svolgere mansioni superiori al livello attribuito, può:

    • Chiedere al datore di lavoro un riconoscimento formale dell’inquadramento superiore.
    • Rivolgersi al sindacato (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) per assistenza nella valutazione.
    • In ultima istanza, adire il Giudice del Lavoro (art. 2103 c.c. sul diritto all’inquadramento nelle mansioni effettivamente svolte).

    Distinzione fondamentale: questo CCNL artigianato va tenuto distinto dal CCNL Legno e Arredamento Industria, che ha una struttura di livelli e declaratorie differente e si applica alle imprese industriali del settore (Federlegno Arredo).

    Casi pratici

    Tizio – Neo-assunto al livello F, passaggio automatico
    Tizio viene assunto come operaio di supporto senza esperienza nel settore. Il datore lo inquadra correttamente al livello F. Dopo 12 mesi di effettivo servizio (escluse eventuali assenze non retribuite), il contratto prevede il passaggio automatico al livello E, con il corrispondente aumento del minimo tabellare. Il datore deve aggiornare il cedolino dal mese successivo al compimento dei 12 mesi, senza attendere richiesta del lavoratore.
    Caia – Operatrice CNC, riconoscimento livello CS
    Caia opera quotidianamente su macchine a controllo numerico per la lavorazione del legno. Il datore l’ha inquadrata al livello C. Il CCNL nomina espressamente l’«operatore CNC» come profilo del livello C Super (CS), che è superiore al C. Caia, su consiglio del sindacato, chiede il riconoscimento del livello CS con le relative differenze retributive arretrate. L’azienda accetta, aggiornando l’inquadramento.
    Sempronio – Falegname specializzato, valutazione livello B o C
    Sempronio ha vent’anni di esperienza come falegname e svolge lavorazioni complesse di restauro e intaglio in totale autonomia. L’azienda lo ha inquadrato al livello C. Sempronio ritiene di rientrare nel livello B («operaio specializzato provetto»). La distinzione tra C e B dipende dal grado di autonomia, dalla complessità delle lavorazioni e dall’esperienza comprovata. Per la verifica dell’inquadramento si rivolge alla propria sede Fillea-Cgil.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    Otto livelli per il settore Legno, Arredamento, Mobili: AS (A Super, quadri), A, B, C Super (CS), C, D, E e F. Il livello F è quello di prima assunzione, con passaggio automatico al livello E dopo 12 mesi di effettivo servizio.
    Chi appartiene al livello AS (quadri)?
    Il livello AS riguarda lavoratori con funzioni di rilevante importanza e responsabilità complessiva sulla gestione aziendale, che coordinano obiettivi strategici e gestionali dell’impresa artigiana. È il livello più elevato del CCNL.
    Un operaio CNC a quale livello appartiene?
    Il CCNL prevede espressamente la figura dell’operatore CNC (macchine a controllo numerico) nel livello C Super (CS), insieme al caposquadra posa e al capo ufficio coordinamento.
    Cosa si intende per passaggio automatico di livello?
    Il lavoratore inquadrato al livello F (prima assunzione) passa automaticamente al livello E al compimento di 12 mesi di effettivo servizio, senza necessità di valutazione o accordo individuale.
    Come si documenta l’inquadramento in una lettera di assunzione?
    La lettera di assunzione deve indicare il livello di inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni principali e il corrispondente minimo tabellare. In caso di contestazione sull’inquadramento, il lavoratore può rivolgersi al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    Guida completa alle ferie annue, ai permessi ROL e ai permessi retribuiti previsti dal CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: maturazione, fruizione, festività e diritto allo studio.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato riconosce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite, 16 ore di permessi ROL e 32 ore di ex-festività soppresse: sono tre istituti distinti che si sommano, per un totale di 208 ore all’anno (circa 17 ore al mese). Sono previsti inoltre permessi per cariche sindacali, lutto o grave infermità, matrimonio e diritto allo studio. Per legge almeno due settimane di ferie si godono nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede. Attenzione: se lavori in un’impresa industriale i valori sono diversi — vedi la guida al CCNL industria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
    Ferie annue
    4 settimane (160 ore su orario a 40 h/settimana)
    ROL annui
    16 ore
    Ex-festività soppresse
    32 ore, istituto distinto dal ROL
    Totale annuo
    160 + 16 + 32 = 208 ore

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Quantità Modalità Note
    Ferie annue 4 settimane / 160 ore Di norma continuative; 2 settimane nell’anno, consecutive se il lavoratore lo chiede Pro rata per assunzioni/cessazioni in corso d’anno
    Permessi ROL 16 ore/anno Individuale o collettiva Da usare nell’anno; se non goduti, pagati entro il 31 gennaio dell’anno successivo o messi in banca ore (art. 37)
    Ex-festività soppresse 32 ore/anno Individuale Istituto distinto dal ROL, si somma. Maturate nell’anno solare, utilizzabili entro il 31 gennaio dell’anno successivo; poi decadono e vengono pagate (art. 36)
    Permessi cariche sindacali 4 ore/dip. (min. 16 h/anno) Individuale per dirigenti sindacali Comunicazione preventiva al datore
    Diritto allo studio 150 ore/persona nel triennio Individuale su richiesta Nelle imprese con più di 5 dipendenti, per corsi di studio dell’ordinamento scolastico (art. 58); 200 ore per la scuola dell’obbligo
    Permesso per lutto o grave infermità 3 giorni lavorativi retribuiti Individuale Coniuge, convivente e parenti entro il 2° grado (art. 65 CCNL, art. 4 L. 53/2000)

    Il CCNL distingue le ferie (diritto irrinunciabile ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003) dai permessi ROL (istituto contrattuale). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro; i ROL non goduti entro il termine possono essere liquidati.

    Le ferie annue: quanto spettano e come si godono

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato riconosce a ogni lavoratore quattro settimane di ferie retribuite per anno solare, pari a 160 ore su base di 40 ore settimanali. L’entità delle ferie è fissata dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) come minimo inderogabile di quattro settimane, che il contratto di lavoro artigiano conferma.

    Per legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) almeno due settimane si godono nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e le altre due entro i 18 mesi successivi; il CCNL (art. 41) aggiunge che le ferie hanno normalmente carattere continuativo e che le festività che cadono nel periodo lo prolungano. La pianificazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze produttive e di quelle dei lavoratori. Il datore non può imporre unilateralmente la concentrazione di tutte le ferie in un periodo senza tener conto delle preferenze dei lavoratori.

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi: per ogni mese intero di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue.

    ROL ed ex-festività: due istituti diversi

    È il punto in cui si sbaglia più spesso, perché i due permessi vengono spesso chiamati con lo stesso nome in busta paga. Non sono la stessa cosa e non si sostituiscono: si sommano.

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono un istituto contrattuale di riduzione dell’orario annuo e ammontano a 16 ore per anno solare, fruibili individualmente o collettivamente. Maturano in dodicesimi e si usano nel corso dell’anno; quelli non goduti sono pagati entro il 31 gennaio dell’anno successivo oppure accantonati nella banca ore (art. 37).

    Le ex-festività soppresse sono un’altra cosa: recuperano le quattro festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno) e valgono 32 ore di permesso retribuito, in gruppi di 8 ore (art. 36). Maturano nell’anno solare e possono essere utilizzate entro il 31 gennaio dell’anno successivo; scaduto quel termine decadono e vengono pagate con la retribuzione in atto.

    Chi lavora un anno intero a tempo pieno ha quindi 160 ore di ferie + 16 ore di ROL + 32 ore di ex-festività = 208 ore, pari a circa 17,3 ore al mese. È il numero che conviene confrontare con quello indicato in busta paga.

    Permessi retribuiti per eventi specifici

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per situazioni particolari della vita del lavoratore:

    • Lutto o grave infermità: tre giorni lavorativi di permesso retribuito per il coniuge, il convivente o un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) (art. 65 del CCNL, art. 4 L. 53/2000).
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario di congedo retribuito (art. 50 del CCNL).
    • Donazione sangue: giornata di riposo retribuito ai sensi della L. 584/1967.

    Diritto allo studio e formazione

    I lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di formazione professionale possono chiedere fino a 150 ore retribuite nell’arco di tre anni, anche in un solo anno, se il corso dura almeno il doppio delle ore richieste (art. 58 del CCNL); 200 ore per la scuola dell’obbligo. Il diritto vale nelle imprese con più di 5 dipendenti; la domanda va presentata per iscritto almeno un mese prima del corso.

    Casi pratici

    Tizio – Falegname, maturazione ferie e ROL
    Tizio lavora a tempo pieno per l’intera annualità. A fine anno ha diritto a 160 ore di ferie, 16 ore di ROL e 32 ore di ex-festività: 208 ore in tutto. Il datore pianifica le ferie collettive ad agosto (due settimane). Tizio ha il diritto di godere delle restanti due settimane in un altro periodo concordato, e di usufruire delle ore di ROL ed ex-festività quando preferisce, previa comunicazione. Se al 31 gennaio dell’anno successivo non ha ancora goduto dei ROL, li riceve liquidati in busta paga; anche le ex-festività vanno usate entro il 31 gennaio dell’anno successivo, poi sono pagate.
    Caia – Assunzione a giugno, ferie proporzionali
    Caia viene assunta il 1° giugno. A fine anno ha maturato 7 mesi (giugno-dicembre), cioè 7/12 di ciascun istituto: circa 93 ore di ferie, circa 9 ore di ROL e circa 19 ore di ex-festività. Per legge almeno due settimane si godono nell’anno di maturazione e il resto entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).
    Sempronio – Permesso per lutto improvviso
    Il padre di Sempronio viene a mancare il martedì. Sempronio ha diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito (art. 65). Se vuole altri giorni, può chiederli a titolo di ferie o ROL. La comunicazione al datore deve avvenire al più presto, con documentazione (es. certificato di morte) da presentare al rientro.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie retribuite annue, corrispondenti a 160 ore per un orario di 40 ore settimanali. Per legge almeno due settimane si godono nell’anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede.
    Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
    Sono un istituto contrattuale di riduzione dell’orario annuo: 16 ore, fruibili individualmente o collettivamente, da usare nell’anno: quelle non godute sono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo o vanno in banca ore. Non vanno confuse con le ex-festività, che recuperano le 4 festività soppresse dalla L. 54/1977 e valgono altre 32 ore: sono due istituti distinti e si sommano.
    Quante ore mi spettano in tutto fra ferie, ROL ed ex-festività?
    Per un anno intero a tempo pieno: 160 ore di ferie, 16 ore di ROL e 32 ore di ex-festività, cioè 208 ore, circa 17,3 ore al mese. I tre istituti sono distinti e si sommano: se in busta paga ne trovi solo due, chiedi al datore o al sindacato come sono contabilizzate le ex-festività.
    Come maturano le ferie nel corso dell’anno?
    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue. Per chi lavora l’intera annualità spettano 160 ore.
    Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l’anno?
    Almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le altre due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto.
    Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
    Sì: 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio/unione civile, 1 giornata per donazione sangue, permessi per cariche sindacali (4 ore per dipendente, minimo 16 ore annue, art. 11) e diritto allo studio (150 ore nel triennio). Il permesso di 3 giorni vale per lutto o grave infermità di coniuge, convivente e parenti entro il secondo grado.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Fonte. Ferie, permessi ed ex-festività di questa pagina sono quelli degli artt. 36, 37 e 41 del CCNL Area Legno-Lapidei 25 marzo 2014 (codice CNEL F060), non modificati dagli accordi del 2018 e del 2024. Pagina corretta il 12 settembre 2026 dopo la segnalazione di un lettore: la versione precedente presentava le 16 ore di ROL come se coincidessero con le ex-festività, facendo sparire 32 ore di permessi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Autoscuole: mensa, buoni pasto e indennità

    CCNL Autoscuole

    Mensa, buoni pasto e indennità nel CCNL Autoscuole

    Pausa pasto come diritto, buono pasto come beneficio: cosa spetta davvero per il pasto a insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche e con quale regime fiscale.

    In sintesi

    Nel settore autoscuole la pausa pasto, quando l'orario supera le sei ore, è un diritto di legge; il CCNL prevede almeno un'ora di intervallo non retribuito per il pasto; il trattamento economico (mensa, buono o indennità) non compare nelle sintesi del contratto e dipende dall'accordo aziendale: non è un obbligo generale. Il buono pasto gode di esenzione fiscale entro un valore giornaliero di legge, diverso per ticket elettronici e cartacei, non concorre al TFR e spetta per le giornate di effettiva presenza.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    La pausa pasto: un diritto, non una retribuzione

    Va distinto il diritto alla pausa dal trattamento per il pasto. La pausa per il pasto, quando l'orario giornaliero supera le sei ore, è un diritto di legge (d.lgs. 66/2003) a tutela della salute; il CCNL Autoscuole prevede almeno un'ora di intervallo non retribuito per la consumazione del pasto durante la giornata (sintesi 2017). Diverso è il beneficio economico per il pasto (mensa, buono o indennità), che dipende da quanto previsto dal CCNL o dall'azienda.

    Mensa, buono pasto o indennità

    Il trattamento per il pasto può assumere tre forme alternative:

    • Servizio di mensa: il datore mette a disposizione un servizio di ristorazione, raro nelle realtà piccole come le autoscuole;
    • Buono pasto (ticket): titolo spendibile presso esercizi convenzionati, con un regime fiscale agevolato entro determinati limiti giornalieri;
    • Indennità sostitutiva di mensa: importo in denaro a copertura del pasto, soggetto al proprio regime contributivo e fiscale.
    Forme del trattamento per il pasto
    Forma Caratteristica Trattamento fiscale
    Mensa aziendale Servizio diretto o convenzionato Non imponibile
    Buono pasto elettronico Titolo spendibile, valore giornaliero Esente entro il limite di legge
    Buono pasto cartaceo Titolo spendibile, valore giornaliero Esente entro un limite inferiore
    Indennità sostitutiva Importo in denaro Imponibile, salvo specifiche esenzioni

    Nota: i buoni pasto godono di esenzione fiscale entro un valore giornaliero fissato dalla legge, diverso per i buoni elettronici e cartacei. Le sintesi del CCNL Autoscuole lette (2017 e novità 2023) non indicano mensa, buoni pasto o indennità sostitutiva: l'esistenza e il valore del beneficio dipendono dall'accordo aziendale.

    Il buono pasto è obbligatorio?

    Il buono pasto non è un obbligo generale di legge: spetta solo se previsto da un accordo aziendale o da una prassi consolidata: nelle sintesi del CCNL Autoscuole non risulta una norma nazionale sul buono pasto. Molte autoscuole, vista l'articolazione dell'orario, non prevedono il buono; conviene verificare il contratto e l'accordo applicati prima di darlo per acquisito.

    Caratteristiche del buono pasto

    Il buono pasto è personale e non cedibile, non è cumulabile oltre un certo numero per singolo acquisto, non dà diritto a resto in denaro e non concorre alla retribuzione utile per il TFR. Spetta per le giornate di effettiva presenza al lavoro con pausa pasto, non per i giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto solo se previsto
    Tizio scopre che un collega di un'altra autoscuola riceve i buoni pasto. Nella sua azienda il buono non è previsto da CCNL né da accordo: non essendoci un obbligo generale di legge, Tizio non ha automaticamente diritto al ticket.
    Caia — buono pasto e giornate di assenza
    Caia riceve il buono pasto per i giorni di effettiva presenza con pausa. Durante una settimana di ferie non matura i buoni di quelle giornate: il ticket spetta solo per le giornate lavorate, non per ferie, malattia o assenze.
    Sempronio — indennità sostitutiva in busta
    Nello studio di Sempronio è prevista un'indennità sostitutiva di mensa in denaro. A differenza del buono pasto, l'indennità in denaro è di norma imponibile e concorre al reddito, salvo specifiche esenzioni.
  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: tipologie, durata per livello di destinazione, percentuali retributive, obbligo formativo tramite EBNA, ruolo del tutor aziendale e cosa accade al termine del contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli più alti, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, obbligo di formazione esterna tramite EBNA e affiancamento da un tutor aziendale qualificato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
    Norma legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Ente bilaterale formazione
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) + enti bilaterali regionali

    L’apprendistato professionalizzante: il contratto tipico del settore

    Nel settore artigiano del legno e dell’arredamento la tipologia di apprendistato pressoché esclusiva è l’apprendistato professionalizzante, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Esso consente al datore artigiano di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di una qualifica professionale) con un contratto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specifiche e al conseguimento di una qualifica contrattuale.

    L’apprendistato professionalizzante si caratterizza per la combinazione tra formazione interna (affiancamento operativo sul luogo di lavoro sotto la guida di un tutor aziendale) e formazione esterna (ore dedicate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, organizzate dagli enti bilaterali artigiani). Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato integra la disciplina di legge, fissando durate, percentuali retributive e obblighi specifici per il settore.

    Durata del contratto per livello di destinazione

    La durata dipende dal gruppo della qualifica da conseguire (accordo di rinnovo del 13 marzo 2018, che ha riscritto l’art. 55 del CCNL):

    • 1° gruppo (categorie AS, A e B): 5 anni
    • 2° gruppo (categorie CS, C e D): 5 anni
    • 3° gruppo (categoria E): 2 anni e 6 mesi
    • Impiegati amministrativi: 3 anni

    La durata è ridotta di sei mesi per chi ha un titolo di studio post-obbligo o una qualifica professionale attinenti alle mansioni; nelle PMI non artigiane che applicano il CCNL la durata massima è di 3 anni a tutti gli effetti, anche retributivi. L’apprendistato non è ammesso per la categoria F. La durata minima è di 6 mesi, il periodo di prova al massimo di 2 mesi.

    Retribuzione dell’apprendista per semestre

    Percentuali sulla retribuzione tabellare del livello finale – operai, settore Legno, Arredamento, Mobili (imprese artigiane)
    Gruppo I-II sem. III-IV sem. V-VI sem. VII-VIII sem. IX-X sem.
    1° (AS, A, B) 70% 73% 80% 85% 90%
    2° (CS, C, D) 70% 75% 88% 90% 95%
    3° (E) 70% – 75% 80% – 90% 95% (V sem.) – –

    Fonte: accordo di rinnovo del 13 marzo 2018 e tabelle retributive Area Legno-Lapidei 2026 (Confartigianato Vicenza). Per il 3° gruppo le percentuali sono, semestre per semestre, 70%, 75%, 80%, 90% e 95%. Per gli impiegati amministrativi (3 anni) valgono i primi sei semestri della propria colonna: 70-70-73-73-80-80 (1° gruppo), 70-70-75-75-88-88 (2° gruppo), 70-75-80-90-95-95 (3° gruppo). Al termine spetta il 100% del minimo del livello. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità, di 8 € ciascuno (accordo 5 marzo 2024).

    : EBNA e enti regionali

    Una delle caratteristiche distintive dell’apprendistato artigiano rispetto ad altri settori è il ruolo centrale degli enti bilaterali artigiani nell’organizzazione della formazione esterna. Il CCNL fissa un monte di 80 ore medie annue di formazione professionalizzante e di mestiere, nel quale rientra anche la formazione sulla sicurezza (accordo 13 marzo 2018); la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione si aggiunge nei limiti del D.Lgs. 81/2015 (art. 44, comma 3: al massimo 120 ore nel triennio).

    La formazione esterna si articola in due componenti:

    • Formazione di base e trasversale: sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione dell’impresa artigiana, diritti e doveri del lavoratore. È erogata dagli enti bilaterali regionali (articolazioni territoriali di EBNA) o da strutture accreditate dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale: competenze specifiche del settore legno-arredo (lavorazione del legno, macchine CNC, finitura, posa in opera, progettazione assistita). Può essere erogata dall’ente bilaterale o da istituti di formazione professionale convenzionati.

    Il datore artigiano è tenuto a garantire all’apprendista la partecipazione alle attività formative esterne senza decurtazione della retribuzione e senza recupero delle ore formative. La mancata erogazione della formazione esterna rende il contratto di apprendistato irregolare, con possibili conseguenze contributive e sanzionatorie.

    Il tutor aziendale: chi è e cosa deve fare

    Ogni contratto di apprendistato deve prevedere l’affiancamento dell’apprendista da parte di un tutor aziendale (o referente interno), che nel settore artigiano coincide spesso con il titolare dell’impresa o con un lavoratore qualificato esperto. Il tutor ha il compito di:

    • Guidare e formare l’apprendista nella pratica quotidiana delle mansioni.
    • Valutare i progressi dell’apprendista e segnalare eventuali difficoltà all’ente bilaterale.
    • Collaborare con l’ente formativo esterno per garantire la coerenza tra formazione interna ed esterna.
    • Compilare il libretto formativo del cittadino (ove previsto dalla normativa regionale).

    Nelle imprese artigiane il tutor non deve necessariamente essere una figura dedicata a tempo pieno: può essere il maestro artigiano titolare o un dipendente qualificato che svolga questa funzione in affiancamento alle proprie mansioni.

    Agevolazioni contributive per l’apprendistato artigiano

    L’assunzione con contratto di apprendistato comporta significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro. Le aliquote ridotte a carico del datore, più basse nei primi anni per chi occupa fino a 9 dipendenti, sono stabilite dalla legge e proseguono per un anno dopo la conferma (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015). Le aliquote agevolate sono stabilite dalla normativa vigente e possono essere integrate da incentivi regionali o da risorse dei fondi bilaterali artigiani (FSBA). Il datore è comunque tenuto al versamento dei contributi per la copertura previdenziale (pensione futura) e assicurativa (INAIL) dell’apprendista.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista falegname livello D, prima volta in laboratorio
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in un laboratorio artigiano di falegnameria con destinazione al livello D. Il livello D è nel 2° gruppo: il contratto dura 5 anni (4 anni e 6 mesi se avesse una qualifica attinente). Sul minimo D in vigore dal 1° ottobre 2026 (1.674,71 €) percepisce il 70% nel primo anno (1.172,30 €), il 75% nel secondo (1.256,03 €), l’88% nel terzo (1.473,74 €), il 90% nel quarto e il 95% nel quinto (1.590,97 €). Deve partecipare alle ore di formazione esterna organizzate dall’ente bilaterale regionale (sicurezza, tecniche di lavorazione del legno, utilizzo macchinari). Se al termine il datore non recede, Tizio diventa operaio di livello D a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista impiegata amministrativa livello C
    Caia, 22 anni, viene assunta come apprendista impiegata in un’azienda artigiana del mobile con destinazione al livello C (impiegata di concetto). Per gli impiegati amministrativi la durata è di 3 anni: sul minimo C dal 1° ottobre 2026 (1.771,64 €) percepisce il 70% il primo anno (1.240,15 €), il 75% il secondo e l’88% il terzo (1.559,04 €). Al termine, se nessuna delle parti recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., Caia prosegue come impiegata di livello C a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità per TFR, ferie e scatti.
    Sempronio – Datore artigiano: come assumere il primo apprendista
    Sempronio è il titolare di una piccola falegnameria artigiana (1 dipendente qualificato). Vuole assumere un apprendista. Può farlo: per le imprese artigiane il limite numerico non è quello dell’art. 42, comma 7, D.Lgs. 81/2015 ma quello dei limiti dimensionali dell’art. 4 L. 443/1985. Deve predisporre il piano formativo individuale, designarsi come tutor aziendale, iscrivere l’apprendista alle attività formative dell’ente bilaterale regionale e comunicare il contratto al Centro per l’Impiego. Poiché l’impresa ha meno di 10 dipendenti, beneficia delle aliquote contributive agevolate previste per l’apprendistato artigiano.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?
    5 anni per le qualifiche dei gruppi AS-A-B e CS-C-D, 2 anni e 6 mesi per la categoria E, 3 anni per gli impiegati amministrativi; 3 anni nelle PMI non artigiane. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 44) consente fino a 5 anni per i profili artigiani individuati dal contratto.
    Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
    È una percentuale del minimo del livello finale che cresce ogni due semestri: per gli operai del 2° gruppo (CS, C, D) 70%, 75%, 88%, 90% e 95%; per il 1° gruppo (AS, A, B) 70%, 73%, 80%, 85% e 90%; per la categoria E 70%, 75%, 80%, 90% e 95% a semestre.
    Quante ore di formazione esterna deve ricevere l’apprendista?
    Il CCNL prevede 80 ore medie annue di formazione professionalizzante, comprese quelle sulla sicurezza; la formazione di base e trasversale offerta dalla Regione può aggiungersi fino a 120 ore nel triennio (art. 44 D.Lgs. 81/2015). Le ore di formazione sono retribuite.
    Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
    No, ma per le imprese artigiane non vale il rapporto dell’art. 42, comma 7, D.Lgs. 81/2015: si applicano i limiti dimensionali dell’art. 4 della L. 443/1985, che fissano il numero massimo di dipendenti e di apprendisti per restare impresa artigiana.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Ciascuna parte può recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dal termine dell’apprendistato. Se nessuno recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015. Durate e percentuali sono quelle dell’accordo di rinnovo del 13 marzo 2018. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’associazione datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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