Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 126/2017 – Formazione dei medici di medicina generale e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte ha dichiarato in parte non fondata la questione e ha dichiarato estinto il processo per la parte residua, in merito alle norme della Provincia autonoma di Bolzano sulla formazione specifica in medicina generale e sul tutorato dei medici.

    Di cosa si tratta

    La formazione dei medici di medicina generale segue standard fissati a livello statale ed europeo. La Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato aspetti del tutorato e dei corsi di formazione; il Governo ha contestato alcune di queste disposizioni ritenendole eccedenti rispetto alle competenze provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2016, in materia di formazione specifica in medicina generale e tutorato, deducendo l’invasione della competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale residua e ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle disposizioni oggetto di modifica normativa sopravvenuta.

    Il principio

    La disciplina provinciale sulla formazione e sul tutorato dei medici di medicina generale, nei limiti esaminati, non eccede le competenze della Provincia autonoma quando si mantiene coerente con gli standard formativi fissati dalla normativa statale ed europea.

    Domande e risposte

    Di che cosa si occupava la legge provinciale?

    Della formazione specifica in medicina generale e del tutorato dei medici nella Provincia autonoma di Bolzano.

    Perché il processo è stato in parte estinto?

    Perché alcune disposizioni impugnate erano state modificate da norme sopravvenute, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia.

    La Provincia ha competenza in materia?

    Sì, nei limiti del rispetto degli standard formativi statali ed europei: la Corte ha respinto la censura sul punto.

  • Corte cost. n. 100/2017 – Legge forestale della Sardegna: estinzione del giudizio dopo le modifiche regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il giudizio sulla legge forestale della Sardegna. La Regione ha modificato le norme contestate nel senso chiesto dal Governo, che ha poi rinunciato al ricorso; in assenza di costituzione della Regione, il processo si estingue.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge forestale della Regione Sardegna del 2016, ritenendole in contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6, comma 4, 8, comma 3, 19, comma 2, e 44, comma 5, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione ha modificato le norme nel senso indicato dal Governo (legge reg. n. 16 del 2016) e l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso; non essendosi la Regione costituita in giudizio, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale, se la parte resistente non si è costituita, la rinuncia al ricorso del ricorrente determina l’estinzione del processo, senza necessità di accettazione.

    Domande e risposte

    La legge forestale è stata dichiarata incostituzionale?

    No. Il giudizio si è chiuso con estinzione, senza esame del merito.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha rinunciato al ricorso; la Regione non si era costituita.

    Le norme originarie sono ancora in vigore?

    No: erano state modificate dalla stessa Regione nel senso richiesto dal Governo prima della decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 161/2017 – Concessioni demaniali in Sardegna: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato su una norma della Regione Sardegna, per il modo in cui erano state prospettate in riferimento al principio di ragionevolezza.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice dubita della legittimità costituzionale di una norma deve sollevare la questione in modo chiaro e completo, indicando con precisione il parametro violato e le ragioni del contrasto. Un’ordinanza di rimessione carente o ambigua porta all’inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quarta, nel procedimento tra una società cooperativa e il Comune di Villasimius, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 32, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, in riferimento al principio di ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: il modo in cui erano state prospettate dal giudice rimettente, in riferimento al principio di ragionevolezza, non consentiva un esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere prospettata in modo adeguato e specifico: l’insufficiente o incongrua formulazione dell’ordinanza di rimessione, anche quando si invochi il principio di ragionevolezza, conduce a una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito perché il modo in cui era stata sollevata dal giudice non lo consentiva.

    La norma sarda è quindi legittima?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’inammissibilità riguarda il modo di proporre la questione, non il merito.

    Perché conta come viene formulata l’ordinanza del giudice?

    Perché la Corte può decidere solo su questioni prospettate in modo chiaro, completo e specifico quanto a parametro e ragioni del dubbio.

  • Corte cost. n. 99/2017 – Reato di mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali (legge antimafia): norma legittima

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    La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il reato che punisce chi, sottoposto a misure di prevenzione, omette di comunicare le variazioni patrimoniali, anche quando si tratti di atti già trascritti nei registri immobiliari e registrati ai fini fiscali. La norma non viola i principi penali invocati.

    Di cosa si tratta

    La legislazione antimafia impone a chi è sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio. Il dubbio riguardava se questo obbligo – e la sua sanzione penale – avesse senso anche per atti già pubblici e conoscibili dallo Stato (trascritti e registrati).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 31, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, e l’art. 76, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), nella parte in cui si riferiscono anche alle variazioni compiute con atti pubblici soggetti a trascrizione e registrazione fiscale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal GUP del Tribunale di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’obbligo di comunicazione e la relativa sanzione penale restano legittimi anche per gli atti già trascritti e registrati.

    Il principio

    L’obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali ha una funzione autonoma di controllo mirato sul soggetto pericoloso, che non viene meno per il fatto che l’atto sia già conoscibile attraverso i pubblici registri: la previsione del reato non è quindi irragionevole né lesiva dei principi penali invocati.

    Domande e risposte

    Chi deve comunicare le variazioni patrimoniali?

    Le persone sottoposte a misure di prevenzione previste dalla legislazione antimafia.

    Vale anche per atti già registrati e trascritti?

    Sì. La Corte ha confermato che l’obbligo e la sanzione penale operano anche in questi casi.

    Perché non basta la trascrizione nei registri?

    Perché la comunicazione assolve a una funzione di controllo specifico e tempestivo sul soggetto pericoloso, diversa dalla pubblicità generale dei registri.

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  • Corte cost. n. 125/2017 – Legittimo il regolamento edilizio-tipo statale (Sblocca Italia)

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni con cui Regione Puglia e Provincia autonoma di Trento contestavano l’art. 17-bis del decreto «Sblocca Italia», che prevede un regolamento edilizio-tipo per uniformare le definizioni e i parametri edilizi su tutto il territorio nazionale.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia è una materia in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Per semplificare e rendere omogenee le regole, lo Stato ha previsto l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo. Regione Puglia e Provincia di Trento hanno ritenuto che ciò invadesse le loro competenze legislative.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 17-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (Sblocca Italia), in riferimento all’art. 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, oltre che alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, lamentando la lesione del riparto di competenze legislative e regolamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La previsione di un regolamento edilizio-tipo, volto a uniformare definizioni e parametri tecnici dell’edilizia, rientra in titoli di competenza statale e non comprime illegittimamente le attribuzioni regionali e provinciali, perseguendo finalità di semplificazione e di omogeneità delle regole.

    Domande e risposte

    Che cos’è il regolamento edilizio-tipo?

    È uno schema uniforme di regole e definizioni edilizie, introdotto per rendere omogenei i regolamenti comunali su tutto il territorio nazionale.

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, che ritenevano lesa la propria competenza in materia edilizia.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure: la disciplina statale non invade illegittimamente le competenze regionali e provinciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2017 – Trattamento economico dei dipendenti del Consiglio regionale ligure

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Liguria che incideva sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti del Consiglio regionale: tale materia rientra nell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, nei suoi profili di trattamento giuridico ed economico, è in larga parte contrattualizzato e ricondotto all’«ordinamento civile», materia riservata allo Stato. Le Regioni conservano competenza sulla propria organizzazione, ma non possono incidere su quei profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    È stata impugnata la disposizione della Regione Liguria che, modificando la disciplina sull’autonomia del Consiglio regionale, interveniva sul trattamento giuridico ed economico del personale; la questione è stata posta in riferimento all’art. 117 della Costituzione, sotto il profilo della competenza statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inseriva il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater nella legge regionale n. 25 del 2006: la norma incideva su materia riservata allo Stato.

    Il principio

    Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la competenza regionale in materia di organizzazione non consente di intervenire su tali profili del rapporto di lavoro.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva regolare il trattamento dei suoi dipendenti?

    Perché il trattamento giuridico ed economico del personale rientra nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Che cosa resta di competenza regionale?

    L’organizzazione dei propri uffici e apparati; non però i profili del rapporto di lavoro ricondotti all’ordinamento civile.

    Quale parte della legge ligure è stata annullata?

    Il secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater inserito nella legge regionale n. 25 del 2006, nella parte in cui incideva sul trattamento del personale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (secondo comma, lettera l)), entro cui rientra il trattamento dei dipendenti pubblici.
  • Corte cost. n. 124/2017 – Legittimo il tetto ai compensi dei dirigenti e manager pubblici

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul limite massimo ai trattamenti economici di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche (il cosiddetto «tetto» stipendiale). Il limite, ancorato al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione, è una misura ragionevole di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la spesa pubblica il legislatore ha fissato un tetto agli stipendi e compensi corrisposti a dirigenti, magistrati, professori e altri soggetti retribuiti con denaro pubblico. Diversi interessati hanno impugnato il limite, lamentando una lesione del proprio diritto alla retribuzione e una disparità di trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione sull’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e sull’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che fissano il tetto ai trattamenti economici a carico della finanza pubblica, deducendo la violazione di plurimi parametri costituzionali in tema di uguaglianza, retribuzione e buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1 collegato, nei termini indicati in motivazione.

    Il principio

    Il limite massimo ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche è una scelta non irragionevole di contenimento della spesa, che persegue obiettivi di equilibrio dei conti pubblici e non lede di per sé il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Domande e risposte

    Esiste un tetto agli stipendi pubblici?

    Sì. La normativa fissa un limite massimo ai trattamenti economici corrisposti a chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche, ritenuto legittimo dalla Corte.

    A che cosa è ancorato il tetto?

    Il limite è parametrato al trattamento economico complessivo previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

    Il tetto viola il diritto alla retribuzione?

    No. La Corte ha escluso la violazione: il contenimento della spesa pubblica costituisce un interesse che giustifica ragionevolmente il limite.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 98/2017 – Commercio in Friuli-Venezia Giulia: incostituzionali i vincoli alle grandi strutture di vendita

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del Friuli-Venezia Giulia sul commercio che ponevano limiti e contingentamenti all’apertura delle grandi strutture di vendita, in contrasto con i principi statali e europei di liberalizzazione e tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge 8 aprile 2016, n. 4, aveva riordinato la disciplina del settore terziario, intervenendo anche sulle regole di apertura degli esercizi commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati più articoli della legge reg. FVG n. 4 del 2016, che modificavano la precedente legge regionale n. 29 del 2005 sul commercio. Il Governo lamentava il contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza e con i principi di liberalizzazione delle attività economiche. La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni, tra cui l’art. 29 della legge reg. n. 29 del 2005 come modificato dalla legge n. 4 del 2016, e – in via consequenziale – l’art. 29-bis della stessa legge regionale, oltre ad altre previsioni connesse, perché introducevano vincoli e limitazioni non compatibili con i principi della concorrenza.

    Il principio

    La tutela della concorrenza è competenza esclusiva dello Stato: le Regioni non possono reintrodurre contingentamenti, programmazioni quantitative o autorizzazioni che ostacolino l’ingresso sul mercato delle attività commerciali, comprese le grandi strutture di vendita.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme annullate?

    Limiti e regole più restrittive per l’apertura delle attività commerciali, in particolare delle grandi strutture di vendita.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché invadono la competenza statale sulla tutela della concorrenza e contrastano con i principi di liberalizzazione del commercio.

    Le Regioni possono ancora regolare il commercio?

    Sì, nei limiti delle proprie competenze, ma senza introdurre barriere all’ingresso che ostacolino la concorrenza.

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  • Corte cost. n. 159/2017 – Estinzione del giudizio su una legge ambientale di Trento

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro una norma ambientale della Provincia autonoma di Trento, in materia di foreste, valutazione di impatto ambientale e tutela dagli inquinamenti.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva modificato più leggi provinciali in materia di foreste, protezione della natura, valutazione di impatto ambientale e tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. Lo Stato aveva contestato una di queste disposizioni davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 luglio 2016, n. 11, recante modifiche alla normativa provinciale in materia ambientale e forestale, lamentando l’invasione di competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le vicende processuali successive alla proposizione del ricorso — tra cui la rinuncia all’impugnazione — hanno determinato l’estinzione del giudizio, senza una pronuncia nel merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale conseguente alla rinuncia all’impugnazione preclude l’esame nel merito delle questioni: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il giudizio si è concluso con l’estinzione?

    Perché le vicende processuali successive al ricorso, in particolare la rinuncia all’impugnazione, hanno determinato l’estinzione del processo.

    La legge provinciale è stata giudicata incostituzionale?

    No. Con l’estinzione la Corte non entra nel merito: nessuna pronuncia sulla legittimità della norma.

    Che cosa disciplinava la norma impugnata?

    Modifiche alla normativa della Provincia di Trento in materia di foreste, protezione della natura, valutazione d’impatto ambientale e tutela dall’inquinamento.

  • Corte cost. n. 97/2017 – Domanda riconvenzionale nel divorzio: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina del rito divorzile sollevata dal Tribunale di Crotone. Il giudice voleva discostarsi da un orientamento consolidato della Cassazione, ma la questione è stata respinta in rito.

    Di cosa si tratta

    Nel processo di divorzio, dopo la fase davanti al Presidente del tribunale si apre la fase contenziosa davanti al giudice istruttore. Il dubbio riguardava se la domanda di assegno divorzile, già proposta nella prima fase, dovesse essere riproposta nella seconda a pena di decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 10, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), come modificato nel 2005, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Crotone.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile sotto più profili. La Cassazione ha già affermato, come diritto vivente, che il coniuge costituitosi nella fase presidenziale con domande riconvenzionali non deve riproporle davanti al giudice istruttore: il rimettente conosceva tale orientamento ma intendeva discostarsene.

    Il principio

    Se esiste un’interpretazione consolidata (diritto vivente) che già risolve il problema in senso conforme a Costituzione, il giudice deve adeguarvisi anziché sollevare la questione: in tal caso la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Va riproposta la domanda di assegno divorzile nella seconda fase?

    Secondo la Cassazione richiamata dalla Corte, no: se proposta nella fase presidenziale con la costituzione del coniuge, è tempestiva e non va riproposta.

    Perché la questione è stata respinta in rito?

    Perché esisteva già un orientamento consolidato favorevole alla parte; il giudice avrebbe dovuto applicarlo invece di sollevare il dubbio.

    La norma sul divorzio è stata annullata?

    No. La Corte non è entrata nel merito: la disposizione resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2017 – Niente revocazione delle sentenze amministrative per contrasto con la CEDU

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    La Corte ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni con cui si chiedeva di estendere la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo ai casi di contrasto con una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. Spetta al legislatore, non alla Corte, introdurre un simile rimedio.

    Di cosa si tratta

    Quando la Corte di Strasburgo accerta una violazione della CEDU, l’ordinamento deve trovare il modo di rimuoverne gli effetti. Per il processo penale esiste la «revisione»; per il processo amministrativo non è previsto un analogo strumento di revocazione delle sentenze passate in giudicato. Da qui la richiesta di colmare il vuoto.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato questione sull’art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) e sugli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la revocazione della sentenza amministrativa quando essa contrasti con una pronuncia definitiva della Corte EDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Non esiste un obbligo costituzionale o convenzionale di introdurre la revocazione delle sentenze amministrative per contrasto sopravvenuto con una decisione della Corte EDU. L’eventuale rimedio richiede una scelta discrezionale del legislatore e non può essere creato dalla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Si può revocare una sentenza amministrativa che contrasta con la CEDU?

    Allo stato no. La Corte ha escluso che un simile rimedio sia costituzionalmente imposto: introdurlo spetta al legislatore.

    Perché una parte della questione è inammissibile?

    Perché, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la pronuncia richiesta avrebbe richiesto scelte di sistema riservate al legislatore, non una decisione «a rime obbligate».

    La CEDU obbliga a riaprire i processi amministrativi?

    No. A differenza del processo penale, per il processo amministrativo non vi è un vincolo convenzionale a prevedere la riapertura del giudicato.

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  • Corte cost. n. 158/2017 – Sanzioni Consob e restituzione degli atti ai giudici

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    La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Genova e Firenze che avevano sollevato dubbi sulla disciplina del procedimento sanzionatorio Consob: sopravvenute modifiche normative impongono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico della finanza disciplina le sanzioni della Consob, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Diverse Corti d’appello avevano dubitato della legittimità costituzionale delle regole sul relativo procedimento, in particolare sul diritto di difesa e sulle garanzie del contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Genova e quella di Firenze, con numerose ordinanze, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), sul procedimento sanzionatorio della Consob.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Genova e di Firenze. Lo ius superveniens, cioè le modifiche normative intervenute dopo le ordinanze di rimessione, impone ai giudici a quibus di riesaminare se le questioni siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il quadro normativo muta, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della disciplina sopravvenuta.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo ai giudici che avevano sollevato la questione, perché la riesaminino tenendo conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    La Corte ha deciso se la norma sulle sanzioni Consob è legittima?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha solo disposto che i giudici rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Che cos’è lo «ius superveniens»?

    È la sopravvenienza di nuove norme dopo l’ordinanza di rimessione, che può incidere sulla rilevanza della questione e imporne una nuova valutazione da parte del giudice.