Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

    Quattro settimane di ferie garantite dalla legge, permessi aggiuntivi per anzianità e istituti di riduzione dell’orario: ecco tutto quello che lavoratori e datori di lavoro del comparto artigiano chimica-ceramica devono sapere.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce 4 settimane di ferie (160 ore) con aumenti per anzianità. Il settore chimica prevede 176 ore oltre i 10 anni e 184 ore oltre i 15 anni; il settore ceramica aggiunge 8 ore oltre i 12 anni. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. I permessi retribuiti sono 16 ore all’anno, da usare nell’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Ferie base
    4 settimane = 160 ore lavorative annue
    Ferie con anzianità (chimica)
    176 ore oltre 10 anni; 184 ore oltre 15 anni
    Ferie con anzianità (ceramica)
    168 ore oltre 12 anni
    Maturazione minima legale
    2 settimane consecutive nell’anno; le restanti entro 18 mesi
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024

    Tabella riepilogativa

    Ferie annuali per anzianità – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Settore Anzianità Ore ferie Giorni lavorativi (su 5 gg/sett.)
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Fino a 10 anni 160 20
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 10 e fino a 15 anni 176 22
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 15 anni 184 23
    Ceramica / Terracotta / Gres Fino a 12 anni 160 20
    Ceramica / Terracotta / Gres Oltre 12 anni 168 21

    Nota: l’anzianità si calcola sul servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. In caso di primo anno di servizio, le ferie maturano pro quota (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

    Ferie: maturazione e fruizione

    Le ferie maturano nel corso dell’anno solare. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la maturazione è proporzionale ai mesi lavorati: si calcola 1/12 delle ferie annue per ogni mese intero o per ogni frazione superiore a 15 giorni.

    Il D.Lgs. 66/2003 – recependo la direttiva UE – impone il godimento di almeno 2 settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Il diritto alle ferie è irrinunciabile: il lavoratore non può «cedere» ferie in cambio di denaro nel corso del rapporto; l’unica eccezione è alla cessazione, quando le ferie maturate e non godute vengono indennizzate.

    Permessi e ROL (ex festività)

    L’art. 50 del CCNL riconosce a ogni lavoratore, in entrambi i settori, 16 ore di permessi retribuiti per anno solare, da usare singolarmente o collettivamente previa intesa con l’azienda. Maturano per dodicesimi (si conta un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni), vanno usati nell’anno e la parte non utilizzata è pagata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

    Oltre ai permessi dell’art. 50 il CCNL e la legge prevedono:

    • Congedo matrimoniale (15 giorni di calendario retribuiti, art. 64);
    • Permesso retribuito di 3 giorni lavorativi per grave lutto di genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, convivente (art. 51), e di 3 giorni lavorativi l’anno per decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o convivente (art. 55);
    • Brevi permessi per giustificati motivi, da chiedere di norma nella prima ora di lavoro (art. 54);
    • Permessi per donatori di sangue (L. 584/1967).

    Ferie durante il periodo di preavviso

    Il CCNL stabilisce espressamente che il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. Se il datore concede ferie durante il periodo di preavviso o il lavoratore ne usufruisce, i giorni di ferie non sono computati come preavviso: le due istituti si escludono reciprocamente.

    Banca ore solidale

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di cedere volontariamente parte delle proprie ferie o permessi ai colleghi che si trovino in condizioni di necessità familiare (art. 24 D.Lgs. 151/2015). La cessione è anonima e volontaria; la gestione avviene mediante apposita «banca ore solidale» a livello aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 12 anni di servizio nel settore chimica
    Tizio lavora da 12 anni in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Ha superato la soglia dei 10 anni: le sue ferie annuali passano a 176 ore (22 giorni lavorativi su 5 giorni a settimana). Il datore fissa le ferie collettive di agosto per 2 settimane: Tizio ha ancora 12 giorni da fruire entro l’anno oppure entro i 18 mesi successivi.
    Caia – Impiegata assunta a marzo, ferie pro quota
    Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana. Nell’anno 2026 matura ferie per 10 mesi (marzo-dicembre). La maturazione è 160 ore × 10/12 = 133,33 ore, arrotondate a 133 ore (circa 16 giorni lavorativi). Se usufruisce di 2 settimane ad agosto, le restano circa 6 giorni da fruire entro il 30 giugno 2028.
    Sempronio – Lavoratore che si dimette durante le ferie collettive
    Sempronio decide di dimettersi mentre l’azienda è in ferie collettive di agosto. Invia la lettera di dimissioni telematiche il 10 agosto. Il CCNL prevede che il preavviso non può coincidere con le ferie: i giorni di ferie collettive non vengono computati nel preavviso. Il preavviso decorre dal 1° settembre, quando riprende l’attività lavorativa.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano con il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Spettano 4 settimane (160 ore) per entrambi i settori chimica e ceramica. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro le ferie salgono a 176 ore dopo 10 anni di anzianità e a 184 ore dopo 15 anni. Nel settore ceramica si aggiungono 8 ore dopo i 12 anni di anzianità (art. 52).
    Le ferie non godute si perdono?
    No: le ferie sono irrinunciabili. Se non godute entro i termini di legge (2 settimane entro l’anno; le restanti entro 18 mesi), rimangono come credito del lavoratore. Vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
    Il datore può imporre le ferie unilateralmente?
    Sì, nell’ambito dell’organizzazione aziendale può fissare le ferie collettive con congruo preavviso. Il lavoratore può esprimere preferenze, ma la decisione finale spetta al datore.
    Quanti permessi retribuiti spettano oltre alle ferie?
    Il CCNL prevede 16 ore di permessi retribuiti per anno solare (art. 50): vanno usati nell’anno di maturazione e la parte non utilizzata è pagata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
    Le ferie sono retribuite?
    Sì. Durante le ferie il lavoratore percepisce la retribuzione normale (minimo + scatti + superminimo continuativo). Non vengono retribuite le voci variabili come straordinari o indennità legate alla presenza effettiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’ingresso dei giovani nelle imprese artigiane chimiche e ceramiche. Il CCNL definisce durata, retribuzione progressiva e obblighi di formazione.

    In sintesi

    Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro l’apprendistato dura 5 anni per i livelli 5° Super, 6° e 7°, 4 anni per il 4° e il 5° livello e 3 anni per il 2° e il 3°. La retribuzione inizia al 70% del minimo del livello di destinazione e sale fino al 100% nell’ultimo semestre. Dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti maturano scatti di anzianità (6 € per scatto). La formazione professionalizzante minima è di 80 ore medie annuali.

    Dati contrattuali

    Fonte
    D.Lgs. 81/2015 (T.U. contratti) + CCNL Area Tessile-Moda Chimica-Ceramica Artigianato
    Durata minima
    6 mesi
    Durata massima (chimica)
    5 anni (5° Super, 6°, 7°); 4 anni (4°, 5°); 3 anni (2°, 3°)
    Formazione obbligatoria
    80 ore medie annuali
    Scatti apprendisti
    6 € per scatto (dal 1° gennaio 2025)
    Una tantum apprendisti 2024
    77 € (70% dell’una tantum ordinaria)

    Tabella riepilogativa

    Durata massima dell’apprendistato per gruppo e livello – art. 68 CCNL
    Settore Gruppo Livelli di destinazione Durata massima
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 1 5° Super, 6°, 7° 5 anni
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 2 4°, 5° 4 anni
    Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Gruppo 3 2°, 3° 3 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 1 A, B 5 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 2 C, D 4 anni
    Ceramica / Terracotta / Gres Gruppo 3 E 3 anni
    Impiegati amministrativi, tutti i settori – – 3 anni

    Nota: la durata indicata è quella massima. Le parti possono definire durate inferiori in relazione al grado di istruzione o all’esperienza pregressa dell’apprendista. Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e indicare il piano formativo individuale (PFI).

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale della retribuzione tabellare del livello nel quale sarà inquadrato al termine del percorso, e cresce semestre per semestre (art. 68, punto 7). In nessun caso la retribuzione netta dell’apprendista può superare quella di un lavoratore non apprendista dello stesso livello.

    Le percentuali per semestre sono le seguenti:

    Percentuale della retribuzione tabellare per semestre (art. 68, rinnovo 2024)
    Settore e gruppo Percentuali dal 1° semestre
    Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 1 70, 70, 75, 75, 85, 85, 90, 90, 95, 100
    Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 2 70, 70, 75, 75, 80, 80, 90, 100
    Chimica, gomma, plastica, vetro – Gruppo 3 70, 70, 75, 75, 80, 100
    Ceramica – Gruppo 1 70, 70, 75, 75, 85, 85, 85, 85, 95, 100
    Ceramica – Gruppo 2 70, 70, 75, 75, 85, 85, 90, 100
    Ceramica – Gruppo 3 70, 70, 75, 75, 80, 100
    Impiegati amministrativi, tutti i settori 70, 70, 75, 80, 85, 90

    Il periodo di prova può essere convenuto fino a 4 mesi; in caso di malattia durante la prova l’apprendista conserva il posto per un mese al massimo. L’apprendistato è ammesso per i livelli dal 7° al 3° (2° per gli impiegati) nel settore chimica e dal livello A al livello E nella ceramica; la durata minima è di 6 mesi.

    La formazione professionalizzante e di mestiere richiede non meno di 80 ore medie annue, comprese le ore di formazione in sicurezza, con un referente aziendale (tutor) e un piano formativo individuale definito entro 30 giorni dalla stipula.

    Novità del rinnovo 2024: scatti di anzianità agli apprendisti

    Una novità significativa del rinnovo del 16 luglio 2024 riguarda gli apprendisti: dal 1° gennaio 2025 hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati, con un valore di 6 € per scatto, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Nel settore chimica prima del rinnovo gli apprendisti non maturavano scatti. Al passaggio in qualifica i valori degli scatti maturati si integrano con quelli del nuovo livello.

    Inoltre, l’una tantum corrisposta per il periodo di carenza contrattuale 2023-2024 è stata riconosciuta agli apprendisti nella misura del 70% rispetto ai lavoratori ordinari (77 € invece di 110 €).

    Sospensione e proroga del contratto di apprendistato

    Se il rapporto si sospende per eventi che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, congedo di maternità o parentale, richiamo alle armi), la durata dell’apprendistato è prorogata per un periodo pari alla sospensione, a condizione che questa duri almeno 60 giorni di calendario; si sommano anche più periodi brevi, ciascuno non inferiore a 10 giorni. Il datore comunica per iscritto la nuova scadenza prima del termine originario.

    La sospensione può avvenire anche in caso di ricorso alla FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato): in questo caso il contratto di apprendistato non si interrompe ma si sospende, riprendendo al termine della sospensione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista al 3° livello, calcolo della retribuzione
    Tizio inizia un apprendistato per il 3° livello in un’azienda artigiana di vernici (settore chimica, Gruppo 3, durata massima 3 anni, 6 semestri). Nei primi due semestri percepisce il 70% del minimo tabellare del 3° livello, nel 3° e 4° il 75%, nel 5° l’80% e nel 6° il 100%. Dal 2025 matura anche uno scatto da 6 € ogni 2 anni.
    Caia – Apprendista ceramista, sospensione per maternità
    Caia è in apprendistato per il livello C in una ceramica artigiana (Gruppo 2, durata massima 4 anni), con contratto stipulato il 1° settembre 2024. Al 2° anno si assenta per maternità (5 mesi obbligatori). Il contratto viene sospeso per 150 giorni (oltre la soglia di 60) e prorogato di altrettanti giorni. Il piano formativo individuale viene aggiornato di conseguenza.
    Sempronio – Fine apprendistato, conferma o recesso
    Sempronio termina il suo percorso di apprendistato per il 5° livello in una piccola azienda di gomma-plastica (Gruppo 2, 4 anni). Il datore non esercita il recesso: il contratto si converte a tempo indeterminato al 5° livello, con la retribuzione piena del livello. L’intera durata dell’apprendistato (4 anni) viene computata nell’anzianità di servizio.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: 5 anni per i livelli 5° Super, 6° e 7°, 4 anni per il 4° e il 5°, 3 anni per il 2° e il 3°. Nel settore ceramica: 5 anni per i livelli A e B, 4 anni per C e D, 3 anni per E. Per gli impiegati amministrativi la durata massima è di 3 anni in tutti i settori. La durata minima è 6 mesi.
    Quanto viene pagato un apprendista?
    La retribuzione parte dal 70% della retribuzione tabellare del livello di destinazione e cresce per semestre fino al 100% nell’ultimo (per esempio, nel Gruppo 3 della chimica: 70, 70, 75, 75, 80, 100). Dal 1° gennaio 2025 si maturano anche scatti da 6 €.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 80 ore medie annuali di formazione professionalizzante, che possono essere svolte in azienda (on the job) o presso enti formativi accreditati. Le ore di formazione esterna rientrano nell’orario di lavoro.
    Il datore artigiano può assumere molti apprendisti?
    Esistono limiti legali: in generale non più di 3 apprendisti ogni 2 qualificati. Per imprese artigiane con meno di 10 dipendenti il rapporto è 1:1. Imprese senza qualificati (fino a 3 dipendenti) possono assumere fino a 3 apprendisti.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se nessuna parte recede, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa integralmente nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Durate, percentuali per semestre e scatti sono quelli dell’art. 68 del CCNL nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o Confartigianato/CNA.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il lavoro notturno è una specificità strutturale della panificazione artigianale: il pane si impasta e cuoce nelle ore piccole. Il CCNL riconosce questa particolarità con una fascia notturna anticipata (ore 21-4) e maggiorazioni significative.

    In sintesi

    L’orario contrattuale è 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno (ore 21-4) è compensato con maggiorazione del 50%; la domenica per la produzione del pane vale il 75%. Sono previste 16 ore annue di permessi retribuiti (ROL) più 4 giornate di ex festività, e una flessibilità fino a 80 ore annue (fino a 112 per la panificazione nelle zone turistiche). Straordinario consentito fino a 280 ore annue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Orario normale
    40 ore settimanali (8 h/giorno su 5 gg; 6 h 40 min/giorno su 6 gg)

    Tabella riepilogativa: maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Panificazione Artigianato
    Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
    Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero stabilito
    Lavoro notturno (ore 21-4) 50% Fascia specifica per panificazione
    Lavoro festivo 20% Giorni festivi non domenicali
    Lavoro domenicale (pane) 75% Produzione, confez., distribuzione, vendita pane; non cumulabile
    Lavoro domenicale (altri prodotti) 30% Domenicale per prodotti diversi dal pane

    Le maggiorazioni nel settore panificazione sono cumulabili fino alla misura del 55%, salvo la percentuale del 75% per la domenica che non è cumulabile. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione globale di fatto (dal 1° dicembre 2021). Limite annuale straordinari: 280 ore.

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Alimentare Artigiano
    Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
    Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero
    Straordinario notturno 50% Compresi o non compresi in turni avvicendati
    Lavoro nei giorni festivi 40%
    Straordinario festivo e domenicale 60%
    Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
    Lavoro notturno ordinario (ore 22-6) 30% Fascia notturna più ampia rispetto alla panificazione
    Straordinario festivo notturno 60%
    Lavoro a turni in ciclo continuo notturno 30%

    Nel settore alimentare artigiano le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

    Il lavoro notturno nella panificazione artigiana: una specificità di settore

    Il panettiere artigianale inizia tipicamente il lavoro nel cuore della notte per avere il pane pronto all’apertura del negozio. Il CCNL riconosce questa specificità con una fascia notturna anticipata rispetto al settore alimentare generico:

    • Settore panificazione artigianato: la notte inizia alle ore 21 e finisce alle ore 4 del mattino. Chi impasta dalle 23 e inforna dalle 2 è in piena fascia notturna contrattuale.
    • Settore alimentare artigiano (pasticcerie, gelaterie, ecc.): la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6.

    La differenza è rilevante: un pasticcere che lavora dalle 21 alle 22 percepisce solo la maggiorazione ordinaria, mentre un panettiere nelle stesse ore matura la maggiorazione notturna del 50%.

    La lavoratrice madre, o il padre mono-affidatario, ha diritto a un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno di 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del bambino (oltre alla tutela di legge che copre il periodo precedente).

    ROL, ex festività e flessibilità

    La parte del CCNL dedicata alle imprese artigiane (Parte I) prevede un pacchetto di ore di riduzione dell’orario articolato in due voci:

    • ROL (permessi retribuiti): 16 ore annue dal 1° luglio 1993 (art. 22); maturano a dodicesimi, con la frazione superiore a 15 giorni contata come mese intero, e quelle non godute sono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
    • Ex festività: 4 giornate di permesso retribuito all’anno al posto delle 4 festività soppresse, da fruire entro il 31 dicembre e non cumulabili (art. 28).

    La flessibilità (art. 25) consente un orario fino a 48 ore settimanali per un massimo di 80 ore annue, da recuperare entro 6 mesi, con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione tabellare; nelle zone turistiche la panificazione può arrivare a 112 ore, con +30% per le domeniche lavorate (art. 25-bis).

    Le 76 ore di ROL, le 8 ore in più per i turnisti dal 1° giugno 2024 e le 4 ore in più dal 1° gennaio 2027 appartengono alla Parte II del CCNL, quella delle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti (art. 19 dell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024): non si applicano alle imprese artigiane di questa guida, dove restano 16 ore di ROL più 4 giornate di ex festività. Fonte: artt. 22, 25, 25-bis e 28 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 e art. 19 dellaccordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

    Lavoro a turni e orario ridotto

    Per il lavoro organizzato in tre turni (ciclo continuo), il terzo turno (notturno) è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione mensile rispetto ai colleghi che lavorano il normale orario di 40 ore. Questa riduzione di orario non è una decurtazione dello stipendio: il lavoratore turno notturno percepisce la stessa retribuzione del collega diurno, lavorando 4 ore in meno a settimana.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere, turno notturno standard (22-6)
    Tizio lavora in un panificio artigianale dalle 22 alle 6 di mattina (8 ore). Per la panificazione la fascia notturna del CCNL va dalle ore 21 alle ore 4: le 6 ore dalle 22 alle 4 maturano la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto, mentre le 2 ore dalle 4 alle 6 restano fuori dalla fascia. Se il turno cade di domenica e riguarda la produzione del pane, vale il 75% della domenica, che non si cumula con le altre maggiorazioni: non si sommano 50% e 75%.
    Caia – Operaia in pasticceria artigianale, turno serale
    Caia lavora in una pasticceria artigianale dalle 18 alle 24. Le prime 4 ore (18-22) sono ordinarie. Le ultime 2 ore (22-24) rientrano nella fascia notturna del settore alimentare (ore 22-6) e maturano la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La pasticceria, non essendo un panificio, applica la fascia notturna 22-6 e non quella 21-4 della panificazione.
    Sempronio – Addetto alla distribuzione, domenica mattina
    Sempronio consegna il pane fresco di domenica mattina (6-12). Il CCNL prevede per gli addetti alla distribuzione del pane la maggiorazione domenicale del 75%, non cumulabile con altre voci. È la maggiorazione più alta prevista dal contratto e si applica sull’intera retribuzione oraria globale di fatto.

    Domande frequenti

    A che ora inizia il lavoro notturno per i panettieri nel CCNL Artigianato?
    Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 21 alle ore 4 del mattino. Nel settore alimentare artigiano, invece, la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6. Le maggiorazioni sono diverse: 50% per la panificazione, 30% per l’alimentare.
    Quanto viene pagato il lavoro domenicale nel panificio artigianale?
    Per gli addetti alla produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane la maggiorazione domenicale è del 75% (la più alta del contratto), che non è cumulabile con altre maggiorazioni. Per gli addetti a prodotti diversi dal pane la maggiorazione domenicale è del 30%.
    Quante ore di straordinario sono consentite nel CCNL Alimentari Artigianato?
    Il limite massimo di straordinario è 280 ore annue per singolo lavoratore. Le ore di straordinario diurno sono compensate con una maggiorazione del 30% (su retribuzione globale di fatto). Il limite settimanale assoluto è 48 ore, compreso lo straordinario.
    Quante ore di ROL spettano?
    Nelle imprese artigiane spettano 16 ore annue di ROL (permessi retribuiti, art. 22) più 4 giornate di ex festività (art. 28). Le 76 ore e gli incrementi per i turnisti (+8 ore dal 1° giugno 2024) e per tutti (+4 ore dal 1° gennaio 2027) riguardano le imprese non artigiane della Parte II del CCNL.
    La lavoratrice madre può evitare il lavoro notturno in panificio?
    Sì. La legge (D.Lgs. n. 151/2001) vieta il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a un anno di vita del bambino. Il CCNL aggiunge un ulteriore prolungamento dell’esenzione di 6 mesi continuativi a partire dal 3° anno di vita del bambino, come condizione di miglior favore rispetto alla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: malattia e infortunio

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Malattia e infortunio nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    In un settore con ritmi fisici intensi come la panificazione e la produzione alimentare artigiana, malattia e infortuni non sono eventi rari. Il CCNL stabilisce le regole di comporto, integrazione economica e conservazione del posto.

    In sintesi

    Nelle imprese artigiane il CCNL garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 12 mesi di malattia o infortunio non sul lavoro, calcolati in caso di più assenze nell’arco di 24 mesi (art. 46), senza differenze di anzianità. Per la malattia superiore a 6 giorni l’azienda integra fino al 100% dal 1° al 180° giorno; per quella di 6 giorni o meno, dal 4° giorno. Per infortunio sul lavoro l’integrazione è al 100% fino alla guarigione clinica. Il comporto è esteso di 90 giorni per i disabili certificati (rinnovo 2024).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Comporto ordinario
    12 mesi, anche con più assenze, nell’arco di 24 mesi (art. 46)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – Conservazione del posto e trattamento economico
    Caso Anzianità Conservazione posto Trattamento economico
    Malattia > 6 gg Qualsiasi 12 mesi (24 mesi di riferimento) 100% dal 1° al 180° giorno
    Malattia ≤ 6 gg Qualsiasi 12 mesi (24 mesi di riferimento) 0% dal 1° al 3° giorno; 100% dal 4° giorno
    Infortunio sul lavoro Qualsiasi Fino a guarigione clinica 100% per tutto il periodo (integrazione INAIL)
    Malattia professionale Qualsiasi Fino a guarigione clinica, max durata indennità INAIL 100% per tutto il periodo
    Disabilità certificata (L. 68/99) Qualsiasi +90 gg rispetto ai limiti ordinari (rinnovo 2024) Il testo letto non indica il trattamento nei 90 giorni aggiuntivi

    Distinzione legge vs CCNL: l’indennità INPS di malattia è a carico dell’Istituto (circa 50-66% della retribuzione, a seconda dell’anzianità di malattia). L’integrazione aziendale di cui sopra porta il trattamento al 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore (art. 46), come condizione di miglior favore rispetto alla legge. Fonte: art. 46 del testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024.

    Il comporto: conservazione del posto e computo

    Il comporto è il periodo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per assenza dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. È disciplinato dalla legge (art. 2110 cod. civ.) e integrato dal CCNL come segue:

    • Per tutti, senza differenze di anzianità: 12 mesi di conservazione del posto per malattia o infortunio non sul lavoro;
    • le assenze del lavoratore non in prova sono computate a tutti gli effetti contrattuali entro questi limiti.

    Quando si verificano più assenze nel corso del rapporto di lavoro, i periodi di comporto si intendono cumulativamente riferiti a un arco temporale di 24 mesi. Ciò significa che malattie ripetute nel corso di due anni concorrono al raggiungimento del limite di comporto.

    Almeno 48 ore prima del superamento del limite di conservazione del posto, l’azienda deve informare il lavoratore dell’imminente esaurimento del comporto e dell’eventuale risoluzione del rapporto, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del comporto.

    Trattamento economico durante la malattia

    Il trattamento economico è la combinazione dell’indennità INPS (obbligatoria per legge) e dell’integrazione aziendale prevista dal CCNL. La distinzione fondamentale riguarda la durata dell’evento morboso:

    Malattia di durata superiore a 6 giorni

    Dal 1° al 180° giorno il lavoratore non in prova percepisce il 100% della normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute (indennità INPS + integrazione aziendale), a prescindere dall’anzianità. Il testo letto non prevede un trattamento integrativo dopo il 180° giorno.

    Malattia di durata pari o inferiore a 6 giorni

    Per i brevi eventi morbosi:

    • Dal 1° al 3° giorno: nessuna integrazione aziendale (i cosiddetti «giorni di carenza»); l’INPS non corrisponde indennità per i primi 3 giorni nelle malattie brevi;
    • Dal 4° giorno: integrazione a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione.

    Attenzione: la carenza (0% nei primi 3 giorni per malattia breve) è una regola contrattuale che può essere migliorata da accordi aziendali o individuali. Il consulente del lavoro può verificare se la specifica azienda ha una disciplina di miglior favore.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica, senza limiti di tempo. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo. L’INAIL eroga la propria indennità direttamente al lavoratore o al datore di lavoro (a seconda del caso); l’azienda versa la differenza per arrivare al 100%.

    Per la malattia professionale (es. allergie alle farine nei panettieri, dermatiti da contatto negli operai alimentari), la tutela è la stessa: conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale il lavoratore percepisce l’indennità INAIL per inabilità temporanea.

    Aspettativa non retribuita e disabilità

    In caso di malattie gravi e certificate l’azienda può concedere, su richiesta scritta del lavoratore, un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza retribuzione e senza maturazione di alcun istituto contrattuale (art. 46). Si tratta di una facoltà dell’azienda, non di un diritto del lavoratore.

    Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999, il rinnovo del 6 giugno 2024 (art. 46) ha elevato il periodo di conservazione del posto di ulteriori 90 giorni. Il testo letto non precisa il trattamento economico di questi 90 giorni.

    Obblighi del lavoratore: certificazione e comunicazione

    Il lavoratore è tenuto a:

    • Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro (preferibilmente entro l’orario di inizio turno);
    • Trasmettere il certificato medico INPS in via telematica (il medico lo invia direttamente all’INPS; il lavoratore comunica al datore il numero del certificato);
    • Essere reperibile durante le fasce orarie di controllo fiscale fissate dall’INPS (10-12 e 17-19).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere con 3 anni di anzianità, malattia lunga
    Tizio si ammala per un problema alla schiena (tipico del settore) e resta assente 5 mesi (circa 150 giorni). Il suo limite di comporto è 12 mesi (365 giorni circa) nell’arco di 24 mesi. Essendo la malattia superiore a 6 giorni, dall’1° al 150° giorno percepisce il 100% della retribuzione (INPS + integrazione aziendale). Al rientro gli restano circa 7 mesi di conservazione del posto da usare entro i 24 mesi di riferimento: 12 mesi − 5 mesi = 7 mesi.
    Caia – Pasticciera con oltre 5 anni di servizio
    Caia è dipendente da 7 anni. Si assenta per malattia 8 mesi (circa 240 giorni). Il comporto è di 12 mesi anche per lei, perché l’anzianità non conta. Fino al 180° giorno percepisce il 100% della retribuzione; dal 181° giorno l’integrazione aziendale non è più prevista nel testo letto e resta l’indennità INPS. Ha ancora 4 mesi di comporto residui (12 mesi − 8 mesi) nei 24 mesi di riferimento prima di un’eventuale risoluzione del rapporto.
    Sempronio – Addetto alla distribuzione, infortunio con incarico
    Sempronio scivola scaricando sacchi di farina e si frattura un polso. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a integrare l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione. Sempronio conserva il posto senza limiti di tempo fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL. Il periodo di assenza si computa nell’anzianità a tutti gli effetti.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, a prescindere dall’anzianità (art. 46). In caso di più assenze, i periodi si intendono riferiti a un arco temporale di 24 mesi.
    Quale integrazione spetta durante la malattia?
    Per malattia superiore a 6 giorni, l’azienda integra fino al 100% della retribuzione dall’1° al 180° giorno. Per malattia breve (≤6 giorni): nessuna integrazione dal 1° al 3° giorno (carenza); integrazione fino al 100% dal 4° giorno.
    Cosa succede per l’infortunio sul lavoro?
    In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore conserva il posto fino alla guarigione clinica. L’integrazione aziendale all’indennità INAIL garantisce il 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza, senza limiti di tempo.
    La malattia durante le ferie le interrompe?
    La direttiva UE e la giurisprudenza prevalente stabiliscono che la malattia durante le ferie ne sospenda la decorrenza. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente la malattia al datore e presentare certificazione medica. Le ferie non godute vengono recuperate in un periodo successivo da concordare.
    I lavoratori con disabilità hanno un comporto più lungo?
    Sì. Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha esteso il comporto di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999 (art. 46).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Livelli, qualifiche e mansioni nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il sistema di classificazione del personale è il cuore del contratto collettivo: dalla declaratoria del proprio livello dipendono il minimo retributivo, il periodo di prova, il preavviso e la progressione di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede due sistemi di classificazione distinti: otto livelli (da 1°S a 6°) per le imprese alimentari artigiane e dieci livelli (A1S-A4 per la produzione, B1-B4 per vendita e amministrazione) per i panifici. La declaratoria determina il livello di inquadramento e, di conseguenza, il minimo retributivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI (datoriali) · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    6 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane alimentari e artigiane di panificazione (panifici, pasticcerie artigiane, gelaterie, pastifici artigiani, ecc.)

    Tabella riepilogativa: i livelli del settore alimentare artigiano

    Classificazione del personale – Imprese Alimentari Artigiane
    Livello Qualifica prevalente Declaratoria sintetica Minimo apr. 2026
    1°S Quadri Lavoratori con funzioni direttive e discrezionalità ampia; coordinano unità organizzative di rilevante complessità. 2.506,56 €
    1° Impiegato tecnico/amm. direttivo Impiegati con funzioni direttive e facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive del titolare o del livello 1°S. 2.250,48 €
    2° Impiegato tecnico/amm. con autonomia Impiegati con funzioni di concetto e compiti di controllo/coordinamento, iniziativa e autonomia. Viaggiatori/piazzisti di 1ª cat. 2.060,22 €
    3°A Operaio autonomo / impiegato avanzato Operai che realizzano tutti i prodotti finiti su indicazioni generiche. Impiegati con autonomia operativa in mansioni complesse. 1.919,85 €
    3° Operaio qualificato Operai specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico-pratiche. Impiegati con attività esecutive specializzate. 1.815,90 €
    4° Operaio specializzato Operai che svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o normale addestramento pratico. 1.741,84 €
    5° Operaio comune specializzato Operai che svolgono attività inerenti al processo produttivo, sufficienti a seguito di un periodo di pratica. 1.661,41 €
    6° Operaio generico Operai che svolgono attività per cui è sufficiente un periodo di pratica senza conoscenze professionali. Dopo 12 mesi passano al 5°. 1.554,41 €

    La classificazione nel settore panificazione artigianato

    Il settore panificazione ha una classificazione propria, articolata in due gruppi:

    • Gruppo A: lavoratori addetti alla panificazione o ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere (impastatori, panettieri, pasticcieri di panificio, confezionatori del pane).
    • Gruppo B: personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione (commessi, cassieri, magazzinieri, autisti, fattorini).
    Classificazione del personale – Imprese di Panificazione Artigianato
    Livello Gruppo Profilo professionale Minimo apr. 2026
    A1S A (produzione) Responsabile del ciclo produttivo: coordina e dirige l’opera di altri lavoratori, in assenza del titolare, con piena responsabilità. 2.117,37 €
    A1 A (produzione) Operaio specializzato senior: svolge autonomamente o coadiuvato mansioni relative a una fase di lavorazione del ciclo produttivo. 1.968,43 €
    A2 A (produzione) Operaio qualificato di 1ª cat.: esegue direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretto dal titolare o superiori. 1.843,54 €
    A3 A (produzione) Operaio qualificato di 2ª cat.: esegue mansioni per le quali è necessaria un’esperienza pratica, sotto il controllo dei superiori. 1.688,09 €
    A4 A (produzione) Operaio generico/comune: addetto ad attività che non richiedono particolare esperienza. 1.599,37 €
    B1 B (vendita/amm.) Gerente, gestore, direttore: ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell’esercizio. 2.073,04 €
    B2 B (vendita/amm.) Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista. 1.703,08 €
    B3S B (vendita/amm.) Addetto che collabora all’esposizione dei prodotti e alla vendita in ausilio alle figure superiori. 1.657,48 €
    B3 B (vendita/amm.) Aiuto commesso, confezionatore per la vendita. 1.603,43 €
    B4 B (vendita/amm.) Personale di fatica o fattorini. 1.520,67 €

    Come avviene l’inquadramento in pratica

    L’inquadramento è stabilito nella lettera di assunzione e deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte. L’assegnazione di un livello inferiore rispetto alle mansioni reali costituisce una violazione contrattuale, e il lavoratore può richiedere la rettifica anche attraverso il sindacato o l’Ispettorato del Lavoro.

    Criteri da valutare per l’inquadramento:

    • Autonomia operativa: il lavoratore opera su indicazioni generiche (livello superiore) o sotto stretto controllo (livello inferiore)?
    • Complessità delle mansioni: svolge una singola fase produttiva o l’intero ciclo?
    • Coordinamento di altri: ha responsabilità di supervisione su altri lavoratori?
    • Preparazione professionale: il ruolo richiede formazione specifica o è accessibile con un breve tirocinio?

    Passaggi di livello e promozioni

    Il CCNL prevede due tipi di progressione:

    1. Passaggio automatico da livello 6° a livello 5° dopo 12 mesi di servizio continuativo (settore alimentare artigiano), indipendentemente da valutazioni discrezionali del datore.
    2. Passaggio per modifica delle mansioni: se il lavoratore viene stabilmente adibito a mansioni superiori, ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente entro i termini previsti dalla legge (art. 2103 cod. civ.).

    In caso di passaggio a livello superiore, gli scatti di anzianità già maturati vengono rivalutati agli importi previsti per il nuovo livello, e la frazione di biennio in corso è utile per la maturazione del successivo scatto.

    La commissione di aggiornamento classificazione (2024-2026)

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha istituito una commissione tecnica paritetica, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione firmataria, con il mandato di aggiornare le declaratorie del CCNL entro il 30 giugno 2026. L’obiettivo è adeguare la classificazione ai processi di trasformazione tecnologica (digitalizzazione, nuove attrezzature di panificazione) e far emergere le nuove figure professionali del settore. I risultati saranno sottoposti alle parti firmatarie per l’eventuale integrazione nel successivo rinnovo contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere di primo impiego, inquadramento corretto
    Tizio viene assunto in un panificio artigianale senza esperienza precedente. Il datore lo inquadra al livello A4 (operaio generico). Dopo sei mesi, Tizio è in grado di svolgere autonomamente impasto, formatura e cottura su indicazione del titolare: le sue mansioni corrispondono al livello A3 (operaio qualificato di 2ª cat.). Può richiedere il passaggio di livello al datore di lavoro; in caso di diniego, può rivolgersi al sindacato (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) per una verifica.
    Caia – Commessa di panificio, corretta sezione contrattuale
    Caia lavora esclusivamente alla vendita nel punto vendita di un panificio artigianale. Il suo inquadramento rientra nel Gruppo B, livello B2 (commessa). Non è soggetta alla classificazione del Gruppo A (produzione) anche se il panificio appartiene allo stesso contratto collettivo. Il suo minimo tabellare dal 1° aprile 2026 è 1.703,08 €, diverso da quello delle colleghe che lavorano al forno.
    Sempronio – Responsabile di laboratorio, livello A1S
    Sempronio è il responsabile del laboratorio di produzione di una grande pasticceria artigianale con 8 dipendenti. Organizza i turni, coordina la squadra e risponde direttamente al titolare in sua assenza. Le sue mansioni corrispondono al livello A1S: minimo 2.117,37 € più indennità speciale. Il datore, che lo aveva inquadrato come A1, viene invitato dal consulente del lavoro ad adeguare l’inquadramento al rinnovo contrattuale.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Alimentari Artigianato?
    Il CCNL prevede due classificazioni separate. Il settore alimentare artigiano ha 8 livelli (dal 1°S al 6°). Il settore panificazione artigianato ha 10 livelli: 5 del Gruppo A (produzione: A1S, A1, A2, A3, A4) e 5 del Gruppo B (vendita/amministrazione: B1, B2, B3S, B3, B4).
    Cosa distingue il livello 3A dal livello 3° nel settore alimentare?
    Il livello 3°A (3° Alto) è intermedio tra il 2° e il 3°. Vi appartengono i lavoratori che, su indicazioni generiche del datore di lavoro, realizzano in autonomia tutti i prodotti finiti. Hanno maggiore autonomia rispetto al 3° ordinario e una retribuzione superiore (1.919,85 € a regime, contro 1.815,90 €).
    Chi rientra nel livello A1S della panificazione artigianato?
    Il livello A1S (il più alto della produzione) comprende i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità del livello A1 e un’esperienza prolungata, sono espressamente incaricati della direzione dell’intero ciclo produttivo con responsabilità di coordinare altri lavoratori, in assenza e per incarico del titolare.
    Un pasticcere artigianale viene inquadrato nel settore alimentare o nella panificazione?
    In linea generale, le pasticcerie artigianali rientrano nel settore alimentare artigiano (livelli da 1°S a 6°). Le imprese di panificazione artigianato (panifici) seguono la classificazione A/B. Alcune imprese miste possono applicare la sezione più appropriata alle specifiche mansioni, ma il criterio prevalente è l’attività principale dell’azienda.
    Come si inquadra un operaio generico alla prima assunzione?
    Un operaio che svolge attività non specializzate entra al livello 6° (settore alimentare) o A4/B4 (panificazione). Nel settore alimentare, dopo 12 mesi al livello 6°, il lavoratore viene promosso automaticamente al livello 5°. Il passaggio successivo dipende dall’acquisizione di competenze specifiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Ferie, ROL ed ex festività costituiscono il pacchetto di riposi retribuiti garantiti dal CCNL. Conoscere le regole su fruizione, scadenza e monetizzazione è fondamentale sia per il lavoratore sia per il datore.

    In sintesi

    Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede 173 ore annue di ferie (circa 22 giorni su 5 gg lavorativi), 16 ore di ROL annue e 4 giornate di ex festività. Le ore di ROL non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo; gli aumenti dal 2027 e le 8 ore in più per i turnisti valgono solo per le imprese non artigiane della Parte II del contratto. Le ferie devono essere godute in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ferie annue
    173 ore (sia operai sia impiegati)

    Tabella riepilogativa: ferie, ROL ed ex festività

    Istituti di riduzione orario – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
    Istituto Quantità Scadenza fruizione Note
    Ferie annue 173 ore Di regola entro l’anno, in via continuativa Sia operai sia impiegati; maturazione proporzionale
    ROL (riduzione orario) 16 ore/anno Nell’anno; le ore non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo Maturano a dodicesimi (art. 22)
    Ex festività 4 giornate/anno Entro il 31 dicembre Fruizione individuale o collettiva
    Ferie panificazione (in forza al 31/12/1994) 27 giorni Di regola in via continuativa Regola transitoria dell’art. 29
    Permesso asilo nido Fino a 8 ore/anno Proporzionale alle esigenze Madre o padre alternativo; frazionabile; dal rinnovo 2024
    Congedo matrimoniale 15 giorni calendario Consecutivi; richiesta con 6 gg preavviso Con retribuzione normale di fatto

    Le ferie: monte ore e fruizione

    Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato stabilisce che tutti i lavoratori (operai e impiegati, a prescindere dal livello) hanno diritto a 173 ore annue di ferie retribuite. In termini di giorni, considerando un divisore orario di 173 ore mensili e una settimana lavorativa di 5 giorni da 8 ore (40 ore settimanali), 173 ore corrispondono a circa 21,6 giornate lavorative, approssimabili a 22 giorni.

    Le ferie sono concesse in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti. Il datore di lavoro, nel fissare le ferie, deve tener conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del lavoratore. Il diritto alle ferie non è sostituibile con indennità durante il rapporto di lavoro (art. 36 Costituzione, D.Lgs. n. 66/2003).

    Le ferie piene spettano dopo 12 mesi consecutivi di anzianità; prima maturano a dodicesimi, 173/12 ≅ 14,4 ore per ogni mese (art. 29), considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 30). Gli apprendisti fino a 16 anni hanno almeno 30 giorni di ferie; i lavoratori della panificazione già in forza al 31 dicembre 1994 conservano 27 giorni.

    ROL: riduzione dell’orario di lavoro

    Le ROL sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Per le imprese artigiane (Parte I del CCNL) l’art. 22 prevede, dal 1° luglio 1993, 16 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore. Si usano previa intesa con il datore, singolarmente o collettivamente; maturano a dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero) e vanno godute nell’anno. Le ore non utilizzate sono pagate al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

    Il monte di 76 ore, le 4 ore in più dal 1° gennaio 2027, le 8 ore per i turnisti dal 1° giugno 2024 e la liquidazione ad aprile delle ROL impiegatizie riguardano soltanto la Parte II del contratto (imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, art. 19 come modificato dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024). Fonte per la Parte I: testo del CCNL 6 dicembre 2021, artt. 22, 28 e 29.

    Ex festività e festivita nazionali

    Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle ex festività soppresse (quelle abolite dalla legge nel corso degli anni). Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, individualmente o collettivamente (es. durante la chiusura estiva del laboratorio).

    Le festività nazionali e religiose tuttora vigenti (Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) sono retribuite come giornate ordinarie. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una festività nazionale o una domenica, la sostituzione con un’altra giornata è concordata nell’ambito dell’impresa. La festività civile del 4 novembre è retribuita come domenica.

    Permessi speciali e congedo matrimoniale

    Il CCNL prevede alcune ulteriori fattispecie di assenza retribuita:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, da fruire consecutivamente, con la normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta va presentata di norma almeno 6 giorni prima;
    • Permesso asilo nido (novità rinnovo 2024): fino a 8 ore annue frazionabili per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesse alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre;
    • Congedo per assistenza intergenerazionale (Parte II del CCNL, imprese non artigiane fino a 15 dip.): 3 mezze giornate retribuite all’anno per assistenza a genitori anziani (75 anni o più) in caso di ricovero, dimissioni o visite mediche specialistiche.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere, ferie nel mese di agosto
    Tizio lavora a tempo pieno in un panificio artigianale. Nel corso dell’anno ha maturato 173 ore di ferie. Il titolare chiude il laboratorio per 2 settimane ad agosto: sono 10 giorni lavorativi × 8 ore = 80 ore. Tizio ne usufruisce senza problemi. Le restanti 93 ore di ferie possono essere godute in periodi concordati durante l’anno. Se a fine rapporto restassero ferie non godute, queste verrebbero liquidate in denaro.
    Caia – Impiegata contabile, ROL non godute
    Caia è un’impiegata di livello 2° in un pastificio artigianale. Ha maturato 16 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite. Per l’art. 22 del CCNL le ore non godute non si perdono: le vengono pagate entro il 31 gennaio 2026, con la retribuzione oraria del suo livello (minimo mensile diviso 173).
    Sempronio – Operaio assunto in corso d’anno, ferie proporzionali
    Sempronio viene assunto il 1° luglio. Lavorerà 6 mesi (luglio-dicembre). Le ferie maturate sono proporzionali: 173 ore × 6/12 = 86,5 ore (arrotondabili a 87 ore). Se usufruisce di alcune ferie durante l’anno, le ore residue vengono liquidate alla cessazione o godute l’anno successivo secondo accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
    Tutti i lavoratori hanno diritto a 173 ore annue di ferie. Distribuendo l’orario su 5 giorni lavorativi (8 ore/giorno), corrispondono a circa 21-22 giorni lavorativi. Su 6 giorni (6h40min) corrispondono a circa 26 giorni.
    Quando maturano le ferie nel CCNL Artigianato Alimentare?
    Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio nell’anno. Per chi lavora l’intero anno solare matura 173 ore. Per chi viene assunto o lascia nel corso dell’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio (art. 29).
    Le ferie non godute possono essere monetizzate?
    In linea generale no: la legge (D.Lgs. n. 66/2003) prevede che le ferie non possano essere monetizzate durante il rapporto di lavoro. Le 16 ore di ROL non godute nell’anno vengono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 22). Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono sempre indennizzate.
    Cosa sono le ex festività nel CCNL Artigianato Alimentare?
    Sono 4 giornate di permessi retribuiti che sostituiscono alcune festività soppresse dalla legge. Devono essere fruite individualmente o collettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
    I permessi per inserimento all’asilo nido sono previsti?
    Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un permesso retribuito fino a 8 ore annue frazionabili per agevolare l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesso alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: apprendistato

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Apprendistato nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento con cui le piccole imprese artigiane alimentari e i panifici formano i nuovi addetti, con una retribuzione graduale che sale di semestre in semestre fino al minimo pieno del livello di arrivo.

    In sintesi

    Il CCNL prevede l’apprendistato professionalizzante per livelli dal 1°S al 5° (alimentare) e dal A1S al B3 (panificazione), con durata da 3,5 a 5 anni. La retribuzione parte dal 70% e sale per semestri. Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità di 10 euro. Formazione minima 80 ore annue. Per i cicli stagionali è prevista un’indennità mensile di 60 euro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. n. 81/2015)

    Tabella riepilogativa: durata e gruppi nell’apprendistato

    Durata massima apprendistato professionalizzante – Settore Alimentare Artigiano
    Gruppo Livelli Durata massima
    1° gruppo 1°S – 1° 5 anni (10 semestri)
    2° gruppo 2° – 3°A – 3° – 4° 5 anni (10 semestri)
    3° gruppo 5° 3 anni e 6 mesi (7 semestri)
    Durata massima apprendistato – Settore Panificazione Artigianato
    Livello Durata massima
    A1S – A1 5 anni
    A2 4 anni e 6 mesi
    A3 4 anni
    B1 (gerente) 3 anni
    B2 3 anni
    B3S 4 anni e 6 mesi
    B3 3 anni

    La progressione retributiva per semestri

    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale crescente del minimo tabellare del livello di qualificazione finale. La progressione si articola per semestri. Nel settore alimentare artigiano:

    Progressione retributiva – Settore Alimentare Artigiano (percentuale della retribuzione tabellare del livello finale)
    Semestre 1° gruppo (1°S, 1°) – 5 anni 2° gruppo (2°, 3°A, 3°, 4°) – 5 anni 3° gruppo (5°) – 3 anni e 6 mesi
    I 70% 70% 70%
    II 70% 70% 70%
    III 75% 75% 75%
    IV 75% 75% 95%
    V 84% 90% 95%
    VI 84% 95% 95%
    VII 84% 95% 100%
    VIII 91% 95% —
    IX 91% 100% —
    X 100% 100% —
    Progressione retributiva – Panificazione, Gruppo A (produzione)
    Semestre A1S, A1 – 5 anni A2 – 4 anni e 6 mesi A3 – 4 anni
    I 70% 70% 70%
    II 70% 70% 70%
    III 75% 75% 75%
    IV 75% 75% 95%
    V 84% 88% 95%
    VI 84% 88% 95%
    VII 90% 93% 100%
    VIII 90% 100% 100%
    IX 100% 100% —
    X 100% — —
    Progressione retributiva – Panificazione, Gruppo B (amministrazione e vendita)
    Semestre B1 – 3 anni B2 – 3 anni B3S – 4 anni e 6 mesi B3 – 3 anni
    I 70% 70% 70% 70%
    II 70% 70% 70% 70%
    III 75% 75% 75% 75%
    IV 75% 75% 75% 95%
    V 84% 88% 88% 95%
    VI 84% 88% 88% 100%
    VII — — 93% —
    VIII — — 95% —
    IX — — 100% —

    Percentuali dell’art. 58 del testo del CCNL 6 dicembre 2021, da applicare alla retribuzione tabellare del livello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del percorso. La retribuzione dell’apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, il netto del lavoratore non apprendista di pari livello. Chi ha già svolto apprendistato presso altre imprese riparte dal semestre in cui il periodo precedente si è interrotto.

    Scatti di anzianità per gli apprendisti: novità 2025

    Il rinnovo del 6 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente) hanno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.

    Caratteristiche dello scatto di anzianità durante l’apprendistato:

    • Importo: 10 euro per ogni scatto maturato, indipendentemente dal livello;
    • Non è rapportato alla percentuale di progressione retributiva dell’apprendista;
    • Al termine del periodo formativo, gli importi già maturati vengono rivalutati ai valori previsti per il livello finale di inquadramento;
    • La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica è utile per la maturazione del successivo scatto.

    Obblighi di formazione e Fondartigianato

    L’impresa che assume in apprendistato è responsabile della formazione tecnico-professionale e deve garantire all’apprendista almeno 80 ore medie annue di formazione retribuita. Questa formazione comprende obbligatoriamente la formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione trasversale può essere integrata dall’offerta formativa pubblica.

    Il CCNL sottolinea il ruolo fondamentale di Fondartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua nell’artigianato, per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori del settore. Il rinnovo del 2024 ha avviato la revisione dei piani formativi settoriali.

    Apprendistato in cicli stagionali

    Una specificità del settore alimentare artigiano è la possibilità di articolare l’apprendistato in cicli stagionali (es. apprendistato in gelateria, pasticceria stagionale, produzione di panettoni). Le regole principali:

    • Si applicano per qualifiche dei livelli 4° e 5° (alimentare) e A2, A3, B1, B2, B3S, B3 (panificazione);
    • L’ultimo ciclo deve avere inizio entro 48 mesi (durata ≤3,5 anni) o 60 mesi (durata >3,5 anni) dalla prima assunzione;
    • Ogni ciclo deve avere durata non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per 12 mesi;
    • All’apprendista stagionale spetta un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro a titolo di «indennità apprendistato cicli stagionali», che incide su tutti gli istituti indiretti e differiti incluso il TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista panettiere (livello A1), 3° semestre
    Tizio viene assunto come apprendista panettiere per la qualifica di livello A1 (durata totale 5 anni). Al 3° semestre la sua retribuzione è il 75% del minimo tabellare di livello A1. Con un minimo A1 a regime di 1.968,43 €, Tizio percepisce circa 1.968,43 × 75% = 1.476,32 € lordi mensili (più gli eventuali scatti maturati dal 1° gennaio 2025, 10 € ciascuno). L’azienda deve erogargli 80 ore di formazione annua retribuita.
    Caia – Apprendista commessa panificio (livello B2), ciclo stagionale
    Caia lavora nella stagione estiva in un panificio artigianale in località turistica. Viene assunta come apprendista B2 con apprendistato in cicli stagionali. Il contratto stagionale dura 5 mesi (maggio-settembre). Caia percepisce la retribuzione proporzionata (75% del minimo B2 al 3° semestre) più l’indennità aggiuntiva di 60 euro mensili. Il secondo ciclo potrà iniziare l’anno successivo entro i limiti temporali contrattuali.
    Sempronio – Apprendista gelatiere (livello 3A), scatto 2025
    Sempronio è apprendista di livello 3A in una gelateria artigianale dal gennaio 2023. A gennaio 2025 matura il diritto allo scatto di anzianità da 10 euro mensili (primo biennio). Non è rapportato alla sua percentuale di progressione (es. 84% del minimo); riceve 10 euro fissi in più in busta. Alla fine del percorso formativo, se inquadrato al livello 3A (minimo 1.919,85 €), lo scatto verrà rivalutato da 10 a 21,69 euro (importo standard del livello 3A).

    Domande frequenti

    Quali livelli rientrano nell’apprendistato del CCNL Alimentari Artigianato?
    Per il settore alimentare artigiano: livelli da 1°S a 5°. Per il settore panificazione: livelli A1S, A1, A2, A3 (Gruppo A) e B1, B2, B3S, B3 (Gruppo B). Il livello 6° e i livelli A4/B4 non rientrano nell’apprendistato professionalizzante.
    Quante ore di formazione deve garantire l’azienda?
    L’impresa deve erogare almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale retribuita, comprensive della formazione obbligatoria di sicurezza. Ulteriore formazione trasversale può essere integrata dall’offerta pubblica.
    Come è strutturata la progressione retributiva?
    Parte dal 70% del minimo tabellare del livello finale e sale ogni semestre: 70-70-75-75-84-84-84-91-91-100% per il 1° gruppo (livelli 1°S/1°, durata 5 anni). Il 2° gruppo alimentare sale invece 70-70-75-75-90-95-95-95-100-100%, il 3° gruppo (livello 5°, 3 anni e 6 mesi) 70-70-75-95-95-95-100%; la panificazione ha tabelle proprie per i Gruppi A e B, riportate sopra.
    Gli apprendisti maturano scatti di anzianità?
    Sì, dal 1° gennaio 2025. Lo scatto è pari a 10 euro mensili, non rapportato alla percentuale di progressione. Al termine dell’apprendistato viene rivalutato al valore standard del livello finale.
    È possibile fare l’apprendistato stagionale?
    Sì, per alcuni livelli (4°, 5° alimentare; A2, A3, B1, B2, B3S, B3 panificazione). Prevede un’indennità mensile aggiuntiva di 60 euro e deve avere cicli di almeno 14 settimane. L’ultimo ciclo deve iniziare entro 48-60 mesi dalla prima assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: maternità e congedi 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: maternità e congedi

    Maternità, paternità, congedi parentali e tutele speciali nel contratto collettivo dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: ciò che stabilisce la legge, ciò che aggiunge il CCNL e la specificità del settore sport.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport rinvia espressamente alla legge (D.Lgs. 151/2001) per maternità, paternità e congedi parentali (art. 111 CCNL). Aggiunge una disposizione sulla tredicesima (20% della quota a carico del datore durante la maternità obbligatoria) e fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo per vittime di violenza di genere (art. 4 CCNL).

    Dati contrattuali

    Disciplina di base
    D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), D.Lgs. 105/2022 (congedo paternità) – rinvio art. 111 CCNL
    Integrazione CCNL (tredicesima)
    20% della retribuzione di fatto per il periodo di astensione obbligatoria (art. 125 CCNL)
    Congedo violenza di genere
    Fino a 2 mesi non retribuiti aggiuntivi (art. 4 CCNL)
    Divieto di licenziamento
    Gravidanza + 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001)

    Tabella riepilogativa

    Principali istituti di maternità, paternità e congedi nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione a carico INPS; 20% tredicesima a carico datore D.Lgs. 151/2001; art. 125 CCNL
    Congedo parentale (facoltativo) Fino a 6 mesi per genitore (max 10 mesi tra i due) 30% della retribuzione (INPS) fino ai 6 anni del figlio; quote ridotte oltre D.Lgs. 151/2001 (come mod. D.Lgs. 105/2022)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 80% della retribuzione a carico INPS D.Lgs. 105/2022
    Congedo violenza di genere Fino a 2 mesi non retribuiti aggiuntivi Non retribuito (copribile con ferie solidali) Art. 4 CCNL
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuzione di fatto (art. 92 CCNL) Art. 92 CCNL

    Attenzione: i valori indicati per il congedo parentale si riferiscono alla disciplina vigente al momento del rinnovo del CCNL (12 gennaio 2024). La normativa sul congedo parentale ha subito modifiche significative con il D.Lgs. 105/2022; verificare i valori aggiornati presso l’INPS o un consulente del lavoro.

    La maternità nel CCNL sport: ciò che la legge prevede

    L’art. 111 del CCNL è lapidario: «Le parti, in considerazione dell’evoluzione normativa in corso rinviano alla disciplina di legge sulle materie di cui al presente titolo». Ciò significa che il contratto collettivo in questo caso non aggiunge clausole di miglior favore proprie, ma demanda interamente alla normativa statale.

    La disciplina fondamentale è quella del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). I punti principali:

    • Divieto di adibire la lavoratrice a lavori pericolosi o faticosi durante la gravidanza (art. 7 D.Lgs. 151/2001);
    • Congedo di maternità obbligatorio: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo (o 1+4 con certificato medico); indennità INPS all’80% della retribuzione;
    • Divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001);
    • Congedo parentale facoltativo: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi tra i due, elevabili a 11 in caso di padre che fruisca di almeno 3 mesi), con indennità INPS al 30% fino ai 6 anni del figlio.

    La tredicesima durante la maternità: la regola contrattuale

    Il CCNL introduce una norma specifica sulla tredicesima (art. 125): durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al 20% della retribuzione di fatto. L’80% restante è coperto dall’indennità INPS.

    Questo meccanismo riflette la struttura generale del trattamento di maternità: l’INPS eroga l’80% e il datore integra solo la quota residua degli istituti contrattuali differiti.

    La norma sulla violenza di genere: una tutela contrattuale aggiuntiva

    L’art. 4 del CCNL introduce una disciplina specifica di miglior favore rispetto alla legge per le vittime di violenza di genere:

    • La parte datoriale concede fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dall’art. 24 D.Lgs. 80/2015;
    • Il periodo può essere coperto con l’istituto delle ferie solidali;
    • Per usufruire del congedo, il lavoratore deve aver esaurito integralmente ferie e permessi residui dell’anno precedente e documentare l’inserimento in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio;
    • Su richiesta, è possibile il trasferimento temporaneo in altra sede dell’azienda o la trasformazione del rapporto da full time a part time.

    Maternità e lavoratrice sportiva

    Le lavoratrici sportive (istruttori, allenatrice, preparatori atletici) che esercitano l’attività sportiva come lavoratrici subordinate ai sensi del CCNL godono di tutte le tutele sopra descritte. Diverso è il caso delle collaboratrici sportive in ASD/SSD che operano in regime di collaborazione coordinata agevolata: per loro, la tutela di maternità in termini di indennità INPS è prevista dalla legge (art. 33 D.Lgs. 36/2021), ma il CCNL non è applicabile direttamente. Si tratta di una distinzione fondamentale che incide sulla tutela previdenziale e contrattuale.

    Casi pratici

    Caia — Istruttrice di fitness in maternità obbligatoria

    Caia (3° livello, retribuzione di fatto mensile 1.650 €) va in congedo di maternità obbligatorio per 5 mesi. L’INPS eroga l’80% della sua retribuzione. A dicembre, durante il congedo, matura la tredicesima: il datore le deve corrispondere il 20% della tredicesima (pari a 1.650 € × 20% = 330 € per i 5/12 mesi del congedo = circa 137 €). L’80% restante della tredicesima è incorporato nell’indennità INPS.

    Tizio — Istruttore che fruisce del congedo di paternità

    Tizio, alla nascita del figlio, fruisce dei 10 giorni obbligatori di congedo di paternità previsti dalla legge (D.Lgs. 105/2022). Durante questi 10 giorni l’INPS gli eroga l’80% della sua retribuzione media giornaliera. Il CCNL non aggiunge un’integrazione specifica al 100% per la paternità, rinviando alla sola normativa di legge. Tizio può anche fruire del congedo parentale facoltativo per i mesi successivi.

    Sempronia — Receptionist e violenza di genere

    Sempronia, receptionist (5° livello), necessita di allontanarsi dal luogo di lavoro per motivi di sicurezza personale. Documenta l’inserimento in un percorso dei servizi sociali del Comune. Il CCNL le garantisce fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo rispetto ai 3 mesi previsti dalla legge. Il datore può anche accordarle il trasferimento temporaneo in altra sede o la riduzione dell’orario a part time.

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?
    5 mesi totali (2 prima del parto + 3 dopo, o 1+4 con certificato medico), ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Il CCNL rinvia alla legge (art. 111). L’INPS eroga l’80% della retribuzione.
    Il datore può licenziare una dipendente in gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento dal periodo di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino è sancito dalla legge (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in violazione di questo divieto è nullo.
    Cosa prevede il CCNL sport per la tredicesima durante la maternità?
    Durante la maternità obbligatoria il datore corrisponde solo il 20% della tredicesima mensilità (art. 125 CCNL). L’80% è coperto dall’indennità INPS.
    Esiste il congedo di paternità nel settore sportivo?
    Sì. Il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni lavorativi, a carico INPS all’80%) è previsto dalla legge (D.Lgs. 105/2022). Il CCNL rinvia alla legge (art. 111).
    Il CCNL prevede qualcosa per le vittime di violenza di genere?
    Sì. L’art. 4 CCNL prevede fino a 2 mesi di congedo non retribuito aggiuntivo per le vittime di violenza di genere inserite in percorsi certificati. Il periodo può essere coperto con ferie solidali. È anche possibile richiedere trasferimento o riduzione a part time.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) e alle normative di legge vigenti alla stessa data. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: malattia e infortunio

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: malattia e infortunio

    Comporto, trattamento economico e obblighi del lavoratore e del datore in caso di malattia e infortunio nei contratti dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 99-110 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

    In sintesi

    Il comporto è di 180 giorni annui (18 mesi per malattie gravi). Il CCNL integra l’INPS al 100% nei primi 3 giorni di carenza, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° in poi. In caso di infortunio, il datore integra l’INAIL fino al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21°). Reperibilità domiciliare: ore 10-12 e 17-19.

    Dati contrattuali

    Comporto ordinario
    180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL)
    Comporto malattie gravi
    18 mesi complessivi (art. 109 CCNL)
    Aspettativa non retribuita
    Ulteriori 120 giorni su richiesta del lavoratore (art. 108)
    Reperibilità
    10:00-12:00 e 17:00-19:00 (art. 101 CCNL)
    Preavviso prima del licenziamento per comporto
    30 giorni con raccomandata o PEC (art. 102)

    Tabella riepilogativa del trattamento economico

    Trattamento economico di malattia – art. 103 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INPS)
    Periodo Indennità INPS Integrazione datoriale Totale garantito
    Giorni 1-3 (carenza) 0% (INPS non eroga) 100% a carico del datore 100% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 4-20 50% della retribuzione 25% a integrazione datoriale 75% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 21-180 66% della retribuzione 34% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

    Base di calcolo: per «retribuzione giornaliera» si intende la quota della retribuzione di fatto (art. 117 CCNL), ottenuta dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, al netto delle trattenute previdenziali. La retribuzione di fatto comprende la retribuzione normale più tutti gli elementi retributivi continuativi, escluso lo straordinario.

    Trattamento economico di infortunio sul lavoro – art. 105 CCNL (integrazione datoriale all’indennità INAIL)
    Periodo Indennità INAIL Integrazione datoriale Totale garantito
    Giorno dell’infortunio Nulla Intera quota giornaliera retribuzione di fatto 100%
    Giorni 1-3 (carenza INAIL) 0% 60% a carico del datore 60% della retribuzione giornaliera netta
    Giorni 4 (primo giorno INAIL) 60% (INAIL) — 60%
    Giorni 5-20 60% (INAIL) 30% a integrazione datoriale 90% della retribuzione giornaliera netta
    Dal 21° giorno 75% (INAIL) 25% a integrazione datoriale 100% della retribuzione giornaliera netta

    Distinzione fondamentale: CCNL e legge

    Il trattamento economico durante la malattia è la risultante di due fonti normative diverse che si integrano:

    • La legge (D.Lgs. 151/2001, L. 833/1978, L. 33/1980) prevede l’indennità di malattia INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,67% dal 21° al 180°) e quella INAIL per gli infortuni sul lavoro (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°). La carenza dei primi 3 giorni di malattia non è indennizzata dall’INPS.
    • Il CCNL migliora la legge obbligando il datore a integrare l’indennità INPS fino ai livelli indicati nella tabella. I primi 3 giorni di carenza, non coperti dall’INPS, sono interamente a carico del datore.

    Comporto e aspettativa non retribuita

    Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato non può essere licenziato. Nel CCNL sport è di 180 giorni nell’anno solare. Il computo è per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non per i 12 mesi precedenti l’evento.

    Trascorsi i 180 giorni, il datore deve avvisare il lavoratore con 30 giorni di preavviso scritto (raccomandata AR o PEC) prima di procedere al licenziamento. Il lavoratore, prima della scadenza del comporto, può richiedere un ulteriore aspettativa non retribuita di 120 giorni, presentando domanda scritta con raccomandata e producendo certificati medici.

    Per le malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), sempre a condizione di idonea certificazione medica.

    Obblighi del lavoratore in malattia

    Il lavoratore assente per malattia è tenuto a (artt. 100-101 CCNL):

    • dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell’inizio della malattia; se non lo fa entro un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata;
    • trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni dal rilascio;
    • trovarsi al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19) per le visite di controllo INPS/medico di fiducia del datore;
    • comunicare immediatamente eventuali assenze dal domicilio per visite mediche o forza maggiore.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore con 10 giorni di malattia

    Tizio si ammala per 10 giorni. Il trattamento economico è: giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore; giorni 4-10: il datore anticipa l’indennità INPS (50%) e la integra di un ulteriore 25%, per un totale del 75% della retribuzione giornaliera netta. Tizio non riceve lo stipendio pieno per i giorni 4-10, ma il 75% calcolato sulla sua retribuzione di fatto.

    Caia — Bagnina con infortunio in piscina

    Caia si infortuna scivol ando in piscina. Per il giorno dell’infortunio riceve l’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto (a carico del datore). Nei 3 giorni successivi (carenza INAIL) riceve il 60% a carico del datore. Dal 5° giorno, l’INAIL eroga il 60% e il datore integra al 90%. Dal 21° giorno il totale garantito è il 100%. Per la conservazione del posto in caso di infortunio valgono le stesse regole della malattia (artt. 102 e 108 CCNL: 180 giorni e aspettativa non retribuita fino a 120 giorni).

    Sempronio — Malattia oncologica

    Sempronio riceve una diagnosi oncologica. Presenta al datore una certificazione medica attestante la patologia grave. In questo caso il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL): Sempronio non può essere licenziato per superamento del comporto prima del raggiungimento dei 18 mesi. Può altresì beneficiare della copertura sanitaria integrativa del Fondo EST.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di comporto prevede il CCNL sport per malattia?
    180 giorni in un anno solare (art. 102 CCNL). Per malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto è esteso a 18 mesi (art. 109).
    Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
    Il CCNL integra l’INPS al 100% nei giorni 1-3 (carenza, a carico del datore), al 75% dal 4° al 20° (INPS 50% + datore 25%), al 100% dal 21° in poi (INPS 66% + datore 34%). Base: retribuzione giornaliera netta di fatto (art. 103 CCNL).
    Come funziona il trattamento in caso di infortunio sul lavoro?
    Il datore corrisponde il 100% per il giorno dell’infortunio, il 60% per i giorni 1-3 (carenza INAIL), poi integra l’INAIL al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21° giorno, art. 105 CCNL).
    Cosa succede se il lavoratore non è a casa negli orari di reperibilità?
    Il lavoratore può essere sanzionato ai sensi della L. 638/1983 e deve rientrare immediatamente in azienda. Se non rientra, l’assenza è considerata ingiustificata con le conseguenze disciplinari previste dal CCNL (art. 101).
    Una patologia oncologica dà diritto a un comporto più lungo?
    Sì. Il comporto per malattie gravi e invalidanti è di 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), a fronte dei normali 180 giorni, a condizione di idonea certificazione medica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: livelli e qualifiche

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: livelli, qualifiche e mansioni

    Come si inquadra il personale di palestre, centri fitness e impianti sportivi: dalla categoria Quadri al 6° livello, con le declaratorie previste dall’art. 55 del CCNL aggiornato al rinnovo del 12 gennaio 2024.

    In sintesi

    Il CCNL Lavoratori dello Sport articola il personale in 6 livelli più la categoria Quadri. Al vertice gli allenatori senior e direttori tecnici (1° livello/Quadri); alla base le mansioni di custodia e pulizia (6° livello). Il 7° livello, presente nel vecchio contratto, è stato soppresso con il rinnovo 2024: i lavoratori già in quel livello sono stati promossi al 6°. Il D.Lgs. 36/2021 ha ridisegnato le declaratorie includendo le nuove figure sportive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello Sport – Confcommercio · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Data di stipula
    12 gennaio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Palestre, piscine, centri fitness e benessere, impianti polivalenti, ASD/SSD, organismi CONI
    Riferimento normativo
    Art. 55 CCNL; D.Lgs. 36/2021 (riforma dello sport)

    Tabella riepilogativa dei livelli e delle principali figure

    Classificazione del personale – art. 55 CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Livello Profilo tipo Minimo mensile dal 1° luglio 2026 Nota
    Quadri Direttore tecnico/sportivo (art. 2, D.Lgs. 36/2021); responsabile di struttura con poteri gestionali 2.083,49 € Indennità di funzione 60 €; copertura Qu.A.S.
    1° livello Allenatore/responsabile tecnico di comprovata esperienza; capo ufficio tecnico o amministrativo; superintendente 1.989,04 € Prova 6 mesi; preavviso esteso
    2° livello Allenatore capo; tecnico/esperto in preparazione fisica (>10 anni); atleta di interesse nazionale; coordinatore di area; contabile con mansioni di concetto 1.807,04 € Prova 95 giorni
    3° livello Istruttore/allenatore con titolo abilitante (dopo 18 mesi dal 4°); preparatore atletico esperto; fisioterapista; operaio specializzato provetto; contabile/impiegato amministrativo autonomo 1.636,42 € Prima assunzione: 18 mesi al 4°
    4° livello Aiuto istruttore/allenatore abilitato; atleta base; bagnino abilitato; cassiere; estetista; customer care esperto; addetto segreteria d’ordine; addetto punto ristoro; hostess/steward impianti 1.506,82 € Prova 70 giorni; atleta di prima assunzione: 18 mesi al 5°
    5° livello Aiuto istruttore tirocinante; receptionist; addetto desk; addetto manutenzione piscine; operaio qualificato; addetto al centralino; caddie master 1.413,42 € Prova 70 giorni
    6° livello Assistente di sala; guardarobiere; portiere; addetto spogliatoi; custode; operaio comune; addetto alle pulizie; conducente di motofurgone; fattorino 1.336,82 € Prova 26 giorni; ex 7° livello confluito qui

    Minimi: sono quelli della Tabella B del CCNL 12 gennaio 2024 (retribuzione nazionale conglobata) in vigore dal 1° luglio 2026. Dal 1° novembre 2026 salgono a 2.137,11 € per i Quadri, 2.040,11 € per il 1° livello, 1.853,52 € per il 2°, 1.678,32 € per il 3°, 1.545,24 € per il 4°, 1.449,62 € per il 5° e 1.370,96 € per il 6°; l’indennità di funzione dei Quadri è di 60 € lordi per 13 mensilità (art. 60). Nota: la soppressione del 7° livello è una delle novità principali del rinnovo 2024. I lavoratori precedentemente inquadrati al 7° sono stati promossi al 6° senza riduzione di trattamento economico.

    Declaratorie in dettaglio: le figure più diffuse nel fitness

    Istruttore/allenatore (3° livello)

    Il 3° livello individua allenatori e istruttori che operano e progettano autonomamente attività con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non, assistendo squadre a livello regionale o nazionale. È il livello tipico di un istruttore di sala pesi, un istruttore di corsi collettivi o un personal trainer dipendente con esperienza e titolo abilitante.

    Attenzione: la nota a piè di pagina dell’art. 55 CCNL stabilisce che l’istruttore di prima assunzione nell’azienda permane per 18 mesi al 4° livello prima di essere promosso al 3°. Questo meccanismo di ingresso graduale è specifico del settore e non è una sanzione, ma una norma contrattuale di progressione.

    Bagnino (4° livello) e addetto ai servizi per bagnanti (6° livello)

    Il bagnino abilitato (in possesso del brevetto di salvataggio riconosciuto) è collocato al 4° livello insieme ad altre mansioni operativo-specializzate. L’addetto ai servizi per bagnanti (senza brevetto di salvataggio, es. chi gestisce gli spogliatoi della piscina) rientra nel 6° livello.

    Receptionist e addetto desk (5° livello)

    Le mansioni di accoglienza, gestione delle prenotazioni, cassa e assistenza alla clientela senza specifiche competenze tecniche sportive rientrano nel 5° livello. Il customer care con provata esperienza viene invece collocato al 4° livello.

    La categoria Quadri e la riforma dello sport

    Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto le figure del direttore tecnico (che cura gli indirizzi tecnici della società sportiva, coordinando gli allenatori) e del direttore sportivo (che gestisce i rapporti atleti-società e le trattative di trasferimento). Entrambi, quando svolgono funzioni direttive di rilievo con continuità, rientrano nella categoria Quadri del CCNL (art. 55, comma Quadri, con rimando all’art. 2, lett. p) e q) D.Lgs. 36/2021).

    Lavoratore sportivo vs lavoratore dipendente: il confine

    Il D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso corrispettivo. Questa definizione è trasversale rispetto al tipo di rapporto (subordinato, co.co.co., lavoro autonomo) e al contesto (professionistico o dilettantistico).

    Il CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026 si applica ai lavoratori dipendenti (e co.co.co.) del settore. Quando un istruttore è assunto con contratto di lavoro subordinato da una palestra, le declaratorie del CCNL determinano il suo inquadramento. Quando invece opera come collaboratore sportivo in un’ASD beneficiando del regime contributivo agevolato previsto dall’art. 35 D.Lgs. 36/2021, le tabelle del CCNL non si applicano direttamente come minimi inderogabili.

    Mansioni promiscue e passaggi di livello

    In caso di mansioni promiscue (art. 114 CCNL), si fa riferimento all’attività prevalente. Se un lavoratore svolge principalmente mansioni di istruttore (3° livello) e occasionalmente si occupa di reception (5° livello), ha diritto all’inquadramento al 3° livello su tutta la retribuzione.

    I passaggi di livello (art. 115 CCNL) avvengono con attribuzione della retribuzione contrattuale del nuovo livello; se la retribuzione precedente era superiore al minimo del nuovo livello, l’eccedenza è mantenuta come assegno ad personam.

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore neoassunto, primo impiego in palestra

    Tizio è laureato in Scienze Motorie e viene assunto per la prima volta come istruttore in una palestra commerciale. Nonostante il titolo, il CCNL prevede che l’istruttore di prima assunzione nell’azienda permanga 18 mesi al 4° livello (minimo 1.506,82 € dal 1° luglio 2026). Dopo 18 mesi, se ha svolto regolarmente le mansioni di istruttore, scatta la promozione al 3° livello (minimo 1.636,42 €).

    Caia — Bagnina abilitata in piscina comunale

    Caia ha conseguito il brevetto di salvataggio e viene assunta come bagnina in una piscina comunale gestita da una società sportiva. Viene inquadrata al 4° livello (minimo 1.506,82 € dal 1° luglio 2026). Se il datore le affidasse anche la gestione dell’area reception senza aumento del livello, Caia potrebbe fare valere la prevalenza della mansione più qualificata (bagnina abilitata) per mantenere l’inquadramento al 4°.

    Sempronio — Addetto alle pulizie promosso a receptionist

    Sempronio lavora da tre anni come addetto alle pulizie (6° livello, 1.336,82 €) in un centro fitness. Il datore lo sposta stabilmente alla reception con mansioni di accoglienza clienti e gestione prenotazioni. Dopo tre mesi di svolgimento effettivo delle nuove mansioni (art. 113 CCNL), l’assegnazione diventa definitiva e Sempronio ha diritto al passaggio al 5° livello (minimo 1.413,42 €).

    Domande frequenti

    A quale livello viene inquadrato un istruttore di fitness appena assunto?
    Un istruttore/allenatore di prima assunzione nell’azienda viene collocato al 4° livello per 18 mesi; trascorso tale periodo, se svolge le mansioni del 3° livello viene promosso. Lo specifica una nota dell’art. 55 CCNL.
    Un bagnino di salvataggio a quale livello appartiene?
    Il bagnino abilitato (con brevetto di salvataggio) è classificato al 4° livello. L’addetto ai servizi per bagnanti senza abilitazione rientra nel 6° livello.
    Un personal trainer dipendente viene inquadrato come istruttore?
    Sì, se svolge attività di conduzione di sedute di allenamento con autonomia tecnica, viene inquadrato al 3° livello. Se opera sotto supervisione, potrebbe essere al 4° come aiuto istruttore.
    Come viene inquadrato il responsabile di un centro fitness?
    Se sovraintende la struttura con responsabilità gestionale e poteri decisionali, rientra nella categoria Quadri. Se coordina un settore con autonomia operativa ma senza direzione esecutiva, viene inquadrato al 1° livello.
    Un estetista che lavora in un centro fitness a quale livello appartiene?
    L’estetista è espressamente citata al 4° livello del CCNL, trattandosi di una mansione operativa specializzata che richiede conoscenze tecnico-pratiche specifiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: ferie, permessi e ROL

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: ferie, permessi e ROL

    Ferie annue, permessi retribuiti, festività e congedo matrimoniale per i lavoratori dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 85-92 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue (settimana sempre calcolata su 6 giorni), 40 ore di permessi retribuiti ex festività (ROL) e 13 giornate di festività nazionali retribuite. Le ferie sono irrinunciabili e la malattia durante le ferie le sospende. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario.

    Dati contrattuali

    Ferie annue
    26 giorni lavorativi (art. 85 CCNL); la settimana è computata come 6 giorni
    Permessi retribuiti (ROL)
    40 ore annue (art. 81 CCNL), in gruppi di 4 o 8 ore
    Festività retribuite
    13 giornate (art. 78 CCNL)
    Congedo matrimoniale
    15 giorni di calendario (art. 92 CCNL)
    Irrinunciabilità ferie
    Sì (art. 91 CCNL); nessuna indennità per presentazione spontanea

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festività nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Istituto Quantità Fruizione / scadenza Retribuzione
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Preferibilmente mag-ott; max 2 periodi; turni concordati Retribuzione di fatto (art. 88)
    Permessi retribuiti (ROL/ex festività) 40 ore annue Gruppi da 4 o 8 ore; entro l’anno o al max 30 giugno anno successivo Retribuzione di fatto; se non fruiti: liquidazione o posticipo al 30/6
    Festività nazionali 13 giornate Date fisse (v. art. 78 CCNL) Retribuzione intera anche se non si lavora
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Dal 3° giorno antecedente alle nozze; non in prova Retribuzione di fatto (art. 92)
    Festività cadente di domenica — Giorno in più di calendario o indennità compensativa Quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 78)

    Come si contano le ferie: il CCNL stabilisce che la settimana lavorativa è sempre considerata di sei giorni (lunedì-sabato), indipendentemente dalla distribuzione oraria effettiva. Ciò significa che il lavoratore che lavora 5 giorni su 7 vederà comunque i sabati computati nelle ferie, salvo che la domenica sia già esclusa come riposo settimanale di legge.

    Le 13 festività retribuite

    Ai sensi dell’art. 78 CCNL, le giornate di festività retribuite sono:

    1. 1° gennaio (Capodanno)
    2. 6 gennaio (Epifania)
    3. Lunedì dopo Pasqua (Pasquetta)
    4. 25 aprile (Liberazione)
    5. 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
    6. 2 giugno (Festa della Repubblica)
    7. 15 agosto (Ferragosto)
    8. 1° novembre (Ognissanti)
    9. 8 dicembre (Immacolata Concezione)
    10. 25 dicembre (Natale)
    11. 26 dicembre (Santo Stefano)
    12. Solennità del Santo Patrono del Comune in cui si svolge il lavoro
    13. 4 novembre (trasferita alla prima domenica del mese: trattamento domenicale)

    Se la festività cade di domenica, al lavoratore spetta un importo aggiuntivo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

    I permessi retribuiti (ROL/ex festività)

    Il CCNL prevede 40 ore annue di permesso individuale retribuito (art. 81) in sostituzione delle 4 ex festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. I permessi si fruiscono:

    • in gruppi di 4 o 8 ore;
    • individualmente, in periodi di minore attività, a rotazione;
    • la percentuale di lavoratori contemporaneamente assenti non deve pregiudicare il normale andamento dell’attività;
    • i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione vengono retribuiti con la retribuzione di fatto oppure possono essere posticipati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

    In presenza di regimi di flessibilità oraria plurisettimanale, i permessi retribuiti sono aumentati di 20 o 50 minuti per ogni settimana in cui si superano le 40 ore, come compensazione aggiuntiva (artt. 68-69 CCNL).

    Maturazione proporzionale in caso di servizio ridotto

    Se il lavoratore presta servizio per un periodo inferiore all’intero anno (es. assunto a marzo), ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Analogamente, in caso di cessazione del rapporto (licenziamento o dimissioni) spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi lavorati nell’anno di competenza (art. 89 CCNL).

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore che si ammala durante le ferie

    Tizio è in ferie dal 1° agosto. Il 5 agosto si ammala e va al pronto soccorso, ricevendo un certificato medico per 7 giorni. Comunica prontamente la malattia al datore. I 7 giorni di malattia non si consumano come ferie: Tizio potrà fruire quei 7 giorni feriali in un momento successivo concordato col datore, e durante la malattia riceverà il trattamento economico di malattia (art. 103 CCNL).

    Caia — Lavoratrice part-time e ferie

    Caia lavora a tempo parziale 3 giorni a settimana. Le ferie spettanti sono comunque 26 giorni lavorativi (art. 51 CCNL), computando la settimana come 6 giorni. La retribuzione durante le ferie è commisurata alla prestazione ordinaria riferita al periodo di maturazione. Caia non riceve uno stipendio pieno da 26 giorni, ma la retribuzione part-time proporzionata.

    Sempronio — Permessi ROL non fruiti

    Sempronio ha accumulato 40 ore di permessi nell’anno ma al 31 dicembre ne ha fruite solo 24. Le restanti 16 ore non vengono perse immediatamente: il CCNL consente di fruirle entro il 30 giugno dell’anno successivo oppure di riceverne il pagamento con la retribuzione di fatto del mese di scadenza.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un lavoratore nel CCNL sport?
    26 giorni lavorativi annui (art. 85 CCNL), calcolati su una settimana di sei giorni. Le giornate di riposo settimanale di legge e le festività cadenti nel periodo non si contano.
    Quante ore di permessi retribuiti (ROL) sono previste?
    40 ore annue (art. 81 CCNL) in sostituzione delle ex festività abolite. Si fruiscono in gruppi di 4 o 8 ore. Non fruiti entro l’anno decadono e vengono pagati o posticipati al 30 giugno dell’anno successivo.
    Se mi ammalo durante le ferie le ferie vengono sospese?
    Sì. La malattia regolarmente certificata insorta durante le ferie le sospende. Il lavoratore può fruire i giorni non goduti in epoca successiva (art. 87 CCNL).
    Il datore può imporre le ferie in un periodo specifico?
    Sì, compatibilmente con le esigenze aziendali. Il CCNL prevede il periodo feriale preferenziale da maggio a ottobre, con possibilità di accordo per periodi diversi. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi (art. 87).
    Come vengono retribuite le ferie?
    Con la retribuzione di fatto, che comprende tutti gli elementi retributivi continuativi (art. 88 CCNL). La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per il divisore 26.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: apprendistato 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: apprendistato

    Durata, livelli retributivi, formazione e specificità dell’apprendistato nel contratto collettivo dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi, inclusa la tipologia speciale per giovani atleti introdotta con il rinnovo 2024.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Lavoratori dello Sport dura 36 mesi per i livelli 2°-5° (art. 37; per il 6° livello il CCNL non indica una durata). Il trattamento retributivo parte da 2 livelli sotto quello finale nella prima metà e scende a 1 livello sotto nella seconda metà (art. 30); per le qualifiche del 5° livello è il 6° nella prima metà e il 5° nella seconda. Il CCNL prevede anche l’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis) con età minima a 14 anni.

    Dati contrattuali

    Riferimento CCNL
    Artt. 26-43 CCNL Lavoratori dello Sport 2024 (Capo I – Apprendistato)
    Base legale
    D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 81 (artt. 41-46); D.Lgs. 36/2021 (per giovani atleti)
    Tipologie previste
    Apprendistato professionalizzante (art. 36-40); per qualifica/diploma (art. 41); alta formazione (art. 42); giovani atleti (art. 42-bis)
    Percentuale di conferma
    20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti (art. 36 CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante per livello – artt. 30 e 37 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Livello finale Durata totale Prima metà (livello retributivo) Seconda metà (livello retributivo)
    2° livello 36 mesi 4° livello 3° livello
    3° livello 36 mesi 5° livello 4° livello
    4° livello 36 mesi 6° livello 5° livello
    5° livello 36 mesi 6° livello 5° livello

    Nota sul 6° livello: il CCNL 2024 ha soppresso il 7° livello promuovendo i lavoratori al 6°. L’art. 37 indica la durata solo per i livelli dal 2° al 5° (36 mesi) e l’art. 30, come modificato dall’accordo integrativo del 23 gennaio 2024, regola il 5° livello (6° nella prima metà, 5° nella seconda) ma non il 6°: per questa qualifica non c’è una durata né un sotto-inquadramento previsti dal CCNL. Il tempo parziale in apprendistato non può essere inferiore al 60% dell’orario normale (art. 29).

    L’apprendistato professionalizzante: struttura e formazione

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 22-43 del CCNL e dal D.Lgs. 81/2015. Le caratteristiche principali:

    • Finalità: consentire al datore di avviare un giovane lavoratore alla qualifica professionale finale, con progressione retributiva graduale;
    • Piano formativo individuale (PFI): il contratto deve allegare il PFI, che definisce gli obiettivi formativi, le modalità di erogazione (in azienda, on the job, FAD/e-learning) e il referente per la formazione;
    • Ore di formazione: comprese nell’orario normale di lavoro; la formazione può essere anticipata in tutto o in parte;
    • Periodo di prova: può essere previsto, con durata massima pari a quella del lavoratore qualificato inquadrato al livello iniziale di assunzione (art. 28 CCNL), per esempio 70 giorni di lavoro effettivo al 4° e 5° livello (art. 63);
    • Riconoscimento periodi precedenti: i periodi di apprendistato svolti presso altri datori (per le stesse attività) si cumulano, purché non sia intercorsa una interruzione superiore a un anno (art. 33 CCNL).

    La percentuale di conferma (art. 36 CCNL)

    Il datore non può assumere nuovi apprendisti se non ha mantenuto in servizio almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto professionalizzante sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si computano:

    • lavoratori che si siano dimessi;
    • lavoratori licenziati per giusta causa;
    • lavoratori che al termine abbiano esercitato il diritto di recesso;
    • rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

    La limitazione non si applica se nei 36 mesi precedenti sono venuti a scadere al massimo 5 contratti di apprendistato.

    L’apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis): una specificità del settore

    Il rinnovo del 2024, raccordandosi con il D.Lgs. 36/2021, ha introdotto una disciplina speciale per i giovani atleti nelle società e associazioni sportive. Questa tipologia permette di integrare la formazione sportiva con una preparazione professionale che prepara il giovane atleta al mercato del lavoro anche dopo la carriera sportiva.

    Caratteristiche principali:

    • Età minima: 14 anni per le tipologie di qualifica/diploma (in deroga al D.Lgs. 81/2015 che fissa 15 anni); 15 anni per le società professionistiche;
    • Età massima: 23 anni per le società professionistiche (L. 234/2021);
    • Inquadramento retributivo: 2 livelli sotto quello finale per tutta la durata (non la progressione 2+1 dell’apprendistato professionalizzante ordinario);
    • Formazione: conseguibile con lauree in Scienze Motorie (L-22, LM-47, LM-67, LM-68);
    • Premio di formazione tecnica: se al termine l’atleta firma con una società diversa senza soluzione di continuità, quest’ultima deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla società formativa (art. 31, co. 2, D.Lgs. 36/2021).

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista avviato al 3° livello come istruttore

    Tizio ha 20 anni e viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire la qualifica di istruttore (3° livello). Durata: 36 mesi. Nei primi 18 mesi è retribuito al 5° livello (minimo 1.413,42 € dal 1° luglio 2026); negli ultimi 18 mesi al 4° livello (1.506,82 €). Al termine, se confermato, entra al 3° livello (1.636,42 €). Alla scadenza ciascuna parte che voglia recedere deve darne comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del periodo di formazione (art. 26).

    Caia — Palestra che non rispetta la percentuale di conferma

    La palestra di Caia aveva 6 apprendisti scaduti negli ultimi 36 mesi e non ne ha confermato nessuno (0%). Vuole assumere un nuovo apprendista. Poiché ha confermato meno del 20% (ne servivano almeno 2 su 6) e ha superato la soglia di 5 contratti scaduti, non può stipulare nuovi contratti di apprendistato fino a quando non raggiunge la percentuale minima.

    Sempronio — Giovane atleta con contratto di apprendistato

    Sempronio ha 16 anni ed è un nuotatore promettente. La piscina sportiva lo assume con contratto di apprendistato per giovani atleti (art. 42-bis CCNL). Sempronio viene inquadrato 2 livelli sotto il livello finale per tutta la durata. La formazione si integra con il percorso scolastico e con le ore di allenamento. Al termine del contratto, se passa a un’altra società senza interruzione, la nuova società deve corrispondere il premio di formazione tecnica alla piscina.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL sport?
    36 mesi per i livelli 2°-5° (art. 37 CCNL); per il 6° livello il CCNL non indica una durata. L’apprendistato per qualifica/diploma e quello di alta formazione hanno durate diverse definite dalla normativa di legge e dai decreti ministeriali.
    Quale stipendio riceve un apprendista?
    Nella prima metà del contratto è retribuito a 2 livelli sotto quello finale; nella seconda metà a 1 livello sotto (art. 30 CCNL); per le qualifiche del 5° livello, 6° livello nella prima metà e 5° nella seconda. Il minimo è quello tabellare del livello applicato (dal 1° luglio 2026: 4° livello 1.506,82 €, 5° 1.413,42 €, 6° 1.336,82 €).
    Esistono requisiti di forma per il contratto di apprendistato?
    Sì. Il contratto deve essere in forma scritta con allegato il Piano Formativo Individuale (PFI). È necessario nominare un referente per l’apprendistato (art. 32 CCNL) e ottenere il parere di conformità dall’Ente bilaterale.
    Esiste un tetto al numero di apprendisti assumibili?
    Sì. Almeno il 20% degli apprendisti scaduti nei 36 mesi precedenti deve essere stato confermato, salvo che siano scaduti al massimo 5 contratti nel triennio (art. 36 CCNL).
    Cos’è l’apprendistato per giovani atleti?
    È una tipologia speciale (art. 42-bis CCNL) per giovani atleti in ASD/SSD e società professionistiche, con età minima 14 anni, che integra formazione sportiva e preparazione professionale. L’inquadramento è 2 livelli sotto per tutta la durata.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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