Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 130/2017 – Sospensione del procedimento per false dichiarazioni: questioni inammissibili

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 371-bis e 372 del codice penale, relative alla disciplina della sospensione del procedimento per le false informazioni e la falsa testimonianza.

    Di cosa si tratta

    Chi rende false dichiarazioni al pubblico ministero o testimonia il falso può rispondere penalmente (artt. 371-bis e 372 cod. pen.). Il procedimento per questi reati può essere sospeso finché il giudizio principale non si conclude, per evitare condizionamenti del dichiarante. Il giudice rimettente ha contestato la ragionevolezza di questa disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato questioni sull’art. 371-bis, secondo comma, e sull’art. 372 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: il rimettente non ha fornito una motivazione adeguata sulla rilevanza e sui presupposti delle censure, impedendo l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Quali reati riguarda la decisione?

    Le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) e la falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

    Che cosa contestava il giudice?

    La disciplina della sospensione del procedimento per tali reati, ritenuta dubbia sotto il profilo della ragionevolezza e del diritto di difesa.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2017 – Costo standard per studente: illegittime le norme sul finanziamento delle università

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che fissavano il finanziamento delle università sulla base del «costo standard per studente», perché eccedevano i limiti della delega legislativa. Resta invece valida la legge delega del 2010.

    Di cosa si tratta

    Il sistema di finanziamento statale delle università era stato collegato a un parametro del «costo standard per studente», introdotto con un decreto legislativo del 2012. L’Università di Macerata ne ha contestato la legittimità, ritenendolo non conforme ai criteri della legge delega.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 5 (commi 1, lettera b, e 4, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega). La questione è stata sollevata dal TAR Lazio, nel giudizio promosso dall’Università degli Studi di Macerata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e dell’art. 10, comma 1, dello stesso decreto limitatamente alle parole «al costo standard per studente». Ha invece dichiarato non fondata la questione sulla legge delega del 2010 (art. 5).

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio della delega legislativa, deve rispettare i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento (art. 76 Cost.): se il decreto delegato introduce un meccanismo non previsto dalla legge delega – come il finanziamento ancorato al costo standard per studente – eccede la delega ed è incostituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    L’art. 8 e parte dell’art. 10 del d.lgs. n. 49 del 2012, nella parte che ancorava il finanziamento al costo standard per studente.

    È caduta anche la legge del 2010?

    No. La questione sull’art. 5 della legge delega n. 240 del 2010 è stata dichiarata non fondata.

    Perché le norme delegate erano illegittime?

    Perché introducevano un criterio non previsto dalla legge delega, eccedendo i limiti dell’art. 76 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2017 – Contributo della Regione Puglia alla finanza pubblica: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro una disposizione della legge di stabilità 2016 relativa al concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica. La norma resiste alle censure di uguaglianza, autonomia finanziaria e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni partecipano agli obiettivi di finanza pubblica con misure di contenimento della spesa. La legge di stabilità 2016 conteneva una disposizione che la Regione Puglia riteneva lesiva della propria autonomia finanziaria e di altri principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia aveva impugnato l’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117 (primo, terzo e quarto comma), 118 e 119 (primo e quarto comma) della Costituzione, lamentando la lesione dell’uguaglianza, del buon andamento, del riparto di competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte — riservando a separata pronuncia le ulteriori questioni — ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015: la disposizione non viola i parametri costituzionali invocati dalla Regione.

    Il principio

    Il legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, può richiedere alle Regioni misure di concorso agli obiettivi di bilancio senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria regionale, purché la disciplina sia ragionevole e rispettosa del riparto di competenze.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato la norma contestata dalla Puglia?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione è rimasta in vigore e ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Quali diritti riteneva lesi la Regione?

    La propria autonomia finanziaria, il principio di uguaglianza, il buon andamento e il riparto di competenze (artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.).

    Lo Stato può imporre contributi alle Regioni?

    Sì, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, purché le misure siano ragionevoli e rispettino l’autonomia finanziaria regionale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati dalla Regione Puglia.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, richiamato a sostegno delle censure.
    • Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni (primo e quarto comma), cuore della contestazione sul contributo alla finanza pubblica.
  • Corte cost. n. 103/2017 – Legge di stabilità della Sardegna 2016: norme contabili incostituzionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 della Regione Sardegna, perché in contrasto con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Con la legge di stabilità 2016 la Regione Sardegna aveva adottato previsioni di carattere contabile e finanziario. Il Governo ha impugnato alcune di queste norme, ritenendole non conformi alle regole nazionali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016). Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento ai vincoli statali di finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate (art. 1, comma 12; art. 4, commi 24, 25, 26 e 27; art. 8, comma 13).

    Il principio

    L’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica costituiscono limiti alla potestà legislativa regionale, anche per le Regioni a statuto speciale: le norme contabili regionali che se ne discostano sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Quali norme regionali sono cadute?

    Tutte quelle impugnate: art. 1, comma 12; art. 4, commi 24-27; art. 8, comma 13 della legge di stabilità 2016.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché contrastano con i principi statali sull’armonizzazione dei bilanci e sul coordinamento della finanza pubblica.

    Vale anche per una Regione a statuto speciale?

    Sì. I vincoli di finanza pubblica e di armonizzazione contabile si impongono anche alle autonomie speciali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2017 – Aggio di riscossione: manifestamente inammissibili le questioni

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    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’aggio di riscossione, cioè il compenso spettante all’agente della riscossione, sollevato da tre commissioni tributarie.

    Di cosa si tratta

    L’agente della riscossione (all’epoca Equitalia) percepisce un compenso, il cosiddetto «aggio», calcolato in percentuale sulle somme riscosse. Alcuni contribuenti hanno contestato che tale compenso non fosse collegato a un’effettiva attività e gravasse irragionevolmente su di loro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari, Roma e Milano hanno sollevato questioni sull’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, sotto i profili dell’uguaglianza, della capacità contributiva e del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Le questioni sull’aggio di riscossione sono state ritenute manifestamente inammissibili per carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, profili che impediscono alla Corte l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’aggio di riscossione?

    È il compenso, calcolato in percentuale, spettante all’agente della riscossione per l’attività di recupero dei crediti pubblici.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Per carenze nella descrizione della fattispecie concreta e nella motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio principale.

    La Corte ha detto che l’aggio è incostituzionale?

    No. Non ha deciso nel merito: si è limitata a dichiarare l’inammissibilità manifesta.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2017 – Responsabilità civile dei magistrati: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali sulla riforma della responsabilità civile dei magistrati introdotta dalla legge n. 18 del 2015. Le ordinanze di rimessione non superano il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 18 del 2015 ha riformato la responsabilità civile dei magistrati, modificando la precedente legge n. 117 del 1988: ha ampliato le ipotesi di responsabilità e ridisegnato il filtro di ammissibilità delle azioni risarcitorie. Diversi tribunali hanno dubitato della compatibilità della riforma con i principi costituzionali sull’indipendenza della giurisdizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Verona, Treviso, Catania, Enna e Genova avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 febbraio 2015, n. 18, e della legge 13 aprile 1988, n. 117 come modificata, in riferimento a numerosi parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 24, 25, 81, terzo comma, 101, 111 e 113 della Costituzione, a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dai diversi tribunali. Le ordinanze di rimessione non hanno superato il vaglio di ammissibilità, per ragioni legate alla prospettazione e alla rilevanza delle questioni nei singoli giudizi.

    Il principio

    Anche a fronte di una riforma delicata come quella sulla responsabilità civile dei magistrati, la Corte può pronunciarsi nel merito solo se le questioni sono sollevate in modo ammissibile; l’inadeguata prospettazione o l’assenza dei requisiti processuali conduce a una declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha giudicato incostituzionale la riforma sulla responsabilità dei magistrati?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni: non si è pronunciata nel merito sulla legittimità della legge n. 18 del 2015.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni legate al modo in cui erano state sollevate e alla loro rilevanza nei singoli giudizi: requisiti processuali non soddisfatti.

    Quali principi costituzionali erano in gioco?

    Tra gli altri, l’uguaglianza, il diritto di difesa, l’indipendenza e l’autonomia del giudice (artt. 3, 24, 101, 111 Cost.).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati dai tribunali rimettenti.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio, richiamato in relazione al sistema di responsabilità dei magistrati.
  • Corte cost. n. 128/2017 – Indennizzi per danni da vaccinazioni e competenze della Regione siciliana

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con cui la Regione siciliana contestava la norma statale sul finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce un danno permanente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati ha diritto a un indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992. La legge di stabilità 2016 ha disciplinato aspetti del relativo finanziamento; la Regione siciliana ha contestato l’applicazione di tale norma al proprio territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 17, lettera b), 20, 36 e 43 dello statuto siciliano e alle relative norme di attuazione, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce le altre questioni promosse con lo stesso ricorso.

    Il principio

    La censura regionale è stata ritenuta inammissibile: la Regione non ha adeguatamente dimostrato l’effettiva applicabilità e l’incidenza lesiva della norma statale sulle proprie competenze finanziarie statutarie.

    Domande e risposte

    Di che indennizzi si tratta?

    Degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la Regione non ha dimostrato in modo adeguato che la norma statale si applicasse al suo territorio e ne ledesse le competenze.

    La Corte ha esaminato il merito?

    No. Si è fermata a un giudizio di inammissibilità, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni del ricorso.

  • Corte cost. n. 102/2017 – Patteggiamento nei reati tributari subordinato al pagamento del debito: restituzione degli atti

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    La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Treviso sulla norma che subordinava il patteggiamento per i reati tributari al previo pagamento del debito d’imposta. La decisione è processuale: il giudice dovrà rivalutare la questione alla luce delle modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    Per i reati tributari la legge consentiva di accedere al «patteggiamento» solo se l’imputato avesse prima pagato i debiti fiscali. Un imputato per omesso versamento IVA, impossibilitato a pagare, si era visto negare il rito alternativo; il giudice ha sospettato una disparità di trattamento legata alla capacità economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che subordinava la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. all’estinzione dei debiti tributari, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso, affinché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Di fronte a modifiche del quadro normativo successive all’ordinanza di rimessione, la Corte restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione conservi rilevanza: spetta al giudice del processo principale riesaminare i presupposti.

    Domande e risposte

    Si poteva patteggiare senza pagare le imposte?

    La norma censurata lo escludeva, richiedendo il previo pagamento del debito tributario; proprio questo era oggetto del dubbio di costituzionalità.

    La Corte ha deciso la questione?

    No. Ha restituito gli atti al giudice perché la rivaluti dopo le modifiche normative.

    Qual era il dubbio principale del giudice?

    Che subordinare il patteggiamento al pagamento creasse una disparità fondata sulla capacità economica dell’imputato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 163/2017 – Estinzione del giudizio su una legge sociale del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso dello Stato contro una norma della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni disciplinano l’organizzazione dei servizi sociali sul proprio territorio. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato la disciplina sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e lo Stato aveva impugnato una di tali previsioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9, nella parte in cui aggiungeva un comma all’art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, in materia di operatori dei servizi sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Le vicende processuali successive al ricorso, tra cui la rinuncia all’impugnazione, hanno comportato l’estinzione del giudizio, senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    L’estinzione del processo, conseguente alla rinuncia all’impugnazione, impedisce l’esame nel merito: la Corte non si pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché le vicende successive al ricorso, in particolare la rinuncia all’impugnazione, hanno determinato l’estinzione del giudizio.

    C’è stata una decisione sulla legittimità della norma?

    No. Con l’estinzione la Corte non esamina il merito: nessun giudizio sulla costituzionalità.

    Che cosa disciplinava la norma impugnata?

    Modifiche alla disciplina regionale sugli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

  • Corte cost. n. 127/2017 – Depenalizzazione e distinzione tra reati «extra» e «intra codicem»

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    La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sulla riforma di depenalizzazione del 2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, escludendo però quelli previsti dal codice penale.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore ha depenalizzato molti reati minori puniti solo con multa o ammenda, sostituendo la sanzione penale con quella amministrativa. La depenalizzazione è stata limitata ai reati previsti da leggi speciali («extra codicem»), escludendo quelli contenuti nel codice penale («intra codicem»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questioni sull’art. 1, comma 3, e sull’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, lamentando l’irragionevole disparità tra reati «extra» e «intra codicem» e profili legati all’applicazione nel tempo della nuova sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77 Cost. e non fondate le questioni residue riferite agli artt. 76 e 77 Cost.

    Il principio

    La scelta del legislatore di depenalizzare i soli reati previsti da leggi speciali, escludendo quelli del codice penale, rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole; la delega è stata esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi.

    Domande e risposte

    Che cosa ha fatto la riforma del 2016?

    Ha depenalizzato numerosi reati minori puniti con la sola pena pecuniaria, trasformandoli in illeciti amministrativi.

    Perché alcuni reati restano penali?

    Perché la depenalizzazione ha riguardato i reati previsti da leggi speciali e non quelli contenuti nel codice penale: una scelta ritenuta non irragionevole.

    La Corte ha annullato la riforma?

    No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 101/2017 – Conflitto sull’insindacabilità parlamentare: nuova notifica al Senato

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    In un conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Bergamo e il Senato sull’insindacabilità delle opinioni di un senatore, la Corte costituzionale non ha deciso il merito ma ha disposto una nuova notifica al Senato, ritenendo necessario regolarizzare gli adempimenti processuali prima di proseguire.

    Di cosa si tratta

    Il Senato aveva deliberato che alcune dichiarazioni di un senatore, riferite a un ministro, fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili. Il Tribunale di Bergamo ha contestato questa prerogativa con un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, relativo alla deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 sull’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore. Il conflitto è stato promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo; il Senato ha eccepito l’inesistenza della notifica.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito. Con l’ordinanza ha disposto adempimenti processuali: comunicazione al Tribunale e nuova notifica al Senato, in persona del suo Presidente, del ricorso, dell’ordinanza di ammissibilità e dell’ordinanza stessa, entro termini stabiliti, con successivo deposito della prova della notifica.

    Il principio

    Prima di esaminare il merito di un conflitto di attribuzione, la Corte verifica la regolarità del contraddittorio: se vi sono dubbi sulla validità della notifica all’altro potere, può ordinarne la rinnovazione per garantire un valido instaurarsi del giudizio.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le opinioni erano insindacabili?

    No. Con questa ordinanza ha disposto solo gli adempimenti per regolarizzare la notifica al Senato.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

    È il giudizio con cui la Corte decide chi, tra organi dello Stato, sia titolare di un determinato potere; qui riguardava la prerogativa parlamentare di insindacabilità.

    Cosa accade dopo questa ordinanza?

    Effettuata e provata la nuova notifica nei termini, il giudizio potrà proseguire verso la decisione di merito.

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  • Corte cost. n. 126/2017 – Formazione dei medici di medicina generale e competenze della Provincia di Bolzano

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    La Corte ha dichiarato in parte non fondata la questione e ha dichiarato estinto il processo per la parte residua, in merito alle norme della Provincia autonoma di Bolzano sulla formazione specifica in medicina generale e sul tutorato dei medici.

    Di cosa si tratta

    La formazione dei medici di medicina generale segue standard fissati a livello statale ed europeo. La Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato aspetti del tutorato e dei corsi di formazione; il Governo ha contestato alcune di queste disposizioni ritenendole eccedenti rispetto alle competenze provinciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2016, in materia di formazione specifica in medicina generale e tutorato, deducendo l’invasione della competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale residua e ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle disposizioni oggetto di modifica normativa sopravvenuta.

    Il principio

    La disciplina provinciale sulla formazione e sul tutorato dei medici di medicina generale, nei limiti esaminati, non eccede le competenze della Provincia autonoma quando si mantiene coerente con gli standard formativi fissati dalla normativa statale ed europea.

    Domande e risposte

    Di che cosa si occupava la legge provinciale?

    Della formazione specifica in medicina generale e del tutorato dei medici nella Provincia autonoma di Bolzano.

    Perché il processo è stato in parte estinto?

    Perché alcune disposizioni impugnate erano state modificate da norme sopravvenute, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia.

    La Provincia ha competenza in materia?

    Sì, nei limiti del rispetto degli standard formativi statali ed europei: la Corte ha respinto la censura sul punto.