Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 19/2016 – Giurisdizione su sovvenzioni pubbliche: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva di estendere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie su sovvenzioni e contributi pubblici. Spetta solo al legislatore, e non alla Corte, individuare le materie di giurisdizione esclusiva (art. 103 Cost.).

    Di cosa si tratta

    Un’impresa si era vista revocare un contributo statale e impugnava il provvedimento davanti al TAR. Però i criteri di riparto tra giudice ordinario e amministrativo costringevano a dividere la causa, a seconda dei motivi di revoca, tra due diverse giurisdizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 133, comma 1, lettera b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non devolve al giudice amministrativo anche le controversie su sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. La questione era sollevata dal TAR Puglia, sezione di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. L’addizione richiesta non tiene conto dell’art. 103 Cost., che riserva alla legge l’individuazione delle «particolari materie» di giurisdizione esclusiva. L’estensione invocata è frutto di una scelta legislativa non costituzionalmente obbligata, tra più soluzioni possibili.

    Il principio

    L’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è riservata al legislatore (art. 103 Cost.): la Corte non può introdurla con una sentenza additiva, trattandosi di scelta non costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Che le cause su contributi e sovvenzioni pubbliche fossero tutte affidate al giudice amministrativo, per evitare di doverle dividere tra due giurisdizioni.

    Perché la Corte ha detto no?

    Perché decidere quali materie spettano alla giurisdizione esclusiva è compito del legislatore, non della Corte costituzionale.

    Quali articoli erano invocati?

    Gli artt. 3 (ragionevolezza), 24 (tutela giurisdizionale), 76 (delega legislativa) e 111 (giusto processo).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2016 – Benefici penitenziari e corruzione di minorenne: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’ordinamento penitenziario sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Il giudice aveva prospettato due questioni alternative, senza ordine di subordinazione: un «petitum ancipite» che impedisce la decisione.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per corruzione di minorenne (sei mesi di reclusione) chiedeva misure alternative al carcere. La legge però imponeva, per questo reato, un anno di osservazione scientifica della personalità prima di concedere i benefici, a differenza di reati ritenuti più gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, sia per la mancata equiparazione al reato di violenza sessuale attenuata, sia per l’obbligo di osservazione annuale. La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva prospettato due questioni diverse (su parti diverse del comma e con parametri diversi) in modo alternativo e non subordinato. Questo «petitum ancipite» rende, per costante giurisprudenza, inammissibili le questioni.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione sollevata con un petitum ancipite, cioè con due richieste alternative tra loro e non poste in rapporto di subordinazione, perché la scelta non può essere rimessa alla Corte.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso?

    Perché il giudice aveva chiesto due cose diverse in alternativa, senza indicare quale fosse principale e quale subordinata: così la scelta sarebbe spettata alla Corte, e questo non è ammesso.

    Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?

    È un periodo di valutazione del detenuto richiesto per certi reati prima di concedere misure alternative al carcere.

    Quali parametri erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, invocato per la mancata equiparazione tra reati sessuali.
    • Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena (terzo comma), invocata contro il sacrificio dei percorsi di reinserimento.
  • Corte cost. n. 17/2016 – Referendum trivelle entro 12 miglia: quesito ammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum sul divieto di estrazione di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa, nella parte relativa alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati. È il quesito che ha poi portato al referendum del 17 aprile 2016.

    Di cosa si tratta

    Dieci Consigli regionali avevano chiesto un referendum per abrogare la norma che faceva salvi i titoli per le trivellazioni entro 12 miglia per tutta la «vita utile del giacimento». Dopo modifiche legislative, l’Ufficio centrale aveva trasferito il quesito sulla nuova formulazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art. 6, comma 17, terzo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), come sostituito dalla legge n. 208 del 2015, limitatamente alle parole sulla durata di vita utile del giacimento. La richiesta era stata presentata dai Consigli regionali di dieci Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara ammissibile la richiesta. Il quesito, come trasferito dall’Ufficio centrale, ha effetto meramente abrogativo, non introduce una disciplina nuova, rispetta i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità e non riguarda materie escluse dall’art. 75 della Costituzione. Le eccezioni dell’Avvocatura sono respinte.

    Il principio

    Il referendum abrogativo è ammissibile se il quesito ha contenuto meramente ablativo, è chiaro, omogeneo e univoco e non riguarda le materie escluse dall’art. 75 Cost.; il controllo della Corte non si estende alla legittimità della normativa di risulta.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa sentenza?

    Che il referendum sulla durata dei titoli per le trivellazioni entro 12 miglia poteva svolgersi: il quesito è ammissibile.

    Cosa controlla la Corte sui referendum?

    Verifica solo che il quesito sia chiaro, omogeneo, univoco, abrogativo e non riguardi materie vietate; non giudica la legge che ne risulterebbe.

    Su quale norma incideva il quesito?

    Sull’art. 6, comma 17, del Codice dell’ambiente, nella parte sulla durata «di vita utile del giacimento» dei titoli già rilasciati.

  • Corte cost. n. 16/2016 – Referendum trivelle: giudizio estinto per venir meno dell’oggetto

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara estinto il giudizio di ammissibilità di cinque richieste di referendum «anti-trivelle». Le norme oggetto dei quesiti erano state abrogate o sostituite dalla legge di stabilità 2016 e l’Ufficio centrale per il referendum aveva disposto che le operazioni non avessero più corso.

    Di cosa si tratta

    Dieci Consigli regionali avevano promosso cinque referendum abrogativi su frammenti di norme in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas. Dopo le richieste, però, la legge di stabilità 2016 ha modificato proprio quelle disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio aveva ad oggetto l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1 del 1953, di cinque richieste referendarie relative all’art. 38 (commi 1, 1-bis, 5) del d.l. n. 133 del 2014, all’art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 e all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004. Le richieste erano state presentate dai Consigli regionali di dieci Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinto il giudizio di ammissibilità, essendone venuto meno l’oggetto. L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 7 gennaio 2016, aveva infatti dichiarato che le operazioni non avevano più corso, in quanto le disposizioni erano state abrogate dalla legge n. 208 del 2015.

    Il principio

    Quando l’Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni non hanno più corso per abrogazione delle norme, viene meno l’oggetto del giudizio di ammissibilità e la Corte ne dichiara l’estinzione.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte in questo caso?

    Non valuta se i referendum fossero ammissibili: dichiara estinto il giudizio perché le norme da abrogare non esistevano più.

    Chi aveva chiesto i referendum?

    I Consigli regionali di dieci Regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise).

    Perché le operazioni referendarie si sono fermate?

    Perché la legge di stabilità 2016 aveva abrogato o sostituito le disposizioni oggetto dei quesiti.

  • Corte cost. n. 15/2016 – Fallimento in estensione del socio occulto: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’estensione del fallimento ai soci di fatto di una società di capitali già fallita. I giudici rimettenti non avevano accertato i presupposti di fatto (l’esistenza di una società occulta) né esplorato un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Due Tribunali fallimentari (Catania e Parma) chiedevano se fosse legittimo che il fallimento «in estensione» potesse colpire i soci di fatto solo a partire dal fallimento di un imprenditore individuale, e non da quello di una società di capitali socia di una società di fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e per la minor tutela dei creditori. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Catania e di Parma.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. I rimettenti avevano omesso di valutare se esistesse davvero una società occulta (rilevanza solo eventuale), non si erano interrogati sulla possibilità per una società di capitali di partecipare a una società di fatto (art. 2361 c.c.) e non avevano esplorato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.

    Il principio

    È inammissibile la questione quando il giudice non ha accertato i presupposti di fatto da cui dipende la rilevanza, né ha tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire fallimento «in estensione»?

    È il fallimento che, dichiarato verso un soggetto, viene esteso ad altri che risultino soci illimitatamente responsabili della stessa impresa.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché i giudici non avevano accertato l’esistenza di una società di fatto occulta, rendendo la questione solo eventuale, e non avevano cercato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.

    Quali principi erano invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa e di azione in giudizio (art. 24).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato per la disparità di trattamento tra imprese individuali e società di capitali.
    • Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire e difendersi in giudizio, invocato per la tutela dei creditori.
  • Corte cost. n. 14/2016 – Omesso versamento di ritenute: restituzione atti per ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte non decide nel merito: dopo le ordinanze di rimessione è cambiata la legge sui reati tributari, con la soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute portata da 50.000 a 150.000 euro. Per questo la Corte restituisce gli atti ai giudici, perché rivalutino le questioni alla luce del nuovo quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Tre giudici penali (Tribunali di Cosenza e Lecco e il G.i.p. di Milano) processavano persone accusate di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000). Dubitavano che fosse giusto punire questo reato sopra i 50.000 euro, quando per l’omesso versamento IVA la Corte (sentenza n. 80 del 2014) aveva già alzato la soglia a 103.291,38 euro per i fatti anteriori al 17 settembre 2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), nella parte in cui puniva l’omesso versamento di ritenute oltre 50.000 euro anziché oltre 103.291,38 euro, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011. I giudici rimettenti lamentavano la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento IVA.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel frattempo il d.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta: un importo persino superiore a quello chiesto dai giudici. Serve quindi una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice perché rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte non decide nel merito, ma rimanda il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché verifichi se il dubbio di costituzionalità ha ancora senso dopo il cambiamento della legge.

    Perché non è stato deciso il merito?

    Perché il d.lgs. n. 158 del 2015 ha cambiato la norma, alzando la soglia a 150.000 euro: il contesto su cui si fondava la questione non esisteva più.

    Qual era il parametro costituzionale invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento rispetto all’omesso versamento dell’IVA.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza invocato come parametro della disparità di trattamento tra i reati tributari.
  • Corte cost. n. 264/2017 – Sopravvenienze attive e tassazione delle rinunce dei soci

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sull’art. 88, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi: la disciplina delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci ai crediti non viola i principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria regionale di Venezia, in una lite tra l’Agenzia delle entrate e una società, dubitava della norma che regola la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia dei soci ai propri crediti verso la società.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 88, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale di Venezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non determina una irragionevole disparità di trattamento né viola il principio di capacità contributiva, rientrando nella discrezionalità del legislatore tributario la configurazione del regime delle sopravvenienze attive.

    Il principio

    Nella materia tributaria il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire i presupposti d’imposta e i regimi delle componenti reddituali; la scelta è sindacabile solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, condizione che qui non ricorre.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione: la tassazione delle sopravvenienze attive da rinuncia dei soci è legittima.

    Quali principi erano invocati?

    L’eguaglianza (art. 3) e la capacità contributiva (art. 53, primo comma).

    Qual è il limite al legislatore tributario?

    Può configurare i regimi d’imposta con ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 263/2017 – Riesame delle misure cautelari e pubblicità dell’udienza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul procedimento di riesame delle misure cautelari penali: non è incostituzionale che si svolga in camera di consiglio, senza udienza pubblica su richiesta dell’indagato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce dubitava che il procedimento di riesame delle misure cautelari, svolgendosi in camera di consiglio, violasse il principio di pubblicità delle udienze, garantito dal giusto processo e dalla CEDU, a differenza di quanto avviene per altri procedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono lo svolgimento del riesame in pubblica udienza su richiesta dell’interessato, in riferimento agli artt. 3, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il procedimento di riesame delle misure cautelari, per le sue caratteristiche di celerità e per la sua fase incidentale, può legittimamente svolgersi in camera di consiglio, senza che ciò contrasti con i principi del giusto processo, di eguaglianza e con la CEDU.

    Il principio

    Il principio di pubblicità delle udienze non ha portata assoluta: per i procedimenti incidentali e a contenuto tecnico, come il riesame delle misure cautelari, la natura del giudizio e l’esigenza di rapidità giustificano la trattazione camerale senza violare il giusto processo.

    Domande e risposte

    Il riesame della custodia cautelare si svolge in udienza pubblica?

    No: si svolge in camera di consiglio, e la Corte ha ritenuto questa scelta legittima.

    Perché non è violato il giusto processo?

    Perché il procedimento è incidentale e improntato a celerità; la pubblicità dell’udienza non è un principio assoluto.

    Era invocata anche la CEDU?

    Sì, l’art. 6 CEDU sulla pubblicità dei procedimenti, ma la Corte ha escluso il contrasto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 262/2017 – Autodichia del Senato sulle controversie di lavoro dei dipendenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione, la Corte costituzionale afferma che spettava al Senato e al Presidente della Repubblica riservare a propri organi interni (autodichia) le controversie di lavoro dei loro dipendenti.

    Di cosa si tratta

    Le Sezioni unite civili della Cassazione, investite del ricorso di un dipendente del Senato contro una decisione del Consiglio di garanzia interno, hanno sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che l’autodichia sulle controversie di lavoro sottraesse i dipendenti alla tutela giurisdizionale ordinaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione riguardava le norme regolamentari del Senato (e analoghe disposizioni della Presidenza della Repubblica) che riservano a organi interni le controversie di lavoro dei dipendenti, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 108 e 111 della Costituzione. Ricorrente: la Corte di cassazione, sezioni unite civili.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare gli atti impugnati, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro dei propri dipendenti: il conflitto è stato dunque deciso in favore degli organi costituzionali.

    Il principio

    L’autonomia costituzionale degli organi costituzionali può giustificare l’autodichia anche per le controversie di lavoro del personale, purché gli organi interni offrano garanzie di indipendenza e imparzialità: tale ambito rientra nella sfera di attribuzioni riservata a quegli organi.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autodichia?

    Il potere di alcuni organi costituzionali di giudicare al proprio interno le controversie che li riguardano, compreso il rapporto di lavoro del personale.

    La Corte ha confermato l’autodichia del Senato?

    Sì: ha riconosciuto che spettava al Senato e al Presidente della Repubblica riservare quelle controversie ai propri organi interni.

    Quali parametri invocava la Cassazione?

    Gli artt. 3, 24, 102, 108 e 111 Cost., su eguaglianza, diritto di difesa e giurisdizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 261/2017 – Riordino delle Camere di commercio e leale collaborazione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, decidendo i ricorsi di più Regioni sul riordino delle Camere di commercio, dichiara illegittima una sola previsione: il decreto ministeriale di riorganizzazione richiedeva il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni, mentre serviva la più intensa intesa.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia avevano impugnato il decreto legislativo n. 219 del 2016, di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, lamentando un’invasione delle competenze regionali e la violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’intero d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, e in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 3, 5, 18, 76, 77, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza. Ricorrenti: le Regioni Puglia, Toscana, Liguria e Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui prevedeva che il decreto del Ministro dello sviluppo economico fosse adottato «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni anziché previa «intesa» con essa; le altre numerose questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Il principio

    Quando un atto statale incide su materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione può imporre lo strumento dell’intesa, più forte del semplice parere: il coinvolgimento delle Regioni non è meramente consultivo ma deve consentire una reale codecisione.

    Domande e risposte

    Il riordino delle Camere di commercio è stato annullato?

    No: solo una previsione è stata dichiarata illegittima; il resto del decreto ha superato il vaglio.

    Qual era il punto incostituzionale?

    La scelta del semplice parere della Conferenza Stato-Regioni dove serviva l’intesa, più garantista per le Regioni.

    Cos’è la leale collaborazione?

    Il principio che impone a Stato e Regioni di concertare le scelte che incidono sulle reciproche competenze.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 260/2017 – Caccia in deroga allo storno: la Puglia non può autorizzarla per legge

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Puglia che autorizzava per legge il prelievo venatorio in deroga dello storno. La deroga alla protezione degli uccelli selvatici deve passare per un atto amministrativo motivato, non per una legge regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva autorizzato con propria legge il prelievo in deroga dello sturnus vulgaris (storno) per la stagione venatoria 2015-16. Il Governo ha impugnato la legge perché la deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici, imposto dal diritto europeo, esige garanzie procedurali che una legge regionale non assicura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici e all’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015: l’autorizzazione del prelievo in deroga tramite legge, anziché con atto amministrativo, non assicura l’obbligo di motivazione, la tempestiva sospensione al mutare delle circostanze e i poteri di controllo previsti dalla normativa europea e statale.

    Il principio

    La protezione della fauna selvatica rientra nella competenza statale esclusiva (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e le deroghe devono rispettare le garanzie procedurali della direttiva europea: la Regione non può sostituire l’atto amministrativo motivato con una legge, perché ciò sottrae la deroga ai controlli e alla revocabilità richiesti.

    Domande e risposte

    La Regione può autorizzare la caccia in deroga con legge?

    No: la deroga deve avvenire con atto amministrativo motivato, soggetto a controllo e a sospensione tempestiva.

    Perché la legge regionale è stata annullata?

    Perché eludeva le garanzie procedurali imposte dalle direttive europee e dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.

    Quali parametri sono stati violati?

    Gli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione al diritto europeo sulla conservazione degli uccelli selvatici.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma secondo, lettera s) e vincoli europei
  • Corte cost. n. 259/2017 – Aumento del 18% e indennità integrativa speciale sulle pensioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sul calcolo delle pensioni dei dipendenti statali: non è incostituzionale che l’incremento del 18 per cento non si applichi all’indennità integrativa speciale confluita nello stipendio tabellare.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti per le Marche, come giudice unico delle pensioni, riteneva irragionevole che l’aumento del 18 per cento previsto per alcune voci pensionabili non si applicasse anche all’indennità integrativa speciale, pur confluita nello stipendio tabellare per effetto della contrattazione collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 22 della legge n. 177 del 1976, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, giudice unico delle pensioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina denunciata non viola gli artt. 36 e 38 Cost., perché l’incremento forfetario del 18 per cento ha una specifica giustificazione e l’indennità integrativa speciale conserva la propria autonomia ai fini previdenziali anche dopo la confluenza nel minimo contrattuale.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel determinare i meccanismi di calcolo del trattamento di quiescenza; la mancata estensione di un incremento forfetario a una voce retributiva specifica non viola di per sé il diritto a una retribuzione e a una pensione proporzionate e adeguate, finché il sistema resta coerente.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto la questione: la norma sul calcolo della pensione è legittima.

    L’aumento del 18% si applica all’indennità integrativa speciale?

    No, e secondo la Corte questa scelta non è incostituzionale, data la specifica funzione forfetaria di quell’incremento.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 36 e 38 Cost., su retribuzione proporzionata e tutela previdenziale.

    Norme collegate