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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Articolo 1254 Codice Civile: Confusione rispetto ai terzi

    Art. 1254 c.c. Confusione rispetto ai terzi

    In vigore

    La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito.

  • Articolo 1255 Codice Civile: Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

    Articolo 1255 Codice Civile: Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

    Art. 1255 c.c. Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

    In vigore

    debitore Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse. SEZIONE V – Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

  • Articolo 1256 Codice Civile: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

    Articolo 1256 Codice Civile: Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

    Art. 1256 c.c. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

    In vigore

    temporanea L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilitàè solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

  • Articolo 1257 Codice Civile: Smarrimento di cosa determinata

    Articolo 1257 Codice Civile: Smarrimento di cosa determinata

    Art. 1257 c.c. Smarrimento di cosa determinata

    In vigore

    La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 1258 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Articolo 1258 Codice Civile: Impossibilità parziale

    Art. 1258 c.c. Impossibilità parziale

    In vigore

    Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

  • Articolo 1259 Codice Civile: Subingresso del creditore nei diritti del debitore

    Articolo 1259 Codice Civile: Subingresso del creditore nei diritti del debitore

    Art. 1259 c.c. Subingresso del creditore nei diritti del debitore

    In vigore

    debitore Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento. CAPO V – Della cessione dei crediti

  • Articolo 1260 Codice Civile: Cedibilità dei crediti

    Articolo 1260 Codice Civile: Cedibilità dei crediti

    Art. 1260 c.c. Cedibilità dei crediti

    In vigore

    Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

  • Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione

    Art. 1261 c.c. Divieti di cessione

    In vigore

    I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

  • Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito

    Art. 1262 c.c. Documenti probatori del credito

    In vigore

    Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.

  • Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito

    Art. 1263 c.c. Accessori del credito

    In vigore

    Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.