Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 79/2017 – Pagamento delle multe stradali con bonifico: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 202, comma 2, del Codice della strada, sollevata in tema di effetto solutorio del pagamento delle sanzioni stradali tramite bonifico bancario. Il giudice rimettente non aveva considerato una norma di interpretazione autentica già intervenuta, che disciplina proprio quell’effetto.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva pagato una sanzione del Codice della strada con bonifico bancario nei termini, ma l’amministrazione considerava tardivo il pagamento perché accreditato dopo la scadenza. Il Giudice di pace di Palermo, investito dell’opposizione alla cartella, dubitava che la mancanza di una disciplina dell’effetto solutorio del bonifico creasse una disparità rispetto al versamento su conto corrente postale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 202, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non disciplinava l’effetto liberatorio del pagamento eseguito mediante bonifico bancario. La questione era sollevata dal Giudice di pace di Palermo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: il giudice rimettente aveva omesso di considerare l’art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016, norma di interpretazione autentica già in vigore, secondo cui per i pagamenti diversi dal contante e dal conto corrente postale l’effetto liberatorio si produce se l’accredito avviene entro due giorni dalla scadenza. La ricostruzione del quadro normativo era quindi incompleta.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità deve ricostruire in modo completo il quadro normativo applicabile: l’omessa considerazione di una norma sopravvenuta di interpretazione autentica, idonea a risolvere il dubbio, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non decisa?

    Perché il giudice rimettente non aveva tenuto conto di una norma di interpretazione autentica (art. 17-quinquies del d.l. n. 18 del 2016) già in vigore, che disciplinava l’effetto solutorio del bonifico: la ricostruzione normativa era incompleta.

    Quando si considera pagata una multa con bonifico?

    Secondo la norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte, per i pagamenti diversi dal contante e dal conto corrente postale l’effetto liberatorio si produce se l’accredito all’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con effetto retroattivo: si applica quindi anche ai rapporti sorti prima, perché precisa come la norma andava intesa fin dall’origine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2017 – Estinzione del processo costituzionale dopo la rinuncia al ricorso (edilizia Liguria)

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    La Corte dichiara estinto il processo costituzionale relativo ad alcune norme edilizie della Regione Liguria. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate, e la Regione aveva accettato la rinuncia: ciò ha determinato l’estinzione del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme di una legge edilizia ligure del 2015 che attribuivano all’Ente parco poteri in materia di varianti al piano del parco e di autorizzazione paesaggistica. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato le disposizioni contestate nel senso indicato dal Governo; lo Stato ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, e 8, comma 4, della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015, n. 22, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 97 della Costituzione. La questione, tuttavia, non è stata esaminata nel merito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del giudizio. La Corte ha precisato che l’accettazione della rinuncia da parte del Presidente della Giunta non richiede una previa deliberazione formale.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione del processo. Le formalità processuali (come la previa deliberazione) si applicano solo quando espressamente previste, secondo un principio di stretta legalità.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme impugnate, e la Regione ha accettato la rinuncia: questo ha determinato l’estinzione del processo, che chiude il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità delle norme.

    Serviva una delibera per accettare la rinuncia?

    No. La Corte ha chiarito, richiamando la sentenza n. 37 del 2016, che né le norme integrative né la legge n. 87 del 1953 richiedono una previa deliberazione della Giunta per accettare la rinuncia: le formalità valgono solo dove espressamente previste.

    Che cosa significa «giudizio in via principale»?

    È il giudizio attivato direttamente dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa), senza che vi sia un processo comune di base, a differenza del giudizio in via incidentale sollevato da un giudice.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2017 – Corpi idrici e tutela dell’ambiente: competenza regionale salva «nei sensi di cui in motivazione»

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    La Corte dichiara non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sull’art. 1 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015 in tema di individuazione dei corpi idrici. La norma regionale è legittima se interpretata come esercizio della competenza in materia di «difesa del suolo» e non come invasione della tutela ambientale statale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato una legge ligure che attribuiva alla Giunta regionale il potere di individuare una serie di corpi idrici. Il Governo riteneva che, fissando criteri ritenuti indeterminati e non coordinati con la normativa statale, la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente. La Regione replicava che la norma serviva solo ad assoggettare alla disciplina di polizia idraulica corsi d’acqua di modeste dimensioni, spesso tombinati in contesti urbani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, sostitutivo dell’art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999. Il parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri era l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), in relazione a norme interposte del d.lgs. n. 152 del 2006.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disposizione regionale è costituzionalmente legittima se intesa come espressione della competenza regionale in materia di «difesa del suolo» e di gestione del demanio idrico, e non come disciplina volta a incidere sulla tutela ambientale riservata allo Stato.

    Il principio

    Una norma regionale che individua corpi idrici minori a fini di polizia idraulica e di gestione del demanio non invade la competenza statale sulla tutela dell’ambiente, a condizione che sia interpretata in modo conforme al riparto costituzionale: rientra così nella «difesa del suolo» di competenza regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte non annulla la norma, ma ne afferma la legittimità solo a condizione che la si interpreti nel senso indicato in motivazione, escludendo le letture incostituzionali.

    Perché lo Stato aveva impugnato la legge ligure?

    Perché riteneva che l’individuazione dei corpi idrici da parte della Giunta regionale, con criteri ritenuti indeterminati, invadesse la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Qual è la differenza fra tutela dell’ambiente e difesa del suolo?

    La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato; la difesa del suolo e la gestione del demanio idrico rientrano invece negli ambiti in cui la Regione può legiferare. La Corte ha ricondotto la norma ligure a quest’ultimo ambito.

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  • Corte cost. n. 136/2017 – Custodia cautelare obbligatoria per il reato di associazione mafiosa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla custodia cautelare in carcere prevista in via pressoché obbligatoria per chi è accusato di associazione di tipo mafioso (art. 275, comma 3, del codice di procedura penale).

    Di cosa si tratta

    Per alcuni reati gravissimi, tra cui l’associazione di tipo mafioso, la legge presume che la custodia in carcere sia l’unica misura cautelare adeguata, salvo prova contraria di insussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice rimettente ha dubitato della ragionevolezza di questa presunzione rispetto ai diversi ruoli degli associati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino ha sollevato questione sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria per il reato di associazione mafiosa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso non è irragionevole, perché trova fondamento nelle peculiari caratteristiche del vincolo associativo mafioso, idoneo a giustificare un trattamento cautelare differenziato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p.?

    È la regola per cui, per i reati più gravi come l’associazione mafiosa, si presume che solo la custodia in carcere sia adeguata, salvo prova contraria.

    Perché per la mafia la presunzione è legittima?

    Per la peculiare natura del vincolo associativo mafioso, stabile e idoneo a persistere, che giustifica un regime cautelare più rigoroso.

    La Corte ha annullato la norma?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente infondata, confermando la legittimità della disciplina.

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  • Corte cost. n. 135/2017 – Blocco degli aumenti dei tributi locali: questione inammissibile

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    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione con cui la Regione Veneto contestava la norma della legge di stabilità 2016 che, per quell’anno, ha sospeso l’efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali.

    Di cosa si tratta

    Per contenere la pressione fiscale complessiva, la legge di stabilità 2016 ha «congelato» per l’anno 2016 la possibilità per Regioni ed enti locali di aumentare aliquote e tariffe dei tributi loro attribuiti. La Regione Veneto ha ritenuto che ciò ledesse la propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando la compressione dell’autonomia finanziaria regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, riservando a separate pronunce le altre questioni dello stesso ricorso.

    Il principio

    La censura della Regione è stata ritenuta inammissibile: la prospettazione del ricorso, basata sul collegamento con altre disposizioni della stessa legge, non ha consentito un esame nel merito della sospensione degli aumenti tributari locali.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    La sospensione, per il 2016, degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed enti locali, per contenere la pressione fiscale.

    Perché la questione è inammissibile?

    Per il modo in cui è stata prospettata: il ricorso collegava la norma ad altre disposizioni, impedendo un esame nel merito.

    La Corte ha deciso sull’autonomia finanziaria regionale?

    No. Si è fermata all’inammissibilità, rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni del ricorso.

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  • Corte cost. n. 134/2017 – Distacco dei dipendenti degli enti locali presso le associazioni: legittimo l’elenco tassativo

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 271 del Testo unico degli enti locali, nella parte in cui individua tramite un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare il proprio personale.

    Di cosa si tratta

    Gli enti locali possono distaccare temporaneamente i propri dipendenti presso alcune associazioni rappresentative, indicate dalla legge. Un’associazione esclusa da quell’elenco ha contestato la scelta del legislatore di prevedere un elenco nominativo anziché un criterio di rappresentatività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, quinta sezione, ha sollevato questione sull’art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede un elenco nominativo di associazioni, anziché il riferimento a quelle maggiormente rappresentative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La scelta del legislatore di individuare con un elenco le associazioni presso cui gli enti locali possono distaccare i propri dipendenti rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irragionevole né lesiva della libertà di associazione o dell’autonomia degli enti locali.

    Domande e risposte

    Che cosa prevede l’art. 271 del TUEL?

    Consente agli enti locali di distaccare temporaneamente dipendenti presso alcune associazioni, individuate da un elenco previsto dalla legge.

    Che cosa contestava il Consiglio di Stato?

    Che l’elenco fosse nominativo e tassativo, invece di richiamare le associazioni maggiormente rappresentative.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure: l’elenco non è irragionevole e non viola la libertà di associazione né l’autonomia locale.

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  • Corte cost. n. 133/2017 – Illegittime in parte le norme della legge di stabilità della Regione siciliana

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge di stabilità regionale siciliana del 2016, dichiarando inammissibili e non fondate le altre questioni del ricorso governativo.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni approvano ogni anno leggi di bilancio e stabilità che incidono su entrate, spese e personale. Quando alcune disposizioni travalicano i limiti delle competenze regionali o contrastano con la disciplina statale, il Governo può impugnarle davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 (legge di stabilità regionale), tra cui norme su tributi, regolamentazione delle zone a traffico limitato (ZTL) e personale, in riferimento allo statuto siciliano e a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (tra cui gli artt. 34, 49, 50 della legge regionale n. 3 del 2016), dichiarando inammissibili e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Le Regioni, anche a statuto speciale, devono esercitare la potestà legislativa in materia di entrate, spese e organizzazione nel rispetto dei limiti statutari, della competenza statale e dei principi di copertura finanziaria e buon andamento; le disposizioni che li violano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della legge di stabilità regionale siciliana del 2016, respingendo o dichiarando inammissibili le altre censure.

    Quali materie erano coinvolte?

    Norme su tributi, spese, personale e regolamentazione delle zone a traffico limitato (ZTL).

    Perché alcune norme sono illegittime?

    Perché eccedevano le competenze regionali o violavano principi costituzionali, tra cui la copertura finanziaria delle spese.

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  • Corte cost. n. 132/2017 – Illegittima la norma della Regione Molise su funzioni locali e ambiente

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Molise che invadeva la competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione riserva allo Stato la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Una legge della Regione Molise è intervenuta in questi ambiti, suscitando l’impugnazione del Governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e all’art. 118 della Costituzione, per invasione delle competenze esclusive statali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.

    Il principio

    La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: una legge regionale che vi intervenga eccede le proprie attribuzioni ed è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato incostituzionale l’art. 16 della legge della Regione Molise n. 4 del 2016.

    Perché la norma regionale è illegittima?

    Perché ha invaso ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato: funzioni fondamentali degli enti locali e tutela dell’ambiente.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    L’art. 117, secondo comma, lettere p) ed s), e l’art. 118 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 106/2017 – Attività odontoiatriche in Calabria: incostituzionali due norme regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi due articoli della legge della Regione Calabria sulla tutela dei pazienti nelle attività odontoiatriche, perché invadevano ambiti riservati allo Stato in materia di professioni e tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, con la legge 20 aprile 2016, n. 10, aveva dettato norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche. Il Governo ha impugnato due disposizioni, ritenendo che la Regione avesse sconfinato in competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche). Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento al riparto di competenze in materia di professioni e tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, gli artt. 4 e 5 della legge reg. Calabria n. 10 del 2016.

    Il principio

    La disciplina delle professioni e i principi fondamentali della tutela della salute spettano allo Stato: la Regione non può introdurre, in tali ambiti, regole proprie che si sovrappongano alla normativa statale o ne alterino l’assetto.

    Domande e risposte

    Quali norme calabresi sono cadute?

    Gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 10 del 2016 sulle attività odontoiatriche.

    Perché sono incostituzionali?

    Perché invadono la competenza statale in materia di professioni e di principi sulla tutela della salute.

    La Regione può legiferare sulla sanità?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato e senza disciplinare aspetti riservati alla legislazione statale, come l’ordinamento delle professioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 105/2017 – Xylella in Puglia: incostituzionale in parte la legge regionale, salvo il resto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale solo una parte della legge della Regione Puglia sulle aree colpite dalla xylella, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure del Governo. La maggior parte della disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva adottato misure per la tutela delle aree colpite dal batterio xylella fastidiosa, che danneggia gli ulivi. Il Governo ha impugnato la legge regionale, temendo contrasti con le misure statali ed europee di contenimento e con la libertà di iniziativa economica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014, n. 41, come sostituito dall’art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo e terzo comma (in relazione al diritto UE), 118 e 120 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito nel 2016. Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, e 120, e non fondate quelle sui commi 1 e 2 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118.

    Il principio

    Nel contrasto a un’emergenza fitosanitaria le Regioni possono intervenire nei limiti delle proprie competenze, ma non possono adottare misure che si pongano in conflitto con le strategie statali ed europee di contenimento: la Corte ha colpito la sola previsione incompatibile, salvando il resto della disciplina.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sulla xylella è stata annullata del tutto?

    No. È stato dichiarato illegittimo solo l’art. 1, comma 3; il resto è stato salvato (inammissibile o non fondato).

    Perché quella parte è incostituzionale?

    Perché si poneva in contrasto con la disciplina statale ed europea di contenimento del batterio.

    Le altre censure del Governo sono state accolte?

    No. Sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2017 – Indennizzo per danni da farmaco: restituzione degli atti al giudice

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    Con questa ordinanza la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, perché una nuova normativa, sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione, ha modificato la disciplina dell’indennizzo in questione.

    Di cosa si tratta

    Chi subisce conseguenze invalidanti collegate all’assunzione di un farmaco da parte della madre durante la gravidanza può avere diritto a un indennizzo. La normativa applicabile è però cambiata mentre la causa era pendente, incidendo proprio sulle condizioni per ottenere il beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dell’indennizzo, ma nel frattempo è intervenuta una normativa sopravvenuta che ha consentito l’erogazione del beneficio a prescindere dalla data di nascita del richiedente, modificando il quadro di riferimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando una normativa sopravvenuta incide in modo significativo sulla disposizione censurata, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice rimettente, cui spetta rivalutare se e in che termini la questione sia ancora rilevante nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia la causa al giudice che aveva sollevato la questione, affinché ne riconsideri la rilevanza alla luce delle norme nel frattempo entrate in vigore.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché una normativa sopravvenuta ha modificato la disciplina dell’indennizzo, alterando i presupposti della questione.

    Chi dovrà ora decidere?

    Il giudice del lavoro del Tribunale di Livorno, che valuterà la ricaduta della nuova norma sul caso concreto.

  • Corte cost. n. 166/2017 – Pensioni e interpretazione autentica: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione su una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale, censurata per contrasto con la CEDU attraverso l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Le norme di interpretazione autentica chiariscono retroattivamente il significato di disposizioni già in vigore e possono incidere su giudizi in corso. Quando riguardano materie come le pensioni, possono porsi in tensione con le garanzie del giusto processo e della tutela dei beni protette dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento tra un assicurato e l’INPS, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale (giusto processo e protezione della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il modo in cui era stata prospettata dalla Corte di cassazione non consentiva l’esame nel merito del dedotto contrasto con i parametri convenzionali richiamati tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Il contrasto con la CEDU può essere fatto valere davanti alla Corte costituzionale tramite l’art. 117, primo comma, Cost., ma la questione deve essere prospettata in modo ammissibile: l’inadeguata formulazione dell’ordinanza di rimessione impedisce l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma viola la CEDU?

    No. Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi nel merito del contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Come entra in gioco la CEDU davanti alla Corte costituzionale?

    Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, comprese le norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una norma con cui il legislatore fissa retroattivamente il significato di una disposizione precedente, potendo incidere anche sui giudizi in corso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (primo comma), via attraverso cui la CEDU è entrata nel giudizio di costituzionalità.