Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Art. 9 DPR 230/2000 – Vestiario e corredo

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

    3. Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

    4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato , questi è tenuto a risarcire il danno.

    5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

    6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

    7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonché gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

    8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

    9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate quelli forniti dall'amministrazione , devono provvedervi a loro spese.

    10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

  • Art. 8 DPR 230/2000 – Igiene personale

    Art. 8 DPR 230/2000 – Igiene personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

    2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

    3. Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico.

    4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

    5. L'obbligo della doccia può essere imposto per motivi igienico-sanitari.

  • Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Art. 7 DPR 230/2000 – Servizi igienici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

    2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

    3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

  • Art. 6 DPR 230/2000 – Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

    Art. 6 DPR 230/2000 – Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

    2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

    3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

    4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata.

    5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

    6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

    7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.

  • Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Art. 5 DPR 230/2000 – Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

  • Art. 4 DPR 230/2000 – Integrazione e coordinamento degli interventi

    Art. 4 DPR 230/2000 – Integrazione e coordinamento degli interventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

    2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

    3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

  • Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Art. 3 DPR 230/2000 – Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

    2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

    3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

  • Art. 2 DPR 230/2000 – Sicurezza e rispetto delle regole

    Art. 2 DPR 230/2000 – Sicurezza e rispetto delle regole

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

    2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

  • Art. 1 DPR 230/2000 – Interventi di trattamento

    Art. 1 DPR 230/2000 – Interventi di trattamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

    2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

    3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

  • CCNL Editoria Libraria: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Editoria Libraria

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Editoria Libraria

    L’editoria libraria è un settore soggetto a picchi stagionali legati alle uscite editoriali, alle fiere del libro e alle campagne di lancio: la gestione dell’orario di lavoro è quindi un tema concreto e ricorrente per chi lavora nelle case editrici. Il CCNL definisce i limiti dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le maggiorazioni dovute, in applicazione del quadro legislativo del d.lgs. 66/2003.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale in 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I), con una riduzione annua di 66 ore e 40 minuti per giornalieri e due turni. Lo straordinario feriale è maggiorato del 35%, il lavoro notturno (22-5) e festivo del 60%, senza cumulo (art. 2 delle Parti II e III). Il lavoro agile è riconosciuto dall’art. 26, lett. g); per le trasferte il CCNL prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 40).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Il quadro legale: limiti inderogabili

    Il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro) stabilisce i limiti che il CCNL non può derogare in peius. I punti fondamentali sono:

    • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). Il CCNL grafici ed editoriali fissa 40 ore medie settimanali e riduce l’orario di 66 ore e 40 minuti l’anno per giornalieri e due turni (art. 27).
    • Orario massimo: la durata media dell’orario di lavoro, incluso lo straordinario, non può superare 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi; il CCNL lo porta a sei mesi, estendibili a dodici con accordo aziendale per particolari esigenze organizzative (art. 27, dichiarazione a verbale n. 3).
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, d.lgs. 66/2003).
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica (art. 9, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere articolazioni diverse.
    • Pausa: se l’orario supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa; il CCNL considera assolto l’obbligo se in azienda esiste un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri (art. 27, dichiarazione a verbale n. 2).

    La legge esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive (art. 17, d.lgs. 66/2003; richiamato dalla dichiarazione a verbale n. 1 all’art. 27 del CCNL), salvo il diritto al riposo giornaliero e settimanale. Ai Quadri il CCNL applica la normativa degli impiegati di Gruppo A (Parte IV, art. 2) e non prevede per loro esclusioni autonome dai limiti orari.

    L’orario contrattuale nel settore editoriale

    L’orario normale è di 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I). Di norma è distribuito su sei o cinque giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40 minuti e 8 ore; la giornata di lavoro è commisurata a 6 ore e 40 minuti e, se l’orario è su cinque giorni, il sesto giorno resta lavorativo a tutti gli effetti contrattuali. L’eventuale interruzione per la refezione deve essere compresa tra le 12 e le 14, avere carattere di continuità e durare almeno mezz’ora. Regimi diversi, giornalieri o settimanali, o turnazioni si attuano a livello aziendale previo esame con le R.S.U.

    Per i giornalieri e i due turni l’orario è ridotto di 40 ore l’anno (Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983) e di ulteriori 26 ore e 40 minuti, cioè 66 ore e 40 minuti in tutto. Per i tre turni avvicendati il 1° e il 2° turno hanno 40 ore medie settimanali e il 3° turno 36, con maggiorazioni del 6% (1° e 2° turno) e del 26% (3° turno) sul salario contrattuale.

    Per i picchi di lavoro il CCNL prevede due strumenti di flessibilità (art. 27, punti 4 e 5):

    • la flessibilità annua: per far fronte a variazioni di intensità dell’attività, anche in relazione a fiere espositive di settore ed eventi analoghi, l’orario può essere realizzato come media in un arco annuo, con settimane fino a 48 ore e settimane inferiori, previa comunicazione e valutazione con la R.S.U. Si paga sempre la retribuzione dell’orario normale; per le ore oltre l’orario contrattuale c’è una maggiorazione del 10% (orari diurni) o del 20% (orari notturni o giornate senza attività), e il riequilibrio va riprogrammato entro tre mesi;
    • la flessibilità tempestiva: per mutamenti improvvisi dei flussi di lavoro l’azienda, previa comunicazione alla R.S.U., può variare l’orario entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali con preavviso di due giorni, per 64 ore annue pro capite; maggiorazione del 30% (diurno) o del 40% (notturno o giornate senza attività), riequilibrio entro 3 mesi.

    Il lavoro straordinario: definizione e limiti

    È straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale contrattuale. Nel CCNL grafici ed editoriali il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà: l’azienda ne dà comunicazione preventiva alla R.S.U. e, possibilmente, preavvisa i lavoratori il giorno prima, ripartendolo il più uniformemente possibile. Il principio non si applica alle esigenze indifferibili di durata temporanea: il recupero di ritardi non strutturali che impedirebbero di completare nei tempi dovuti commesse con scadenza (la cui inosservanza causa danni o penali), la manutenzione non ordinaria degli impianti, gli adempimenti legati a scadenze fiscali o amministrative. In questi casi l’azienda può ricorrere allo straordinario dandone contestuale comunicazione alla R.S.U., salvo comprovati impedimenti del lavoratore (art. 2 delle Parti II e III).

    Il CCNL rinvia al limite di legge, che il d.lgs. 66/2003 (art. 5) fissa in 250 ore annue in assenza di diversa disciplina collettiva; per gli operai, nelle causali indifferibili sopra elencate, le prestazioni possono essere richieste entro 70 ore annue pro capite (art. 2 Parte II). Superato il limite, lo straordinario è comunque retribuito con le maggiorazioni previste, ma l’eventuale violazione del limite può esporre il datore a sanzioni amministrative.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno

    Il CCNL grafici ed editoriali (art. 2 delle Parti II e III) fissa queste maggiorazioni sulla retribuzione oraria. Il lavoro notturno è quello svolto consecutivamente tra le 22 e le 5 (per i turnisti, ai fini della maggiorazione di turno, coincide con il 3° turno); è festivo quello della domenica:

    Straordinario, notturno e festivo – CCNL grafici ed editoriali, art. 2 delle Parti II e III
    Tipologia Descrizione Maggiorazione
    Straordinario feriale Ore oltre l’orario normale medio settimanale (per chi lavora a turni, oltre l’orario del turno) 35%
    Lavoro notturno Ore svolte consecutivamente tra le 22 e le 5 60%
    Lavoro festivo Ore svolte la domenica e nelle festività elencate dall’art. 5 (oltre al trattamento della festività) 60%
    Straordinario non collegato con l’orario normale, diurno Prestazione isolata, con un minimo di 2 ore di retribuzione 35%
    Straordinario non collegato con l’orario normale, notturno Prestazione isolata, con un minimo di 3 ore di retribuzione 60%
    Straordinario notturno o festivo Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore 60% (non 35% + 60%)

    Per calcolare il compenso la retribuzione oraria degli impiegati si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170 (156 per l’orario del turno notturno; art. 3 Parte III). Il testo del 2021 non prevede una banca delle ore né un diritto del lavoratore a scegliere il riposo compensativo al posto del pagamento (l’ipotesi di rinnovo del 2023 introduce il «Conto individuale del tempo», adottabile in azienda previo accordo con R.S.U. o OO.SS. territoriali, dove accantonare ROL non utilizzati, crediti di banca ore e riposi compensativi): il riposo compensativo riguarda il lavoro domenicale in turni (art. 27, punto 3) e il recupero delle ore di flessibilità, che se non recuperate sono pagate come straordinario con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante (art. 27, punto 5).

    Il lavoro agile (smart working) nell’editoria libraria

    Il CCNL riconosce il lavoro agile all’art. 26, lett. g): prestazione di lavoro subordinato svolta in tutto o in parte fuori dalla sede abituale, anche con strumenti telematici; il dipendente conserva i diritti sindacali e resta tenuto alle istruzioni aziendali e alla segretezza delle informazioni. La l. 81/2017 ne disciplina il framework: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non un contratto autonomo, e il lavoratore mantiene tutti i diritti normativi ed economici dei colleghi in sede.

    Gli elementi essenziali dell’accordo individuale di lavoro agile:

    • le giornate o le fasce orarie di lavoro fuori sede;
    • i luoghi consentiti per la prestazione in modalità agile;
    • i dispositivi utilizzabili e la policy aziendale sull’uso degli strumenti;
    • le modalità di disconnessione: il diritto alla disconnessione è tutelato dalla l. 81/2017 (art. 19) e deve essere esplicitato nell’accordo;
    • le modalità di controllo della prestazione, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

    Per i lavoratori in smart working, lo straordinario è comunque possibile: la prestazione fuori dall’orario concordato nell’accordo di lavoro agile è straordinario e va retribuita con le maggiorazioni contrattuali. Tuttavia, in assenza di tracciatura oraria, i confini possono essere difficili da definire: è consigliabile che gli accordi aziendali disciplinino espressamente la gestione degli straordinari in remoto.

    Fiere del libro e trasferte: un caso specifico del settore

    Le trasferte per fiere del libro (Fiera Internazionale di Francoforte, Salone Internazionale del Libro di Torino, London Book Fair, ecc.) sono un appuntamento ricorrente per i dipendenti delle case editrici, in particolare per i responsabili dei diritti, i direttori editoriali e i commerciali.

    Durante le fiere si verifica frequentemente:

    • lavoro prolungato oltre le 8 ore giornaliere per coprire le fasce di apertura dello stand e gli incontri serali;
    • lavoro in giorni festivi (le fiere si svolgono spesso anche il sabato e la domenica);
    • orari non standard condizionati da fusi orari diversi (incontri con editori asiatici o americani).

    Per le fiere il CCNL cita espressamente la partecipazione a «fiere espositive di settore» tra le ragioni che consentono la flessibilità annua dell’orario (fino a 48 ore settimanali, art. 27 punto 4), con le maggiorazioni del 10% e del 20% viste sopra. Per le trasferte l’art. 40 della Parte I riconosce il rimborso delle spese effettive di viaggio, di vitto e alloggio nei limiti della normalità e delle altre spese vive necessarie alla missione; indennità forfettarie o altre modalità di recupero sono materia di accordi aziendali.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore, straordinario non autorizzato per chiusura manoscritto
    Tizio è editor in una casa editrice di saggistica. Il venerdì pomeriggio l’autore consegna le correzioni all’ultimo momento; Tizio si trattiene in ufficio fino alle 21:00 per rispettare la scadenza di stampa del lunedì mattina. Lavora tre ore oltre l’orario normale senza aver chiesto formalmente autorizzazione preventiva. L’azienda può sostenere che lo straordinario non è riconoscibile per mancanza di autorizzazione. Tuttavia, se il datore (o il responsabile) era a conoscenza dell’urgenza — e la scadenza era nota —, il lavoro straordinario si considera implicitamente autorizzato: il datore non può beneficiare della prestazione e non retribuirla. Tizio è consigliato di documentare l’orario effettivo (e-mail inviate, badge) e di richiedere il riconoscimento delle ore in busta paga o come ROL.
    Caia — Rights manager, lavoro in smart working e diritto alla disconnessione
    Caia lavora tre giorni a settimana in smart working. Il suo accordo individuale prevede la disponibilità dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni in remoto. Il direttore commerciale la contatta regolarmente via WhatsApp dopo le 20:00 per aggiornamenti su trattative con agenti esteri. Caia può invocare il diritto alla disconnessione tutelato dall’art. 19 della l. 81/2017 e dall’accordo individuale. Se l’azienda non ha disciplinato la disconnessione nell’accordo, Caia è invitata a richiedere per iscritto l’integrazione dell’accordo di lavoro agile con una clausola specifica. Le risposte fuori orario costituiscono comunque prestazione lavorativa straordinaria.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?
    Il CCNL prevede 40 ore medie settimanali (art. 27), in linea con il limite dell’art. 3 del d.lgs. 66/2003, ridotte di 66 ore e 40 minuti l’anno per giornalieri e due turni; sono previste flessibilità annua e tempestiva. Ai Quadri si applica la normativa degli impiegati di Gruppo A; la legge esclude dai limiti solo il personale con funzioni direttive.
    Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?
    Lo straordinario feriale è pagato con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria; il lavoro notturno (22-5) e festivo con il 60%, senza cumulo (art. 2 delle Parti II e III). Per gli impiegati la retribuzione oraria è la mensile divisa per 170. Il CCNL non prevede la scelta del riposo compensativo al posto del pagamento.
    Un redattore può rifiutare di fare straordinario?
    Il CCNL ispira lo straordinario al principio della non obbligatorietà, che però non si applica alle esigenze indifferibili di durata temporanea (commesse con scadenza, manutenzione non ordinaria, scadenze fiscali o amministrative), salvi comprovati impedimenti del lavoratore. In ogni caso non si può superare il limite di legge (250 ore annue in assenza di diversa disciplina collettiva).
    Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?
    Sì. Il CCNL lo riconosce (art. 26, lett. g) e il lavoro agile si svolge con accordo individuale scritto ai sensi della l. 81/2017. Il dipendente mantiene gli stessi diritti retributivi e normativi; il diritto alla disconnessione deve essere esplicitato nell’accordo.
    Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro?
    Le trasferte per fiere del libro comportano spesso lavoro prolungato e festivo. Il CCNL prevede la flessibilità annua anche per le fiere di settore (fino a 48 ore settimanali, maggiorazione del 10% o 20% per le ore oltre l’orario contrattuale) e le maggiorazioni del 35% (straordinario) e del 60% (notturno e festivo); le trasferte danno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 40).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per i limiti orari di legge si rinvia al d.lgs. 66/2003; orario e maggiorazioni sono quelli del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (art. 27 della Parte I; art. 2 delle Parti II e III), riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • CCNL Editoria Libraria: maternità e congedi parentali

    CCNL Editoria Libraria

    Maternità e congedi parentali nel CCNL Editoria Libraria

    Per le redattrici, le impiegate e le quadri delle case editrici librarie la tutela della genitorialità si fonda sul d.lgs. 151/2001, che garantisce il congedo obbligatorio di maternità, il congedo parentale e i permessi per allattamento. Il CCNL grafici ed editoriali (art. 42 della Parte I) integra questi minimi: durante il congedo di maternità spetta la retribuzione intera, con deduzione di quanto percepito dall’INPS, e sono previsti 16 ore di congedo retribuito per i padri alla nascita del figlio.

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura cinque mesi (art. 16 d.lgs. 151/2001) con indennità INPS all’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL (art. 42) garantisce la retribuzione intera, con deduzione di quanto percepito dall’INPS. Il congedo parentale facoltativo, riformato dal d.lgs. 105/2022, dal 1° gennaio 2026 si estende fino ai quattordici anni del figlio (legge di bilancio 2026). Il licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno di età del figlio è nullo per legge, salvo giusta causa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale

    Il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) costituisce la fonte primaria di riferimento per le lavoratrici delle case editrici. L’astensione obbligatoria dura complessivamente cinque mesi: nella distribuzione ordinaria due mesi precedono la data presunta del parto e tre mesi seguono il parto effettivo.

    La legge ammette la cosiddetta flessibilità del congedo: la lavoratrice può chiedere di posticipare l’inizio dell’astensione al mese precedente la data presunta del parto, portando a quattro mesi il periodo successivo al parto (art. 20 d.lgs. 151/2001), a condizione che il medico specialista e il medico competente dell’azienda attestino che tale soluzione non comporta pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro.

    Durante il congedo obbligatorio il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto: maturano regolarmente l’anzianità di servizio, le ferie, la tredicesima mensilità e il TFR. L’indennità giornaliera erogata dall’INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’imponibile previdenziale. Il CCNL prevede che il datore integri tale indennità: alla lavoratrice spetta la retribuzione intera, con deduzione di quanto percepisce dall’INPS, calcolata sull’importo totale percepito nel periodo mensile precedente a quello di inizio del congedo (art. 42). Le aziende non sono tenute a cumulare altre previdenze aziendali o di legge con questa integrazione. Il congedo obbligatorio è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima e ferie.

    Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

    Il congedo di paternità obbligatorio ha la durata di dieci giorni lavorativi (venti in caso di parto plurimo), non frazionabili a ore, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (art. 27-bis d.lgs. 151/2001); è indennizzato dall’INPS al 100% della retribuzione. Il CCNL aggiunge ai padri un congedo retribuito di 16 ore per gli eventi legati alla nascita dei figli, che non si somma ai congedi di legge per le stesse finalità (art. 42). Il padre dipendente di una casa editrice ha l’obbligo di fruirlo da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).

    Il padre può inoltre fruire del congedo parentale in alternativa o in aggiunta alla madre, alle stesse condizioni economiche previste dalla legge per quest’ultima. La riforma operata dal d.lgs. 105/2022 ha ampliato i periodi indennizzati in capo a ciascun genitore: l’art. 34 del d.lgs. 151/2001, nel testo vigente, riconosce a ciascun genitore tre mesi non trasferibili di indennità al 30% della retribuzione, elevata all’80% per due mesi fino ai sei anni del bambino, più un ulteriore mese all’80% e altri tre mesi al 30% in alternativa tra i genitori; il genitore solo ha nove mesi al 30%. Le misure all’80% si applicano a chi termina il congedo di maternità o paternità dopo le date fissate dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 (l. 197/2022, l. 213/2023, l. 207/2024).

    Il congedo parentale facoltativo: struttura e indennità

    Il congedo parentale facoltativo consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo la cui durata massima e il cui livello di indennizzo sono disciplinati dagli artt. 32 e seguenti del d.lgs. 151/2001, come modificati dal d.lgs. 105/2022. Il congedo è fruibile in modo continuativo o frazionato (a giorni o a ore) nei primi quattordici anni di vita del figlio: il limite è stato portato da dodici a quattordici anni dal 1° gennaio 2026 dalla legge di bilancio 2026. Il CCNL (art. 42) e la legge fissano il tetto complessivo di dieci mesi tra i genitori (sei mesi alla madre e sei al padre, sette se il padre si astiene per almeno tre mesi e in tal caso il tetto sale a undici mesi; al genitore solo il CCNL riconosce dieci mesi, la legge undici).

    La quota di congedo fruita entro determinati limiti di età del figlio è indennizzata dall’INPS in percentuale della retribuzione; la quota eccedente tali limiti è tendenzialmente non indennizzata, salvo miglioramenti contrattuali. Il CCNL grafici ed editoriali (art. 42) stabilisce per il congedo parentale:

    • un preavviso scritto all’azienda di almeno 15 giorni per ogni bambino, con indicazione di inizio e fine del periodo, salvo oggettiva impossibilità (la legge fissa un minimo di cinque giorni, due per il congedo orario);
    • la fruizione oraria in gruppi minimi di 4 ore giornaliere; azienda e R.S.U. possono definire modalità su base oraria in misura inferiore a quelle di legge;
    • il computo dei periodi nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima mensilità;
    • una indennità INPS del 30% fino al sesto anno di vita del bambino per un massimo di sei mesi complessivi tra i genitori (formulazione del testo 2021, anteriore alle misure all’80% introdotte dalle leggi di bilancio) e nessuna integrazione a carico del datore.

    Le percentuali e le durate indennizzate valgono nel testo vigente dell’art. 34 del d.lgs. 151/2001; il testo del CCNL del 19 gennaio 2021 non è stato adeguato alle modifiche successive.

    Il divieto di licenziamento e le tutele occupazionali

    L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 sancisce il divieto assoluto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione (accertato con certificato medico) fino al compimento di un anno di età del figlio. Il divieto si estende:

    • al lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio, per la durata del congedo stesso;
    • al genitore adottivo o affidatario, per un anno dall’ingresso del minore in famiglia;
    • alla lavoratrice che fruisce del congedo parentale, per la sua durata.

    L’art. 42 del CCNL richiama lo stesso divieto fino al compimento di un anno del bambino e prevede che, in caso di dimissioni presentate durante il periodo protetto, spettino le indennità previste per il licenziamento e non sia dovuto il preavviso. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo di diritto, indipendentemente dalla motivazione addotta. La lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno per il periodo di illegittima estromissione. Unica eccezione ammessa è la giusta causa di licenziamento, la quale deve essere provata dal datore con rigore, trattandosi di un’eccezione a una norma di protezione assoluta.

    Il datore di lavoro non può neppure adibire la lavoratrice gestante a lavori pericolosi, faticosi o insalubri elencati negli allegati al d.lgs. 151/2001; l’obbligo di adibizione a mansioni equivalenti o inferiori (con conservazione della retribuzione) s’impone anche nell’ambiente di lavoro tipico di una casa editrice, ove possono ricorrere condizioni che richiedono una valutazione del rischio specifica (es. videoterminali per periodi prolungati in gestanti).

    Permessi per allattamento e altri permessi genitoriali

    Nel primo anno di vita del figlio la madre lavoratrice ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito (una sola ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore), denominate riposi per allattamento o permessi per allattamento. Il CCNL (art. 42) li articola in due periodi di un’ora ciascuno, anche cumulabili (mezz’ora ciascuno se la lavoratrice usa un asilo nido aziendale o vicino all’unità produttiva), considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione, raddoppiati in caso di parto plurimo; spettano al padre nei casi di figli affidati al solo padre, di madre che non se ne avvalga, di madre non dipendente, di morte o grave infermità della madre.

    In alternativa alla madre, i riposi possono essere fruiti dal padre nei casi previsti dall’art. 40 del d.lgs. 151/2001 (madre lavoratrice autonoma non avente diritto ai permessi, madre deceduta o gravemente infermiera, figlio affidato esclusivamente al padre). Il padre dipendente di una casa editrice che si trova in tale situazione deve darne comunicazione scritta al datore con congruo preavviso.

    Ulteriori permessi legali di rilievo per i dipendenti del settore editoriale librario includono:

    • Permessi per malattia del figlio (art. 47 d.lgs. 151/2001): illimitati e non retribuiti fino ai tre anni del figlio; cinque giorni lavorativi all’anno non retribuiti tra i tre e gli otto anni;
    • Permessi per figlio con disabilità grave (art. 33 l. 104/1992 e art. 42 d.lgs. 151/2001): tre giorni mensili retribuiti per assistere il figlio con disabilità grave riconosciuta;
    • Congedo straordinario biennale (art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001): per i genitori di figli con disabilità grave, retribuito al 100% nei limiti del reddito dell’anno precedente, con conservazione del posto.

    Il trattamento economico durante i congedi: legge e contratto a confronto

    La struttura dell’indennità di maternità e parentale si articola su due livelli:

    Schema del trattamento economico durante i congedi
    Tipo di congedo Indennità legale (INPS) Integrazione del CCNL (art. 42)
    Congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) 80% retribuzione media giornaliera Retribuzione intera, con deduzione di quanto percepito dall’INPS; il periodo conta per anzianità, tredicesima e ferie
    Congedo di paternità obbligatorio 100% retribuzione media giornaliera Non necessaria; il CCNL aggiunge 16 ore di congedo retribuito per eventi legati alla nascita
    Congedo parentale facoltativo (quota indennizzata) 30% o 80% della retribuzione secondo i mesi e l’età del figlio (art. 34 d.lgs. 151/2001) Nessuna integrazione a carico del datore; periodo computato nell’anzianità, esclusi ferie e tredicesima
    Permessi per allattamento Indennità a carico INPS Due periodi di un’ora (mezz’ora se c’è il nido aziendale), considerati ore lavorative
    Permessi per malattia del figlio (0-3 anni) Non retribuiti per legge Il CCNL non prevede retribuzione; periodi computati solo ai fini dell’anzianità, esclusi ferie e tredicesima

    Fonte delle colonne contrattuali: art. 42 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021, riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice, congedo obbligatorio e integrazione datoriale
    Tizia lavora come redattrice presso una casa editrice di narrativa. Comunica la gravidanza al datore in forma scritta allegando il certificato del ginecologo. Due mesi prima della data presunta del parto inizia il congedo obbligatorio. L’INPS le corrisponde l’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla retribuzione del periodo di paga mensile precedente l’inizio del congedo (art. 23 d.lgs. 151/2001). Il CCNL (art. 42) prevede la retribuzione intera: la casa editrice versa la differenza tra quella retribuzione e l’indennità INPS. Durante tutto il periodo maturano regolarmente il TFR, le ferie e la tredicesima.
    Caio — Impiegato, congedo di paternità obbligatorio e parentale
    Caio è impiegato nell’ufficio commerciale di una casa editrice scolastica. Alla nascita del figlio, comunica al datore entro i termini di legge la volontà di fruire del congedo di paternità obbligatorio, allegando il certificato di nascita. Per la durata del congedo obbligatorio l’INPS gli corrisponde il 100% della retribuzione. Successivamente, d’accordo con la moglie (che a sua volta fruisce di una parte del congedo parentale), Caio presenta domanda per una quota di congedo parentale facoltativo nei mesi successivi, ricevendo dall’INPS l’indennità prevista dalla norma vigente. La casa editrice non può negargli il congedo né adottare misure ritorsive per la sua fruizione.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di congedo obbligatorio spettano alla lavoratrice di una casa editrice?
    Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi complessivi ai sensi del d.lgs. 151/2001. La distribuzione ordinaria è due mesi prima del parto e tre mesi dopo, ma la lavoratrice può optare per la flessibilità (un mese pre-parto e quattro post-parto) se il medico specialista e il medico competente dell’azienda attestano che non pregiudica la salute sua e del nascituro. Durante l’assenza obbligatoria l’INPS corrisponde un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera; il CCNL (art. 42) integra l’indennità fino alla retribuzione intera.
    Il padre lavoratore di una casa editrice ha diritto al congedo di paternità?
    Sì. Il congedo di paternità obbligatorio è indennizzato al 100% dall’INPS. Il padre può inoltre fruire del congedo parentale alle stesse condizioni previste per la madre. La durata è di dieci giorni lavorativi (venti per parto plurimo, art. 27-bis d.lgs. 151/2001); il CCNL aggiunge 16 ore di congedo retribuito per la nascita.
    Quanto dura il congedo parentale facoltativo e come viene indennizzato?
    Il congedo parentale è fruibile da ciascun genitore nei primi quattordici anni di vita del figlio (dodici fino al 2025), nei limiti del d.lgs. 151/2001 come modificato dal d.lgs. 105/2022 e dalla legge di bilancio 2026. Il CCNL (art. 42) richiede un preavviso scritto di 15 giorni e non prevede integrazioni a carico del datore.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la maternità?
    No. L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno di età del figlio, salvo giusta causa. Il licenziamento in violazione del divieto è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno.
    I permessi per allattamento spettano anche nelle case editrici?
    Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce due ore di permesso giornaliero retribuito (una se l’orario è inferiore a sei ore) per il primo anno di vita del figlio. Il CCNL (art. 42) lo conferma con due periodi di un’ora, considerati ore lavorative, e mezz’ora ciascuno se c’è il nido aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sulle disposizioni del d.lgs. 151/2001 e sull’art. 42 del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021; per situazioni specifiche è consigliabile consultare le organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o un consulente del lavoro.

  • CCNL Editoria Libraria: malattia e infortunio

    CCNL Editoria Libraria

    Malattia e infortunio nel CCNL Editoria Libraria

    Per chi lavora in redazione, l’assenza per malattia può mettere a rischio scadenze editoriali improcrastinabili. Conoscere le regole del CCNL Editoria Libraria su comporto, integrazione della retribuzione e obblighi di comunicazione permette a lavoratori e datori di gestire queste situazioni senza sorprese, salvaguardando sia la continuità del lavoro sia i diritti del dipendente.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria fissa il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia tollerata senza rischio di licenziamento) e l’integrazione della retribuzione durante la malattia, che si somma all’indennità INPS. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL e beneficia di tutele ulteriori sia di legge sia contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La malattia come causa di sospensione del rapporto

    La malattia è una causa di sospensione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 2110 c.c.: durante l’assenza per malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico previsto dalla legge e dal contratto collettivo. La sospensione è temporanea: il diritto alla conservazione del posto dura fino allo scadere del periodo di comporto fissato dal CCNL.

    Il legislatore lascia alla contrattazione collettiva il compito di fissare la durata del comporto. L’art. 2110 c.c. si limita a stabilire il principio di irrecedibilità durante il periodo di malattia (salvo giusta causa); la durata effettiva, le modalità di computo e le decorrenze sono definite dal CCNL.

    Il periodo di comporto: struttura e tipologie

    Per gli impiegati il CCNL (Parte III, art. 11) stabilisce un comporto unico, che opera in due modi:

    • Una sola malattia: conservazione del posto per 12 mesi, con retribuzione intera per i primi 6 mesi e metà per gli altri 6.
    • Più malattie: conservazione del posto e trattamento economico si riferiscono ai 36 mesi precedenti ciascun giorno di assenza; le assenze non superiori a 3 giorni valgono il doppio, salvi i primi 4 eventi.

    La durata non varia con l’anzianità: 12 mesi nell’arco di 36. Non si contano il ricovero ospedaliero (day hospital compreso), le terapie salvavita e le assenze continuative superiori a un mese entro il limite complessivo di 90 giorni. Fonte: CCNL grafici editoriali 19 gennaio 2021, testo integrale letto; per gli operai vale la Parte II art. 10.

    Superato il comporto, il datore può recedere dal rapporto (licenziamento per superamento del comporto), corrispondendo il TFR compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; non si tratta di licenziamento disciplinare. Se la malattia prosegue e il lavoratore non può riprendere servizio, può risolvere il rapporto con il solo TFR; se nessuno recede il rapporto resta sospeso. L’azienda può concedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi per gravi condizioni di salute.

    Gli obblighi di comunicazione e il certificato medico

    Il lavoratore che si ammala deve rispettare precise formalità per conservare i propri diritti:

    1. Comunicazione immediata al datore (o al responsabile): deve avvenire prima dell’inizio del turno o dell’orario di lavoro, salvo impossibilità assoluta. La comunicazione può avvenire per telefono, messaggio o e-mail; è consigliabile conservare una traccia scritta.
    2. Certificato medico telematico: il medico curante (o del pronto soccorso) rilascia il certificato direttamente all’INPS per via telematica. Il lavoratore riceve il numero di protocollo, che deve comunicare al datore entro due giorni (per e-mail, sms o con le modalità concordate in azienda). Non è necessario consegnare il certificato in forma cartacea, salvo che il datore non lo richieda esplicitamente.
    3. Reperibilità alle visite fiscali: il lavoratore deve restare reperibile nelle fasce orarie previste per le visite mediche di controllo dell’INPS o disposte dal datore (di norma 10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali). L’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta la perdita dell’indennità INPS e, per il CCNL, la perdita automatica del trattamento economico contrattuale per l’intero periodo di malattia (art. 11).
    4. Comunicazione del rientro: al termine dell’assenza il lavoratore deve comunicare la data del rientro e, in alcuni casi, presentare un certificato di idoneà rilasciato dal medico competente aziendale (se l’assenza supera una certa durata).

    Trattamento economico durante la malattia

    La copertura economica durante la malattia deriva da due fonti che si integrano:

    Indennità INPS

    L’INPS eroga ai lavoratori a tempo indeterminato del settore impiegatizio (e ai lavoratori a tempo determinato con requisiti) un’indennità di malattia pari a una quota della retribuzione media giornaliera per i giorni di effettiva malattia, con una franchigia per i primi tre giorni (c.d. «carenza»); il CCNL garantisce comunque la retribuzione intera per i primi 6 mesi, per cui la carenza è coperta dal datore.

    Integrazione contrattuale del datore

    Il CCNL prevede la corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e della metà per altri 6 mesi; il datore integra quindi l’indennità INPS fino a:

    • 100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia (carenza compresa);
    • 50% della retribuzione per i 6 mesi successivi, fino al limite del comporto.

    Per gli apprendisti non in prova il CCNL prevede la conservazione del posto fino a 12 mesi e la retribuzione intera dal 1° al 180° giorno (art. 26 lett. e).

    Malattia degli impiegati – CCNL grafici editoriali, Parte III art. 11
    Periodo di assenza Trattamento Fonte
    Primi 6 mesi Retribuzione intera (indennità INPS + integrazione del datore) INPS + CCNL
    Altri 6 mesi Metà della retribuzione INPS + CCNL
    Oltre 12 mesi (36 mesi di riferimento) Fine della conservazione del posto: licenziamento con TFR e indennità di preavviso CCNL

    Minimo di legge: l’indennità INPS è un diritto di legge (r.d.l. 1827/1935 e successive modifiche) che prescinde dalle previsioni contrattuali. Il contratto può solo migliorare il trattamento INPS, non ridurlo.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’assicurazione obbligatoria INAIL (d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). Per i dipendenti di case editrici librarie, che svolgono prevalentemente lavoro sedentario di ufficio, le fattispecie più frequenti sono:

    • Infortuni in itinere: incidenti occorsi nel percorso casa-lavoro o durante trasferte per fiere e presentazioni. L’INAIL copre anche questi infortuni purché il percorso sia normale e non interrotto da deviazioni personali.
    • Patologie muscolo-scheletriche da postura: in alcuni casi riconducibili a malattia professionale se causate dall’uso prolungato del videoterminale (VDT); richiede perizia medico-legale e accertamento del nesso causale.
    • Infortuni durante le fiere: le trasferte per fiere del libro sono attività lavorativa a tutti gli effetti; un infortunio occorso durante la fiera è infortunio sul lavoro e deve essere denunciato all’INAIL.

    Obblighi del datore in caso di infortunio

    Il datore deve:

    • prestare il primo soccorso e, se necessario, accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
    • denunciare l’infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (in caso di inabilità superiore a tre giorni);
    • conservare il posto di lavoro del lavoratore per tutta la durata dell’inabilità temporanea riconosciuta dall’INAIL.

    Trattamento economico per infortunio

    Il datore paga la retribuzione della giornata dell’infortunio; dal giorno successivo l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea e il CCNL (Parte III art. 12) la integra a carico dell’azienda fino al 100% della retribuzione normale netta, per tutto il periodo di conservazione del posto, pari a quello per cui l’INAIL corrisponde l’indennità.

    Effetti della malattia su altri istituti contrattuali

    Durante l’assenza per malattia nei limiti del comporto:

    • Ferie: continuano a maturare (la malattia non interrompe la maturazione delle ferie);
    • Scatti di anzianità: continuano a maturare;
    • TFR: continua ad accumularsi (il periodo di malattia è computato ai fini del TFR);
    • Preavviso: durante il periodo di preavviso l’impiegato malato conserva gli stessi diritti fino alla scadenza del preavviso (art. 11).

    Casi pratici

    Tizio — Editor, comporto per sommatoria e avviso datoriale
    Tizio lavora da sei anni come editor. Nell’arco degli ultimi dodici mesi ha accumulato assenze per malattia di varia entità (influenza, problema alla schiena, gastroenterite) per un totale che si avvicina alla soglia del comporto: 12 mesi nell’arco dei 36 precedenti, con le assenze fino a 3 giorni computate doppie oltre i primi 4 eventi. L’azienda gli invia una comunicazione scritta in cui lo avvisa che, al superamento della soglia, il rapporto potrà essere risolto ai sensi dell’art. 2110 c.c. La comunicazione è legittima e ha lo scopo di mettere Tizio in condizione di valutare le proprie opzioni (ad esempio richiedere un accertamento delle condizioni di salute, valutare aspettativa non retribuita per ragioni di salute, concordare con il medico eventuali cure mirate). Tizio non è sanzionato per le assenze: il superamento del comporto non è un illecito disciplinare.
    Caia — Rights manager, infortunio in itinere durante la Fiera di Torino
    Caia è a Torino per il Salone del Libro. Nel tragitto dalla stazione fieristica all’albergo convenzionato aziendale cade e si frattura un polso, riportando un’inabilità temporanea di trenta giorni. L’infortunio è avvenuto in trasferta di lavoro: è qualificabile come infortunio sul lavoro (o almeno in itinere). Il datore deve denunciarlo all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. L’INAIL riconosce l’indennità dal giorno successivo all’infortunio e il CCNL ne integra l’importo fino al 100% della retribuzione normale netta. Il comporto durante l’infortunio si computa separatamente dalla malattia ordinaria secondo le previsioni contrattuali.

    Domande frequenti

    Quanto a lungo un dipendente di casa editrice può stare in malattia senza rischiare il licenziamento?
    Per gli impiegati il comporto è di 12 mesi nell’arco dei 36 precedenti, con retribuzione intera per 6 mesi e metà per altri 6 (art. 11 Parte III), indipendentemente dall’anzianità. Superato il comporto il datore può licenziare corrispondendo il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso.
    Il datore integra la retribuzione durante la malattia?
    Sì. Il CCNL prevede la retribuzione intera per i primi 6 mesi e la metà per i 6 successivi: il datore integra l’indennità INPS fino a quelle percentuali (art. 11 Parte III).
    Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia?
    Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza al datore, far rilasciare il certificato medico telematico all’INPS e comunicare al datore il numero di protocollo. Deve essere reperibile nelle fasce orarie per le visite fiscali (10:00–12:00 e 17:00–19:00 nei giorni feriali).
    L’infortunio sul lavoro in una casa editrice è coperto dall’INAIL?
    Sì. Tutti i dipendenti delle case editrici sono assicurati obbligatoriamente dall’INAIL. L’infortunio deve essere denunciato dal datore entro due giorni dal certificato medico. Il datore paga la giornata dell’infortunio e integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione netta (art. 12 Parte III).
    Il periodo di malattia incide sulla maturazione delle ferie e degli scatti di anzianità?
    In generale no, nei limiti del comporto. La malattia non interrompe la maturazione delle ferie né degli scatti di anzianità. Solo le assenze che superano il comporto e portano alla risoluzione del rapporto escludono i periodi eccedenti dalla maturazione degli istituti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Durata del comporto, percentuali di integrazione e infortunio sono quelli degli artt. 11 e 12 della Parte III del CCNL grafici editoriali (19 gennaio 2021); il testo del rinnovo 2023 non è stato consultato. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro, all’INPS, all’INAIL o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.