leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Articolo 1224 Codice Civile: Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    Art. 1224 c.c. Danni nelle obbligazioni pecuniarie

    In vigore

    Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

  • Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Articolo 1225 Codice Civile: Prevedibilità del danno

    Art. 1225 c.c. Prevedibilità del danno

    In vigore

    Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.

  • Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Articolo 1226 Codice Civile: Valutazione equitativa del danno

    Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno

    In vigore

    Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

  • Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Articolo 1227 Codice Civile: Concorso del fatto colposo del creditore

    Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore

    In vigore

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

  • Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Articolo 1228 Codice Civile: Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari

    In vigore

    Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

  • Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Articolo 1229 Codice Civile: Clausole di esonero da responsabilità

    Art. 1229 c.c. Clausole di esonero da responsabilità

    In vigore

    È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. CAPO IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento SEZIONE I – Della novazione

  • Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Articolo 1230 Codice Civile: Novazione oggettiva

    Art. 1230 c.c. Novazione oggettiva

    In vigore

    L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

  • Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Articolo 1231 Codice Civile: Modalità che non importano novazione

    Art. 1231 c.c. Modalità che non importano novazione

    In vigore

    Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione.

  • Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Articolo 1232 Codice Civile: Privilegi, pegno e ipoteche

    Art. 1232 c.c. Privilegi, pegno e ipoteche

    In vigore

    I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito.

  • Articolo 1233 Codice Civile: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

    Articolo 1233 Codice Civile: Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

    Art. 1233 c.c. Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

    In vigore

    solidali Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.