Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 39/2016 – Norme della Regione Marche sul commercio e vincoli europei

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione su alcune norme della legge della Regione Marche n. 29 del 2014 in materia di commercio, e dichiara cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, modificate in corso di giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva modificato i propri testi unici in materia di commercio, turismo e commercio equo e solidale. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e di concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, in riferimento principalmente all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per asserito contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa agli artt. 11 e 17, comma 1, della legge regionale (e ad altra norma sopravvenuta) riferita all’art. 117, primo comma, Cost.; ha dichiarato cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, in seguito modificate dalla stessa Regione nel corso del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata può essere interpretata in modo conforme ai vincoli costituzionali e comunitari, la questione è non fondata «nei sensi di cui in motivazione»; se la Regione modifica le disposizioni contestate prima della decisione, cessa la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva a condizione di essere interpretata nel senso indicato dalla Corte, conforme alla Costituzione e all’ordinamento europeo.

    Cos’è la cessazione della materia del contendere?

    Si verifica quando, in corso di giudizio, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

    Perché era coinvolto l’art. 117, primo comma?

    Perché impone alle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, qui in materia di commercio e concorrenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2016 – Grandi opere senza intesa con le Regioni: illegittimità

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    Con la sentenza n. 7 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge «Sblocca Italia» nella parte in cui non prevedevano l’intesa o il parere delle Regioni nell’approvazione di opere e piani incidenti su materie di competenza concorrente.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 («Sblocca Italia») in materia di grandi opere infrastrutturali, piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e contratti di programma con i gestori aeroportuali. Il tema centrale è il coinvolgimento delle Regioni quando lo Stato incide su materie di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le previsioni dell’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del d.l. n. 133 del 2014, censurate perché non prevedevano forme di coinvolgimento regionale (intesa o parere) nell’approvazione dei progetti e dei piani, in violazione del riparto di competenze e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non prevedevano: l’intesa con la Regione interessata per l’approvazione dei progetti; l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per il Piano di ammodernamento ferroviario; il parere della Regione sui contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita funzioni in materie di competenza concorrente, incidendo su interessi regionali, deve assicurare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni — intesa o parere — in attuazione del principio di leale collaborazione; l’assenza di tali strumenti rende illegittima la disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le norme dello «Sblocca Italia» che approvavano grandi opere, il piano ferroviario e i contratti aeroportuali senza prevedere l’intesa o il parere delle Regioni.

    Perché serviva il coinvolgimento delle Regioni?

    Perché le opere incidevano su materie di competenza concorrente: il principio di leale collaborazione impone intese o pareri con le autonomie.

    Che differenza c’è tra intesa e parere?

    L’intesa richiede un accordo tra Stato e Regione, mentre il parere è un’opinione che lo Stato deve acquisire ma che ha minore vincolatività.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 270/2017 – Riscossione e autonomia finanziaria delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte costituzionale respinge (e in parte dichiara inammissibili) i ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano contro le norme statali del 2016 sulla riscossione e sul bilancio. L’autonomia finanziaria speciale non risulta lesa.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato disposizioni statali in materia di riscossione (con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) e di bilancio dello Stato, ritenendole lesive della loro autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento a numerose norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e al principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 120 della Costituzione. Ricorrenti: le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni: le norme statali sulla riscossione e sul bilancio non ledono l’autonomia finanziaria delle Province autonome né violano il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le competenze e l’autonomia finanziaria delle Province autonome, pur garantite dallo Statuto speciale, devono coordinarsi con la disciplina statale della riscossione e con le esigenze unitarie del bilancio dello Stato; le norme statali impugnate restano nei limiti di un legittimo coordinamento.

    Domande e risposte

    I ricorsi delle Province autonome sono stati accolti?

    No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte.

    L’autonomia finanziaria speciale è stata lesa?

    No, secondo la Corte: le norme statali sulla riscossione e sul bilancio non invadono le competenze provinciali.

    Quale principio costituzionale era richiamato?

    Tra gli altri, il principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 120 Cost.

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  • Corte cost. n. 38/2016 – Proventi delle vendite di alloggi popolari in Puglia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 2014, sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva modificato la disciplina sulla destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari). Il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina violasse i vincoli costituzionali in materia di risparmio e di livelli essenziali delle prestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata, accogliendo le censure del Governo sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi popolari.

    Il principio

    La destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve rispettare i vincoli costituzionali posti a tutela del risparmio e dei livelli essenziali delle prestazioni: la disciplina regionale che vi si discosta è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupava la norma annullata?

    Della destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Puglia.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 47 Cost. (tutela del risparmio e accesso all’abitazione) e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

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  • Corte cost. n. 272/2017 – Impugnazione del riconoscimento e interesse del minore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 263 del codice civile sollevata in un caso di maternità surrogata realizzata all’estero. La norma, già correttamente interpretata, non impedisce al giudice di valutare l’interesse concreto del minore: la verità biologica non è un valore costituzionale assoluto sottratto a ogni bilanciamento.

    Di cosa si tratta

    Un bambino nato all’estero tramite surrogazione di maternità (con ovodonazione) era stato riconosciuto come figlio da una coppia di cittadini italiani. Accertato che la donna che lo aveva riconosciuto non era la madre biologica, un curatore speciale del minore aveva impugnato quel riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell’art. 263 cod. civ. La Corte d’appello di Milano dubitava che una norma così congegnata, imponendo la rimozione automatica dello stato di figlio ogni volta che manca il legame biologico, potesse pregiudicare l’interesse del minore a conservare la propria identità familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano (giudice rimettente) ha censurato l’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando rispondente all’interesse del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha escluso che l’accertamento della verità biologica e genetica costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Anche di fronte all’azione dell’art. 263 cod. civ., il giudice deve già oggi valutare se l’interesse a far valere la verità prevalga su quello del minore, considerando la durata del rapporto, le modalità del concepimento e la presenza di strumenti alternativi (come l’adozione in casi particolari). La norma, così interpretata, è conforme a Costituzione; la Corte ha comunque ribadito l’elevato disvalore che l’ordinamento riconnette alla maternità surrogata, vietata da apposita disposizione penale.

    Il principio

    L’interesse del minore va sempre considerato in concreto: il favor veritatis non si impone in modo automatico, ma deve essere bilanciato caso per caso con le conseguenze che la rimozione dello stato di figlio produce sulla posizione del minore. Allo stesso tempo, bilanciare non significa cancellare automaticamente l’esigenza di verità in nome dell’interesse del minore.

    Domande e risposte

    La Corte ha legittimato la maternità surrogata?

    No. La decisione non riguarda la liceità della pratica, vietata in Italia, ma soltanto la disciplina dell’azione di impugnazione del riconoscimento. La Corte ha anzi ribadito l’elevato disvalore della surrogazione di maternità.

    Che cosa cambia per il giudice che decide sull’art. 263 cod. civ.?

    Il giudice non deve accogliere automaticamente l’impugnazione per il solo fatto che manca il legame biologico: deve valutare in concreto l’interesse del minore, tenendo conto della durata del rapporto, delle modalità della nascita e delle tutele alternative disponibili.

    La verità biologica conta ancora?

    Sì. Resta una componente essenziale dell’identità del minore, ma concorre con altri elementi: non è un valore assoluto che prevale comunque.

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  • Corte cost. n. 269/2017 – Contributo all’Autorità antitrust e doppia pregiudizialità

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte inammissibili) le questioni sul contributo dovuto dalle imprese all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La pronuncia è nota soprattutto per l’apertura sulla «doppia pregiudizialità» con il diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Roma dubitava della legittimità del contributo annuale posto a carico delle imprese per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ritenendolo in contrasto con i principi di eguaglianza, riserva di legge in materia tributaria e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (introdotti dall’art. 5-bis del d.l. n. 1 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: il contributo a carico delle imprese per il finanziamento dell’AGCM non viola i principi di eguaglianza, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e di capacità contributiva.

    Il principio

    Oltre a salvare il contributo all’AGCM, la Corte ha affermato che, quando una legge nazionale è sospettata di violare insieme la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, essa può (e di norma deve) essere portata al suo giudizio accentrato di costituzionalità, ferma restando la possibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

    Domande e risposte

    Il contributo all’Antitrust è legittimo?

    Sì: la Corte ha respinto le censure, ritenendolo conforme agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Perché questa sentenza è così citata?

    Per l’importante apertura sulla «doppia pregiudizialità», cioè sul rapporto tra giudizio di costituzionalità e diritto dell’Unione europea.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 23 e 53, primo e secondo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 37/2016 – Spesa del personale della Regione Puglia e finanza pubblica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 e la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2 della stessa legge, in materia di organizzazione e spesa del personale regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 dettava norme su organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale, anche in tema di stabilizzazione di personale precario. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune disposizioni contrastassero con i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 2014; ha dichiarato invece la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 2 della medesima legge.

    Il principio

    La potestà legislativa regionale in materia di organizzazione e spesa del personale incontra il limite dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale regionale.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato l’art. 4 per contrasto con i parametri costituzionali, mentre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2.

    Perché conta l’art. 117, terzo comma?

    Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare.

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  • Corte cost. n. 28/2016 – Camere di commercio e fondo confidi: illegittimo senza intesa per le Province autonome

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    La Corte dichiara illegittima, per le Province autonome di Bolzano e Trento, la norma statale che destinava 70 milioni di euro l’anno delle camere di commercio a un fondo per i confidi. Il prelievo, imposto unilateralmente, viola l’autonomia finanziaria statutaria e il metodo dell’accordo.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 destinava una somma annua del sistema delle camere di commercio al sostegno del credito delle piccole e medie imprese. La Provincia di Bolzano lamentava che così si sottraevano risorse alle camere di commercio del suo territorio, di sua competenza statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento all’art. 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. n. 670 del 1972) e ad altre norme statutarie, oltre ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Il ricorso era proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 55, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il vincolo riguardava risorse proprie delle camere di commercio, di estremo dettaglio e imposto unilateralmente, in assenza delle forme di concertazione previste dall’art. 79 dello Statuto.

    Il principio

    È illegittima la norma statale che, in materia di autonomia finanziaria delle Province autonome, impone unilateralmente vincoli di dettaglio su risorse di loro competenza, senza rispettare le forme di concertazione previste dallo Statuto speciale (metodo dell’accordo).

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma annullata?

    Destinava una somma annua delle camere di commercio a un fondo per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese.

    Perché è illegittima per le Province autonome?

    Perché sottraeva risorse di competenza statutaria provinciale con un vincolo di dettaglio imposto senza l’intesa prevista dallo Statuto.

    L’annullamento vale solo per Bolzano?

    No: la Corte ha esteso l’illegittimità anche alla Provincia autonoma di Trento, data l’identità della normativa statutaria violata.

  • Corte cost. n. 6/2016 – Estinzione dei processi costituzionali

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    Con l’ordinanza n. 6 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di una decisione di contenuto processuale, con cui la Corte chiude alcuni giudizi di legittimità costituzionale per il sopravvenire di una causa di estinzione del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è intervenuta una causa di estinzione del processo costituzionale, che ha impedito la decisione nel merito delle questioni definite con questa ordinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi.

    Il principio

    Al ricorrere dei suoi presupposti, l’estinzione del processo costituzionale determina la chiusura del giudizio senza alcuna pronuncia sul merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Che tipo di decisione è l’ordinanza n. 6 del 2016?

    Una decisione processuale di estinzione dei processi, senza esame del merito delle questioni definite.

    Perché i giudizi vengono riuniti?

    Per connessione, così da definirli congiuntamente con un’unica decisione.

    Cosa accade alle altre questioni?

    Sono riservate a separate pronunce, ossia decise con distinti provvedimenti.

  • Corte cost. n. 27/2016 – Istituto Zooprofilattico Abruzzo-Molise: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise. Dopo il ricorso del Governo, la Regione ha modificato le norme contestate e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso, senza costituzione della Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato due norme regionali sul riordino dell’Istituto Zooprofilattico «G. Caporale»: una estendeva ai dipendenti del SSN l’aspettativa con assegni dei professori universitari, l’altra faceva restare in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 5, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione a norme statali su sanità e riorganizzazione degli enti vigilati. Il ricorso era proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara estinto il processo. Nelle more, la legge regionale n. 6 del 2015 ha modificato le norme impugnate e, dopo delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. In mancanza di costituzione della Regione, la rinuncia determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, in mancanza di costituzione della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha modificato le norme contestate e il Governo ha ritirato il ricorso; non essendosi costituita la Regione, la rinuncia ha chiuso il processo.

    Cosa prevedevano le norme impugnate?

    Una estendeva un’aspettativa con assegni ai dipendenti del SSN; l’altra manteneva in carica il direttore generale fino alla scadenza del contratto.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: ha solo preso atto della rinuncia e dichiarato estinto il processo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative (terzo comma, coordinamento finanza pubblica e tutela della salute), parametro del ricorso.
    • Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, invocato per il riassetto dell’Istituto.
  • Corte cost. n. 5/2016 – Estinzione dei processi per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 5 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi costituzionali, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia ha natura esclusivamente processuale: la Corte prende atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione di alcuni giudizi di legittimità costituzionale e ne dichiara l’estinzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è sopravvenuta una causa di estinzione del processo costituzionale (tipicamente la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o il venir meno della materia del contendere).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi. Non vi è quindi una pronuncia sul merito delle norme oggetto delle censure definite con questa ordinanza.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale è una vicenda processuale che, al ricorrere dei suoi presupposti, conduce alla chiusura del giudizio senza decisione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?

    Riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, senza pronunciarsi sul merito delle questioni definite con tale provvedimento.

    L’estinzione comporta una valutazione sulla legittimità della norma?

    No: l’estinzione è una vicenda processuale che chiude il giudizio senza decidere se la norma sia conforme alla Costituzione.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Significa che le altre questioni, non interessate dall’estinzione, saranno decise con distinte decisioni.

  • Corte cost. n. 268/2017 – Indennizzo per danni da vaccinazione antinfluenzale raccomandata

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge sull’indennizzo nella parte in cui non lo prevede per chi abbia subito danni irreversibili dalla vaccinazione antinfluenzale raccomandata. Chi si vaccina su raccomandazione delle autorità ha gli stessi diritti di chi adempie un obbligo.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, esaminava il caso di una persona danneggiata in modo irreversibile da una vaccinazione antinfluenzale non obbligatoria ma raccomandata dalle autorità sanitarie, alla quale la legge non riconosceva alcun indennizzo, riservato alle sole vaccinazioni obbligatorie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede l’indennizzo per i danni irreversibili da vaccinazione antinfluenzale raccomandata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Milano, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi si sia sottoposto a vaccinazione antinfluenzale, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge.

    Il principio

    Quando lo Stato raccomanda una vaccinazione per tutelare anche la salute collettiva, chi ne riporta un danno irreversibile ha diritto all’indennizzo al pari di chi adempie un obbligo: il dovere di solidarietà e la tutela della salute impongono di non distinguere, ai fini indennitari, tra vaccinazione obbligatoria e raccomandata.

    Domande e risposte

    Chi ha diritto all’indennizzo dopo questa sentenza?

    Anche chi ha subito un danno irreversibile da vaccinazione antinfluenzale raccomandata, non solo obbligatoria.

    Perché obbligo e raccomandazione sono equiparati?

    Perché entrambe le vaccinazioni tutelano la salute collettiva e fondano un analogo dovere di solidarietà verso il danneggiato.

    Quali principi sono stati applicati?

    La solidarietà (art. 2), l’eguaglianza (art. 3) e la tutela della salute (art. 32).

    Norme collegate