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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca: se l’amministratore non convoca l’assemblea per l’approvazione del rendiconto e non rende il conto della gestione, anche un solo condomino può' chiederne la revoca al Tribunale. Non serve la maggioranza in assemblea: queste condotte sono «gravi irregolarità» che, ai sensi dell'art. 1129 c.c., legittimano la revoca giudiziale. Il giudice può' revocare l'amministratore e nominarne uno nuovo.

Due strade: revoca in assemblea o revoca dal giudice

L'art. 1129, comma 11, del codice civile prevede due vie distinte per liberarsi di un amministratore inadeguato. Conoscerle bene è decisivo: una richiede i numeri, l'altra no.

La revoca assembleare può' essere deliberata «in ogni tempo» dall'assemblea, con la stessa maggioranza prevista per la nomina (in genere la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, secondo l'art. 1136 c.c.), oppure con le modalità del regolamento. Non occorre nemmeno una motivazione. Il limite è evidente: se non riesci a raggiungere la maggioranza — perché l'amministratore ha «dalla sua» alcuni condomini, o perché l'assemblea non viene proprio convocata — questa strada resta chiusa.

La revoca giudiziale è la chiave di volta per il singolo. La stessa norma stabilisce che la revoca può' essere disposta dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino, quando ricorrono determinate gravi irregolarità. Qui non conta quante quote rappresenti: basta che tu sia condomino e che l'amministratore sia incorso in una delle condotte previste dalla legge. È lo strumento pensato proprio per chi è in minoranza e si trova ostaggio di un amministratore inadempiente.

Le gravi irregolarità che ti fanno vincere (art. 1129)

Il comma 12 dell'art. 1129 c.c. elenca le gravi irregolarità. La norma usa l'espressione «costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità»: significa che l'elenco è esemplificativo, non tassativo, e il giudice può' valutare anche condotte ulteriori, purché idonee a incidere sulla corretta gestione e sul rapporto di fiducia. Tra le ipotesi tipizzate:

Le irregolarità fiscali (ad esempio le ritenute non versate) e le anomalie sul conto condominiale rientrano tipicamente in questo quadro. Non serve dimostrarle tutte: spesso ne basta una, se grave e documentata.

Come funziona la revoca giudiziale

La procedura è disciplinata dall'art. 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile. È un procedimento di volontaria giurisdizione, quindi più snello di una causa ordinaria. Ecco i passaggi essenziali:

Un punto pratico importante: secondo l'orientamento prevalente il procedimento di revoca giudiziale, avendo natura di volontaria giurisdizione, non è soggetto al tentativo obbligatorio di mediazione. Attenzione però a non confonderlo con l'eventuale, separata azione di responsabilità per il risarcimento dei danni causati dall'amministratore: quella, di norma, la mediazione la richiede.

Prima del ricorso: diffida e documentazione

La legge non impone in modo espresso una diffida preventiva per la revoca giudiziale, ma nella pratica una diffida formale è quasi sempre opportuna: cristallizza l'inadempimento, dimostra la tua buona fede e spesso induce l'amministratore a rientrare nei ranghi senza arrivare in Tribunale. Cosa raccogliere e fare prima:

Più il fascicolo è ordinato e documentale, più il decreto arriva in fretta.

Gli obblighi dell'amministratore che puoi far valere

La forza del tuo ricorso sta nel mostrare che l'amministratore ha violato obblighi precisi previsti dalla legge. I principali:

Sono obblighi di legge, non semplici cortesie: la loro violazione è il binario su cui corre la revoca giudiziale.

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Nel condominio di via delle Acacie l'amministratore non convoca l'assemblea da due anni e non ha mai presentato il rendiconto. Tizio chiede più volte, via PEC, di convocare l'assemblea e di vedere i conti: nessuna risposta. Caio, amico dell'amministratore, frena e dice che «tanto non si raggiunge la maggioranza per cambiarlo». In effetti, in assemblea Tizio non avrebbe i numeri.

Tizio allora non insegue la maggioranza: invia una diffida formale con termine di quindici giorni e, decorso inutilmente, presenta da solo ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 1129 c.c. e dell'art. 64 disp. att. c.c. Allega le PEC ignorate, l'assenza di rendiconti e la prova che il conto condominiale non è mai stato aperto. Non deve notificare nulla a Sempronio né agli altri condomini, che non sono parti necessarie.

Il Tribunale convoca e sente l'amministratore in camera di consiglio. Verificate l'omessa convocazione e la mancata resa del conto — gravi irregolarità tipiche — emette decreto motivato che revoca l'amministratore e ne nomina uno giudiziario, ponendo le spese a carico del revocato. Tizio, da solo e in minoranza, ha ottenuto il risultato che in assemblea gli era precluso.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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