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La Corte dichiara inammissibili le questioni sul regime transitorio delle pensioni che, dopo la riforma Fornero, poteva svantaggiare le lavoratrici pubbliche. Di fronte a un possibile contrasto con il diritto dell’Unione direttamente applicabile, il giudice avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non un incidente di costituzionalità.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, dubitava del combinato disposto di norme sul regime intertemporale pensionistico (art. 24 del d.l. n. 201 del 2011 – riforma Fornero, l’interpretazione autentica del 2013 e l’art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995). Poiché le donne del settore pubblico maturavano prima il diritto a pensione, ad esse si applicava obbligatoriamente la normativa previgente, con possibili effetti discriminatori.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni erano sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e alla direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne nel lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’art. 157 TFUE è direttamente applicabile dal giudice nazionale: di fronte a un possibile contrasto con il principio di parità di trattamento, il rimettente avrebbe dovuto disapplicare la norma interna o, in caso di dubbio, attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rendendo così superfluo l’incidente di costituzionalità.
Il principio
Quando una norma interna confligge con una disposizione del diritto dell’Unione direttamente applicabile (come l’art. 157 TFUE), il giudice deve disapplicarla o, in caso di dubbio interpretativo, sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la questione di legittimità costituzionale è in tal caso inammissibile per irrilevanza.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il giudice avrebbe potuto e dovuto disapplicare la norma interna in contrasto con l’art. 157 TFUE, direttamente applicabile, oppure rivolgersi alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale.
La disapplicazione equivale ad annullare la legge?
No. La non applicazione della norma interna per contrasto col diritto UE non è abrogazione né annullamento: la disposizione resta nell’ordinamento ma non viene applicata nel caso concreto.
La Corte ha escluso ogni discriminazione?
No. Ha rilevato che la diversa età pensionabile poteva far intravedere una discriminazione contraria al diritto UE, ma la via corretta era quella europea, non quella costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, tra i parametri invocati dal rimettente.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.