Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 276/2017 – Nomina dei consiglieri di Stato e interesse a ricorrere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla retrodatazione della nomina dei consiglieri di Stato vincitori di concorso, per difetto di motivazione sull’interesse a ricorrere: la lesione lamentata dai magistrati provenienti dai TAR era solo eventuale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19, primo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982 stabilisce che i consiglieri di Stato vincitori di concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il concorso è indetto. Alcuni consiglieri di Stato provenienti per anzianità dai TAR lamentavano di essere «posposti» in ruolo rispetto ai vincitori di concorso, che maturano così un’anzianità anticipata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte sulla retrodatazione della nomina, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria precedente sentenza n. 272 del 2008, ha rilevato che la deteriore collocazione in ruolo non rileva di per sé, ma solo se incide su provvedimenti fondati sulla posizione in ruolo. Nel caso concreto non era impugnato alcun provvedimento di questo tipo, sicché la lesione era solo eventuale e il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’interesse a ricorrere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il rimettente dimostra un pregiudizio concreto e attuale: una lesione meramente eventuale, non collegata a un provvedimento applicativo, non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la retrodatazione è legittima?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile per carenza di motivazione sull’interesse a ricorrere.

    Perché la lesione era solo «eventuale»?

    Perché la diversa collocazione in ruolo rileva solo quando si traduce in un concreto provvedimento sfavorevole; nel caso esaminato non era impugnato alcun atto di questo tipo.

    Che cosa significa «interesse a ricorrere»?

    È la necessità che chi solleva la questione subisca un pregiudizio concreto e attuale dalla norma censurata: senza di esso la Corte non può decidere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2017 – Respingimento dello straniero alla frontiera: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul respingimento dello straniero con accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione) sollevate dal Tribunale di Palermo, e inammissibile anche l’intervento dell’ASGI.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione disciplina il respingimento «differito» dello straniero, con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, nei confronti di chi sia stato fermato all’ingresso o subito dopo, oppure temporaneamente ammesso per pubblico soccorso. Il Tribunale di Palermo dubitava che affidare al questore, e non al giudice, una misura che incide sulla libertà personale fosse compatibile con le garanzie costituzionali e con la disciplina europea sui rimpatri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni e inammissibile anche l’intervento dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). La pronuncia è di rito: non affronta nel merito i dubbi di costituzionalità sulla disciplina del respingimento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono superare il vaglio di ammissibilità: se non lo superano, la Corte non si pronuncia sul merito e la disciplina censurata resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il respingimento è legittimo o illegittimo?

    Né l’uno né l’altro: ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non ha deciso nel merito. La disciplina censurata resta in vigore.

    Che cos’è il respingimento «differito»?

    È la misura, disposta dal questore, con cui si accompagna alla frontiera lo straniero fermato all’ingresso o subito dopo, oppure ammesso temporaneamente per necessità di pubblico soccorso.

    Perché era stato chiamato in causa l’art. 13 Cost.?

    Perché l’accompagnamento alla frontiera incide sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che riserva di regola al giudice le misure restrittive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 42/2016 – Spending review e autonomie speciali (estinzione)

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    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi relativi alle impugnazioni di Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano contro varie norme del d.l. n. 66 del 2014 in materia di spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) era stato impugnato da più autonomie territoriali con riguardo a disposizioni in materia di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione. Nel corso dei giudizi sono venute meno le ragioni della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato in via principale gli artt. 8 e 46 (e, per Bolzano, anche l’art. 47) del d.l. n. 66 del 2014, lamentando la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’estinzione dei processi con ordinanza, prendendo atto della rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta: la Corte dichiara l’estinzione con ordinanza, senza decidere il merito delle norme contestate.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato le norme?

    La Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, contestando disposizioni di spending review del d.l. n. 66 del 2014.

    Perché i processi si sono estinti?

    Per rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione: venute meno le ragioni della lite, la Corte ha dichiarato l’estinzione.

    La Corte ha valutato la legittimità delle norme?

    No: l’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della costituzionalità delle disposizioni.

  • Corte cost. n. 11/2016 – Recupero dei sottotetti in deroga al piano paesaggistico

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    Con la sentenza n. 11 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania sul recupero abitativo dei sottotetti, nella parte in cui ne consentiva la realizzazione in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la legge della Regione Campania n. 15 del 2000, che disciplinava il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Il punto critico era la possibilità di realizzare tali interventi anche in deroga alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge regionale campana n. 15 del 2000, nella parte in cui prevedeva che il recupero dei sottotetti potesse avvenire in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali, in contrasto con la competenza statale in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale, nella parte in cui consentiva il recupero dei sottotetti in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e a quelle a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali.

    Il principio

    La legislazione regionale non può consentire interventi edilizi in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici: la tutela del paesaggio costituisce un valore primario e la pianificazione paesaggistica esprime una competenza che la Regione non può unilateralmente comprimere.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

    Che il recupero abitativo dei sottotetti potesse essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

    Perché la deroga è stata ritenuta illegittima?

    Perché la tutela del paesaggio è un valore primario e le prescrizioni dei piani paesaggistici non possono essere superate da una legge regionale.

    Le Regioni possono derogare ai piani paesaggistici?

    No: la pianificazione paesaggistica vincola la disciplina urbanistica e la Regione non può consentirne il superamento con leggi di recupero edilizio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro relativo alla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e al rapporto con la pianificazione paesaggistica
  • Corte cost. n. 10/2016 – Bilancio regionale e risorse per le funzioni delle Province

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    Con la sentenza n. 10 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, dichiarando inammissibili ulteriori questioni.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda le leggi finanziarie e di bilancio della Regione Piemonte per il 2014, nella parte relativa alle risorse destinate alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla legge regionale n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali collegate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate diverse disposizioni delle leggi regionali piemontesi n. 1, n. 2 e n. 19 del 2014, in combinato disposto con i relativi allegati, censurate perché non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; ulteriori questioni riguardavano la legge regionale n. 6 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di bilancio nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi richiamate. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alla legge reg. n. 6 del 2014.

    Il principio

    Al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali deve corrispondere l’attribuzione di risorse adeguate al loro esercizio: una legge di bilancio regionale che non garantisce tale corrispondenza viola i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria e di esercizio delle funzioni conferite.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate alle funzioni conferite agli enti locali.

    Perché le risorse devono seguire le funzioni?

    Perché al conferimento di funzioni amministrative deve corrispondere l’attribuzione di mezzi finanziari adeguati per il loro effettivo esercizio.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No: alcune sono state accolte con dichiarazione di illegittimità, mentre quelle relative a un’altra legge regionale sono state dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — parametro a tutela dell’autonomia finanziaria e della corrispondenza tra funzioni e risorse degli enti locali
  • Corte cost. n. 41/2016 – Custodia cautelare obbligatoria e restituzione degli atti

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    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari perché riesamini le questioni sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nel testo modificato nel 2009, imponeva la custodia cautelare in carcere come regola per una serie di reati, salvo prova dell’assenza di esigenze cautelari. Dopo le ordinanze del Tribunale di Bari sono intervenute novità normative e giurisprudenziali sulla disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bari, con quattro ordinanze, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11 del 2009, in materia di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, affinché il giudice rimettente riesamini la rilevanza e la persistente attualità delle questioni alla luce delle modifiche normative sopravvenute (ius superveniens).

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche normative idonee a incidere sulle questioni sollevate, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, perché valuti se la questione sia ancora rilevante e attuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.?

    I criteri di scelta delle misure cautelari, prevedendo per alcuni reati una presunzione a favore della custodia in carcere.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché nel frattempo sono intervenute modifiche normative (ius superveniens) che impongono al giudice di rivalutare la rilevanza e l’attualità delle questioni.

    Cosa accadrà ora?

    Il Tribunale di Bari dovrà riesaminare le questioni e, se le riterrà ancora rilevanti, potrà eventualmente risollevarle.

  • Corte cost. n. 9/2016 – Contenimento della nutria e organizzazione degli organi statali

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    Con la sentenza n. 9 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione Lombardia sul contenimento della nutria, che coinvolgeva le prefetture in un tavolo di coordinamento e disciplinava le modalità di eradicazione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la legge regionale lombarda n. 32 del 2014, che ha modificato la disciplina sul contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la partecipazione delle prefetture a un tavolo provinciale di coordinamento e regolando gli interventi di eradicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni della legge regionale: la prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, perché coinvolgerebbe organi statali (le prefetture) addossando loro funzioni; la seconda in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) e s), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Pur ribadendo che le Regioni non possono porre a carico di organi statali compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, ha ritenuto che le norme censurate non violassero, nel caso concreto, i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le Regioni non possono unilateralmente addossare a organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, neppure attraverso forme di collaborazione e coordinamento; tuttavia tale principio va verificato in concreto alla luce dell’effettiva portata della norma regionale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge regionale impugnata?

    Il contenimento e l’eradicazione della nutria, con un tavolo provinciale di coordinamento al quale partecipavano anche le prefetture.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che la Regione addossasse unilateralmente funzioni a organi statali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

    Come si è conclusa la causa?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, salvando la legge regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa dello Stato e delle competenze esclusive statali
  • Corte cost. n. 40/2016 – Spending review e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro gli artt. 46 e 47 del d.l. n. 66 del 2014, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) conteneva misure di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione, tra cui gli artt. 46 e 47. La Regione siciliana le ha impugnate ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato in via principale gli artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento all’art. 36 dello Statuto regionale, all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili diverse questioni (tra cui quelle sull’art. 46, commi 1 e 2, e sull’art. 47) per i profili statutari e finanziari indicati, e ha dichiarato non fondate altre questioni sull’art. 46, riservando a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa pubblica non ledono di per sé l’autonomia finanziaria della Regione a statuto speciale quando non sottraggono risorse in misura tale da impedire lo svolgimento delle funzioni regionali; la Regione che lamenta la lesione deve indicare con precisione i parametri e dimostrarne la violazione, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme impugnate?

    Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica contenute negli artt. 46 e 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review).

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Per difetti nella prospettazione delle censure riferite ai parametri statutari e finanziari invocati dalla Regione siciliana.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni del ricorso, rinviando ad altre decisioni l’esame delle restanti.

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  • Corte cost. n. 274/2017 – Avanzo di bilancio fittizio della Regione Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge di assestamento di bilancio della Regione Liguria, che applicava un «avanzo libero» in realtà inesistente, e in via consequenziale ha annullato anche la legge regionale di approvazione del rendiconto 2015.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva utilizzato una quota di «avanzo libero di amministrazione» di circa 3,5 milioni di euro per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Secondo il Governo quell’avanzo era fittizio, perché il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 era in realtà negativo per oltre 254 milioni: la somma era stata ricavata stornando risorse già destinate ad altri fini (mutui autorizzati e non contratti, anticipazioni di liquidità), in violazione dell’obbligo costituzionale di copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (assestamento al bilancio di previsione 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sull’obbligo di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche della legge reg. Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (rendiconto generale per l’esercizio 2015), su cui quell’avanzo si fondava.

    Il principio

    Non è ammissibile creare un «avanzo libero» di bilancio stornando risorse già destinate ad altri fini in presenza di un disavanzo di amministrazione: la contestuale esistenza di un disavanzo e di un avanzo libero è una contraddizione in termini e viola l’obbligo di copertura di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’«avanzo libero» di amministrazione?

    È la parte del risultato positivo di gestione che, dopo aver coperto le quote accantonate, vincolate e destinate, resta effettivamente libera e disponibile per nuove spese. In presenza di un disavanzo, per definizione, non esiste.

    Perché è stata annullata anche la legge sul rendiconto?

    Perché l’avanzo libero applicato dalla legge di assestamento si fondava proprio sui dati di quella legge: caduto il presupposto, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale.

    La mancata impugnazione del rendiconto impediva la decisione?

    No. La Corte ha confermato che la mancata impugnazione della legge «presupposta» non preclude la successiva impugnazione della legge che su di essa si fonda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2016 – Subentro degli enti ordinari dopo lo stato di emergenza

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    Con la sentenza n. 8 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Lazio e Campania contro la norma che, alla scadenza dello stato di emergenza, fa subentrare le amministrazioni ordinariamente competenti in tutti i rapporti, anche nei procedimenti giurisdizionali pendenti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la gestione successiva alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dalla protezione civile: la legge prevede che gli enti e le amministrazioni ordinariamente competenti subentrino nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle gestioni commissariali, compresi i giudizi in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Lazio e Campania hanno impugnato l’art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in riferimento a numerosi parametri costituzionali — tra cui gli artt. 3, 24, 81, 97, 111, 117, 118 e 119 della Costituzione e gli artt. 6 e 13 della CEDU — lamentando, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa, della ragionevolezza e dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni proposte dalle due Regioni, ritenendo la disciplina del subentro degli enti ordinariamente competenti conforme ai parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La previsione del subentro degli enti ordinariamente competenti nei rapporti e nei giudizi pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza, non viola i parametri costituzionali invocati: essa assicura la continuità dell’azione amministrativa e dei rapporti giuridici dopo la fine della gestione emergenziale.

    Domande e risposte

    Cosa accade ai rapporti giuridici alla fine dello stato di emergenza?

    Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento della norma?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate da Lazio e Campania.

    Quali diritti si temeva fossero lesi?

    Soprattutto il diritto di difesa e la parità delle armi nel processo, oltre alla ragionevolezza e all’autonomia finanziaria regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 271/2017 – Riduzione dell’ipoteca e provvedimento cautelare d’urgenza

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla riduzione dell’ipoteca: gli artt. 2877 e 2884 del codice civile non sono incostituzionali, perché la riduzione non va equiparata alla cancellazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Padova, in un procedimento cautelare d’urgenza tra due società, dubitava che le norme del codice civile, richiedendo una sentenza passata in giudicato per la cancellazione dell’ipoteca, impedissero la riduzione dell’ipoteca sproporzionata con un provvedimento cautelare rapido, a danno del debitore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2877, secondo comma, e 2884 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione: muovendo dalla corretta interpretazione, la riduzione dell’ipoteca non è equiparabile alla cancellazione e non richiede una sentenza passata in giudicato, sicché non sussiste il vuoto di tutela lamentato dal rimettente.

    Il principio

    La riduzione dell’ipoteca è istituto distinto dalla cancellazione: non incidendo sull’esistenza del diritto ma solo sulla sua misura, non è soggetta al requisito del giudicato e può essere ottenuta anche in via cautelare, sicché non vi è lesione del diritto di difesa né disparità di trattamento.

    Domande e risposte

    La riduzione dell’ipoteca richiede una sentenza definitiva?

    No: a differenza della cancellazione, la riduzione non presuppone il giudicato e può ottenersi anche in via cautelare.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché l’interpretazione corretta già consente la tutela invocata, senza bisogno di una pronuncia additiva della Corte.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 Cost., su ragionevolezza e diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 273/2017 – Conflitto sul segreto investigativo: ammissibilità

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari contro il Governo, sull’obbligo di comunicazione gerarchica delle informative di reato introdotto dalla riforma del Corpo forestale. La pronuncia decide solo l’ammissibilità, non il merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 prevede che i responsabili dei presidi di polizia trasmettano, lungo la propria scala gerarchica, le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria. Secondo il Procuratore di Bari questa regola intaccherebbe il segreto investigativo e la diretta dipendenza della polizia giudiziaria dal magistrato, ledendo le prerogative del pubblico ministero. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un potere lamenta che un altro abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in riferimento agli artt. 76, 109 e 112 della Costituzione, per effetto dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso. Ha riconosciuto al pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica, la natura di potere dello Stato, in quanto titolare delle attività d’indagine (art. 109 Cost.) finalizzate all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), e la legittimazione del Governo come parte resistente. Trattandosi della fase di ammissibilità, la Corte ha verificato solo la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, lasciando impregiudicata ogni valutazione di merito.

    Il principio

    Anche una norma di legge può dare origine a un conflitto di attribuzione, quando da essa derivino in via diretta lesioni dell’ordine costituzionale delle competenze e non sia configurabile un ordinario giudizio in cui sollevare la questione in via incidentale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso che la norma è incostituzionale?

    No. Questa ordinanza decide solo l’ammissibilità del conflitto: stabilisce che il giudizio può proseguire, ma non si pronuncia sul merito della lesione lamentata.

    Perché il Procuratore può sollevare un conflitto tra poteri?

    Perché la Corte gli riconosce la natura di potere dello Stato, in quanto titolare delle indagini (art. 109 Cost.) finalizzate all’azione penale obbligatoria (art. 112 Cost.).

    Che cosa contesta in concreto?

    L’obbligo di trasmettere per via gerarchica le notizie sull’inoltro delle informative di reato, che a suo dire indebolirebbe il segreto investigativo e l’indipendenza del pubblico ministero.

    Norme collegate