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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito

    Art. 1214 c.c. Offerta secondo gli usi e deposito

    In vigore

    Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 Codice Civile: Spese

    Art. 1215 c.c. Spese

    In vigore

    Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

  • Articolo 1216 Codice Civile: Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

    Articolo 1216 Codice Civile: Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

    Art. 1216 c.c. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile

    In vigore

    immobile Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L’intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell’articolo 1209. Il debitore, dopo l’intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta.

  • Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare

    Art. 1217 c.c. Obbligazioni di fare

    In vigore

    Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile. L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso. CAPO III – Dell'inadempimento delle obbligazioni

  • Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore

    Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore

    In vigore

    Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

  • Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Articolo 1219 Codice Civile: Costituzione in mora

    Art. 1219 c.c. Costituzione in mora

    In vigore

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.

  • Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale

    Art. 1220 c.c. Offerta non formale

    In vigore

    Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.

  • Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio

    Art. 1221 c.c. Effetti della mora sul rischio

    In vigore

    Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore.

  • Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative

    Art. 1222 c.c. Inadempimento di obbligazioni negative

    In vigore

    Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

  • Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno

    Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno

    In vigore

    Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.