Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Art. 21 DPR 230/2000 – Servizio di biblioteca

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

    2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società,

    3. Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero. Si avvale altresì di uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

    4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

    5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, è attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attività di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalità e gli orari di accesso alla sala di lettura.

  • CCNL Autoscuole: part-time e lavoro ridotto

    CCNL Autoscuole

    Part-time e lavoro a tempo ridotto nel CCNL Autoscuole

    Forme di part-time, forma scritta obbligatoria, lavoro supplementare e clausole elastiche: il tempo parziale, molto diffuso tra istruttori e addetti alle pratiche.

    In sintesi

    Il part-time (d.lgs. 81/2015) è molto diffuso nelle autoscuole e può essere orizzontale, verticale o misto. Richiede forma scritta con l'indicazione della distribuzione dell'orario. Sono ammessi lavoro supplementare (maggiorazione del 18% dalla seconda ora settimanale) e clausole flessibili o elastiche (15% sulle ore interessate, preavviso di 2 giorni, consenso scritto del lavoratore), secondo la sintesi 2017 del CCNL. La prestazione settimanale di norma non scende sotto le 20 ore. Il part-time gode di parità di trattamento riproporzionata all'orario e di diritti di precedenza per la trasformazione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Cos'è il part-time

    Il lavoro a tempo parziale è il rapporto con orario inferiore a quello a tempo pieno, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. Nel settore autoscuole è molto diffuso, vista l'articolazione delle lezioni e delle aperture. Può essere a tempo indeterminato o determinato.

    Le tre forme di part-time

    • Orizzontale: riduzione dell'orario giornaliero (es. tutte le mattine);
    • Verticale: lavoro a tempo pieno solo in alcuni giorni, settimane o mesi;
    • Misto: combinazione delle due precedenti.

    Il contratto part-time richiede la forma scritta con l'indicazione puntuale della distribuzione dell'orario (giorni, ore, fasce). In mancanza, il lavoratore può chiedere l'accertamento di un rapporto a tempo pieno o un'indennità.

    Clausole elastiche e lavoro supplementare

    Il datore può chiedere prestazioni aggiuntive entro limiti precisi:

    Strumenti di flessibilità del part-time
    Strumento Cosa consente
    Orario minimo Di norma non meno di 20 ore settimanali; 5 ore per studenti, pensionati, chi ha un altro rapporto o reddito d'impresa con qualifica di insegnante o istruttore
    Limite numerico I part-time a tempo indeterminato non possono superare il 25% del personale a tempo pieno e indeterminato (sempre possibili due unità)
    Lavoro supplementare Ore oltre l'orario part-time ma entro il tempo pieno, fino al 30% della prestazione concordata; maggiorazione omnicomprensiva del 18% dalla seconda ora settimanale
    Lavoro straordinario Ore oltre il tempo pieno (nel part-time verticale), con le maggiorazioni dello straordinario (15% / 25% / 30%, notturno 55%, festivo 55-80%)
    Clausole flessibili ed elastiche Variazione della collocazione dell'orario (rapporti a tempo indeterminato o sostituzioni) e, nel part-time verticale o misto, della durata fino al 20% della prestazione annua concordata; preavviso non inferiore a 2 giorni; maggiorazione del 15% sulle sole ore interessate

    Nota: le cifre sono quelle della sintesi Mysolution del gennaio 2017 (CCNL 2016); il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto, e le fonti sulle novità 2023 non citano modifiche al part-time. Le clausole elastiche richiedono il consenso scritto del lavoratore.

    Parità di trattamento e proporzionalità

    Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti di un collega a tempo pieno di pari livello, riproporzionati all'orario: retribuzione, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, scatti e TFR maturano in proporzione alle ore lavorate. Non sono ammessi trattamenti deteriori legati alla minore durata dell'orario.

    Diritto di precedenza e trasformazione

    La trasformazione da tempo pieno a part-time (e viceversa) richiede l'accordo scritto delle parti: il datore non può imporla unilateralmente. La legge e il CCNL riconoscono diritti di precedenza nella trasformazione a favore di alcune categorie (gravi patologie, figli conviventi fino a 13 anni, assistenza a familiari, cure incompatibili con il tempo pieno) e nelle nuove assunzioni a tempo pieno per chi era passato al part-time. Le aziende con più di 10 dipendenti accolgono, una sola volta, la richiesta temporanea di part-time per assistere il bambino fino a 3 anni; si può anche chiedere, una sola volta e al posto del congedo parentale, il part-time con riduzione di orario fino al 50%.

    Casi pratici

    Tizio — part-time orizzontale
    Tizio è istruttore part-time tutte le mattine. Il contratto indica per iscritto giorni e fasce orarie. Ferie, mensilità aggiuntive, scatti e TFR maturano in proporzione alle ore lavorate, con gli stessi criteri di un collega a tempo pieno.
    Caia — lavoro supplementare
    Caia, addetta alle pratiche part-time, viene chiamata a lavorare alcune ore in più in un periodo intenso. Si tratta di lavoro supplementare, entro il 30% della prestazione concordata e retribuito con la maggiorazione del 18% dalla seconda ora settimanale; non è obbligata oltre questi limiti.
    Sempronio — richiesta di passaggio a part-time
    Sempronio chiede di passare al part-time per assistere un familiare. Il datore non può imporre né negare arbitrariamente: serve un accordo scritto, ma la legge riconosce a Sempronio un diritto di precedenza in ragione della situazione familiare.
  • Art. 20 DPR 230/2000 – Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

    Art. 20 DPR 230/2000 – Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.

    2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

    3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

    4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

    5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

    6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.

    7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

    8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

    9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.

    10. Il presente articolo, nonché gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 .

  • Art. 19 DPR 230/2000 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

    Art. 19 DPR 230/2000 – Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

    2. È prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

    3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria.

    4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

    5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinchè gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi

    6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

    7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

  • Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Art. 18 DPR 230/2000 – Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

    2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

    3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

  • Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Art. 17 DPR 230/2000 – Assistenza sanitaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

    2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

    3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.

    4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

    5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123 .

    8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità: dà inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

    9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica.

  • Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Art. 16 DPR 230/2000 – Utilizzazione degli spazi all’aperto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

    2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.

    3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

    4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

  • Art. 15 DPR 230/2000 – Cessioni fra detenuti o internati

    Art. 15 DPR 230/2000 – Cessioni fra detenuti o internati

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

    2. È consentita la cessione fra detenuti e internati

  • Art. 13 DPR 230/2000 – Locali per la confezione e la somministrazione del vitto Uso di fornelli

    Art. 13 DPR 230/2000 – Locali per la confezione e la somministrazione del vitto Uso di fornelli

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati è maggiore, sono attrezzate più cucine.

    2. Il servizio di cucina è svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

    3. Il vitto è consumato di regola in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le modalità con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine.

    4. È consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

    5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le modalità di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.

    6. La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell'amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravvitto di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta può, comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta è equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.

    7. Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare.

  • Art. 12 DPR 230/2000 – Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto

    Art. 12 DPR 230/2000 – Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell’istituto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge è composta di tre persone.

    2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

    3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

    4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito; per i detenuti e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

    5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente , le loro osservazioni al direttore.

    6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

  • Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

    2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

    3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

    4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

  • Art. 10 DPR 230/2000 – Corredo e oggetti di proprietà personale

    Art. 10 DPR 230/2000 – Corredo e oggetti di proprietà personale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

    2. È assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

    3. È ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.