Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 217/2017 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 284 del 2016

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    La Corte corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 284 del 2016, sostituendo l’erroneo riferimento alla «Conferenza unificata» con quello corretto alla «Conferenza Stato Regioni».

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un’ordinanza di correzione di errore materiale: la Corte interviene non per riesaminare una questione, ma per emendare una svista contenuta in una sua precedente decisione, lasciandone invariato il contenuto sostanziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale: il procedimento riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo della sentenza n. 284 del 2016, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nel n. 1) del dispositivo della sentenza n. 284 del 2016, le parole «Conferenza unificata» siano sostituite dalle parole «Conferenza Stato Regioni».

    Il principio

    Gli errori materiali presenti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.

    Domande e risposte

    Che tipo di provvedimento è questo?

    Un’ordinanza di correzione di errore materiale, non una decisione su una questione di costituzionalità.

    Cosa è stato corretto?

    Nel dispositivo della sentenza n. 284 del 2016 l’errato riferimento alla «Conferenza unificata» è stato sostituito con «Conferenza Stato Regioni».

    La correzione cambia il senso della sentenza?

    No, riguarda solo un errore materiale e non altera il contenuto sostanziale della decisione.

  • Corte cost. n. 216/2017 – Estinzione del giudizio sulla legge di bilancio della Valle d’Aosta

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune norme della legge di variazione del bilancio della Regione Valle d’Aosta, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di una legge regionale valdostana di variazione del bilancio, ritenendole in contrasto con il riparto di competenze. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere, ad esempio per modifica o abrogazione delle norme contestate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, e 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito della questione.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere — per esempio per modifica delle norme impugnate — il giudizio in via principale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro alcune norme di bilancio della Valle d’Aosta.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché sono venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No, si è limitata a dichiarare l’estinzione del processo.

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  • Corte cost. n. 215/2017 – Reato militare di disobbedienza e art. 226 del codice penale militare di pace

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 226 del codice penale militare di pace: la sanzione penale delle condotte previste dalla norma non viola i principi di uguaglianza e i doveri connessi al servizio militare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 226 del codice penale militare di pace punisce determinate condotte dei militari. La Corte militare d’appello di Roma dubitava che fosse irragionevole sottoporre a sanzione penale anche comportamenti estranei al servizio o alla disciplina militare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 226 del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte ritenute estranee al servizio o alla disciplina militare. Le questioni sono state sollevate dalla Corte militare d’appello di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace.

    Il principio

    La tutela penale delle condotte dei militari prevista dall’art. 226 del codice penale militare di pace risponde al dovere di difesa della Patria e alla particolarità dell’ordinamento militare, e non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 226 del codice penale militare di pace?

    Determinate condotte dei militari, oggetto della questione sollevata davanti alla Corte costituzionale.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Corte militare d’appello di Roma, con tre ordinanze di analogo tenore poi riunite.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della norma.

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  • Corte cost. n. 214/2017 – Incandidabilità e sospensione dalle cariche elettive (legge Severino)

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    La Corte dichiara inammissibili e infondate le questioni sulla disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive contenuta nel d.lgs. n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino): la normativa non viola né i limiti della delega né i principi di uguaglianza ed elettorato.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 235 del 2012 disciplina i casi in cui una condanna penale comporta l’impossibilità di candidarsi o la sospensione da una carica elettiva o di governo. Nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli si discuteva dell’applicazione di queste regole a un amministratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 1, lettera a), sotto i profili dell’eccesso di delega (artt. 76 e 77 Cost.), e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

    Il principio

    La disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive prevista dalla legge Severino rispetta i limiti della delega legislativa e non lede i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche pubbliche.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Severino?

    È il d.lgs. n. 235 del 2012, che disciplina incandidabilità e sospensione dalle cariche elettive e di governo a seguito di condanne penali.

    Cosa contestava il giudice di Napoli?

    Riteneva che alcune norme eccedessero i limiti della delega e violassero i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche.

    Come si è pronunciata la Corte?

    Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte infondate, salvando la disciplina.

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  • Corte cost. n. 213/2017 – Riduzione delle pensioni degli ex dipendenti della Camera dei deputati

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    La Corte dichiara non fondata la questione sulla riduzione delle pensioni più elevate degli ex dipendenti della Camera dei deputati, prevista dalla legge di stabilità 2014: il contributo di solidarietà non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 aveva disposto una decurtazione temporanea delle pensioni più alte, anche per gli ex dipendenti della Camera. Alcuni pensionati avevano impugnato la delibera che riduceva i loro trattamenti, sostenendo che si trattasse di un prelievo ingiusto e discriminatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 147 del 2013.

    Il principio

    Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, se temporaneo, sostenibile e ispirato a finalità di solidarietà previdenziale, è compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva e non viola il giudicato costituzionale.

    Domande e risposte

    Chi era colpito dalla riduzione?

    Gli ex dipendenti della Camera dei deputati titolari delle pensioni più elevate, soggetti a una decurtazione temporanea prevista dalla legge di stabilità 2014.

    Quali principi si ritenevano violati?

    Gli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, cioè uguaglianza, capacità contributiva e rispetto delle decisioni della Corte costituzionale.

    Qual è stata la decisione?

    La Corte ha ritenuto la questione non fondata, confermando la legittimità del prelievo di solidarietà.

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  • Corte cost. n. 212/2017 – Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e autonomia delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, nella parte in cui invadono le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riconosciute dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha creato un sistema integrato tra l’ISPRA e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno contestato che diverse di queste regole comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli della legge n. 132 del 2016 (artt. 1; 4; 7; 8; 14; 15 e 16), in riferimento alle norme dello statuto speciale di autonomia e al riparto di competenze. Le questioni sono state promosse in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte i ricorsi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 5 e 7, dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano senza rispettarne l’autonomia statutaria. Le restanti questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Le norme statali che istituiscono un sistema a rete per la protezione dell’ambiente devono rispettare le competenze e l’autonomia organizzativa delle Province a statuto speciale, prevedendo clausole di salvaguardia che ne consentano l’adattamento alla legislazione provinciale.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la legge n. 132 del 2016?

    Istituiva il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, coordinando ISPRA e agenzie ambientali con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale.

    Perché le Province autonome hanno fatto ricorso?

    Perché ritenevano che alcune disposizioni comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa garantita dallo statuto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (artt. 7, 8 e 14) nella parte in cui si applicano alle Province autonome senza rispettarne l’autonomia, respingendo le altre censure.

  • Corte cost. n. 121/2017 – Orario di lavoro dei medici penitenziari e ordinamento civile

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Puglia che disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari (tetto di 48 ore settimanali, comprensivo del lavoro parasubordinato interno). La disciplina del tempo della prestazione lavorativa appartiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Alcuni medici penitenziari avevano impugnato davanti al TAR Puglia una delibera della Giunta regionale che imponeva alle ASL il rispetto del tetto di 48 ore settimanali, comprendendovi sia il lavoro esterno sia quello svolto in regime di parasubordinazione negli istituti di pena. La delibera applicava la norma regionale poi censurata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Puglia sollevava, con quattro ordinanze identiche, la questione di legittimità dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e per contrasto con i vincoli europei sull’orario di lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La censura relativa all’art. 117, primo comma (vincoli UE), è rimasta assorbita.

    Il principio

    La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, compreso l’orario di lavoro del personale sanitario in regime di parasubordinazione, rientra nella materia dell’«ordinamento civile», riservata in via esclusiva allo Stato: alla Regione è preclusa anche la mera riproduzione della norma statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?

    Disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari, imponendo un tetto di 48 ore settimanali comprensivo del lavoro parasubordinato interno.

    Perché è incostituzionale?

    Perché la disciplina del tempo della prestazione di lavoro appartiene all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    La Regione poteva almeno riprodurre la regola statale?

    No. La Corte ha ribadito che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, alla Regione è inibita anche la semplice riproduzione della norma statale.

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  • Corte cost. n. 120/2017 – Seminfermità di mente e recidiva reiterata

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata. Poiché tale recidiva è, in base alla giurisprudenza costituzionale, facoltativa, il giudice può non applicarla quando non è sintomo di accentuata colpevolezza, evitando l’effetto denunciato: la questione è mal posta sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’udienza preliminare di Cagliari dubitava dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge ex Cirielli del 2005), nella parte in cui vieta di ritenere prevalente l’attenuante della seminfermità di mente (art. 89 c.p.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.), con il rischio di pene sproporzionate per soggetti seminfermi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione era sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute, lamentando l’applicazione di pene identiche a condotte di gravità sostanzialmente diversa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 192 del 2007), ha ricordato che la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice deve applicarla solo se il nuovo reato è concretamente sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità; in caso contrario non vi è alcun giudizio di bilanciamento e l’effetto denunciato non si produce. La questione era dunque mal posta sulla rilevanza.

    Il principio

    La recidiva reiterata non è obbligatoria ma facoltativa: il giudice la applica solo quando il nuovo delitto rivela effettiva maggiore colpevolezza e pericolosità del reo. La questione che presuppone l’obbligatorietà della recidiva, e quindi l’automatica operatività del divieto di prevalenza, è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Cagliari?

    Il divieto di far prevalere l’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata, che porterebbe a pene sproporzionate per i soggetti seminfermi.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice può non applicarla quando non è sintomo di maggiore colpevolezza, evitando l’effetto denunciato; la questione presupponeva erroneamente la sua obbligatorietà.

    La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?

    No. Salvo l’ipotesi del quinto comma dell’art. 99 c.p., la recidiva è facoltativa e il giudice deve verificarne in concreto la sussistenza secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

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  • Corte cost. n. 119/2017 – Sospensione dell’esecuzione e furto pluriaggravato

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma che, all’epoca, escludeva la sospensione dell’esecuzione della pena per il furto aggravato da due o più circostanze. La disposizione era stata nel frattempo modificata e il giudice avrebbe dovuto applicare quella vigente al momento della decisione: la questione era priva di rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione di Firenze trattava la richiesta di sospensione dell’esecuzione di un condannato per furto aggravato da due circostanze. Al momento dell’ordine di esecuzione, la legge escludeva la sospensione per tale reato; successivamente, una modifica legislativa del 2013 aveva eliminato quel reato dall’elenco delle preclusioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione investiva l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (come modificato nel 2008), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui escludeva la sospensione dell’esecuzione per il furto pluriaggravato. L’Avvocatura dello Stato eccepiva l’inammissibilità per irrilevanza, essendo la norma ormai espunta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto l’eccezione e dichiarato inammissibile la questione. Nel procedimento di esecuzione il giudice deve applicare la norma vigente al momento della decisione, non quella in vigore quando il pubblico ministero emise l’ordine di esecuzione; inoltre il condannato aveva nel frattempo ottenuto l’affidamento in prova e l’esecuzione era cessata.

    Il principio

    Nel procedimento di esecuzione penale non vale il principio «tempus regit actum» proprio del giudizio amministrativo: il giudice deve applicare la disciplina vigente al momento della propria decisione, sicché la questione su una norma già abrogata difetta di rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma che escludeva la sospensione era stata abrogata nel 2013 e il giudice dell’esecuzione doveva applicare quella vigente al momento della decisione, rendendo la questione irrilevante.

    Vale il principio «tempus regit actum»?

    Non in questo caso: la Corte ha chiarito che quel principio, valido in materia amministrativa, non si trasferisce al procedimento di esecuzione, dove conta la legge vigente al momento della decisione.

    Cosa era successo al condannato?

    Aveva ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e l’esecuzione della pena detentiva era ormai cessata, rafforzando l’irrilevanza della questione.

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  • Corte cost. n. 118/2017 – Bollo auto storiche e autonomia di Trento

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    La Corte salva la norma della Provincia autonoma di Trento che esenta dal bollo le auto e moto di interesse storico tra i venti e i trent’anni di età. La tassa automobilistica provinciale rientra nell’autonomia tributaria provinciale prevista dallo statuto speciale, sicché la Provincia poteva mantenere l’esenzione anche dopo la sua abrogazione a livello statale.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva mantenuto, con la legge finanziaria provinciale di assestamento 2015, un regime di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici tra i venti e i trent’anni, regime che la normativa statale (già previsto dalla legge n. 342 del 2000) aveva nel frattempo abrogato con la legge di stabilità 2015.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Governo censurava la disposizione provinciale (art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2015) in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 73 dello statuto di autonomia, sostenendo che la tassa fosse un tributo erariale (proprio derivato) e che la Provincia non potesse disporre l’esenzione reintroducendo un beneficio abrogato dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige qualifica le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale come tributi propri della Provincia, rientranti nella sua autonomia tributaria: la Provincia poteva quindi legittimamente mantenere l’esenzione per i veicoli storici.

    Il principio

    La tassa automobilistica istituita con legge della Provincia autonoma di Trento è un tributo proprio provinciale, in forza dello statuto speciale: nei limiti consentiti dallo statuto, la Provincia può disciplinarne esenzioni e agevolazioni, anche in difformità dalle scelte del legislatore statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma provinciale salvata?

    L’esenzione dal bollo (e una tassa di circolazione ridotta) per auto e moto di interesse storico di età compresa tra venti e trent’anni.

    Perché la Provincia poteva mantenerla?

    Perché lo statuto speciale qualifica le tasse automobilistiche provinciali come tributi propri, rientranti nell’autonomia tributaria della Provincia.

    L’abrogazione statale dell’esenzione vincolava Trento?

    No. Trattandosi di tributo proprio provinciale, la scelta statale di abrogare l’analoga esenzione non impediva alla Provincia di mantenerla nei limiti statutari.

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  • Corte cost. n. 117/2017 – Fungibilità della pena e reato continuato in esecuzione

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    La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla disciplina della fungibilità della pena (custodia sofferta senza titolo) in rapporto alla continuazione riconosciuta in fase di esecuzione. Le norme del codice di procedura penale e penale impugnate non violano la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il giudice dell’esecuzione di Lecce trattava l’istanza di un detenuto che chiedeva di detrarre dalla pena in corso il periodo di detenzione già scontato senza titolo per altri reati, dopo che era stata riconosciuta la continuazione tra più reati (compreso un reato associativo). L’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale ostacolava lo scomputo in base alla data dei provvedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni investivano gli artt. 657, comma 4, e 671 del codice di procedura penale e l’art. 81, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di tenere conto, ai fini della fungibilità, della data di commissione del reato anziché di quella di accertamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, escludendo che la disciplina censurata violasse i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    La disciplina della fungibilità della custodia sofferta senza titolo, ancorata ai criteri temporali fissati dall’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, non è in contrasto con i principi di eguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cos’è la fungibilità della pena?

    È il meccanismo per cui un periodo di detenzione sofferto senza titolo può, a certe condizioni, essere detratto da una pena da eseguire per altri reati.

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Di poter considerare, ai fini dello scomputo, la data di commissione del reato in corso di esecuzione anziché quella del suo accertamento, soprattutto nei casi di continuazione con reati associativi.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, ritenendo la disciplina vigente compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 114/2017 – Trivelle, idrocarburi e competenze Stato-Regioni

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    La Corte respinge in larga parte i ricorsi di Puglia e Veneto contro le norme della legge di stabilità 2016 sui titoli per la ricerca e coltivazione di idrocarburi (le cosiddette «trivelle»). Alcune censure sono dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Puglia e Veneto avevano impugnato più disposizioni dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi 239 e 240, relativi al regime dei titoli abilitativi per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e in mare. I giudizi sono stati riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano sollevate in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, primo, secondo (lettera s) e terzo comma, all’art. 118, primo comma, all’art. 97 e all’art. 3 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, lamentando la lesione delle competenze regionali, della tutela dell’ambiente e, per un profilo, il contrasto con la direttiva 94/22/CE in materia di autorizzazioni sugli idrocarburi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili alcune censure (in particolare quelle relative all’art. 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma) e non fondate le altre, anche «nei sensi di cui in motivazione» quanto alla ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al profilo del diritto europeo.

    Il principio

    Nelle materie a competenza intrecciata come quella energetica e degli idrocarburi, la disciplina statale dei titoli abilitativi resiste alle censure regionali quando risponde a esigenze unitarie; le doglianze fondate su parametri non adeguatamente argomentati o estranei al riparto di competenze sono inammissibili o infondate.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato le norme sulle «trivelle»?

    Le Regioni Puglia e Veneto, con ricorsi poi riuniti, contro le disposizioni della legge di stabilità 2016 sui titoli per ricerca e coltivazione di idrocarburi.

    Come si è conclusa la causa?

    Con il rigetto sostanziale: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi precisati in motivazione.

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma è salva purché interpretata nel modo conforme a Costituzione indicato dalla Corte.

    Norme collegate