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La Corte dichiara inammissibili e infondate le questioni sulla disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive contenuta nel d.lgs. n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino): la normativa non viola né i limiti della delega né i principi di uguaglianza ed elettorato.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 235 del 2012 disciplina i casi in cui una condanna penale comporta l’impossibilità di candidarsi o la sospensione da una carica elettiva o di governo. Nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli si discuteva dell’applicazione di queste regole a un amministratore.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 1, lettera a), sotto i profili dell’eccesso di delega (artt. 76 e 77 Cost.), e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.

Il principio

La disciplina dell’incandidabilità e della sospensione dalle cariche elettive prevista dalla legge Severino rispetta i limiti della delega legislativa e non lede i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche pubbliche.

Domande e risposte

Cos’è la legge Severino?

È il d.lgs. n. 235 del 2012, che disciplina incandidabilità e sospensione dalle cariche elettive e di governo a seguito di condanne penali.

Cosa contestava il giudice di Napoli?

Riteneva che alcune norme eccedessero i limiti della delega e violassero i principi di uguaglianza e di accesso alle cariche.

Come si è pronunciata la Corte?

Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte infondate, salvando la disciplina.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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