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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 226 del codice penale militare di pace: la sanzione penale delle condotte previste dalla norma non viola i principi di uguaglianza e i doveri connessi al servizio militare.

Di cosa si tratta

L’art. 226 del codice penale militare di pace punisce determinate condotte dei militari. La Corte militare d’appello di Roma dubitava che fosse irragionevole sottoporre a sanzione penale anche comportamenti estranei al servizio o alla disciplina militare.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 226 del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte ritenute estranee al servizio o alla disciplina militare. Le questioni sono state sollevate dalla Corte militare d’appello di Roma.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 226 del codice penale militare di pace.

Il principio

La tutela penale delle condotte dei militari prevista dall’art. 226 del codice penale militare di pace risponde al dovere di difesa della Patria e alla particolarità dell’ordinamento militare, e non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Domande e risposte

Cosa punisce l’art. 226 del codice penale militare di pace?

Determinate condotte dei militari, oggetto della questione sollevata davanti alla Corte costituzionale.

Chi ha sollevato la questione?

La Corte militare d’appello di Roma, con tre ordinanze di analogo tenore poi riunite.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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