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La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune norme della legge di variazione del bilancio della Regione Valle d’Aosta, senza decidere nel merito.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di una legge regionale valdostana di variazione del bilancio, ritenendole in contrasto con il riparto di competenze. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere, ad esempio per modifica o abrogazione delle norme contestate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, e 6 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2 agosto 2016, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito della questione.
Il principio
Quando vengono meno le ragioni del contendere — per esempio per modifica delle norme impugnate — il giudizio in via principale si chiude con una dichiarazione di estinzione, senza esame del merito.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato la legge regionale?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro alcune norme di bilancio della Valle d’Aosta.
Perché il processo si è estinto?
Perché sono venute meno le ragioni del contendere nel corso del giudizio.
La Corte ha deciso nel merito?
No, si è limitata a dichiarare l’estinzione del processo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro invocato dal Governo
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