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La Corte respinge in larga parte i ricorsi di Puglia e Veneto contro le norme della legge di stabilità 2016 sui titoli per la ricerca e coltivazione di idrocarburi (le cosiddette «trivelle»). Alcune censure sono dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi indicati in motivazione.
Di cosa si tratta
Le Regioni Puglia e Veneto avevano impugnato più disposizioni dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in particolare i commi 239 e 240, relativi al regime dei titoli abilitativi per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale e in mare. I giudizi sono stati riuniti.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni erano sollevate in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, primo, secondo (lettera s) e terzo comma, all’art. 118, primo comma, all’art. 97 e all’art. 3 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, lamentando la lesione delle competenze regionali, della tutela dell’ambiente e, per un profilo, il contrasto con la direttiva 94/22/CE in materia di autorizzazioni sugli idrocarburi.
La decisione della Corte
La Corte, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili alcune censure (in particolare quelle relative all’art. 117, secondo comma, lettera s, e terzo comma) e non fondate le altre, anche «nei sensi di cui in motivazione» quanto alla ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al profilo del diritto europeo.
Il principio
Nelle materie a competenza intrecciata come quella energetica e degli idrocarburi, la disciplina statale dei titoli abilitativi resiste alle censure regionali quando risponde a esigenze unitarie; le doglianze fondate su parametri non adeguatamente argomentati o estranei al riparto di competenze sono inammissibili o infondate.
Domande e risposte
Chi aveva impugnato le norme sulle «trivelle»?
Le Regioni Puglia e Veneto, con ricorsi poi riuniti, contro le disposizioni della legge di stabilità 2016 sui titoli per ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Come si è conclusa la causa?
Con il rigetto sostanziale: alcune questioni sono state dichiarate inammissibili, altre non fondate, anche nei sensi precisati in motivazione.
Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?
È una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma è salva purché interpretata nel modo conforme a Costituzione indicato dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di energia e tutela dell’ambiente.
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, oggetto di una pronuncia interpretativa di rigetto.
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