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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla disciplina della fungibilità della pena (custodia sofferta senza titolo) in rapporto alla continuazione riconosciuta in fase di esecuzione. Le norme del codice di procedura penale e penale impugnate non violano la Costituzione.

Di cosa si tratta

Il giudice dell’esecuzione di Lecce trattava l’istanza di un detenuto che chiedeva di detrarre dalla pena in corso il periodo di detenzione già scontato senza titolo per altri reati, dopo che era stata riconosciuta la continuazione tra più reati (compreso un reato associativo). L’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale ostacolava lo scomputo in base alla data dei provvedimenti.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni investivano gli artt. 657, comma 4, e 671 del codice di procedura penale e l’art. 81, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di tenere conto, ai fini della fungibilità, della data di commissione del reato anziché di quella di accertamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, escludendo che la disciplina censurata violasse i parametri costituzionali invocati.

Il principio

La disciplina della fungibilità della custodia sofferta senza titolo, ancorata ai criteri temporali fissati dall’art. 657, comma 4, del codice di procedura penale, non è in contrasto con i principi di eguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e funzione rieducativa della pena.

Domande e risposte

Cos’è la fungibilità della pena?

È il meccanismo per cui un periodo di detenzione sofferto senza titolo può, a certe condizioni, essere detratto da una pena da eseguire per altri reati.

Cosa chiedeva il giudice rimettente?

Di poter considerare, ai fini dello scomputo, la data di commissione del reato in corso di esecuzione anziché quella del suo accertamento, soprattutto nei casi di continuazione con reati associativi.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, ritenendo la disciplina vigente compatibile con la Costituzione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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