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La Corte salva la norma della Provincia autonoma di Trento che esenta dal bollo le auto e moto di interesse storico tra i venti e i trent’anni di età. La tassa automobilistica provinciale rientra nell’autonomia tributaria provinciale prevista dallo statuto speciale, sicché la Provincia poteva mantenere l’esenzione anche dopo la sua abrogazione a livello statale.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva mantenuto, con la legge finanziaria provinciale di assestamento 2015, un regime di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici tra i venti e i trent’anni, regime che la normativa statale (già previsto dalla legge n. 342 del 2000) aveva nel frattempo abrogato con la legge di stabilità 2015.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo censurava la disposizione provinciale (art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2015) in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 73 dello statuto di autonomia, sostenendo che la tassa fosse un tributo erariale (proprio derivato) e che la Provincia non potesse disporre l’esenzione reintroducendo un beneficio abrogato dallo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige qualifica le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale come tributi propri della Provincia, rientranti nella sua autonomia tributaria: la Provincia poteva quindi legittimamente mantenere l’esenzione per i veicoli storici.
Il principio
La tassa automobilistica istituita con legge della Provincia autonoma di Trento è un tributo proprio provinciale, in forza dello statuto speciale: nei limiti consentiti dallo statuto, la Provincia può disciplinarne esenzioni e agevolazioni, anche in difformità dalle scelte del legislatore statale.
Domande e risposte
Cosa prevede la norma provinciale salvata?
L’esenzione dal bollo (e una tassa di circolazione ridotta) per auto e moto di interesse storico di età compresa tra venti e trent’anni.
Perché la Provincia poteva mantenerla?
Perché lo statuto speciale qualifica le tasse automobilistiche provinciali come tributi propri, rientranti nell’autonomia tributaria della Provincia.
L’abrogazione statale dell’esenzione vincolava Trento?
No. Trattandosi di tributo proprio provinciale, la scelta statale di abrogare l’analoga esenzione non impediva alla Provincia di mantenerla nei limiti statutari.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze tributarie tra Stato e autonomie, invocato dal ricorrente.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali, parametro del giudizio.
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