Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge n. 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, nella parte in cui invadono le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, riconosciute dallo statuto speciale.

Di cosa si tratta

La legge 28 giugno 2016, n. 132 ha creato un sistema integrato tra l’ISPRA e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno contestato che diverse di queste regole comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati numerosi articoli della legge n. 132 del 2016 (artt. 1; 4; 7; 8; 14; 15 e 16), in riferimento alle norme dello statuto speciale di autonomia e al riparto di competenze. Le questioni sono state promosse in via principale dalle Province autonome di Bolzano e di Trento.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto in parte i ricorsi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 5 e 7, dell’art. 8, comma 1, e dell’art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano senza rispettarne l’autonomia statutaria. Le restanti questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Il principio

Le norme statali che istituiscono un sistema a rete per la protezione dell’ambiente devono rispettare le competenze e l’autonomia organizzativa delle Province a statuto speciale, prevedendo clausole di salvaguardia che ne consentano l’adattamento alla legislazione provinciale.

Domande e risposte

Cosa stabiliva la legge n. 132 del 2016?

Istituiva il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, coordinando ISPRA e agenzie ambientali con regole comuni su organizzazione, tariffe e personale.

Perché le Province autonome hanno fatto ricorso?

Perché ritenevano che alcune disposizioni comprimessero la loro autonomia speciale in materia ambientale e organizzativa garantita dallo statuto.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni (artt. 7, 8 e 14) nella parte in cui si applicano alle Province autonome senza rispettarne l’autonomia, respingendo le altre censure.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.