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La Corte dichiara incostituzionale la norma della Regione Puglia che disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari (tetto di 48 ore settimanali, comprensivo del lavoro parasubordinato interno). La disciplina del tempo della prestazione lavorativa appartiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Alcuni medici penitenziari avevano impugnato davanti al TAR Puglia una delibera della Giunta regionale che imponeva alle ASL il rispetto del tetto di 48 ore settimanali, comprendendovi sia il lavoro esterno sia quello svolto in regime di parasubordinazione negli istituti di pena. La delibera applicava la norma regionale poi censurata.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Puglia sollevava, con quattro ordinanze identiche, la questione di legittimità dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione, per invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» e per contrasto con i vincoli europei sull’orario di lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato fondata la questione e l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge regionale pugliese n. 4 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La censura relativa all’art. 117, primo comma (vincoli UE), è rimasta assorbita.
Il principio
La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, compreso l’orario di lavoro del personale sanitario in regime di parasubordinazione, rientra nella materia dell’«ordinamento civile», riservata in via esclusiva allo Stato: alla Regione è preclusa anche la mera riproduzione della norma statale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?
Disciplinava l’orario di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari, imponendo un tetto di 48 ore settimanali comprensivo del lavoro parasubordinato interno.
Perché è incostituzionale?
Perché la disciplina del tempo della prestazione di lavoro appartiene all’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La Regione poteva almeno riprodurre la regola statale?
No. La Corte ha ribadito che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, alla Regione è inibita anche la semplice riproduzione della norma statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», fondamento dell’annullamento.
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