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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione sul divieto di prevalenza dell’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata. Poiché tale recidiva è, in base alla giurisprudenza costituzionale, facoltativa, il giudice può non applicarla quando non è sintomo di accentuata colpevolezza, evitando l’effetto denunciato: la questione è mal posta sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il giudice dell’udienza preliminare di Cagliari dubitava dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge ex Cirielli del 2005), nella parte in cui vieta di ritenere prevalente l’attenuante della seminfermità di mente (art. 89 c.p.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.), con il rischio di pene sproporzionate per soggetti seminfermi.

La questione di legittimità costituzionale

La questione era sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, per violazione del principio di eguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute, lamentando l’applicazione di pene identiche a condotte di gravità sostanzialmente diversa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 192 del 2007), ha ricordato che la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice deve applicarla solo se il nuovo reato è concretamente sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità; in caso contrario non vi è alcun giudizio di bilanciamento e l’effetto denunciato non si produce. La questione era dunque mal posta sulla rilevanza.

Il principio

La recidiva reiterata non è obbligatoria ma facoltativa: il giudice la applica solo quando il nuovo delitto rivela effettiva maggiore colpevolezza e pericolosità del reo. La questione che presuppone l’obbligatorietà della recidiva, e quindi l’automatica operatività del divieto di prevalenza, è inammissibile.

Domande e risposte

Cosa contestava il giudice di Cagliari?

Il divieto di far prevalere l’attenuante della seminfermità di mente sulla recidiva reiterata, che porterebbe a pene sproporzionate per i soggetti seminfermi.

Perché la questione è inammissibile?

Perché la recidiva reiterata è facoltativa: il giudice può non applicarla quando non è sintomo di maggiore colpevolezza, evitando l’effetto denunciato; la questione presupponeva erroneamente la sua obbligatorietà.

La recidiva reiterata è sempre obbligatoria?

No. Salvo l’ipotesi del quinto comma dell’art. 99 c.p., la recidiva è facoltativa e il giudice deve verificarne in concreto la sussistenza secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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