Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 245/2017 – Agenzia sarda delle entrate e limiti alla competenza tributaria regionale

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Sardegna che istituiva l’Agenzia sarda delle entrate (ASE), salvando però le competenze sull’accertamento e la riscossione dei tributi compatibili con lo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge reg. Sardegna n. 25/2016 ha istituito l’Agenzia sarda delle entrate per potenziare il governo delle entrate regionali. Lo Stato ha contestato che la Regione si attribuisse poteri di accertamento e riscossione anche su tributi erariali (devoluti, compartecipati, derivati) e locali, materie riservate alla legislazione esclusiva statale sul «sistema tributario e contabile dello Stato».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli (art. 1, commi 4, lettera d, e 5; art. 3, commi 1 e 3; art. 12, comma 1) della legge reg. Sardegna n. 25/2016, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione e all’art. 9 dello statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, e — in via consequenziale — dell’art. 9, comma 3, lettera a), della legge reg.; ha dichiarato inammissibili alcune censure e ha respinto come non fondate le questioni su altri articoli (tra cui l’art. 1, comma 4, lettera d, e l’art. 3, comma 1), che restano dunque in vigore.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale può organizzare la gestione delle proprie entrate, ma non può appropriarsi unilateralmente di poteri su tributi che conservano natura erariale: la competenza esclusiva statale sul sistema tributario segna il limite.

    Domande e risposte

    L’intera legge sull’Agenzia sarda è stata annullata?

    No: solo l’art. 1, comma 5, e, in via consequenziale, l’art. 9, comma 3, lettera a). Altre disposizioni sono state salvate.

    Qual era il punto critico?

    Attribuire alla Regione poteri su tributi devoluti, compartecipati e derivati che conservano natura erariale.

    Quali parametri hanno fondato l’illegittimità?

    La competenza esclusiva statale sul sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e l’art. 9 dello statuto sardo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 244/2017 – Detraibilità delle erogazioni ai partiti politici dal 2007

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla norma che, dal 2007, considera «comunque» detraibili le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate con strumenti tracciabili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2007, le erogazioni in denaro ai partiti politici effettuate tramite bonifico bancario o postale tracciabile «devono comunque considerarsi detraibili» ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR. La vicenda riguardava avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato la detrazione a un contribuente, ritenendo le somme non «liberali» ma corrispettivo di un patto di candidatura.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato le questioni sull’art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149/2013, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione, lamentando irragionevolezza, retroattività, lesione del diritto di difesa dell’amministrazione, della capacità contributiva e l’elusione delle maggioranze richieste per l’amnistia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

    Il principio

    Le censure presentavano profili di inammissibilità che hanno impedito alla Corte l’esame nel merito della disciplina sulla detraibilità delle erogazioni ai partiti politici.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma censurata?

    Che dal 2007 le erogazioni ai partiti politici tracciabili siano comunque detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del TUIR.

    La Corte ha annullato la norma?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2017 – Intesa con la Conferenza Stato-Regioni nella legge di stabilità 2016

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime alcune norme della legge di stabilità 2016 perché prevedevano un semplice parere anziché l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e perché attribuivano funzioni alla Giunta regionale violando il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda alcuni meccanismi di attuazione previsti dalla legge di stabilità 2016, che incidevano su materie di competenza condivisa tra Stato e Regioni. La Regione Veneto contestava sia il livello di coinvolgimento regionale, sia l’individuazione degli organi competenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (commi 524-529, 531-536), in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 526 e 536 nella parte in cui prevedevano un parere anziché l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, e dei commi 524, 525 e 529 nella parte in cui attribuivano i provvedimenti alla Giunta regionale. Ha dichiarato inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Il principio

    Quando una misura statale incide su materie di competenza condivisa, il coinvolgimento delle Regioni deve assumere la forma dell’intesa, non del semplice parere; va inoltre rispettato il corretto riparto delle funzioni tra gli organi regionali.

    Domande e risposte

    Qual era il vizio principale?

    La previsione di un semplice parere della Conferenza Stato-Regioni, invece dell’intesa richiesta dal principio di leale collaborazione.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No: alcune sono state dichiarate inammissibili e altre non fondate.

    Chi aveva impugnato la legge?

    La Regione Veneto, in via principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2017 – Tagli alla spesa e legge di stabilità 2016 nelle Regioni

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata l’impugnazione della Regione Veneto contro la legge di stabilità 2016. È stata cancellata l’applicazione di un tetto di spesa anche alle Regioni e alle Province autonome.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda i tagli e i vincoli di spesa imposti dalla legge di stabilità 2016 agli enti del settore pubblico. La Regione Veneto contestava che alcune di queste misure di contenimento finanziario fossero estese anche alle amministrazioni regionali e provinciali, comprimendone l’autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 219, 228 e 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione e alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 219, nella parte in cui si applicava anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 228 e 236.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa non possono estendersi automaticamente alle amministrazioni regionali e delle Province autonome quando ciò comprime indebitamente l’autonomia finanziaria e organizzativa garantita dalla Costituzione e dagli statuti speciali.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte?

    L’applicazione del comma 219 della legge di stabilità 2016 alle Regioni e alle Province autonome.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: i commi 228 e 236 sono stati ritenuti legittimi e le relative questioni dichiarate non fondate.

    Quale autonomia era in gioco?

    L’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, tutelata anche dall’art. 119 e dallo statuto speciale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2017 – Addizionale regionale IRPEF maggiorata per i piani di rientro sanitari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata e in parte inammissibile la questione sull’aumento automatico dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che non raggiungono gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione sottoposta a piano di rientro non raggiunge gli obiettivi e accumula un disavanzo sanitario, scatta in via automatica l’incremento delle aliquote fiscali (tra cui l’addizionale regionale all’IRPEF di 0,30 punti). Un contribuente del Molise aveva chiesto il rimborso della maggiorazione versata, sostenendone l’illegittimità perché collegata a cattiva amministrazione e non a un’effettiva capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato le questioni sull’art. 2, comma 86, della legge n. 191/2009 e sull’art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 68/2011, in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione (capacità contributiva, buon andamento, diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione riferita all’art. 53 Cost. e manifestamente inammissibili quelle riferite agli artt. 97 e 24 Cost.

    Il principio

    L’incremento automatico dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni in piano di rientro non viola il principio di capacità contributiva: si tratta di un meccanismo coerente con il sistema della finanza sanitaria e con l’autonomia impositiva regionale.

    Domande e risposte

    Perché il contribuente chiedeva il rimborso?

    Sosteneva che l’aumento dipendesse dalla cattiva gestione sanitaria della Regione e non da una maggiore capacità contributiva, in violazione dell’art. 53 Cost.

    Come ha deciso la Corte sull’art. 53?

    Ha ritenuto la questione manifestamente infondata: il prelievo resta ancorato al reddito del contribuente.

    Le altre censure sono state esaminate nel merito?

    No: quelle sugli artt. 97 e 24 Cost. sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2017 – Servizi delle professioni sanitarie e piano di rientro in Calabria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della Regione Calabria che istituivano nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, perché interferivano con i poteri del commissario ad acta nel piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la sanità calabrese, sottoposta a piano di rientro dal disavanzo e affidata a un commissario ad acta. La Regione aveva istituito con legge nuovi servizi delle professioni sanitarie e sociali, e il Governo riteneva che ciò invadesse le competenze commissariali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), e l’art. 3 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11, in riferimento, tra l’altro, all’art. 120 (secondo comma) e all’art. 117 (terzo comma) della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), e — in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953 — della lettera d) limitatamente a un inciso. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 3 della legge regionale.

    Il principio

    La legge regionale non può istituire nuovi servizi o assetti organizzativi che si sovrappongano alle funzioni del commissario ad acta nominato per l’attuazione del piano di rientro sanitario: tali interferenze violano il riparto di competenze in materia.

    Domande e risposte

    Perché le norme sono state annullate?

    Perché istituivano servizi che interferivano con le funzioni del commissario ad acta incaricato del piano di rientro sanitario.

    Tutte le norme sono state cancellate?

    No: due lettere e parte di una terza sono state dichiarate illegittime, mentre la questione sull’art. 3 è stata respinta.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 242/2017 – Agevolazione fiscale sui finanziamenti a medio-lungo termine anche agli intermediari finanziari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui escludeva l’esenzione fiscale sui finanziamenti a medio e lungo termine quando l’operazione è effettuata da un intermediario finanziario anziché da una banca. La disparità di trattamento è stata ritenuta irragionevole.

    Di cosa si tratta

    L’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nella versione anteriore alla legge n. 244/2007) esenta da imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Nella formulazione censurata il beneficio era riservato testualmente alle «aziende e istituti di credito», cioè alle banche, con esclusione degli intermediari finanziari che pure erogano lo stesso tipo di finanziamenti. La controversia nasceva da avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia del territorio aveva recuperato l’imposta ipotecaria a una società di intermediazione finanziaria (già Sviluppo Italia spa).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione sull’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’agevolazione per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate dagli intermediari finanziari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 244/2007, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

    Il principio

    A parità di operazione — il finanziamento a medio e lungo termine — il trattamento fiscale agevolato non può dipendere dalla sola natura soggettiva (banca o intermediario finanziario) del soggetto che eroga il credito: l’esclusione degli intermediari finanziari abilitati è irragionevole.

    Domande e risposte

    L’agevolazione spettava solo alle banche?

    Nella versione censurata la lettera della norma riservava l’esenzione alle aziende e istituti di credito; la Corte ha esteso il beneficio anche agli intermediari finanziari che effettuano le analoghe operazioni.

    Quali imposte riguarda l’esenzione?

    Imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e tasse sulle concessioni governative sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

    Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?

    Perché creava una disparità irragionevole fondata sulla natura del soggetto erogante a fronte di operazioni identiche.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 189/2017 – Obbligo generalizzato di contraddittorio tributario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione con cui si chiedeva di introdurre un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, a pena di nullità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la pretesa esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo in materia tributaria, sul modello del diritto dell’Unione europea. Il giudice rimettente censurava l’intero diritto interno per non prevederlo in via generalizzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato, in termini generali, il «diritto nazionale» e «tutte le norme» interne che non prevedono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale tributario, in riferimento all’art. 117 (primo comma) della Costituzione e ad altri criteri. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, anche in ragione del carattere generico e indeterminato del petitum, che investiva indistintamente l’intero diritto interno senza individuare specifiche disposizioni.

    Il principio

    Non è ammissibile una questione di legittimità costituzionale rivolta genericamente a «tutte le norme» interne: il rimettente deve individuare con precisione la disposizione censurata, pena la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Di sancire un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in materia tributaria, a pena di nullità.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché era formulata in modo generico, contro l’intero diritto interno, senza individuare disposizioni specifiche.

    Quale parametro era invocato?

    Principalmente l’art. 117, primo comma, della Costituzione, sui vincoli dell’ordinamento dell’Unione europea.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2017 – Contraddittorio negli accertamenti sulle imposte sui redditi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e su alcune norme del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda il contraddittorio preventivo nell’ambito degli accertamenti fiscali sulle imposte sui redditi. Il giudice tributario dubitava che la disciplina garantisse in modo adeguato il confronto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, in linea con l’orientamento espresso nelle pronunce coeve sul medesimo tema del contraddittorio endoprocedimentale tributario.

    Il principio

    Anche in materia di accertamento delle imposte sui redditi la questione sul contraddittorio preventivo, formulata in termini generalizzati, è manifestamente inammissibile: il quadro normativo va valutato nelle specifiche ipotesi in cui il contraddittorio è già previsto.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e gli artt. 32, 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 187/2017 – Contraddittorio endoprocedimentale tributario e statuto del contribuente

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, sollevata sul tema del contraddittorio preventivo negli accertamenti tributari.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la garanzia del contraddittorio tra fisco e contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento. Il giudice tributario dubitava che la disciplina vigente assicurasse in modo adeguato e generalizzato tale confronto preventivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 (primo comma) della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato, tra l’altro, che esistono ipotesi in cui il contraddittorio è comunque imposto ex lege (come per gli accertamenti basati su parametri standardizzati quali gli studi di settore), il che incideva sull’impostazione del dubbio sollevato.

    Il principio

    La questione sul contraddittorio endoprocedimentale tributario, così come formulata, è manifestamente inammissibile: il quadro normativo già prevede ipotesi di contraddittorio obbligatorio, sicché la richiesta del rimettente non era adeguatamente impostata.

    Domande e risposte

    Cosa è lo Statuto del contribuente?

    La legge n. 212 del 2000 che fissa i diritti e le garanzie del contribuente nei rapporti con il fisco.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Esiste un obbligo di contraddittorio preventivo?

    In alcune ipotesi sì, ad esempio quando l’accertamento si fonda su parametri standardizzati come gli studi di settore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 186/2017 – Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, commi da 431 a 434, della legge di stabilità 2015, a seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 impugnate in via principale. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla parte resistente costituita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il giudizio era di legittimità costituzionale in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Per la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: l’estinzione impedisce una pronuncia sul merito delle questioni.

    Su quale legge verteva?

    Sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), commi da 431 a 434.

  • Corte cost. n. 185/2017 – Rettificazione di attribuzione di sesso e binarismo di genere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla legge in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, sollevata in riferimento ai principi di dignità e uguaglianza. La normativa regola una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste in natura.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la possibilità di rettificare l’attribuzione di sesso. Il giudice rimettente dubitava che la legge, nel disciplinare il passaggio da un sesso all’altro, fosse compatibile con i diritti inviolabili della persona e con il principio di uguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Avezzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha osservato che la disciplina è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura, e che le censure di lesione degli artt. 2 e 3 della Costituzione si rivelano prive di fondamento.

    Il principio

    La legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso disciplina una realtà preesistente sul piano naturale e non viola i principi costituzionali di tutela della persona e di uguaglianza: le relative censure sono manifestamente infondate.

    Domande e risposte

    Quale legge era in discussione?

    La legge n. 164 del 1982 sulla rettificazione di attribuzione di sesso.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 2 e 3 della Costituzione, su diritti inviolabili e uguaglianza.

    Come si è conclusa la vicenda?

    Con la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.

    Norme collegate