Autore: Andrea Marton

  • Il vicino ha piantato alberi attaccati al confine: posso obbligarlo a tagliarli o spostarli?

    In breve: se gli alberi del vicino sono piantati a una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge (o dal regolamento comunale, che prevale), puoi chiederne l’estirpazione, cioè il taglio o la rimozione. Attenzione però: questo diritto può essere perso se gli alberi stanno lì da oltre vent’anni, perché il vicino può aver acquisito per usucapione il diritto a mantenerli. Qui sotto trovi le distanze esatte, come si misurano e cosa puoi fare concretamente.

    Le distanze per gli alberi (art. 892 c.c.)

    La regola di partenza è l’articolo 892 del codice civile. Chi vuole piantare alberi vicino al confine deve rispettare prima di tutto le distanze fissate dai regolamenti comunali e, in loro mancanza, dagli usi locali. Solo quando né gli uni né gli altri dispongono nulla, si applicano le distanze “suppletive” previste dal codice. Sono queste:

    Tipo di pianta Distanza minima dal confine
    Alberi di alto fusto (noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili) 3 metri
    Alberi di non alto fusto (fusto fino a 3 metri che poi si dirama) 1,5 metri
    Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto fino a 2,5 metri 0,5 metri

    Il codice prevede anche due precisazioni utili. La distanza sale a 1 metro per le siepi di ontano, castagno o piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e a 2 metri per le siepi di robinie. Inoltre, se sul confine c’è un muro divisorio (proprio o comune), le distanze non vanno rispettate, purché le piante siano tenute a un’altezza che non superi la sommità del muro.

    La distinzione tra alto fusto e non alto fusto non dipende dal nome botanico ma dal modo in cui la pianta cresce: conta se il fusto sorge ad altezza notevole oppure si dirama già a quota bassa.

    Attenzione: contano i regolamenti comunali e gli usi locali

    È l’aspetto che più spesso viene dimenticato. I 3 metri, 1,5 metri e 0,5 metri del codice non sono sempre le distanze giuste: sono i valori che si applicano solo in via residuale. La legge dice espressamente che vanno osservate prima di tutto le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

    Cosa significa in pratica? Che prima di scrivere al vicino o di parlare con un legale conviene controllare il regolamento edilizio o di polizia rurale del proprio Comune: può prevedere distanze diverse da quelle del codice. Se il Comune ha una sua regola, è quella a fare testo, non i metri del codice civile. Lo stesso vale per gli usi locali, dove esistono e sono provati. Conviene quindi partire sempre da una verifica presso il proprio Comune.

    Come si misura la distanza

    La distanza non si misura “a occhio” né dalla chioma dell’albero. Si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco nel punto in cui l’albero è piantato (o, per le semine, dal confine al punto in cui è stata fatta la semina).

    Da questo derivano alcune conseguenze pratiche:

    • Conta dove sta il tronco alla base, non quanto si allarga la chioma sopra. Una pianta a distanza regolare resta regolare anche se i rami si protendono oltre il confine (per i rami sporgenti la regola è un’altra).
    • Se il tronco è inclinato, la distanza si calcola comunque alla base del tronco, a prescindere dalla direzione dell’inclinazione.
    • Se il terreno è in pendenza, la misura va presa sulla perpendicolare tra il tronco e la linea di confine, non seguendo la superficie inclinata.

    Il rimedio: l’estirpazione (art. 894)

    Quando un albero o una siepe sono piantati o nascono a una distanza inferiore a quella di legge, l’articolo 894 del codice civile attribuisce al vicino un diritto preciso: può esigere che la pianta venga estirpata, cioè tagliata e rimossa. Non si tratta solo di potare: il rimedio tipico previsto dalla norma è l’eliminazione della pianta a distanza irregolare.

    Questo diritto, secondo l’interpretazione consolidata, discende dal diritto di proprietà e di per sé è imprescrittibile: in linea di principio il proprietario può farlo valere in qualsiasi momento. L’unico vero limite è che il vicino abbia nel frattempo acquisito il diritto a tenere la pianta dove sta (vedi il punto sull’usucapione).

    In concreto, il percorso è di solito questo: prima una richiesta scritta e documentata al vicino (utile la raccomandata o la PEC), e, se non si trova un accordo, l’azione davanti al giudice civile per ottenere l’ordine di estirpazione. Trattandosi di questioni che richiedono spesso una verifica tecnica (tipo di pianta, distanza effettiva, regolamenti applicabili), è opportuno farsi assistere e, se serve, far misurare la distanza da un tecnico.

    Quando perdi il diritto: l’usucapione dopo 20 anni

    Qui sta il punto più delicato e quello che fa cadere molte richieste. Il diritto di chiedere l’estirpazione, pur essendo in linea di massima imprescrittibile, viene meno se il vicino ha acquisito per usucapione una servitù che gli consente di mantenere l’albero a distanza inferiore a quella legale.

    Il termine per maturare questa servitù è di vent’anni. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, il termine decorre dalla data della piantagione (o dalla nascita spontanea dell’albero), perché è da quel momento che inizia la situazione di fatto idonea, con il passare del tempo, a far acquistare il diritto. In altre parole: se gli alberi del vicino sono lì, troppo vicini al confine, da oltre vent’anni, è molto probabile che ormai non si possa più ottenere il taglio.

    Per questo, di fronte a una pianta “storica”, la prima domanda da porsi non è solo “rispetta la distanza?”, ma anche “da quanti anni si trova in quella posizione?”. Se sono passati molti anni, conviene farsi valutare il caso prima di avviare qualsiasi azione, perché il rischio di trovarsi davanti a una servitù ormai acquisita è concreto.

    Cosa NON ti dà diritto al taglio

    È importante avere aspettative realistiche. Il diritto all’estirpazione nasce dalla violazione della distanza di impianto, non dal fastidio che la pianta ti procura. Se la distanza è rispettata, di norma non puoi ottenere il taglio solo perché:

    • l’albero ti toglie il sole o ti fa ombra sul giardino o sulle finestre;
    • le foglie cadono nel tuo cortile, ti sporcano o intasano le grondaie;
    • la pianta semplicemente “non ti piace” o ti sembra troppo grande.

    Questi disagi, da soli, non fanno scattare il rimedio dell’art. 894 se la pianta è a distanza regolare. Discorso diverso, e disciplinato da altre norme, è quello dei rami e delle radici che sconfinano nel tuo fondo: lì la questione non è la distanza di impianto ma lo sconfinamento, e i rimedi sono altri (oggetto di un’altra guida). Anche eventuali situazioni di vero abuso o di pericolo concreto vanno valutate caso per caso.

    Un caso pratico

    Tizio possiede un giardino confinante con quello di Caio. Caio ha piantato lungo il confine alcuni pini, alberi di alto fusto, a circa 2 metri dalla linea di confine. Tizio, infastidito dall’ombra e dagli aghi che cadono, vuole obbligarlo a estirparli.

    Il primo passo è verificare il regolamento comunale: nel caso di Tizio il Comune non prevede una distanza specifica, quindi vale il codice, che per gli alberi di alto fusto chiede 3 metri. I pini, a 2 metri, sono effettivamente a distanza inferiore: in astratto Tizio può chiederne l’estirpazione ai sensi dell’art. 894. Tizio invia a Caio una richiesta scritta; non trovando accordo, valuta l’azione davanti al giudice.

    Cambia però tutto a seconda dell’età degli alberi. Se Caio li ha piantati otto anni fa, Tizio è nei termini e ha buone probabilità. Se invece quei pini sono lì da venticinque anni, Caio può eccepire di aver acquisito per usucapione il diritto a mantenerli dove sono: in quel caso la richiesta di Tizio rischia di non essere accolta. Sempronio, un terzo vicino, vorrebbe invece far tagliare un albero perfettamente a 3 metri solo perché gli fa ombra sul terrazzo: non avendo violazione della distanza, non ha diritto all’estirpazione.

  • Corte cost. n. 58/2016 – Organizzazione della Regione Sardegna e onere di motivazione del ricorso statale

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    Con la sentenza n. 58 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione promossa dallo Stato contro alcune norme della Regione autonoma Sardegna in materia di organizzazione regionale. Il ricorso non aveva adeguatamente argomentato le ragioni del contrasto.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene invasive delle proprie competenze. Anche il ricorso statale, però, deve indicare con chiarezza i parametri costituzionali violati e le ragioni del contrasto, a pena di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, promossa «nel complesso» nei confronti delle tre disposizioni regionali, per l’inadeguatezza delle argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri evocati.

    Il principio

    Anche il ricorso in via principale dello Stato deve assolvere l’onere di una motivazione adeguata e specifica: l’impugnazione cumulativa di più disposizioni, priva di argomentazioni puntuali sul contrasto con ciascun parametro, conduce alla declaratoria di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa aveva impugnato lo Stato?

    Gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014, in materia di organizzazione della Regione, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per l’inadeguatezza delle argomentazioni del ricorso a sostegno del contrasto con i parametri costituzionali evocati: l’impugnazione «nel complesso» delle tre norme non era sufficientemente specifica.

    Vale anche per lo Stato l’onere di motivazione del ricorso?

    Sì: anche nel giudizio in via principale promosso dallo Stato l’atto introduttivo deve indicare con chiarezza i parametri e le ragioni del contrasto, pena l’inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2016 – Custodia cautelare nel giudizio abbreviato e inammissibilità delle questioni

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    Con la sentenza n. 57 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sui termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato, sollevate dal giudice dell’esecuzione di Napoli, e inammissibile anche la costituzione tardiva della parte privata.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda la disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato e i suoi rapporti con una precedente declaratoria di incostituzionalità. Il giudice dell’esecuzione di Napoli dubitava della legittimità delle norme in gioco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato le questioni sull’art. 4-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 82 del 2000 (convertito dalla legge n. 144 del 2000) e sull’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 341 del 2000 (convertito dalla legge n. 4 del 2001), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della parte privata, perché tardiva, e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    La pronuncia ribadisce il rigore dei presupposti processuali del giudizio costituzionale: sia la costituzione tardiva della parte privata, sia le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità non possono condurre a un esame nel merito.

    Domande e risposte

    Quale era l’oggetto delle questioni?

    I termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, disciplinati dall’art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 e dall’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva della parte privata e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU).

    Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

    Comporta che la Corte non esamina il merito della questione, che resta impregiudicato; l’inammissibilità dipende qui da ragioni di carattere processuale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza, ma non esaminato per l’inammissibilità delle questioni.
  • Corte cost. n. 56/2016 – Trattamento sanzionatorio degli abusi paesaggistici su beni a vincolo provvedimentale

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima, per irragionevolezza, la norma del Codice dei beni culturali che puniva più severamente gli abusi paesaggistici su beni sottoposti a vincolo con apposito provvedimento, anche quando non superavano le soglie volumetriche più gravi.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dei beni culturali distingue tra beni paesaggistici tutelati per legge e beni dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento. La norma censurata puniva con la reclusione da uno a quattro anni gli abusi su questi ultimi anche per opere di modesto impatto, mentre per condotte identiche su beni tutelati per legge era prevista una pena più lieve.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione sull’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, denunciando l’irragionevolezza del più severo trattamento sanzionatorio e la lesione della finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del Codice nella parte indicata. La «legislazione ondivaga» sul punto, non giustificata da sopravvenienze fattuali o da mutamenti culturali, era sintomo di irragionevolezza; le condotte sui beni a vincolo provvedimentale vanno ricondotte alla fattispecie meno grave del comma 1, salvo il superamento delle soglie volumetriche.

    Il principio

    Trattamenti sanzionatori penali fortemente differenziati per condotte sostanzialmente identiche, frutto di una disciplina oscillante e priva di razionale giustificazione, violano il principio di ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.).

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sugli abusi paesaggistici?

    Ha dichiarato illegittima la norma che puniva più severamente gli abusi su beni a vincolo provvedimentale anche per opere di modesto impatto, riconducendoli alla fattispecie meno grave salvo il superamento delle soglie volumetriche.

    Perché la norma è stata ritenuta irragionevole?

    Perché differenziava il trattamento sanzionatorio di condotte sostanzialmente identiche con una disciplina oscillante («ondivaga»), non giustificata da sopravvenienze fattuali o da mutamenti culturali.

    Quali parametri costituzionali sono stati violati?

    Gli artt. 3 e 27 Cost.: il principio di ragionevolezza e quello della finalità rieducativa della pena, resa ingiusta dal trattamento sanzionatorio sproporzionato.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro centrale: il principio di ragionevolezza, leso dal trattamento sanzionatorio differenziato per condotte identiche.
    • Art. 27 della Costituzione — tutela la finalità rieducativa della pena, compromessa da una sanzione ingiusta.
  • Corte cost. n. 55/2016 – Determinatezza della fattispecie penale sull’accesso ai siti di smaltimento rifiuti in Campania

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    Con l’ordinanza n. 55 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla norma penale relativa all’accesso ai siti strategici per lo smaltimento dei rifiuti in Campania: l’ordinanza di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie concreta.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, una norma del 2008 puniva chi impediva o rendeva «più difficoltoso» l’accesso ai siti di interesse strategico nazionale. Il giudice penale dubitava che l’espressione «rende più difficoltoso» fosse sufficientemente determinata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GUP del Tribunale di Napoli ha sollevato la questione sull’art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 90 del 2008, convertito dalla legge n. 123 del 2008, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, lamentando l’indeterminatezza della condotta incriminata e la conseguente lesione del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: l’ordinanza di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie, non chiarendo se la condotta contestata fosse consistita nell’aver impedito o solo nell’aver reso più difficoltoso l’accesso ai siti; tale carenza, non emendabile per il principio di autosufficienza dell’ordinanza, impediva ogni valutazione sulla rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve descrivere in modo autosufficiente la fattispecie concreta: senza una chiara indicazione della condotta effettivamente contestata, la Corte non può valutare la rilevanza della questione, che diviene perciò manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Quale norma penale era in discussione?

    L’art. 2, commi 4 e 5, del d.l. n. 90 del 2008, che puniva chi impediva o rendeva «più difficoltoso» l’accesso ai siti strategici per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

    Perché la Corte non ha esaminato il merito sulla determinatezza?

    Perché l’ordinanza di rimessione descriveva in modo insufficiente la fattispecie, non chiarendo quale condotta fosse concretamente contestata, e ciò impediva ogni valutazione sulla rilevanza della questione.

    Cos’è il principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione?

    È la regola per cui l’ordinanza deve contenere in sé tutti gli elementi necessari al giudizio, senza che la Corte possa colmarne le lacune leggendo gli atti di causa.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — invocato sotto il profilo della determinatezza della fattispecie penale, ma non esaminato per l’inammissibilità.
    • Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di difesa, asseritamente leso dall’indeterminatezza della norma penale.
  • Corte cost. n. 54/2016 – Procreazione medicalmente assistita e coppie fertili portatrici di malattie genetiche

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    Con l’ordinanza n. 54 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sulla legge n. 40 del 2004 in tema di accesso alla procreazione medicalmente assistita delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche: la norma era già stata rimossa con la sentenza n. 96 del 2015.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) inizialmente non consentiva l’accesso alle tecniche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Una coppia in questa situazione aveva fatto valere il proprio diritto di accesso davanti al giudice comune.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Milano ha sollevato la questione sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 96 del 2015 era già stata dichiarata, con efficacia ex tunc, l’illegittimità delle norme nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente sentenza di illegittimità costituzionale, con efficacia retroattiva, la successiva questione che ha lo stesso oggetto va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la Corte con la sentenza n. 96 del 2015?

    Aveva dichiarato illegittime le norme della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da strutture pubbliche.

    Perché la questione n. 54 del 2016 è stata dichiarata inammissibile?

    Per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma censurata era già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc dalla precedente sentenza n. 96 del 2015.

    Cosa significa «efficacia ex tunc» della dichiarazione di illegittimità?

    Significa che la norma è considerata come mai esistita fin dall’origine, salvo i rapporti già esauriti; per questo non vi era più nulla su cui pronunciarsi nel giudizio successivo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 53/2016 – Estinzione della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese

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    Con l’ordinanza n. 53 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2495 del codice civile, che prevede l’estinzione della società con la cancellazione dal registro delle imprese. La pronuncia richiesta avrebbe avuto carattere fortemente manipolativo e creativo.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma del diritto societario del 2003, la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione: i creditori non soddisfatti possono agire contro i soci, nei limiti di quanto riscosso, e contro i liquidatori. Un lavoratore creditore lamentava di non poter più precostituire un titolo verso la società già estinta, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 2495, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, chiedendo di ripristinare il sistema anteriore alla riforma del 2003, in cui la cancellazione non determinava l’estinzione immediata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: la pronuncia richiesta avrebbe avuto un corposo tasso di manipolatività e creatività, incidendo sulla scelta di politica legislativa della riforma del 2003, in una materia rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore; inoltre il rimettente non aveva tentato l’interpretazione costituzionalmente conforme indicata dalle Sezioni unite della Cassazione.

    Il principio

    Sterilizzare gli effetti estintivi della cancellazione della società per ripristinare il sistema anteriore alla riforma del 2003 richiederebbe una rimodulazione complessiva degli effetti, riservata al legislatore. Non si tratta di soluzione costituzionalmente obbligata e la sua adozione esorbiterebbe dai poteri della Corte.

    Domande e risposte

    Cosa accade alla società con la cancellazione dal registro delle imprese?

    Secondo l’art. 2495 cod. civ., come riformato nel 2003, la cancellazione ne determina l’estinzione; i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso e contro i liquidatori in caso di colpa.

    Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

    Perché la pronuncia richiesta sarebbe stata fortemente manipolativa e creativa, avrebbe inciso su una scelta di politica legislativa riservata al legislatore e non costituiva soluzione costituzionalmente obbligata.

    Il giudice avrebbe potuto seguire un’altra strada?

    Sì: la Corte rileva che il rimettente non aveva esperito il doveroso tentativo di interpretazione conforme, nonostante gli orientamenti delle Sezioni unite della Cassazione e un precedente intervento della stessa Corte.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo della ragionevolezza della scelta legislativa operata con la riforma del 2003.
    • Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto del creditore di precostituire il titolo, ma nell’ambito di una richiesta ritenuta inammissibile.
  • Corte cost. n. 52/2016 – Intese con le confessioni religiose: il caso UAAR e la discrezionalità del Governo

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    La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, afferma che non spettava alla Cassazione sindacare il diniego del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. con l’UAAR. La decisione sull’avvio delle trattative è espressione della funzione di indirizzo politico del Governo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 8, terzo comma, della Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica siano regolati per legge sulla base di intese. Il Consiglio dei ministri aveva rifiutato di avviare le trattative con l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), ritenendo che la professione di ateismo non consentisse di assimilarla a una confessione religiosa. La Cassazione, a sezioni unite, aveva ritenuto sindacabile in sede giurisdizionale tale rifiuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Corte di cassazione, sezioni unite civili (sentenza n. 16305 del 2013), lamentando la menomazione della funzione di indirizzo politico riservata al Governo in materia religiosa (artt. 7, 8, terzo comma, 92 e 95 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Cassazione affermare la sindacabilità giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all’UAAR l’apertura delle trattative per l’intesa, e per l’effetto ha annullato la sentenza n. 16305 del 2013 delle sezioni unite civili.

    Il principio

    La decisione del Governo di avviare o meno le trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. costituisce esercizio della funzione di indirizzo politico, libera nel fine e come tale sottratta al sindacato dei giudici comuni. Non esiste un diritto del richiedente all’apertura delle trattative azionabile in sede giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte nel caso UAAR?

    Che non spettava alla Cassazione sindacare in sede giurisdizionale il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per l’intesa con l’UAAR; ha quindi annullato la sentenza delle sezioni unite n. 16305 del 2013.

    Perché la decisione sull’avvio delle trattative non è sindacabile dal giudice comune?

    Perché rientra nella funzione di indirizzo politico del Governo in materia religiosa, libera nel fine: l’avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost. partecipa della natura politica del procedimento legislativo a cui è preordinato.

    Esiste un diritto a ottenere l’intesa con lo Stato?

    No: secondo la Corte non esiste un diritto azionabile in giudizio all’apertura delle trattative; il Governo resta libero, nelle sue valutazioni politiche, di non avviarle o di non recepire l’intesa con legge.

    Norme collegate

    • Art. 8 della Costituzione — il terzo comma disciplina le intese tra Stato e confessioni religiose: è la norma al centro del conflitto.
    • Art. 95 della Costituzione — riguarda le attribuzioni del Governo e del Presidente del Consiglio, nell’esercizio della funzione di indirizzo politico.
  • Corte cost. n. 51/2016 – Servizio idrico integrato e competenza primaria della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima, limitatamente alle parole «e dalle province autonome», una norma statale sul servizio idrico integrato. La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria nell’organizzazione del servizio idrico, che lo Stato non poteva invadere.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva previsto che le regioni — e anche le province autonome — assegnassero agli enti locali un termine per aderire agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico. La Provincia autonoma di Trento, che ha una propria disciplina del servizio idrico, ha impugnato la norma nella parte in cui la coinvolgeva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, lamentando la violazione della propria competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata su numerose disposizioni dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome». Lo statuto speciale e le norme di attuazione riconoscono alla Provincia di Trento una competenza primaria sull’organizzazione, programmazione e tariffazione del servizio idrico, che la disposizione statale aveva invaso.

    Il principio

    La competenza primaria della Provincia autonoma in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata sullo statuto speciale e sulle norme di attuazione, non è stata ridotta dalla riforma del Titolo V e preclude allo Stato di imporre il proprio modello di gestione. Una clausola di salvaguardia non sana l’illegittimità quando la norma menziona espressamente le province autonome tra i destinatari.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sul servizio idrico?

    Ha dichiarato illegittima la norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome», perché invadeva la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento nell’organizzazione del servizio idrico.

    Su cosa si fonda la competenza della Provincia di Trento?

    Sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (acquedotti, opere idrauliche, urbanistica, utilizzazione delle acque pubbliche) e sulle relative norme di attuazione, già riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale.

    Perché la clausola di salvaguardia non ha salvato la norma?

    Perché la disposizione conteneva un espresso riferimento alle province autonome, in contraddizione con la clausola: in tali casi l’illegittimità non è esclusa dalla presenza della clausola.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — invocato nel quadro del riparto di competenze, da leggere insieme alle competenze statutarie primarie della Provincia autonoma.
  • Corte cost. n. 50/2016 – Esclusione del patteggiamento nel procedimento davanti al giudice di pace

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    Con l’ordinanza n. 50 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione del patteggiamento nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Le peculiarità di quel rito giustificano la scelta del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Davanti al giudice di pace non è ammessa l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento). Un imputato di lesioni colpose ne chiedeva l’accesso, ma la norma lo impediva: il giudice dubitava che tale esclusione fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Termini Imerese ha sollevato la questione sull’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando il proprio costante orientamento: il procedimento davanti al giudice di pace ha caratteri peculiari (semplificazione, reati minori, ruolo della persona offesa, finalità conciliative, apparato sanzionatorio autonomo) che lo rendono non comparabile con il procedimento ordinario e giustificano l’esclusione dei riti alternativi.

    Il principio

    L’esclusione del patteggiamento davanti al giudice di pace non viola né il principio di eguaglianza né il diritto di difesa: è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore, coerente con la specialità di un rito improntato alla conciliazione e al costante coinvolgimento della persona offesa.

    Domande e risposte

    Perché non si può patteggiare davanti al giudice di pace?

    Perché la legge esclude i riti alternativi in un procedimento che ha caratteri peculiari, orientato alla conciliazione tra le parti e con un apparato sanzionatorio autonomo, non comparabile con quello ordinario.

    Questa esclusione viola il principio di eguaglianza?

    No: secondo la Corte le situazioni non sono comparabili e la scelta del legislatore è ragionevole, sicché non vi è ingiustificata disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa.

    È una decisione isolata?

    No: la Corte ha richiamato precedenti conformi (ordinanze n. 28 del 2007, n. 312 e n. 228 del 2005) che avevano già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo dell’eguaglianza, ma ritenuto non leso data la non comparabilità dei riti.
    • Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non compromesso dall’esclusione dei riti alternativi.
  • Corte cost. n. 49/2016 – SCIA edilizia e competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma urbanistica della Regione Toscana che attribuiva all’Amministrazione un potere di controllo sulla SCIA più ampio di quello statale. La disciplina dei titoli edilizi è principio fondamentale riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al privato di avviare interventi edilizi senza un previo permesso, fermo restando il potere dell’Amministrazione di intervenire in autotutela entro limiti definiti dalla legge statale. Una norma toscana attribuiva invece all’ente un potere generale di controllo più esteso, dichiarando l’inefficacia della DIA/SCIA e ordinando la rimessa in pristino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana ha sollevato la questione sull’art. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, in riferimento all’art. 117, terzo comma (principi fondamentali della materia «governo del territorio»), e secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il primo profilo, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; è rimasta assorbita la censura relativa alla lettera m). La disciplina dei titoli edilizi, inclusa la SCIA, costituisce principio fondamentale della materia, sicché la Regione non poteva sostituirvi una propria regolazione.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come il «governo del territorio», i titoli abilitativi edilizi e la disciplina dei poteri dell’Amministrazione sulla SCIA esprimono principi fondamentali riservati allo Stato. La Regione può dettare norme di dettaglio, ma non sostituire i principi fondamentali, pena l’invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma toscana dichiarata illegittima?

    Attribuiva all’Amministrazione un potere generale di controllo sulla SCIA edilizia più ampio del potere di autotutela disciplinato dalla legge statale (art. 19 della legge n. 241 del 1990).

    Perché la Regione non poteva dettare quella disciplina?

    Perché la disciplina dei titoli edilizi, compresa la SCIA, è principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio», riservato alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    L’abrogazione successiva della norma ha influito sul giudizio?

    No: trattandosi di questione sollevata dal giudice amministrativo, vale il principio tempus regit actum, sicché la legittimità del provvedimento si valuta in base al diritto vigente al momento della sua adozione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il terzo comma riserva allo Stato i principi fondamentali del «governo del territorio»; è il parametro su cui si fonda l’illegittimità.
  • Corte cost. n. 48/2016 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 48 del 2016 la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del processo. Si tratta di una pronuncia di natura processuale, che chiude il giudizio senza esame del merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito. In alcuni casi, per il venir meno dei presupposti del giudizio — ad esempio la rinuncia delle parti seguita da accettazione — il processo si estingue e la Corte si limita a darne atto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguardava una questione di legittimità costituzionale promossa in via incidentale; il relatore della decisione è stato il giudice Daria de Pretis. Il testo dell’ordinanza non sviluppa l’esame del merito, essendosi verificata una causa di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La questione di legittimità costituzionale non è quindi stata esaminata nel merito.

    Il principio

    L’estinzione è un esito puramente processuale: chiude il giudizio costituzionale senza alcuna pronuncia sulla fondatezza della questione, lasciando impregiudicato il merito della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte dichiara l’estinzione del processo?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude per il venir meno dei suoi presupposti, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

    La norma censurata è stata giudicata legittima o illegittima?

    Né l’una né l’altra: con l’estinzione la Corte non esamina la fondatezza della questione, che resta impregiudicata.

    Una questione analoga potrebbe essere riproposta in futuro?

    Sì: poiché non vi è stata decisione sul merito, la medesima questione può essere nuovamente sollevata in un altro giudizio se ne ricorrono i presupposti.