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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte infondata l’impugnazione della Regione Veneto contro la legge di stabilità 2016. È stata cancellata l’applicazione di un tetto di spesa anche alle Regioni e alle Province autonome.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda i tagli e i vincoli di spesa imposti dalla legge di stabilità 2016 agli enti del settore pubblico. La Regione Veneto contestava che alcune di queste misure di contenimento finanziario fossero estese anche alle amministrazioni regionali e provinciali, comprimendone l’autonomia.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 219, 228 e 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 3, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 119 della Costituzione e alle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 219, nella parte in cui si applicava anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 228 e 236.

Il principio

Le misure statali di contenimento della spesa non possono estendersi automaticamente alle amministrazioni regionali e delle Province autonome quando ciò comprime indebitamente l’autonomia finanziaria e organizzativa garantita dalla Costituzione e dagli statuti speciali.

Domande e risposte

Cosa ha annullato la Corte?

L’applicazione del comma 219 della legge di stabilità 2016 alle Regioni e alle Province autonome.

Tutte le censure sono state accolte?

No: i commi 228 e 236 sono stati ritenuti legittimi e le relative questioni dichiarate non fondate.

Quale autonomia era in gioco?

L’autonomia finanziaria e organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, tutelata anche dall’art. 119 e dallo statuto speciale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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