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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui escludeva l’esenzione fiscale sui finanziamenti a medio e lungo termine quando l’operazione è effettuata da un intermediario finanziario anziché da una banca. La disparità di trattamento è stata ritenuta irragionevole.

Di cosa si tratta

L’art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (nella versione anteriore alla legge n. 244/2007) esenta da imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. Nella formulazione censurata il beneficio era riservato testualmente alle «aziende e istituti di credito», cioè alle banche, con esclusione degli intermediari finanziari che pure erogano lo stesso tipo di finanziamenti. La controversia nasceva da avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia del territorio aveva recuperato l’imposta ipotecaria a una società di intermediazione finanziaria (già Sviluppo Italia spa).

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione sull’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’agevolazione per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate dagli intermediari finanziari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 601/1973, nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 244/2007, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Il principio

A parità di operazione — il finanziamento a medio e lungo termine — il trattamento fiscale agevolato non può dipendere dalla sola natura soggettiva (banca o intermediario finanziario) del soggetto che eroga il credito: l’esclusione degli intermediari finanziari abilitati è irragionevole.

Domande e risposte

L’agevolazione spettava solo alle banche?

Nella versione censurata la lettera della norma riservava l’esenzione alle aziende e istituti di credito; la Corte ha esteso il beneficio anche agli intermediari finanziari che effettuano le analoghe operazioni.

Quali imposte riguarda l’esenzione?

Imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e tasse sulle concessioni governative sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

Perché la norma è stata ritenuta incostituzionale?

Perché creava una disparità irragionevole fondata sulla natura del soggetto erogante a fronte di operazioni identiche.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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