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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti

    Articolo 1204 Codice Civile: Terzi garanti

    Art. 1204 c.c. Terzi garanti

    In vigore

    La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore. Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1263.

  • Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale

    Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale

    Art. 1205 c.c. Surrogazione parziale

    In vigore

    Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario. SEZIONE III – Della mora del creditore

  • Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 Codice Civile: Condizioni

    Art. 1206 c.c. Condizioni

    In vigore

    Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione.

  • Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 Codice Civile: Effetti

    Art. 1207 c.c. Effetti

    In vigore

    Quando il creditore è in mora, è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

  • Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta

    Art. 1208 c.c. Requisiti per la validità dell’offerta

    In vigore

    Affinché l’offerta sia valida è necessario: 1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui; 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione; 6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; 7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.

  • Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazione

    Art. 1209 c.c. Offerta reale e offerta per intimazione

    In vigore

    Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

  • Articolo 1210 Codice Civile: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Articolo 1210 Codice Civile: Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    Art. 1210 c.c. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

    In vigore

    Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

  • Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    Art. 1211 c.c. Cose deperibili o di dispendiosa custodia

    In vigore

    Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace (1) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

  • Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito

    Art. 1212 c.c. Requisiti del deposito

    In vigore

    Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

  • Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito

    Art. 1213 c.c. Ritiro del deposito

    In vigore

    Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato. Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.