Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 184/2017 – Pena minima per gli stupefacenti dopo la sent. 32/2014

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla pena minima edittale prevista dall’art. 73 del Testo unico stupefacenti, riemersa a otto anni dopo la sentenza n. 32 del 2014. Un eventuale ripristino della pena più mite spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 32 del 2014 — che aveva dichiarato illegittime per vizi procedurali le norme che avevano unificato il trattamento sanzionatorio delle droghe — era tornata applicabile la pena minima di otto anni per i fatti più gravi, anziché quella di sei anni introdotta nel 2006. La Cassazione chiedeva di ripristinare la pena più favorevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 (secondo comma) e 27 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che il rimettente chiedeva, in sostanza, di reintrodurre una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima per vizi procedurali tanto gravi da renderla inidonea a innovare l’ordinamento.

    Il principio

    Il giudice costituzionale non può ripristinare per via additiva una norma penale già caducata per vizi formali: la scelta del trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti spetta al legislatore, nel rispetto della riserva di legge in materia penale.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva la Cassazione?

    Di reintrodurre la pena minima di sei anni in luogo di quella di otto anni riemersa dopo la sentenza n. 32 del 2014.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili.

    Chi deve intervenire per modificare la pena?

    Il legislatore, cui spetta la scelta del trattamento sanzionatorio nel rispetto della riserva di legge penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2017 – Conflitto di attribuzione sul caso Pollari-Pompa dichiarato inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio nei confronti della Procura di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio di Nicolò Pollari e Pio Pompa per peculato.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un conflitto tra il Governo e la Procura della Repubblica di Perugia. Il Presidente del Consiglio contestava alla Procura di aver formulato una richiesta di rinvio a giudizio (per peculato aggravato continuato) in una vicenda collegata a documenti coperti, secondo il ricorrente, da segreto di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nel procedimento penale a carico degli imputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Ha osservato che la precisazione delle conclusioni del pubblico ministero in sede di udienza preliminare non costituisce un atto idoneo a ledere in via definitiva le attribuzioni costituzionali del ricorrente, non avendo l’effetto di condizionare in modo irreversibile l’esito del processo.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone un atto che incida concretamente e attualmente sulle competenze costituzionali del ricorrente: la mera richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non possiede tale idoneità lesiva e rende il conflitto inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, contro la Procura della Repubblica di Perugia.

    Come si è concluso?

    Con una dichiarazione di inammissibilità del conflitto.

    Perché inammissibile?

    Perché la richiesta del pubblico ministero in udienza preliminare non è un atto idoneo a ledere in modo definitivo le attribuzioni costituzionali invocate.

  • Corte cost. n. 182/2017 – Piano ambientale ILVA e leale collaborazione con la Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Puglia contro la norma che disciplinava le modifiche al Piano ambientale e sanitario dell’ILVA di Taranto. La disposizione è legittima perché tutela un interesse nazionale prevalente.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda l’ILVA di Taranto e le modalità con cui poteva essere modificato o integrato il «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria» dello stabilimento. La Regione Puglia lamentava di essere stata esclusa da qualsiasi forma di coinvolgimento, anche solo un parere non vincolante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (convertito dalla legge n. 151 del 2016), in riferimento agli artt. 3, 117 (terzo e quarto comma) e 118 (primo e secondo comma) della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che la disciplina, pur incidendo su un intreccio di materie (ambiente, salute, attività produttive), risponda a un preminente interesse nazionale alla continuità produttiva di uno stabilimento strategico e alla bonifica ambientale, tale da giustificare la scelta del legislatore statale.

    Il principio

    Quando una disposizione interviene su un intreccio di competenze nel quale prevale un interesse nazionale di carattere strategico, lo Stato può adottarla anche senza un coinvolgimento formale della Regione, purché la disciplina sia ragionevole e proporzionata rispetto al fine perseguito.

    Domande e risposte

    La Regione Puglia ha vinto il ricorso?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni, confermando la legittimità della norma statale sull’ILVA.

    Perché la Regione non doveva essere coinvolta?

    Perché la disciplina rispondeva a un interesse nazionale prevalente legato alla strategicità dello stabilimento e alla tutela ambientale, che giustificava la scelta statale.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione e il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2017 – Correzione di errori materiali nelle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017

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    La Corte corregge un errore materiale presente nella motivazione delle proprie ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, sostituendo l’erroneo riferimento alla «sentenza n. 170 del 2017» con quello corretto alla «sentenza n. 198 del 2017».

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un’ordinanza di correzione di errore materiale: la Corte non riesamina alcuna questione, ma emenda una svista contenuta in due sue precedenti ordinanze, senza modificarne il contenuto sostanziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale: il procedimento riguarda esclusivamente la correzione di errori materiali presenti nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017, le parole «sentenza n. 170 del 2017» siano sostituite dalle parole «sentenza n. 198 del 2017».

    Il principio

    Gli errori materiali presenti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale delle pronunce.

    Domande e risposte

    Che tipo di provvedimento è questo?

    Un’ordinanza di correzione di errore materiale, non una decisione su una questione di costituzionalità.

    Cosa è stato corretto?

    Nella motivazione delle ordinanze n. 202 e n. 203 del 2017 il riferimento alla «sentenza n. 170 del 2017» è stato sostituito con «sentenza n. 198 del 2017».

    La correzione cambia il contenuto delle ordinanze?

    No, riguarda solo errori materiali e non altera il contenuto sostanziale delle decisioni.

  • Corte cost. n. 225/2017 – Conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e la Corte dei conti

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    La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei conti, respingendo però l’istanza di sospensione degli atti impugnati: si tratta della fase preliminare di ammissibilità, non della decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato consente a un organo costituzionale di far valere davanti alla Corte la lesione delle proprie competenze. In questo caso il Presidente della Repubblica contestava alcune pronunce della Corte dei conti ritenute lesive delle sue attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio nasce da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Corte dei conti, in relazione ad alcune sentenze e a una nota della Procura regionale per il Lazio. La pronuncia riguarda la fase di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’istanza di sospensione degli atti impugnati e ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, disponendo le notifiche necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito.

    Il principio

    Nella fase preliminare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; la decisione di ammissibilità non anticipa l’esito del merito.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui un organo costituzionale fa valere davanti alla Corte la lesione delle proprie competenze da parte di un altro potere.

    Chi ha sollevato il conflitto?

    Il Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte dei conti, in relazione ad alcune sue pronunce.

    Cosa ha deciso la Corte in questa fase?

    Ha respinto l’istanza di sospensione ma ha dichiarato ammissibile il ricorso, consentendo la prosecuzione del giudizio nel merito.

  • Corte cost. n. 224/2017 – Estinzione del giudizio sulle attività estrattive di cava in Lombardia

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    La Corte dichiara estinto il giudizio relativo all’impugnazione di una norma della Regione Lombardia in materia di attività estrattive di cava, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale lombarda riguardava gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava. Il Governo aveva contestato la norma in riferimento alla tutela dell’ambiente e agli obblighi comunitari, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione (vincoli europei e tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza esame del merito.

    Il principio

    Il venir meno delle ragioni del contendere — ad esempio per modifica della disciplina impugnata — comporta l’estinzione del giudizio in via principale, senza pronuncia sul merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge lombarda?

    Gli adempimenti derivanti dagli obblighi europei relativi alle attività estrattive di cava.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., su vincoli europei e tutela dell’ambiente.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, senza decisione nel merito.

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  • Corte cost. n. 223/2017 – Estinzione del giudizio sulla legge di stabilità della Regione siciliana

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 della Regione siciliana, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità regionale siciliana per il 2015, ritenendole in contrasto con i vincoli di bilancio e con il riparto di competenze. Nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, commi 1 e 2, e 31, in relazione all’Allegato 2, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esame del merito.

    Il principio

    Il venir meno delle ragioni del contendere nel giudizio in via principale conduce alla dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 della Regione siciliana, in materia di bilancio.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, su equilibrio di bilancio e riparto di competenze.

    Come si è concluso il giudizio?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo.

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  • Corte cost. n. 222/2017 – Concordato preventivo e tutela dei lavoratori (artt. 137 e 186 legge fallimentare)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 137 e 186 della legge fallimentare, in materia di risoluzione del concordato preventivo: le censure su uguaglianza e tutela del lavoro non superano il vaglio di ammissibilità e fondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) disciplina il concordato preventivo, procedura con cui un’impresa in crisi cerca un accordo con i creditori. Gli artt. 137 e 186 riguardano la risoluzione del concordato per inadempimento. Il Tribunale di Reggio Emilia dubitava della tutela riservata ai lavoratori-creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 137 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nei testi sostituiti dal d.lgs. n. 169 del 2007, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, sezione fallimentare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative agli artt. 137 e 186 della legge fallimentare in riferimento agli artt. 35, 38 e 41 Cost., e la manifesta infondatezza della questione sull’art. 186 in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    Le questioni che muovono da una ricostruzione non corretta del quadro normativo o che chiedono interventi rimessi al legislatore non superano il vaglio di ammissibilità; la disciplina della risoluzione del concordato preventivo non è di per sé irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinano gli artt. 137 e 186 della legge fallimentare?

    La risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, nei testi modificati dal d.lgs. n. 169 del 2007.

    Cosa lamentava il Tribunale di Reggio Emilia?

    Un’insufficiente tutela dei lavoratori-creditori nel concordato, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 41 Cost.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sono state dichiarate in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.

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  • Corte cost. n. 221/2017 – Citazione a giudizio e termini nel procedimento penale (artt. 553 e 554 c.p.p.)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, relative ai termini per la notificazione del decreto di citazione a giudizio: le richieste del giudice rimettente miravano a un intervento additivo riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale disciplinano gli adempimenti legati alla citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale. Il giudice di Tivoli dubitava che l’assenza di un termine prestabilito per la notificazione del decreto di citazione fosse compatibile con i principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non impongono al pubblico ministero termini prestabiliti per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 553 e 554 del codice di procedura penale.

    Il principio

    Sono inammissibili le questioni che chiedono alla Corte di introdurre nuovi termini procedurali, perché la scelta tra le possibili soluzioni spetta alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice di Tivoli?

    L’assenza di un termine prestabilito per la notificazione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero.

    Quali principi erano invocati?

    Gli artt. 3, 25, primo comma, e 111 della Costituzione: uguaglianza, principio del giudice naturale e giusto processo.

    Perché le questioni sono inammissibili?

    Perché chiedevano un intervento additivo riservato alle scelte discrezionali del legislatore.

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  • Corte cost. n. 220/2017 – Estinzione del giudizio sui farmaci a base di cannabinoidi in Campania

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di una norma della Regione Campania sull’erogazione di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi a fini terapeutici, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale campana disciplinava l’erogazione, nell’ambito del servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Il Governo aveva contestato la norma sul piano del riparto di competenze, ma nel corso del giudizio sono venute meno le ragioni del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 8 agosto 2016, n. 27, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza concorrente in materia di tutela della salute). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, senza esame del merito della questione.

    Il principio

    Quando vengono meno le ragioni del contendere nel giudizio in via principale — per esempio per modifica della norma impugnata — il processo si conclude con una dichiarazione di estinzione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge campana?

    L’erogazione, tramite il servizio sanitario regionale, di farmaci e preparati a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Per asserita violazione del riparto di competenze in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.).

    Come si è concluso il giudizio?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito.

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  • Corte cost. n. 219/2017 – Compenso dell’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 76, comma 2, del testo unico sulle spese di giustizia, relativo ai presupposti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e i presupposti della questione.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) consente ai non abbienti di difendersi in giudizio a carico dello Stato. La norma censurata disciplina come si calcola il reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, anche tenendo conto dei familiari conviventi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 76, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, primo comma, della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non chiarisce in modo adeguato la rilevanza e i presupposti della questione nel giudizio in corso.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina la norma censurata?

    Il calcolo del reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione ai familiari conviventi.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Verona, nell’ambito di un procedimento di liquidazione del compenso a un avvocato.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per carenze nella motivazione sulla rilevanza e sui presupposti della questione, che hanno impedito alla Corte di esaminarla nel merito.

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  • Corte cost. n. 218/2017 – Valutazione d’impatto ambientale delle strade extraurbane in Veneto

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Veneto che escludeva dalla verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di lunghezza pari o inferiore a 5 km, in contrasto con la normativa di tutela ambientale.

    Di cosa si tratta

    La valutazione d’impatto ambientale (VIA) serve a verificare gli effetti di un’opera sull’ambiente. La legge regionale veneta sottraeva a tale verifica alcune strade extraurbane secondarie di limitata estensione, riducendo così il livello di tutela ambientale rispetto agli standard statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10, in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione (competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente). La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell’art. 7, comma 2, della legge regionale veneta n. 10 del 1999, nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km.

    Il principio

    Le Regioni non possono ridurre i livelli di tutela ambientale fissati dallo Stato, escludendo dalla verifica di assoggettabilità a VIA opere che la normativa statale vi assoggetta: la tutela dell’ambiente è di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma veneta?

    Escludeva dalla verifica di assoggettabilità a VIA le strade extraurbane secondarie pari o inferiori a 5 km.

    Perché è stata ritenuta illegittima?

    Perché abbassava il livello di tutela ambientale fissato dallo Stato, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost.

    Da quando ha effetto la dichiarazione?

    La Corte ha fissato gli effetti dell’illegittimità a far tempo dal 31 luglio 2007.

    Norme collegate