Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 47/2016 – Procedimenti disciplinari dei docenti universitari e mancata disciplina transitoria

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    Con l’ordinanza n. 47 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sulla legge Gelmini nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari: il rimettente ha individuato in modo inesatto la norma da censurare.

    Di cosa si tratta

    Nel passaggio dal vecchio Collegio di disciplina presso il CUN ai nuovi organi disciplinari istituiti presso i singoli atenei, mancava una norma transitoria. Un docente sottoposto a procedimento disciplinare lamentava l’incertezza sui tempi e sull’organo competente in quel periodo intermedio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato la questione sull’art. 10 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta di Nizza), nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria tra la soppressione del vecchio organo e la costituzione dei nuovi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza e per inesatta individuazione della disposizione da scrutinare: il petitum (riattivare il Collegio presso il CUN) era estraneo all’oggetto del giudizio a quo e contraddittorio, mentre la garanzia dei tempi del procedimento dipendeva dalla disciplina della sospensione del termine (comma 5 dell’art. 10), non dalla lamentata assenza di norma transitoria.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con esattezza la disposizione che effettivamente governa la fattispecie. Indirizzare la censura verso una norma diversa da quella realmente rilevante — qui la disciplina della sospensione del termine di estinzione del procedimento — rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era il problema sollevato dal TAR Umbria?

    La mancanza di una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari nel periodo tra la soppressione del Collegio presso il CUN e l’istituzione dei nuovi organi di ateneo.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché il petitum del rimettente era estraneo e contraddittorio rispetto al giudizio principale e perché la norma davvero rilevante era quella sulla sospensione del termine, non l’assenza di disciplina transitoria.

    Cosa insegna questa pronuncia sull’impostazione delle questioni?

    Che individuare in modo inesatto la disposizione da sottoporre a scrutinio costituisce un autonomo motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2016 – Denominazione del «fallimento» e limiti del giudizio di costituzionalità

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    Con l’ordinanza n. 46 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge fallimentare sollevate dal Tribunale di Vicenza: cambiare il nome dell’istituto del «fallimento» per ragioni di dignità della persona è scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Vicenza riteneva che la stessa parola «fallimento» e la disciplina del regio decreto del 1942 fossero lesive della dignità della persona del fallito e chiedeva alla Corte una pronuncia che ne mutasse il nome (ad esempio in «insolvenza» o «liquidazione giudiziale»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni avevano per oggetto gli artt. 1, primo comma, 5, primo comma, e 147, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni: la prima per il carattere meramente virtuale della rilevanza e per l’ancipite petitum; la seconda per inadeguata motivazione sulla rilevanza e per il carattere creativo della pronuncia additiva richiesta. Il mutamento del nomen iuris dell’istituto rientra nelle scelte riservate al legislatore.

    Il principio

    Per quanto apprezzabile l’esigenza di tutelare la dignità della persona, la sostituzione della denominazione di un istituto giuridico è materia di politica legislativa, riservata al Parlamento e non al giudice delle leggi; la Corte richiama in proposito gli stessi progetti di riforma allora in discussione.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il Tribunale di Vicenza?

    Di dichiarare illegittime le norme della legge fallimentare nella parte in cui usano il termine «fallimento», ritenuto lesivo della dignità della persona, per ottenerne il mutamento di denominazione.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Per il carattere virtuale della rilevanza, l’ambiguità del petitum e perché la pronuncia richiesta era creativa: cambiare il nome dell’istituto spetta al legislatore.

    Il legislatore è poi intervenuto sul punto?

    La Corte segnala che era già in elaborazione una delega per la riforma della crisi d’impresa che prevedeva la sostituzione del termine «fallimento» con espressioni come «liquidazione giudiziale».

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 45/2016 – Trattamenti previdenziali sostitutivi dei Consorzi ASI della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla norma siciliana che vietava di erogare trattamenti di previdenza integrativi o sostitutivi in assenza di una legge che ne definisse presupposti e copertura. Letta in chiave sistematica, la norma non sopprime i diritti già maturati.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente di un Consorzio per l’Area di sviluppo industriale (ASI) di Gela percepiva una pensione erogata in via sostitutiva dal Consorzio. Una legge regionale di assestamento del bilancio ha introdotto il divieto di erogare trattamenti previdenziali integrativi o sostitutivi in mancanza di una espressa previsione legislativa che ne definisse ambito, presupposti, entità e copertura. Il pensionato, disabile grave, temeva la perdita definitiva del proprio trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 21 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, ritenendo che la norma sopprimesse in modo immediato e irragionevole un “diritto quesito”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le censure. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui la norma interromperebbe l’erogazione delle pensioni già maturate — è erroneo: il divieto opera soltanto in assenza di un fondamento normativo, mentre per i Consorzi ASI tale fondamento esiste, sicché i diritti previdenziali già sorti non sono soppressi.

    Il principio

    Una disposizione che subordina nuovi trattamenti previdenziali a una espressa base legislativa va letta in chiave sistematica: non equivale all’eliminazione integrale di pensioni già legittimamente attribuite. Permane la necessità, già affermata dal legislatore, di garantire un’adeguata copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Qual era il timore del giudice rimettente?

    Che la norma regionale interrompesse con effetto immediato l’erogazione delle pensioni sostitutive già maturate, sopprimendo in modo irragionevole un diritto già sorto.

    Perché la questione è stata ritenuta non fondata?

    Perché il presupposto interpretativo era errato: il divieto opera solo quando manca un fondamento normativo, che per i Consorzi ASI invece sussiste; i diritti già maturati non vengono cancellati.

    La Corte ha distinto questa ipotesi dalla soppressione di pensioni già attribuite?

    Sì: ha richiamato la propria giurisprudenza che distingue la modifica ragionevole di situazioni fondate su leggi anteriori dall’eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, qui non ravvisabile.

    Norme collegate

    • Art. 36 della Costituzione — da cui, insieme all’art. 38, la Corte trae il principio di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale.
    • Art. 38 della Costituzione — tutela il diritto a un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita.
  • Corte cost. n. 44/2016 – Competenza del giudice tributario e sede del concessionario della riscossione

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo il criterio che radicava la competenza della commissione tributaria provinciale nella circoscrizione del concessionario della riscossione anziché in quella dell’ente locale impositore. Costringere il contribuente a difendersi in una sede lontana viola il diritto di agire in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune affida l’accertamento e la riscossione di un tributo locale (come l’ICI) a un concessionario con sede in una provincia diversa e distante, secondo la norma censurata il ricorso doveva essere presentato davanti alla commissione tributaria del luogo dove ha sede il concessionario. Il contribuente poteva così trovarsi a dover agire in un foro molto lontano da dove si trova l’immobile e da dove ha sede l’ente che ha imposto il tributo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato la questione sull’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissava la competenza in base alla sede del concessionario del servizio di riscossione anche quando questa ricade in una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale concedente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la censura relativa all’art. 97 Cost. (parametro ritenuto inconferente, perché il buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici e non l’esercizio della funzione giurisdizionale) e ha invece accolto quella relativa all’art. 24 Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma sia nel testo anteriore sia in quello sostituito dal d.lgs. n. 156 del 2015: competente è la commissione nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente, non il concessionario.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare la competenza, ma non può imporre al cittadino oneri tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa. Far dipendere il foro dalla sede di un concessionario scelto liberamente dall’ente locale, senza limiti geografici, costituisce un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 44 del 2016?

    Ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., il criterio che attribuiva la competenza tributaria alla commissione del luogo di sede del concessionario della riscossione, anziché a quella del luogo di sede dell’ente locale impositore.

    Perché il criterio è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa?

    Perché l’ente locale poteva affidare il servizio a un concessionario distante, costringendo il contribuente a un trasferimento gravoso, talvolta sproporzionato rispetto al valore della lite, fino al punto di indurlo a rinunciare a impugnare l’atto.

    Davanti a quale commissione tributaria va ora proposto il ricorso?

    Davanti alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore (oggi ente impositore), non quella del concessionario o agente della riscossione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2017 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 269 del 2017

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 269 del 2017, ripristinando il testo corretto di alcuni passaggi del «Considerato in diritto».

    Di cosa si tratta

    Nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017 si erano insinuati alcuni refusi: una parola di troppo («, ritenendo»), l’omessa indicazione dei parametri costituzionali interni e degli artt. 11 e 117 Cost. accanto ai parametri europei, e un’espressione scritta senza spazio («tributariaprovinciale»). Si tratta di errori puramente formali, da correggere senza incidere sul contenuto della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di errori materiali contenuti nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017.

    La decisione della Corte

    La Corte, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative, ha disposto la correzione dei tre errori materiali: l’espunzione della parola «, ritenendo»; il ripristino del riferimento ai parametri europei «come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.» e agli altri parametri costituzionali interni; la corretta scrittura dell’espressione «tributaria provinciale».

    Il principio

    I refusi e gli errori materiali contenuti nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, ripristinando il testo corretto senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.

    Domande e risposte

    La correzione cambia il significato della sentenza n. 269 del 2017?

    No. Si limita a ripristinare il testo corretto di alcuni passaggi della motivazione, senza incidere sul merito e sul dispositivo della decisione.

    Che cosa è stato corretto?

    Una parola in eccesso, l’omessa menzione degli artt. 11 e 117 Cost. e dei parametri interni, e un’espressione scritta senza lo spazio («tributariaprovinciale»).

    Su quale base la Corte corregge i propri errori?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 280/2017 – Conflitti sulle leggi elettorali: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione promossi da alcuni parlamentari e da un cittadino elettore in relazione alle modalità di approvazione delle leggi elettorali (legge n. 52 del 2015 e successiva riforma).

    Di cosa si tratta

    Alcuni deputati, un cittadino elettore e altri ricorrenti avevano sollevato più conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati e, ove occorra, il Governo, contestando la procedura di approvazione delle leggi elettorali, in particolare il ricorso alla questione di fiducia e il fatto che al voto avessero partecipato deputati eletti con il premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 1 del 2014. I ricorsi, dal contenuto in larga parte sovrapponibile, sono stati riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti hanno promosso, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, distinti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo, in relazione alla «situazione» determinata dall’approvazione delle ultime due leggi elettorali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre ricorsi nella fase di ammissibilità, li ha dichiarati inammissibili, restando assorbito l’esame di ogni altro profilo e requisito. La pronuncia è di rito e non entra nel merito delle modalità di approvazione delle leggi elettorali.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è uno strumento utilizzabile da singoli parlamentari o cittadini per contestare in generale le modalità di approvazione di una legge: in mancanza dei requisiti prescritti, il ricorso è inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la regolarità delle leggi elettorali?

    No. Ha dichiarato i conflitti inammissibili nella fase preliminare, senza esaminare il merito della procedura di approvazione.

    Perché i ricorsi sono stati riuniti?

    Perché avevano oggetto e argomentazioni in larga parte sovrapponibili, relativi alla medesima «situazione» creatasi con le ultime leggi elettorali.

    Che cosa contestavano i ricorrenti?

    Le modalità di approvazione delle leggi elettorali, fra cui il ricorso alla questione di fiducia e la partecipazione al voto di deputati eletti con un premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 279/2017 – Tenuità del fatto e recidiva: non abitualità legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: subordinarla alla «non abitualità» del comportamento, escludendola per il recidivo, non viola la Costituzione. Le ulteriori questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire fatti di reato di particolare tenuità, ma solo se il comportamento non è abituale. In un processo per furto aggravato a carico di un’imputata recidiva, il Tribunale di Padova dubitava che fosse ragionevole negare il beneficio in ragione di un dato soggettivo (la recidiva), trasformando un fatto lieve in punibile solo perché commesso da chi ha precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 131-bis, primo e terzo comma, del codice penale, nella parte relativa al requisito della non abitualità del comportamento, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione; ha inoltre censurato l’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., in riferimento anche all’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul requisito della non abitualità. Ha osservato che il fatto particolarmente lieve resta comunque un reato offensivo; condizionare la non punibilità anche a un dato soggettivo, come l’assenza di abitualità (che comprende la recidiva specifica e reiterata), non viola l’uguaglianza, perché situazioni soggettive diverse giustificano un diverso trattamento, né gli artt. 25 e 27 Cost. Le restanti questioni sull’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. sono state dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

    Il principio

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può legittimamente essere esclusa per chi ha un comportamento abituale: il diverso trattamento è collegato a una situazione soggettiva diversa e risponde a esigenze di prevenzione speciale, senza violare i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

    È l’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. che consente di non punire fatti di reato di scarsa offensività, a condizione, tra l’altro, che il comportamento dell’autore non sia abituale.

    Perché il recidivo è escluso dal beneficio?

    Perché la «non abitualità» comprende anche la recidiva specifica e reiterata: per la Corte ineguali condizioni soggettive giustificano un trattamento penale diverso, in coerenza con le esigenze di prevenzione speciale.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha respinto le censure: il requisito della non abitualità resta pienamente in vigore.

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  • Corte cost. n. 278/2017 – Correzione di errore materiale sulla sentenza incandidabilità

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 276 del 2016, in materia di incandidabilità, allineandolo all’unica disposizione effettivamente censurata.

    Di cosa si tratta

    Il dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 indicava, tra le norme dichiarate inammissibili, anche gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (Testo unico in materia di incandidabilità), oltre all’art. 11, comma 1, lettera a). In realtà il Tribunale di Messina aveva censurato soltanto quest’ultima disposizione. Si trattava quindi di un refuso da correggere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2016, relativa al d.lgs. n. 235 del 2012 in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale: nel capo n. 1) del dispositivo si deve leggere il riferimento al solo art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in luogo dell’erroneo richiamo anche agli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, come l’erronea indicazione delle norme censurate nel dispositivo, possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È uno sbaglio puramente formale, come un refuso o un’errata indicazione di una norma, che non riflette la reale volontà espressa dalla decisione e può essere corretto senza riaprire il merito.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 276 del 2016?

    No. La sentenza resta una pronuncia di inammissibilità; cambia solo l’esatta indicazione della disposizione effettivamente censurata.

    Quale norma era stata realmente impugnata?

    Solo l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina.

  • Corte cost. n. 13/2016 – Riduzione degli onorari dei difensori a carico dell’Erario

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    Con la sentenza n. 13 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce sulla riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni già compiute.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la disciplina della liquidazione, a carico dello Stato, degli onorari spettanti ai difensori (ad esempio nel patrocinio a spese dello Stato). La legge di stabilità 2014 aveva introdotto una riduzione di un terzo degli importi dovuti, applicandola anche alle prestazioni già rese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), introdotto dalla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della riduzione e la lesione del diritto a una retribuzione proporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina — compresa l’applicazione della riduzione anche a prestazioni già compiute — conforme agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

    Il principio

    La riduzione di un terzo degli onorari dei difensori liquidati a carico dell’Erario, anche con riferimento a prestazioni già rese, non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza né il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, trattandosi di compensi a carico della finanza pubblica disciplinabili dal legislatore.

    Domande e risposte

    Quale riduzione era contestata?

    La riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni professionali già compiute.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, su uguaglianza e ragionevolezza, tutela del lavoro e diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittima la riduzione degli onorari a carico dello Stato.

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  • Corte cost. n. 277/2017 – Conflitto sulla fiducia alla legge elettorale: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un’associazione, da un cittadino elettore e da un singolo senatore contro il Governo, in relazione alla questione di fiducia posta sulla riforma della legge elettorale.

    Di cosa si tratta

    Il CODACONS, un cittadino elettore e il senatore Bartolomeo Pepe avevano impugnato la delibera del Consiglio dei ministri e l’atto con cui il Governo aveva posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli della riforma del sistema di elezione di Camera e Senato. Lamentavano una lesione della sovranità popolare e delle prerogative parlamentari. Il conflitto tra poteri dello Stato presuppone però che i ricorrenti siano «poteri dello Stato» legittimati a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 e all’atto di posizione della questione di fiducia sulla riforma elettorale, invocando in particolare l’art. 134 della Costituzione sui poteri legittimati al conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il CODACONS e il cittadino elettore non possono qualificarsi poteri dello Stato; quanto al singolo senatore, pur impregiudicata la configurabilità di attribuzioni individuali del parlamentare, nel caso di specie egli pretendeva inammissibilmente di rappresentare l’intero organo cui appartiene in un conflitto promosso contro il Governo.

    Il principio

    Possono sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solo gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono: un’associazione, un cittadino elettore o un singolo parlamentare che pretenda di rappresentare l’intera Camera non hanno tale legittimazione.

    Domande e risposte

    Un cittadino o un’associazione possono ricorrere alla Corte con un conflitto tra poteri?

    No. Non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e quindi non sono legittimati a promuovere il conflitto.

    E un singolo senatore?

    La Corte non esclude in assoluto attribuzioni individuali del parlamentare, ma nel caso esaminato il senatore pretendeva di rappresentare l’intera Camera, ciò che ha reso il ricorso inammissibile.

    La Corte ha valutato la legittimità della fiducia sulla legge elettorale?

    No. Essendo il ricorso inammissibile per ragioni soggettive, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda.

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  • Corte cost. n. 43/2016 – Tagli di spesa alle Regioni e limiti del coordinamento finanziario

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui opera «a decorrere dall’anno 2014» anziché per il solo triennio 2014-2016; in parte dichiara estinto il processo, inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) imponeva alle Regioni riduzioni di spesa, tra cui tagli per beni e servizi e l’obbligo di contribuire al contenimento della finanza pubblica. La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno contestato la durata e l’ampiezza di tali vincoli, ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (oltre alle norme statutarie per Trento), in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014» anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»; ha dichiarato estinto il processo per Trento, inammissibili le questioni riferite all’art. 119, terzo e quarto comma, e non fondate le ulteriori questioni del Veneto.

    Il principio

    I vincoli statali di contenimento della spesa imposti alle Regioni nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica devono avere carattere transitorio e tendenzialmente temporaneo: una misura di riduzione concepita come permanente («a decorrere dal 2014») eccede i limiti del coordinamento finanziario e è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa imponevano le norme impugnate?

    Riduzioni di spesa per le Regioni nell’ambito della spending review, in particolare con i tagli previsti dagli artt. 14 e 15 del d.l. n. 66 del 2014.

    Perché l’art. 14 è stato dichiarato in parte illegittimo?

    Perché il taglio era previsto «a decorrere dal 2014», cioè in modo permanente: la Corte lo ha limitato al triennio 2014-2016, in coerenza con la natura transitoria dei vincoli di coordinamento finanziario.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2016 – Decisione sulle questioni civili nel processo penale (art. 538 c.p.p.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 12 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Firenze in materia di decisione sulle domande civili nel processo penale.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 538 del codice di procedura penale, che disciplina la decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile: in particolare il rapporto tra condanna penale e statuizioni a favore del danneggiato dal reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dubitando della conformità della disciplina ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., ritenendo la disciplina conforme ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

    Il principio

    La disciplina dell’art. 538 c.p.p. sulla decisione delle domande civili nel processo penale è conforme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, al diritto di difesa e al giusto processo: la diversa posizione della parte civile rispetto ad altri soggetti non determina una lesione di tali parametri.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 538 del codice di procedura penale?

    La decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile, in connessione con l’accertamento della responsabilità penale.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, relativi a uguaglianza e ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la norma conforme alla Costituzione.

    Norme collegate