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Autore: Andrea Marton

  • Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 Codice Civile: Termine

    Art. 1184 c.c. Termine

    In vigore

    Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

  • Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Articolo 1185 Codice Civile: Pendenza del termine

    Art. 1185 c.c. Pendenza del termine

    In vigore

    Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l’esistenza del termine. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

  • Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine

    Articolo 1186 Codice Civile: Decadenza dal termine

    Art. 1186 c.c. Decadenza dal termine

    In vigore

    Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

  • Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine

    Articolo 1187 Codice Civile: Computo del termine

    Art. 1187 c.c. Computo del termine

    In vigore

    Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

  • Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento

    Articolo 1188 Codice Civile: Destinatario del pagamento

    Art. 1188 c.c. Destinatario del pagamento

    In vigore

    Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

  • Articolo 1189 Codice Civile: Pagamento al creditore apparente

    Articolo 1189 Codice Civile: Pagamento al creditore apparente

    Art. 1189 c.c. Pagamento al creditore apparente

    In vigore

    Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.

  • Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace

    Articolo 1190 Codice Civile: Pagamento al creditore incapace

    Art. 1190 c.c. Pagamento al creditore incapace

    In vigore

    Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.

  • Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace

    Articolo 1191 Codice Civile: Pagamento eseguito da un incapace

    Art. 1191 c.c. Pagamento eseguito da un incapace

    In vigore

    Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

  • Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui

    Articolo 1192 Codice Civile: Pagamento eseguito con cose altrui

    Art. 1192 c.c. Pagamento eseguito con cose altrui

    In vigore

    Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

  • Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento

    Articolo 1193 Codice Civile: Imputazione del pagamento

    Art. 1193 c.c. Imputazione del pagamento

    In vigore

    Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.