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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Articolo 1164 Codice Civile: Interversione del possesso

    Art. 1164 c.c. Interversione del possesso

    In vigore

    Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

  • Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Articolo 1165 Codice Civile: Applicazione di norme sulla prescrizione

    Art. 1165 c.c. Applicazione di norme sulla prescrizione

    In vigore

    Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

  • Articolo 1166 Codice Civile: Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

    Articolo 1166 Codice Civile: Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

    Art. 1166 c.c. Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

    In vigore

    sospensione rispetto al terzo possessore Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine né le cause di sospensione indicate dall’articolo 2942. L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

  • Articolo 1167 Codice Civile: Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

    Articolo 1167 Codice Civile: Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

    Art. 1167 c.c. Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

    In vigore

    possesso L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato. CAPO III – Delle azioni a difesa del possesso

  • Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Articolo 1168 Codice Civile: Azione di reintegrazione

    Art. 1168 c.c. Azione di reintegrazione

    In vigore

    Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

  • Articolo 1169 Codice Civile: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Articolo 1169 Codice Civile: Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    Art. 1169 c.c. Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

    In vigore

    consapevole dello spoglio La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

  • Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Articolo 1170 Codice Civile: Azione di manutenzione

    Art. 1170 c.c. Azione di manutenzione

    In vigore

    Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente. TITOLO IX – Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

  • Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Articolo 1171 Codice Civile: Denuncia di nuova opera

    Art. 1171 c.c. Denuncia di nuova opera

    In vigore

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio. L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrire il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

  • Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Articolo 1172 Codice Civile: Denuncia di danno temuto

    Art. 1172 c.c. Denuncia di danno temuto

    In vigore

    Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

  • Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Articolo 1173 Codice Civile: Fonti delle obbligazioni

    Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni

    In vigore

    Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.