Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 89/2016 – Omesso versamento di ritenute certificate e soglia di punibilità

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    Con l’ordinanza n. 89 del 2016 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Lecco, Avellino e Treviso, che dubitavano della soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate. Nel frattempo era intervenuta una riforma legislativa che imponeva ai giudici di rivalutare la questione.

    Di cosa si tratta

    I tre Tribunali stavano giudicando imprenditori e sostituti d’imposta accusati di non aver versato all’erario le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai dipendenti, per importi compresi tra 51.000 e 95.000 euro, in relazione ad annualità precedenti il 2011. La questione nasceva dal confronto con la sentenza n. 80 del 2014, che aveva già ridisegnato le soglie per il reato «gemello» di omesso versamento dell’IVA.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano l’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui — per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 — puniva l’omesso versamento di ritenute superiori a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro, creando a loro avviso una irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di omesso versamento dell’IVA, già corretto dalla sentenza n. 80 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha disposto la restituzione degli atti ai tre Tribunali rimettenti. Nelle more del giudizio era sopravvenuto un mutamento del quadro normativo che imponeva ai giudici di verificare nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della disciplina vigente.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il contesto normativo applicabile alla fattispecie, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riconsideri la perdurante rilevanza della questione. La restituzione degli atti non implica né accoglimento né rigetto.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riesamini la rilevanza alla luce di sopravvenute modifiche normative, senza decidere nel merito sulla costituzionalità.

    Chi è il «sostituto d’imposta» di cui si parla?

    È il soggetto (ad esempio il datore di lavoro) che trattiene una quota delle somme corrisposte ad altri e deve versarla all’erario; se rilascia la certificazione ma non versa le ritenute oltre la soglia, commette il reato dell’art. 10-bis.

    La questione sulla soglia è stata quindi respinta?

    No: non è stata decisa nel merito. La Corte ha solo restituito gli atti, lasciando ai giudici il compito di rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e fondata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro invocato: principio di eguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla disparità tra soglie di punibilità.
  • Corte cost. n. 88/2016 – Vincoli edilizi nelle zone del terremoto di Messina del 1908

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    Con l’ordinanza n. 88 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su antiche disposizioni in materia edilizia emanate dopo il terremoto di Messina del 1908. Il giudice amministrativo siciliano non aveva motivato in modo adeguato le censure.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto del 1908 che distrusse Messina e Reggio Calabria, furono emanate disposizioni speciali in materia edilizia, in parte ancora formalmente vigenti. La controversia riguardava l’applicabilità di tali norme a vincoli e prescrizioni costruttive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato gli articoli da 124 a 137 del decreto-legge luogotenenziale n. 1399 del 1917 e l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (oltre allo statuto siciliano) e all’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per carenze e genericità nella ricostruzione del quadro normativo e nella motivazione delle censure.

    Il principio

    Anche di fronte a disposizioni risalenti e di dubbia perdurante vigenza, il giudice rimettente deve ricostruire con precisione il quadro normativo e argomentare puntualmente le censure: in difetto, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Erano norme davvero ancora in vigore?

    Si trattava di disposizioni del 1917 collegate al terremoto del 1908, la cui permanenza in vigore era confermata da un decreto del 2009 sulla legislazione anteriore al 1970.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le questioni erano manifestamente inammissibili per difetto di ricostruzione normativa e di motivazione.

    Quali parametri erano invocati?

    L’art. 3 della Costituzione, lo statuto della Regione siciliana e l’art. 76 Cost. sulla delega legislativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 87/2016 – Misure cautelari personali e motivazione dell’ordinanza (art. 291 c.p.p.)

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    Con l’ordinanza n. 87 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 291 del codice di procedura penale, in materia di richiesta e applicazione delle misure cautelari personali. Il giudice rimettente puntava a un intervento estraneo ai poteri della Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 291 del codice di procedura penale disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari personali: il pubblico ministero presenta la richiesta e il giudice decide con ordinanza motivata. La controversia riguardava i contenuti e le modalità di tale procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto ha impugnato l’art. 291 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, e non un esito costituzionalmente obbligato.

    Il principio

    Quando la pretesa del rimettente investe scelte discrezionali del legislatore o non individua una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 291 c.p.p.?

    Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari personali, dalla richiesta del pubblico ministero all’ordinanza del giudice.

    La Corte ha modificato la disciplina cautelare?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza intervenire sulla norma.

    Quali principi erano invocati?

    L’art. 3 (uguaglianza), l’art. 27, secondo comma (presunzione di non colpevolezza) e l’art. 111, secondo comma (giusto processo).

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  • Corte cost. n. 86/2016 – Bonifica e dissesto idrogeologico nel ricorso del Veneto

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    Con l’ordinanza n. 86 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro l’art. 42 del decreto «Sblocca Italia», riservando ad altre pronunce le ulteriori censure. Le doglianze regionali non erano sorrette da motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2014 conteneva, all’art. 42, misure in materia di interventi pubblici. La Regione Veneto riteneva che tali disposizioni invadessero le proprie competenze e violassero diversi parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del ricorso, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 42, per difetti di motivazione e per la genericità delle censure.

    Il principio

    Le censure di costituzionalità devono essere puntuali e adeguatamente argomentate: la genericità e l’assenza di una motivazione sufficiente sui singoli parametri comportano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’art. 42 era legittimo?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esame nel merito.

    Cosa significa che ha «riservato a separate pronunce»?

    Che le altre questioni dello stesso ricorso del Veneto saranno decise con provvedimenti distinti.

    Perché la questione è stata respinta?

    Per manifesta inammissibilità dovuta a carenze e genericità della motivazione delle censure.

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  • Corte cost. n. 85/2016 – Inquadramento del personale della Regione siciliana

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    Con la sentenza n. 85 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una legge della Regione siciliana del 1976 in materia di personale, sollevata dalla Corte d’appello di Palermo. Il giudice non aveva sperimentato un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava l’inquadramento e il trattamento di personale collegato a una legge della Regione siciliana del 1976 sull’informazione sull’attività regionale. La Corte d’appello, in funzione di giudice del lavoro, dubitava della legittimità della disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, riscontrando carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella verifica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che il giudice avrebbe dovuto previamente tentare.

    Il principio

    Prima di sollevare la questione di costituzionalità, il giudice deve verificare la praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione; l’omissione di tale verifica, unita a difetti nella ricostruzione, comporta l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma siciliana?

    Il trattamento e l’inquadramento di personale collegato alla legge regionale n. 79 del 1976 sull’informazione sull’attività della Regione.

    Perché la questione è stata respinta?

    Per inammissibilità: mancavano un’adeguata ricostruzione della fattispecie e il previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97, terzo comma (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

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  • Corte cost. n. 84/2016 – Divieto di ricerca sugli embrioni e revoca del consenso alla PMA

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    Con la sentenza n. 84 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita, riguardanti il divieto di ricerca sugli embrioni e il divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione. La scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 vieta la sperimentazione sugli embrioni che non sia finalizzata alla loro tutela e impedisce la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Il caso nasceva dalla richiesta di destinare alla ricerca embrioni non più impiantabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge n. 40 del 2004 (in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge (in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La scelta sulla destinazione degli embrioni alla ricerca e sulla revocabilità del consenso implica un bilanciamento di valori e interessi di altissimo rilievo, rimesso alla discrezionalità del legislatore e non surrogabile dalla Corte.

    Il principio

    Le decisioni sulla tutela dell’embrione, sulla ricerca scientifica e sulla revoca del consenso alla PMA coinvolgono valori etici e costituzionali contrapposti la cui composizione spetta in primo luogo al legislatore.

    Domande e risposte

    La Corte ha aperto alla ricerca sugli embrioni?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, ribadendo che la scelta spetta al legislatore: il divieto resta in vigore.

    Si può revocare il consenso dopo la fecondazione?

    La Corte non ha modificato la disciplina: il divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, previsto dalla legge n. 40, non è stato toccato.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché si tratta di scelte di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti riservate alla discrezionalità del legislatore.

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  • Corte cost. n. 133/2016 – Abolizione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’abolizione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti disposta dal d.l. n. 90 del 2014: la disciplina non viola l’autonomia universitaria, la decretazione d’urgenza né il buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 90 del 2014 ha eliminato l’istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai pubblici dipendenti (compresi professori universitari e avvocati dello Stato) di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Diversi giudici amministrativi ne dubitavano la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione (e all’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 2000/78/CE), su sollevazione del TAR della Lombardia e di altri giudici amministrativi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e non fondate le altre questioni: l’abolizione del trattenimento in servizio risponde a esigenze di ricambio e contenimento della spesa, non è manifestamente irragionevole, rispetta i presupposti della decretazione d’urgenza e non contrasta con il buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    L’eliminazione dell’istituto del trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo coerente con le finalità di ricambio generazionale e di contenimento della spesa pubblica e non lesiva dei parametri costituzionali evocati.

    Domande e risposte

    Che cos’era il trattenimento in servizio?

    Era la possibilità, per i pubblici dipendenti, di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; il d.l. n. 90 del 2014 lo ha abolito.

    Perché l’abolizione è legittima?

    Perché risponde a esigenze di ricambio generazionale e di contenimento della spesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore e senza violare i parametri costituzionali.

    Riguardava anche i professori universitari e gli avvocati dello Stato?

    Sì: le questioni erano state sollevate proprio con riguardo a docenti universitari e avvocati dello Stato, equiparati alla generalità dei pubblici dipendenti.

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  • Corte cost. n. 83/2016 – Opere di mitigazione del dissesto idrogeologico e leale collaborazione

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    Con la sentenza n. 83 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le norme statali in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. La disciplina statale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») conteneva misure urgenti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui interventi contro il dissesto idrogeologico. La Regione Veneto lamentava un’eccessiva compressione delle proprie competenze e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative al comma 2 (leale collaborazione e art. 117, terzo comma) e quelle sul comma 3 riferite alla leale collaborazione e all’art. 117, terzo comma; ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure sul comma 3 (artt. 2, 3, 97, 118 e 119). La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Gli interventi statali urgenti contro il dissesto idrogeologico possono incidere su materie di competenza concorrente quando sorretti da adeguati moduli di coordinamento, senza violare il principio di leale collaborazione purché sia garantito il coinvolgimento delle Regioni nei termini indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    La Regione Veneto ha vinto?

    No. Le sue censure sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: le norme statali sul dissesto idrogeologico sono rimaste in vigore.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, che ne ha precisato la portata compatibile con la Costituzione.

    Cosa sono le «separate pronunce»?

    La Corte ha rinviato ad altre decisioni l’esame delle ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 132/2016 – Computo del lavoro straordinario e norma interpretativa retroattiva

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2014: la norma, di carattere interpretativo, non viola il principio di uguaglianza né il divieto convenzionale di ingerenza retroattiva, data l’ambiguità del testo interpretato.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità di una norma con cui il legislatore aveva chiarito, con effetto retroattivo, il criterio di computo delle ore di lavoro straordinario prestate in giornata festiva, incidendo su giudizi pendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, su sollevazione del Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione interpretata era oggettivamente ambigua, ammettendo una doppia lettura sul parametro di computo dello straordinario; la norma interpretativa ha scelto una delle interpretazioni possibili senza creare disparità di trattamento e senza ledere il legittimo affidamento, non sussistendo un consolidato affidamento dei consociati.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica, che incide anche su giudizi in corso, è legittima quando si limita a privilegiare una delle interpretazioni già possibili di un testo ambiguo, senza violare il principio di uguaglianza né il legittimo affidamento tutelato dall’art. 6 CEDU.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente, con effetto anche sul passato e sui giudizi pendenti.

    Perché la norma non viola la CEDU?

    Perché si limitava a scegliere una delle letture già possibili di un testo ambiguo, senza ledere un legittimo affidamento dei destinatari.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 82/2016 – Conflitto dei Consigli regionali sull’abrogazione del referendum trivelle

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    Con l’ordinanza n. 82 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da sei Consigli regionali in relazione all’abrogazione di una norma collegata a un quesito referendario. I Consigli regionali non erano legittimati a sollevare quel conflitto.

    Di cosa si tratta

    Sei Consigli regionali avevano richiesto un referendum su una norma in materia di attività energetiche e infrastrutturali. La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione collegata al quesito, e l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione aveva statuito che non avessero più corso le relative operazioni. I Consigli hanno reagito con un conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Consigli regionali di Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di Camera, Senato e Presidente del Consiglio, in relazione all’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 208 del 2015, che ha abrogato l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nonché nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Difettavano i presupposti del conflitto tra poteri dello Stato: i Consigli regionali, nella veste assunta, non potevano contestare in tale sede l’esercizio della potestà legislativa statale e gli atti conseguenti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è lo strumento idoneo per contestare l’esercizio del potere legislativo del Parlamento: l’abrogazione di una norma con legge non è sindacabile in quella sede da parte dei Consigli regionali promotori del referendum.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il conflitto?

    I Consigli regionali di Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto.

    Cosa contestavano?

    L’abrogazione legislativa della norma su cui si fondava il quesito referendario e la conseguente decisione dell’Ufficio centrale per il referendum di fermare le operazioni.

    Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?

    Perché mancavano i presupposti del conflitto tra poteri: lo strumento non consente di sindacare in quella sede l’esercizio della funzione legislativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 81/2016 – Termine per la domanda di equo indennizzo da causa di servizio

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    Con l’ordinanza n. 81 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo. Il giudice rimettente non aveva ricostruito adeguatamente il quadro normativo applicabile.

    Di cosa si tratta

    Il dipendente pubblico che contrae un’infermità per causa di servizio può chiedere il riconoscimento della dipendenza e un equo indennizzo, secondo i procedimenti disciplinati dal d.P.R. n. 461 del 2001. La controversia riguardava i termini e le modalità di tale procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, riscontrando carenze nella ricostruzione del quadro normativo e nella motivazione, che impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    L’inadeguata individuazione e ricostruzione della disciplina applicabile da parte del giudice rimettente preclude l’esame della questione, che va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice?

    La disciplina del procedimento per l’equo indennizzo e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost.

    Perché la questione è stata respinta?

    Per manifesta inammissibilità: il giudice non aveva ricostruito in modo adeguato il quadro normativo, presupposto necessario per l’esame della Corte.

    La Corte ha valutato la salute del lavoratore?

    No. Non vi è stata pronuncia nel merito sui parametri invocati, tra cui l’art. 32 sulla salute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 131/2016 – Edilizia residenziale pubblica in Abruzzo e copertura finanziaria

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    La Corte dichiara illegittima una norma abruzzese in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiara inammissibili le ulteriori censure del Governo, in particolare quelle sulla copertura finanziaria formulate in modo assertivo.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della Regione Abruzzo in materia di edilizia residenziale pubblica, lamentando, tra l’altro, la mancanza di copertura finanziaria e la violazione del riparto di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, nella parte in cui inseriva l’art. 1.1 nella legge reg. n. 2 del 2008; ha invece dichiarato inammissibili le altre censure, tra cui quella sull’obbligo di copertura finanziaria, formulata in modo assertivo e priva di adeguata dimostrazione dell’effetto sul bilancio regionale.

    Il principio

    Il ricorso statale in via principale deve indicare con precisione le disposizioni impugnate e sorreggere le censure con un’argomentazione di merito; in particolare la denuncia di violazione dell’obbligo di copertura finanziaria non può essere meramente assertiva, ma deve dimostrare l’incidenza negativa sul bilancio.

    Domande e risposte

    Che cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    L’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, nella parte in cui inseriva l’art. 1.1 nella legge reg. n. 2 del 2008.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché formulate in modo assertivo: in particolare quella sulla copertura finanziaria non dimostrava l’effettivo impatto negativo sul bilancio regionale.

    Chi aveva proposto il ricorso?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge regionale abruzzese.

    Norme collegate