Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 172/2017 – Patrocinio regionale e legittima difesa: illegittima la legge ligure

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    La Corte dichiara illegittima una legge della Regione Liguria che prevedeva il patrocinio a spese regionali per chi, vittima di un reato, fosse poi indagato per eccesso colposo di legittima difesa: la materia è di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva stabilito di pagare la difesa nei processi penali a favore dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o la persona, fossero indagati per eccesso colposo in legittima difesa o assolti per legittima difesa. Lo Stato ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge regionale ligure n. 11 del 2016.

    Il principio

    La disciplina del patrocinio nei procedimenti penali tocca ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento penale e ordine pubblico): la Regione non può introdurre proprie regole in tale materia.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché la materia rientra nella competenza esclusiva statale richiamata dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), Cost., relativa a ordinamento penale e ordine pubblico.

    Cosa prevedeva la legge ligure?

    Il pagamento, a carico della Regione, della difesa penale di vittime di reato indagate per eccesso colposo in legittima difesa o assolte per legittima difesa.

    La norma è ancora applicabile?

    No. Dichiarata illegittima, ha cessato di avere efficacia.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — invocato, secondo comma lettere l) e h), sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e ordine pubblico
  • Corte cost. n. 171/2017 – Continuazione tra illeciti amministrativi: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina della continuazione tra illeciti amministrativi: il giudice di Genova chiedeva in sostanza una pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Una società era stata sanzionata per violazioni in materia di trasporto di rifiuti. Il Tribunale di Genova dubitava della legittimità della norma che limita la continuazione — cioè il trattamento sanzionatorio più favorevole per più violazioni unite da un medesimo disegno — alle sole infrazioni in materia previdenziale e assistenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita la continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione.

    Il principio

    L’estensione della disciplina della continuazione ad altri illeciti amministrativi comporta scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    Cos’è la continuazione nelle sanzioni amministrative?

    È un meccanismo che, in presenza di più violazioni legate da un unico disegno, consente un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, qui previsto solo per la materia previdenziale.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché chiedeva alla Corte un intervento additivo a contenuto discrezionale, di competenza del legislatore.

    La norma resta così com’è?

    Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la limitazione della continuazione resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2017 – Illegittima l’inammissibilità del ricorso previdenziale senza dichiarazione di valore

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    La Corte dichiara illegittimo l’ultimo periodo dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che sanzionava con l’inammissibilità il ricorso previdenziale privo della dichiarazione del valore della prestazione: una sanzione manifestamente irragionevole e sproporzionata.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi previdenziali la norma, per agevolare la liquidazione delle spese entro il limite del valore della prestazione, imponeva alla parte di dichiarare tale valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Torino, sezione lavoro, dubitava della legittimità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), ritenendo la sanzione dell’inammissibilità sproporzionata rispetto al fine perseguito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ha rilevato che il giudice, al momento della liquidazione, conosce già il valore della prestazione e resta comunque vincolato al limite legale: l’effetto deflattivo è già assicurato da altra disciplina, sicché la sanzione dell’inammissibilità risulta manifestamente irragionevole. Il motivo fondato sull’art. 117 in relazione alla CEDU è rimasto assorbito.

    Il principio

    È manifestamente irragionevole, e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso previdenziale per la sola mancanza della dichiarazione del valore della prestazione: una conseguenza sproporzionata rispetto al fine deflattivo, già altrimenti garantito, e lesiva dell’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cosa imponeva la norma annullata?

    Di indicare il valore della prestazione previdenziale nelle conclusioni del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

    Perché la sanzione era irragionevole?

    Perché il giudice conosce comunque il valore al momento della liquidazione e resta vincolato al limite legale: l’inammissibilità era un aggravio sproporzionato rispetto al fine perseguito.

    Cosa cambia per chi propone un ricorso previdenziale?

    La mancata dichiarazione del valore non può più comportare l’inammissibilità del ricorso.

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  • Corte cost. n. 240/2017 – Legittima la tassazione dei liquidi per sigarette elettroniche

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla norma che assoggetta a imposta di consumo i liquidi per inalazione delle sigarette elettroniche, con o senza nicotina: la disciplina è ragionevole e non viola il principio di capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Si discute della tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione (i liquidi delle sigarette elettroniche). La norma li assoggetta a un’imposta di consumo pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, includendo anche i liquidi privi di nicotina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio aveva sollevato la questione sull’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 53 (primo comma) e 97 della Costituzione, contestando l’irragionevolezza dell’equiparazione tra liquidi con e senza nicotina e il contrasto con la capacità contributiva e la tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondate le restanti questioni proposte in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53 Cost. Ha ritenuto esente da censure la sottoposizione a un identico e ridotto regime fiscale di tutti i prodotti liquidi da inalazione.

    Il principio

    È legittima la tassazione uniforme dei liquidi per sigarette elettroniche, anche privi di nicotina: l’imposta colpisce beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e persegue, oltre al recupero del gettito, una finalità di tutela della salute coerente con il principio di precauzione.

    Domande e risposte

    Quali liquidi sono tassati?

    Tutti i liquidi da inalazione senza combustione delle sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati come medicinali.

    Perché tassare anche i liquidi senza nicotina?

    Perché si tratta comunque di beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e la tassazione è coerente con la finalità di tutela della salute e di recupero del gettito eroso.

    La Corte ha annullato qualcosa?

    No: ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, lasciando in vigore la disciplina.

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  • Corte cost. n. 170/2017 – Concessioni idrocarburi e leale collaborazione con le Regioni

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    La Corte dichiara illegittima parte della disciplina statale sulle concessioni per gli idrocarburi (art. 38 del d.l. 133/2014), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure decisionali che incidono sul loro territorio.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni hanno impugnato le norme statali che, in nome dello sviluppo delle attività produttive e dell’apertura dei cantieri, disciplinavano in modo accentrato la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, ritenendo compromesse le proprie competenze in materia di governo del territorio e tutela ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in particolare l’art. 38 e numerosi suoi commi, nonché l’art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014. Ricorrenti: le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di alcune associazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale sul titolo concessorio unico, accogliendo in parte i ricorsi.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita competenze che incidono su ambiti regionali, in particolare sul governo del territorio, deve assicurare forme adeguate di leale collaborazione e coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti decisionali.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato tutto l’art. 38?

    No. Ha dichiarato illegittimo in particolare il comma 7 nella parte in cui non garantiva il coinvolgimento delle Regioni, decidendo separatamente altre questioni.

    Cosa cambia per le Regioni?

    Le procedure statali che le riguardano devono prevedere un loro adeguato coinvolgimento, secondo il principio di leale collaborazione.

    Gli interventi delle associazioni sono stati ammessi?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni nei giudizi promossi dalle Regioni.

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  • Corte cost. n. 169/2017 – Spesa sanitaria e ricorsi regionali: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Liguria contro le norme statali del 2015 sul contenimento della spesa sanitaria (cosiddetti piani di efficientamento e tetti di spesa farmaceutica).

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva introdotto, con il decreto-legge n. 78 del 2015, misure di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale. Due Regioni hanno impugnato quelle disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi commi degli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117 (quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: la Regione Veneto e la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate, comprese quelle sull’art. 9-septies promosse dalla Regione Liguria.

    Il principio

    Le impugnazioni regionali devono indicare con precisione le disposizioni censurate e le ragioni della loro lesività: censure generiche o non adeguatamente argomentate riguardo alle competenze e all’autonomia finanziaria conducono all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono inammissibili e non infondate?

    Perché la Corte non ne ha esaminato il merito: le censure presentavano vizi che ne impedivano la valutazione di fondatezza.

    Le norme sanitarie statali restano in vigore?

    Sì. Non essendo state dichiarate illegittime, le disposizioni del d.l. n. 78 del 2015 conservano efficacia.

    Cosa vuol dire «riservata a separate pronunce»?

    Significa che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni, rinviando ad altre decisioni l’esame dei profili residui.

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  • Corte cost. n. 168/2017 – Omesso versamento di ritenute: restituzione degli atti

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    Sull’omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis del d.lgs. 74/2000), la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice di Ancona, perché nel frattempo è intervenuta una modifica normativa che impone di riesaminare la questione.

    Di cosa si tratta

    Un imputato era accusato di non aver versato, entro i termini, le ritenute fiscali certificate ai propri sostituiti, per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge. Il Tribunale di Ancona riteneva irragionevole quella soglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento delle ritenute oltre 50.000 euro anziché oltre 103.291,38 euro, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Ancona in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Ancona, affinché il giudice riconsideri la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, dopo il rinvio alla Corte, sopravviene una modifica della disciplina applicabile, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante e fondata nel nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte non decide il merito e rinvia il fascicolo al giudice di partenza perché riesamini la questione tenendo conto delle novità normative sopravvenute.

    La soglia di punibilità è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito della soglia: ha rimesso la valutazione al giudice di Ancona.

    Perché conta lo «ius superveniens»?

    Perché una norma sopravvenuta può cambiare i termini della questione, rendendo necessario un nuovo vaglio di rilevanza da parte del giudice.

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  • Corte cost. n. 239/2017 – Legittimo l’art. 360 c.p.p. sui prelievi per la ricerca del DNA

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 360 del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende espressamente le garanzie difensive degli accertamenti tecnici irripetibili a ogni attività di prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

    Di cosa si tratta

    Si discute delle garanzie difensive nel processo penale durante le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. La questione è se ogni prelievo del genere debba sempre seguire le regole dell’accertamento tecnico non ripetibile (con avviso al difensore).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’art. 360 cod. proc. pen. violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo non prevedendo che le sue garanzie coprano sempre il prelievo di reperti per il DNA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha osservato, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il prelievo del campione biologico costituisce accertamento tecnico irripetibile (con le relative garanzie) solo quando richieda tecniche e competenze specialistiche; quando si tratta di mero rilievo non valutativo, non scatta l’obbligo di avviso. Spetta al giudice valutare in concreto la natura dell’attività.

    Il principio

    Le garanzie difensive dell’art. 360 cod. proc. pen. non si applicano automaticamente a ogni prelievo di reperti per la ricerca del DNA: occorre distinguere, in concreto, tra mero rilievo non valutativo e accertamento tecnico irripetibile che richiede competenze specialistiche.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Che le garanzie dell’art. 360 c.p.p. (tra cui l’avviso al difensore) si applicassero sempre al prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

    Come ha risposto la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la garanzia scatta solo quando il prelievo richiede competenze specialistiche, non per il mero rilievo non valutativo.

    Chi decide la natura dell’attività?

    Il giudice, con un apprezzamento in concreto sul caso specifico, distinguendo tra rilievo e accertamento tecnico irripetibile.

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  • Corte cost. n. 238/2017 – Legittima la nuova norma sui contratti di locazione non registrati

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 1, comma 59, della legge di stabilità 2016, che ha riscritto la disciplina sui contratti di locazione abitativa non registrati: la nuova norma, a differenza di quelle già annullate, non reintroduce il cosiddetto «contratto catastale».

    Di cosa si tratta

    Si discute della disciplina applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo non registrati. In passato la Corte aveva annullato norme che imponevano un canone e una durata legali (il cosiddetto «contratto catastale»). La legge di stabilità 2016 ha riscritto l’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998 sul tema.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Palermo e di Milano avevano sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 della Costituzione, sul presupposto che la nuova norma reiterasse il meccanismo già dichiarato illegittimo, in violazione anche del giudicato costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 87 del 2017: la disposizione vigente, a differenza di quelle precedenti, non ripristina né ridefinisce il contenuto del contratto quanto a durata e corrispettivo, e non viola dunque il giudicato costituzionale né il diritto di proprietà.

    Il principio

    Non viola l’art. 136 della Costituzione la nuova norma sui contratti di locazione non registrati che, a differenza di quelle già dichiarate illegittime, non reintroduce il «contratto catastale» né conforma autoritativamente durata e corrispettivo del rapporto.

    Domande e risposte

    Cos’era il «contratto catastale»?

    Un meccanismo, già annullato dalla Corte, che imponeva ex lege durata e canone ai contratti di locazione non registrati, conformando il rapporto in modo svantaggioso per il locatore.

    Perché la nuova norma è stata salvata?

    Perché, come già chiarito nella sentenza n. 87 del 2017, essa non ripristina né ridefinisce durata e corrispettivo del contratto, quindi non reintroduce il meccanismo censurato.

    Cosa tutela l’art. 136 della Costituzione?

    Impone che le norme dichiarate illegittime cessino di avere efficacia e vieta al legislatore di reintrodurle eludendo la decisione della Corte.

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  • Corte cost. n. 237/2017 – Legittime le regole statali sul concorso delle autonomie al debito pubblico

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate da numerose Regioni e Province autonome contro l’art. 4 della legge n. 164 del 2016, che disciplina il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4 della legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci, riscrivendo le regole con cui Regioni, comuni, province, città metropolitane e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato la norma in riferimento agli statuti speciali, al principio dell’accordo in materia finanziaria, al principio di leale collaborazione e all’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sui rispettivi statuti, e ha dichiarato non fondate — in alcuni casi nei sensi di cui in motivazione — le altre questioni, ritenendo legittima la disciplina statale sul concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito.

    Il principio

    Lo Stato può definire con legge ordinaria le modalità con cui le autonomie concorrono alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto dei principi costituzionali; né la legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio impone, di per sé, un generale vincolo di previa intesa con le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 4 impugnato?

    Le modalità con cui Regioni, enti locali e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni.

    Le Regioni hanno avuto ragione?

    No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate; la disciplina statale è stata ritenuta legittima.

    Serviva sempre l’intesa con le Regioni?

    No: secondo la Corte, dalla legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio non si ricava un obbligo generale di previa intesa con le Regioni per la legge ordinaria attuativa.

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  • Corte cost. n. 236/2017 – Inammissibili le questioni sul tetto ai compensi degli avvocati delle p.a.

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    La Corte dichiara inammissibili le numerose questioni sollevate da più tribunali amministrativi sull’art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha ridisciplinato i compensi professionali degli avvocati delle pubbliche amministrazioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 ha riformato il regime dei compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ponendo limiti e tetti agli emolumenti. Diversi TAR ne dubitavano la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti (TAR Trentino-Alto Adige, Calabria, Puglia, Molise e Campania) avevano censurato l’art. 9 in riferimento all’art. 77, secondo comma (mancanza dei presupposti del decreto-legge) e agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, oltre all’art. 2 Cost., lamentando l’irragionevolezza e gli effetti del nuovo regime.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dai vari tribunali amministrativi in riferimento ai parametri indicati, senza pronunciarsi nel merito sulla disciplina dei compensi.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono superare un rigoroso vaglio di ammissibilità (rilevanza, corretta individuazione della norma e dei parametri): se difettano tali requisiti, la Corte le dichiara inammissibili senza esaminarle nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la norma contestata?

    I compensi professionali degli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con nuovi limiti introdotti dal decreto-legge n. 90 del 2014.

    Come si sono concluse le questioni?

    Sono state tutte dichiarate inammissibili, quindi la norma non è stata esaminata nel merito.

    Perché era stato evocato l’art. 77 della Costituzione?

    Perché alcuni rimettenti contestavano la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per l’uso del decreto-legge.

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  • Corte cost. n. 235/2017 – Illegittime le nuove regole statali sul concorso ai fondi per le autonomie

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che aveva riformulato le regole sul concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico, accogliendo i ricorsi di numerose Regioni e Province autonome.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci di Regioni ed enti locali. La disposizione censurata sostituiva la disciplina del Fondo straordinario destinato a sostenere il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato l’art. 3, comma 1, lettera a), lamentando la lesione delle proprie competenze e dei principi sull’equilibrio dei bilanci e sul concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi negative del ciclo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016.

    Il principio

    Le modalità con cui lo Stato concorre a finanziare i livelli essenziali e le funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico devono rispettare le garanzie costituzionali dell’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: una disciplina che le comprime è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che riformulava il concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi avverse del ciclo economico.

    Chi aveva proposto i ricorsi?

    Numerose Regioni e Province autonome, tra cui Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto.

    Perché la questione tocca i bilanci?

    Perché riguarda l’attuazione del principio di equilibrio dei bilanci e il sostegno statale alle autonomie nei momenti di difficoltà economica.

    Norme collegate