Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 130/2016 – Delegificazione in materia di governo del territorio (Campania)

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sulla norma campana in materia di governo del territorio: il giudice rimettente muove da un presupposto interpretativo (l’esistenza di una delegificazione) privo di adeguata argomentazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Campania aveva introdotto una disposizione (art. 43-bis della legge reg. n. 16 del 2004) in materia di governo del territorio. Il TAR Campania riteneva che essa consentisse, di fatto, di sostituire la fonte legislativa con un regolamento, in una materia di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 43-bis della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, introdotto dalla legge reg. n. 1 del 2011, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 117, terzo comma, 121, secondo comma, e 123 della Costituzione, su sollevazione del TAR Campania, sezione prima.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il rimettente ha fondato tutte le censure sul presupposto, non adeguatamente argomentato, che la norma consentisse un fenomeno di delegificazione in materia di governo del territorio, senza dimostrare tale lettura né richiamare le disposizioni effettivamente rilevanti.

    Il principio

    Quando le censure di costituzionalità poggiano interamente su un presupposto interpretativo della norma impugnata, il giudice rimettente deve argomentarlo in modo congruo: l’assenza di motivazione su tale punto rende inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava il TAR Campania?

    Riteneva che la norma regionale consentisse di sostituire la legge con un regolamento (delegificazione) in materia di governo del territorio, di competenza concorrente.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché il presupposto interpretativo da cui muovevano tutte le censure non era stato adeguatamente argomentato dal rimettente.

    La norma regionale resta in vigore?

    Sì: la pronuncia è di inammissibilità e non si pronuncia sulla legittimità della disposizione.

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  • Corte cost. n. 80/2016 – Estinzione del giudizio sull’Agenzia veneta per l’innovazione agricola

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    Con l’ordinanza n. 80 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulle norme della Regione Veneto in materia di Agenzia per l’innovazione nel settore primario, a seguito della rinuncia al ricorso. Nessuna pronuncia sul merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva istituito un’Agenzia per l’innovazione nel settore primario, con norme che il Governo riteneva eccedere le competenze regionali. Prima della decisione, però, sono intervenute modifiche normative che hanno indotto il ricorrente a rinunciare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 13 e 14, comma 9, della legge della Regione Veneto n. 37 del 2014 (Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente o comunque accettata secondo le regole processuali, comporta l’estinzione del giudizio senza esame nel merito.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, nei giudizi in via principale, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle questioni proposte.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le norme venete erano legittime?

    No. Il processo si è chiuso per estinzione a seguito della rinuncia, senza valutazione nel merito.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Tipicamente perché le norme impugnate sono state modificate o superate, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

    Le norme regionali restano in vigore?

    L’estinzione non equivale a un giudizio di legittimità: la Corte non si è pronunciata sulla loro validità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 129/2016 – Tagli ai Comuni senza concertazione: leale collaborazione

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    La Corte dichiara illegittima la norma che riduceva il Fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni nel 2013 senza coinvolgere gli enti interessati e senza fissare un termine per il decreto ministeriale: violati gli artt. 3, 97 e 119 Cost.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva disposto, per la revisione della spesa pubblica, tagli ai trasferimenti verso i Comuni, ripartendoli sulla base dei consumi intermedi di ciascun ente. Il Comune di Lecce contestava di non essere stato coinvolto nella determinazione dei tagli per il 2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito dalla legge n. 135 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, su sollevazione del TAR del Lazio. Il rimettente lamentava l’assenza di coinvolgimento degli enti e di un termine per il decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva, per le riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio del 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati né un termine per l’adozione del decreto ministeriale.

    Il principio

    Il criterio dei consumi intermedi per quantificare i tagli ai Comuni non è di per sé illegittimo, ma lo diventa se utilizzato in via principale e unilaterale: deve essere accompagnato da procedure concertate con gli enti interessati, in attuazione del principio di leale collaborazione e dell’autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è il Fondo sperimentale di riequilibrio?

    Era lo strumento attraverso cui lo Stato trasferiva risorse ai Comuni; la spending review ne disponeva la riduzione per contenere la spesa pubblica.

    Perché la norma è stata bocciata?

    Perché imponeva i tagli senza alcun coinvolgimento dei Comuni e senza un termine per il decreto attuativo, in violazione della leale collaborazione.

    Il criterio dei consumi intermedi è vietato?

    No: può essere usato, ma solo in via sussidiaria e accompagnato da procedure concertate con gli enti interessati.

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  • Corte cost. n. 79/2016 – Incandidabilità e sospensione degli amministratori locali

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    Con la sentenza n. 79 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla disciplina dell’incandidabilità degli amministratori locali prevista dalla legge n. 81 del 1993. La scelta del legislatore è stata ritenuta non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’elezione diretta dei sindaci e degli amministratori locali contiene cause che impediscono di candidarsi o che incidono sulla permanenza in carica. La disciplina mira a tutelare il regolare svolgimento della vita amministrativa locale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania ha impugnato l’art. 29, comma 5, della legge n. 81 del 1993, in relazione al successivo comma 6, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando un trattamento irragionevole rispetto a situazioni ritenute analoghe.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione censurata non viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza: la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità e non è manifestamente irrazionale.

    Il principio

    Le scelte del legislatore in materia di disciplina elettorale e di cause ostative sono sindacabili solo quando trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, soglia che nel caso di specie non è stata superata.

    Domande e risposte

    La norma sull’incandidabilità resta in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto la questione, ritenendo legittima la disciplina della legge n. 81 del 1993.

    Su quale parametro si fondava la censura?

    Sull’art. 3 della Costituzione, per un’asserita disparità di trattamento e irragionevolezza.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la scelta del legislatore non è apparsa manifestamente irragionevole, restando nei limiti della sua discrezionalità.

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  • Corte cost. n. 128/2016 – Gratuito patrocinio e enti non profit che svolgono attività economica

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul divieto di gratuito patrocinio per gli enti non profit che esercitano attività economica, perché il giudice rimettente non ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti del beneficio.

    Di cosa si tratta

    Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro possono accedere al patrocinio a spese dello Stato solo se, oltre a non perseguire fini di lucro, non esercitano attività economica. Un’associazione di volontariato si era vista negare il beneficio proprio per questa seconda condizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 119, ultima parte, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte relativa alle parole «e non esercitano attività economica», in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, su sollevazione del TAR per la Calabria, sezione di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte, pur riconoscendo la natura giurisdizionale del procedimento, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: il rimettente aveva esaminato solo il requisito dell’attività economica, senza verificare gli altri presupposti generali del beneficio (limiti di reddito e non manifesta infondatezza della pretesa), con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Quando una norma subordina l’applicazione a più condizioni concorrenti, il giudice rimettente deve verificare e motivare la sussistenza di ciascuna di esse: in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    A quali condizioni un ente non profit accede al gratuito patrocinio?

    Deve non perseguire scopo di lucro, non esercitare attività economica e rispettare i limiti di reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il giudice rimettente non aveva verificato tutti i presupposti del beneficio, rendendo carente la motivazione sulla rilevanza.

    La norma resta in vigore?

    Sì: la pronuncia è di inammissibilità e non incide sulla validità della disposizione.

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  • Corte cost. n. 78/2016 – Contributo unificato e raddoppio nel processo tributario

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    Con la sentenza n. 78 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del contributo unificato dovuto in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel proprio giudizio.

    Di cosa si tratta

    Il contributo unificato è la somma che si versa per accedere alla giustizia. Una norma del testo unico sulle spese di giustizia, modificata dalla legge di stabilità 2014, prevede che, in caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell’impugnazione, la parte sia tenuta a un ulteriore importo pari a quello già dovuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha impugnato l’art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, presupposto indispensabile per l’esame nel merito da parte della Corte.

    Il principio

    Il giudizio di costituzionalità in via incidentale presuppone una motivazione non implausibile sulla rilevanza: senza di essa la questione è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza dei dubbi sollevati.

    Domande e risposte

    Cos’è il raddoppio del contributo unificato?

    È l’obbligo di versare un importo aggiuntivo, pari a quello già pagato, quando l’impugnazione è integralmente respinta o dichiarata inammissibile.

    La Corte ha detto se è legittimo?

    No. Non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Cosa significa «difetto di rilevanza»?

    Significa che il giudice non ha spiegato perché la norma censurata fosse decisiva per definire il giudizio davanti a lui, requisito necessario per investire la Corte.

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  • Corte cost. n. 127/2016 – Tagli alla spesa regionale nella legge di stabilità 2015 (Regione siciliana)

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro i tagli alla spesa previsti dalla legge di stabilità 2015, riservando ad altre pronunce le restanti censure.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 ha imposto alle Regioni misure di contenimento della spesa pubblica. La Regione siciliana, dotata di autonomia finanziaria speciale, ha impugnato in via principale diverse di queste disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 400, 401, 403, 405, 415 e 416, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e alle norme dello Statuto della Regione siciliana, su ricorso della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce alcune questioni; ha dichiarato inammissibile la censura sull’art. 1, comma 415, e non fondate le questioni relative ai commi 400, 401, 403, 405 e 416 della legge n. 190 del 2014, ritenendo le misure di contenimento compatibili con l’autonomia finanziaria regionale e con i parametri evocati.

    Il principio

    Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa possono incidere anche sulle Regioni ad autonomia speciale, purché rispettino i limiti dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto: nel caso di specie tali limiti non risultavano superati.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge di stabilità 2015?

    La Regione siciliana, in via principale, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria speciale.

    Qual è stato l’esito?

    Una questione è stata dichiarata inammissibile, le altre esaminate sono state ritenute non fondate; ulteriori censure sono state riservate ad altre pronunce.

    Le misure di contenimento valgono anche per le Regioni speciali?

    Sì, nei limiti dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria statutaria, che la Corte ha ritenuto rispettati.

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  • Corte cost. n. 77/2016 – Conflitto della Regione siciliana sul maggior gettito riservato all’Erario

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    Con la sentenza n. 77 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana contro atti ministeriali sul maggior gettito da riservare all’Erario. Lo strumento del conflitto non era la sede idonea per quelle censure.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto del 2012 in Emilia, lo Stato aveva previsto che parte del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali fosse riservata all’Erario. Una nota e un decreto del Ministero dell’economia individuavano le modalità di calcolo. La Regione siciliana riteneva lesa la propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze n. 26757 del 5 dicembre 2012 e al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato della stessa data, che davano attuazione all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 74 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Gli atti impugnati avevano natura meramente attuativa di una previsione di legge: le doglianze della Regione investivano in realtà la fonte legislativa e non potevano essere fatte valere attraverso il conflitto di attribuzione tra enti.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione non può essere utilizzato per contestare scelte già compiute dalla legge: quando l’atto amministrativo si limita a dare esecuzione a una norma di legge, la lesione lamentata va eventualmente censurata impugnando la legge stessa.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    La riserva all’Erario di una quota del maggior gettito tributario, attuata con atti del Ministero dell’economia, ritenuta lesiva della propria autonomia finanziaria.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché gli atti impugnati erano meramente esecutivi di una legge: le censure riguardavano in sostanza la fonte legislativa, non aggredibile con il conflitto tra enti.

    La Regione ha perso definitivamente?

    La Corte non ha valutato il merito: ha solo ritenuto inadeguato lo strumento processuale prescelto.

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  • Corte cost. n. 76/2016 – Riconoscimento dell’adozione del minore e coppie dello stesso sesso

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    Con la sentenza n. 76 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul riconoscimento in Italia di una adozione pronunciata all’estero in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore. Il giudice rimettente, secondo la Corte, mirava a un esito non consentito dal giudizio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una richiesta di riconoscere in Italia una sentenza straniera di adozione di un minore in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore. Il giudice riteneva che le norme italiane sull’adozione, così come interpretate, non consentissero di valutare se quel riconoscimento rispondesse all’interesse del minore già stabilmente inserito in quel nucleo familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questioni sugli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il petitum del giudice rimettente era diretto a ottenere un intervento additivo che esorbitava dai poteri della Corte, mancando della necessaria univocità e investendo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La Corte non può sostituirsi al legislatore introducendo, in materia di adozione e riconoscimento di provvedimenti stranieri, soluzioni che richiedono valutazioni discrezionali e bilanciamenti riservati alla scelta politica.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato il riconoscimento dell’adozione?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate, senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa.

    Perché le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Perché l’intervento richiesto investiva scelte discrezionali del legislatore ed eccedeva i poteri propri del giudizio di costituzionalità.

    Quali norme erano in discussione?

    Gli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all’estero.

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  • Corte cost. n. 126/2016 – Legittimazione esclusiva dello Stato sul danno ambientale

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    La Corte dichiara non fondata la questione: la norma che riserva allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale non viola la Costituzione, restando salvi i diritti risarcitori delle altre vittime per i danni propri.

    Di cosa si tratta

    Il codice dell’ambiente attribuisce allo Stato, e non alle Regioni o agli enti locali, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio. Nel processo penale per i fatti del Poligono di Quirra, la Regione Sardegna voleva costituirsi parte civile per il danno ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 311, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, su sollevazione del Tribunale ordinario di Lanusei. Secondo il rimettente l’accentramento in capo allo Stato comprometterebbe la tutela della collettività.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la riserva allo Stato della legittimazione ad agire per il danno ambientale in senso unitario non lede gli enti territoriali, che restano comunque legittimati ad agire per i danni specifici e ulteriori subiti, e non determina alcun deficit di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    Riservare allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio è scelta non irragionevole, coerente con la natura unitaria del bene ambiente; le Regioni e gli enti locali conservano comunque la tutela dei diritti e degli interessi propri eventualmente lesi.

    Domande e risposte

    Chi può chiedere il risarcimento del danno ambientale?

    Per il danno ambientale in senso proprio la legittimazione è riservata allo Stato; gli altri soggetti possono agire per i danni specifici da loro direttamente subiti.

    La Regione Sardegna poteva costituirsi parte civile?

    Non per il danno ambientale unitario riservato allo Stato; la Corte ha ritenuto legittima questa riserva.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte ha confermato la legittimità dell’art. 311, comma 1, del codice dell’ambiente.

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  • Corte cost. n. 125/2016 – Sospensione dell’esecuzione della pena e furto con strappo

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    La Corte dichiara illegittima la norma che vietava la sospensione dell’esecuzione della pena per chi è condannato per furto con strappo: il divieto era irragionevole e violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena detentiva è breve, di regola l’esecuzione può essere sospesa per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa. La legge aveva però escluso da questa possibilità alcuni reati, tra cui il furto con strappo, sulla base di una presunzione di pericolosità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su sollevazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli. Il rimettente lamentava una presunzione di pericolosità aprioristica e irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

    Il principio

    L’automatica esclusione del beneficio della sospensione dell’esecuzione per il furto con strappo è manifestamente irragionevole e contraria al principio di uguaglianza: non sussiste una pericolosità tale da giustificare un trattamento deteriore rispetto agli altri reati di gravità comparabile.

    Domande e risposte

    Che cosa è la sospensione dell’esecuzione della pena?

    È il meccanismo che, per le pene detentive brevi, sospende l’ingresso in carcere per dare al condannato la possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione.

    Perché era stato escluso il furto con strappo?

    Perché la legge del 2008 aveva inserito questo reato tra quelli per cui valeva una presunzione di pericolosità del condannato.

    Che cosa cambia dopo la decisione?

    Anche chi è condannato per furto con strappo può ottenere la sospensione dell’esecuzione, come per gli altri reati non esclusi.

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  • Corte cost. n. 75/2016 – Diritti di rogito dei segretari comunali in Trentino-Alto Adige

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    Con la sentenza n. 75 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Trentino-Alto Adige sui diritti di rogito dei segretari comunali, dichiarando estinto il giudizio sulla parte oggetto di rinuncia. La disciplina regionale non viola il coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    I segretari comunali che rogano atti per il Comune hanno diritto a una quota dei proventi dei diritti di segreteria. La legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11 del 2014 attribuiva loro il 75 per cento di tali proventi, entro il limite di un quinto dello stipendio. Il Governo riteneva che così si estendesse il beneficio anche ai segretari dirigenti, in contrasto con la norma statale e con il coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 e 16 della legge regionale n. 11 del 2014, per violazione dello statuto speciale e degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, della Costituzione. Sull’art. 16 (commissioni per i referendum a Bolzano) il Governo ha poi rinunciato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 11 e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 16, per effetto della rinuncia accettata dalla Regione. Nel territorio regionale la finanza locale grava sulle Province, non sullo Stato: lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni, non può dettare norme di coordinamento finanziario.

    Il principio

    Quando lo Stato non concorre al finanziamento di un comparto di spesa di un ente ad autonomia speciale, non ha titolo per imporvi norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato non poteva imporre la sua regola?

    Perché in Trentino-Alto Adige il finanziamento dei Comuni è a carico delle Province: senza concorso statale alla spesa, manca il titolo per il coordinamento finanziario.

    La norma regionale costa di più allo Stato?

    No. Secondo la Corte la disciplina regionale comporta per le finanze comunali un onere non superiore a quello della norma statale, riconoscendo solo il 75 per cento del diritto di rogito.

    Cosa è successo all’art. 16 sulle commissioni referendarie?

    Il Governo vi ha rinunciato e la Regione ha accettato: la Corte ha dichiarato estinto il processo su quella parte.

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