Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 167/2017 – Misure cautelari e diritti del fanciullo: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul divieto di arresti domiciliari per chi è già stato condannato per maltrattamenti in famiglia: il giudice rimettente non aveva adeguatamente descritto la vicenda concreta né spiegato perché la norma sarebbe applicabile.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguarda un soggetto già condannato che chiedeva gli arresti domiciliari. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce dubitava della legittimità delle norme del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario che, in presenza di determinati reati, restringono le possibilità di concedere misure alternative alla detenzione in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 275, commi 4 e 4-bis, 276, comma 1-ter, e 299, comma 4-ter, del codice di procedura penale, nonché l’art. 42, commi 1 e 2, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Giudice rimettente: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    Quando il giudice che solleva la questione non ricostruisce con sufficiente chiarezza la vicenda concreta e non motiva adeguatamente perché le norme censurate siano rilevanti nel suo giudizio, la questione non può essere esaminata nel merito e viene dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione con cui la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, qui legati alla carente descrizione del caso e della rilevanza.

    La Corte ha detto che le norme sono incostituzionali?

    No. Non si è pronunciata sul merito: le norme restano in vigore e nulla è stato deciso sulla loro legittimità.

    Quale ruolo aveva la Convenzione sui diritti del fanciullo?

    Era richiamata come parametro interposto tramite l’art. 117 Cost., ma la Corte non l’ha potuta valutare per l’inammissibilità delle questioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 234/2017 – Illegittima la norma umbra sulla stabilizzazione del personale sanitario

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016 sulla stabilizzazione del personale, dichiarando invece cessata la materia del contendere sull’altra norma impugnata in materia di lavoro flessibile.

    Di cosa si tratta

    La Regione Umbria aveva modificato il proprio testo unico in materia di sanità e servizi sociali, intervenendo sulle procedure di reclutamento del personale, tra cui l’estensione delle procedure di stabilizzazione e l’impiego di forme di lavoro flessibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due norme: l’art. 7, comma 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai limiti statali alla spesa per lavoro flessibile) e l’art. 8, comma 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, Cost., in materia di estensione delle procedure di stabilizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2016. Sull’art. 7, comma 1, ha invece dichiarato cessata la materia del contendere.

    Il principio

    La Regione non può ampliare autonomamente le procedure di stabilizzazione del personale oltre i limiti fissati dalla legge statale, che esprime principi di coordinamento della finanza pubblica e tocca l’ordinamento civile del rapporto di lavoro: le norme regionali difformi sono illegittime.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016, che estendeva le procedure di stabilizzazione del personale.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Che è venuto meno l’oggetto del giudizio — ad esempio per modifica o abrogazione della norma — così che la Corte non deve più decidere su quel punto.

    Perché lo Stato può limitare la stabilizzazione regionale?

    Perché entrano in gioco il coordinamento della finanza pubblica e l’ordinamento civile del rapporto di lavoro, riservati allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: coordinamento della finanza pubblica e ordinamento civile del rapporto di lavoro pubblico.
  • Corte cost. n. 233/2017 – Inammissibili le questioni sull’adeguamento retributivo dei magistrati

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Lazio sul meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati, ritenendo le censure non correttamente impostate.

    Di cosa si tratta

    Si discute del meccanismo di adeguamento automatico triennale del trattamento economico dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi retributivi delle altre categorie di pubblici dipendenti, e in particolare della possibilità di conguagli di segno negativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubitava della legittimità degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 (come modificati) e dell’art. 24 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, nella parte in cui non escludono i conguagli negativi e non prevedono modalità alternative di adeguamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non imposta correttamente la questione — ad esempio formulando richieste che eccedono i poteri della Corte o non puntuali sul petitum — la questione è dichiarata manifestamente inammissibile e non viene esaminata nel merito.

    Domande e risposte

    Di cosa si trattava?

    Del meccanismo di adeguamento automatico triennale delle retribuzioni dei magistrati e della possibile applicazione di conguagli negativi.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza valutarne la fondatezza.

    Quali principi erano stati invocati?

    Gli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 della Costituzione, tra cui l’uguaglianza, la giusta retribuzione e l’indipendenza della magistratura.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2017 – Illegittime le norme edilizie siciliane su rinnovabili e sanatoria

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    La Corte dichiara illegittime varie disposizioni della legge edilizia della Regione siciliana n. 16 del 2016: quella che esonerava da titolo abilitativo e da verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti da fonti rinnovabili e quelle che disciplinavano una sanatoria edilizia con meccanismo di silenzio-assenso.

    Di cosa si tratta

    Con la legge n. 16 del 2016 la Regione siciliana aveva recepito, modificandolo, il testo unico statale dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001). Lo Stato ha impugnato più disposizioni che attenuavano i controlli su impianti da fonti rinnovabili e introducevano una sanatoria degli abusi edilizi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva censurato le norme regionali per eccesso rispetto alle competenze statutarie, in particolare per l’invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (verifica di assoggettabilità a VIA) e per il contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio e sanatoria edilizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 2, lettera f), nella parte in cui consentiva di realizzare gli impianti da fonti rinnovabili senza titolo abilitativo e senza la previa verifica di assoggettabilità a VIA, ove prevista. Ha inoltre dichiarato illegittimi i commi 1 e 3 dell’art. 14, sulla sanatoria edilizia, nella parte in cui ammettevano la conformità alla sola disciplina vigente al momento della domanda e introducevano un meccanismo di silenzio-assenso.

    Il principio

    La Regione, anche se a statuto speciale, non può sottrarre gli impianti da fonti rinnovabili alla verifica di assoggettabilità a VIA né introdurre sanatorie edilizie più permissive di quelle statali: la tutela dell’ambiente e i principi del governo del territorio vincolano il legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato sui rinnovabili?

    La norma che permetteva di realizzare gli impianti da fonti rinnovabili senza alcun titolo abilitativo e senza la verifica di assoggettabilità a VIA, quando prevista.

    Cosa cambiava la sanatoria edilizia siciliana?

    Consentiva il permesso in sanatoria valutando la conformità alla sola disciplina vigente al momento della domanda e prevedeva un silenzio-assenso dopo novanta giorni: entrambi gli aspetti sono stati dichiarati illegittimi.

    Perché la VIA è così importante?

    Perché la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è uno standard di tutela dell’ambiente di competenza statale, non derogabile dalla Regione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, fondamento dell’annullamento delle deroghe alla VIA.
  • Corte cost. n. 231/2017 – Illegittimi per le Province autonome i tagli statali su sanità e personale

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    La Corte dichiara illegittime, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano, due disposizioni della legge di stabilità 2016 (riduzione dei posti letto ospedalieri e misure alternative per l’invarianza finanziaria), dichiarando inammissibili le restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato vari commi dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) contenenti norme di dettaglio su riduzione dei posti letto ospedalieri, piani del fabbisogno di personale, lavoro flessibile e concorsi straordinari nel settore sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La ricorrente sosteneva la violazione di numerose disposizioni dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, lamentando che lo Stato avesse dettato norme di dettaglio invasive delle competenze provinciali in materia sanitaria e di personale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 541, lettera a), e dell’art. 1, comma 574, lettera b), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative agli altri commi impugnati, anche per effetto di modifiche e proroghe normative sopravvenute.

    Il principio

    Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria e di personale non possono comprimere le competenze garantite dallo statuto speciale alle Province autonome: lo Stato può porre principi di coordinamento, ma non una disciplina puntuale che invada l’autonomia provinciale.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La riduzione dei posti letto ospedalieri e l’obbligo di misure alternative per l’invarianza finanziaria, nella parte in cui si applicavano a Trento e Bolzano.

    Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Anche a causa di modifiche e proroghe normative intervenute dopo i ricorsi, che hanno inciso sul testo delle disposizioni impugnate.

    Vale solo per le Province autonome?

    Sì: l’illegittimità è stata circoscritta alla parte in cui le norme si applicavano alle Province autonome di Trento e Bolzano.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Province autonome in materia sanitaria e di organizzazione del personale.
  • Corte cost. n. 230/2017 – Inammissibile il conflitto della Regione Puglia sul gasdotto TAP

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia contro lo Stato per il silenzio del Ministero dello sviluppo economico sul procedimento di autorizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP).

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia lamentava che lo Stato, attraverso il silenzio del Ministero dello sviluppo economico, non avesse adottato gli atti necessari per dare seguito a una precedente sentenza costituzionale (n. 110 del 2016) relativa al procedimento autorizzativo del gasdotto TAP.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato negare, con il mero silenzio, l’adozione degli atti dovuti, denunciando la lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e dal principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo non sussistenti le condizioni per il suo esame nel merito, in relazione al silenzio serbato dal Ministero a seguito delle note di diffida della Regione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione richiede precise condizioni di ammissibilità: il silenzio dell’amministrazione statale, in mancanza dei requisiti necessari, non costituisce di per sé un atto idoneo a fondare il conflitto.

    Domande e risposte

    Di cosa parlava il conflitto?

    Del gasdotto TAP e del presunto silenzio del Ministero dello sviluppo economico nel dare seguito a una precedente sentenza costituzionale.

    Come si è concluso?

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto, senza pronunciarsi sul merito della spettanza dei poteri.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione?

    È il giudizio con cui Stato e Regione contestano reciprocamente l’esercizio di un potere, chiedendo alla Corte di stabilire a chi spetti.

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  • Corte cost. n. 229/2017 – Illegittima la proroga siciliana del termine per la denuncia dei pozzi

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 19 della legge della Regione siciliana n. 20 del 2016, che differiva al 31 dicembre 2017 il termine per la denuncia dei pozzi già fissato dalla normativa statale: la tutela quantitativa delle acque è una riforma economico-sociale che vincola anche la competenza primaria siciliana.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva prorogato il termine entro cui i proprietari devono denunciare i pozzi esistenti, già fissato dalla legge statale al 31 dicembre 2007. La denuncia dei pozzi serve a censire i prelievi idrici e a garantire l’equilibrio del bilancio idrico e la tutela ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma in riferimento all’art. 14 dello statuto siciliano e agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma lettera s), della Costituzione, sostenendo che la proroga violava le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e gli standard statali di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, ritenendolo incompatibile con una norma fondamentale di riforma economico-sociale dello Stato. Pur riconoscendo la competenza primaria siciliana sulle acque pubbliche, ha affermato che l’obbligo di denuncia dei pozzi tutela in modo uniforme la risorsa idrica e vincola anche il legislatore regionale speciale.

    Il principio

    La disciplina statale di tutela delle acque costituisce una riforma economico-sociale e rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): essa vincola anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, che non possono prorogare termini posti a salvaguardia quantitativa della risorsa idrica.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma siciliana annullata?

    Differiva al 31 dicembre 2017 il termine per denunciare i pozzi esistenti, già scaduto secondo la legge statale il 31 dicembre 2007.

    Perché la Sicilia non poteva farlo, pur avendo competenza sulle acque?

    Perché la competenza primaria incontra il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali», tra cui rientra la tutela quantitativa e ambientale delle acque.

    Quale rischio vedeva la Corte nella proroga?

    Una sorta di condono generalizzato dei prelievi idrici incontrollati, capace di vanificare i controlli e compromettere il risanamento dei corpi idrici.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (secondo comma, lettera s), fondamento della decisione.
    • Art. 11 della Costituzione — Apertura dell’ordinamento agli obblighi derivanti dall’Unione europea, evocato per la direttiva sulle acque.
  • Corte cost. n. 228/2017 – Illegittime le norme di Bolzano sul riequilibrio finanziario dei comuni

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 2016 sull’ordinamento contabile dei comuni, mentre dichiara inammissibile una delle censure proposte dal Governo in riferimento all’art. 81 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Si discute dell’ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano. Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni che, tra l’altro, disciplinavano le conseguenze della mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio comunale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento agli artt. 11, 81 (quarto e sesto comma), 97 (primo comma) e 117 (commi primo, secondo lettera e, e terzo) della Costituzione, oltre che a varie norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 7 promossa con riferimento all’art. 81, quarto e sesto comma, della Costituzione.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica e di equilibrio dei bilanci nell’ordinamento contabile degli enti locali del proprio territorio; le disposizioni difformi sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 25 del 2016 sull’ordinamento contabile dei comuni.

    Tutte le censure del Governo sono state accolte?

    No: la questione sull’art. 7 sollevata in riferimento all’art. 81, quarto e sesto comma, della Costituzione è stata dichiarata inammissibile.

    Perché lo Stato può intervenire su una Provincia autonoma?

    Perché l’autonomia speciale incontra il limite delle norme costituzionali sull’equilibrio di bilancio e sul coordinamento della finanza pubblica.

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  • Corte cost. n. 227/2017 – Estinzione del processo dopo la rinuncia al ricorso sulle sanzioni del marchio di qualità veneto

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    La Corte dichiara estinto il processo: lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Veneto sulle sanzioni a tutela del marchio di qualità agroalimentare, ma dopo che la Regione ha modificato la disposizione nel senso richiesto dal Governo, l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva contestato l’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 13 del 2016, che introduceva sanzioni accessorie (demandate alla Giunta regionale) per le violazioni del sistema regionale di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Prima della decisione nel merito, però, la Regione ha riscritto la norma e il Governo ha ritirato l’impugnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e di norme processuali, sostenendo che la norma regionale conteneva una «delega in bianco» alla Giunta per individuare le sanzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte non è entrata nel merito. Dopo la modifica della legge regionale nel senso indicato dal Governo, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, nei giudizi in via principale la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (Stato contro Regione), la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso se la norma era legittima?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva già modificato la norma contestata, e la Regione ha accettato la rinuncia: il processo si è così estinto.

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, perché è venuto meno l’interesse delle parti a proseguirlo.

    La norma regionale è ancora in vigore?

    La disposizione originaria è stata modificata dalla stessa Regione Veneto con legge regionale n. 3 del 2017, nel senso indicato dal Governo, prima della decisione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e norme processuali, parametro invocato dal Governo.
  • Corte cost. n. 256/2017 – Pagamento rateale del debito tributario e causa di non punibilità dei reati fiscali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla norma che, in caso di rateizzazione del debito tributario, concede un termine di tre mesi (prorogabile una sola volta) per pagare il residuo ai fini della non punibilità dei reati fiscali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, come sostituito dal d.lgs. n. 158/2015, prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, sia dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogarlo una sola volta. Il pagamento integrale incide sulla punibilità di alcuni reati tributari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato la questione sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74/2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    La censura sulla disciplina del termine per il pagamento rateale del debito tributario, rilevante per la non punibilità dei reati fiscali, presentava profili di inammissibilità che hanno precluso l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma?

    Un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per pagare il debito tributario residuo in caso di rateizzazione, ai fini della non punibilità del reato fiscale.

    La Corte ha annullato la norma?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile, senza decidere nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 255/2017 – Estensione del fallimento al socio occulto e contraddittorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con interpretazione costituzionalmente orientata, la questione sull’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo la dichiarazione di fallimento della società.

    Di cosa si tratta

    L’art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) disciplina l’estensione del fallimento quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore o di una società, risulti l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (ad esempio una società di fatto occulta). La controversia nasceva da una richiesta del curatore di estendere il fallimento ad altra società e a un’impresa individuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, sezione civile, ha sollevato la questione sull’art. 147, quinto comma, del r.d. n. 267/1942, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, lamentando una possibile lesione del diritto di difesa dei soggetti coinvolti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’estensione del fallimento al socio occulto è compatibile con la Costituzione purché sia garantito il contraddittorio: letta in senso conforme, la norma assicura il diritto di difesa dei soggetti coinvolti.

    Domande e risposte

    Cosa permette la norma?

    Estendere il fallimento ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo la dichiarazione di fallimento della società.

    La norma viola il diritto di difesa?

    No: la Corte l’ha salvata nei sensi di cui in motivazione, a condizione che sia garantito il contraddittorio.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 254/2017 – Responsabilità solidale del committente negli appalti per i lavoratori

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la questione sulla responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai lavoratori dell’appaltatore e dei subappaltatori.

    Di cosa si tratta

    L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi. La controversia riguardava una committente condannata a pagare retribuzioni non corrisposte dall’impresa subfornitrice ai suoi lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di appello di Venezia ha sollevato la questione sull’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, in relazione all’applicabilità della responsabilità solidale anche ai rapporti di subfornitura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

    Il principio

    La responsabilità solidale del committente a tutela delle retribuzioni dei lavoratori è conforme a Costituzione: letta correttamente, essa garantisce la giusta retribuzione (art. 36) senza irragionevoli disparità (art. 3).

    Domande e risposte

    Cosa garantisce la responsabilità solidale?

    Che il lavoratore dell’appaltatore o subappaltatore possa ottenere le retribuzioni anche dal committente, obbligato in solido.

    La norma è stata ritenuta legittima?

    Sì: la questione è non fondata, nei sensi di cui in motivazione (interpretazione conforme).

    Quali principi sono in gioco?

    La giusta retribuzione (art. 36 Cost.) e l’uguaglianza/ragionevolezza (art. 3 Cost.).

    Norme collegate