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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1155 Codice Civile: Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

    Articolo 1155 Codice Civile: Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

    Art. 1155 c.c. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

    In vigore

    alienazione ad altri Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

  • Articolo 1156 Codice Civile: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

    Articolo 1156 Codice Civile: Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 1156 c.c. Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

    In vigore

    pubblici registri Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

  • Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Articolo 1157 Codice Civile: Possesso di titoli di credito

    Art. 1157 c.c. Possesso di titoli di credito

    In vigore

    Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV. SEZIONE III – Dell'usucapione

  • Articolo 1158 Codice Civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

    Articolo 1158 Codice Civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

    Art. 1158 c.c. Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari

    In vigore

    reali immobiliari La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

  • Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Articolo 1159 Codice Civile: Usucapione decennale

    Art. 1159 c.c. Usucapione decennale

    In vigore

    Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

  • Articolo 1159-bis Codice Civile: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    Articolo 1159-bis Codice Civile: Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    Art. 1159 BIS c.c. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

    In vigore

    rurale (1) La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

  • Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Articolo 1160 Codice Civile: Usucapione delle universalità di mobili

    Art. 1160 c.c. Usucapione delle universalità di mobili

    In vigore

    L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.

  • Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Articolo 1161 Codice Civile: Usucapione dei beni mobili

    Art. 1161 c.c. Usucapione dei beni mobili

    In vigore

    In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.

  • Articolo 1162 Codice Civile: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Articolo 1162 Codice Civile: Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 1162 c.c. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri

    In vigore

    registri Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto,, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

  • Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Articolo 1163 Codice Civile: Vizi del possesso

    Art. 1163 c.c. Vizi del possesso

    In vigore

    Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.