Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 97/2016 – Indennità di fine rapporto dell’agente di commercio e delega europea

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    Con la sentenza n. 97 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1751 del codice civile, in tema di indennità di fine rapporto dell’agente di commercio. Il giudice rimettente aveva impostato in modo carente la censura sull’eccesso di delega.

    Di cosa si tratta

    L’art. 1751 cod. civ. disciplina l’indennità spettante all’agente di commercio alla cessazione del rapporto. Il testo vigente deriva dal d.lgs. n. 303 del 1991, che ha attuato la direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Foggia ha censurato l’art. 1751, primo comma, cod. civ., come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, lamentando un eccesso rispetto alla legge di delega nell’attuazione della direttiva europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente non ha adeguatamente ricostruito i termini della delega e i criteri direttivi, né ha dimostrato in modo congruo il preteso contrasto tra la norma delegata e la legge di delega, rendendo la censura sull’art. 76 Cost. carente e non scrutinabile nel merito.

    Il principio

    La denuncia di eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost. richiede la puntuale individuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega e la dimostrazione del loro superamento da parte del decreto legislativo: in difetto, la questione è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’indennità dell’art. 1751 cod. civ.?

    È l’indennità che spetta all’agente di commercio alla cessazione del rapporto, a determinate condizioni, in considerazione dell’apporto procurato al preponente in termini di nuovi clienti o sviluppo degli affari.

    Cosa significa «eccesso di delega»?

    Si ha quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i limiti e i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega, violando l’art. 76 Cost.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva individuato e argomentato in modo sufficiente i criteri della delega asseritamente violati, rendendo impossibile l’esame nel merito.

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  • Corte cost. n. 107/2016 – Ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione (Regione Molise)

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    La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal Governo contro l’art. 6 della legge della Regione Molise n. 25 del 2014, che ripianava in più esercizi il disavanzo di amministrazione. La disposizione non viola né l’art. 81 né l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Di cosa si tratta

    Con l’assestamento di bilancio per il 2014 la Regione Molise aveva previsto il riassorbimento del disavanzo finanziario di chiusura dell’esercizio 2013 (oltre 60 milioni di euro) in parte nello stesso 2014 e in parte nel decennio 2015-2024. Il Governo aveva ritenuto illegittimo tale ripiano dilazionato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri denunciava la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 15 del d.lgs. n. 76 del 2000 sui princìpi di coordinamento della contabilità regionale, e dell’art. 81, terzo comma, Cost., sull’equilibrio di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La previsione regionale di un ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione non è di per sé incompatibile con i princìpi costituzionali di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, quando si inserisce nel quadro delle regole statali sul riassorbimento dei disavanzi.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 6 della legge molisana?

    Il riassorbimento del disavanzo di chiusura dell’esercizio 2013, pari a oltre 60 milioni di euro, in parte nel 2014 e in parte con importi annui nel decennio 2015-2024.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    L’art. 81, terzo comma (equilibrio di bilancio) e l’art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente).

    Come si è conclusa?

    Con una pronuncia di non fondatezza: la disposizione regionale è stata ritenuta legittima.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 106/2016 – Termine per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia

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    La Corte dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Cassazione e dal Tribunale di Bergamo sul termine per opporsi al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice. L’opposizione non è proponibile senza limiti di tempo: si applica il termine di trenta giorni del rito sommario di cognizione.

    Di cosa si tratta

    Con il d.lgs. n. 150 del 2011 il legislatore delegato ha ricondotto numerosi riti speciali a tre modelli processuali, attraendo l’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia al rito sommario di cognizione. Era sorto il dubbio che, abrogato l’originario termine di venti giorni dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti denunciavano la violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega) e, in via subordinata, degli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., muovendo dalla premessa che la riforma avesse soppresso ogni termine per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato le questioni non fondate, nei sensi di cui in motivazione, ritenendo erronea la premessa interpretativa: l’opposizione resta soggetta a un termine.

    Il principio

    Attratta l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia al rito sommario di cognizione, ad essa si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ. Cade così la premessa di una impugnazione senza limiti di tempo e con essa il dubbio di eccesso di delega.

    Domande e risposte

    Entro quanto tempo si può opporre il decreto di liquidazione?

    Entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, secondo il termine del rito sommario di cognizione (art. 702-quater cod. proc. civ.), e non sine die come si era ipotizzato.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché muovevano da una premessa errata: la riforma non aveva soppresso ogni termine, ma aveva sostituito il vecchio termine di venti giorni con quello generale di trenta giorni del rito sommario.

    Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è legittima a condizione di essere interpretata nel modo indicato dalla Corte, cioè con l’applicazione del termine di trenta giorni.

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  • Corte cost. n. 96/2016 – Riduzione delle indennità degli alti dirigenti pubblici e blocco retributivo

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    Con la sentenza n. 96 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riduzione dei trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro dei dipendenti pubblici, prevista dalla manovra del 2010. La misura, temporanea e progressiva, è stata ritenuta una scelta non irragionevole di concorso alla finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La norma censurata aveva introdotto, per un periodo limitato, una riduzione percentuale dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici nelle fasce retributive più elevate (oltre 90.000 e oltre 150.000 euro), nell’ambito delle misure di stabilizzazione finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio ha censurato l’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, prospettando una lesione del principio di eguaglianza, della proporzionalità della retribuzione, della capacità contributiva e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La riduzione — temporanea, progressiva e applicata alle sole fasce retributive più alte — costituisce una misura di concorso al risanamento della finanza pubblica non manifestamente irragionevole e non assimilabile a un prelievo tributario, restando perciò estranea al parametro della capacità contributiva.

    Il principio

    I sacrifici economici imposti ai dipendenti pubblici a fini di risanamento della finanza pubblica sono legittimi se temporanei, ragionevoli e non discriminatori. La riduzione di trattamenti retributivi elevati non è un tributo e non viola di per sé gli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost.

    Domande e risposte

    La riduzione riguardava tutti i dipendenti pubblici?

    No: colpiva solo i trattamenti economici complessivi più elevati, oltre determinate soglie (90.000 e 150.000 euro), con aliquote crescenti per le fasce superiori.

    Si tratta di una tassa sugli stipendi alti?

    No: la Corte ha escluso la natura tributaria, qualificando la misura come riduzione retributiva temporanea di concorso alla finanza pubblica; per questo il parametro della capacità contributiva non è pertinente.

    Perché non viola il principio di eguaglianza?

    Perché la differenziazione in base alla fascia retributiva non è irragionevole: chiede un sacrificio maggiore a chi ha redditi più elevati, in un contesto di temporaneità ed eccezionalità.

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  • Corte cost. n. 95/2016 – Monetizzazione delle ferie non godute e divieto introdotto dalla spending review

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    Con la sentenza n. 95 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego, introdotto dalla spending review del 2012. Secondo la Corte la norma, correttamente interpretata, non incide sul diritto alle ferie effettivamente maturato e non goduto per causa non imputabile al lavoratore.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguardava un dipendente pubblico che chiedeva il pagamento sostitutivo delle ferie non godute al termine del rapporto. Era nel frattempo intervenuto l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, che vieta in via generale la monetizzazione delle ferie maturate e non godute dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha censurato l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro), ritenendolo lesivo del diritto irrinunciabile alle ferie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione va interpretata nel senso che il divieto di monetizzazione opera quando la fruizione delle ferie dipende dalla scelta organizzativa o dall’inerzia del dipendente, ma non quando le ferie non sono state godute per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio malattia o cessazione del rapporto non programmata): in tali casi resta dovuta l’indennità sostitutiva.

    Il principio

    Il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego non viola il diritto irrinunciabile alle ferie se interpretato in modo da non comprimere il compenso sostitutivo spettante quando il mancato godimento dipende da cause non imputabili al lavoratore.

    Domande e risposte

    Le ferie non godute nel pubblico impiego non si pagano più?

    Il divieto colpisce la monetizzazione quando il mancato godimento dipende da scelte o inerzia del dipendente; quando invece le ferie non sono godute per cause a lui non imputabili, resta dovuta l’indennità sostitutiva.

    Il diritto alle ferie è rinunciabile?

    No: l’art. 36 Cost. lo qualifica come irrinunciabile. La sentenza chiarisce che la norma sulla spending review non lo intacca, perché mira a incentivare l’effettivo godimento delle ferie, non a sopprimere il diritto.

    Cosa c’entra la direttiva europea 2003/88/CE?

    Garantisce a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite; era invocata come norma interposta per l’art. 117, primo comma, Cost., ma la Corte ha ritenuto la disciplina interna compatibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 94/2016 – Illegittimo l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti per difetto di omogeneità

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    Con la sentenza n. 94 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che aveva introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti. La disposizione era stata inserita in sede di conversione di un decreto-legge con contenuto del tutto disomogeneo, in violazione dell’art. 77 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure di prevenzione applicabili agli assuntori di sostanze stupefacenti (obblighi e divieti a tutela della sicurezza). Era stato introdotto da una norma aggiunta in fase di conversione di un decreto-legge nato per finalità del tutto diverse, legate alle Olimpiadi invernali e alla funzionalità dell’Amministrazione dell’interno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari di Nola ha censurato l’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 (che introdusse l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, lamentando il contenuto disomogeneo della disposizione rispetto al decreto-legge e il difetto dei requisiti di necessità e urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, nella parte in cui ha introdotto l’art. 75-bis del Testo unico stupefacenti, in linea con la precedente sentenza n. 32 del 2014 che aveva già colpito altre disposizioni inserite nello stesso modo nel medesimo provvedimento.

    Il principio

    Gli emendamenti aggiunti in sede di conversione di un decreto-legge devono essere coerenti, sul piano materiale o finalistico, con il contenuto del decreto originario. L’inserimento di norme del tutto eterogenee viola l’art. 77, secondo comma, Cost. e determina l’illegittimità costituzionale della disposizione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 75-bis poi caduto?

    Misure di prevenzione (obblighi e divieti) applicabili a chi faceva uso di sostanze stupefacenti; con la sentenza quella norma è venuta meno perché introdotta in modo costituzionalmente illegittimo.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Non per il suo contenuto in sé, ma per il modo in cui era stata introdotta: un emendamento del tutto estraneo all’oggetto del decreto-legge, inserito in sede di conversione, in contrasto con l’art. 77 Cost.

    Che legame ha con la sentenza n. 32 del 2014?

    La sentenza n. 32 del 2014 aveva già dichiarato illegittime altre disposizioni inserite con lo stesso metodo nel medesimo decreto; la n. 94 del 2016 si pone in continuità con quel precedente.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — è il parametro decisivo: disciplina i decreti-legge e impone l’omogeneità tra decreto e legge di conversione.
  • Corte cost. n. 105/2016 – Distanze minime tra impianti di distribuzione carburanti (legge Regione Lombardia)

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    La Corte dichiara non fondate le questioni promosse dal Governo contro la legge della Regione Lombardia n. 34 del 2014 in materia di vendita di carburanti. Le disposizioni regionali impugnate non violano né il diritto dell’Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE) né la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 19 dicembre 2014, n. 34, che modificava il Testo unico regionale del commercio in tema di distribuzione di carburanti per autotrazione, ritenendole un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e un’invasione della competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso statale denunciava la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi), nonché dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva allo Stato la tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale, ritenendo che le disposizioni impugnate non si pongano in contrasto né con i parametri europei evocati né con la riserva statale in materia di concorrenza.

    Il principio

    La disciplina regionale degli impianti di distribuzione di carburanti, quando rimane nei limiti del corretto esercizio della competenza regionale e non introduce vincoli sproporzionati o discriminatori, è compatibile con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi tutelate dal diritto dell’Unione e non invade la competenza statale sulla tutela della concorrenza.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge lombarda?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

    Cosa significa il richiamo agli artt. 49 e 56 TFUE?

    Sono le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che tutelano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi; lo Stato sosteneva che la legge regionale le ostacolasse.

    Qual è stato l’esito?

    Le questioni sono state dichiarate non fondate: la legge regionale è rimasta in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro centrale del giudizio, quanto al vincolo eurounitario (primo comma) e alla competenza statale sulla concorrenza (secondo comma, lettera e)
  • Corte cost. n. 104/2016 – Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali

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    La Corte costituzionale respinge il conflitto sollevato dalla Regione Veneto: spettava alla Corte dei conti verificare la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri fissati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012. Il controllo sull’inerenza delle spese alle finalità istituzionali è legittimo e non invade l’autonomia regionale.

    Di cosa si tratta

    Dopo l’introduzione del controllo esterno sui finanziamenti pubblici ai gruppi consiliari (d.l. n. 174 del 2012), la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto aveva dichiarato irregolari diversi rendiconti dei gruppi per il 2013, con obbligo di restituzione delle somme. La Regione Veneto ha promosso un conflitto di attribuzione tra enti, ritenendo che la Corte dei conti avesse oltrepassato i limiti del proprio sindacato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto lamentava la lesione della propria autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria, oltre che del principio di leale collaborazione (artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 Cost.), sostenendo che la Corte dei conti avesse esercitato non un controllo meramente documentale ed esterno, ma un sindacato di inerenza e di merito sulle singole voci di spesa, applicando criteri non previsti dalle linee guida.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso (per difetto di tono costituzionale, trattandosi di mere illegittimità da far valere davanti al giudice comune) e ha respinto per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti operare la verifica della regolarità dei rendiconti sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, pur non potendo sindacare il merito delle scelte discrezionali, deve verificare l’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali dei gruppi, secondo i criteri di veridicità e correttezza fissati dalle linee guida. La richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali è lo strumento necessario per tale verifica e non costituisce un controllo di merito lesivo dell’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui la Corte costituzionale stabilisce a chi spetti un determinato potere quando Stato e Regione (o due enti) rivendicano la stessa competenza o ritengono che l’altro abbia invaso la propria sfera costituzionale.

    La Corte dei conti può entrare nel merito delle spese dei gruppi?

    No: non può sindacare l’opportunità o la proficuità delle scelte discrezionali, ma può e deve verificare che le spese siano effettivamente riconducibili all’attività istituzionale del gruppo, in base ai criteri di veridicità e correttezza.

    Perché due motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili?

    Perché non denunciavano l’esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, ma una semplice violazione dei criteri: vizi di legittimità che vanno fatti valere davanti alla giurisdizione comune e non con il conflitto costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 93/2016 – Competenza inderogabile nelle opposizioni a multe del codice della strada

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    Con l’ordinanza n. 93 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla competenza territoriale inderogabile nelle opposizioni alle sanzioni del codice della strada. Nel caso concreto l’incompetenza era stata regolarmente eccepita dalla parte, sicché il giudice non doveva rilevarla d’ufficio.

    Di cosa si tratta

    Davanti al Giudice di pace di Campana pendeva un’opposizione a un verbale per violazione del codice della strada accertata in altro Comune. L’ente opposto aveva eccepito l’incompetenza territoriale, indicando come competente il Giudice di pace del luogo della violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace ha censurato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, in combinato disposto con gli artt. 28 e 38 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, nella parte in cui rendono inderogabile e rilevabile d’ufficio la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Da un lato gli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ. erano disposizioni inconferenti; dall’altro, e soprattutto, l’ordinanza stessa dava atto che la parte opposta aveva tempestivamente eccepito l’incompetenza: di conseguenza il giudice non doveva rilevarla d’ufficio e la norma sulla rilevabilità officiosa non veniva in concreto in applicazione.

    Il principio

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sulla rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale quando l’incompetenza è stata già ritualmente eccepita dalla parte: in tal caso il giudice non deve fare applicazione della disposizione censurata.

    Domande e risposte

    Cosa significa competenza «inderogabile»?

    Significa che la competenza non può essere spostata per accordo o per scelta delle parti: nelle opposizioni alle multe stradali è competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

    Perché la questione non è stata esaminata nel merito?

    Perché nel caso concreto la controparte aveva già eccepito l’incompetenza; quindi il giudice non doveva rilevarla d’ufficio e la norma sospettata non era applicabile, con conseguente difetto di rilevanza.

    Dove si propone l’opposizione a una multa stradale?

    Davanti al giudice (di pace o tribunale) del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo la regola di competenza dettata dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011.

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  • Corte cost. n. 92/2016 – Competenza territoriale del giudice amministrativo e vincolo del giudice del rinvio

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    Con l’ordinanza n. 92 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sulla competenza territoriale del giudice amministrativo nei giudizi sulle informative antimafia. Il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato, non doveva applicare la norma censurata.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa colpita da un’informativa antimafia della Prefettura di Napoli aveva impugnato davanti al TAR Liguria gli atti di risoluzione di due appalti. Sorto un problema di competenza territoriale, il Consiglio di Stato aveva già stabilito, in sede di regolamento di competenza, quale TAR fosse competente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria ha censurato l’art. 13, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui attrae la competenza sugli atti presupposti a quella relativa al provvedimento finale, con il rischio di radicare la lite presso un tribunale lontano dal luogo dei fatti e di favorire contrasti di giudicati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza vincola i TAR (art. 16, comma 3, del codice del processo amministrativo) e, una volta decisa la competenza dal giudice superiore, quella questione esce dalla cognizione del giudice del rinvio: questi non deve quindi applicare la norma sospettata di illegittimità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del giudice superiore, non deve fare applicazione della norma censurata. La Corte costituzionale non può trasformarsi in un giudice di ulteriore grado di impugnazione della decisione già resa.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché mancava la rilevanza: il TAR era vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e non doveva più applicare la norma contestata, quindi una pronuncia della Corte non avrebbe inciso sul giudizio.

    Cosa vuol dire che la decisione «vincola» il giudice del rinvio?

    Significa che, una volta che il giudice superiore ha deciso un punto (qui la competenza), quel punto non può più essere rimesso in discussione dal giudice cui la causa è rinviata.

    La Corte ha detto se la norma sulla competenza è legittima?

    No: non è entrata nel merito. Si è fermata al difetto di rilevanza, senza valutare la conformità a Costituzione dell’art. 13, comma 4-bis.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2016 – Ammissibile il conflitto sull’autodichia della Camera dei deputati

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    Con l’ordinanza n. 91 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.

    Di cosa si tratta

    Centosettantacinque dipendenti della Camera avevano agito davanti al giudice del lavoro contro i limiti alle progressioni di carriera introdotti dall’amministrazione. La Camera eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo che tali controversie spettino in via esclusiva ai propri organi giurisdizionali interni (la cosiddetta autodichia).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera, contestando gli articoli del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti nella parte in cui precludono l’accesso al giudice comune, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha valutato solo i requisiti di ammissibilità. Ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivo e oggettivo del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile, disponendo le notifiche alla Camera dei deputati e al Senato. La decisione sul merito — cioè se l’autodichia leda o meno le attribuzioni giurisdizionali — è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il giudice comune può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare l’autodichia degli organi parlamentari sui rapporti di lavoro. La pronuncia di ammissibilità verifica i soli presupposti del conflitto e non pregiudica la decisione sul merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autodichia?

    È il potere degli organi costituzionali (come Camera e Senato) di giudicare al proprio interno determinate controversie, ad esempio quelle di lavoro con i propri dipendenti, sottraendole al giudice ordinario.

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?

    Significa solo che il conflitto può proseguire: la Corte ha verificato i requisiti formali e di legittimazione, ma non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.

    Quali parametri costituzionali sono in gioco?

    Soprattutto il diritto di agire in giudizio (art. 24), il principio del giudice e della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 108) e il giusto processo con il controllo di legittimità (art. 111).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2016 – Indennità di esproprio per aree non edificabili in Provincia di Bolzano

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    Con la sentenza n. 90 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul criterio di calcolo dell’indennità di esproprio per le aree non edificabili previsto dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo la Corte quel criterio non è assimilabile al valore agricolo medio già censurato in passato.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguardava l’esproprio di un’area di circa 27.000 mq, di proprietà di un’azienda vitivinicola, destinata al risanamento di un’ex discarica a Castel Firmiano (Bolzano). La società contestava l’indennità offerta dal Comune, ritenendo che il criterio di legge non rispecchiasse il reale valore del bene.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trento ha censurato l’art. 8, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU sul rispetto della proprietà), ritenendolo «del tutto simile» al criterio del valore agricolo medio già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 181 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio provinciale non è equiparabile a quello del valore agricolo medio: esso fa riferimento al «giusto prezzo» del terreno agricolo secondo il tipo di coltura in atto, all’interno di valori minimi e massimi fissati da un’apposita Commissione, e consente quindi di tenere conto delle caratteristiche concrete del fondo.

    Il principio

    L’indennità di esproprio deve mantenere un ragionevole legame con il valore effettivo del bene, ma il legislatore non è tenuto a commisurarla integralmente al valore di mercato. Un criterio che valorizza il tipo di coltura in atto entro una forbice di valori è compatibile con gli artt. 42 e 117 Cost. e con la CEDU.

    Domande e risposte

    L’esproprio era legittimo?

    La sentenza non riguarda la legittimità dell’esproprio in sé, ma solo il criterio di calcolo dell’indennità per le aree non edificabili previsto dalla legge provinciale, ritenuto conforme alla Costituzione.

    Che differenza c’è col «valore agricolo medio»?

    Il valore agricolo medio, bocciato nel 2011, ignorava le caratteristiche specifiche del terreno; il criterio provinciale esaminato, invece, considera la coltura in atto entro valori minimi e massimi, restando ancorato al valore effettivo.

    Cosa garantisce l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU?

    Tutela il diritto al rispetto dei propri beni e impone, in caso di esproprio, un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti dell’individuo, di norma con un’indennità ragionevolmente rapportata al valore del bene.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — è il parametro principale: garantisce la proprietà privata e l’indennizzo in caso di esproprio.
    • Art. 117 della Costituzione — è invocato nel primo comma quale vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU.