Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 199/2017 – Produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte inammissibili) le questioni sulla norma del processo tributario che consente di produrre nuovi documenti in appello. La possibilità di depositare documenti anche in secondo grado non viola né l’uguaglianza né il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario una parte può depositare nuovi documenti anche nel giudizio di appello, anche se li aveva già a disposizione in primo grado. Un giudice dubitava che questa regola, consentendo deposito «tardivo», potesse danneggiare la controparte e pregiudicare il contraddittorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale della Campania aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 58, comma 2 (anche in relazione al comma 1), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 6 CEDU) e ai «criteri di razionalità», e non fondata quella riferita agli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    La facoltà di produrre documenti nuovi in appello nel processo tributario rientra nella discrezionalità del legislatore in materia processuale e non lede il diritto di difesa, perché la controparte conserva la possibilità di contraddire sui documenti depositati nel grado di appello.

    Domande e risposte

    Si possono ancora depositare documenti nuovi in appello tributario?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma che lo consente, rigettando le censure.

    Non è ingiusto verso chi subisce il deposito tardivo?

    Secondo la Corte no: la parte avversa può comunque difendersi sui documenti prodotti, quindi il contraddittorio è salvaguardato.

    Perché una parte della questione è inammissibile?

    La censura legata all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 6 CEDU, oltre che ai generici «criteri di razionalità», non era sviluppata in modo idoneo all’esame di merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2017 – Titoli minerari e coinvolgimento delle Regioni: annullato il disciplinare tipo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale accoglie il conflitto di attribuzione della Regione Abruzzo: lo Stato non poteva adottare il disciplinare tipo del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Il decreto ministeriale viene annullato.

    Di cosa si tratta

    Per cercare ed estrarre idrocarburi serve un titolo concessorio unico. Le regole tipo erano fissate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2015, attuativo dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014. La Regione Abruzzo sosteneva che quel decreto incidesse su materie di rilievo regionale (energia e governo del territorio) senza un’adeguata partecipazione delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Abruzzo contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto ministeriale del 25 marzo 2015, per lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare quel decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni e, per l’effetto, ha annullato il decreto ministeriale. (Ha invece ritenuto inammissibile il conflitto nella parte rivolta anche contro il Ministro, unico soggetto non legittimato a rappresentare lo Stato.)

    Il principio

    Quando lo Stato attrae a sé funzioni in materie di competenza concorrente o residuale (chiamata in sussidiarietà), deve garantire un’adeguata partecipazione delle Regioni attraverso strumenti di leale collaborazione, come l’intesa; in mancanza, l’atto è lesivo delle attribuzioni regionali.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha annullato il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, perché adottato senza adeguato coinvolgimento delle Regioni.

    Conta che il decreto fosse già stato sostituito da uno successivo?

    No: il decreto censurato aveva avuto applicazione nel frattempo, quindi l’interesse al conflitto permaneva.

    Perché il conflitto verso il Ministro è inammissibile?

    Perché nel conflitto tra enti l’unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2017 – Trattamento accessorio del personale regionale e ordinamento civile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni con cui lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Lazio sul trattamento accessorio del personale temporaneamente assegnato ad altre amministrazioni. Il ricorso governativo era troppo generico e, per certi versi, contraddittorio: la Corte non entra nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lazio, nella sua legge di stabilità 2016, aveva disciplinato come compensare gli oneri del trattamento accessorio per i dipendenti regionali temporaneamente assegnati ad altre pubbliche amministrazioni, attingendo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Il Governo riteneva che così si invadesse una competenza statale e si violassero i vincoli di finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza esclusiva statale), e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), della Costituzione. A promuovere il giudizio in via principale era il Presidente del Consiglio dei ministri; la Regione Lazio si era costituita eccependo l’inammissibilità per genericità e la contraddittorietà del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorso statale, oltre a non chiarire in che modo l’uso del fondo sarebbe incompatibile con la contrattazione collettiva, risultava intrinsecamente contraddittorio, lamentando insieme sia una decurtazione sia una maggiorazione del medesimo fondo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale il ricorrente deve indicare con precisione e in modo non contraddittorio le ragioni della censura: un’impugnazione generica o internamente incoerente non consente alla Corte di esaminare il merito e va dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    La norma regionale è stata annullata?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibile il ricorso, quindi la disposizione regionale resta in vigore.

    Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?

    Perché era generico e contraddittorio: lo Stato lamentava al tempo stesso una riduzione e un aumento illegittimo delle risorse del fondo, senza chiarire il vizio.

    Che cos’è l’«ordinamento civile» richiamato dallo Stato?

    È la materia, riservata alla competenza esclusiva statale, che comprende il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati; lo Stato sosteneva che la norma laziale vi incidesse.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro invocato (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica).
  • Corte cost. n. 181/2017 – Autotutela tributaria e atti impugnabili: questioni non fondate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla disciplina dell’autotutela tributaria e degli atti impugnabili davanti al giudice tributario: il sistema vigente non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Un contribuente contestava l’impossibilità di impugnare davanti al giudice tributario il diniego dell’amministrazione di annullare in autotutela un proprio atto. La Commissione tributaria di Chieti ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito dalla legge n. 656 del 1994) e l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Chieti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

    Il principio

    L’autotutela tributaria è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione: il sistema che individua tassativamente gli atti impugnabili e non garantisce un diritto del contribuente all’annullamento in autotutela non viola la tutela giurisdizionale né gli altri parametri invocati.

    Domande e risposte

    Il contribuente ha diritto all’annullamento in autotutela?

    No, non un diritto soggettivo: l’autotutela resta una facoltà discrezionale dell’amministrazione, e ciò non è stato ritenuto illegittimo.

    Cosa significa che le questioni sono «non fondate»?

    La Corte ha esaminato il merito e ha concluso che le norme non contrastano con la Costituzione.

    È sempre escluso il ricorso al giudice tributario?

    Gli atti impugnabili sono quelli tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: il diniego di autotutela, di regola, non vi rientra come autonomo titolo di tutela.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2017 – Rettificazione di sesso: non obbligatorio l’intervento chirurgico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla rettificazione di attribuzione di sesso: la legge n. 164 del 1982 non impone il trattamento chirurgico come condizione necessaria per ottenere la rettifica anagrafica.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Trento dubitava che la legge sulla rettificazione di attribuzione di sesso imponesse l’intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali come presupposto per ottenere il cambiamento anagrafico, in possibile contrasto con i diritti della persona.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione «nei sensi di cui in motivazione»: si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto.

    Il principio

    La rettificazione di attribuzione di sesso non richiede necessariamente il trattamento chirurgico: questo non è un presupposto imprescindibile, dovendosi valutare l’identità di genere alla luce dei diritti della persona e della salute.

    Domande e risposte

    L’intervento chirurgico è obbligatorio per il cambio di sesso anagrafico?

    No. Secondo l’interpretazione adottata dalla Corte, la legge non lo impone come condizione necessaria.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma è salva purché intesa nel senso indicato dalla Corte.

    Quali diritti erano in gioco?

    I diritti inviolabili della persona (art. 2), l’eguaglianza (art. 3), la salute (art. 32) e il rispetto della vita privata tramite l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 CEDU.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 179/2017 – Minimi di pena per gli stupefacenti: questioni inammissibili

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sui minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990): la rideterminazione delle cornici edittali spetta al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Due giudici penali dubitavano che i minimi di pena previsti per i reati in materia di stupefacenti fossero troppo elevati e sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti, chiedendo alla Corte di ridurli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione e, in un caso, anche all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla CEDU. Giudici rimettenti: il Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovereto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate.

    Il principio

    La determinazione della misura della pena e dei minimi edittali rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso con interventi manipolativi privi di una soluzione costituzionalmente obbligata.

    Domande e risposte

    La Corte ha ridotto le pene per la droga?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, senza modificare i minimi edittali.

    Cosa c’entra la finalità rieducativa della pena?

    L’art. 27, terzo comma, Cost. era invocato come parametro, ma la Corte non ha esaminato il merito stante l’inammissibilità.

    Perché spetta al legislatore?

    Perché la scelta del quantum di pena è espressione di discrezionalità politica, sindacabile dalla Corte solo entro limiti di manifesta irragionevolezza, qui non superati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 178/2017 – Compensi del consulente di parte nel patrocinio a spese dello Stato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara parzialmente illegittima la riduzione di un terzo dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte nel patrocinio a spese dello Stato, quando si applichino tariffe già non adeguate: la decurtazione automatica diventa irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Nel patrocinio a spese dello Stato i compensi dei consulenti tecnici di parte nominati dall’imputato sono ridotti di un terzo. Il Tribunale di Grosseto dubitava della legittimità di questa riduzione, soprattutto quando le tariffe applicate sono già inadeguate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Grosseto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo si applichi anche quando vengano usate previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

    Il principio

    La riduzione automatica dei compensi non può sommarsi all’applicazione di tariffe già inadeguate: in tal caso la decurtazione diventa irragionevole e va esclusa, a tutela anche dell’effettività della difesa.

    Domande e risposte

    La riduzione di un terzo è stata abolita del tutto?

    No. Resta valida in generale; è stata esclusa solo quando si applichino tariffe già non adeguate ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

    Perché era in gioco il diritto di difesa?

    Perché compensi troppo compressi possono incidere sull’effettività della difesa tecnica garantita dall’art. 24 Cost.

    Chi beneficia della decisione?

    I consulenti tecnici di parte nominati nel patrocinio a spese dello Stato, quando le tariffe applicabili sono già inadeguate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2017 – Imposta di registro e IVA nello stato passivo del fallimento

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima l’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, sulle sentenze che chiudono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento accertando crediti già assoggettati a IVA, per evitare una doppia imposizione.

    Di cosa si tratta

    Nel fallimento di una società, il curatore contestava un avviso che applicava l’imposta di registro proporzionale a un decreto che accertava crediti già soggetti a IVA. La Commissione tributaria di Napoli ha sollevato la questione, lamentando una sostanziale doppia tassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro). Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Napoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette a IVA.

    Il principio

    In applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, su atti relativi a crediti già assoggettati a IVA l’imposta di registro va applicata in misura fissa, per evitare una duplicazione del prelievo non ragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto?

    Su quelle pronunce l’imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale, riducendo il carico fiscale duplicato.

    Cos’è il principio di alternatività IVA-registro?

    È il criterio per cui, sugli atti già soggetti a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa, evitando una doppia imposizione proporzionale.

    Riguarda solo i fallimenti?

    La pronuncia si riferisce alle sentenze sull’opposizione allo stato passivo del fallimento relative a crediti soggetti a IVA.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2017 – Privilegio fiscale retroattivo e vittime di reato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima la norma che, modificando l’art. 2776 del codice civile, aveva esteso retroattivamente il privilegio dei crediti tributari a danno della vittima di reato già titolare di una provvisionale; respinge invece la censura sull’art. 2776 c.c.

    Di cosa si tratta

    La vittima di una violenza sessuale aveva ottenuto una provvisionale e avviato l’esecuzione sull’immobile del condannato. Per effetto di una novella, il ricavato veniva però attribuito interamente al fisco (Equitalia), in forza del privilegio sussidiario esteso ai crediti tributari. Il giudice di Forlì ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e lo stesso art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (la disposizione transitoria che applicava la novella ai crediti già sorti); ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 2776, terzo comma, cod. civ.

    Il principio

    È illegittima l’applicazione retroattiva di un privilegio che incide su situazioni già definite, ledendo l’affidamento e la parità di trattamento; la disciplina a regime del privilegio, invece, rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo, esattamente?

    Solo la parte transitoria (ultimo periodo dell’art. 23, comma 39) che estendeva il nuovo privilegio anche ai crediti già esistenti.

    L’art. 2776 del codice civile resta valido?

    Sì. La questione sul terzo comma dell’art. 2776 c.c. è stata dichiarata non fondata.

    Cosa cambia per la vittima di reato?

    Per i crediti già sorti non opera l’estensione retroattiva del privilegio fiscale, a tutela dell’affidamento del creditore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 175/2017 – Dipendenti pubblici regionali e ordinamento civile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima una norma della Regione Lombardia sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici regionali, perché invade la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile».

    Di cosa si tratta

    Una legge di assestamento di bilancio della Regione Lombardia conteneva disposizioni che incidevano sul trattamento dei dipendenti pubblici regionali. Lo Stato ha impugnato alcune previsioni ritenendole invasive di competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 12, e 8, comma 13, lettere s) ed u), della legge della Regione Lombardia 5 agosto 2015, n. 22, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (anche sul versante della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 12; ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 8, comma 13, lettera s); e ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 8, comma 13, lettera u).

    Il principio

    Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono disciplinarlo, pur conservando la competenza sulla propria organizzazione.

    Domande e risposte

    Perché la Lombardia non poteva regolare quel trattamento?

    Perché il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, una volta privatizzato, ricade nell’ordinamento civile, riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. Solo l’art. 5, comma 12; per il resto la Corte ha dichiarato una questione manifestamente infondata e l’altra inammissibile.

    La Regione perde ogni competenza sui propri uffici?

    No. Resta competente sull’organizzazione amministrativa, ma non sul trattamento giuridico ed economico del personale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2017 – Legge veneta su caccia e ambiente: illegittime diverse norme

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte accoglie in larga parte il ricorso statale contro la legge di riordino della Regione Veneto in materia di pesca, fauna e caccia, dichiarando illegittime diverse disposizioni; respinge invece una sola censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva approvato una legge di riordino e semplificazione che toccava, tra l’altro, pesca, fauna selvatica e prelievo venatorio. Lo Stato ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive di competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 55, 65, 66 (commi 1 e 2), 68 (comma 1), 69 (comma 2) e 71 della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 23 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 55, comma 1, 65, 66, commi 1 e 2, e 71 della legge regionale, nonché del comma 3-bis dell’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993 (inserito dall’art. 69, comma 2) limitatamente alle parole «e del fucile»; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 68, comma 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia di fauna e caccia deve rispettare gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato: dove li riduce o se ne discosta è illegittima, ma le censure vanno valutate disposizione per disposizione, potendo alcune risultare conformi.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato l’intera legge veneta?

    No. Ha dichiarato illegittime diverse disposizioni, ma ne ha salvata almeno una (art. 68, comma 1), ritenendo la relativa censura non fondata.

    Cosa significa l’annullamento limitato alle parole «e del fucile»?

    La Corte ha eliminato solo quelle parole da una disposizione, lasciando in vigore il resto: è una declaratoria parziale.

    Perché lo Stato può impugnare in materia di caccia?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è competenza esclusiva statale che fissa livelli di protezione vincolanti per le Regioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2017 – Ambiti territoriali per acqua e rifiuti: illegittima la legge ligure

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittima una legge ligure che introduceva un terzo ambito territoriale ottimale (ATO) sub-provinciale per il servizio idrico e i rifiuti: la frammentazione contrasta con i principi statali in materia di concorrenza e tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Per organizzare il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, il territorio è suddiviso in ambiti territoriali ottimali (ATO). La Regione Liguria aveva creato un terzo ATO di dimensione sub-provinciale nella provincia di Savona. Lo Stato ha impugnato la modifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Liguria 23 settembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio (tardiva) della Regione Liguria e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge regionale ligure n. 17 del 2015.

    Il principio

    La definizione degli ambiti di gestione del servizio idrico e dei rifiuti incide su tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, materie di competenza esclusiva statale: la Regione non può frammentare gli ambiti in contrasto con i principi statali.

    Domande e risposte

    Cos’è un ATO?

    È l’ambito territoriale ottimale entro cui si organizzano in modo unitario servizi come quello idrico e la gestione dei rifiuti.

    Perché la Liguria non poteva creare un terzo ATO?

    Perché la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato per tutela della concorrenza e dell’ambiente, art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

    Perché la costituzione della Regione è inammissibile?

    Perché effettuata fuori termine, dunque non valida ai fini processuali.

    Norme collegate