Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente illegittima la riduzione di un terzo dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte nel patrocinio a spese dello Stato, quando si applichino tariffe già non adeguate: la decurtazione automatica diventa irragionevole.

Di cosa si tratta

Nel patrocinio a spese dello Stato i compensi dei consulenti tecnici di parte nominati dall’imputato sono ridotti di un terzo. Il Tribunale di Grosseto dubitava della legittimità di questa riduzione, soprattutto quando le tariffe applicate sono già inadeguate.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Grosseto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo si applichi anche quando vengano usate previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

Il principio

La riduzione automatica dei compensi non può sommarsi all’applicazione di tariffe già inadeguate: in tal caso la decurtazione diventa irragionevole e va esclusa, a tutela anche dell’effettività della difesa.

Domande e risposte

La riduzione di un terzo è stata abolita del tutto?

No. Resta valida in generale; è stata esclusa solo quando si applichino tariffe già non adeguate ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Perché era in gioco il diritto di difesa?

Perché compensi troppo compressi possono incidere sull’effettività della difesa tecnica garantita dall’art. 24 Cost.

Chi beneficia della decisione?

I consulenti tecnici di parte nominati nel patrocinio a spese dello Stato, quando le tariffe applicabili sono già inadeguate.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.