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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Articolo 1135 Codice Civile: Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    Art. 1135 c.c. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione; 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (1). (2) L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonchè di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato. (3)

  • Articolo 1136 Codice Civile: Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    Articolo 1136 Codice Civile: Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    Art. 1136 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    In vigore

    deliberazioni (1) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonchè 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

  • Articolo 1137 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Articolo 1137 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    Art. 1137 c.c. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

    In vigore

    dell'assemblea (1) Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende nè interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I […] (2) del codice di procedura civile.

  • Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio

    Articolo 1138 Codice Civile: Regolamento di condominio

    Art. 1138 c.c. Regolamento di condominio

    In vigore

    Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (1) Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (2)

  • Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Articolo 1139 Codice Civile: Rinvio alle norme sulla comunione

    Art. 1139 c.c. Rinvio alle norme sulla comunione

    In vigore

    Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale. TITOLO VIII – Del possesso CAPO I – Disposizioni generali

  • Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 Codice Civile: Possesso

    Art. 1140 c.c. Possesso

    In vigore

    Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

  • Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Articolo 1141 Codice Civile: Mutamento della detenzione in possesso

    Art. 1141 c.c. Mutamento della detenzione in possesso

    In vigore

    Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.

  • Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio

    Articolo 1142 Codice Civile: Presunzione di possesso intermedio

    Art. 1142 c.c. Presunzione di possesso intermedio

    In vigore

    Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

  • Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore

    Articolo 1143 Codice Civile: Presunzione di possesso anteriore

    Art. 1143 c.c. Presunzione di possesso anteriore

    In vigore

    Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

  • Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza

    Articolo 1144 Codice Civile: Atti di tolleranza

    Art. 1144 c.c. Atti di tolleranza

    In vigore

    Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.