Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 29-bis D.P.R. 445/2000 – Obblighi del titolare e del certificatore (abrogato)

    Art. 29-bis D.P.R. 445/2000 – Obblighi del titolare e del certificatore

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

    2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ; g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest’ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo; l) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore; p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza.

    Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

    3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali.

    I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono

  • Art. 28-bis D.P.R. 445/2000 – Responsabilità del certificatore (abrogato)

    Art. 28-bis D.P.R. 445/2000 – Responsabilità del certificatore

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull’esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

    2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

    3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d’uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi.

    Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite

  • Art. 28 D.P.R. 445/2000 – Accreditamento (abrogato)

    Art. 28 D.P.R. 445/2000 – Accreditamento

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all’articolo 29.

    2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’impegno al rispetto delle regole di tecniche.

    3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

    4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

    5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente.

    In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

    7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni

  • Art. 27-bis D.P.R. 445/2000 – Certificati qualificati (abrogato)

    Art. 27-bis D.P.R. 445/2000 – Certificati qualificati

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale; e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

    2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

    3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) limiti d’uso del certificato, ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili

  • Art. 27 D.P.R. 445/2000 – Certificatori qualificati (abrogato)

    Art. 27 D.P.R. 445/2000 – Certificatori qualificati

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.

    2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 ; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

    3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 .

    4. Il Dipartimento procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa

  • Art. 26 D.P.R. 445/2000 – Certificatori (abrogato)

    Art. 26 D.P.R. 445/2000 – Certificatori

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 .

    Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

    2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

    3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE

  • Art. 24 D.P.R. 445/2000 (abrogato)

    Art. 24 D.P.R. 445/2000

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    R) Firma digitale autenticata 1.

    Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’ articolo 2703 del Codice civile , la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

    2. L’autenticazione della firma digitale consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’ articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89 .

    3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

    4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 20, comma 3.

    5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

    6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico

  • Art. 23 D.P.R. 445/2000 – Firma digitale (abrogato)

    Art. 23 D.P.R. 445/2000 – Firma digitale

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

    2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell’emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

    3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

    La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

    4. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

    5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore

  • CCNL Autoscuole: TFR e fine rapporto

    CCNL Autoscuole

    TFR e fine rapporto nel CCNL Autoscuole

    Come si calcola e si rivaluta il TFR, quando si può chiedere l'anticipo e cosa comprendono le competenze di fine rapporto per chi lavora nelle autoscuole.

    In sintesi

    Il TFR è un diritto di legge (art. 2120 c.c.) che il CCNL Autoscuole non può ridurre: si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5 e si rivaluta dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione ISTAT. La base di computo del CCNL comprende minimo tabellare, scatti, superminimi, contingenza, tredicesima, quattordicesima e ogni importo fisso e continuativo. Può restare in azienda o essere conferito alla previdenza complementare (Priamo). È anticipabile fino al 70% a certe condizioni e viene liquidato, con tassazione separata, alla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
    Parti firmatarie
    UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
    Decorrenza
    Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
    Ambito
    Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
    Fonte
    Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

    Cos'è il TFR

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa. È disciplinato dall'art. 2120 del codice civile: si accantona ogni anno una quota e si rivaluta nel tempo. È un diritto di legge che il CCNL non può ridurre.

    Come si calcola

    La quota annua di TFR si ottiene dividendo la retribuzione utile dell'anno per 13,5. Il montante accumulato si rivaluta ogni anno con un coefficiente pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per il CCNL Autoscuole la base di computo è composta da: minimo tabellare, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito o superminimi, indennità di contingenza, tredicesima e quattordicesima, indennità di funzione per i quadri e qualsiasi altro importo retributivo erogato in maniera fissa e continuativa (sintesi 2017). Restano fuori i rimborsi spese e l'indennità di cassa o maneggio denaro, che non concorre al TFR; il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità, è computato ai fini del TFR.

    Meccanismo del TFR (art. 2120 c.c.)
    Elemento Regola
    Quota annua Retribuzione utile annua diviso 13,5
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT
    Base di calcolo Minimo, scatti, superminimi, contingenza, 13ª e 14ª, indennità di funzione dei quadri e altre voci fisse e continuative (CCNL); esclusi rimborsi spese e indennità di cassa
    Erogazione Alla cessazione del rapporto, con le competenze finali

    Nota: il TFR può essere mantenuto in azienda o destinato alla previdenza complementare; la scelta del lavoratore incide su rendimenti e regime fiscale.

    TFR in azienda o alla previdenza complementare

    Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR maturando in azienda oppure conferirlo a un fondo di previdenza complementare. Il conferimento è irreversibile; la permanenza in azienda consente di cambiare scelta in seguito. Fino al 30 giugno 2026 la scelta andava fatta entro sei mesi dall'assunzione; dal 1° luglio 2026 chi è alla prima assunzione è iscritto in automatico a una forma di previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005). Per le autoscuole il CCNL 2023 prevede il fondo Priamo, con una quota contrattuale dell'1% della retribuzione a favore di tutti i lavoratori che si somma, per gli iscritti, all'1,50% a carico dell'azienda.

    Anticipazioni del TFR

    L'art. 2120 c.c. consente, a determinate condizioni, l'anticipazione del TFR fino al 70% del maturato, una sola volta nel corso del rapporto, a chi ha almeno otto anni di servizio, per spese sanitarie straordinarie o per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli. Il contratto e gli accordi possono ampliare le ipotesi.

    Erogazione e fisco

    Il TFR viene liquidato con le competenze di fine rapporto, insieme alle ferie e ai permessi non goduti, alle mensilità aggiuntive maturate e all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR è soggetto a tassazione separata, generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria.

    Casi pratici

    Tizio — calcolo della quota annua
    Tizio, istruttore, ha una retribuzione utile annua di riferimento. La sua quota di TFR per l'anno si ottiene dividendo tale importo per 13,5; il montante accumulato negli anni precedenti viene rivalutato con il coefficiente di legge. L'importo complessivo gli sarà liquidato alla cessazione.
    Caia — anticipo per la prima casa
    Caia ha nove anni di anzianità nello stesso studio di consulenza e vuole acquistare la prima casa. Può chiedere, una sola volta, l'anticipazione del TFR fino al 70% del maturato, documentando la finalità secondo l'art. 2120 c.c.
    Sempronio — competenze di fine rapporto
    Sempronio si dimette dopo cinque anni. Nelle competenze finali riceve il TFR maturato e rivalutato, le ferie e i permessi non goduti, i ratei di tredicesima e quattordicesima. Il TFR è tassato separatamente, con un trattamento di norma più favorevole.
  • Art. 22 D.P.R. 445/2000 (abrogato)

    Art. 22 D.P.R. 445/2000

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    (R) Definizioni 1.

    Ai fini del presente Testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell’ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; c) per chiave privata, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; d) per chiave pubblica, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente; f) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137] ; g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo elettronico, l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137] ; l) per revoca del certificato elettronico, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato elettronico, l’operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per validità del certificato elettronico, l’efficacia e l’opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti. o) [Lettera abrogata dal D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137]

  • Art. 21 DPR 445/2000 – Autenticazione delle sottoscrizioni

    Art. 21 DPR 445/2000 – Autenticazione delle sottoscrizioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

    2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

  • Art. 20 D.P.R. 445/2000 (abrogato)

    Art. 20 D.P.R. 445/2000

    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    R) Copie di atti e documenti informatici 1.

    I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

    2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile , se ad essi è apposta o associata [da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata] 3.

    Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.

    4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

    5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2

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