Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 266/2017 – Difensori dell’imputato: manifesta inammissibilità

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    Con un’ordinanza, la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Lecce in tema di difensori.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Lecce aveva sollevato una questione sull’art. 102, comma 2, cod. proc. pen., relativo alla disciplina dei difensori nel processo penale, ma l’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedirne l’esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’ordinanza di rimessione non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, sicché la Corte non ha potuto pronunciarsi sul merito della disposizione censurata.

    Il principio

    Affinché la Corte possa esaminare nel merito una questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza di rimessione deve motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esame del merito.

    Perché la questione non è stata esaminata?

    Per carenze dell’ordinanza di rimessione, che non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.

    Che differenza c’è con una sentenza?

    L’ordinanza definisce questioni di rito o manifestamente inammissibili/infondate, senza la più ampia trattazione propria della sentenza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 4/2016 – Prescrizione del reato: manifesta inammissibilità

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    Con l’ordinanza n. 4 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale di Cagliari in materia di estinzione e sospensione del corso della prescrizione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia interviene su due norme del codice penale: l’art. 150, che disciplina l’estinzione del reato, e l’art. 159, primo comma, che regola la sospensione del corso della prescrizione. Il giudice rimettente aveva dubitato della loro legittimità costituzionale nel corso di un procedimento penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale. La Corte non è entrata nel merito delle censure.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari. Si tratta di una decisione di carattere processuale, che non affronta la fondatezza delle censure ma ne rileva un vizio che ne preclude l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi tali da impedire l’esame nel merito, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure ma dichiara la manifesta inammissibilità della questione, con un’ordinanza.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, relativi rispettivamente all’estinzione del reato e alla sospensione del corso della prescrizione.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminarne il merito.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una decisione che chiude il giudizio per ragioni processuali evidenti, senza valutare se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

  • Corte cost. n. 33/2016 – Tutela dell’ambiente e legge regionale del Veneto

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    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2012, sollevata dal Tribunale di Verona in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Una norma della Regione Veneto del 2012, che modificava la disciplina regionale di tutela dell’ambiente del 1985, era stata applicata in una controversia tra una società (Garda Uno Spa) e la Provincia di Verona. Il giudice ordinario ha dubitato della sua legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, riscontrando vizi della prospettazione del giudice rimettente che impedivano l’esame nel merito.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo completo e adeguatamente motivato quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza: in difetto, la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra sentenza e ordinanza della Corte?

    Le ordinanze sono normalmente usate per le decisioni processuali, come le declaratorie di manifesta inammissibilità o infondatezza, mentre le sentenze decidono il merito delle questioni.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione presenta vizi così evidenti (ad esempio nella motivazione o nella ricostruzione normativa) da non poter essere esaminata nel merito.

    La norma veneta è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: ha solo dichiarato inammissibile il modo in cui la questione era stata sollevata, lasciando impregiudicato il merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela dell’ambiente e ordinamento civile, parametro evocato
  • Corte cost. n. 265/2017 – Prescrizione del disastro colposo: raddoppio del termine

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 157, sesto comma, del codice penale: non è irragionevole prevedere per il crollo o disastro colposo lo stesso termine raddoppiato di prescrizione stabilito per le corrispondenti fattispecie dolose.

    Di cosa si tratta

    Diversi giudici, tra cui la Corte di cassazione, dubitavano che fosse irragionevole raddoppiare il termine di prescrizione anche per il delitto di crollo o disastro colposo, equiparandolo così ai gravi reati dolosi indicati dalla stessa norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del disastro/crollo colposo (artt. 449 e 434 cod. pen.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte di cassazione e i Tribunali di Velletri, Torino e il G.u.p. di Larino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il raddoppio del termine di prescrizione per i disastri colposi non è irragionevole, data la particolare gravità e l’allarme sociale di tali reati, che giustificano tempi più lunghi per l’accertamento, a prescindere dall’elemento soggettivo.

    Il principio

    La determinazione dei termini di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore; l’equiparazione del termine tra fattispecie colpose e dolose di disastro non è manifestamente irragionevole quando è giustificata dalla gravità oggettiva del fatto e dalla complessità degli accertamenti.

    Domande e risposte

    La prescrizione del disastro colposo è raddoppiata?

    Sì, e la Corte ha ritenuto legittimo questo raddoppio.

    Perché non è irragionevole equipararlo al dolo?

    Per la gravità oggettiva del disastro e la complessità degli accertamenti, che giustificano termini più lunghi.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 24/2016 – Decadenza del direttore di ente parco: questione inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla decadenza automatica del direttore di un ente parco regionale del Lazio. La norma censurata era già stata superata da una disciplina successiva: il giudice ha colpito una disposizione non più vigente (aberratio ictus).

    Di cosa si tratta

    Il direttore dell’Ente Parco regionale dei Castelli Romani era stato dichiarato decaduto al termine del mandato del Presidente della Giunta che lo aveva nominato. Impugnava il provvedimento, ritenendo illegittima la norma regionale che legava la durata del suo incarico a quella dell’organo politico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione (buon andamento e imparzialità). La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. La disposizione censurata non era più vigente all’epoca rilevante, perché superata da norme regionali successive applicabili anche in deroga alle leggi speciali. Le censure sono affette da aberratio ictus e non è possibile trasferire la questione sulla normativa sopravvenuta.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile, per aberratio ictus, la questione che colpisce una disposizione non più vigente nel momento rilevante per il giudizio a quo, quando non sia neppure possibile trasferire la censura sulla normativa che l’ha sostituita.

    Domande e risposte

    Cosa significa «aberratio ictus» qui?

    Significa che il giudice ha indirizzato la censura contro una norma sbagliata, cioè una disposizione già superata da una disciplina successiva.

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma impugnata non era più applicabile al caso e non si poteva spostare la censura sulle norme che l’avevano sostituita.

    Quali parametri erano invocati?

    Il buon andamento (art. 97) e l’imparzialità e il servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati (art. 98).

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  • Corte cost. n. 23/2016 – Stupefacenti, fatto di lieve entità e droghe leggere: inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva pene differenziate tra droghe leggere e pesanti per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Si tratterebbe di un intervento additivo e creativo in materia penale, riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Un minorenne era imputato per coltivazione e detenzione di marijuana. Il giudice osservava che, mentre per i fatti gravi la pena varia secondo il tipo di droga, per i fatti «di lieve entità» la legge prevede un’unica cornice di pena, senza distinguere tra droghe leggere e pesanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla decisione quadro 2004/757/GAI e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti UE. La questione era sollevata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibile la questione. Si chiede un intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: la determinazione della pena spetta al legislatore. Il fatto di lieve entità è ormai reato autonomo e il giudice può già graduare la pena secondo il tipo di sostanza.

    Il principio

    In materia penale la Corte non può rimodulare le cornici edittali con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata: la scelta sulla misura della pena è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice?

    Pene diverse tra droghe leggere e pesanti anche per i fatti di lieve entità, come già avviene per i fatti più gravi.

    Perché la Corte non è intervenuta?

    Perché stabilire la misura della pena è compito del legislatore e non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

    Il giudice può comunque tener conto del tipo di droga?

    Sì: la legge lascia un margine tra minimo e massimo che consente di graduare la pena anche in base alla natura della sostanza.

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  • Corte cost. n. 32/2016 – Liberazione anticipata speciale e detenuti minorenni

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’esclusione dei condannati per reati «ostativi» dalla liberazione anticipata speciale, sollevate con riguardo ai detenuti minorenni. L’accoglimento avrebbe prodotto un’applicazione automatica, non flessibile, dell’istituto.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta liberazione anticipata speciale, introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, aumentava per un biennio la detrazione di pena per buona condotta, ma ne escludeva i condannati per i delitti «ostativi» dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il Tribunale per i minorenni di Milano riteneva irragionevole applicare tale esclusione anche ai minorenni, per i quali vale un’esigenza rafforzata di recupero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Milano, in funzione di giudice del reclamo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che i minorenni fossero esclusi dal divieto di applicare il nuovo istituto in caso di condanna per delitti ostativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha osservato che, anche accogliendole, non ne sarebbe derivata l’applicazione flessibile e individualizzata invocata dal rimettente, bensì un’applicazione indiscriminata e automatica della liberazione anticipata speciale a tutti i minorenni condannati per delitti ostativi; il recupero di discrezionalità richiederebbe l’introduzione di criteri valutativi che spettano al legislatore.

    Il principio

    Quando l’accoglimento di una questione non realizzerebbe l’obiettivo perseguito dal giudice rimettente, ma produrrebbe un effetto diverso e automatico, la questione è inammissibile: l’individuazione di criteri valutativi nuovi spetta alla discrezionalità del legislatore, non alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Cos’è la liberazione anticipata speciale?

    Era una misura temporanea (biennale) che aumentava la detrazione di pena concessa per la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione, esclusi i condannati per reati ostativi.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché accogliere la questione avrebbe esteso l’istituto in modo automatico a tutti i minorenni condannati per reati ostativi, senza il recupero di discrezionalità valutativa che il giudice voleva ottenere.

    A chi spetta introdurre criteri di valutazione per i minorenni?

    Al legislatore: la Corte ha sottolineato che l’introduzione di specifici criteri rientra nella discrezionalità legislativa e non può essere creata dalla pronuncia costituzionale.

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  • Corte cost. n. 1/2016 – I condhotel e le competenze delle Province autonome

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    Con la sentenza n. 1 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sollevate dalle Province autonome di Bolzano e Trento contro la disciplina statale dei condhotel: lo Stato può intervenire in materia di turismo per esigenze unitarie, garantendo però il coinvolgimento delle autonomie.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguarda l’art. 31 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), che ha introdotto e definito i condhotel — strutture alberghiere a gestione unitaria che integrano camere ricettive e unità abitative residenziali — demandando a un d.P.C.m. le condizioni di esercizio e i criteri per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e Trento hanno impugnato l’art. 31 lamentando la lesione delle proprie competenze in materia di urbanistica, turismo e industria alberghiera, esercizi pubblici e commercio, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, nonché al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Ha ritenuto legittimo l’intervento statale in quanto rispondente a esigenze unitarie di diversificazione dell’offerta turistica, con il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome tramite l’intesa in sede di Conferenza unificata, che soddisfa il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    In materie di competenza regionale o provinciale lo Stato può attrarre a sé funzioni quando ricorrano esigenze unitarie, purché l’intervento sia proporzionato allo scopo e accompagnato da adeguate forme di coinvolgimento delle autonomie. L’intesa in sede di Conferenza unificata costituisce attuazione del principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa sono i condhotel?

    Sono esercizi alberghieri a gestione unitaria che, accanto alle camere destinate alla ricettività, comprendono in forma integrata unità abitative a destinazione residenziale, entro un limite di superficie.

    La disciplina statale dei condhotel è legittima?

    Sì: la Corte l’ha ritenuta legittima perché risponde a esigenze unitarie di settore e prevede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome tramite l’intesa in Conferenza unificata.

    Le Province autonome hanno vinto il ricorso?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

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  • Corte cost. n. 31/2016 – Spending review e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, e dichiara estinto il processo per le impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e Trento.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conteneva misure di riduzione della spesa pubblica (cosiddetta spending review). Alcune disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi e di contenimento dei costi erano state impugnate dalle autonomie speciali, che lamentavano l’invasione delle proprie competenze e l’incidenza sulla loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione siciliana hanno impugnato in via principale l’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, deducendo la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana; ha dichiarato estinto il processo, per rinuncia, relativamente alle impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, limitatamente alle disposizioni indicate.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa non possono applicarsi automaticamente alle autonomie speciali quando incidono su ambiti coperti dalla loro autonomia finanziaria definita dallo statuto e dalle norme di attuazione: in tali casi la disposizione statale è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si estende alla Regione a statuto speciale.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, ma solo nella parte in cui si applicava alla Regione siciliana.

    Cosa significa «processo estinto» per Bolzano e Trento?

    Significa che le Province autonome hanno rinunciato (in tutto o in parte) ai loro ricorsi e la Corte non ha deciso nel merito quelle questioni, dichiarando estinto il giudizio.

    Perché conta lo statuto speciale?

    Perché le autonomie speciali godono di un’autonomia finanziaria rafforzata: le misure statali di spending review non possono comprimere tale autonomia in modo unilaterale.

  • Corte cost. n. 2410/2017 – Sindacati dei pensionati: niente intervento senza interesse qualificato

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    Con l’ordinanza dibattimentale del 24 ottobre 2017, allegata alla sentenza n. 250 del 2017, la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di due associazioni di pensionati INAIL e INPS in un giudizio sul blocco della perequazione delle pensioni: non erano parti del giudizio principale né titolari di un interesse qualificato e diretto.

    Di cosa si tratta

    L’ordinanza nasce nel giudizio promosso dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, sulle norme che hanno disciplinato il meccanismo di rivalutazione (perequazione) delle pensioni dopo la nota sentenza n. 70 del 2015. Due sigle sindacali di pensionati avevano chiesto di intervenire per difendere gli interessi della categoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’oggetto dell’intervento riguardava l’art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 (come sostituito dal d.l. n. 65 del 2015) e l’art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, in materia di perequazione pensionistica. Si discuteva se il Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e l’Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS potessero partecipare al giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi gli interventi. I due soggetti non erano parti del giudizio a quo e non erano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: il loro interesse collettivo statutario è diverso dalle posizioni soggettive individuali dei ricorrenti nel giudizio principale.

    Il principio

    Anche le associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria non possono intervenire nel giudizio incidentale se non sono parti del processo a quo e non vantano un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio e suscettibile di essere pregiudicato in via immediata e irrimediabile dall’esito del giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    Un sindacato di pensionati può intervenire in un giudizio sulla perequazione delle pensioni?

    No, se non è parte del giudizio principale e non vanta un interesse qualificato e diretto: l’interesse collettivo statutario non coincide con le posizioni individuali dei ricorrenti.

    Perché la Corte distingue interesse collettivo e interesse qualificato?

    Perché l’interesse della categoria è generico e mediato, mentre per intervenire serve un interesse immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo.

    Questa ordinanza richiama precedenti?

    Sì: la Corte si rifà alla propria costante giurisprudenza, tra cui le sentenze n. 85, n. 70 e n. 35 del 2017 e l’ordinanza allegata a quest’ultima.

  • Corte cost. n. 22/2016 – Tutela del paesaggio e siti UNESCO: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sul Codice dei beni culturali sollevate dal TAR Campania a proposito della tutela dei siti UNESCO. La protezione rafforzata invocata richiederebbe una scelta riservata al legislatore, non realizzabile con una pronuncia additiva della Corte.

    Di cosa si tratta

    Nel centro storico di Napoli (sito UNESCO) un albergo era stato ristrutturato in zona che, nel 1985, era classificata B e quindi esente da autorizzazione paesaggistica. Il TAR riteneva che questa deroga non dovesse valere per le aree riconosciute patrimonio mondiale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 4 e 5 della Convenzione UNESCO. Le questioni erano sollevate dal TAR Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni. Quelle sollevate con tre ordinanze sono inammissibili per alternatività irrisolta («ancipite»); quella principale lo è perché richiede una pronuncia additiva e manipolativa non costituzionalmente obbligata, in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La più intensa tutela dei siti UNESCO invocata dal giudice non è costituzionalmente obbligata: spetta al legislatore valutarne opportunità e modalità, sicché l’addizione richiesta alla Corte si risolverebbe in una modificazione di sistema non consentita.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il TAR?

    Che la deroga all’autorizzazione paesaggistica non si applicasse alle aree riconosciute patrimonio UNESCO, ritenute di eccezionale pregio.

    Perché la Corte ha respinto le questioni?

    Perché introdurre una tutela specifica per i siti UNESCO è una scelta del legislatore, non un esito costituzionalmente obbligato che la Corte possa imporre.

    Cosa significa questione «ancipite»?

    Significa che il giudice ha prospettato più soluzioni alternative senza ordinarle: la scelta non può essere rimessa alla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 9 della Costituzione — Tutela del paesaggio come valore primario della Repubblica, parametro principale delle questioni.
    • Art. 117 della Costituzione — Vincolo del rispetto degli obblighi internazionali (primo comma), in relazione alla Convenzione UNESCO.
  • Corte cost. n. 21/2016 – Marina Resort e IVA agevolata: serve l’intesa con le Regioni

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    La Corte dichiara illegittima la norma statale che equipara i «Marina Resort» alle strutture ricettive all’aria aperta (con IVA agevolata al 10%) nella parte in cui non prevede l’intesa con le Regioni. La materia tocca più competenze intrecciate e va attuata con leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Per rilanciare la nautica da diporto, lo Stato aveva incluso i «Marina Resort» (ormeggi attrezzati per la sosta e il pernottamento) tra le strutture ricettive all’aria aperta, applicando l’IVA agevolata al 10% invece del 22%, ma demandando i requisiti solo a decreti ministeriali, senza coinvolgere le Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Il ricorso era proposto in via principale dalla Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1 (nel testo originario e in quello modificato), nella parte in cui non prevede che la configurazione dei Marina Resort avvenga previa intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni. La disciplina sta all’incrocio di più competenze, senza prevalenza di una sulle altre.

    Il principio

    Quando una disciplina si colloca all’incrocio di competenze statali e regionali non riconducibili a un criterio di prevalenza, l’intervento del legislatore statale è legittimo solo se attua il principio di leale collaborazione, tipicamente mediante l’intesa con le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa sono i Marina Resort?

    Sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti a bordo delle proprie imbarcazioni, in specchi acquei attrezzati.

    Perché la norma è stata corretta dalla Corte?

    Perché toccava il turismo (competenza regionale) e altre materie, ma lo Stato non aveva previsto l’intesa con le Regioni: violava la leale collaborazione.

    Cosa cambia con la sentenza?

    La configurazione dei Marina Resort deve avvenire previa intesa nella Conferenza permanente Stato-Regioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative (turismo come materia residuale regionale), parametro centrale del ricorso.