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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti

    Articolo 1101 Codice Civile: Quote dei partecipanti

    Art. 1101 c.c. Quote dei partecipanti

    In vigore

    Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

  • Articolo 1102 Codice Civile: Uso della cosa comune

    Articolo 1102 Codice Civile: Uso della cosa comune

    Art. 1102 c.c. Uso della cosa comune

    In vigore

    Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

  • Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota

    Articolo 1103 Codice Civile: Disposizioni della quota

    Art. 1103 c.c. Disposizioni della quota

    In vigore

    Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

  • Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti

    Articolo 1104 Codice Civile: Obblighi dei partecipanti

    Art. 1104 c.c. Obblighi dei partecipanti

    In vigore

    Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

  • Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione

    Articolo 1105 Codice Civile: Amministrazione

    Art. 1105 c.c. Amministrazione

    In vigore

    Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

  • Articolo 1106 Codice Civile: Regolamento della comunione e nomina di amministratore

    Articolo 1106 Codice Civile: Regolamento della comunione e nomina di amministratore

    Art. 1106 c.c. Regolamento della comunione e nomina di amministratore

    In vigore

    amministratore Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.

  • Articolo 1107 Codice Civile: Impugnazione del regolamento

    Articolo 1107 Codice Civile: Impugnazione del regolamento

    Art. 1107 c.c. Impugnazione del regolamento

    In vigore

    Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

  • Articolo 1108 Codice Civile: Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

    Articolo 1108 Codice Civile: Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

    Art. 1108 c.c. Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione

    In vigore

    amministrazione Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni. L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

  • Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni

    Articolo 1109 Codice Civile: Impugnazione delle deliberazioni

    Art. 1109 c.c. Impugnazione delle deliberazioni

    In vigore

    Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’articolo 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’articolo 1108. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

  • Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese

    Articolo 1110 Codice Civile: Rimborso di spese

    Art. 1110 c.c. Rimborso di spese

    In vigore

    Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.