Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 274/2017 – Avanzo di bilancio fittizio della Regione Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge di assestamento di bilancio della Regione Liguria, che applicava un «avanzo libero» in realtà inesistente, e in via consequenziale ha annullato anche la legge regionale di approvazione del rendiconto 2015.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva utilizzato una quota di «avanzo libero di amministrazione» di circa 3,5 milioni di euro per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Secondo il Governo quell’avanzo era fittizio, perché il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 era in realtà negativo per oltre 254 milioni: la somma era stata ricavata stornando risorse già destinate ad altri fini (mutui autorizzati e non contratti, anticipazioni di liquidità), in violazione dell’obbligo costituzionale di copertura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (assestamento al bilancio di previsione 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sull’obbligo di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche della legge reg. Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (rendiconto generale per l’esercizio 2015), su cui quell’avanzo si fondava.

    Il principio

    Non è ammissibile creare un «avanzo libero» di bilancio stornando risorse già destinate ad altri fini in presenza di un disavanzo di amministrazione: la contestuale esistenza di un disavanzo e di un avanzo libero è una contraddizione in termini e viola l’obbligo di copertura di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’«avanzo libero» di amministrazione?

    È la parte del risultato positivo di gestione che, dopo aver coperto le quote accantonate, vincolate e destinate, resta effettivamente libera e disponibile per nuove spese. In presenza di un disavanzo, per definizione, non esiste.

    Perché è stata annullata anche la legge sul rendiconto?

    Perché l’avanzo libero applicato dalla legge di assestamento si fondava proprio sui dati di quella legge: caduto il presupposto, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale.

    La mancata impugnazione del rendiconto impediva la decisione?

    No. La Corte ha confermato che la mancata impugnazione della legge «presupposta» non preclude la successiva impugnazione della legge che su di essa si fonda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 8/2016 – Subentro degli enti ordinari dopo lo stato di emergenza

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    Con la sentenza n. 8 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Lazio e Campania contro la norma che, alla scadenza dello stato di emergenza, fa subentrare le amministrazioni ordinariamente competenti in tutti i rapporti, anche nei procedimenti giurisdizionali pendenti.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la gestione successiva alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dalla protezione civile: la legge prevede che gli enti e le amministrazioni ordinariamente competenti subentrino nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle gestioni commissariali, compresi i giudizi in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Lazio e Campania hanno impugnato l’art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), in riferimento a numerosi parametri costituzionali — tra cui gli artt. 3, 24, 81, 97, 111, 117, 118 e 119 della Costituzione e gli artt. 6 e 13 della CEDU — lamentando, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa, della ragionevolezza e dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni proposte dalle due Regioni, ritenendo la disciplina del subentro degli enti ordinariamente competenti conforme ai parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    La previsione del subentro degli enti ordinariamente competenti nei rapporti e nei giudizi pendenti, alla scadenza dello stato di emergenza, non viola i parametri costituzionali invocati: essa assicura la continuità dell’azione amministrativa e dei rapporti giuridici dopo la fine della gestione emergenziale.

    Domande e risposte

    Cosa accade ai rapporti giuridici alla fine dello stato di emergenza?

    Le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti giurisdizionali pendenti.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento della norma?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate da Lazio e Campania.

    Quali diritti si temeva fossero lesi?

    Soprattutto il diritto di difesa e la parità delle armi nel processo, oltre alla ragionevolezza e all’autonomia finanziaria regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 271/2017 – Riduzione dell’ipoteca e provvedimento cautelare d’urgenza

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla riduzione dell’ipoteca: gli artt. 2877 e 2884 del codice civile non sono incostituzionali, perché la riduzione non va equiparata alla cancellazione.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Padova, in un procedimento cautelare d’urgenza tra due società, dubitava che le norme del codice civile, richiedendo una sentenza passata in giudicato per la cancellazione dell’ipoteca, impedissero la riduzione dell’ipoteca sproporzionata con un provvedimento cautelare rapido, a danno del debitore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2877, secondo comma, e 2884 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione: muovendo dalla corretta interpretazione, la riduzione dell’ipoteca non è equiparabile alla cancellazione e non richiede una sentenza passata in giudicato, sicché non sussiste il vuoto di tutela lamentato dal rimettente.

    Il principio

    La riduzione dell’ipoteca è istituto distinto dalla cancellazione: non incidendo sull’esistenza del diritto ma solo sulla sua misura, non è soggetta al requisito del giudicato e può essere ottenuta anche in via cautelare, sicché non vi è lesione del diritto di difesa né disparità di trattamento.

    Domande e risposte

    La riduzione dell’ipoteca richiede una sentenza definitiva?

    No: a differenza della cancellazione, la riduzione non presuppone il giudicato e può ottenersi anche in via cautelare.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché l’interpretazione corretta già consente la tutela invocata, senza bisogno di una pronuncia additiva della Corte.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 Cost., su ragionevolezza e diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 273/2017 – Conflitto sul segreto investigativo: ammissibilità

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica di Bari contro il Governo, sull’obbligo di comunicazione gerarchica delle informative di reato introdotto dalla riforma del Corpo forestale. La pronuncia decide solo l’ammissibilità, non il merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 prevede che i responsabili dei presidi di polizia trasmettano, lungo la propria scala gerarchica, le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria. Secondo il Procuratore di Bari questa regola intaccherebbe il segreto investigativo e la diretta dipendenza della polizia giudiziaria dal magistrato, ledendo le prerogative del pubblico ministero. Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un potere lamenta che un altro abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in riferimento agli artt. 76, 109 e 112 della Costituzione, per effetto dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso. Ha riconosciuto al pubblico ministero, e in particolare al Procuratore della Repubblica, la natura di potere dello Stato, in quanto titolare delle attività d’indagine (art. 109 Cost.) finalizzate all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), e la legittimazione del Governo come parte resistente. Trattandosi della fase di ammissibilità, la Corte ha verificato solo la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, lasciando impregiudicata ogni valutazione di merito.

    Il principio

    Anche una norma di legge può dare origine a un conflitto di attribuzione, quando da essa derivino in via diretta lesioni dell’ordine costituzionale delle competenze e non sia configurabile un ordinario giudizio in cui sollevare la questione in via incidentale.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso che la norma è incostituzionale?

    No. Questa ordinanza decide solo l’ammissibilità del conflitto: stabilisce che il giudizio può proseguire, ma non si pronuncia sul merito della lesione lamentata.

    Perché il Procuratore può sollevare un conflitto tra poteri?

    Perché la Corte gli riconosce la natura di potere dello Stato, in quanto titolare delle indagini (art. 109 Cost.) finalizzate all’azione penale obbligatoria (art. 112 Cost.).

    Che cosa contesta in concreto?

    L’obbligo di trasmettere per via gerarchica le notizie sull’inoltro delle informative di reato, che a suo dire indebolirebbe il segreto investigativo e l’indipendenza del pubblico ministero.

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  • Corte cost. n. 39/2016 – Norme della Regione Marche sul commercio e vincoli europei

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    La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione su alcune norme della legge della Regione Marche n. 29 del 2014 in materia di commercio, e dichiara cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, modificate in corso di giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva modificato i propri testi unici in materia di commercio, turismo e commercio equo e solidale. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e di concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, in riferimento principalmente all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per asserito contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa agli artt. 11 e 17, comma 1, della legge regionale (e ad altra norma sopravvenuta) riferita all’art. 117, primo comma, Cost.; ha dichiarato cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, in seguito modificate dalla stessa Regione nel corso del giudizio.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata può essere interpretata in modo conforme ai vincoli costituzionali e comunitari, la questione è non fondata «nei sensi di cui in motivazione»; se la Regione modifica le disposizioni contestate prima della decisione, cessa la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva a condizione di essere interpretata nel senso indicato dalla Corte, conforme alla Costituzione e all’ordinamento europeo.

    Cos’è la cessazione della materia del contendere?

    Si verifica quando, in corso di giudizio, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

    Perché era coinvolto l’art. 117, primo comma?

    Perché impone alle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, qui in materia di commercio e concorrenza.

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  • Corte cost. n. 7/2016 – Grandi opere senza intesa con le Regioni: illegittimità

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    Con la sentenza n. 7 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge «Sblocca Italia» nella parte in cui non prevedevano l’intesa o il parere delle Regioni nell’approvazione di opere e piani incidenti su materie di competenza concorrente.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 («Sblocca Italia») in materia di grandi opere infrastrutturali, piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e contratti di programma con i gestori aeroportuali. Il tema centrale è il coinvolgimento delle Regioni quando lo Stato incide su materie di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le previsioni dell’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del d.l. n. 133 del 2014, censurate perché non prevedevano forme di coinvolgimento regionale (intesa o parere) nell’approvazione dei progetti e dei piani, in violazione del riparto di competenze e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non prevedevano: l’intesa con la Regione interessata per l’approvazione dei progetti; l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni per il Piano di ammodernamento ferroviario; il parere della Regione sui contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita funzioni in materie di competenza concorrente, incidendo su interessi regionali, deve assicurare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni — intesa o parere — in attuazione del principio di leale collaborazione; l’assenza di tali strumenti rende illegittima la disciplina.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le norme dello «Sblocca Italia» che approvavano grandi opere, il piano ferroviario e i contratti aeroportuali senza prevedere l’intesa o il parere delle Regioni.

    Perché serviva il coinvolgimento delle Regioni?

    Perché le opere incidevano su materie di competenza concorrente: il principio di leale collaborazione impone intese o pareri con le autonomie.

    Che differenza c’è tra intesa e parere?

    L’intesa richiede un accordo tra Stato e Regione, mentre il parere è un’opinione che lo Stato deve acquisire ma che ha minore vincolatività.

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  • Corte cost. n. 270/2017 – Riscossione e autonomia finanziaria delle Province di Trento e Bolzano

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    La Corte costituzionale respinge (e in parte dichiara inammissibili) i ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano contro le norme statali del 2016 sulla riscossione e sul bilancio. L’autonomia finanziaria speciale non risulta lesa.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato disposizioni statali in materia di riscossione (con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) e di bilancio dello Stato, ritenendole lesive della loro autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in riferimento a numerose norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e al principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 120 della Costituzione. Ricorrenti: le Province autonome di Trento e di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni: le norme statali sulla riscossione e sul bilancio non ledono l’autonomia finanziaria delle Province autonome né violano il principio di leale collaborazione.

    Il principio

    Le competenze e l’autonomia finanziaria delle Province autonome, pur garantite dallo Statuto speciale, devono coordinarsi con la disciplina statale della riscossione e con le esigenze unitarie del bilancio dello Stato; le norme statali impugnate restano nei limiti di un legittimo coordinamento.

    Domande e risposte

    I ricorsi delle Province autonome sono stati accolti?

    No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte.

    L’autonomia finanziaria speciale è stata lesa?

    No, secondo la Corte: le norme statali sulla riscossione e sul bilancio non invadono le competenze provinciali.

    Quale principio costituzionale era richiamato?

    Tra gli altri, il principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 120 Cost.

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  • Corte cost. n. 38/2016 – Proventi delle vendite di alloggi popolari in Puglia

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 48 del 2014, sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva modificato la disciplina sulla destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari). Il Governo ha ritenuto che la nuova disciplina violasse i vincoli costituzionali in materia di risparmio e di livelli essenziali delle prestazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, in tema di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata, accogliendo le censure del Governo sull’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi popolari.

    Il principio

    La destinazione dei proventi ricavati dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve rispettare i vincoli costituzionali posti a tutela del risparmio e dei livelli essenziali delle prestazioni: la disciplina regionale che vi si discosta è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupava la norma annullata?

    Della destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Puglia.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 47 Cost. (tutela del risparmio e accesso all’abitazione) e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

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  • Corte cost. n. 272/2017 – Impugnazione del riconoscimento e interesse del minore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 263 del codice civile sollevata in un caso di maternità surrogata realizzata all’estero. La norma, già correttamente interpretata, non impedisce al giudice di valutare l’interesse concreto del minore: la verità biologica non è un valore costituzionale assoluto sottratto a ogni bilanciamento.

    Di cosa si tratta

    Un bambino nato all’estero tramite surrogazione di maternità (con ovodonazione) era stato riconosciuto come figlio da una coppia di cittadini italiani. Accertato che la donna che lo aveva riconosciuto non era la madre biologica, un curatore speciale del minore aveva impugnato quel riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell’art. 263 cod. civ. La Corte d’appello di Milano dubitava che una norma così congegnata, imponendo la rimozione automatica dello stato di figlio ogni volta che manca il legame biologico, potesse pregiudicare l’interesse del minore a conservare la propria identità familiare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano (giudice rimettente) ha censurato l’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando rispondente all’interesse del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha escluso che l’accertamento della verità biologica e genetica costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Anche di fronte all’azione dell’art. 263 cod. civ., il giudice deve già oggi valutare se l’interesse a far valere la verità prevalga su quello del minore, considerando la durata del rapporto, le modalità del concepimento e la presenza di strumenti alternativi (come l’adozione in casi particolari). La norma, così interpretata, è conforme a Costituzione; la Corte ha comunque ribadito l’elevato disvalore che l’ordinamento riconnette alla maternità surrogata, vietata da apposita disposizione penale.

    Il principio

    L’interesse del minore va sempre considerato in concreto: il favor veritatis non si impone in modo automatico, ma deve essere bilanciato caso per caso con le conseguenze che la rimozione dello stato di figlio produce sulla posizione del minore. Allo stesso tempo, bilanciare non significa cancellare automaticamente l’esigenza di verità in nome dell’interesse del minore.

    Domande e risposte

    La Corte ha legittimato la maternità surrogata?

    No. La decisione non riguarda la liceità della pratica, vietata in Italia, ma soltanto la disciplina dell’azione di impugnazione del riconoscimento. La Corte ha anzi ribadito l’elevato disvalore della surrogazione di maternità.

    Che cosa cambia per il giudice che decide sull’art. 263 cod. civ.?

    Il giudice non deve accogliere automaticamente l’impugnazione per il solo fatto che manca il legame biologico: deve valutare in concreto l’interesse del minore, tenendo conto della durata del rapporto, delle modalità della nascita e delle tutele alternative disponibili.

    La verità biologica conta ancora?

    Sì. Resta una componente essenziale dell’identità del minore, ma concorre con altri elementi: non è un valore assoluto che prevale comunque.

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  • Corte cost. n. 269/2017 – Contributo all’Autorità antitrust e doppia pregiudizialità

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte inammissibili) le questioni sul contributo dovuto dalle imprese all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La pronuncia è nota soprattutto per l’apertura sulla «doppia pregiudizialità» con il diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Roma dubitava della legittimità del contributo annuale posto a carico delle imprese per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ritenendolo in contrasto con i principi di eguaglianza, riserva di legge in materia tributaria e capacità contributiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (introdotti dall’art. 5-bis del d.l. n. 1 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 23 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: il contributo a carico delle imprese per il finanziamento dell’AGCM non viola i principi di eguaglianza, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e di capacità contributiva.

    Il principio

    Oltre a salvare il contributo all’AGCM, la Corte ha affermato che, quando una legge nazionale è sospettata di violare insieme la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, essa può (e di norma deve) essere portata al suo giudizio accentrato di costituzionalità, ferma restando la possibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

    Domande e risposte

    Il contributo all’Antitrust è legittimo?

    Sì: la Corte ha respinto le censure, ritenendolo conforme agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Perché questa sentenza è così citata?

    Per l’importante apertura sulla «doppia pregiudizialità», cioè sul rapporto tra giudizio di costituzionalità e diritto dell’Unione europea.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 23 e 53, primo e secondo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 37/2016 – Spesa del personale della Regione Puglia e finanza pubblica

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 e la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2 della stessa legge, in materia di organizzazione e spesa del personale regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 47 del 2014 dettava norme su organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale, anche in tema di stabilizzazione di personale precario. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune disposizioni contrastassero con i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, deducendo la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge regionale n. 47 del 2014; ha dichiarato invece la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 2 della medesima legge.

    Il principio

    La potestà legislativa regionale in materia di organizzazione e spesa del personale incontra il limite dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica: le disposizioni regionali che li violano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale regionale.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato l’art. 4 per contrasto con i parametri costituzionali, mentre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2.

    Perché conta l’art. 117, terzo comma?

    Perché il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare.

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  • Corte cost. n. 28/2016 – Camere di commercio e fondo confidi: illegittimo senza intesa per le Province autonome

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    La Corte dichiara illegittima, per le Province autonome di Bolzano e Trento, la norma statale che destinava 70 milioni di euro l’anno delle camere di commercio a un fondo per i confidi. Il prelievo, imposto unilateralmente, viola l’autonomia finanziaria statutaria e il metodo dell’accordo.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 destinava una somma annua del sistema delle camere di commercio al sostegno del credito delle piccole e medie imprese. La Provincia di Bolzano lamentava che così si sottraevano risorse alle camere di commercio del suo territorio, di sua competenza statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento all’art. 79 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. n. 670 del 1972) e ad altre norme statutarie, oltre ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Il ricorso era proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 55, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Il vincolo riguardava risorse proprie delle camere di commercio, di estremo dettaglio e imposto unilateralmente, in assenza delle forme di concertazione previste dall’art. 79 dello Statuto.

    Il principio

    È illegittima la norma statale che, in materia di autonomia finanziaria delle Province autonome, impone unilateralmente vincoli di dettaglio su risorse di loro competenza, senza rispettare le forme di concertazione previste dallo Statuto speciale (metodo dell’accordo).

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma annullata?

    Destinava una somma annua delle camere di commercio a un fondo per il sostegno al credito delle piccole e medie imprese.

    Perché è illegittima per le Province autonome?

    Perché sottraeva risorse di competenza statutaria provinciale con un vincolo di dettaglio imposto senza l’intesa prevista dallo Statuto.

    L’annullamento vale solo per Bolzano?

    No: la Corte ha esteso l’illegittimità anche alla Provincia autonoma di Trento, data l’identità della normativa statutaria violata.