Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2016 – Ne bis in idem e «medesimo fatto» (art. 649 c.p.p., caso Eternit)

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    Nel celebre caso Eternit bis, la Corte dichiara illegittimo l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui escludeva il divieto di un secondo processo per il solo fatto che tra reato già giudicato e nuovo reato vi sia concorso formale: il «medesimo fatto» va inteso in senso storico-naturalistico.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare di Torino doveva decidere sul rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato già giudicato in via definitiva, per il medesimo fatto storico, per disastro doloso e omissione di cautele. Si poneva il problema del ne bis in idem, il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui limitava il divieto di un secondo giudizio al «medesimo fatto giuridico» anziché al «medesimo fatto storico». Giudice rimettente: il GUP del Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento.

    Il principio

    L’identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, va valutata in base alla dimensione storico-naturalistica della condotta, dell’evento e del nesso causale: la mera diversa qualificazione giuridica o il concorso formale di reati non legittimano, di per sé, un secondo processo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ne bis in idem?

    È il divieto di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto già giudicato con sentenza definitiva; è sancito dall’art. 649 c.p.p. e dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    Che cosa ha cambiato la Corte?

    Ha stabilito che l’identità del fatto si misura sul piano storico-naturalistico: non basta un concorso formale di reati o una diversa qualificazione giuridica per consentire un nuovo processo.

    La decisione ha bloccato il processo Eternit bis?

    No: la Corte ha rimosso solo un limite interpretativo dell’art. 649; resta poi al giudice valutare in concreto se i fatti siano davvero i medesimi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2016 – Tasse automobilistiche e leggi regionali su veicoli storici

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    La Corte dichiara illegittime alcune norme delle Regioni Basilicata e Umbria in materia di tasse automobilistiche e veicoli ultraventennali: incidono su un tributo erariale e invadono la competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato disposizioni della Regione Basilicata sui veicoli ultraventennali e della Regione Umbria in materia di entrate, ritenendo che incidessero sulla tassa automobilistica, che è un tributo statale il cui gettito è attribuito alle Regioni ma la cui disciplina resta riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015 e l’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Basilicata (commi 2, 3 e 4, con trasferimento della questione sul comma 4 alla norma sopravvenuta) e dell’art. 8 della legge umbra nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies; ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle restanti previsioni umbre, modificate nel frattempo.

    Il principio

    La tassa automobilistica è un tributo erariale: le Regioni non possono modificarne la disciplina sostanziale, riservata allo Stato in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non potevano disciplinare il bollo auto?

    Perché la tassa automobilistica è un tributo statale: la sua disciplina spetta allo Stato, anche se il gettito è attribuito alle Regioni.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, essendo state modificate alcune norme umbre nel corso del giudizio, su quelle disposizioni non c’era più nulla da decidere.

    Le agevolazioni per le auto storiche sono illegittime in sé?

    No: il vizio sta nel fatto che a disciplinarle siano state le Regioni, intervenendo su un tributo riservato alla competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2016 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 103 del 2016

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    Con un’ordinanza di carattere tecnico, la Corte corregge un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 103 del 2016: era stato indicato un decreto-legge sbagliato, ora sostituito con quello corretto.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un procedimento per la correzione di un errore materiale. Nel dispositivo della sentenza n. 103 del 2016 era stato citato, per mero errore, il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011) anziché il decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi era una questione di legittimità costituzionale: il giudizio riguardava esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 103 del 2016, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione: nel dispositivo della sentenza n. 103 del 2016, al numero 1), il riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011) è stato sostituito dal corretto riferimento al decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012).

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere i propri errori materiali con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È un errore di trascrizione o di indicazione (qui, il riferimento a un decreto-legge sbagliato) che non riguarda il ragionamento o la decisione, ma solo la materiale redazione del testo.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 103 del 2016?

    No: la decisione resta invariata; si corregge soltanto il riferimento normativo erroneamente indicato nel dispositivo.

    Su quale base la Corte corregge i propri errori?

    Sull’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 197/2016 – Turismo golfistico in Sardegna: estinzione del processo

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    Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata e la rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, la Corte dichiara semplicemente estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011 sulle provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico. Nel corso del giudizio la legge regionale è stata abrogata e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9 della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 41, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e allo Statuto speciale della Sardegna. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso, anche a seguito dell’abrogazione dell’intera legge regionale, e la Regione autonoma della Sardegna aveva accettato la rinuncia: nel giudizio in via principale ciò determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative).

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso se la legge fosse legittima?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia; inoltre la legge impugnata era stata nel frattempo abrogata.

    Che cos’è il giudizio «in via principale»?

    È il giudizio promosso direttamente da Stato o Regioni contro una legge dell’altro ente, senza che vi sia un processo in corso davanti a un giudice comune.

    L’estinzione del processo significa che la legge era valida?

    No: la Corte non ha valutato il merito. Il processo si chiude per la rinuncia accettata, a prescindere dalla fondatezza delle censure.

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  • Corte cost. n. 193/2016 – Retroattività della legge più favorevole nelle sanzioni amministrative

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    La Corte ha ritenuto infondata la questione che chiedeva di estendere alle sanzioni amministrative il principio della retroattività della legge successiva più favorevole: la Costituzione e la CEDU non impongono un’applicazione generalizzata di tale principio a tutte le sanzioni amministrative.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva se il principio del «favor rei» – cioè l’applicazione della legge successiva più favorevole – valido in materia penale dovesse estendersi automaticamente anche agli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689 del 1981.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Como ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 (Principio di legalità), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Non esiste un vincolo costituzionale o convenzionale che imponga di estendere in via generale alle sanzioni amministrative la regola della retroattività della legge più favorevole, propria della materia penale; spetta al legislatore valutare, settore per settore, se introdurre tale principio.

    Il principio

    La retroattività della legge più favorevole non costituisce un principio costituzionalmente imposto, in via generalizzata, per tutte le sanzioni amministrative: la sua estensione resta affidata alle scelte discrezionali del legislatore, salvi i casi in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale.

    Domande e risposte

    Il «favor rei» vale per tutte le sanzioni amministrative?

    No: secondo la Corte non vi è un obbligo costituzionale di estendere in via generale la retroattività della legge più favorevole agli illeciti amministrativi.

    Chi può introdurre quella retroattività?

    Il legislatore, con scelte discrezionali settore per settore, valutando la natura delle sanzioni.

    La CEDU impone l’applicazione del principio?

    Non in via generalizzata per ogni sanzione amministrativa: la garanzia opera soprattutto per le sanzioni di natura sostanzialmente penale.

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  • Corte cost. n. 192/2016 – Permanenza nelle graduatorie a esaurimento dei docenti già assunti a tempo indeterminato

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    La Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la questione sul divieto di permanere nelle graduatorie a esaurimento per i docenti già assunti a tempo indeterminato: la previsione non viola i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    Un docente già titolare di contratto a tempo indeterminato contestava la norma che, dall’anno scolastico 2010-2011, non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento a chi ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato, ritenendola irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, secondo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35 e 51 Cost.: la regola che esclude dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato non è irragionevole, perché chi ha conseguito la stabilizzazione non ha più titolo a restare in una graduatoria finalizzata proprio all’immissione in ruolo.

    Il principio

    È ragionevole escludere dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato: la graduatoria è finalizzata all’immissione in ruolo, sicché chi quel ruolo ha già conseguito non subisce alcuna lesione dei principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma contestata?

    Che dall’anno scolastico 2010-2011 non possa restare nelle graduatorie a esaurimento il docente già assunto a tempo indeterminato.

    Perché la Corte l’ha ritenuta non irragionevole?

    Perché la graduatoria serve all’immissione in ruolo: chi è già stato stabilizzato non ha più titolo a permanervi.

    La Corte ha deciso tutto nel merito?

    No: ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e infondata quella sugli altri parametri.

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  • Corte cost. n. 196/2016 – Impugnazione del lodo arbitrale irrituale (art. 808-ter c.p.c.)

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’impugnabilità del lodo dell’arbitrato irrituale: il giudice rimettente non ha descritto il caso concreto e ha trascurato la giurisprudenza della Cassazione, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una controversia tra imprese, il Tribunale di Terni dubitava che fosse legittimo limitare l’impugnazione del lodo reso in un arbitrato irrituale (una forma di risoluzione delle liti basata sull’accordo delle parti) ai soli motivi tassativi previsti dalla legge, escludendo i vizi del consenso e il difetto di motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 808-ter del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo irrituale ai casi ivi previsti. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Terni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non aveva considerato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il lodo irrituale è comunque soggetto al regime delle impugnative negoziali in quanto negozio di accertamento.

    Il principio

    L’omessa descrizione del caso concreto e il mancato confronto con il diritto vivente della Cassazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’arbitrato irrituale?

    È una modalità di risoluzione delle controversie in cui le parti affidano agli arbitri una decisione di natura negoziale (un lodo) anziché ricorrere al giudice; la sua disciplina è nell’art. 808-ter c.p.c.

    Perché la questione è stata respinta senza esame nel merito?

    Perché il giudice non aveva descritto il caso concreto, rendendo impossibile valutare se la norma fosse davvero rilevante per decidere la causa.

    La Corte ha detto che il lodo irrituale non è impugnabile?

    No. Ha ricordato che, secondo la Cassazione, il lodo irrituale resta impugnabile con le impugnative negoziali, proprio perché ha natura di negozio di accertamento.

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  • Corte cost. n. 191/2016 – Sospensione feriale dei termini e opposizione all’esecuzione

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    La Corte ha ritenuto infondata la questione sulla mancata sospensione feriale dei termini per i giudizi di opposizione all’esecuzione: l’esclusione di questi procedimenti dalla sospensione feriale, secondo il diritto vivente, non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’esecuzione il giudice di Cosenza dubitava che fosse ragionevole escludere i giudizi di opposizione all’esecuzione dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista in via generale per le altre cause.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo allora vigente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, come interpretato dal diritto vivente con riguardo ai giudizi di opposizione all’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione dalla sospensione feriale dei procedimenti previsti dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario – tra cui le opposizioni all’esecuzione – risponde all’esigenza di celerità propria di tali procedimenti e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto alle altre cause.

    Il principio

    L’esclusione di determinati procedimenti, caratterizzati da esigenze di celerità, dalla sospensione feriale dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non irragionevolmente differenziate.

    Domande e risposte

    La sospensione feriale dei termini vale per ogni causa?

    No: la legge esclude alcuni procedimenti urgenti, tra cui i giudizi di opposizione all’esecuzione.

    Perché questa esclusione non è discriminatoria?

    Perché risponde a una specifica esigenza di celerità di tali procedimenti, ragionevolmente diversi dalle cause ordinarie.

    La Corte ha modificato la norma?

    No: ha dichiarato la questione non fondata, lasciando ferma la disciplina come interpretata dal diritto vivente.

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  • Corte cost. n. 195/2016 – Incarichi a termine nei Conservatori e restituzione degli atti

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    Come per la decisione gemella sui docenti, la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento: la riforma «di sistema» della scuola (legge n. 107 del 2015) impone di rivalutare se la questione sui contratti a termine nei Conservatori sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Alcuni docenti del Conservatorio di Trento, legati da una pluralità di contratti a tempo determinato, avevano chiesto la nullità del termine apposto ai contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trento dubitava della compatibilità con il diritto europeo della norma che consente incarichi rinnovabili in attesa dei concorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 (riforma di Accademie e Conservatori), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di una confederazione sindacale e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento, essendo nel frattempo sopravvenuta la riforma «di sistema» della scuola di cui alla legge n. 107 del 2015.

    Il principio

    L’intervento di una riforma legislativa successiva all’ordinanza di rimessione (ius superveniens) comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta valutare la perdurante rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato il settore: la rilevanza della questione va riesaminata dal giudice.

    Perché l’intervento del sindacato è stato dichiarato inammissibile?

    Perché la confederazione sindacale era intervenuta fuori termine nel giudizio costituzionale.

    La decisione è collegata ad altre?

    Sì: è strettamente connessa all’ordinanza n. 194 del 2016, di analogo contenuto, sulle supplenze del personale docente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 194/2016 – Supplenze nella scuola e restituzione degli atti al giudice

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    La Corte non decide nel merito sui contratti a termine dei docenti: poiché nel frattempo è intervenuta la riforma della scuola (legge n. 107 del 2015), ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Alcuni docenti della Provincia autonoma di Trento, assunti con una successione di contratti a tempo determinato, avevano chiesto il risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine. Il Tribunale di Trento dubitava che la normativa che consente le supplenze annuali in attesa dei concorsi fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2006, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento. Dopo le ordinanze di rimessione era infatti intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato la disciplina del contratto a termine per il personale della scuola: spetta quindi al giudice rivalutare la perdurante rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo applicabile (ius superveniens), la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti di nuovo se la pronuncia richiesta serva ancora a decidere la causa, alla luce delle norme nel frattempo cambiate.

    Perché la Corte non ha deciso se la norma fosse legittima?

    Perché la sopravvenuta legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina dei contratti a termine nella scuola, incidendo sulla rilevanza della questione, che deve essere riesaminata dal giudice.

    I docenti hanno perso la causa?

    No. La causa prosegue davanti al Tribunale di Trento: la Corte non si è pronunciata sul merito del diritto al risarcimento.

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  • Corte cost. n. 190/2016 – Controlli dei NAS e autonomia sanitaria della Provincia di Bolzano

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    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano: lo Stato, tramite i Carabinieri NAS, non poteva svolgere controlli sulle esenzioni dalla spesa sanitaria presso l’Assessorato provinciale alla sanità. Il relativo verbale è stato annullato.

    Di cosa si tratta

    I Carabinieri del NAS di Trento avevano svolto un’attività di controllo, presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano, per verificare le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La Provincia lamentava la lesione delle proprie attribuzioni in materia di igiene e sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione tra enti, deducendo che le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità le spettano in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, sicché il controllo statale tramite i NAS ne violava le competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Trento, esercitare quei controlli presso l’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione; per l’effetto ha annullato il relativo verbale del 23 febbraio 2015.

    Il principio

    Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità spettano alla Provincia autonoma di Bolzano in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale: lo Stato non può esercitare controlli che invadano tale sfera di competenza provinciale.

    Domande e risposte

    Chi aveva fatto i controlli contestati?

    Il Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Trento, presso l’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che quei controlli non spettavano allo Stato e ha annullato il verbale conseguente, perché lesivo delle attribuzioni provinciali.

    Su cosa si fonda l’autonomia sanitaria di Bolzano?

    Sulle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che le attribuiscono le funzioni in materia di igiene e sanità.

  • Corte cost. n. 189/2016 – Tutela del paesaggio e leggi urbanistiche della Sardegna

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    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge urbanistica sarda: incostituzionale l’art. 20 limitatamente alle parole «e paesaggistici», perché sottraeva la tutela del paesaggio alla competenza statale. Non fondate, nei sensi di motivazione, le altre questioni; estinto il processo per la parte abrogata.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato diverse norme della legge urbanistica della Regione Sardegna in tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente, semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche e sviluppo turistico, ritenendole lesive della tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera f), 18, 20 e 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, in riferimento agli artt. 9, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), e 118, terzo comma, della Costituzione, oltre che per eccesso dalle competenze dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, limitatamente alle parole «e paesaggistici»; ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18; ha dichiarato estinto il processo sull’art. 23, commi 6 e 7, per rinuncia conseguente all’abrogazione regionale.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è affidata in via primaria allo Stato (artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione, anche ad autonomia speciale, non può sottrarre alla disciplina statale i profili paesaggistici degli interventi sul territorio.

    Domande e risposte

    Cosa ha colpito esattamente la Corte?

    L’art. 20 della legge sarda, ma solo nella parte costituita dalle parole «e paesaggistici», che invadevano la competenza statale sul paesaggio.

    Le altre norme sono state annullate?

    No: le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18 sono state ritenute non fondate nei sensi della motivazione.

    Perché il processo è stato in parte estinto?

    Perché l’art. 23, commi 6 e 7, era stato abrogato dalla Regione e lo Stato aveva rinunciato a quella parte del ricorso.

    Norme collegate