Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 13/2016 – Riduzione degli onorari dei difensori a carico dell’Erario

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    Con la sentenza n. 13 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce sulla riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni già compiute.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la disciplina della liquidazione, a carico dello Stato, degli onorari spettanti ai difensori (ad esempio nel patrocinio a spese dello Stato). La legge di stabilità 2014 aveva introdotto una riduzione di un terzo degli importi dovuti, applicandola anche alle prestazioni già rese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), introdotto dalla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della riduzione e la lesione del diritto a una retribuzione proporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la disciplina — compresa l’applicazione della riduzione anche a prestazioni già compiute — conforme agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

    Il principio

    La riduzione di un terzo degli onorari dei difensori liquidati a carico dell’Erario, anche con riferimento a prestazioni già rese, non viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza né il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, trattandosi di compensi a carico della finanza pubblica disciplinabili dal legislatore.

    Domande e risposte

    Quale riduzione era contestata?

    La riduzione di un terzo degli onorari liquidati ai difensori a carico dell’Erario, applicata anche alle prestazioni professionali già compiute.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, su uguaglianza e ragionevolezza, tutela del lavoro e diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittima la riduzione degli onorari a carico dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 277/2017 – Conflitto sulla fiducia alla legge elettorale: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso da un’associazione, da un cittadino elettore e da un singolo senatore contro il Governo, in relazione alla questione di fiducia posta sulla riforma della legge elettorale.

    Di cosa si tratta

    Il CODACONS, un cittadino elettore e il senatore Bartolomeo Pepe avevano impugnato la delibera del Consiglio dei ministri e l’atto con cui il Governo aveva posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli della riforma del sistema di elezione di Camera e Senato. Lamentavano una lesione della sovranità popolare e delle prerogative parlamentari. Il conflitto tra poteri dello Stato presuppone però che i ricorrenti siano «poteri dello Stato» legittimati a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti hanno promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017 e all’atto di posizione della questione di fiducia sulla riforma elettorale, invocando in particolare l’art. 134 della Costituzione sui poteri legittimati al conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il CODACONS e il cittadino elettore non possono qualificarsi poteri dello Stato; quanto al singolo senatore, pur impregiudicata la configurabilità di attribuzioni individuali del parlamentare, nel caso di specie egli pretendeva inammissibilmente di rappresentare l’intero organo cui appartiene in un conflitto promosso contro il Governo.

    Il principio

    Possono sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solo gli organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono: un’associazione, un cittadino elettore o un singolo parlamentare che pretenda di rappresentare l’intera Camera non hanno tale legittimazione.

    Domande e risposte

    Un cittadino o un’associazione possono ricorrere alla Corte con un conflitto tra poteri?

    No. Non sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 134 Cost. e quindi non sono legittimati a promuovere il conflitto.

    E un singolo senatore?

    La Corte non esclude in assoluto attribuzioni individuali del parlamentare, ma nel caso esaminato il senatore pretendeva di rappresentare l’intera Camera, ciò che ha reso il ricorso inammissibile.

    La Corte ha valutato la legittimità della fiducia sulla legge elettorale?

    No. Essendo il ricorso inammissibile per ragioni soggettive, la Corte non ha esaminato il merito della vicenda.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 43/2016 – Tagli di spesa alle Regioni e limiti del coordinamento finanziario

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui opera «a decorrere dall’anno 2014» anziché per il solo triennio 2014-2016; in parte dichiara estinto il processo, inammissibili e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) imponeva alle Regioni riduzioni di spesa, tra cui tagli per beni e servizi e l’obbligo di contribuire al contenimento della finanza pubblica. La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno contestato la durata e l’ampiezza di tali vincoli, ritenendoli lesivi della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione (oltre alle norme statutarie per Trento), in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, nella parte in cui si applica alle Regioni, e dell’art. 14, commi 1 e 2, nella parte in cui si applica «a decorrere dall’anno 2014» anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»; ha dichiarato estinto il processo per Trento, inammissibili le questioni riferite all’art. 119, terzo e quarto comma, e non fondate le ulteriori questioni del Veneto.

    Il principio

    I vincoli statali di contenimento della spesa imposti alle Regioni nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica devono avere carattere transitorio e tendenzialmente temporaneo: una misura di riduzione concepita come permanente («a decorrere dal 2014») eccede i limiti del coordinamento finanziario e è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa imponevano le norme impugnate?

    Riduzioni di spesa per le Regioni nell’ambito della spending review, in particolare con i tagli previsti dagli artt. 14 e 15 del d.l. n. 66 del 2014.

    Perché l’art. 14 è stato dichiarato in parte illegittimo?

    Perché il taglio era previsto «a decorrere dal 2014», cioè in modo permanente: la Corte lo ha limitato al triennio 2014-2016, in coerenza con la natura transitoria dei vincoli di coordinamento finanziario.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Gli artt. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 12/2016 – Decisione sulle questioni civili nel processo penale (art. 538 c.p.p.)

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    Con la sentenza n. 12 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Firenze in materia di decisione sulle domande civili nel processo penale.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda l’art. 538 del codice di procedura penale, che disciplina la decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile: in particolare il rapporto tra condanna penale e statuizioni a favore del danneggiato dal reato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dubitando della conformità della disciplina ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela del diritto di difesa e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., ritenendo la disciplina conforme ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

    Il principio

    La disciplina dell’art. 538 c.p.p. sulla decisione delle domande civili nel processo penale è conforme ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, al diritto di difesa e al giusto processo: la diversa posizione della parte civile rispetto ad altri soggetti non determina una lesione di tali parametri.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 538 del codice di procedura penale?

    La decisione del giudice penale sulle domande civili proposte dalla parte civile, in connessione con l’accertamento della responsabilità penale.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, relativi a uguaglianza e ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la norma conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 276/2017 – Nomina dei consiglieri di Stato e interesse a ricorrere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla retrodatazione della nomina dei consiglieri di Stato vincitori di concorso, per difetto di motivazione sull’interesse a ricorrere: la lesione lamentata dai magistrati provenienti dai TAR era solo eventuale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 19, primo comma, numero 3, della legge n. 186 del 1982 stabilisce che i consiglieri di Stato vincitori di concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui il concorso è indetto. Alcuni consiglieri di Stato provenienti per anzianità dai TAR lamentavano di essere «posposti» in ruolo rispetto ai vincitori di concorso, che maturano così un’anzianità anticipata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte sulla retrodatazione della nomina, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Richiamando la propria precedente sentenza n. 272 del 2008, ha rilevato che la deteriore collocazione in ruolo non rileva di per sé, ma solo se incide su provvedimenti fondati sulla posizione in ruolo. Nel caso concreto non era impugnato alcun provvedimento di questo tipo, sicché la lesione era solo eventuale e il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’interesse a ricorrere.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il rimettente dimostra un pregiudizio concreto e attuale: una lesione meramente eventuale, non collegata a un provvedimento applicativo, non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la retrodatazione è legittima?

    No. Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione inammissibile per carenza di motivazione sull’interesse a ricorrere.

    Perché la lesione era solo «eventuale»?

    Perché la diversa collocazione in ruolo rileva solo quando si traduce in un concreto provvedimento sfavorevole; nel caso esaminato non era impugnato alcun atto di questo tipo.

    Che cosa significa «interesse a ricorrere»?

    È la necessità che chi solleva la questione subisca un pregiudizio concreto e attuale dalla norma censurata: senza di esso la Corte non può decidere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 275/2017 – Respingimento dello straniero alla frontiera: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul respingimento dello straniero con accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione) sollevate dal Tribunale di Palermo, e inammissibile anche l’intervento dell’ASGI.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10, comma 2, del Testo unico immigrazione disciplina il respingimento «differito» dello straniero, con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, nei confronti di chi sia stato fermato all’ingresso o subito dopo, oppure temporaneamente ammesso per pubblico soccorso. Il Tribunale di Palermo dubitava che affidare al questore, e non al giudice, una misura che incide sulla libertà personale fosse compatibile con le garanzie costituzionali e con la disciplina europea sui rimpatri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni e inammissibile anche l’intervento dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI). La pronuncia è di rito: non affronta nel merito i dubbi di costituzionalità sulla disciplina del respingimento.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono superare il vaglio di ammissibilità: se non lo superano, la Corte non si pronuncia sul merito e la disciplina censurata resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il respingimento è legittimo o illegittimo?

    Né l’uno né l’altro: ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non ha deciso nel merito. La disciplina censurata resta in vigore.

    Che cos’è il respingimento «differito»?

    È la misura, disposta dal questore, con cui si accompagna alla frontiera lo straniero fermato all’ingresso o subito dopo, oppure ammesso temporaneamente per necessità di pubblico soccorso.

    Perché era stato chiamato in causa l’art. 13 Cost.?

    Perché l’accompagnamento alla frontiera incide sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., che riserva di regola al giudice le misure restrittive.

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  • Corte cost. n. 42/2016 – Spending review e autonomie speciali (estinzione)

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    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi relativi alle impugnazioni di Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano contro varie norme del d.l. n. 66 del 2014 in materia di spesa pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) era stato impugnato da più autonomie territoriali con riguardo a disposizioni in materia di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione. Nel corso dei giudizi sono venute meno le ragioni della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato in via principale gli artt. 8 e 46 (e, per Bolzano, anche l’art. 47) del d.l. n. 66 del 2014, lamentando la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’estinzione dei processi con ordinanza, prendendo atto della rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si estingue quando la parte ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta: la Corte dichiara l’estinzione con ordinanza, senza decidere il merito delle norme contestate.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato le norme?

    La Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, contestando disposizioni di spending review del d.l. n. 66 del 2014.

    Perché i processi si sono estinti?

    Per rinuncia ai ricorsi seguita dall’accettazione: venute meno le ragioni della lite, la Corte ha dichiarato l’estinzione.

    La Corte ha valutato la legittimità delle norme?

    No: l’estinzione è una pronuncia processuale che non entra nel merito della costituzionalità delle disposizioni.

  • Corte cost. n. 11/2016 – Recupero dei sottotetti in deroga al piano paesaggistico

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    Con la sentenza n. 11 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania sul recupero abitativo dei sottotetti, nella parte in cui ne consentiva la realizzazione in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la legge della Regione Campania n. 15 del 2000, che disciplinava il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Il punto critico era la possibilità di realizzare tali interventi anche in deroga alle prescrizioni di tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge regionale campana n. 15 del 2000, nella parte in cui prevedeva che il recupero dei sottotetti potesse avvenire in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali, in contrasto con la competenza statale in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale, nella parte in cui consentiva il recupero dei sottotetti in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e a quelle a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali.

    Il principio

    La legislazione regionale non può consentire interventi edilizi in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici: la tutela del paesaggio costituisce un valore primario e la pianificazione paesaggistica esprime una competenza che la Regione non può unilateralmente comprimere.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

    Che il recupero abitativo dei sottotetti potesse essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici.

    Perché la deroga è stata ritenuta illegittima?

    Perché la tutela del paesaggio è un valore primario e le prescrizioni dei piani paesaggistici non possono essere superate da una legge regionale.

    Le Regioni possono derogare ai piani paesaggistici?

    No: la pianificazione paesaggistica vincola la disciplina urbanistica e la Regione non può consentirne il superamento con leggi di recupero edilizio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro relativo alla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio e al rapporto con la pianificazione paesaggistica
  • Corte cost. n. 10/2016 – Bilancio regionale e risorse per le funzioni delle Province

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    Con la sentenza n. 10 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, dichiarando inammissibili ulteriori questioni.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda le leggi finanziarie e di bilancio della Regione Piemonte per il 2014, nella parte relativa alle risorse destinate alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla legge regionale n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali collegate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate diverse disposizioni delle leggi regionali piemontesi n. 1, n. 2 e n. 19 del 2014, in combinato disposto con i relativi allegati, censurate perché non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali; ulteriori questioni riguardavano la legge regionale n. 6 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di bilancio nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi richiamate. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alla legge reg. n. 6 del 2014.

    Il principio

    Al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali deve corrispondere l’attribuzione di risorse adeguate al loro esercizio: una legge di bilancio regionale che non garantisce tale corrispondenza viola i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria e di esercizio delle funzioni conferite.

    Domande e risposte

    Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?

    Le norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate alle funzioni conferite agli enti locali.

    Perché le risorse devono seguire le funzioni?

    Perché al conferimento di funzioni amministrative deve corrispondere l’attribuzione di mezzi finanziari adeguati per il loro effettivo esercizio.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No: alcune sono state accolte con dichiarazione di illegittimità, mentre quelle relative a un’altra legge regionale sono state dichiarate inammissibili.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — parametro a tutela dell’autonomia finanziaria e della corrispondenza tra funzioni e risorse degli enti locali
  • Corte cost. n. 41/2016 – Custodia cautelare obbligatoria e restituzione degli atti

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    La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari perché riesamini le questioni sull’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale alla luce dello ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nel testo modificato nel 2009, imponeva la custodia cautelare in carcere come regola per una serie di reati, salvo prova dell’assenza di esigenze cautelari. Dopo le ordinanze del Tribunale di Bari sono intervenute novità normative e giurisprudenziali sulla disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bari, con quattro ordinanze, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11 del 2009, in materia di obbligatorietà della custodia cautelare in carcere.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, affinché il giudice rimettente riesamini la rilevanza e la persistente attualità delle questioni alla luce delle modifiche normative sopravvenute (ius superveniens).

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche normative idonee a incidere sulle questioni sollevate, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, perché valuti se la questione sia ancora rilevante e attuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.?

    I criteri di scelta delle misure cautelari, prevedendo per alcuni reati una presunzione a favore della custodia in carcere.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché nel frattempo sono intervenute modifiche normative (ius superveniens) che impongono al giudice di rivalutare la rilevanza e l’attualità delle questioni.

    Cosa accadrà ora?

    Il Tribunale di Bari dovrà riesaminare le questioni e, se le riterrà ancora rilevanti, potrà eventualmente risollevarle.

  • Corte cost. n. 9/2016 – Contenimento della nutria e organizzazione degli organi statali

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    Con la sentenza n. 9 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione Lombardia sul contenimento della nutria, che coinvolgeva le prefetture in un tavolo di coordinamento e disciplinava le modalità di eradicazione.

    Di cosa si tratta

    La pronuncia riguarda la legge regionale lombarda n. 32 del 2014, che ha modificato la disciplina sul contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la partecipazione delle prefetture a un tavolo provinciale di coordinamento e regolando gli interventi di eradicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni della legge regionale: la prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, perché coinvolgerebbe organi statali (le prefetture) addossando loro funzioni; la seconda in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) e s), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Pur ribadendo che le Regioni non possono porre a carico di organi statali compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, ha ritenuto che le norme censurate non violassero, nel caso concreto, i parametri costituzionali evocati.

    Il principio

    Le Regioni non possono unilateralmente addossare a organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, neppure attraverso forme di collaborazione e coordinamento; tuttavia tale principio va verificato in concreto alla luce dell’effettiva portata della norma regionale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge regionale impugnata?

    Il contenimento e l’eradicazione della nutria, con un tavolo provinciale di coordinamento al quale partecipavano anche le prefetture.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che la Regione addossasse unilateralmente funzioni a organi statali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

    Come si è conclusa la causa?

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, salvando la legge regionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa dello Stato e delle competenze esclusive statali
  • Corte cost. n. 40/2016 – Spending review e autonomia finanziaria della Regione siciliana

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro gli artt. 46 e 47 del d.l. n. 66 del 2014, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) conteneva misure di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione, tra cui gli artt. 46 e 47. La Regione siciliana le ha impugnate ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana ha impugnato in via principale gli artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento all’art. 36 dello Statuto regionale, all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili diverse questioni (tra cui quelle sull’art. 46, commi 1 e 2, e sull’art. 47) per i profili statutari e finanziari indicati, e ha dichiarato non fondate altre questioni sull’art. 46, riservando a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa pubblica non ledono di per sé l’autonomia finanziaria della Regione a statuto speciale quando non sottraggono risorse in misura tale da impedire lo svolgimento delle funzioni regionali; la Regione che lamenta la lesione deve indicare con precisione i parametri e dimostrarne la violazione, pena l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme impugnate?

    Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica contenute negli artt. 46 e 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review).

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Per difetti nella prospettazione delle censure riferite ai parametri statutari e finanziari invocati dalla Regione siciliana.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni del ricorso, rinviando ad altre decisioni l’esame delle restanti.

    Norme collegate