Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: orario di lavoro, turni H24 e straordinari

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Orario di lavoro, turni H24 e straordinari nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Gli aeroporti operano 24 ore su 24, 365 giorni all’anno: il CCNL Trasporto Aereo disciplina in modo specifico i turni avvicendati, il lavoro notturno, domenicale e festivo, con un sistema di maggiorazioni retributive che riconosce la peculiarità di questo settore.

    In sintesi

    Per gli handlers (CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers) l’orario è di 38 ore e 30 minuti settimanali su 5 o 6 giorni, con 31,5 ore annue di ROL e permessi. Lo straordinario è maggiorato del 25% (diurno feriale), del 30% (diurno nel giorno feriale libero) e del 45% (notturno e festivo); il lavoro notturno in turni regolari del 50%, quello fuori turno del 55%. Ai fini della paga è notturno il lavoro tra le 20:00 e le 8:00.

    Dati contrattuali

    Orario settimanale normale
    38 ore e 30 minuti (su 5 o 6 giorni), art. H4
    Straordinario diurno feriale
    Maggiorazione 25%
    Straordinario notturno e festivo
    Maggiorazione 45%
    Lavoro notturno in turni regolari
    Maggiorazione 50% (55% fuori turno o di domenica/festivo)
    ROL annui
    31,5 ore (ROL e/o permessi retribuiti)
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – parte normativa fino al 31 dicembre 2025, parte economica fino al 30 giugno 2026
    Fonte
    Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (testo pubblicato da Assohandlers)

    Tabella riepilogativa: maggiorazioni per tipo di prestazione

    Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo – CCNL Trasporto Aereo, Sezione Handlers (art. H10)
    Tipo di prestazione Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale 25% Ore oltre la durata giornaliera del turno
    Straordinario diurno nel giorno feriale non lavorativo della settimana 30% Es. il sabato libero nella settimana su 5 giorni
    Straordinario notturno e festivo 45% Notturno, ai fini retributivi, dalle 20:00 alle 8:00
    Lavoro notturno in regolari turni periodici 50% Turno di notte programmato
    Lavoro notturno non compiuto in regolari turni periodici 55% Notte occasionale, fuori dal ciclo di turni
    Lavoro notturno in regolari turni periodici di domenica o nei festivi 55% Turno di notte che cade in giorno festivo
    Ore lavorate in una festività (art. H12) 45% Sulla retribuzione normale

    Le percentuali sono omnicomprensive (includono già l’incidenza su tutti gli istituti indiretti e differiti, TFR compreso) e non si sommano: la maggiore assorbe la minore. Per il minimo tabellare la base di calcolo resta la tabella dei minimi al 1° febbraio 2016 (art. H10: ad esempio 1.005,47 € per il 4° livello); gli aumenti del rinnovo 2023 non incidono su questi istituti (art. H15). Tutele e casi sul notturno sono nella scheda lavoro notturno, festivo e domenicale negli handlers. Fonte: Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023.

    L’orario di lavoro negli aeroporti: la struttura H24

    La caratteristica fondamentale del settore aeroportuale è la necessità di garantire operatività continua, sette giorni su sette, nelle 24 ore. Il CCNL riconosce questa specificità e costruisce l’organizzazione dell’orario di lavoro intorno al sistema dei turni avvicendati.

    Salvo il caso di turni avvicendati a orario continuo, l’orario giornaliero può essere ripartito in due periodi separati da un intervallo di riposo non superiore a un’ora. I turni a orario continuo prevedono un’interruzione di 30 minuti (che non sono computati nell’orario di lavoro). L’articolazione su più turni di avvicendamento è condizione essenziale per assicurare la flessibilità necessaria alle esigenze dell’utenza aeroportuale.

    Orario normale: 38 ore e 30 minuti

    L’orario di lavoro ordinario è fissato in 38 ore e 30 minuti settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni lavorativi. La programmazione ordinaria settimanale è di 37 ore e 30 minuti; a queste si aggiungono 24 ore ordinarie «incrementali» annue, realizzate assorbendo fino a 24 ore di ROL e permessi retribuiti (art. H4). La durata settimanale può essere calcolata come media su un periodo non superiore a 12 mesi.

    La legge (D.Lgs. 66/2003) fissa il limite massimo di 48 ore settimanali (in media su un periodo di 4 mesi, estendibile a 12 mesi per accordo). Il CCNL si pone al di sotto di questo limite, garantendo un orario più favorevole. Per il CCNL è straordinario il lavoro oltre la durata giornaliera stabilita dall’art. H4; la media delle 48 ore settimanali, straordinario compreso, si calcola su 12 mesi.

    Lavoro notturno: tutele specifiche

    Il D.Lgs. 66/2003 definisce «lavoratore notturno» chi svolge almeno 3 ore del proprio orario normale nel periodo notturno (almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5) per almeno 80 giorni lavorativi all’anno. Per questi lavoratori il CCNL e la legge prevedono:

    • Visita medica preventiva e periodica a cura e spese del datore di lavoro.
    • Limite di 8 ore di lavoro notturno nell’arco delle 24 ore (salvo accordo sindacale).
    • Maggiorazione del 50% per il notturno in turni regolari, del 55% fuori turno (art. H10).
    • Diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertato pregiudizio alla salute.
    • Divieto di adibizione al lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori di figli fino a 3 anni (salvo consenso).

    Lavoro domenicale e festivo

    Il personale aeroportuale lavora regolarmente di domenica e nei festivi. Per i turnisti il giorno di riposo settimanale è fissato a livello aziendale in base agli schemi di turno (art. H11); se in una settimana entrambe le giornate di riposo cadono in giorni diversi dalla domenica, la seconda vale come riposo compensativo sostitutivo della domenica (art. H4). Il CCNL non prevede una maggiorazione «domenicale» autonoma: per i turnisti è festivo il giorno di riposo compensativo, non la domenica lavorata in turno.

    Nelle festività di legge (art. H12): se non si lavora non spetta nulla oltre alla retribuzione normale; se la festività cade di domenica o, per i turnisti, nel giorno di riposo settimanale, spetta una quota giornaliera in più della retribuzione mensile di fatto; se si lavora, le ore sono pagate con la maggiorazione del 45%. Dal 1989 la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) ha sostituito il 10 dicembre; le festività soppresse dalla L. 54/1977 non danno diritto a permessi né a compensi.

    Casi pratici

    Tizio – Turno notturno: come si calcola la maggiorazione
    Tizio è un handler al 4° livello inserito in turni regolari e lavora dalle 23:00 alle 7:00. Le 8 ore sono tutte notturne (per la paga, dalle 20:00 alle 8:00) e sono maggiorate del 50%. La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173 (art. H23), ma per il minimo tabellare si usa la tabella al 1° febbraio 2016 (1.005,47 € per il 4° livello, art. H10), a cui si aggiungono contingenza e scatti. Se Tizio fosse chiamato per una notte fuori dal suo ciclo di turni, la maggiorazione salirebbe al 55%.
    Caia – Lavoro domenicale: riposo compensativo o indennità?
    Caia, agente passeggeri al 3° livello, lavora la domenica mattina per 6 ore nel suo normale turno. Il CCNL non prevede una maggiorazione per la domenica in sé: Caia ha diritto al riposo settimanale in un altro giorno (art. 9 D.Lgs. 66/2003 e art. H11). Se invece le 6 ore cadono in una festività di legge, sono pagate con la maggiorazione del 45% (art. H12).
    Sempronio – Straordinario rifiutato: è lecito?
    Sempronio, addetto rampa al 4° livello, viene chiamato a fare 2 ore di straordinario al termine del turno. Ha già lavorato 38h30′ nella settimana. Sempronio non ha obblighi familiari urgenti ma preferisce rifiutare. Il datore può contestare il rifiuto? L’art. H10 stabilisce che nessun lavoratore può esimersi dallo straordinario nei limiti di legge e di contratto; lo straordinario però deve avere carattere eccezionale, giustificato da necessità indifferibili e temporanee. Restano salvi i limiti di legge (48 ore medie settimanali e riposi). Le 2 ore sono pagate con il 25% (diurno) o con il 45% se cadono di notte.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora a settimana un addetto aeroportuale?
    Il CCNL Trasporto Aereo fissa l’orario normale in 38 ore e 30 minuti settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni lavorativi. Lo straordinario è quello oltre la durata giornaliera del turno stabilita in base all’art. H4.
    Come vengono pagate le ore di straordinario?
    Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 25%, quello diurno nel giorno feriale non lavorativo del 30%, quello notturno e festivo del 45%. Le percentuali sono omnicomprensive e non cumulabili; per il minimo tabellare si usa la tabella al 1° febbraio 2016 (art. H10). Chi viene richiamato dopo aver lasciato il lavoro ha diritto a un minimo di 4 ore di straordinario.
    Il lavoro domenicale è obbligatorio nel CCNL aeroportuali?
    Sì, la struttura operativa H24 degli aeroporti impone continuità 365 giorni l’anno. Chi lavora di domenica in turno ha il riposo settimanale in un altro giorno; il CCNL non prevede una maggiorazione domenicale autonoma, mentre le ore lavorate nelle festività sono pagate con il 45%.
    Esiste una tutela per il lavoro notturno?
    Sì. Il D.Lgs. 66/2003 e il CCNL prevedono visita medica, limite di 8 ore notturne in media nelle 24, maggiorazione del 50% in turni regolari (55% fuori turno) e diritto al trasferimento al turno diurno in caso di accertato pregiudizio alla salute.
    Chi stabilisce i turni in aeroporto?
    I turni sono stabiliti dal datore di lavoro nell’ambito dei limiti del CCNL e della legge. Il programma deve essere comunicato con congruo anticipo. Le RSU possono negoziare in sede aziendale criteri di rotazione e avvicendamento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (testo pubblicato da Assohandlers), artt. H35-H36

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Il codice disciplinare degli handlers (art. H36, Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023) prevede richiamo verbale, richiamo scritto, multa fino a 4 ore di retribuzione, sospensione fino a 10 giorni e licenziamento con o senza preavviso. La reiterazione, anche non specifica, determina la sanzione immediatamente più grave. Il richiamo scritto è previsto alla prima infrazione di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle esemplificate dall’articolo (ad esempio assenza ingiustificata, ubriachezza e diverbio litigioso, che comportano la sospensione).

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: preavviso e licenziamento

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il preavviso è il periodo durante il quale il rapporto di lavoro continua dopo la comunicazione di licenziamento o dimissioni. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e dalla qualifica (operai o impiegati).

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il preavviso, dal 6 giugno 2024, varia da 15 giorni (operai di 5° e 6° livello, livelli B3 e B4 della panificazione) a 120 giorni (impiegati di livello 1°S); un panettiere A2 deve 30 giorni. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Chi non rispetta il preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte normativa
    CCNL + L. n. 300/1970 (Statuto Lavoratori) + D.Lgs. n. 23/2015 per le tutele

    Tabella riepilogativa: termini di preavviso

    L’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 ha riscritto l’art. 56 del CCNL e allungato i termini, che ora sono espressi in giorni. Valgono sia per il licenziamento del lavoratore non in prova sia per le dimissioni.

    Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore alimentare (art. 56, dal 6 giugno 2024)
    Livello Operai Impiegati
    1°S — 120 giorni
    1° — 90 giorni
    2° — 45 giorni
    3°A 45 giorni 45 giorni
    3° 45 giorni 45 giorni
    4° 30 giorni 30 giorni
    5° 15 giorni 30 giorni
    6° 15 giorni —
    Preavviso di licenziamento e dimissioni – settore panificazione (art. 56, dal 6 giugno 2024)
    Livelli Preavviso
    A1S, A1 45 giorni
    A2, A3, A4 30 giorni
    B1, B2, B3S 45 giorni
    B3, B4 15 giorni

    Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese; per gli operai il contratto non fissa una decorrenza particolare. Fino al 5 giugno 2024 valevano i termini del testo del 2021, più brevi: 3 mesi per gli impiegati 1°S, 2 mesi per il 1°, 1 mese per gli altri impiegati e per gli operai di 3°A e 3°, 15 giorni di calendario per gli operai di 4°-6° livello e per i livelli A2-A4, B3 e B4 della panificazione. In caso di cessazione o liquidazione dell’azienda (escluso il fallimento) il testo del 2021 prevede 4 settimane (art. 55). Fonti: accordo di rinnovo del 6 giugno 2024; testo del CCNL 6 dicembre 2021.

    Come funziona il preavviso in pratica

    Il preavviso è il periodo di «preavviso» che una parte deve dare all’altra prima di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvo giusta causa). Durante il preavviso:

    • il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore lavora normalmente e riceve la retribuzione;
    • continuano a maturare ferie, ROL, TFR;
    • il lavoratore può essere esonerato dal lavoro (con o senza retribuzione, secondo accordo) ma il preavviso decorre comunque.

    Forma scritta: tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La comunicazione verbale non è sufficiente a produrre effetti giuridici certi.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    La parte che risolve il rapporto senza osservare il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. L’importo corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non lavorati (art. 56): per un preavviso di 30 giorni, in pratica, una mensilità.

    La parte che riceve la disdetta ha la facoltà di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza obblighi di indennizzo per il periodo non compiuto. In pratica il datore può decidere di far smettere di lavorare il dipendente subito, pagandogli l’indennità per tutto il periodo di preavviso contrattuale.

    Giusta causa e giustificato motivo: distinzione con il preavviso

    Il preavviso è dovuto solo quando il licenziamento avviene per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966. In caso di giusta causa (art. 2119 cod. civ., es. furto, grave violazione degli obblighi contrattuali), il datore può risolvere il rapporto immediatamente, senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

    Attenzione: la valutazione della giusta causa è riservata ai giudici del lavoro. L’improprio utilizzo del licenziamento in tronco può portare all’obbligo di reintegra o indennizzo secondo le tutele previste dalla legge (D.Lgs. n. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, L. n. 300/1970 per le assunzioni precedenti nelle aziende con più di 15 dipendenti).

    Diritto di precedenza nelle riassunzioni

    Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni. Questo diritto deve essere esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere A2, dimissioni con preavviso di 30 giorni
    Tizio decide di cambiare lavoro. Lavorando al livello A2 della panificazione, dal 6 giugno 2024 il suo preavviso è di 30 giorni. Trasmette le dimissioni con il modulo telematico il 3 giugno 2026 e il rapporto cessa il 3 luglio 2026. Durante il preavviso Tizio continua a lavorare, matura TFR e ratei e percepisce regolarmente la retribuzione. Se smettesse di presentarsi dal 4 giugno, il datore potrebbe trattenere dalla liquidazione finale l’indennità sostitutiva dei giorni di preavviso non lavorati.
    Caia – Impiegata 1°S, licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia è una responsabile amministrativa di livello 1°S in una grande gelateria artigianale. L’azienda chiude il reparto di sua competenza per riorganizzazione (giustificato motivo oggettivo). Il preavviso per gli impiegati di livello 1°S è di 120 giorni (art. 56, dal 6 giugno 2024), con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese: il datore comunica per iscritto il licenziamento e Caia lavora per il periodo di preavviso, oppure il datore le corrisponde l’indennità sostitutiva per i 120 giorni e la fa smettere subito.
    Sempronio – Commesso B2 panificio, licenziamento durante malattia
    Sempronio è in malattia da 2 mesi. Il datore vorrebbe licenziarlo a causa delle assenze. Non può farlo: nelle imprese artigiane il lavoratore non in prova conserva il posto per 12 mesi di malattia o infortunio non sul lavoro, calcolati in caso di più assenze nell’arco di 24 mesi (art. 46 del CCNL); dal 6 giugno 2024 il periodo è aumentato di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata (L. 68/1999). Solo superato il comporto il licenziamento per malattia è possibile, con il preavviso del livello B2 (45 giorni) o la relativa indennità.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un panettiere di livello A2?
    Dal 6 giugno 2024 il preavviso per i livelli A2, A3 e A4 della panificazione è di 30 giorni, sia in caso di licenziamento sia di dimissioni (art. 56 del CCNL). Prima del rinnovo era di 15 giorni di calendario. La comunicazione deve avvenire per iscritto.
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì, i termini di preavviso si applicano sia al licenziamento sia alle dimissioni volontarie. Se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore che risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve corrispondere al lavoratore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
    Il preavviso può essere sostituito con un’indennità?
    Sì, è facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto in qualsiasi momento del preavviso. Il datore può far cessare subito il rapporto pagando l’indennità sostitutiva per tutto il periodo contrattuale.
    Per gli impiegati da quando decorre il preavviso?
    Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli operai il CCNL non fissa una decorrenza particolare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Nel CCNL artigiano il contratto a termine può durare fino a 36 mesi (art. 38, in deroga ai 24 mesi di legge) e, oltre i 12, richiede una causale, comprese quelle fissate dal contratto. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. L’art. 39 amplia i casi di stagionalità e limita ogni contratto stagionale a 8 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 (art. 38); testo del CCNL 6 dicembre 2021 (art. 39)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — legge e CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
    Aspetto Regola di legge (D.Lgs. 81/2015) CCNL (Parte I, imprese artigiane)
    Durata massima 24 mesi tra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (art. 19) 36 mesi comprese proroghe e rinnovi; un ulteriore contratto, una sola volta, fino a 12 mesi stipulato presso l’Ispettorato territoriale (art. 38)
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi: casi dei contratti collettivi, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (fino al 31 dicembre 2026), sostituzione (art. 19) Punte di più intensa attività non evadibili con il normale potenziale produttivo; incrementi di produzione, confezionamento e spedizione per commesse eccezionali o consegne tassative; collocazione sul mercato di prodotti non presenti nella normale produzione
    Tetto di contingentamento 20% dei lavoratori stabili al 1° gennaio, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (art. 23) Fino a 5 dipendenti: 3 lavoratori a termine; oltre 5: uno ogni 2 dipendenti in forza. Esclusi i sostituti e, per 18 mesi, le nuove attività
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi (art. 21) —
    Intervalli (stop&go) 10 giorni (contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi), non per stagionali e ipotesi dei contratti collettivi (art. 21) Non si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 38
    Diritto di precedenza Oltre 6 mesi di lavoro: precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi, volontà scritta entro 6 mesi (art. 24) Si estingue un anno dopo la cessazione; il congedo di maternità conta per raggiungere i 6 mesi
    Affiancamento — Fino a 90 giorni tra sostituto e sostituito
    Fonti: art. 38 del CCNL nel testo dell’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024 e art. 39 del testo del CCNL 6 dicembre 2021; D.Lgs. 81/2015, artt. 19, 21, 23 e 24 (testo vigente su Normattiva).

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività del D.P.R. 1525/1963 e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi. L’art. 39 del CCNL vi aggiunge, a titolo di esempio, le produzioni legate a ricorrenze, eventi e manifestazioni (civili, religiose, tradizionali, sportive), ai consumi concentrati in alcuni periodi dell’anno, ai flussi turistici e alle iniziative promozionali, oltre alle unità locali aperte solo in certi periodi. Riguarda addetti alla produzione, al confezionamento, alla movimentazione, all’amministrazione e alla vendita. Nello stesso ciclo stagionale ogni contratto dura al massimo 8 mesi, proroghe e rinnovi compresi.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti per iscritto la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto; il diritto si estingue un anno dopo la cessazione (art. 39 del CCNL). È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Ne sono esenti le attività stagionali e, nel CCNL artigiano, tutti i contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 38.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Causali, limiti quantitativi e stagionalità sono quelli degli artt. 38 e 39 del CCNL Area Alimentazione-Panificazione (testo 2021, art. 38 come riscritto dall’accordo del 6 giugno 2024).

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): diritto e regime fiscale

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet): diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dall’accordo aziendale (il CCNL Fiavet non contiene norme su mensa e buoni pasto) e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge e il CCNL Fiavet non lo prevede (né prevede una mensa): lo riconosce l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL Fiavet: nessuna norma su mensa e buoni pasto
    Fonte
    Testo del CCNL del 24 luglio 2019 (Fiavet-Confcommercio) e accordo di rinnovo del 26 luglio 2024

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dall’accordo aziendale (il CCNL non li prevede); le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL Fiavet non fissa importi né condizioni di spettanza per mensa e buoni pasto: restano agli accordi aziendali. Il contratto disciplina soltanto il rimborso delle spese di vitto e alloggio in trasferta (art. 184).

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabilisce l’accordo aziendale: il CCNL Fiavet non lo prevede, quindi importo e condizioni stanno nell’accordo, se esiste.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale, perché il CCNL Fiavet non li prevede. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il CCNL Fiavet non prevede il buono pasto: il diritto dipende da come l’accordo aziendale, se esiste, lo collega alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dall’accordo aziendale (il CCNL non prevede il buono pasto).
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL Fiavet (testo del 24 luglio 2019 e accordo del 26 luglio 2024) non disciplina mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva: spettanza, importi e condizioni vanno cercati negli accordi aziendali.

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: orario di lavoro e straordinari

    L’orario di lavoro nel settore chimico-farmaceutico ha caratteristiche proprie: la settimana lavorativa è fissata a 37 ore e 45 minuti, inferiore alle 40 ore del contratto di lavoro standard, e le numerose situazioni di lavoro a turni presenti negli stabilimenti GMP rendono particolarmente rilevante la disciplina degli straordinari e delle indennità.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico fissa l’orario ordinario a 37 ore e 45 minuti settimanali. Lo straordinario scatta dalla 38° ora con maggiorazioni dal 5% (ore supplementari) fino al 75% (festivo notturno). I lavoratori a turni continui godono di regimi specifici e indennità di disagio. Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno sale a 15,50 € nel settore farmaceutico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Orario settimanale
    37 ore e 45 minuti (chimico-farmaceutico)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinari e lavoro disagiato

    Maggiorazioni percentuali — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Tipo di prestazione Fascia oraria Maggiorazione
    Ore supplementari (settore diurno) 38° – 40° ora settimanale +5%
    Straordinario diurno (1° fascia) 41° – 44° ora settimanale +10%
    Straordinario diurno (2° fascia) 45° – 48° ora settimanale +25%
    Straordinario diurno (oltre la 48°) Oltre la 48° ora settimanale +35%
    Lavoro notturno non turnato Ore notturne (22:00 – 6:00) +50%
    Straordinario notturno Ore notturne straordinarie +60%
    Lavoro festivo diurno Ore festive diurne +50%
    Lavoro festivo notturno Ore festive notturne +75%

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo contrattuale + IPO + EDR, diviso 173). Non è possibile cumulare più maggiorazioni per la stessa ora: si applica quella più favorevole al lavoratore. Verificare l’accordo aziendale di secondo livello per eventuali condizioni migliorative.

    L’orario ordinario: 37 ore e 45 minuti

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico stabilisce per il settore chimico-farmaceutico un orario settimanale di 37 ore e 45 minuti, distribuito di norma su cinque giorni lavorativi (lunedì – venerdì), per una media giornaliera di circa 7 ore e 33 minuti. Tale orario è inferiore al limite legale di 40 ore settimanali previsto dal D.Lgs. 66/2003.

    La riduzione dell’orario rispetto alle 40 ore di legge è ottenuta mediante accantonamento di permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che vengono maturati nel corso dell’anno e fruiti su richiesta del lavoratore (si veda l’articolo dedicato a ferie, permessi e ROL).

    L’orario può essere articolato in diverse modalità sulla base delle esigenze produttive dello stabilimento:

    • Giornata unica: 7h33 giornaliere, lunedì-venerdì;
    • Turni su due squadre (mattino e pomeriggio): orario distribuito su turni alternati, con riposi compensativi;
    • Turni su tre squadre (mattino, pomeriggio, notte): orario ridotto con riposi settimanali programmati;
    • Ciclo continuo: turnazione che include il sabato, la domenica e i festivi, con maggiorazioni specifiche.

    Lavoro a turni nel farmaceutico: specificità GMP

    Gli stabilimenti farmaceutici operano frequentemente in regime di turni o ciclo continuo, imposti dalla necessità di garantire la continuità dei processi produttivi e il rispetto delle norme GMP (Good Manufacturing Practice) del D.Lgs. 219/2006. In tali contesti:

    • I turnisti godono di apposite indennità di turno che compensano il disagio legato all’orario e alla rotazione;
    • Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno nel settore chimico-farmaceutico sale a 15,50 € per turno notturno, come previsto dal rinnovo 2025;
    • Le procedure di qualifica del personale GMP richiedono che anche gli operatori di turno siano formalmente abilitati alle operazioni svolte, con implicazioni sulla programmazione dei turni stessi.

    Limiti dello straordinario

    Il ricorso al lavoro straordinario deve essere eccezionale e è soggetto a precisi limiti quantitativi:

    • Il D.Lgs. 66/2003 fissa un limite massimo di 250 ore di straordinario individuali per anno (salvo diverse previsioni di CCNL o accordi aziendali);
    • Il CCNL può fissare limiti settimanali o mensili ulteriori per singoli reparti o figure professionali;
    • Oltre determinati limiti, è necessario il previo accordo con la RSU/RSA aziendale.

    Il datore di lavoro è tenuto a registrare le ore di straordinario di ciascun lavoratore. Il lavoratore ha diritto a rifiutare lo straordinario salvo comprovate esigenze produttive urgenti o situazioni di forza maggiore, nei limiti definiti dal contratto.

    Reperibilità e smart working nel settore farmaceutico

    Il rinnovo 2025 ha introdotto linee guida sul lavoro agile (smart working), lasciando alla contrattazione aziendale la definizione dei dettagli applicativi. Per le figure di laboratorio e produzione GMP, la reperibilità fuori orario è regolata da accordi aziendali con compensi specifici (indennità di reperibilità), distinti dalla retribuzione per l’eventuale lavoro prestato durante la reperibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio su tre turni (categoria D1): calcolo delle indennità
    Tizio è conduttore di impianto in uno stabilimento farmaceutico che opera su tre turni in ciclo continuo. Nel mese di ottobre 2025 esegue 4 turni notturni (22:00-06:00). Riceve per ciascuno l’indennità di turno notturno vigente. Quando a novembre viene chiamato a fare uno straordinario notturno di 2 ore fuori dalla turnazione programmata, quelle ore sono maggiorate al 60% della retribuzione oraria ordinaria.
    Caia — Impiegata amministrativa (C2): straordinari in fascia di punta
    Caia è contabile esperta (C2) in un’azienda farmaceutica. In prossimità della chiusura di bilancio lavora per due settimane consecutive 10 ore al giorno (50 ore settimanali). Le prime 2h15 eccedenti le 37h45 ordinarie sono ore supplementari maggiorate al 5%; le successive ore fino alla 44° sono al 10%; le ore dalla 45° alla 48° sono al 25%; le ore dalla 49° in poi sono al 35%. Il totale straordinario del mese non supera il limite mensile contrattuale.
    Sempronio — Ricercatore (B2): lavoro festivo non pianificato
    Sempronio è ricercatore e viene chiamato a lavorare il 1° novembre 2025 (festivo) per un’ispezione GMP improvvisa. Trattandosi di lavoro festivo diurno, riceve la maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria. Il datore può alternativamente offrire il recupero in riposo compensativo in accordo con il lavoratore, se il CCNL aziendale lo prevede; in assenza di accordo specifico si applica la maggiorazione monetaria.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
    L’orario contrattuale è di 37 ore e 45 minuti settimanali, su cinque giorni. La riduzione rispetto alle 40 ore di legge è ottenuta tramite permessi ROL maturati nel corso dell’anno.
    Quando scatta lo straordinario nel chimico-farmaceutico?
    Lo straordinario scatta dalla 38° ora settimanale. Le prime ore supplementari (38°-40°) sono maggiorate del 5%; dalla 41° ora si applicano maggiorazioni del 10%, 25% e 35% in fasce progressive.
    Quali sono le maggiorazioni per il lavoro notturno?
    Il lavoro notturno non turnato è maggiorato del 50%; lo straordinario notturno del 60%; il lavoro festivo notturno del 75%. Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno per i turnisti sale a 15,50 €.
    Come funziona il lavoro a turni nel settore farmaceutico?
    Gli stabilimenti farmaceutici operano spesso su tre turni o in ciclo continuo per garantire la continuità dei processi GMP. I turnisti ricevono apposite indennità di disagio e godono di riposi compensativi programmati.
    Il datore può imporre lo straordinario senza consenso?
    Lo straordinario richiede in linea di principio il consenso del lavoratore, salvo casi di forza maggiore o urgenti esigenze produttive. Il limite massimo individuale è di 250 ore annue (D.Lgs. 66/2003); oltre determinati limiti serve accordo sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro) · accordo di rinnovo 15 aprile 2025

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Gente di mare e lavoratori portuali sono regolati da due contratti collettivi distinti, entrambi rinnovati nel 2024. Questa guida illustra la struttura retributiva di ciascuno, gli aumenti programmati e le differenze fondamentali tra i due ambiti.

    In sintesi

    Il CCNL Industria Armatoriale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026) prevede aumenti medi di 202 euro sul parametro nostromo, in tre tranche. Il CCNL Porti (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) introduce un aumento di 150 euro lordi al 4° livello con aumenti proporzionali e un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.

    Dati contrattuali

    CCNL Marittimi — parti firmatarie
    Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo marittimi
    11 luglio 2024 — decorrenza 1° luglio 2024, scadenza 31 dicembre 2026
    CCNL Porti — parti firmatarie
    Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport (Ancip presente come uditore) / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo porti
    18 novembre 2024 (ipotesi 8 ottobre 2024) — vigente 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    circa 70.000 marittimi comunitari ed extracomunitari (armatoriale); ~18.000 lavoratori portuali

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° dicembre 2025 (CCNL Porti)

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A ADSP 2.783,80 €
    Quadro B ADSP 2.532,94 €
    Quadro 2.481,74 €
    Liv. I 2.325,03 €
    Liv. II 2.170,80 €
    Liv. III 2.012,84 €
    Liv. IV 1.894,96 €
    Liv. V 1.791,44 €
    Liv. VI 1.711,20 €
    Liv. VII 1.544,01 €

    Importi = minimo conglobato mensile del CCNL Porti (Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; rinnovo confermato con verbale del 18 novembre 2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, ~18.000 addetti). Aumento di 150 € al IV livello in 3 tranche (nov 2024, dic 2025 — quella in tabella — e dic 2026), più EDR aggiuntivo di 50 € per 13 mensilità dal 1/11/2024, uguale per tutti i livelli. Dal 1° dicembre 2026 i minimi a regime salgono a: Quadro A ADSP = 2.851 € · Quadro B = 2.599 € · Quadro = 2.546 € · I = 2.388 € · II = 2.233 € · III = 2.074 € · IV = 1.955 € · V = 1.850 € · VI = 1.769 € · VII = 1.601 €. Per la gente di mare vale invece il CCNL unico dell’industria armatoriale (Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori con FILT/FIT/Uiltrasporti; rinnovo 11/7/2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, circa 70.000 marittimi): aumento di 202 € al parametro nostromo in 3 tranche — 80,80 € dal 1/7/2024 e circa 60 € dal 1/7/2025 e dal 1° luglio 2026 —, di cui 138 € sul minimo e 64 € sull’EAR, l’elemento aggiuntivo della retribuzione pagato per 14 mensilità; le paghe conglobate variano per grado e sezione tabellare (15 sezioni: coperta, macchina, camera, traghetti, rimorchiatori…).

    Fonte: Tabella A (minimi conglobati) del verbale di accordo 18/11/2024 CCNL Porti (PDF ufficiale pubblicato da Autorità di Sistema Portuale, verificato); dati armatoriale dal rinnovo Confitarma 11/7/2024 (fonti datoriali e sindacali convergenti). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Due contratti, due ambiti distinti

    Un errore frequente è considerare «marittimi» e «portuali» categorie omogenee. In realtà si tratta di due universi giuridici e contrattuali separati.

    Il CCNL dell’Industria Armatoriale disciplina il personale navigante — comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai, allievi — che presta servizio a bordo di navi mercantili, traghetti, navi da crociera e rimorchiatori battenti bandiera italiana. Il rapporto di lavoro è fondato sul contratto di arruolamento (artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327), stipulato davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). Il CCNL integra e migliora quanto previsto dalla legge.

    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti riguarda invece i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): terminalisti, operatori di banchina, addetti alla movimentazione di merci e container, impiegati delle società portuali. Questi lavoratori non imbarcano: lavorano a terra, nelle aree portuali.

    Tabelle retributive CCNL porti 2024-2026: minimo conglobato per livello

    La Tabella A del verbale del 18 novembre 2024 fissa il minimo conglobato di ottobre 2024 e tre tranche: novembre 2024, dicembre 2025 e dicembre 2026 (al IV livello 40, 50 e 60 €, in tutto 150 €). Nel CCNL porti il Quadro A delle Autorità di sistema portuale è il livello più alto e il VII il più basso.

    CCNL lavoratori dei porti: minimo conglobato mensile lordo
    Livello Ottobre 2024 Dal 1/11/2024 Dal 1/12/2025 Dal 1/12/2026
    Quadro A ADSP 2.681,80 2.727,80 2.783,80 2.850,80
    Quadro B ADSP 2.432,94 2.477,94 2.532,94 2.598,94
    Quadro 2.383,74 2.427,74 2.481,74 2.545,74
    I 2.229,03 2.272,03 2.325,03 2.388,03
    II 2.076,80 2.118,80 2.170,80 2.232,80
    III 1.920,84 1.961,84 2.012,84 2.073,84
    IV 1.804,96 1.844,96 1.894,96 1.954,96
    V 1.703,44 1.742,44 1.791,44 1.850,44
    VI 1.625,20 1.663,20 1.711,20 1.769,20
    VII 1.460,01 1.497,01 1.544,01 1.601,01

    La Tabella A arrotonda i valori a regime all’euro (per esempio 1.955 € al IV livello). A tutti i livelli si aggiunge l’EDR, aumentato di 50 € lordi al mese dal 1° novembre 2024 e pagato per 13 mensilità, senza incidenza su altri istituti. Dal luglio 2027, se il nuovo contratto non sarà firmato entro il 1° luglio 2027, è previsto un anticipo pari al 40% dell’inflazione IPCA prevista per il 2027, poi riassorbito. Fonte: verbale di accordo del 18 novembre 2024, Tabella A.

    Aumenti CCNL marittimi 2024-2026 al nostromo

    CCNL industria armatoriale: tranche di aumento al nostromo (parametro medio)
    Decorrenza Totale Sul minimo Sull’EAR
    1° luglio 2024 80,80 € 55,20 € 25,60 €
    1° luglio 2025 60,60 € 41,40 € 19,20 €
    1° luglio 2026 60,60 € 41,40 € 19,20 €

    Gli importi sono quelli della presentazione Uiltrasporti del rinnovo; il comunicato Filt Cgil indica 60,20 € per le ultime due tranche. Le paghe per singola qualifica (comandante, ufficiali, nostromo, marinaio, allievo) sono nelle tabelle di ciascuna sezione del contratto, che le parti non hanno pubblicato in forma aperta: per questo qui non le riportiamo. Fonti: Uiltrasporti, rinnovo CCNL industria armatoriale, Filt Cgil, comunicato dell’11 luglio 2024.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Armatoriale

    La busta paga del personale navigante ha una struttura peculiare rispetto ai contratti terrestri, perché riflette la continuità del regime di imbarco:

    • Minimo tabellare: importo base per qualifica e tipologia di nave (cargo, traghetto, nave da crociera, rimorchiatore). Le tabelle sono differenziate per stazza lorda della nave.
    • Indennità di navigazione: corresponsione giornaliera per ogni giorno di effettivo imbarco, differenziata tra navigazione in area mediterranea ed extra-mediterranea. Rappresenta un istituto specifico del lavoro marittimo, assente nei contratti terrestri.
    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): aumentato con il rinnovo 2024 di 64 euro mensili al nostromo, riparametrati sulle altre qualifiche, e pagato per 14 mensilità; non incide su maggiorazioni e straordinario.
    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni: nella Sezione 1 (navi da carico e traghetti oltre 151 t.s.l.) il primo dopo gli ultimi due anni di navigazione con la stessa azienda e altri quattro biennali, fino a cinque, con valori per qualifica nell’Allegato 3 (art. 27).
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: erogate rispettivamente a dicembre e in coincidenza con il periodo estivo.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Porti

    Il lavoratore portuale dipendente da imprese ex art. 16/17/18 della L. 84/1994 percepisce:

    • Minimo conglobato per livello: il CCNL Porti utilizza il concetto di «minimo conglobato» che include la paga base, la contingenza e l’elemento distinto della retribuzione storica. Con la tranche dal 1° dicembre 2025 il range va da 1.544,01 euro (VII livello) a 2.783,80 euro per i quadri A delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP): tabella completa sopra.
    • EDR contrattuale: Elemento Distinto della Retribuzione aumentato di 50 euro mensili dal 1° novembre 2024, uguale per tutti i livelli ed erogato per tredici mensilità.
    • Tredicesima e quattordicesima: entrambe previste dal CCNL.
    • Indennità di turno e lavoro notturno: maggiorazioni dei turni dal 5% al 53% (art. 7) e dello straordinario dal 27% al 75% (art. 8) secondo la fascia oraria e il tipo di giornata; la maggiore assorbe la minore. Gli scatti sono biennali, fino a 5, da 23 a 34 euro mensili per livello (art. 16).

    La vacanza contrattuale e l’una tantum

    Entrambi i CCNL hanno previsto una somma una tantum per compensare il periodo di mancato rinnovo contrattuale (c.d. vacanza contrattuale):

    • CCNL Armatoriale: 380 euro lordi, erogati in due rate (200 euro con le competenze di luglio 2024 e 180 con quelle di gennaio 2025), riferiti al periodo gennaio-giugno 2024 e spettanti ai marittimi in forza alla firma, in proporzione ai mesi di permanenza in C.R.L. o di imbarco in quel periodo (verbale dell’11 luglio 2024).
    • CCNL Porti: per il periodo 1/1/2024-31/10/2024 una tantum di 350 euro lordi uguale per tutti i livelli (150 euro a novembre 2024, 100 a luglio 2025, 100 a luglio 2026) più 250 euro di welfare aziendale (50, 100 e 100 euro alle stesse scadenze), in tutto 600 euro.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle retributive complete, con i minimi per singola qualifica marittima e per ciascun livello portuale, sono pubblicate nei testi ufficiali dei contratti collettivi. I principali punti di accesso sono:

    • Sito di Confitarma (confitarma.it) per il CCNL Armatoriale — sezione Contrattazione.
    • Sito di Filt-Cgil (filtcgil.it) — sezione Contratti – Mare e Porti.
    • Sito di Assoporti (assoporti.it) per il CCNL Porti.
    • Archivio contratti del CNEL (cnel.it).
    • Verbale di accordo CCNL porti del 18 novembre 2024 (PDF).

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo su traghetto passeggeri/merci

    Tizio è nostromo, la qualifica su cui il CCNL industria armatoriale calcola gli aumenti. Dal 1° luglio 2026 ha ricevuto l’ultima tranche: rispetto al 2023 il suo trattamento è cresciuto di 202 euro al mese, 138 sul minimo e 64 sull’EAR. Ha avuto anche l’una tantum di 380 euro. Per i giorni di imbarco matura l’indennità di navigazione.

    Caio — Operatore di banchina al 4° livello

    Caio è assunto da un’impresa terminalista e inquadrato al 4° livello del CCNL Porti (minimo conglobato 1.894,96 euro dal 1° dicembre 2025). Da novembre 2024 ha avuto 40 euro lordi mensili di aumento (prima tranche), più 50 euro di EDR; da dicembre 2025 altri 50 euro e da dicembre 2026 altri 60. Riceve anche l’una tantum di 350 euro in tre rate e 250 euro di welfare. Non ha indennità di navigazione, ma matura indennità di turno per il lavoro notturno e festivo, che in porto sono frequenti.

    Sempronia — Impiegata amministrativa di un’impresa portuale

    Sempronia lavora come impiegata di concetto (3° livello) presso la sede amministrativa di un’impresa portuale. Il suo contratto applicato è il CCNL Porti. Non svolge operazioni fisiche di movimentazione merci ma è ugualmente soggetta a quel contratto collettivo in quanto dipendente dell’impresa che svolge attività ai sensi della L. 84/1994. Percepisce tredicesima e quattordicesima mensilità e, dal 2025, un giorno aggiuntivo di ferie.

    Domande frequenti

    Quali sono le parti firmatarie del CCNL dell’industria armatoriale?
    Il CCNL Unico dell’Industria Armatoriale è stato rinnovato l’11 luglio 2024 da Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per quella sindacale.
    Quali sono le parti firmatarie del CCNL Porti?
    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti è stato rinnovato il 18 novembre 2024 da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport per la parte datoriale, alla presenza di Ancip come uditore, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la parte sindacale.
    Quanto guadagna un nostromo con il CCNL marittimi?
    Il parametro del nostromo è il riferimento base del CCNL Armatoriale. L’aumento complessivo a regime, dal 1° luglio 2026, è di circa 202 euro lordi mensili (138 sul minimo e 64 sull’EAR). I minimi per singola qualifica stanno negli Allegati del rinnovo del 2024, che non risultano pubblicati in forma aperta: per questo non li riportiamo.
    Qual è l’aumento per i lavoratori portuali nel 2024-2026?
    Il CCNL Porti 2024-2026 prevede un aumento di 150 euro lordi mensili al 4° livello, con importi proporzionali per gli altri livelli, distribuiti in tre tranche (novembre 2024, dicembre 2025, dicembre 2026). A ciò si aggiunge un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.
    Il contratto di arruolamento marittimo è diverso dal CCNL?
    Sì. Il personale imbarcato stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima. Il CCNL Industria Armatoriale integra e migliora le condizioni minime previste dalla legge.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle retributive complete sono disponibili sul sito di Confitarma (confitarma.it), sul sito di Filt-Cgil (filtcgil.it, sezione contratti mare) e sul sito di Assoporti (assoporti.it) per la parte portuale. Il testo del CCNL è depositato presso il CNEL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    CCNL concia 2016-2019 (testo pubblicato da WageIndicator); rinnovi del 2021 e del 7 marzo 2024

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: periodo di prova per livello 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Periodo di prova nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Come funziona il periodo di prova nelle piccole imprese artigiane del tessile e moda: durata per livello di inquadramento, forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia e recesso libero.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024) fissa il periodo di prova in giorni di calendario: 30 giorni al 1° livello, 45 al 2°, 60 al 3°, 75 al 4°, 120 al 5°, 180 al 6° e ai quadri 6S. Deve risultare da comunicazione scritta; malattia e infortunio la sospendono. Senza forma scritta il rapporto si considera definitivo dall’inizio.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Termini rimodulati in giorni di calendario (in luogo di mesi o settimane)

    Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024)
    Livello Categoria Durata (giorni di calendario) Profilo tipico
    6S Quadri 180 giorni Dirigente di piccola impresa, quadro
    6 Impiegati direttivi 180 giorni Responsabile di reparto, impiegato direttivo
    5 Impiegati/intermedi specializzati 120 giorni Capo reparto, modellista senior
    4 Operai specializzati / Impiegati qualificati 75 giorni Operatore macchine complesse, addetto amministrativo
    3 Operai qualificati 60 giorni Cucitore su macchina specifica, addetto stiro
    2 Operai comuni 45 giorni Addetto a lavorazioni semplici
    1 Operai generici 30 giorni Mansioni ausiliarie, pulizia

    Nota: I valori indicati si riferiscono alle disposizioni introdotte con il rinnovo del 16 luglio 2024, che ha ridefinito i termini in giorni di calendario (nel testo 2017 erano mesi e settimane: ad esempio 7 settimane per gli operai di 4° livello, 5 settimane al 2°). Le durate valgono per impiegati e operai dello stesso livello; il 1° livello impiegati esiste solo nell’Occhialeria. Se il lavoratore viene riassunto entro 12 mesi dalla stessa azienda con identica qualifica e mansione, la prova si considera già fatta. Per gli apprendisti la prova non supera i 4 mesi. Fonti: accordo di rinnovo 16 luglio 2024, art. 28, CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il periodo di prova nel CCNL Tessile e Moda Artigianato deve obbligatoriamente risultare da atto scritto, inserito nella lettera di assunzione o in un allegato specifico. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata in giorni del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento assegnato;
    • le mansioni per le quali si effettua la prova;
    • la data di inizio del rapporto.

    In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera definitivamente instaurato sin dall’inizio senza periodo di prova, con piena operatività di tutte le tutele contrattuali e di legge. Il datore non potrà invocare retroattivamente la prova né procedere al recesso libero.

    Calcolo del periodo di prova e cause di sospensione

    Il periodo di prova si calcola in giorni di calendario (non lavorativi), ma le cause di sospensione ne interrompono il decorso. In particolare:

    • Malattia: sospende il periodo di prova per tutta la sua durata; il conteggio riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro e malattia professionale: sospendono il periodo di prova; solo in questi casi l’azienda deve l’integrazione economica.

    La sospensione dura quanto l’evento, ma al massimo per il periodo di conservazione del posto previsto per la malattia; al rientro la prova riprende per la parte residua (art. 28). Il CCNL non elenca le ferie tra le cause di sospensione.

    La logica della sospensione è garantire al datore un effettivo periodo di valutazione della prestazione lavorativa. Un periodo di prova di 60 giorni in cui il lavoratore è malato per 20 giorni si estende di conseguenza a 80 giorni di calendario totali.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza corrispondere indennità sostitutiva. Il rapporto cessa nel giorno in cui viene comunicato il recesso.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale): sarebbe nullo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 300/1970 e delle norme antidiscriminatorie.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per avere denunciato irregolarità o esercitato un diritto).
    • Se il recesso interviene quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova (es. per malattia continuativa), può configurarsi un abuso del diritto.

    Superamento della prova: effetti automatici

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Non occorre inviare lettere di conferma.

    Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, inclusi:

    • maturazione degli scatti di anzianità;
    • calcolo delle ferie;
    • computo del comporto per malattia;
    • determinazione del TFR;
    • calcolo del preavviso in caso di successivo licenziamento o dimissioni.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato (liv. 3), prima assunzione
    Tizio viene assunto come cucitore (livello 3) in un laboratorio artigiano di abbigliamento. Il contratto prevede 60 giorni di periodo di prova. Al 40° giorno Tizio si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si prolunga di 10 giorni, terminando al 70° giorno di calendario dall’assunzione. Se il datore non comunica il recesso entro tale data, Tizio è automaticamente confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Impiegata di livello 5, recesso datoriale
    Caia viene assunta come responsabile di produzione (livello 5) con 120 giorni di prova. Al 90° giorno il datore comunica il recesso per «mancato superamento della prova», senza specificare motivazione. Il recesso è legittimo perché la prova è ancora in corso. Caia non ha diritto a preavviso né a indennità sostitutiva. Il rapporto cessa il giorno della comunicazione.
    Sempronio – Assunzione senza clausola scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come operaio generico (livello 1) senza che il contratto menzioni la prova. Dopo 20 giorni il datore intende recedere «in prova». Sempronio si rivolge a Femca-CISL: l’assenza di forma scritta rende impraticabile il recesso libero. Il datore deve procedere con le tutele ordinarie (giustificato motivo) o patteggiare una risoluzione consensuale.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operaio di livello 3 nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Per i lavoratori di livello 3 (operaio qualificato) il periodo di prova è di 60 giorni di calendario secondo le disposizioni introdotte dal rinnovo del 16 luglio 2024, che ha ridefinito i termini in giorni anziché in settimane o mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, è obbligatoriamente prevista la forma scritta. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione con indicazione di durata, livello e mansioni. In mancanza il rapporto si considera definitivo sin dall’inizio.
    La malattia durante la prova la prolunga?
    Sì. Malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale sospendono la prova per la durata dell’evento, entro il periodo di conservazione del posto; al rientro la prova riprende per la parte residua.
    Si può recedere liberamente durante la prova?
    Sì, entrambe le parti possono recedere senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il recesso datoriale è però vietato se discriminatorio o ritorsivo.
    Cosa succede se la prova non è menzionata nel contratto?
    In assenza di clausola scritta il rapporto si intende definitivamente instaurato sin dall’origine, con piena applicazione di tutte le tutele contrattuali. Il datore non può recedere liberamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Stabilimenti Balneari: guida 2026

    Il preavviso nei contratti a tempo indeterminato e le tutele per la risoluzione anticipata nei contratti stagionali: due regimi distinti che ogni lavoratore del settore balneare deve conoscere per difendere i propri diritti.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio fissa il preavviso da 15 giorni (livelli 6-7, fino a 5 anni) a 6 mesi (quadri, oltre 10 anni). Nei contratti stagionali a termine non si applica il preavviso: la risoluzione anticipata ingiustificata dà diritto alla retribuzione fino a scadenza; la chiusura per giusta causa dà diritto alla metà della retribuzione residua.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte specifica
    Art. 241-242 Titolo XII CCNL (risoluzione contratti stagionali); disposizioni generali CCNL per preavviso contratti a tempo indeterminato

    Tabella riepilogativa del preavviso (contratti a tempo indeterminato)

    Preavviso per livello e anzianità – CCNL Turismo Confcommercio
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadro A e B 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    Livello 1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Livelli 2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
    Livelli 4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    Livelli 6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Il preavviso si applica ugualmente sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni. In mancanza di preavviso, la parte che recede è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. I termini sono identici per licenziamento e dimissioni.

    Il preavviso nei contratti a tempo indeterminato

    Per i lavoratori a tempo indeterminato negli stabilimenti balneari valgono le stesse regole di preavviso della parte generale del CCNL (artt. 207-209). Il recesso va comunicato per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 207). Durante il preavviso per licenziamento il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione e a un permesso straordinario di due ore al giorno per cercare un altro lavoro (art. 208, c. 2); il preavviso non può iniziare durante la malattia o le ferie e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso (art. 209, c. 4).

    Se il datore non rispetta il preavviso e recede immediatamente, deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso. Questa indennità è soggetta a contributi previdenziali e IRPEF.

    I contratti stagionali: la risoluzione anticipata

    I contratti a termine stagionali seguono una disciplina particolare, regolata dagli artt. 241-242 del Titolo XII del CCNL. Il contratto stagionale si risolve normalmente alla scadenza del termine: non è necessario il preavviso alla scadenza. La difficoltà sorge quando la risoluzione avviene prima della scadenza.

    Risoluzione anticipata ingiustificata da parte del datore (art. 242)

    Se il datore di lavoro risolve il contratto stagionale prima della scadenza senza giustificazione, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari a tutta la retribuzione fino alla scadenza originaria del contratto, a meno che il datore non provveda un’altra occupazione analoga per uguale durata e medesima retribuzione (art. 242, c. 1). È il caso, ad esempio, del titolare che decide di chiudere lo stabilimento in anticipo per ragioni economiche o personali.

    Risoluzione anticipata per giusta causa (art. 241)

    Se il datore, per giusta causa, è costretto a chiudere l’esercizio in anticipo o a ridurre il personale, ai dipendenti spetta un indennizzo pari alla metà della retribuzione che avrebbero percepito fino alla scadenza del contratto a termine, a meno che il datore non provveda un’altra occupazione analoga per uguale durata e medesima retribuzione (art. 241, c. 1). In caso di epidemia o di cause di forza maggiore simili, la decisione sull’indennità è demandata alle associazioni sindacali provinciali e, in caso di dissenso, a quelle nazionali (art. 241, c. 2).

    Interruzione da parte del lavoratore

    Se è il lavoratore a interrompere il contratto a termine senza giustificazione, il datore può trattenere una somma cautelativa dalla retribuzione, nella misura fissata dagli accordi integrativi provinciali, e tenerla a titolo di risarcimento (art. 242, c. 2 e 3).

    Licenziamento per giusta causa durante la stagione

    Il datore può risolvere anticipatamente il contratto stagionale per giusta causa soggettiva del lavoratore (ad esempio furto, grave insubordinazione, abbandono del posto). In questo caso non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva. La giusta causa deve essere proporzionata e seguire il procedimento disciplinare previsto dallo Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta, diritto di difesa, provvedimento).

    Il diritto di precedenza: il legame tra stagioni

    Un istituto fondamentale per i lavoratori stagionali è il diritto di precedenza nelle assunzioni dell’anno successivo, previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015 e confermato dall’art. 93 del CCNL, che lo riconosce per la stessa unità produttiva e la medesima qualifica e lo esclude per chi ha i requisiti pensionistici di vecchiaia o è stato licenziato dalla stessa azienda per giusta causa. Il lavoratore che ha prestato servizio stagionale ha il diritto di essere preferito – a parità di qualifica – nelle nuove assunzioni stagionali effettuate per le medesime mansioni nella stagione successiva, a condizione che lo manifesti per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione del contratto.

    Il diritto di precedenza si estingue entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto precedente. È uno strumento importante per costruire continuità occupazionale nel settore balneare, dove la fidelizzazione del personale è di interesse anche per il datore.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino a tempo indeterminato, licenziato dopo 6 anni
    Tizio è assunto a tempo indeterminato al livello 6 da 6 anni. Il datore decide di non rinnovare il personale fisso. Il preavviso per il livello 6 con anzianità da 5 a 10 anni è di 20 giorni. Il datore gli comunica il licenziamento per giustificato motivo il 1° settembre: il rapporto cessa il 21 settembre. Tizio riceve il TFR, la tredicesima pro quota, le ferie non godute e l’indennità sostitutiva del preavviso se il datore vuole che lasci prima.
    Caia – bagnina stagionale, stabilimento chiude prima per maltempo eccezionale
    Caia ha un contratto stagionale fino al 15 settembre. Il 1° agosto una mareggiata eccezionale distrugge le strutture dello stabilimento, che chiude definitivamente. Il datore può invocare la chiusura per cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 241, c. 2: l’indennità per i 45 giorni residui non è fissata dal testo ma è demandata alle associazioni sindacali provinciali e, in caso di dissenso, a quelle nazionali. Se la chiusura fosse invece decisa per giusta causa del datore ma senza forza maggiore (art. 241, c. 1), l’indennizzo sarebbe pari alla metà della retribuzione residua. Caia può farsi assistere da Filcams-CGIL o dall’Ispettorato del Lavoro.
    Sempronio – stagionale che vuole esercitare il diritto di precedenza
    Sempronio ha lavorato come assistente bagnanti (livello 5) dal 1° giugno al 30 settembre 2026. Entro il 31 dicembre 2026 (3 mesi dalla cessazione) invia al titolare una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui dichiara di voler esercitare il diritto di precedenza per la stagione 2027. Nella primavera 2027, quando il titolare avvia le assunzioni stagionali per le medesime mansioni, deve preferire Sempronio rispetto a candidati esterni, a parità di qualifica.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta a un bagnino (livello 6) con 3 anni di anzianità?
    Per il livello 6 con anzianità fino a 5 anni il preavviso è di 15 giorni, sia in caso di licenziamento sia in caso di dimissioni. Se l’anzianità è tra 5 e 10 anni il preavviso sale a 20 giorni.
    Cosa succede se il titolare chiude anticipatamente lo stabilimento senza giusta causa?
    Se il datore risolve anticipatamente il contratto stagionale senza giusta causa, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione fino alla scadenza originaria del contratto, a meno che il datore non provveda un’altra occupazione analoga (art. 242 Titolo XII CCNL).
    Cosa succede se lo stabilimento chiude per forza maggiore durante la stagione?
    Se il datore è costretto per giusta causa a chiudere in anticipo, il lavoratore ha diritto a un indennizzo pari alla metà della retribuzione dovuta fino a scadenza (art. 241, c. 1); in caso di epidemia o forza maggiore l’indennità è decisa dalle associazioni sindacali provinciali e, in caso di dissenso, nazionali (art. 241, c. 2).
    Il datore può licenziare un lavoratore stagionale prima della fine della stagione?
    Solo per giusta causa soggettiva, previa contestazione disciplinare. In assenza di giustificazione, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione fino alla scadenza del contratto (art. 242).
    Come funziona il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali?
    Il lavoratore stagionale che manifesta per iscritto al datore la volontà di essere riassunto entro 3 mesi dalla cessazione del contratto ha il diritto di essere preferito nelle nuove assunzioni stagionali per le medesime mansioni nella stagione successiva (art. 24 D.Lgs. 81/2015).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE

    Tabelle retributive CCNL ANASTE 2025: minimi per livello, aumenti e scatti

    Il CCNL delle istituzioni socio-assistenziali ANASTE fissa dal 1° agosto 2025 minimi tabellari lordi da 1.295 € (1° livello) a 2.130 € (livello Q), con la quattordicesima conglobata nei minimi e dieci scatti triennali di anzianità.

    In sintesi

    Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE fissa minimi mensili lordi da 1.295 € (livello 1) a 2.130 € (livello Q), con 10 scatti triennali di anzianità. Il rinnovo 2023-2025 ha portato aumenti di 85 € sul 4° livello, parametrati proporzionalmente sugli altri.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)
    Platea stimata
    Circa 11.000 lavoratori nelle strutture ANASTE

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi — in vigore dal 1° agosto 2025
    Livello Minimo mensile lordo Scatto triennale Profili tipici
    Q (Quadri) 2.130,15 € + indennità funzione 77,47 € 35,12 € Lavoratori con funzioni continuative di particolare importanza e responsabilità gestionali (artt. 29-33)
    Livello 10 1.972,13 € 33,57 € Direttore di struttura
    Livello 9 1.893,48 € 30,99 € Responsabile di area; psicologo con 5 anni di esperienza e coordinamento
    Livello 8 1.769,59 € 30,47 € Figure sanitarie e sociali con coordinamento di unità complesse; psicologo
    Livello 7 1.752,93 € 29,95 € Figure sanitarie e sociali con coordinamento di unità semplici; impiegato con coordinamento dell’ufficio
    Livello 6 1.696,37 € 28,92 € Infermiere, assistente sociale, educatore, terapisti, impiegato di concetto
    Livello 5 1.637,06 € 28,41 € OSS con funzioni di coordinamento; assistente infermiere
    Livello 4 1.562,10 € 27,89 € OSS; impiegato d’ordine; cuoco; operaio specializzato; autista patente D/C/QC
    Livello 3S 1.525,03 € 27,63 € Assistente domiciliare, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio-assistenziale
    Livello 3 1.487,96 € 27,37 € Ausiliario socio-sanitario, operaio qualificato, centralinista, aiuto cuoco
    Livello 2 1.390,12 € 26,86 € Portiere, telefonista, addetto a lavanderia/guardaroba/cucina, operaio generico
    Livello 1 1.295,43 € 25,31 € Addetto alle pulizie

    Nota: importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. Il divisore orario contrattuale è 164; il divisore giornaliero è 26. La quattordicesima è conglobata nei minimi (art. 75) e la tredicesima si paga a dicembre: i minimi sono quindi mensilità da 13. I profili sono quelli esemplificativi dell’art. 27. Fonte: art. 69 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025.

    Come leggere la tabella retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile minima garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento. È il valore al di sotto del quale il datore di lavoro non può scendere, indipendentemente da accordi individuali. Su questo importo si costruisce la busta paga con l'aggiunta di voci ulteriori:

    • Scatti di anzianità: 10 scatti triennali di importo fisso per livello, non assorbibili dagli aumenti contrattuali;
    • Indennità di funzione: riconosciuta ai quadri (77,47 €/mese), per le funzioni direttive;
    • Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo: calcolate sulla quota oraria;
    • Superminimi individuali: eventuali importi aggiuntivi concordati al momento dell'assunzione o nel tempo;
    • Tredicesima: una mensilità pagata entro il 16 dicembre (art. 74); la quattordicesima è già conglobata nel minimo mensile (art. 75).

    L'aumento del rinnovo 2023-2025 e l'una tantum

    Il verbale del 23 luglio 2025 ha definito un aumento di 85 € mensili lordi sul 4° livello, con decorrenza 1° agosto 2025, parametrato proporzionalmente sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti retributivi. L'aumento è strutturale e confluisce nel nuovo minimo tabellare.

    Accanto all'aumento strutturale, il contratto ha previsto un'una tantum di 300 € lordi complessivi a titolo di copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 23 luglio 2025, erogata in tre rate mensili (settembre, ottobre, novembre 2025). L'una tantum è frazionata per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2023:

    • Assunti fino al 2023: 300 €;
    • Assunti nel corso del 2024: 200 €;
    • Assunti nel 2025: 100 €; l’importo è ridotto in proporzione per il part-time (art. 71).

    L'una tantum non è computabile ai fini del TFR né di istituti contrattuali o legali che prendono a base la retribuzione ordinaria.

    Maggiorazioni retributive: straordinario, notturno e festivo

    Il CCNL ANASTE stabilisce le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria (retribuzione mensile divisa per 164):

    Maggiorazioni percentuali — artt. 77 e 78
    Tipologia Maggiorazione
    Straordinario diurno +25%
    Straordinario notturno (22-6) +40%
    Straordinario domenicale e/o festivo +50%
    Servizio ordinario notturno in turno +20%
    Servizio ordinario notturno non programmato +25%
    Servizio ordinario domenicale e/o festivo +15%
    Servizio ordinario domenicale e/o festivo notturno +25%

    Le maggiorazioni dello straordinario non sono cumulabili fra loro (art. 77, comma 6). Dettagli e un esempio di calcolo in turni notturni, festivi e domenicali.

    Scatti di anzianità: regole e calcolo

    Il CCNL ANASTE prevede 10 scatti di anzianità, ciascuno maturato dopo un triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale. Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti contrattuali successivi. Ogni scatto ha un importo fisso per livello (indicato nella tabella sopra).

    L'anzianità si calcola dalla data di assunzione; in caso di trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato si computa integralmente. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

    Casi pratici

    Tizio — OSS al 4° livello, busta paga agosto 2025
    Tizio è un operatore sociosanitario inquadrato al livello 4 con tre anni di anzianità (uno scatto maturato). Il suo minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è 1.562,10 €, a cui si aggiunge uno scatto di 27,89 €. La retribuzione base mensile lorda è quindi circa 1.590 €. Se a settembre lavora anche un turno notturno in turno (8 ore), la maggiorazione del 20% vale circa 15 € (quota oraria 9,53 € × 8 × 0,20).
    Caia — Infermiera professionale, confronto ante e post rinnovo
    Caia è infermiera inquadrata al 6° livello. Prima del rinnovo il suo minimo era 1.604,06 €, ora è 1.696,37 €: dal 1° agosto 2025 ha ricevuto un aumento strutturale di 92,31 € mensili lordi. Caia ha inoltre diritto all'una tantum di 300 €, erogata in tre rate da settembre a novembre 2025.
    Sempronio — Direttore di struttura (Quadro), verifica della busta paga
    Sempronio è direttore di una RSA aderente ad ANASTE, inquadrato come Quadro. Il suo minimo contrattuale è 2.130,15 € più l'indennità di funzione di 77,47 €, per un totale di 2.207,62 € mensili lordi. Ha maturato 4 scatti di anzianità (4 × 35,12 = 140,48 €), portando la retribuzione base a circa 2.348 € lordi mensili, prima di qualsiasi superminimo individuale.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo per un OSS in una RSA nel 2025?
    Un OSS con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale è inquadrato al 4° livello del CCNL ANASTE (art. 27): il minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è di 1.562,10 € lordi mensili; con funzioni di coordinamento sale al 5° livello (1.637,06 €). A questi importi si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
    Quando sono entrati in vigore gli ultimi aumenti contrattuali ANASTE?
    Gli ultimi aumenti sono scattati il 1° agosto 2025, in attuazione del verbale di accordo del 23 luglio 2025 sul rinnovo del CCNL 2023-2025. L'aumento di 85 € mensili lordi è calcolato sul 4° livello e parametrato proporzionalmente agli altri livelli.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede un massimo di 10 scatti triennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione. Gli importi per scatto variano per livello (da 25,31 € al 1° livello a 35,12 € per i Quadri).
    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL ANASTE?
    Non come mensilità separata: l’art. 75 prevede un importo equivalente già inserito nel minimo conglobato mensile, non assorbibile dai futuri aumenti. Si paga a parte la tredicesima, entro il 16 dicembre (art. 74).
    Come si calcola la quota oraria e giornaliera della retribuzione ANASTE?
    Il CCNL ANASTE utilizza un divisore orario di 164 e un divisore giornaliero di 26. Ad esempio, con il minimo del livello 4 (1.562,10 €), la quota oraria è circa 9,52 € e quella giornaliera circa 60,08 €.
    Il CCNL ANASTE si applica a tutte le RSA private?
    No. Il CCNL ANASTE si applica alle strutture aderenti all'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. Esistono altri CCNL applicati nel settore (Cooperative sociali, UNEBA, AIOP). L'applicazione dipende dall'associazione datoriale cui aderisce il datore di lavoro, indicata nel cedolino e nella lettera di assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le tabelle retributive riportano i minimi in vigore dal 1° agosto 2025. Per verifiche individuali sulla busta paga, per interpretazioni contrattuali o per contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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