Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: maternità, paternità e congedi del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio e la socia lavoratrice di cooperativa beneficiano delle tutele di maternità, paternità e congedo parentale previste dal D.Lgs. 151/2001, con le integrazioni del CCNL di settore. Il rapporto associativo non è pregiudicato dalla gravidanza o dal congedo.

    In sintesi

    La socia lavoratrice ha diritto al congedo di maternità obbligatoria di 5 mesi all’80% (INPS), con eventuale integrazione del CCNL. Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori soci lavoratori. La gravidanza non può essere causa di esclusione dalla cooperativa né di risoluzione del rapporto associativo. Il periodo di maternità matura TFR e ferie.

    Dati contrattuali

    Norma di legge principale
    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità)
    Congedo maternità obbligatoria
    5 mesi (2 ante + 3 post parto) all’80% (INPS)
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
    Congedo parentale
    Fino a 6 mesi a testa (padre 7); max 10 mesi combinati (11) entro 14 anni del figlio
    Indennità congedo parentale
    30% della retribuzione, con 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio (art. 34 D.Lgs. 151/2001); il CCNL applicato può integrare
    Divieto di esclusione
    Art. 54 D.Lgs. 151/2001; nessuna esclusione per gravidanza

    La tutela della maternità nel lavoro cooperativo

    Le tutele di maternità previste dal D.Lgs. 151/2001 si applicano integralmente alle socie lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato, per effetto del rinvio operato dalla L.142/2001 alle norme di tutela del lavoro dipendente.

    In particolare:

    • Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (art.54 D.Lgs. 151/2001) si estende al rapporto cooperativo: la cooperativa non può risolvere il rapporto di lavoro né escludere la socia in ragione della gravidanza, dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino.
    • L’esclusione della socia deliberata durante il periodo protetto e motivata dalla gravidanza è nulla.

    Congedo di maternità obbligatoria

    Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, con possibilità di posticipare il mese pre-parto al post). Durante questo periodo:

    • L’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.
    • Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
    • Il periodo matura TFR, ferie e scatti di anzianità come fosse lavoro effettivo.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre socio lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (20 in caso di parto plurimo, art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), da fruire da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto. L’indennità è pari al 100% della retribuzione, erogata dall’INPS. La cooperativa anticipa l’indennità e la recupera dall’INPS.

    Congedo parentale: madre e padre soci lavoratori

    Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, art.32), fruibile fino ai 14 anni di vita del figlio:

    • La madre può fruire fino a 6 mesi e il padre fino a 6 mesi (7 se ne fruisce almeno 3); il limite complessivo per la coppia è di 10 mesi (11 se il padre ne fruisce almeno 3), come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001.
    • L’indennità INPS (art. 34 del D.Lgs. 151/2001) è del 30% della retribuzione per 3 mesi non trasferibili a ciascun genitore, più altri 3 mesi da ripartire tra i genitori; per i genitori sono 9 mesi indennizzati in tutto (9 per il genitore solo). La misura sale all’80% per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del figlio. Oltre i mesi indennizzati il 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
    • Il CCNL del settore applicato dalla cooperativa (art. 6 L. 142/2001) può migliorare l’indennità; non esiste un contratto unico delle cooperative di produzione e lavoro.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi — schema delle tutele per i soci lavoratori
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione possibile da CCNL
    Maternità obbligatoria (madre) 5 mesi 80% retrib. media Sì, fino al 100%
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) 100% retrib. media Di norma non necessaria
    Congedo parentale (mesi indennizzati) 3 mesi non trasferibili per genitore + 3 mesi in alternativa 30% retrib. media; 3 mesi all’80% fino ai 6 anni (art. 34) Sì, se prevista dal CCNL
    Congedo parentale (ulteriori mesi, fino a 10 o 11 per la coppia) Fino al limite dell’art. 32 30% solo se reddito individuale < 2,5 volte il trattamento minimo di pensione Sì, se prevista dal CCNL
    Riposo giornaliero allattamento 2 ore/giorno (1 se orario ridotto) fino a 1 anno Come da D.Lgs. 151/2001 Non applicabile

    Le integrazioni contrattuali variano da CCNL a CCNL. Le percentuali del congedo parentale sono quelle dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, modificato dalle leggi di bilancio successive al 2022 (testo vigente su Normattiva).

    Casi pratici

    Caia – Socia lavoratrice in gravidanza
    Caia è socia lavoratrice di una cooperativa metalmeccanica con 3 anni di anzianità. All’ottavo mese di gravidanza inizia il congedo obbligatorio. INPS eroga l’80% della sua retribuzione media; il CCNL metalmeccanico applicato dalla cooperativa, se prevede un’integrazione, la pone a carico della cooperativa; altrimenti resta l’80% INPS. Nei 5 mesi di congedo Caia matura ferie, TFR e scatti come se lavorasse.
    Tizio – Socio padre in congedo di paternità
    Tizio, socio lavoratore in una cooperativa logistica, prende 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001) intorno alla nascita del figlio. L’INPS eroga il 100% della retribuzione; la cooperativa anticipa l’importo in busta paga e lo recupera dall’INPS. Tizio conserva tutti i diritti di socio durante il congedo.
    Sempronio – Tentativo di esclusione durante la gravidanza della moglie-socia
    La cooperativa edile tenta di escludere una socia lavoratrice citando «rendimento insufficiente» quando in realtà è al quarto mese di gravidanza. La socia impugna la delibera di esclusione: il Giudice del Lavoro dichiara la nullità dell’esclusione in quanto avvenuta durante il periodo di protezione dalla maternità (art.54 D.Lgs. 151/2001) con motivazione pretestuosa.

    Domande frequenti

    La socia lavoratrice incinta può essere esclusa dalla cooperativa?
    No. Il divieto di licenziamento per causa di gravidanza (D.Lgs. 151/2001, art.54) si applica anche al rapporto cooperativo. L’esclusione durante il periodo protetto motivata dalla gravidanza è nulla.
    La socia lavoratrice ha diritto all’80% durante la maternità obbligatoria?
    Sì. INPS eroga l’indennità di maternità all’80% per i 5 mesi. Il CCNL di settore può prevedere un’integrazione a carico della cooperativa fino al 100%.
    Il congedo parentale spetta anche al socio lavoratore padre?
    Sì. Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio (10 giorni al 100%, 20 per parto plurimo) e al congedo parentale fino ai 14 anni del figlio (fino a 6 mesi, 7 se ne fruisce almeno 3, con indennità INPS del 30% e 3 mesi all’80% fino ai 6 anni).
    Il periodo di congedo parentale sospende la qualità di socio?
    No. Il congedo sospende il rapporto di lavoro ma non quello associativo. Il socio in congedo mantiene il diritto di partecipare alle assemblee e votare.
    Il periodo di maternità matura TFR e ferie?
    Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono considerati lavoro effettivo ai fini di TFR, ferie e scatti di anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 151/2001 (art. 27-bis per la paternità), la L. 199/2025 e il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole

    Quante settimane dura la prova per un infermiere CRI? Cosa succede se si ammala durante la prova? Può il datore recedere senza spiegazioni? Questa guida risponde alle domande più frequenti sul periodo di prova nel contratto collettivo della Croce Rossa Italiana.

    In sintesi

    Nel CCNL CRI il periodo di prova dura al massimo 3 mesi per i livelli fino all’Area B e 6 mesi per le categorie dalla C alla G (art. 18). Deve essere stabilito per iscritto nel contratto individuale; senza forma scritta, non esiste periodo di prova. Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, il lavoratore la completa se rientra entro 60 giorni di calendario; altrimenti il rapporto si intende risolto. Il recesso è libero durante la prova, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 18 CCNL (Periodo di prova)

    Tabella riepilogativa: durata per categoria

    Durata massima del periodo di prova per categoria (art. 18 CCNL)
    Area professionale Profili tipici Durata massima
    Categoria A Addetto alle pulizie, fattorino, custode, addetto ai servizi generici 3 mesi
    Categoria B Autista, operaio qualificato, centralinista con mansioni di segreteria 3 mesi
    Categoria C Soccorritore, autista soccorritore, operatore socio-sanitario (OSS), impiegato 6 mesi
    Categoria D Infermiere, educatore professionale, assistente sociale, tecnico sanitario 6 mesi
    Categorie E, F, G Responsabile di settore, psicologo, caposala (E); medico, ingegnere, coordinatore di unità complessa (F); responsabile di struttura complessa (G). F e G sono l’Area Quadri 6 mesi

    La durata indicata è il limite massimo contrattuale. Le parti possono concordare una durata inferiore nel contratto individuale. Per i contratti a tempo determinato la prova non può superare il 50% della durata del contratto (art. 18, comma 2). Le categorie e i profili sono quelli dell’art. 49 del CCNL.

    Forma scritta: requisito obbligatorio

    Il patto di prova deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione. Questo requisito è inderogabile: in assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto di lavoro si intende instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore sin dal primo giorno.

    Il documento scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi o giorni);
    • il livello di inquadramento (Area e posizione) e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Se il contratto si limita a richiamare genericamente il CCNL senza indicare la durata, è preferibile verificare che il riferimento sia inequivoco; in caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato per una valutazione.

    Sospensione per malattia, infortunio e cause simili

    Se la prova è interrotta da malattia o infortunio, l’art. 18, comma 5, ammette il lavoratore a completare la prova se è in grado di riprendere servizio entro sessanta giorni di calendario; in caso contrario il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti. Il contratto non regola espressamente altre cause di sospensione.

    La logica è garantire una valutazione effettiva della prestazione. Durante la prova il recesso libero non fa venir meno i diritti già maturati: in caso di recesso spettano la retribuzione per il lavoro svolto, i ratei di ferie e di tredicesima e il TFR maturato (art. 18, comma 3).

    Recesso durante la prova: libertà e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti — lavoratore e datore — possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, senza indennità sostitutiva e senza obbligo di motivazione. È la caratteristica principale del patto di prova rispetto al licenziamento ordinario.

    Esistono però limiti precisi al recesso datoriale:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da sesso, religione, etnia, opinioni politiche, affiliazione sindacale o altra caratteristica protetta (art. 15 St. Lav., d.lgs. 216/2003).
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se è la reazione a un atto legittimo del lavoratore (es. denuncia di irregolarità di sicurezza, richiesta di ispezione dell’INL).
    • Impossibilità di valutare la prestazione: se il lavoratore non ha avuto modo di svolgere effettivamente la prova (es. perché è rimasto assente per malattia per tutto il periodo), il recesso può essere contestato come abusivo.

    Conferma automatica e computo dell’anzianità

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva e l’anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione (art. 18, comma 6).

    Il periodo di prova, una volta superato, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di legge:

    • calcolo del TFR (art. 2120 c.c.);
    • passaggi automatici di posizione economica (art. 51: la prima posizione si lascia dopo 12 mesi per le categorie A, B e C, dopo 24 mesi per D ed E);
    • maturazione delle ferie e dei permessi;
    • computo del comporto di malattia;
    • calcolo del preavviso in caso di licenziamento futuro.

    Casi pratici

    Tizio — Infermiere Area D, prova di 6 mesi
    Tizio è assunto come infermiere (categoria D, posizione D3) il 1° febbraio 2026. Il contratto individuale prevede un periodo di prova di 6 mesi. Il 15 marzo cade in malattia per 20 giorni e riprende servizio entro i 60 giorni: completa la prova, che anziché scadere il 31 luglio arriva al 20 agosto 2026 (31 luglio più 20 giorni di assenza). Se nessuna delle parti recede entro tale data, l’assunzione diventa definitiva.
    Caia — Addetta amministrativa Area A, prova di 3 mesi
    Caia è assunta in categoria A come addetta ai servizi generali il 1° marzo 2026. Il contratto prevede prova di 3 mesi. Il datore, al 60° giorno, le comunica il recesso. Caia nota che il giorno prima aveva chiesto all’Ispettorato del Lavoro una verifica su presunte irregolarità del registro presenze. Può impugnare il recesso come ritorsivo davanti al giudice del lavoro, richiedendo la riassunzione o un’indennità risarcitoria.
    Sempronio — Contratto a tempo determinato 4 mesi, prova
    Sempronio viene assunto con contratto a termine di 4 mesi per coprire un picco di emergenze estive. La prova non può superare il 50% della durata del contratto, quindi è di al massimo 2 mesi. Il contratto indica correttamente 60 giorni di prova. Se il datore o Sempronio recedono entro i 60 giorni, il rapporto si risolve senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL CRI per un infermiere?
    L’infermiere è inquadrato nella categoria D (assunto in posizione D3, art. 50), per cui la durata massima del periodo di prova è di 6 mesi. Il contratto individuale può prevedere una durata inferiore.
    Se non ho il patto di prova per iscritto, posso essere licenziato «in prova»?
    No. Senza forma scritta il patto di prova è nullo. Dal primo giorno si applicano le tutele ordinarie del rapporto a tempo indeterminato: obbligo di preavviso, motivazione del licenziamento e, se prevista, indennità sostitutiva.
    La malattia interrompe la prova?
    Sì. Se il lavoratore riprende servizio entro 60 giorni di calendario completa la prova; se resta assente più a lungo il rapporto si intende risolto (art. 18, comma 5).
    Il datore deve darmi una motivazione per il recesso in prova?
    No, il recesso in prova non richiede motivazione. Sono però nulli i recessi discriminatori (per ragioni di sesso, sindacalizzazione ecc.) e quelli ritorsivi.
    Il periodo di prova conta per il TFR?
    Sì. Una volta superata la prova e confermato il rapporto, il periodo di prova è computato ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e dell’anzianità contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (art. 18), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: periodo di prova

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Periodo di prova nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il periodo di prova permette a entrambe le parti di valutare la compatibilità del rapporto di lavoro. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e deve obbligatoriamente risultare per iscritto.

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il periodo di prova (art. 20) varia da 1 mese (livello 6° alimentare) a 6 mesi (livelli 1°S e 1° alimentare); in panificazione da 1 mese e mezzo (A3, A4, B3, B4) a 5 mesi (A1S, B1). Deve essere pattuito per iscritto. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti. La prova si considera già espletata se il lavoratore è stato riassunto entro 24 mesi con la stessa qualifica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte normativa
    Art. 2096 cod. civ. (patto di prova) + CCNL art. relativo al periodo di prova

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato, art. 20
    Settore Livello Durata
    Alimentare 1°S 6 mesi
    Alimentare 1° 6 mesi
    Alimentare 2° 5 mesi
    Alimentare 3°A 4 mesi
    Alimentare 3° 3 mesi
    Alimentare 4° 2 mesi
    Alimentare 5° 1 mese e mezzo
    Alimentare 6° 1 mese
    Panificazione A1S 5 mesi
    Panificazione A1 4 mesi
    Panificazione A2 2 mesi e mezzo
    Panificazione A3 – A4 1 mese e mezzo
    Panificazione B1 5 mesi
    Panificazione B2 – B3S 3 mesi
    Panificazione B3 – B4 1 mese e mezzo

    Fonte: art. 20 del testo del CCNL 6 dicembre 2021. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, non può essere prolungato né rinnovato e la sua durata rientra nell'effettivo servizio. Le tabelle del CCNL non indicano profili tipici per livello: la colonna delle mansioni, presente in una versione precedente di questa pagina, non aveva fonte ed è stata tolta.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il patto di prova è nullo se non risulta da atto scritto. La pattuizione deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un atto separato firmato da entrambe le parti prima o contestualmente all’inizio del rapporto. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi, coerente con il livello);
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la decorrenza del rapporto.

    In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova dal primo giorno: il lavoratore gode di piena tutela contro il licenziamento ingiustificato sin dall’inizio.

    Il computo del periodo: mesi di calendario e sospensioni

    Per il CCNL (art. 20) alcuni eventi sospendono il decorso del periodo, prolungandolo di tanti giorni quanti sono quelli dell’evento, entro il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall’art. 46:

    • Malattia (documentata dal certificato medico);
    • Infortunio sul lavoro e malattia professionale.

    Al termine dell’astensione la decorrenza della prova riprende per la parte residua. L’integrazione economica a carico del datore è dovuta, durante la sospensione, solo per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

    L’obiettivo è garantire al datore di lavoro un effettivo periodo di valutazione della prestazione, non puramente formale.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità (art. 20). Il rapporto si risolve nel momento in cui la comunicazione di recesso viene portata a conoscenza dell’altra parte.

    Limiti al libero recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori) né ritorsivo.
    • Il recesso durante il periodo di maternità o di congedo parentale può configurarsi come licenziamento nullo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere effettivamente la prova (es. è stato assente per tutta la sua durata), il recesso potrebbe essere considerato abusivo dalla giurisprudenza.

    Riassunzione: la prova già espletata

    Il CCNL prevede una tutela specifica per i lavoratori riassunti: in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova si considera già espletato e non può essere reimposto. Questa norma tutela i lavoratori stagionali e intermittenti del settore alimentare (es. gelaterie con personale ripreso ogni anno) dalla reiterazione del periodo di prova.

    Al termine della prova: conferma automatica

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazione esplicita. Da quel momento:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, TFR, scatti, comporto).
    • Per qualsiasi successivo licenziamento si applicano le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere (A2), prima assunzione con malattia durante la prova
    Tizio viene assunto il 1° marzo in un panificio artigianale al livello A2: periodo di prova 2,5 mesi (fino al 15 maggio). A metà aprile si ammala per 10 giorni. La prova non scade il 15 maggio, ma il 25 maggio (10 giorni in più). Il datore di lavoro deve comunicare l’eventuale recesso entro il 25 maggio; se non lo fa, Tizio è automaticamente confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Addetta alla vendita (B2), riassunta dopo stagione estiva
    Caia ha lavorato come commessa B2 in un panificio artigianale nella stagione estiva 2024. La titolare la richiama nell’estate 2025, entro 24 mesi. Il CCNL stabilisce che, avendo già svolto le stesse mansioni con la stessa qualifica nello stesso punto vendita, la prova si considera già espletata: Caia viene assunta direttamente senza periodo di prova e con piena tutela.
    Sempronio – Impiegato amministrativo 2° livello, recesso tardivo
    Sempronio è impiegato in una grande gelateria artigianale al 2° livello (periodo di prova 5 mesi). Il titolare decide di non confermarlo ma dimentica di comunicarglielo entro la scadenza dei 5 mesi. Il giorno successivo alla scadenza il rapporto è già automaticamente confermato. Il consulente del lavoro ricorda al datore che la comunicazione di recesso deve avvenire entro i 5 mesi: dopo, occorre procedere con un licenziamento ordinario e le relative tutele.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Alimentari Artigianato?
    La durata varia da 1 mese (livello 6°) a 6 mesi (livelli 1°S e 1°) nel settore alimentare artigiano. Nel settore panificazione: da 1 mese e mezzo (livelli A3, A4, B3, B4) a 5 mesi (livelli A1S e B1). La prova non può essere prolungata né rinnovata (art. 20).
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, il patto di prova deve risultare dalla lettera di assunzione o da un atto scritto separato. In assenza di forma scritta, il periodo di prova si considera inesistente e il rapporto è a tempo indeterminato con piena tutela dal primo giorno.
    La malattia durante la prova interrompe il computo?
    Sì: per l’art. 20 la malattia, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sospendono il decorso della prova, che si prolunga di tanti giorni quanti sono quelli dell’evento, entro il massimo di conservazione del posto (art. 46).
    Se sono stato già assunto dallo stesso datore devo rifare la prova?
    No. In caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova si considera già espletato e non può essere reimposto.
    Durante il periodo di prova si maturano ferie e TFR?
    Sì, il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: maturano ferie, ROL, TFR e scatti di anzianità. Se il rapporto cessa durante la prova, questi istituti vengono liquidati proporzionalmente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Impianti Sportivi e Palestre: part-time

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL 12 gennaio 2024, artt. 44-50 (limiti, maggiorazioni e clausole)
    Fonte
    CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (testo consolidato)

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Il CCNL (artt. 45-47) richiede l’atto scritto con periodo di prova, durata e collocazione dell’orario e trattamento proporzionale; le maggiorazioni del lavoro supplementare e delle clausole flessibili ed elastiche sono quelle indicate qui sotto.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. Il CCNL (art. 46) la ammette, previo accordo fra le parti, fino al 50% delle ore settimanali concordate, con intese aziendali che possono prevedere quantità superiori. È retribuita con la quota oraria della retribuzione di fatto più una maggiorazione forfettaria del 25%; del 28% se prestata nei giorni festivi e del 30% se di notte. Le maggiorazioni non si cumulano fra loro e comprendono tutti gli istituti differiti, TFR compreso. Per i lavoratori sportivi con part-time sono consentite anche prestazioni straordinarie, cioè oltre il normale orario settimanale del contratto.

    Le clausole elastiche

    Le clausole flessibili (art. 47) variano la collocazione dell’orario; quelle elastiche ne aumentano la durata, nel limite massimo annuo del 30% del normale orario annuo concordato. Richiedono un patto scritto, in cui il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSA o RSU, e un preavviso minimo di due giorni lavorativi (D.Lgs. 81/2015). Le ore ordinarie richieste per la variazione sono pagate con una maggiorazione non inferiore all’1,5% sulla quota di retribuzione di fatto, oppure, in alternativa concordata, con un’indennità annuale di almeno 120 euro, non cumulabile, in quote mensili. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo l’art. 48 del CCNL: volontarietà delle parti, reversibilità del part-time in tempo pieno compatibilmente con le mansioni e priorità dei lavoratori già in forza rispetto a nuove assunzioni per le stesse mansioni.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e la maggiorazione dell’1,5% (o l’indennità annuale di almeno 120 euro) prevista dall’art. 47 del CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con la quota oraria più la maggiorazione del 25% (art. 46 CCNL). Il supplementare richiede l’accordo con la lavoratrice ed entro il 50% delle ore settimanali concordate (10 ore per un part-time di 20): se le parti non sono d’accordo, Caia può rifiutare.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse: per il supplementare il CCNL prevede il 25% (28% festivo, 30% notturno), per lo straordinario le maggiorazioni dell’orario a tempo pieno.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e la maggiorazione dell’1,5% o l’indennità annuale di almeno 120 euro (art. 47 CCNL). Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole sono quelli degli artt. 46-47 del CCNL 12 gennaio 2024.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (nel CCNL fino a 3 ore di retribuzione, contro le 4 di legge) e alla sospensione (nel CCNL fino a 3 giorni, contro i 10 di legge), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Marmomacchine · Anepla · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Artt. 35-37 CCNL Lapidei Industria (testo 2008)
    Fonte
    Testo completo del CCNL Lapidei Industria (2008)

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    Il CCNL lapidei (testo completo del 2008) fissa limiti più stretti di quelli di legge. L’art. 35 prevede il rimprovero verbale e scritto, la multa fino al massimo di tre ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro e dalla paga fino al massimo di tre giorni, secondo gravità e recidività; i provvedimenti non possono essere comminati prima di 5 giorni dalla contestazione scritta, entro 20 giorni il lavoratore può avviare la procedura dell’art. 40 (reclami e controversie) e dopo due anni le sanzioni non contano più ai fini della recidiva. L’art. 36 punisce con la multa, tra l’altro, chi abbandona il posto senza autorizzazione, non esegue il lavoro secondo le istruzioni, reca guasti al materiale senza avvertire il superiore, viola il divieto di fumare, si presenta in stato di ubriachezza o è trovato addormentato; la sospensione è per i casi di maggiore gravità o di recidiva. L’importo delle multe è versato all’INPS. L’art. 37 elenca i casi di licenziamento per mancanze, tra cui l’assenza ingiustificata oltre 5 giorni consecutivi, la rissa, la recidiva dopo una sospensione nei 12 mesi precedenti e gli atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dagli artt. 35 e 36 del CCNL lapidei.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, il massimo consentito dall’art. 35 del CCNL (il limite di legge è di 4 ore).
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. Il tetto di legge è di 4 ore di retribuzione base per la multa e 10 giorni per la sospensione (art. 7 Statuto), ma il CCNL lapidei (art. 35) resta sotto quel tetto: la multa arriva a tre ore di retribuzione e la sospensione a tre giorni. Le ipotesi più gravi rientrano nel licenziamento per mancanze (art. 37).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Misure e procedura contrattuali: artt. 35-37 del CCNL Lapidei Industria (testo completo 2008).

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: periodo di prova

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: periodo di prova

    Tutto sul periodo di prova nel contratto ortofrutticolo: durata per livello, regola speciale per i contratti stagionali a tempo determinato, forma scritta e diritti in caso di recesso.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 38) prevede al massimo 6 mesi di prova per Quadri e 1° livello, 60 giorni per il 2° e 3°, 45 giorni per il 4° e 5°, 30 giorni per il 6° Super, 6° e 7°. Per i contratti a tempo determinato non stagionali la prova si calcola in dodicesimi (es. contratto di 4 mesi al livello 6: 30 ÷ 12 × 4 = 10 giorni). Per gli stagionali la prova è di 3 giorni di lavoro effettivo per periodi fino a 1 mese e di 6 giorni oltre, e non si applica a chi ha già lavorato per la stessa azienda in precedenti cicli stagionali. La forma scritta è sempre obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa del periodo di prova

    Durata massima del periodo di prova per livello – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (art. 38)
    Livello Contratto a tempo indeterminato Contratto a termine non stagionale (dodicesimi)
    Q (Quadro) e livello 1 6 mesi (giorni di calendario) 180 giorni ÷ 12 × mesi di contratto = 15 giorni per ogni mese di contratto
    Livelli 2 e 3 60 giorni di lavoro effettivo 60 ÷ 12 × mesi di contratto = 5 giorni per mese
    Livelli 4 e 5 45 giorni di lavoro effettivo 45 ÷ 12 × mesi di contratto = 3,75 giorni per mese
    Livelli 6 Super, 6 e 7 30 giorni di lavoro effettivo 30 ÷ 12 × mesi di contratto = 2,5 giorni per mese
    Stagionali 3 giorni di lavoro effettivo (periodi fino a 1 mese) o 6 giorni (periodi superiori); nessuna prova per chi ha già lavorato per la stessa azienda in precedenti cicli stagionali

    Il testo 2024-2027 introduce il calcolo in dodicesimi per i contratti a termine non stagionali: i giorni del tempo indeterminato dello stesso livello si dividono per 12 e si moltiplicano per i mesi di contratto; i periodi di contratto pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero, e i decimali pari o superiori a 0,5 contano come giorno intero. La prova a termine non può mai superare quella del tempo indeterminato di pari livello. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello.

    Forma scritta: un requisito imprescindibile

    Il codice civile (art. 2096) richiede che il periodo di prova sia fissato per iscritto. In mancanza di forma scritta, il rapporto si intende instaurato senza prova: il lavoratore non può essere licenziato liberamente, ma solo con le tutele ordinarie previste dal contratto e dalla legge.

    La clausola di prova nel contratto di assunzione deve indicare:

    • la durata (in mesi per Quadri e 1° livello, in giorni di lavoro effettivo per gli altri livelli);
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Il computo della prova: giorni di calendario e giorni di lavoro effettivo

    L’art. 38 precisa, richiamando il R.D.L. 1825/1924, che il periodo dei Quadri e del 1° livello si computa in giorni di calendario, mentre i giorni indicati per gli altri livelli sono giorni di lavoro effettivo. Il testo non regola le sospensioni per malattia o infortunio dei lavoratori non apprendisti; solo per gli apprendisti l’art. 41 sospende la prova in caso di ferie, malattia, infortunio, maternità o altra causa involontaria superiore a 30 giorni.

    Regola speciale per i lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo si basa in misura significativa sul lavoro stagionale: aziende di lavorazione, condizionamento e commercio all’ingrosso assumono ogni anno centinaia di lavoratori per le campagne di raccolta e trasformazione (agrumi in inverno, frutta estiva nella stagione calda, ecc.).

    Il CCNL introduce una tutela specifica per questi lavoratori:

    • Esenzione dalla prova per stagionali richiamati: non sono assoggettati al periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze della medesima azienda in precedenti cicli stagionali (art. 38).
    • Questo riconosce implicitamente che il datore conosce già le capacità del lavoratore e riduce il rischio di abusi (licenziamenti «durante la prova» mascherati da fine campagna).
    • Per i lavoratori stagionali alla prima campagna la prova non supera 3 giorni di lavoro effettivo se il periodo è fino a 1 mese e 6 giorni se è superiore; deve risultare da atto scritto.

    Esempio pratico: contratto stagionale di 5 mesi al livello 6 alla prima campagna: prova massima di 6 giorni di lavoro effettivo. Per un contratto a termine non stagionale della stessa durata al livello 6 il calcolo è invece 30 ÷ 12 × 5 = 12,5 giorni, arrotondati a 13.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione. Il rapporto cessa al momento della comunicazione.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (per sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, origine etnica, appartenenza sindacale): è nullo ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e del D.Lgs. 216/2003.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una denuncia di irregolarità o una richiesta di applicare il CCNL).
    • La lavoratrice in stato di gravidanza non può essere licenziata durante la prova per motivi connessi alla maternità (D.Lgs. 151/2001).

    Superamento della prova e conferma del rapporto

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si considera automaticamente confermato senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio ai fini di:

    • scatti di anzianità;
    • maturazione delle ferie;
    • calcolo del comporto per malattia;
    • TFR (matura dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova).

    Casi pratici

    Tizio – Prima stagione, contratto 6 mesi al livello 6
    Tizio viene assunto per la prima volta per la campagna estiva della frutta con contratto a tempo determinato stagionale di 6 mesi al livello 6. Poiché il periodo è superiore a 1 mese, la prova non può superare 6 giorni di lavoro effettivo e deve risultare da atto scritto. Il giorno dopo il sesto, se nessuno ha comunicato il recesso, Tizio è confermato per l’intera durata del contratto stagionale.
    Caia – Stagionale richiamata per la terza campagna, nessuna prova
    Caia ha lavorato per due stagioni consecutive nella stessa azienda agrumaria come selezionatrice (livello 6). Al terzo richiamo, l’azienda inserisce erroneamente nel contratto una clausola di prova di 6 giorni. Caia si rivolge alla Flai-Cgil, che segnala l’errore: l’art. 38 del CCNL esclude dal periodo di prova chi ha già lavorato per la stessa azienda in precedenti cicli stagionali. La clausola viene rimossa.
    Sempronio – Quadro assunto a tempo indeterminato, recesso in prova
    Sempronio è assunto come responsabile di magazzino (livello Q) con prova di 6 mesi di calendario. Al quarto mese, l’azienda gli comunica il recesso durante la prova senza motivazione. Sempronio valuta se il recesso sia stato ritorsivo (aveva sollevato una questione sulla sicurezza delle celle frigorifere). Con l’assistenza di Uiltucs-Uil, chiede chiarimenti all’Ispettorato del Lavoro: il recesso libero in prova è lecito, ma non può essere ritorsivo o discriminatorio.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Ortofrutticoli?
    Al massimo 6 mesi per Quadri e 1° livello; 60 giorni per 2° e 3°; 45 giorni per 4° e 5°; 30 giorni per 6° Super, 6° e 7° (art. 38). Per i contratti a termine non stagionali la durata è proporzionale, in dodicesimi; per gli stagionali è di 3 o 6 giorni di lavoro effettivo.
    Un lavoratore stagionale deve fare la prova ogni anno?
    No. L’art. 38 esclude dalla prova chi ha già lavorato per la stessa azienda in precedenti cicli stagionali. Alla prima campagna la prova è di 3 giorni di lavoro effettivo (fino a 1 mese di contratto) o di 6 giorni (periodi superiori).
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente per iscritto nel contratto di assunzione. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore.
    Come si calcola la prova per un contratto di 4 mesi al livello 5?
    Per uno stagionale alla prima campagna la prova non può superare 6 giorni di lavoro effettivo, perché il periodo è superiore a 1 mese. Per un contratto a termine non stagionale di 4 mesi al livello 5 si calcola 45 ÷ 12 × 4 = 15 giorni.
    Il datore può licenziare senza motivazione durante la prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso né motivazione. Rimangono vietati i recessi discriminatori (sesso, etnia, sindacato, ecc.) e ritorsivi, che sono nulli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    L’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il part-time in forma orizzontale, verticale o mista: contratto scritto con l’orario preciso, retribuzione e istituti proporzionati, diritto alla trasformazione per i lavoratori con patologie oncologiche, priorità per chi ha figli fino a 13 anni e per chi assiste familiari gravi. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche non hanno limiti propri nel contratto: valgono quelli di legge (D.Lgs. 81/2015).

    In sintesi

    Il part-time richiede un atto scritto con l’indicazione dell’orario (giorno, settimana, mese, anno); retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati (art. 12). La trasformazione è consensuale, con diritto per i lavoratori oncologici e priorità per figli fino a 13 anni e per i familiari gravi. Il CCNL non fissa limiti al lavoro supplementare: per legge fino al 25% delle ore settimanali concordate, con maggiorazione del 15% (art. 6, D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Trasformazione e priorità · Clausole flessibili ed elastiche · Lavoro supplementare
    Riferimenti
    Art. 12 del CCNL (testo 12 febbraio 2020) · D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 · D.Lgs. 66/2003
    Fonte
    Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 (art. 12)

    Le forme del part-time

    Il part-time comporta un’attività a orario inferiore a quello ordinario fissato dal contratto e, secondo l’art. 12, può essere attuato in tre forme.

    Le tre forme di part-time nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 12)
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale La riduzione è prevista rispetto all’orario normale giornaliero 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Attività a tempo pieno, ma solo in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno Tre giornate intere a settimana
    Mista Combinazione delle due modalità Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto

    Il rapporto part-time si instaura con atto scritto, nel quale vanno precisati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e gli altri elementi previsti dal contratto per il tempo pieno; l’eventuale periodo di prova può essere prolungato in proporzione alla minore durata dell’orario. Per la legge il contratto è scritto ai fini della prova e contiene la puntuale indicazione della durata e della collocazione dell’orario; quando il lavoro è a turni basta il rinvio a turni programmati su fasce orarie prestabilite (art. 5, D.Lgs. 81/2015).

    Trattamento economico e principio di non discriminazione

    L’art. 12 stabilisce che la retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto sono proporzionati all’orario concordato: ferie, tredicesima, scatti di anzianità e TFR seguono questa regola. La legge aggiunge che il lavoratore part-time non può avere un trattamento meno favorevole di quello a tempo pieno di pari inquadramento e ha i medesimi diritti, con trattamento economico e normativo riproporzionato (art. 7, D.Lgs. 81/2015).

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Il testo dell’art. 12 non fissa limiti né maggiorazioni per il lavoro supplementare e non disciplina le clausole elastiche: restano le regole del D.Lgs. 81/2015, art. 6.

    • Lavoro supplementare: prestazioni oltre l’orario concordato ma entro l’orario normale. In assenza di disciplina del contratto collettivo il datore può chiederlo fino al 25% delle ore settimanali concordate; il lavoratore può rifiutare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione; la maggiorazione è del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento dell’orario normale ed è consentito anche ai part-time.
    • Clausole elastiche: variazioni della collocazione dell’orario o aumento della sua durata, pattuite per iscritto (in mancanza di disciplina del contratto collettivo, davanti alle commissioni di certificazione). Comportano un preavviso di due giorni lavorativi, un aumento massimo del 25% della normale prestazione annua e una maggiorazione del 15%. Il rifiuto di concordare variazioni dell’orario non è giustificato motivo di licenziamento.

    Il CCNL interviene sulla revoca delle clausole flessibili ed elastiche: il lavoratore può chiedere per iscritto la revoca o la modifica del patto, con preavviso di almeno 5 giorni, in caso di patologie oncologiche proprie o di coniuge, figli o genitori, di assistenza a persona convivente totalmente inabile (L. 104/1992) e di figlio convivente con handicap. Per i lavoratori con figlio convivente fino a 13 anni e per gli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio il preavviso è di almeno 20 giorni, fino al 13% dei part-time dell’unità produttiva (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti). Venute meno le condizioni, il patto originario può essere ripristinato.

    Trasformazione del rapporto, priorità e precedenza

    • Trasformazione consensuale: il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, avviene con il consenso delle parti, che stabiliscono le condizioni per il ripristino del rapporto originario; il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento (art. 8, D.Lgs. 81/2015). L’azienda consulta prima la RSU o, in mancanza, le organizzazioni sindacali territoriali.
    • Lavoratori con patologie oncologiche e ridotta capacità lavorativa, anche per le terapie salvavita: diritto, a richiesta, alla trasformazione in part-time (verticale o orizzontale) e al ritorno al tempo pieno a richiesta.
    • Priorità: per chi ha patologie oncologiche riguardanti coniuge, figli o genitori o assiste un convivente con inabilità totale e permanente (L. 104/1992), e per chi ha un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con handicap.
    • Precedenza: i lavoratori part-time che ne fanno richiesta hanno priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni, e viceversa.
    • Percentuali aziendali: a livello aziendale, tra direzione e RSU, può essere fissata la quota di lavoratori impiegabili a tempo parziale.
    • Part-time reversibile: a chi rientra da un congedo per violenza (art. 35-bis, lett. B1) e alle lavoratrici madri (art. 35-ter) è concesso, su richiesta, un part-time reversibile fino a un anno, per un massimo di 3 lavoratori nelle aziende fino a 100 dipendenti e del 4% del personale a tempo indeterminato in quelle più grandi.

    Casi pratici

    Tizio – Trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio, livello C, chiede il part-time orizzontale a 20 ore settimanali su 40. Serve l’accordo scritto delle parti; il rifiuto, suo o dell’azienda, non può giustificare il licenziamento. Con la retribuzione proporzionata (art. 12) il suo totale di 2.067,08 € (minimo, contingenza ed EDR dal 1° luglio 2026) diventa 1.033,54 € al mese, il 50%. Se vorrà tornare al tempo pieno, avrà priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni.
    Caia – Madre di un bambino di 10 anni, clausola elastica
    Caia ha un patto di clausola elastica che permette all’azienda di spostare l’orario. Con un figlio convivente di 10 anni può chiedere per iscritto la revoca o la modifica del patto con 20 giorni di preavviso; la richiesta è accolta fino al 13% dei part-time dell’unità produttiva (8% se l’azienda ha fino a 100 dipendenti).
    Sempronio – Lavoratore con patologia oncologica
    Sempronio, a tempo pieno, ha una patologia oncologica con ridotta capacità lavorativa certificata. Per l’art. 12 ha diritto, a richiesta, alla trasformazione in part-time verticale o orizzontale e, quando vuole, al ritorno al tempo pieno. Può inoltre chiedere con 5 giorni di preavviso la revoca di eventuali clausole elastiche.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì: l’art. 12 prevede l’atto scritto con l’orario di lavoro riferito a giorno, settimana, mese e anno, e la legge indica la forma scritta ai fini della prova (art. 5, D.Lgs. 81/2015). Se manca la durata della prestazione, il lavoratore può chiedere che sia dichiarato il rapporto a tempo pieno dalla pronuncia (art. 10).
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il supplementare è reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro l’orario normale; lo straordinario oltre l’orario normale. Il CCNL non fissa limiti: per legge il supplementare arriva al 25% delle ore settimanali concordate con maggiorazione del 15% (art. 6, D.Lgs. 81/2015).
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Sono proporzionate all’orario concordato: l’art. 12 dice che retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del contratto seguono la proporzione. Con un part-time al 50% spetta il 50%.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    La trasformazione richiede il consenso delle parti. Hanno diritto al ritorno a richiesta i lavoratori oncologici con ridotta capacità lavorativa; per tutti c’è priorità sulle nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni (art. 12 e art. 8, D.Lgs. 81/2015).
    Posso revocare una clausola elastica?
    Sì, per iscritto, con 5 giorni di preavviso in caso di patologie oncologiche o assistenza a familiari gravi o figlio con handicap, e con 20 giorni di preavviso per figli conviventi fino a 13 anni e per gli studenti, entro il 13% dei part-time (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti).
    Esiste un part-time reversibile?
    Sì: a chi rientra da un congedo per violenza e alle lavoratrici madri l’art. 12 concede, su richiesta, un part-time reversibile fino a un anno, per un massimo di 3 lavoratori nelle aziende fino a 100 dipendenti e del 4% del personale a tempo indeterminato nelle altre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 12 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020) e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 5-8 e 10, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Dimissioni nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia il preavviso va da 20 a 120 giorni di calendario, secondo il gruppo (A, B, C) e l’anzianità (art. 36 CCNL), con decorrenza dal 1° o dal 16 del mese; chi ha un contratto a termine non dà preavviso ma, se se ne va prima della scadenza, paga una penalità (art. 38). Il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Artt. 36, 38 e 46 CCNL 21/7/2025
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 27, 36, 37, 38 e 46; miniguida NIdiL-CGIL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore assunto a tempo indeterminato richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. Il CCNL delle agenzie (art. 36) lo gradua per gruppo di inquadramento e per anzianità: il gruppo A comprende dirigenti, quadri e impiegati direttivi, il gruppo B i lavoratori di concetto e gli operai specializzati, il gruppo C i lavoratori qualificati e d’ordine (art. 27). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 di ciascun mese.

    Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato, in giorni di calendario (art. 36 CCNL 21 luglio 2025)
    Anzianità di servizio Gruppo A Gruppo B Gruppo C
    Fino a 5 anni 60 30 20
    Oltre 5 e fino a 10 anni 90 45 30
    Oltre 10 anni 120 60 45

    Per i lavoratori in procedura di ricollocazione (art. 25) il preavviso è invece di 10 giorni di calendario, qualunque siano gruppo e anzianità. Il gruppo non è un livello del CCNL delle agenzie, che non ha una propria scala di livelli: si ricava dal livello attribuito alla mansione nel CCNL dell’utilizzatore (art. 27, comma 4).

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Contratto a termine: nessun preavviso, ma una penalità

    Chi è assunto a tempo determinato per la missione non dà preavviso, ma se si dimette prima della scadenza paga una penalità di 1 giorno ogni 15 di missione residua, con un tetto di 7 giorni per il gruppo C, 10 per il gruppo B e 20 per il gruppo A (art. 38). La penalità non si applica alle dimissioni date nei primi 15 giorni del rapporto, e non si applica se il lavoratore comunica il recesso con un anticipo pari ai giorni di penalità (per esempio 4 giorni di penalità, 4 giorni di anticipo).

    Quando decorre

    Il preavviso dell’art. 36 decorre dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso A tempo indeterminato: da 20 a 120 giorni (art. 36); a termine: nessun preavviso, penalità (art. 38) Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio, assunto a tempo indeterminato, invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). Preavviso e penalità sono quelli degli artt. 36 e 38 del CCNL delle agenzie del 21 luglio 2025.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: causali e durata

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    CCNL applicato
    Non esiste un contratto unico: la cooperativa applica il CCNL del suo settore (edilizia, metalmeccanica, logistica, pulizie…), richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001)
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    L. 142/2001, artt. 3 e 6; CCNL di settore applicato dalla cooperativa

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: periodo di prova

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Periodo di prova nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Durata, forma scritta, recesso e sospensioni: tutto quello che lavoratori e datori devono sapere sul periodo di prova nel settore cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il periodo di prova varia da 1 mese (Area Qualificata ed Esecutiva) a 6 mesi (Area Direttiva) e deve risultare da atto scritto. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente; malattia e infortunio sospendono il decorso del periodo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Base legale
    Art. 2096 c.c.; art. 7 D.Lgs. 104/2022

    Tabella riepilogativa della durata per area professionale

    Periodo di prova – durata massima per area (CCNL Cemento, Calce e Gesso)
    Area professionale Livelli Durata massima Esempi di profilo
    Direttiva AD1, AD2, AD3 6 mesi Responsabile di stabilimento, capo impianto
    Concettuale AC1, AC2, AC3 4 mesi Tecnico di laboratorio, impiegato amministrativo senior
    Specialistica AS1, AS2, AS3 3 mesi Conduttore forni, meccanico manutentore
    Qualificata AQ1, AQ2 1 mese Operaio qualificato, magazziniere
    Esecutiva AE1 1 mese Manovale, addetto pulizie impianto
    Apprendistato — Non oltre la durata del livello immediatamente superiore a quello di inserimento e comunque max 2 mesi Apprendisti professionalizzanti (art. 25)

    Durate dell’art. 21 del CCNL 8 maggio 2025 (in vigore dal 1° maggio 2013), espresse in mesi di effettivo servizio: i giorni non lavorati non si contano ai fini del termine. Il CCNL aggiunge che: è esentato dalla prova chi l’ha già superata nella stessa azienda e per le stesse mansioni; durante la prova la retribuzione non può essere inferiore a minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR del livello di assunzione; chi viene confermato si considera assunto dal primo giorno di prova. Fonte: testo del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    L’art. 2096 del Codice Civile impone che il periodo di prova risulti da atto scritto. Il CCNL ribadisce questo obbligo: la clausola di prova deve essere inserita nella lettera di assunzione o nel contratto individuale sottoscritto dal lavoratore prima o contestualmente all’inizio del rapporto.

    La lettera deve indicare espressamente:

    • La durata del periodo di prova;
    • Il livello di inquadramento assegnato e le mansioni da svolgere;
    • La data di decorrenza del rapporto.

    Se la clausola di prova manca, o è apposta dopo l’inizio del rapporto, la prova è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena applicazione delle tutele dal primo giorno.

    Sospensione del periodo di prova

    La logica del periodo di prova è consentire la valutazione reciproca tra datore e lavoratore. Qualunque evento che impedisca lo svolgimento effettivo della prestazione sospende il computo del periodo:

    • Malattia: i giorni di assenza per malattia certificata non si contano; la prova riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro: analogamente, i giorni di inabilità non si calcolano.
    • Ferie: le ferie eventualmente godute durante la prova sospendono il computo.
    • Congedo di maternità/paternità: per legge (D.Lgs. 151/2001) la maternità sospende il periodo di prova.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza indennità sostitutiva. Il contratto cessa nel momento della comunicazione del recesso. Il datore non è tenuto a motivare il recesso, ma il recesso non può essere:

    • Discriminatorio (sesso, razza, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale — art. 15 L. 300/1970);
    • Ritorsivo (per aver segnalato irregolarità, esercitato un diritto sindacale, denunciato molestie);
    • In violazione del divieto di licenziamento per lavoratrici madri (dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, art. 54 D.Lgs. 151/2001) o per altri casi di divieto legale.

    Il recesso nullo per uno di questi motivi espone il datore al reintegro o al risarcimento secondo le norme generali.

    Dopo la prova: conferma e anzianità

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma.

    Il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità aziendale ai fini di: scatti biennali di anzianità, ferie, comporto per malattia, preavviso in caso di successivo licenziamento e calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio AQ1 e malattia durante la prova
    Tizio viene assunto come manovale specializzato (AQ1) con prova di 1 mese dal 1° giugno 2026. Il 20 giugno si ammala per 10 giorni. La prova non scade il 30 giugno ma viene prorogata di 10 giorni, terminando il 10 luglio. Il datore lo informa per iscritto della proroga; Tizio rientra, completa la prova e viene confermato il 10 luglio.
    Caio – Tecnico AS2 con clausola di prova mancante
    Caio inizia a lavorare come conduttore forni (AS2) il 1° settembre 2026, ma la lettera di assunzione non contiene alcuna clausola di prova. Dopo 2 mesi l’azienda comunica verbalmente il mancato superamento della prova. Caio si rivolge al sindacato: la prova era nulla per mancanza di forma scritta, quindi il recesso equivale a un licenziamento a tutti gli effetti, con obbligo di preavviso e rispetto delle procedure di legge.
    Sempronia – Responsabile AD2 che recede durante la prova
    Sempronia è assunta come responsabile di reparto (AD2) con 6 mesi di prova. Dopo 3 mesi decide di accettare un’altra offerta più vantaggiosa. Comunica il recesso per iscritto: poiché è ancora in prova, non deve rispettare alcun preavviso né pagare indennità sostitutiva. Il rapporto cessa il giorno stesso della comunicazione, salvo diverso accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    La durata varia per area: 6 mesi per l’area Direttiva, 4 mesi per la Concettuale, 3 mesi per la Specialistica, 1 mese per la Qualificata e l’Esecutiva. Per l’apprendistato il massimo è 2 mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione, con indicazione di durata, livello e mansioni. In assenza di forma scritta il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì. Malattia, infortunio e ogni altra causa che impedisca lo svolgimento effettivo della prestazione sospendono il decorso del periodo di prova, che riprende alla ripresa del servizio.
    Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza motivazione. Sono tuttavia vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli.
    Dopo il superamento della prova il periodo pregresso conta per anzianità?
    Sì. Il periodo di prova, una volta superato, si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, ferie, comporto e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): diritto e regime fiscale

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): diritto e regime fiscale

    Nella grande distribuzione il buono pasto è un benefit diffuso, ma non nasce dal contratto nazionale: il testo unico del CCNL DMO non contiene una disciplina di mensa o buoni pasto. Esistono solo se previsti da un accordo aziendale o dal contratto individuale, e godono dell’esenzione fiscale entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il testo unico del CCNL DMO (29 settembre 2025) non prevede alcun obbligo di mensa o di buoni pasto: gli unici riferimenti sono al vitto in natura (art. 213) e ai rimborsi di vitto in missione (art. 162). Mensa e buoni pasto, dove ci sono, nascono dagli accordi aziendali. Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €) (art. 51 TUIR); la mensa aziendale è esente senza limite.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Artt. 162 e 213 del CCNL (vitto in missione e in natura)
    Fonte
    Testo unico CCNL DMO del 29/9/2025 (codice CNEL H008)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dall’accordo aziendale o dal contratto individuale, perché il CCNL DMO non li prevede; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Importi e condizioni di spettanza sono fissati dagli accordi aziendali: il testo unico del CCNL DMO non indica né un valore del buono né un’indennità sostitutiva di mensa.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit sostitutivo della mensa più comune. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cedibili né convertibili in denaro e si possono cumulare fino a otto per volta (D.M. 122/2017). La spettanza dipende da ciò che stabilisce l’accordo aziendale: di norma è collegata alle giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto.

    Non c’è un obbligo nel CCNL

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale e non è previsto dal testo unico del CCNL DMO: spetta se e nella misura in cui lo stabilisce l’accordo aziendale o il contratto individuale. Per importo e condizioni occorre quindi leggere l’accordo aziendale applicato nel proprio punto vendita.

    Cosa dice il CCNL DMO su vitto e pasti

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge, e il testo unico del CCNL DMO non li disciplina. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi punti vendita in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio.

    Il contratto nazionale parla di vitto solo in due casi, che non riguardano la pausa pranzo ordinaria (fonte: Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025):

    • vitto e alloggio in natura (art. 213): in mancanza di norme locali il valore è fissato in metà della retribuzione di fatto per vitto e alloggio, un terzo per il vitto di due pasti, un quarto per il vitto di un pasto e un quinto per il solo alloggio;
    • missioni (art. 162): al lavoratore in missione spetta una diaria e, in alternativa, il datore può rimborsare a piè di lista le spese di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale. Vedi la scheda su trasferta e indennità.

    Sulla pausa durante l’orario il testo unico non detta regole proprie e valgono quelle di legge (art. 8 D.Lgs. 66/2003: intervallo se l’orario giornaliero supera sei ore, con modalità rimesse alla contrattazione collettiva). Dove esiste, il buono spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza, secondo l’accordo aziendale.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come l’accordo aziendale lo collega alla presenza e alla pausa, perché il CCNL DMO non lo prevede: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il CCNL Federdistribuzione prevede la mensa o i buoni pasto?
    No. Il testo unico del 29 settembre 2025 non contiene una disciplina di mensa, buoni pasto o indennità sostitutiva: i buoni pasto, dove ci sono, sono previsti dagli accordi aziendali. Il CCNL parla solo del valore del vitto in natura (art. 213) e dei rimborsi di vitto in missione (art. 162).
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR) e al testo unico del CCNL DMO del 29 settembre 2025. Per spettanza, importi e condizioni di mensa e buoni pasto occorre leggere l’accordo aziendale applicato.

  • CCNL ANPAS Misericordie: maternità, paternità e congedi

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: maternità, paternità e congedi

    Congedo di maternità pagato al 100%, divieto di lavoro notturno, paternità, congedo parentale e i due giorni per la malattia del figlio: cosa prevede il CCNL ANPAS-Misericordie.

    In sintesi

    Il congedo di maternità dura 5 mesi ed è pagato al 100% tra istituto previdenziale ed ente. Niente lavoro tra le 24 e le 6 fino a un anno del bambino. Il contratto aggiunge 2 giorni retribuiti l’anno per la malattia del figlio fino agli 8 anni.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Maternità e paternità
    art. 73

    Tabella riepilogativa (art. 73)

    Maternità e paternità – cosa dice il contratto
    Istituto Regola del contratto
    Congedo di maternità 5 mesi: di norma 2 prima della data presunta del parto e 3 dopo; in alternativa 1 prima e 4 dopo, oppure 5 dopo, con le autorizzazioni mediche
    Trattamento economico 100% della retribuzione media globale giornaliera, a carico dell’istituto previdenziale e dell’ente; tredicesima pagata dall’ente per lo stesso periodo
    Congedo di paternità obbligatorio il contratto indica 7 giorni entro il 5° mese, rinviando all’aumento previsto dalla legge
    Lavoro notturno divieto dalle 24 alle 6 dalla gravidanza fino a un anno del bambino; esonero fino a 3 anni (madre o padre convivente)
    Reperibilità notturna non dovuta da chi rientra nelle tutele sul lavoro notturno
    Malattia del figlio 2 giorni retribuiti l’anno fino agli 8 anni, con certificato (limite fissato dal CCNL: per legge il congedo non retribuito arriva a 14 anni, 10 giorni lavorativi l’anno)
    Riposi giornalieri 2 riposi di un’ora nel primo anno (uno solo se l’orario è inferiore a 6 ore)
    Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio: 6 mesi per la madre, 6 (o 7) per il padre, 10 (o 11) in tutto; preavviso di 15 giorni

    Congedo di maternità al 100%

    La lavoratrice non può lavorare per cinque mesi a cavallo del parto: di norma i due mesi prima della data presunta e i tre mesi dopo. Con l’autorizzazione del medico specialista del SSN e del medico competente può astenersi da un mese prima a quattro mesi dopo, oppure nei cinque mesi successivi al parto. Per tutto il congedo obbligatorio riceve il 100% della retribuzione media globale giornaliera, tra indennità dell’istituto previdenziale e integrazione dell’ente, e il periodo conta nell’anzianità a tutti gli effetti (art. 73, commi 5 e 7).

    Tutele in gravidanza

    • Permessi retribuiti per esami prenatali e visite che coincidono con l’orario di lavoro, con documentazione (comma 2).
    • Divieto di trasporto e sollevamento di pesi e di lavori pericolosi, faticosi e insalubri (comma 3).
    • Divieto di lavoro tra le 24 e le 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno del bambino (comma 8).
    • Divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno del bambino, salvi i casi dell’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 (comma 9).

    Paternità

    Il testo del contratto indica un congedo obbligatorio di 7 giorni entro il quinto mese di vita del bambino e precisa che il numero dei giorni «sarà aumentato» secondo la legge nazionale (comma 6). La durata da applicare è quindi quella di legge in vigore.

    Congedo parentale e malattia del figlio

    Entro i 14 anni del figlio ciascun genitore può assentarsi: la madre fino a 6 mesi, il padre fino a 6 mesi (7 se ne usa almeno 3), un genitore solo fino a 10 mesi; in tutto non oltre 10 mesi, 11 se il padre ne usa almeno 7. Va chiesto con almeno 15 giorni di preavviso, salvo urgenza (comma 13). La misura dell’indennità la fissa la legge (comma 14).

    Novità del contratto: fino agli 8 anni del figlio ogni genitore ha 2 giorni retribuiti l’anno per la malattia del bambino, con certificato di un medico del SSN o convenzionato (comma 16).

    Casi pratici

    Tizio – autista soccorritore diventato padre
    Tizio, soccorritore autista in categoria C, diventa padre. Usa il congedo di paternità obbligatorio entro il quinto mese di vita della figlia, nella durata prevista dalla legge. Negli anni successivi, quando la bambina si ammala, ha 2 giorni retribuiti l’anno fino agli 8 anni.
    Caia – infermiera in gravidanza
    Caia è infermiera, categoria D. Dall’accertamento della gravidanza non può essere adibita al sollevamento di pesi né al lavoro tra le 24 e le 6; l’ente deve organizzarle mansioni compatibili. Durante i 5 mesi di congedo riceve il 100% della retribuzione.
    Sempronia – OSS dopo il congedo
    Sempronia, OSS in categoria C, rientra dopo il congedo di maternità. Fino a un anno del bambino ha diritto a due riposi giornalieri di un’ora; fino a 3 anni non è obbligata al lavoro notturno.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene rivolgersi al sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), a un consulente del lavoro o all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.