Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 164/2016 – Commissariamento delle Province sarde: restituzione atti al giudice per ius superveniens

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 164 del 2016, non decide nel merito la questione sul commissariamento «sine die» delle Province sarde: poiché nel frattempo la Regione Sardegna ha approvato una nuova disciplina organica delle autonomie locali, restituisce gli atti al TAR rimettente perché rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un giudizio davanti al TAR Sardegna promosso da alcuni amministratori della Provincia di Cagliari contro lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina di un commissario straordinario. Il TAR aveva sollevato dubbi sulla legittimità di un commissariamento prolungato, ritenuto lesivo dell’autonomia degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 4, della legge Regione Sardegna n. 15 del 2013, l’art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 12, commi 3 e 4, del d.l. n. 93 del 2013, nella parte in cui comportavano il commissariamento delle Province «storiche» sarde. I parametri evocati erano gli artt. 3, 5, 114 e 118 della Costituzione, oltre allo statuto speciale della Sardegna. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte non si pronuncia sulla fondatezza: rileva che la sopravvenuta legge Regione Sardegna n. 2 del 2016 ha riorganizzato compiutamente le autonomie locali, fissando un termine massimo al commissario e limitandone le funzioni. Per questo ordina la restituzione degli atti al TAR rimettente, perché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del novum normativo.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il legislatore modifica in modo significativo proprio le norme censurate, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione è ancora rilevante e attuale; non decide su una disciplina ormai superata.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È una pronuncia con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché un fatto sopravvenuto (qui una nuova legge) impone di riesaminare la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

    Perché la Corte non ha deciso se il commissariamento fosse illegittimo?

    Perché la Regione Sardegna ha approvato una nuova disciplina che ha riorganizzato le Province e limitato il commissariamento: la norma originaria censurata non era più quella applicabile, e spettava al giudice rivalutare la questione.

    Cos’è lo ius superveniens?

    È il «diritto sopravvenuto», cioè una modifica normativa intervenuta dopo l’ordinanza di rimessione, che incide sulle norme oggetto del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2016 – Prodotti tipici nelle strutture extralberghiere della Calabria: ricorso tardivo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile, per tardività del deposito del ricorso, l’impugnazione governativa della legge calabrese che imponeva la somministrazione prevalente di prodotti tipici locali nelle strutture ricettive extralberghiere.

    Di cosa si tratta

    La Calabria aveva previsto che le strutture ricettive extralberghiere, in caso di somministrazione di cibi e bevande, garantissero in prevalenza prodotti tipici locali. Il Governo riteneva che la norma alterasse la concorrenza e violasse il diritto dell’Unione europea, ma il ricorso è stato depositato oltre i termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza), per l’obbligo di somministrazione prevalente di prodotti tipici calabresi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminare il merito. Il ricorso, spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, è stato depositato il 7 marzo 2016, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione (ricevuta il 26 gennaio 2016) prescritto dalla legge n. 87 del 1953: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza.

    Il principio

    Il termine di dieci giorni dalla notificazione per il deposito del ricorso in via principale ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza e l’inammissibilità del ricorso, a garanzia della certezza dei rapporti processuali tra Stato e Regioni.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il Governo ha depositato l’atto oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, incorrendo nella decadenza.

    Cosa prevedeva la legge calabrese impugnata?

    Imponeva alle strutture ricettive extralberghiere di garantire, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, la prevalenza di prodotti locali e tipici calabresi.

    La Corte ha deciso se la legge fosse legittima?

    No: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni esame del merito della questione.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — Era invocata la libertà di iniziativa economica privata, asseritamente compressa dall’obbligo di prodotti tipici.
    • Art. 117 della Costituzione — La tutela della concorrenza e i vincoli dell’ordinamento UE erano richiamati ex art. 117, primo e secondo comma, lettera e).
  • Corte cost. n. 222/2016 – Pignorabilità dello stipendio ex art. 545 c.p.c.: questione infondata

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che consente il pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto: la disciplina dei limiti alla pignorabilità rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Lo stipendio del lavoratore può essere pignorato dai creditori, ma solo entro un quinto. Un giudice dell’esecuzione di Viterbo, in una procedura su uno stipendio modesto, dubitava che fosse costituzionale non prevedere una quota assolutamente impignorabile a garanzia dei mezzi indispensabili di vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria alle esigenze di vita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e manifestamente inammissibile quella riferita agli artt. 1, 2 e 4 Cost., richiamando la propria sentenza n. 248 del 2015. La tutela del credito non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma solo di attenuarla per particolari situazioni, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    L’individuazione dei limiti alla pignorabilità dello stipendio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve bilanciare la tutela del lavoratore con quella del credito: l’assenza di una quota assolutamente impignorabile non viola di per sé i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    In che misura si può pignorare lo stipendio?

    In via generale nella misura di un quinto, come previsto dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché, secondo la Corte, la tutela del credito non consente di escludere del tutto la pignorabilità degli stipendi e i limiti sono scelte discrezionali del legislatore; la questione era già stata decisa con la sentenza n. 248 del 2015.

    Il confronto con i crediti tributari era fondato?

    No: la Corte ha ritenuto eterogenee le situazioni poste a confronto, escludendo la disparità di trattamento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — La presunta disparità di trattamento rispetto al regime delle pensioni e dei crediti tributari è stata ritenuta insussistente.
    • Art. 36 della Costituzione — Era invocato il diritto a una retribuzione sufficiente, parametro non leso dalla disciplina della pignorabilità.
    • Art. 4 della Costituzione — Il diritto al lavoro era richiamato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di argomentazione.
  • Corte cost. n. 221/2016 – Conflitto Regione siciliana sul gettito erariale 2015: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto promosso dalla Regione siciliana contro lo Stato sulla riserva all’erario del maggior gettito per il 2015, dopo la rinuncia al ricorso seguita all’accordo finanziario del 2016 e l’accettazione del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato un decreto ministeriale del 2015 sull’individuazione del maggior gettito da riservare all’erario. Come per altri contenziosi analoghi, dopo l’accordo in materia di finanza pubblica con il Governo del giugno 2016 la Regione ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2015, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, al principio di leale collaborazione e a norme dello Statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’intesa e dell’accordo in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo il 20 giugno 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della controversia.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Un decreto ministeriale del 2015 sulla riserva all’erario del maggior gettito, ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni finanziarie statutarie.

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso, in seguito all’accordo finanziario con il Governo, e la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: l’estinzione del processo preclude ogni decisione sul merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2016 – Notifica ex art. 140 c.p.c. e termine di compiuta giacenza: questione infondata

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 140 del codice di procedura civile: per la notifica con deposito presso la casa comunale, la conoscenza legale dell’atto coincide con la ricezione della raccomandata informativa, sicché non è necessario estendere il termine di dieci giorni previsto per la notifica a mezzo posta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. regola la notifica quando il destinatario è irreperibile o rifiuta l’atto: copia viene depositata in Comune e gli viene spedita una raccomandata informativa. Un giudice di Como dubitava che fosse ingiusto non concedere al destinatario gli stessi dieci giorni previsti per la notifica a mezzo posta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che la notifica si perfezioni decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, come per la notifica a mezzo posta (art. 8 della legge n. 890 del 1982).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 3 del 2010. Le due situazioni messe a confronto sono eterogenee: nell’art. 140 c.p.c. il perfezionamento presuppone l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, cosicché la conoscenza legale dell’atto coincide con la conoscibilità effettiva; non avrebbe senso estendere a tale ipotesi il termine di compiuta giacenza proprio della notifica a mezzo posta.

    Il principio

    La diversa disciplina del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. rispetto alla notifica a mezzo posta non viola il principio di uguaglianza, perché le due fattispecie sono eterogenee: l’art. 140, dopo la sentenza n. 3 del 2010, già garantisce l’effettiva conoscibilità dell’atto al destinatario.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 140 c.p.c.?

    La notifica degli atti quando non è possibile consegnarli direttamente: copia depositata in Comune, avviso affisso e raccomandata informativa al destinatario.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché le due notifiche poste a confronto sono diverse: nell’art. 140 la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata, quindi il destinatario ha già conoscenza effettiva dell’atto.

    Quale precedente ha richiamato la Corte?

    La sentenza n. 3 del 2010, che aveva già modificato l’art. 140 c.p.c. assicurando il perfezionamento con la ricezione della raccomandata o decorsi dieci giorni dalla spedizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2016 – Rivalsa dello Stato sugli enti locali per le condanne della Corte EDU

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    La Corte salva, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la norma che consente allo Stato di rivalersi sugli enti locali responsabili di violazioni della CEDU: dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, escludendo ogni automatismo nella condanna dell’ente.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato italiano viene condannato dalla Corte di Strasburgo e paga il risarcimento, può rivalersi sull’ente locale che ha causato la violazione. Un Comune pugliese, chiamato a rimborsare oltre 900.000 euro per un’espropriazione illegittima, contestava questa rivalsa sostenendo di aver solo applicato la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato verso gli enti locali responsabili di violazioni della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97, 114, 117, 118 e 119 Cost. per difetto di motivazione, e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 24 Cost. La rivalsa presuppone una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie in violazione della CEDU: non vi è alcun automatismo, perché spetta alla Presidenza del Consiglio e al giudice valutare l’incidenza causale dell’ente. La norma, di carattere processuale, non ha portata retroattiva.

    Il principio

    Il diritto di rivalsa dello Stato sugli enti locali per le condanne della Corte EDU non opera in modo automatico: presuppone l’accertamento di una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie e va interpretato nel senso che il giudice valuta in concreto l’incidenza causale dell’ente rispetto alle responsabilità dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’è il diritto di rivalsa dello Stato?

    È la facoltà dello Stato, condannato e che ha pagato un risarcimento davanti alla Corte di Strasburgo, di recuperare le somme dall’ente locale responsabile della violazione.

    La rivalsa è automatica?

    No: la Corte chiarisce che presuppone una responsabilità effettivamente imputabile all’ente, valutata caso per caso, senza automatismi.

    La norma è retroattiva?

    No: trattandosi di disposizione processuale, si applica alle responsabilità accertate con sentenze di condanna successive all’entrata in vigore della legge n. 11 del 2005.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — La questione sull’irragionevolezza e sulla presunta retroattività della rivalsa è stata esaminata e ritenuta non fondata in riferimento a questo parametro.
    • Art. 24 della Costituzione — Era dedotta la lesione del diritto di difesa dell’ente locale, ritenuta non fondata.
    • Art. 117 della Costituzione — La rivalsa si fonda sul rispetto degli obblighi convenzionali CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma.
  • Corte cost. n. 218/2016 – Conflitto Regione siciliana sull’accantonamento di tributi: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto promosso dalla Regione siciliana contro lo Stato sull’accantonamento di quote di tributi erariali, dopo la rinuncia al ricorso seguita all’accordo finanziario del 2016 e l’accettazione della rinuncia da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva contestato un decreto ministeriale del 2013 che disponeva l’accantonamento di quote di tributi erariali come concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Dopo un accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, la Regione ha deciso di rinunciare al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013, lamentando la violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano, delle relative norme di attuazione e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione siciliana, in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata estingue il giudizio.

    Cosa aveva originato il conflitto?

    Un decreto ministeriale del 2013 sull’accantonamento di quote di tributi erariali, ritenuto lesivo delle attribuzioni finanziarie della Regione siciliana.

    La Corte ha deciso chi avesse ragione?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si è pronunciata sul merito della controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2016 – Conflitto sul segreto di Stato: ammissibile il ricorso del Governo contro la Procura di Perugia

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    La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione promosso dal Governo contro la Procura della Repubblica di Perugia in materia di segreto di Stato, disponendo la prosecuzione del giudizio con le relative notifiche.

    Di cosa si tratta

    Il Governo lamentava che la Procura di Perugia, con una richiesta di rinvio a giudizio, avesse leso le sue attribuzioni in materia di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato. In questa fase la Corte si limita a verificare se il conflitto possa essere instaurato (giudizio di ammissibilità), senza decidere ancora il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione, in relazione alla disciplina sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (legge n. 124 del 2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi nella fase di delibazione preliminare. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio e la notifica del ricorso alla Procura di Perugia, perché il giudizio possa proseguire nel contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    Nella fase preliminare del conflitto tra poteri dello Stato la Corte valuta soltanto l’ammissibilità: accertata l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, dichiara ammissibile il ricorso e dispone le notifiche, riservando al merito ogni valutazione sulla effettiva spettanza delle attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa dichiarare «ammissibile» il conflitto?

    Significa che la Corte, in via preliminare, ritiene che il conflitto possa essere instaurato; la decisione sul merito, cioè su chi avesse ragione, avverrà in una fase successiva.

    Chi sono le parti del conflitto?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri (a tutela delle attribuzioni del Governo) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

    Qual è la materia del contendere?

    Le attribuzioni del Governo in tema di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato, disciplinate dalla legge n. 124 del 2007.

    Norme collegate

    • Art. 52 della Costituzione — La difesa della Patria e la sicurezza dello Stato sono tra i valori richiamati a fondamento delle attribuzioni governative.
    • Art. 94 della Costituzione — Era invocato il rapporto di fiducia e le attribuzioni del Governo.
    • Art. 95 della Costituzione — La responsabilità e le funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri sono richiamate a sostegno del conflitto.
  • Corte cost. n. 216/2016 – Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’esclusione automatica del responsabile civile (ad esempio l’assicuratore) dal giudizio abbreviato: la regola dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale resta una scelta non irragionevole, coerente con la celerità del rito.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, il responsabile civile (chi deve risarcire il danno, come l’assicurazione) viene escluso automaticamente quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato. In un processo per omicidio stradale, l’imputato voleva citare la propria assicurazione anche nell’abbreviato e ha eccepito l’incostituzionalità di quella esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, che impone l’esclusione del responsabile civile quando è disposto il giudizio abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione del responsabile civile risponde all’esigenza di non gravare il rito abbreviato, caratterizzato dalla massima celerità, e tale ratio non è venuta meno con le riforme del 1999. La parte civile non subisce pregiudizio, potendo agire in sede civile; la rimozione della norma, anzi, esporrebbe il responsabile civile a un giudizio a prova contratta cui non ha partecipato, ledendo il suo diritto di difesa.

    Il principio

    L’automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, coerente con la funzione di celerità del rito e rispettosa del diritto di azione della parte civile, che può comunque agire in sede civile.

    Domande e risposte

    Chi è il responsabile civile nel processo penale?

    È il soggetto, come l’assicuratore, tenuto a rispondere civilmente del danno provocato dall’imputato; può essere chiamato nel processo penale dove si è costituita la parte civile.

    Perché viene escluso dall’abbreviato?

    Per non appesantire un rito improntato alla massima celerità con la presenza di un soggetto la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico.

    La parte civile resta tutelata?

    Sì: l’esclusione non pregiudica l’azione risarcitoria in sede civile e la parte civile può anche non accettare il rito abbreviato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 215/2016 – Indipendenza degli organi disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie

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    La Corte dichiara incostituzionale la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nella parte in cui prevedeva componenti di nomina ministeriale, perché lede l’indipendenza dell’organo che decide sui ricorsi disciplinari.

    Di cosa si tratta

    Le decisioni disciplinari degli Ordini delle professioni sanitarie possono essere impugnate davanti a una Commissione centrale, organo a carattere giurisdizionale. La legge del 1946 prevedeva che alcuni componenti di tale Commissione fossero di derivazione ministeriale, sollevando dubbi sulla loro indipendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alla composizione dell’organo disciplinare delle professioni sanitarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma, del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti relative alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, estendendo poi la pronuncia in via consequenziale anche alle altre lettere della disposizione che richiamavano tale nomina. È così assicurata l’indipendenza dell’organo che giudica sui ricorsi disciplinari.

    Il principio

    L’organo che decide in via giurisdizionale sui ricorsi disciplinari nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie deve essere indipendente: la presenza di componenti di nomina ministeriale ne compromette l’indipendenza e l’imparzialità, in contrasto con i principi costituzionali sul giudice.

    Domande e risposte

    Quale organo era coinvolto?

    La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari degli Ordini.

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    La parte della disciplina che prevedeva componenti di derivazione ministeriale, perché incompatibile con l’indipendenza dell’organo giudicante.

    Cos’è la declaratoria consequenziale?

    È l’estensione dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, alle altre previsioni della norma collegate alla stessa nomina ministeriale.

    Norme collegate

    • Art. 108 della Costituzione — La norma garantisce l’indipendenza dei giudici speciali, parametro centrale per gli organi disciplinari delle professioni sanitarie.
    • Art. 111 della Costituzione — Il giusto processo e l’imparzialità del giudice erano invocati a sostegno dell’indipendenza dell’organo.
    • Art. 117 della Costituzione — Era richiamato anche il primo comma dell’art. 117 in relazione ai vincoli sovranazionali.
  • Corte cost. n. 214/2016 – Abolizione della vicedirigenza pubblica: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sull’abrogazione dell’area della vicedirigenza nel pubblico impiego, disposta dalla spending review del 2012: la scelta del legislatore di sopprimere una figura mai pienamente attuata non viola i parametri costituzionali invocati.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2002 prevedeva l’istituzione, tramite contrattazione collettiva, di un’apposita area della «vicedirigenza» per il personale laureato con determinata anzianità. La revisione della spesa pubblica del 2012 (spending review) ha abrogato quella previsione; alcuni dipendenti hanno contestato la soppressione davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha abrogato la norma istitutiva della vicedirigenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. L’abrogazione della disciplina sulla vicedirigenza — figura rimasta sostanzialmente priva di attuazione — rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede i parametri costituzionali evocati, né sotto il profilo dell’uguaglianza e del buon andamento, né sotto quello della tutela giurisdizionale o dei vincoli convenzionali.

    Il principio

    La soppressione legislativa di un’area contrattuale del pubblico impiego (la vicedirigenza), mai concretamente istituita, rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e non viola di per sé i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    Cos’era la vicedirigenza?

    Un’area che avrebbe dovuto raccogliere il personale laureato di qualifica elevata con una certa anzianità, da istituire tramite la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

    La Corte ha dichiarato incostituzionale l’abrogazione?

    No: ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la soppressione una scelta legittima e discrezionale del legislatore.

    Quali norme erano invocate come parametro?

    Numerosi articoli (artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, Cost.), oltre alla CEDU, ma nessuno è stato ritenuto violato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 213/2016 – Permessi legge 104 estesi al convivente di fatto

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per assistere la persona con handicap grave, in alternativa al coniuge e ai parenti.

    Di cosa si tratta

    La legge sull’assistenza alle persone con disabilità grave riconosceva il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado del disabile, ma non al convivente di fatto. Un lavoratore convivente con la persona disabile si era visto negare il permesso e la questione era arrivata alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Livorno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati al permesso retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la questione con una pronuncia additiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Viene così tutelato il diritto all’assistenza del disabile grave anche nell’ambito della convivenza di fatto.

    Il principio

    L’esclusione del convivente di fatto dal diritto al permesso retribuito per assistere il familiare disabile grave è irragionevole e lesiva dei diritti della persona: il beneficio va esteso al convivente, in alternativa al coniuge e ai parenti, a tutela dell’assistenza e della salute della persona con handicap.

    Domande e risposte

    Chi può ora fruire del permesso della legge 104?

    Oltre al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado, anche il convivente di fatto della persona con handicap in situazione di gravità, in via alternativa.

    Che tipo di sentenza è?

    È una sentenza «additiva»: la Corte aggiunge alla norma una previsione mancante, includendo il convivente tra i soggetti legittimati al beneficio.

    Quali principi costituzionali sono stati applicati?

    Gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, a tutela dei diritti della persona, dell’uguaglianza e della salute.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — La tutela dei diritti inviolabili della persona, anche nelle formazioni sociali come la convivenza, fonda l’estensione del beneficio.
    • Art. 3 della Costituzione — L’esclusione del convivente integrava una irragionevole disparità di trattamento.
    • Art. 32 della Costituzione — Il permesso è strumentale all’assistenza e quindi alla tutela della salute della persona con disabilità grave.