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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, afferma che non spettava alla Cassazione sindacare il diniego del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. con l’UAAR. La decisione sull’avvio delle trattative è espressione della funzione di indirizzo politico del Governo.

Di cosa si tratta

L’art. 8, terzo comma, della Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica siano regolati per legge sulla base di intese. Il Consiglio dei ministri aveva rifiutato di avviare le trattative con l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), ritenendo che la professione di ateismo non consentisse di assimilarla a una confessione religiosa. La Cassazione, a sezioni unite, aveva ritenuto sindacabile in sede giurisdizionale tale rifiuto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Corte di cassazione, sezioni unite civili (sentenza n. 16305 del 2013), lamentando la menomazione della funzione di indirizzo politico riservata al Governo in materia religiosa (artt. 7, 8, terzo comma, 92 e 95 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando che non spettava alla Cassazione affermare la sindacabilità giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all’UAAR l’apertura delle trattative per l’intesa, e per l’effetto ha annullato la sentenza n. 16305 del 2013 delle sezioni unite civili.

Il principio

La decisione del Governo di avviare o meno le trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost. costituisce esercizio della funzione di indirizzo politico, libera nel fine e come tale sottratta al sindacato dei giudici comuni. Non esiste un diritto del richiedente all’apertura delle trattative azionabile in sede giurisdizionale.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte nel caso UAAR?

Che non spettava alla Cassazione sindacare in sede giurisdizionale il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per l’intesa con l’UAAR; ha quindi annullato la sentenza delle sezioni unite n. 16305 del 2013.

Perché la decisione sull’avvio delle trattative non è sindacabile dal giudice comune?

Perché rientra nella funzione di indirizzo politico del Governo in materia religiosa, libera nel fine: l’avvio delle trattative ex art. 8, terzo comma, Cost. partecipa della natura politica del procedimento legislativo a cui è preordinato.

Esiste un diritto a ottenere l’intesa con lo Stato?

No: secondo la Corte non esiste un diritto azionabile in giudizio all’apertura delle trattative; il Governo resta libero, nelle sue valutazioni politiche, di non avviarle o di non recepire l’intesa con legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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