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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 53 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2495 del codice civile, che prevede l’estinzione della società con la cancellazione dal registro delle imprese. La pronuncia richiesta avrebbe avuto carattere fortemente manipolativo e creativo.

Di cosa si tratta

Dopo la riforma del diritto societario del 2003, la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione: i creditori non soddisfatti possono agire contro i soci, nei limiti di quanto riscosso, e contro i liquidatori. Un lavoratore creditore lamentava di non poter più precostituire un titolo verso la società già estinta, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia INPS.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 2495, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, chiedendo di ripristinare il sistema anteriore alla riforma del 2003, in cui la cancellazione non determinava l’estinzione immediata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: la pronuncia richiesta avrebbe avuto un corposo tasso di manipolatività e creatività, incidendo sulla scelta di politica legislativa della riforma del 2003, in una materia rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore; inoltre il rimettente non aveva tentato l’interpretazione costituzionalmente conforme indicata dalle Sezioni unite della Cassazione.

Il principio

Sterilizzare gli effetti estintivi della cancellazione della società per ripristinare il sistema anteriore alla riforma del 2003 richiederebbe una rimodulazione complessiva degli effetti, riservata al legislatore. Non si tratta di soluzione costituzionalmente obbligata e la sua adozione esorbiterebbe dai poteri della Corte.

Domande e risposte

Cosa accade alla società con la cancellazione dal registro delle imprese?

Secondo l’art. 2495 cod. civ., come riformato nel 2003, la cancellazione ne determina l’estinzione; i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci nei limiti di quanto riscosso e contro i liquidatori in caso di colpa.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

Perché la pronuncia richiesta sarebbe stata fortemente manipolativa e creativa, avrebbe inciso su una scelta di politica legislativa riservata al legislatore e non costituiva soluzione costituzionalmente obbligata.

Il giudice avrebbe potuto seguire un’altra strada?

Sì: la Corte rileva che il rimettente non aveva esperito il doveroso tentativo di interpretazione conforme, nonostante gli orientamenti delle Sezioni unite della Cassazione e un precedente intervento della stessa Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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