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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima, limitatamente alle parole «e dalle province autonome», una norma statale sul servizio idrico integrato. La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria nell’organizzazione del servizio idrico, che lo Stato non poteva invadere.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva previsto che le regioni — e anche le province autonome — assegnassero agli enti locali un termine per aderire agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico. La Provincia autonoma di Trento, che ha una propria disciplina del servizio idrico, ha impugnato la norma nella parte in cui la coinvolgeva.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, lamentando la violazione della propria competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata su numerose disposizioni dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome». Lo statuto speciale e le norme di attuazione riconoscono alla Provincia di Trento una competenza primaria sull’organizzazione, programmazione e tariffazione del servizio idrico, che la disposizione statale aveva invaso.

Il principio

La competenza primaria della Provincia autonoma in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata sullo statuto speciale e sulle norme di attuazione, non è stata ridotta dalla riforma del Titolo V e preclude allo Stato di imporre il proprio modello di gestione. Una clausola di salvaguardia non sana l’illegittimità quando la norma menziona espressamente le province autonome tra i destinatari.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sul servizio idrico?

Ha dichiarato illegittima la norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome», perché invadeva la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento nell’organizzazione del servizio idrico.

Su cosa si fonda la competenza della Provincia di Trento?

Sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (acquedotti, opere idrauliche, urbanistica, utilizzazione delle acque pubbliche) e sulle relative norme di attuazione, già riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale.

Perché la clausola di salvaguardia non ha salvato la norma?

Perché la disposizione conteneva un espresso riferimento alle province autonome, in contraddizione con la clausola: in tali casi l’illegittimità non è esclusa dalla presenza della clausola.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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