Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 51/2016 – Servizio idrico integrato e competenza primaria della Provincia autonoma di Trento

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima, limitatamente alle parole «e dalle province autonome», una norma statale sul servizio idrico integrato. La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria nell’organizzazione del servizio idrico, che lo Stato non poteva invadere.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva previsto che le regioni — e anche le province autonome — assegnassero agli enti locali un termine per aderire agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico. La Provincia autonoma di Trento, che ha una propria disciplina del servizio idrico, ha impugnato la norma nella parte in cui la coinvolgeva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, lamentando la violazione della propria competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata su numerose disposizioni dello statuto speciale (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme di attuazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome». Lo statuto speciale e le norme di attuazione riconoscono alla Provincia di Trento una competenza primaria sull’organizzazione, programmazione e tariffazione del servizio idrico, che la disposizione statale aveva invaso.

    Il principio

    La competenza primaria della Provincia autonoma in materia di organizzazione del servizio idrico, fondata sullo statuto speciale e sulle norme di attuazione, non è stata ridotta dalla riforma del Titolo V e preclude allo Stato di imporre il proprio modello di gestione. Una clausola di salvaguardia non sana l’illegittimità quando la norma menziona espressamente le province autonome tra i destinatari.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sul servizio idrico?

    Ha dichiarato illegittima la norma statale limitatamente alle parole «e dalle province autonome», perché invadeva la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento nell’organizzazione del servizio idrico.

    Su cosa si fonda la competenza della Provincia di Trento?

    Sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (acquedotti, opere idrauliche, urbanistica, utilizzazione delle acque pubbliche) e sulle relative norme di attuazione, già riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale.

    Perché la clausola di salvaguardia non ha salvato la norma?

    Perché la disposizione conteneva un espresso riferimento alle province autonome, in contraddizione con la clausola: in tali casi l’illegittimità non è esclusa dalla presenza della clausola.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — invocato nel quadro del riparto di competenze, da leggere insieme alle competenze statutarie primarie della Provincia autonoma.
  • Corte cost. n. 50/2016 – Esclusione del patteggiamento nel procedimento davanti al giudice di pace

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    Con l’ordinanza n. 50 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione del patteggiamento nel procedimento penale davanti al giudice di pace. Le peculiarità di quel rito giustificano la scelta del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Davanti al giudice di pace non è ammessa l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento). Un imputato di lesioni colpose ne chiedeva l’accesso, ma la norma lo impediva: il giudice dubitava che tale esclusione fosse compatibile con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Termini Imerese ha sollevato la questione sull’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando il proprio costante orientamento: il procedimento davanti al giudice di pace ha caratteri peculiari (semplificazione, reati minori, ruolo della persona offesa, finalità conciliative, apparato sanzionatorio autonomo) che lo rendono non comparabile con il procedimento ordinario e giustificano l’esclusione dei riti alternativi.

    Il principio

    L’esclusione del patteggiamento davanti al giudice di pace non viola né il principio di eguaglianza né il diritto di difesa: è frutto di una scelta non irragionevole del legislatore, coerente con la specialità di un rito improntato alla conciliazione e al costante coinvolgimento della persona offesa.

    Domande e risposte

    Perché non si può patteggiare davanti al giudice di pace?

    Perché la legge esclude i riti alternativi in un procedimento che ha caratteri peculiari, orientato alla conciliazione tra le parti e con un apparato sanzionatorio autonomo, non comparabile con quello ordinario.

    Questa esclusione viola il principio di eguaglianza?

    No: secondo la Corte le situazioni non sono comparabili e la scelta del legislatore è ragionevole, sicché non vi è ingiustificata disparità di trattamento né lesione del diritto di difesa.

    È una decisione isolata?

    No: la Corte ha richiamato precedenti conformi (ordinanze n. 28 del 2007, n. 312 e n. 228 del 2005) che avevano già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo dell’eguaglianza, ma ritenuto non leso data la non comparabilità dei riti.
    • Art. 24 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non compromesso dall’esclusione dei riti alternativi.
  • Corte cost. n. 49/2016 – SCIA edilizia e competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma urbanistica della Regione Toscana che attribuiva all’Amministrazione un potere di controllo sulla SCIA più ampio di quello statale. La disciplina dei titoli edilizi è principio fondamentale riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al privato di avviare interventi edilizi senza un previo permesso, fermo restando il potere dell’Amministrazione di intervenire in autotutela entro limiti definiti dalla legge statale. Una norma toscana attribuiva invece all’ente un potere generale di controllo più esteso, dichiarando l’inefficacia della DIA/SCIA e ordinando la rimessa in pristino.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Toscana ha sollevato la questione sull’art. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, in riferimento all’art. 117, terzo comma (principi fondamentali della materia «governo del territorio»), e secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il primo profilo, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; è rimasta assorbita la censura relativa alla lettera m). La disciplina dei titoli edilizi, inclusa la SCIA, costituisce principio fondamentale della materia, sicché la Regione non poteva sostituirvi una propria regolazione.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come il «governo del territorio», i titoli abilitativi edilizi e la disciplina dei poteri dell’Amministrazione sulla SCIA esprimono principi fondamentali riservati allo Stato. La Regione può dettare norme di dettaglio, ma non sostituire i principi fondamentali, pena l’invasione della competenza statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma toscana dichiarata illegittima?

    Attribuiva all’Amministrazione un potere generale di controllo sulla SCIA edilizia più ampio del potere di autotutela disciplinato dalla legge statale (art. 19 della legge n. 241 del 1990).

    Perché la Regione non poteva dettare quella disciplina?

    Perché la disciplina dei titoli edilizi, compresa la SCIA, è principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio», riservato alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    L’abrogazione successiva della norma ha influito sul giudizio?

    No: trattandosi di questione sollevata dal giudice amministrativo, vale il principio tempus regit actum, sicché la legittimità del provvedimento si valuta in base al diritto vigente al momento della sua adozione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — il terzo comma riserva allo Stato i principi fondamentali del «governo del territorio»; è il parametro su cui si fonda l’illegittimità.
  • Corte cost. n. 48/2016 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 48 del 2016 la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del processo. Si tratta di una pronuncia di natura processuale, che chiude il giudizio senza esame del merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito. In alcuni casi, per il venir meno dei presupposti del giudizio — ad esempio la rinuncia delle parti seguita da accettazione — il processo si estingue e la Corte si limita a darne atto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguardava una questione di legittimità costituzionale promossa in via incidentale; il relatore della decisione è stato il giudice Daria de Pretis. Il testo dell’ordinanza non sviluppa l’esame del merito, essendosi verificata una causa di estinzione del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La questione di legittimità costituzionale non è quindi stata esaminata nel merito.

    Il principio

    L’estinzione è un esito puramente processuale: chiude il giudizio costituzionale senza alcuna pronuncia sulla fondatezza della questione, lasciando impregiudicato il merito della norma censurata.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte dichiara l’estinzione del processo?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude per il venir meno dei suoi presupposti, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

    La norma censurata è stata giudicata legittima o illegittima?

    Né l’una né l’altra: con l’estinzione la Corte non esamina la fondatezza della questione, che resta impregiudicata.

    Una questione analoga potrebbe essere riproposta in futuro?

    Sì: poiché non vi è stata decisione sul merito, la medesima questione può essere nuovamente sollevata in un altro giudizio se ne ricorrono i presupposti.

  • Corte cost. n. 47/2016 – Procedimenti disciplinari dei docenti universitari e mancata disciplina transitoria

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    Con l’ordinanza n. 47 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sulla legge Gelmini nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari: il rimettente ha individuato in modo inesatto la norma da censurare.

    Di cosa si tratta

    Nel passaggio dal vecchio Collegio di disciplina presso il CUN ai nuovi organi disciplinari istituiti presso i singoli atenei, mancava una norma transitoria. Un docente sottoposto a procedimento disciplinare lamentava l’incertezza sui tempi e sull’organo competente in quel periodo intermedio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Umbria ha sollevato la questione sull’art. 10 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta di Nizza), nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria tra la soppressione del vecchio organo e la costituzione dei nuovi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza e per inesatta individuazione della disposizione da scrutinare: il petitum (riattivare il Collegio presso il CUN) era estraneo all’oggetto del giudizio a quo e contraddittorio, mentre la garanzia dei tempi del procedimento dipendeva dalla disciplina della sospensione del termine (comma 5 dell’art. 10), non dalla lamentata assenza di norma transitoria.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve individuare con esattezza la disposizione che effettivamente governa la fattispecie. Indirizzare la censura verso una norma diversa da quella realmente rilevante — qui la disciplina della sospensione del termine di estinzione del procedimento — rende la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Qual era il problema sollevato dal TAR Umbria?

    La mancanza di una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari nel periodo tra la soppressione del Collegio presso il CUN e l’istituzione dei nuovi organi di ateneo.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Perché il petitum del rimettente era estraneo e contraddittorio rispetto al giudizio principale e perché la norma davvero rilevante era quella sulla sospensione del termine, non l’assenza di disciplina transitoria.

    Cosa insegna questa pronuncia sull’impostazione delle questioni?

    Che individuare in modo inesatto la disposizione da sottoporre a scrutinio costituisce un autonomo motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2016 – Denominazione del «fallimento» e limiti del giudizio di costituzionalità

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    Con l’ordinanza n. 46 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla legge fallimentare sollevate dal Tribunale di Vicenza: cambiare il nome dell’istituto del «fallimento» per ragioni di dignità della persona è scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Vicenza riteneva che la stessa parola «fallimento» e la disciplina del regio decreto del 1942 fossero lesive della dignità della persona del fallito e chiedeva alla Corte una pronuncia che ne mutasse il nome (ad esempio in «insolvenza» o «liquidazione giudiziale»).

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni avevano per oggetto gli artt. 1, primo comma, 5, primo comma, e 147, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni: la prima per il carattere meramente virtuale della rilevanza e per l’ancipite petitum; la seconda per inadeguata motivazione sulla rilevanza e per il carattere creativo della pronuncia additiva richiesta. Il mutamento del nomen iuris dell’istituto rientra nelle scelte riservate al legislatore.

    Il principio

    Per quanto apprezzabile l’esigenza di tutelare la dignità della persona, la sostituzione della denominazione di un istituto giuridico è materia di politica legislativa, riservata al Parlamento e non al giudice delle leggi; la Corte richiama in proposito gli stessi progetti di riforma allora in discussione.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il Tribunale di Vicenza?

    Di dichiarare illegittime le norme della legge fallimentare nella parte in cui usano il termine «fallimento», ritenuto lesivo della dignità della persona, per ottenerne il mutamento di denominazione.

    Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

    Per il carattere virtuale della rilevanza, l’ambiguità del petitum e perché la pronuncia richiesta era creativa: cambiare il nome dell’istituto spetta al legislatore.

    Il legislatore è poi intervenuto sul punto?

    La Corte segnala che era già in elaborazione una delega per la riforma della crisi d’impresa che prevedeva la sostituzione del termine «fallimento» con espressioni come «liquidazione giudiziale».

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  • Corte cost. n. 45/2016 – Trattamenti previdenziali sostitutivi dei Consorzi ASI della Regione siciliana

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sulla norma siciliana che vietava di erogare trattamenti di previdenza integrativi o sostitutivi in assenza di una legge che ne definisse presupposti e copertura. Letta in chiave sistematica, la norma non sopprime i diritti già maturati.

    Di cosa si tratta

    Un dipendente di un Consorzio per l’Area di sviluppo industriale (ASI) di Gela percepiva una pensione erogata in via sostitutiva dal Consorzio. Una legge regionale di assestamento del bilancio ha introdotto il divieto di erogare trattamenti previdenziali integrativi o sostitutivi in mancanza di una espressa previsione legislativa che ne definisse ambito, presupposti, entità e copertura. Il pensionato, disabile grave, temeva la perdita definitiva del proprio trattamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 21 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, ritenendo che la norma sopprimesse in modo immediato e irragionevole un “diritto quesito”.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le censure. Il presupposto interpretativo del rimettente — secondo cui la norma interromperebbe l’erogazione delle pensioni già maturate — è erroneo: il divieto opera soltanto in assenza di un fondamento normativo, mentre per i Consorzi ASI tale fondamento esiste, sicché i diritti previdenziali già sorti non sono soppressi.

    Il principio

    Una disposizione che subordina nuovi trattamenti previdenziali a una espressa base legislativa va letta in chiave sistematica: non equivale all’eliminazione integrale di pensioni già legittimamente attribuite. Permane la necessità, già affermata dal legislatore, di garantire un’adeguata copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Qual era il timore del giudice rimettente?

    Che la norma regionale interrompesse con effetto immediato l’erogazione delle pensioni sostitutive già maturate, sopprimendo in modo irragionevole un diritto già sorto.

    Perché la questione è stata ritenuta non fondata?

    Perché il presupposto interpretativo era errato: il divieto opera solo quando manca un fondamento normativo, che per i Consorzi ASI invece sussiste; i diritti già maturati non vengono cancellati.

    La Corte ha distinto questa ipotesi dalla soppressione di pensioni già attribuite?

    Sì: ha richiamato la propria giurisprudenza che distingue la modifica ragionevole di situazioni fondate su leggi anteriori dall’eliminazione integrale di una pensione legittimamente attribuita, qui non ravvisabile.

    Norme collegate

    • Art. 36 della Costituzione — da cui, insieme all’art. 38, la Corte trae il principio di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale.
    • Art. 38 della Costituzione — tutela il diritto a un trattamento previdenziale adeguato alle esigenze di vita.
  • Corte cost. n. 44/2016 – Competenza del giudice tributario e sede del concessionario della riscossione

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo il criterio che radicava la competenza della commissione tributaria provinciale nella circoscrizione del concessionario della riscossione anziché in quella dell’ente locale impositore. Costringere il contribuente a difendersi in una sede lontana viola il diritto di agire in giudizio.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune affida l’accertamento e la riscossione di un tributo locale (come l’ICI) a un concessionario con sede in una provincia diversa e distante, secondo la norma censurata il ricorso doveva essere presentato davanti alla commissione tributaria del luogo dove ha sede il concessionario. Il contribuente poteva così trovarsi a dover agire in un foro molto lontano da dove si trova l’immobile e da dove ha sede l’ente che ha imposto il tributo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato la questione sull’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fissava la competenza in base alla sede del concessionario del servizio di riscossione anche quando questa ricade in una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale concedente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la censura relativa all’art. 97 Cost. (parametro ritenuto inconferente, perché il buon andamento riguarda l’organizzazione degli uffici e non l’esercizio della funzione giurisdizionale) e ha invece accolto quella relativa all’art. 24 Cost., dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma sia nel testo anteriore sia in quello sostituito dal d.lgs. n. 156 del 2015: competente è la commissione nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente, non il concessionario.

    Il principio

    Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare la competenza, ma non può imporre al cittadino oneri tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa. Far dipendere il foro dalla sede di un concessionario scelto liberamente dall’ente locale, senza limiti geografici, costituisce un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 44 del 2016?

    Ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell’art. 24 Cost., il criterio che attribuiva la competenza tributaria alla commissione del luogo di sede del concessionario della riscossione, anziché a quella del luogo di sede dell’ente locale impositore.

    Perché il criterio è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa?

    Perché l’ente locale poteva affidare il servizio a un concessionario distante, costringendo il contribuente a un trasferimento gravoso, talvolta sproporzionato rispetto al valore della lite, fino al punto di indurlo a rinunciare a impugnare l’atto.

    Davanti a quale commissione tributaria va ora proposto il ricorso?

    Davanti alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore (oggi ente impositore), non quella del concessionario o agente della riscossione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 281/2017 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 269 del 2017

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 269 del 2017, ripristinando il testo corretto di alcuni passaggi del «Considerato in diritto».

    Di cosa si tratta

    Nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017 si erano insinuati alcuni refusi: una parola di troppo («, ritenendo»), l’omessa indicazione dei parametri costituzionali interni e degli artt. 11 e 117 Cost. accanto ai parametri europei, e un’espressione scritta senza spazio («tributariaprovinciale»). Si tratta di errori puramente formali, da correggere senza incidere sul contenuto della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di errori materiali contenuti nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017.

    La decisione della Corte

    La Corte, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative, ha disposto la correzione dei tre errori materiali: l’espunzione della parola «, ritenendo»; il ripristino del riferimento ai parametri europei «come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.» e agli altri parametri costituzionali interni; la corretta scrittura dell’espressione «tributaria provinciale».

    Il principio

    I refusi e gli errori materiali contenuti nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, ripristinando il testo corretto senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.

    Domande e risposte

    La correzione cambia il significato della sentenza n. 269 del 2017?

    No. Si limita a ripristinare il testo corretto di alcuni passaggi della motivazione, senza incidere sul merito e sul dispositivo della decisione.

    Che cosa è stato corretto?

    Una parola in eccesso, l’omessa menzione degli artt. 11 e 117 Cost. e dei parametri interni, e un’espressione scritta senza lo spazio («tributariaprovinciale»).

    Su quale base la Corte corregge i propri errori?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 280/2017 – Conflitti sulle leggi elettorali: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione promossi da alcuni parlamentari e da un cittadino elettore in relazione alle modalità di approvazione delle leggi elettorali (legge n. 52 del 2015 e successiva riforma).

    Di cosa si tratta

    Alcuni deputati, un cittadino elettore e altri ricorrenti avevano sollevato più conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati e, ove occorra, il Governo, contestando la procedura di approvazione delle leggi elettorali, in particolare il ricorso alla questione di fiducia e il fatto che al voto avessero partecipato deputati eletti con il premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 1 del 2014. I ricorsi, dal contenuto in larga parte sovrapponibile, sono stati riuniti.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorrenti hanno promosso, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, distinti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo, in relazione alla «situazione» determinata dall’approvazione delle ultime due leggi elettorali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i tre ricorsi nella fase di ammissibilità, li ha dichiarati inammissibili, restando assorbito l’esame di ogni altro profilo e requisito. La pronuncia è di rito e non entra nel merito delle modalità di approvazione delle leggi elettorali.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è uno strumento utilizzabile da singoli parlamentari o cittadini per contestare in generale le modalità di approvazione di una legge: in mancanza dei requisiti prescritti, il ricorso è inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la regolarità delle leggi elettorali?

    No. Ha dichiarato i conflitti inammissibili nella fase preliminare, senza esaminare il merito della procedura di approvazione.

    Perché i ricorsi sono stati riuniti?

    Perché avevano oggetto e argomentazioni in larga parte sovrapponibili, relativi alla medesima «situazione» creatasi con le ultime leggi elettorali.

    Che cosa contestavano i ricorrenti?

    Le modalità di approvazione delle leggi elettorali, fra cui il ricorso alla questione di fiducia e la partecipazione al voto di deputati eletti con un premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 279/2017 – Tenuità del fatto e recidiva: non abitualità legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: subordinarla alla «non abitualità» del comportamento, escludendola per il recidivo, non viola la Costituzione. Le ulteriori questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Di cosa si tratta

    L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire fatti di reato di particolare tenuità, ma solo se il comportamento non è abituale. In un processo per furto aggravato a carico di un’imputata recidiva, il Tribunale di Padova dubitava che fosse ragionevole negare il beneficio in ragione di un dato soggettivo (la recidiva), trasformando un fatto lieve in punibile solo perché commesso da chi ha precedenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 131-bis, primo e terzo comma, del codice penale, nella parte relativa al requisito della non abitualità del comportamento, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione; ha inoltre censurato l’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., in riferimento anche all’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul requisito della non abitualità. Ha osservato che il fatto particolarmente lieve resta comunque un reato offensivo; condizionare la non punibilità anche a un dato soggettivo, come l’assenza di abitualità (che comprende la recidiva specifica e reiterata), non viola l’uguaglianza, perché situazioni soggettive diverse giustificano un diverso trattamento, né gli artt. 25 e 27 Cost. Le restanti questioni sull’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. sono state dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

    Il principio

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può legittimamente essere esclusa per chi ha un comportamento abituale: il diverso trattamento è collegato a una situazione soggettiva diversa e risponde a esigenze di prevenzione speciale, senza violare i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

    È l’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. che consente di non punire fatti di reato di scarsa offensività, a condizione, tra l’altro, che il comportamento dell’autore non sia abituale.

    Perché il recidivo è escluso dal beneficio?

    Perché la «non abitualità» comprende anche la recidiva specifica e reiterata: per la Corte ineguali condizioni soggettive giustificano un trattamento penale diverso, in coerenza con le esigenze di prevenzione speciale.

    La Corte ha modificato la norma?

    No. Ha respinto le censure: il requisito della non abitualità resta pienamente in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 278/2017 – Correzione di errore materiale sulla sentenza incandidabilità

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 276 del 2016, in materia di incandidabilità, allineandolo all’unica disposizione effettivamente censurata.

    Di cosa si tratta

    Il dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 indicava, tra le norme dichiarate inammissibili, anche gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (Testo unico in materia di incandidabilità), oltre all’art. 11, comma 1, lettera a). In realtà il Tribunale di Messina aveva censurato soltanto quest’ultima disposizione. Si trattava quindi di un refuso da correggere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2016, relativa al d.lgs. n. 235 del 2012 in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale: nel capo n. 1) del dispositivo si deve leggere il riferimento al solo art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in luogo dell’erroneo richiamo anche agli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, come l’erronea indicazione delle norme censurate nel dispositivo, possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È uno sbaglio puramente formale, come un refuso o un’errata indicazione di una norma, che non riflette la reale volontà espressa dalla decisione e può essere corretto senza riaprire il merito.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 276 del 2016?

    No. La sentenza resta una pronuncia di inammissibilità; cambia solo l’esatta indicazione della disposizione effettivamente censurata.

    Quale norma era stata realmente impugnata?

    Solo l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina.