Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA: termini, regole e indennità

    Il CCNL UNEBA disciplina i termini di preavviso sia per il licenziamento sia per le dimissioni, articolati per livello di inquadramento (art. 73): dai 15 giorni del 6° e del 7° livello ai 3 mesi dei Quadri e del 1° livello. Il termine non dipende dall'anzianità; per i livelli dal 4° al 6° il licenziamento da parte dell'ente ha 15 giorni in più delle dimissioni.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA (art. 73) fissa il preavviso per livello, senza scaglioni di anzianità: 3 mesi per Quadri e 1° livello, 2 mesi per il 2°, 1 mese per il 3° e 3° S, 25 giorni per 4°-5° (e livelli S), 15 giorni per 6° e 7°. Il termine vale per le dimissioni e per il licenziamento, con 15 giorni in più in caso di licenziamento dal 4° al 6° livello. Decorre dalla fine o dal 16 di ciascun mese. In mancanza di preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva, con i ratei di 13ª e 14ª.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Misurazione
    Mesi o giorni secondo il livello, con decorrenza dalla fine o dal 16 di ogni mese (art. 73 CCNL UNEBA)
    Riferimento legge
    Art. 2118 c.c. (preavviso), art. 2119 c.c. (giusta causa)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso nel CCNL UNEBA (art. 73)
    Livello Dimissioni Licenziamento da parte dell'ente
    Quadri e 1° 3 mesi 3 mesi
    2° 2 mesi 2 mesi
    3° S e 3° 1 mese 1 mese
    4° S e 4° 25 giorni 40 giorni (25 + 15)
    5° S e 5° 25 giorni 40 giorni (25 + 15)
    6° S e 6° 15 giorni 30 giorni (15 + 15)
    7° 15 giorni 15 giorni

    Fonte: art. 73 del testo coordinato CCNL UNEBA 2023-2025 pubblicato da UNEBA. I termini non cambiano con l'anzianità. L'aumento di 15 giorni nel licenziamento vale per il personale «dal 4° al 6° livello compresi»: il testo non nomina i livelli S, che qui sono riportati con il livello corrispondente. Il testo non precisa se i giorni siano di calendario o lavorativi. Per le dimissioni il preavviso va rispettato anche dal lavoratore a tempo determinato.

    Come funziona il preavviso nel CCNL UNEBA

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL UNEBA:

    • I termini sono espressi in mesi o in giorni secondo il livello (tabella qui sopra) e decorrono dalla fine o dal giorno 16 di ciascun mese;
    • Gli stessi termini si applicano al licenziamento (da parte del datore) e alle dimissioni (da parte del lavoratore), salvo i 15 giorni in più per il licenziamento dal 4° al 6° livello;
    • I termini aumentano all'aumentare del livello di inquadramento; l'anzianità di servizio non li modifica;
    • Durante il preavviso il rapporto di lavoro è in piena vigenza: si maturano ferie, TFR, contributi previdenziali.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti decide di non rispettare il preavviso (cosiddetto «licenziamento in tronco» o «dimissioni immediate»), deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva del preavviso. Per l'art. 73 l'indennità è pari alla retribuzione dell'art. 41 corrispondente al periodo di preavviso non concesso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità; lo stesso vale per le dimissioni senza preavviso, in cui l'importo è trattenuto al lavoratore (anche a tempo determinato).

    L'indennità è soggetta a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria IRPEF (non è assimilata al TFR) e compare nella busta paga di uscita.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il CCNL UNEBA opera nel quadro delle norme sul licenziamento individuale:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoria. Nessun preavviso è dovuto. Esempi: furto, violenza verso ospiti o colleghi, abbandono del posto in situazioni di rischio.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento non grave ma significativo degli obblighi contrattuali (es. reiterate assenze ingiustificate dopo ammonizioni scritte). Preavviso dovuto.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive (es. soppressione del posto, superamento del comporto per malattia). Preavviso dovuto; obbligo di repechage.

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo dipendono dalle dimensioni occupazionali dell'ente e dall'anzianità del lavoratore (art. 18 Statuto dei Lavoratori o tutele crescenti del d.lgs. 23/2015).

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016, le dimissioni volontarie (tranne quelle durante il periodo di prova e in altri casi tassativi) devono essere presentate tramite il portale del Ministero del Lavoro (modello telematico «dimissioni online»). Il lavoratore utilizza le proprie credenziali SPID o CIE. Il mancato rispetto della forma telematica rende inefficaci le dimissioni.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con 8 anni di anzianità, dimissioni
    Tizio, OSS al livello 4S con 8 anni di anzianità, decide di cambiare struttura. Presenta le dimissioni online: per il 4° livello l'art. 73 prevede 25 giorni di preavviso, a prescindere dai suoi 8 anni di anzianità, con decorrenza dalla fine o dal 16 del mese. Durante il preavviso continua a lavorare normalmente. Alla scadenza riceve il TFR, le ultime competenze (rateo tredicesima, quattordicesima, ferie residue) e la busta paga finale.
    Caia — Educatrice, licenziamento senza preavviso (indennità sostitutiva)
    Caia (livello 3S) viene licenziata per giustificato motivo oggettivo: la sua posizione viene soppressa. Il preavviso del 3° S è di 1 mese (art. 73). L'ente decide di non farglielo lavorare e le corrisponde l'indennità sostitutiva: la retribuzione di un mese comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª, imponibile ordinariamente.
    Sempronio — Licenziamento per giusta causa
    Sempronio (livello 2) viene sorpreso a sottrarre medicinali destinati agli ospiti della struttura. Il datore procede al licenziamento per giusta causa con effetto immediato, senza preavviso. Sempronio riceve il TFR maturato e le competenze residue (ferie, rateo tredicesima/quattordicesima), ma nessuna indennità sostitutiva del preavviso né la NASpI (per le dimissioni o il licenziamento per giusta causa i requisiti NASpI vanno verificati con l'INPS).

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso nel CCNL UNEBA?
    Dipende dal livello (art. 73): 3 mesi per Quadri e 1° livello, 2 mesi per il 2°, 1 mese per il 3° S e 3°, 25 giorni per 4°-5° (anche S), 15 giorni per 6° e 7°. L'anzianità non conta. Il testo non dice se i giorni siano di calendario o lavorativi; il preavviso decorre dalla fine o dal 16 di ciascun mese.
    Il preavviso di licenziamento e di dimissioni è uguale nel CCNL UNEBA?
    Quasi sempre sì. Fa eccezione il licenziamento da parte dell'ente del personale dal 4° al 6° livello, per il quale i termini sono aumentati di 15 giorni (art. 73). Il termine varia per livello, non per anzianità.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.), pari alla retribuzione del periodo di preavviso non concesso con i ratei di 13ª e 14ª (art. 73).
    Posso dimettermi senza preavviso se il datore viola il contratto?
    Sì. In caso di grave inadempimento contrattuale da parte del datore (giusta causa), il lavoratore può dimettersi senza preavviso né obbligo di indennità.
    Il periodo di preavviso viene pagato regolarmente?
    Sì. Durante il preavviso il rapporto è in corso: spetta la retribuzione ordinaria, maturano ferie e TFR, e il datore versa i contributi previdenziali.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

    Orario ordinario, straordinario, lavoro notturno e a turni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: regole, limiti, maggiorazioni e diritto alla conversione in riposi compensativi.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Lo straordinario è contenuto in 2 ore al giorno e 10 alla settimana (8 per i reparti di produzione), con un tetto di 250 ore annue per lavoratore. Le maggiorazioni vanno dal 20% (straordinario diurno) al 75% (straordinario notturno festivo oltre le 8 ore, lavoro non a turni). Il lavoratore può convertire lo straordinario in riposo (Banca ore) se lo dichiara entro il mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Orario ordinario
    40 ore settimanali
    Limite straordinario
    2 ore/giorno · 10 ore/settimana (8 nei reparti di produzione) · 250 ore/anno (260 manutenzione e montaggio, 280 riparazione aeronautica, navale e impiantistica)
    Riferimento legale
    D.Lgs. 66/2003 (limiti orario); maggiorazioni e Banca ore: art. 29 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – art. 29 CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Tipologia di prestazione Lavoro non a turni Lavoro a turni
    Straordinario diurno 20% 20%
    Lavoro notturno fino alle ore 22 25% 25%
    Lavoro notturno oltre le ore 22 35% 25%
    Lavoro festivo 55% 55%
    Lavoro festivo con riposo compensativo 10% 10%
    Straordinario festivo oltre le 8 ore 55% 55%
    Straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore 35% 35%
    Straordinario notturno, prime 2 ore 50% 40%
    Straordinario notturno, ore successive 50% 45%
    Notturno e festivo 60% 55%
    Notturno festivo con riposo compensativo 35% 30%
    Straordinario notturno festivo oltre le 8 ore 75% 65%
    Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore 55% 50%

    Fonte: art. 29 del CCNL 26 maggio 2021. Le percentuali si sommano alla normale retribuzione e si calcolano sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, ottenuta dividendo l’importo mensile per 173. Il lavoro festivo con riposo compensativo di domenica è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

    Orario ordinario: distribuzione settimanale

    Il CCNL fissa in 40 ore la durata massima settimanale del lavoro ordinario (art. 20). La ripartizione giornaliera è stabilita dalla direzione aziendale, anche in modo non uniforme, previo esame con le RSU; se l’orario è ripartito su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle 13,00 del sabato. Con la flessibilità dell’art. 23 l’orario settimanale può oscillare tra 35 e 45 ore con compensazione entro 12 mesi (tra 32 e 48 ore se l’azienda sceglie il regime esteso), restando ferma la retribuzione per 40 ore.

    Per le lavorazioni in ciclo continuo (es. altiforni, fonderie, processi chimici integrati nel ciclo metallurgico) la durata normale dell’orario può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali (art. 20), con i riposi garantiti dal D.Lgs. 66/2003 (11 ore consecutive di riposo giornaliero, riposo settimanale di 24 ore).

    Lavoro straordinario: limiti e procedura

    Il ricorso allo straordinario nel CCNL Unionmeccanica Confapi è soggetto a precisi limiti quantitativi e procedurali:

    • Massimo giornaliero: 2 ore di straordinario per lavoratore.
    • Massimo settimanale: 10 ore di straordinario; 8 ore per gli addetti ai reparti di produzione.
    • Massimo annuo: 250 ore per ciascun lavoratore; 260 ore per manutenzione, installazione e montaggio; 280 ore per riparazione aeronautica, navale e impiantistica (art. 29).

    Lo straordinario deve essere disposto dal datore di lavoro. I lavoratori non possono esimersi dallo straordinario disposto nei limiti dell’art. 29, salvo giustificati motivi di impedimento individuale transitori ed eccezionali; l’azienda può comandarlo senza preventivo incontro fino a 48 ore annue per il non turnista e 40 per il turnista, informando le RSU entro due settimane, mentre per le ore restanti dà comunicazione preventiva alle RSU. In ogni caso, lo straordinario non può essere imposto in modo da compromettere la salute o la sicurezza del lavoratore.

    Conversione in riposi compensativi

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di scegliere la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi al posto del pagamento con la maggiorazione. Il lavoratore deve dichiarare la preferenza nel mese in cui le ore sono state prestate (la scelta riguarda tutte le ore del mese, non è frazionabile). In assenza di dichiarazione entro fine mese, lo straordinario è pagato con le maggiorazioni della tabella. Per le ore che confluiscono nella Banca ore è dovuta la sola maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per quella prestazione (art. 29). Le ore accantonate sono fruibili dal mese successivo e quelle residue a fine periodo sono liquidate con la retribuzione in atto.

    La fruizione dei riposi accantonati segue le modalità e le condizioni dei permessi annui retribuiti (art. 22).

    Lavoro notturno e a turni

    Il lavoro notturno (ai fini retributivi il CCNL lo fa decorrere dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino di ciascun gruppo; non è notturno il lavoro svolto dalle ore 6, entro un’ora al giorno, per predisporre il funzionamento degli impianti) è retribuito con la maggiorazione indicata in tabella. Il D.Lgs. 66/2003 fissa ulteriori tutele per i lavoratori notturni (limite massimo di 8 ore in media nelle 24 ore su un periodo di riferimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria, possibilità di trasferimento al turno diurno per ragioni di salute).

    Le imprese che organizzano il lavoro a turni (due o tre turni giornalieri) applicano la colonna «a turni» della tabella (per il notturno oltre le 22, ad esempio, 25% invece di 35%). Gli addetti a turni avvicendati hanno mezz’ora retribuita per la refezione (art. 20) e per il lavoro festivo valgono le percentuali della tabella; non si può rifiutare l’istituzione di più turni giornalieri.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario diurno e scelta riposo compensativo
    Tizio, operaio di 5ª categoria, lavora 2 ore in più del normale orario ogni giovedì di maggio (8 ore di straordinario totali nel mese). Entro il 31 maggio comunica per iscritto al responsabile HR che vuole convertirle in riposi compensativi. Le 8 ore vengono accantonate nel suo «conto ore» e fruite come riposo in luglio, compatibilmente con la programmazione produttiva.
    Caia – Turno notturno oltre le 22:00
    Caia è inserita nel turno di notte di una fonderia (dalle 22:00 alle 6:00). Supponiamo (cifre di esempio) una quota oraria della retribuzione globale di fatto di 12,00 €. Lavorando a turni, per le ore oltre le 22:00 la maggiorazione è del 25% (non del 35%, che spetta a chi non è a turni): 3,00 € aggiuntivi per ogni ora notturna, cioè 24,00 € lordi su 8 ore.
    Sempronio – Superamento del tetto annuo di straordinario
    Sempronio ha già accumulato 245 ore di straordinario entro ottobre. Il datore può fargli fare al massimo 5 ore aggiuntive prima del 31 dicembre per restare nel limite delle 250 ore annue (art. 29). Oltre quel tetto nessun lavoratore può essere obbligato a prestare ore straordinarie, e la violazione può essere segnalata all’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali (art. 20), ripartite dalla direzione aziendale; se su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle 13,00 del sabato. Per gli impianti a ciclo di 7 giorni la media plurisettimanale può arrivare a 48 ore. Le ore oltre l’orario normale sono straordinario.
    Quante ore di straordinario posso fare all’anno?
    Il tetto è di 250 ore annue per lavoratore, con limite di 2 ore al giorno e 10 alla settimana (8 nei reparti di produzione). Sono 260 ore per manutenzione, installazione e montaggio e 280 per riparazione aeronautica, navale e impiantistica (art. 29).
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
    Il 20% sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Per il lavoro notturno ordinario la maggiorazione è del 25% fino alle 22:00 e del 35% oltre (25% per chi lavora a turni); il festivo è al 55% e il massimo, 75%, spetta allo straordinario notturno festivo oltre le 8 ore del non turnista (art. 29).
    Posso convertire lo straordinario in permessi invece del pagamento?
    Sì, se lo dichiari entro il mese in cui è stato prestato (Banca ore, art. 29). Per quelle ore è dovuta la sola maggiorazione onnicomprensiva del 50% di quella ordinaria, e i riposi si fruiscono come i permessi annui retribuiti (art. 22).
    Il lavoro a turni prevede maggiorazioni aggiuntive?
    Sì, in parte: la tabella dell’art. 29 ha una colonna dedicata ai turnisti (con percentuali diverse per straordinario e lavoro notturno) e chi lavora a turni avvicendati ha mezz’ora retribuita per la refezione (art. 20).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 44-bis DPR 445/2000 – Acquisizione d’ufficio di informazioni

    Art. 44-bis DPR 445/2000 – Acquisizione d’ufficio di informazioni

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore )).

  • Art. 44 DPR 445/2000 – Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

    Art. 44 DPR 445/2000 – Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

    2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Accordi territoriali o aziendali; art. 38 CCNL (trasferte)
    Fonte
    CCNL Quadri e Impiegati agricoli 18 giugno 2024 (testo pubblicato dalla Flai-Cgil)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli non fissa importi di buono pasto, mensa o indennità sostitutiva: valgono gli accordi territoriali o aziendali. Per le trasferte l’art. 38 prevede invece il rimborso delle spese di vitto e alloggio con una maggiorazione del 10% e un’indennità di 15 € al giorno fuori dal comune sede di lavoro (25 € all’estero).

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli non prevede un’indennità sostitutiva di mensa: spettanza e importo derivano da accordi territoriali o aziendali; per le trasferte l’art. 38 riconosce 15 € al giorno fuori dal comune sede di lavoro (25 € all’estero).

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL Quadri e Impiegati agricoli (18 giugno 2024) non disciplina mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva: spettanza, importi e condizioni dipendono dagli accordi territoriali o aziendali.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    testo del CCNL 6 dicembre 2021 e accordo di rinnovo del 6 giugno 2024

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Quando cessa un rapporto di lavoro nei consorzi di bonifica, operano precisi termini di preavviso che dipendono dall’area di inquadramento e dall’anzianità. Il licenziamento senza giusta causa comporta conseguenze economiche e giuridiche severe per il datore di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Consorzi di Bonifica fissa all’art. 115 termini di preavviso per tipo di personale e anzianità: da 2 mesi (rimanente personale, fino a 5 anni) a 12 mesi (Quadri e impiegati direttivi, oltre 20 anni); per le dimissioni i termini sono ridotti a metà (art. 109). Il mancato rispetto del preavviso obbliga al pagamento dell’indennità sostitutiva. Il licenziamento segue le regole di legge (giusta causa, giustificato motivo soggettivo/oggettivo) e le tutele dell’art. 18 Stat. Lav. o del D.Lgs. 23/2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Base legge
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; art. 18 Stat. Lav.; D.Lgs. 23/2015

    Tabella dei preavvisi

    Preavviso di licenziamento e di dimissioni – CCNL Consorzi di bonifica (artt. 115 e 109)
    Personale Anzianità di servizio Licenziamento (art. 115) Dimissioni (metà, art. 109)
    Quadri e impiegati direttivi (area A) fino a 5 anni 4 mesi 2 mesi
    oltre 5 e fino a 10 anni 6 mesi 3 mesi
    oltre 10 e fino a 15 anni 8 mesi 4 mesi
    oltre 15 e fino a 20 anni 10 mesi 5 mesi
    oltre 20 anni 12 mesi 6 mesi
    Personale di concetto (area A) fino a 5 anni 2 mesi 1 mese
    oltre 5 e fino a 10 anni 4 mesi 2 mesi
    oltre 10 e fino a 20 anni 6 mesi 3 mesi
    oltre 20 anni 8 mesi 4 mesi
    Rimanente personale fino a 5 anni 2 mesi 1 mese
    oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 1 mese e mezzo
    oltre 10 e fino a 20 anni 4 mesi 2 mesi
    oltre 20 anni 6 mesi 3 mesi

    Fonte: CCNL 21 maggio 2025 (testo pubblicato da FAI-CISL), art. 115 per il licenziamento e art. 109 per le dimissioni, con i termini ridotti a metà. Per gli operai avventizi assunti a tempo determinato fino alla fine dei lavori, dopo 14 giorni di rapporto il preavviso è di 1 giorno (anzianità fino a un mese), 3 giorni (fino a tre mesi) e 5 giorni (oltre tre mesi) (art. 146).

    La funzione del preavviso: tutela reciproca

    Il preavviso (art. 2118 c.c.) è il periodo di tempo che intercorre tra la comunicazione di recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è tutelare entrambe le parti:

    • Il lavoratore licenziato ha il tempo di cercare un nuovo impiego, ricevendo nel frattempo la retribuzione ordinaria.
    • Il datore di lavoro che riceve le dimissioni ha il tempo di trovare e formare un sostituto, garantendo la continuità del servizio (rilevante per i consorzi di bonifica, dove la sostituzione di un operaio idraulico specializzato richiede tempo).

    Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta servizio normalmente, matura ferie e TFR, ed è coperto da tutti gli istituti contrattuali.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro preferisce non far lavorare il lavoratore nel periodo di preavviso (licenziamento in tronco senza giusta causa, oppure per comodità organizzativa), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale (come retribuzione ordinaria). È invece esente da contribuzione solo la parte eccedente i minimi contrattuali, in alcune specifiche circostanze.

    Il licenziamento: tipi e conseguenze

    Il licenziamento è l’atto con cui il datore di lavoro pone fine unilateralmente al rapporto di lavoro. La legge italiana (L. 604/1966 e art. 18 Stat. Lav. o D.Lgs. 23/2015) impone che il licenziamento sia motivato e sia preceduto (salvo giusta causa) dal preavviso. I tipi principali sono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): grave inadempimento del lavoratore che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Esempi: furto, violenze, grave insubordinazione, abbandono del posto in situazione di emergenza idraulica. Non richiede preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): comportamento colposo del lavoratore, meno grave della giusta causa. Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): ragioni organizzative o economiche del consorzio (riduzione attività, soppressione del posto). Richiede preavviso e, per organizzazioni oltre 15 dipendenti, l’obbligo di tentare la conciliazione.

    In tutti i casi, il lavoratore licenziato ha diritto a ricevere una lettera scritta con i motivi del licenziamento (art. 2, L. 604/1966) e può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione.

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo

    Il regime di tutela contro il licenziamento illegittimo dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni del consorzio:

    • Art. 18 Stat. Lav. (assunzioni prima del 7 marzo 2015 o consorzi con >15 dipendenti): reintegra in caso di licenziamento discriminatorio, ritorsivo o privo di giusta causa/giustificato motivo; in alternativa, indennità risarcitoria.
    • D.Lgs. 23/2015 (assunzioni dopo il 7 marzo 2015, «contratto a tutele crescenti»): nessuna reintegra in caso di GMO (salvo vizi formali); indennità da 6 a 36 mensilità, determinata dal giudice tenendo conto anzitutto dell’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune licenziato per GMO con preavviso
    Tizio è operaio comune di area D da 3 anni. Il consorzio decide di esternalizzare alcuni lavori di pulizia degli argini e sopprime la sua posizione (giustificato motivo oggettivo). Rientra nel «rimanente personale» con anzianità fino a 5 anni: il consorzio deve rispettare il preavviso di 2 mesi (art. 115). Se il consorzio preferisce non farlo lavorare, paga l’indennità sostitutiva. Al termine, Tizio riceve TFR, pro-rata tredicesima/quattordicesima, ferie non godute e indennità sostitutiva.
    Caia – Impiegata tecnica che si dimette
    Caia è impiegata di area A da 8 anni e decide di dimettersi per un’offerta migliore. Rientra nel personale di concetto con anzianità oltre 5 e fino a 10 anni: il preavviso di licenziamento sarebbe di 4 mesi (art. 115) e per le dimissioni è ridotto a metà, cioè 2 mesi (art. 109). Se non rispetta il preavviso, il consorzio può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità sostitutiva per i giorni non lavorati. Caia presenta le dimissioni con la procedura telematica del Ministero del Lavoro (art. 109 del CCNL e art. 26 D.Lgs. 151/2015) e concorda col consorzio la data di fine rapporto.
    Sempronio – Capo operaio licenziato per giusta causa
    Sempronio, capo operaio di area B, durante una emergenza idraulica notturna abbandona il presidio dell’impianto idrovoro senza autorizzazione, provocando un grave rischio di allagamento. Il consorzio contesta il fatto per iscritto e, dopo il contraddittorio disciplinare (obbligatorio per legge, L. 300/1970, art. 7), procede al licenziamento per giusta causa. Nessun preavviso; Sempronio riceve solo il TFR e le competenze maturate. Ha 60 giorni per impugnare il licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso di licenziamento per un operaio dei consorzi di bonifica?
    Per il «rimanente personale», che comprende gli operai, il preavviso (art. 115) è di 2 mesi fino a 5 anni di anzianità, 3 mesi oltre 5 e fino a 10 anni, 4 mesi oltre 10 e fino a 20 anni, 6 mesi oltre 20 anni. Per il personale di concetto dell’area A va da 2 a 8 mesi, per Quadri e impiegati direttivi da 4 a 12 mesi.
    Il preavviso si applica anche alle dimissioni?
    Sì, ma ridotto a metà: chi si dimette deve rispettare i termini dell’art. 115 dimezzati (art. 109), per esempio 1 mese per il rimanente personale con anzianità fino a 5 anni. Chi non li rispetta deve al consorzio l’indennità sostitutiva (art. 116).
    Cosa succede se il preavviso non viene rispettato?
    La parte che non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso non lavorati. Il datore che non concede il preavviso paga l’indennità sostitutiva al lavoratore; il lavoratore che non lo rispetta vede trattenuta l’indennità dall’ultima busta paga.
    È possibile il licenziamento senza preavviso nel CCNL Consorzi di Bonifica?
    Il licenziamento senza preavviso è possibile solo per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamenti del lavoratore talmente gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La giusta causa deve essere grave e proporzionata; un licenziamento per giusta causa non fondato espone il datore alle conseguenze reintegratorie o risarcitorie previste dall’art. 18 Stat. Lav. o dal D.Lgs. 23/2015.
    Cosa è il giustificato motivo oggettivo di licenziamento?
    Il giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 604/1966) è quello derivante da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Nei consorzi di bonifica può verificarsi in caso di riduzione dell’attività (es. crisi idrica che riduce la campagna irrigua), riorganizzazione strutturale o soppressione della posizione lavorativa. È distinto dalla colpa del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. I termini di preavviso riportati sono quelli degli artt. 109 e 115 del testo coordinato del 21 maggio 2025.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Tabelle retributive CCNL Consorzi di Bonifica 2026: minimi, parametri e aumenti

    Il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario fissa minimi tabellari su cinque aree di inquadramento (da D a AQ), con 14 mensilità annue e aumenti del 5,2% nel biennio 2025-2026 in due tranche.

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.534,16 € (Area D par. 100) a 2.868,89 € (AQ (quadri, par. 187)). La tabella completa per livello è qui sotto; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI (datoriale) · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 maggio 2025 (biennio economico 2025-2026); testo normativo 23 maggio 2023
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Mensilità annue
    14 (tredicesima + quattordicesima)
    Codice CNEL
    A131

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    AQ (quadri, par. 187) 2.868,89 €
    Area A par. 184 2.822,87 €
    Area A par. 170 2.608,08 €
    Area A par. 159 2.439,32 €
    Area A par. 157 2.408,65 €
    Area B par. 132 2.025,10 €
    Area B par. 128 1.963,73 €
    Area C par. 127 1.948,38 €
    Area C par. 122 1.871,68 €
    Area C par. 118 1.810,32 €
    Area D par. 112 1.718,28 €
    Area D par. 107 1.641,56 €
    Area D par. 104 1.595,53 €
    Area D par. 100 1.534,16 €

    Importi = retribuzione mensile per i dipendenti assunti dal 15 luglio 2000 (per chi era già in servizio a quella data valgono importi leggermente diversi per il diverso conglobamento delle voci) del CCNL dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario (SNEBI con FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL). Il rinnovo del biennio economico firmato il 21 maggio 2025 (vigenza 1/1/2025-31/12/2026, in linea col CCNL 2023-2026) ha previsto due aumenti: +3,0% da luglio 2025 e +2,2% da gennaio 2026 (quello in tabella), per un incremento complessivo dei minimi superiore al 10% nel quadriennio. Sono stati inoltre introdotti tre nuovi livelli: A par. 170, C par. 122 e D par. 117 (1.794,97 €). Ai quadri AQ spetta anche l’indennità di funzione di 140 €; gli scatti di anzianità vanno da ~38 € (D 104) a 71,32 € (AQ 187).

    Fonte: tabelle redatte da SNEBI e FLAI dopo il rinnovo del 21/5/2025 (testo coordinato CNEL A131), verificate al centesimo su due fonti professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Come si legge la struttura retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile garantita dal CCNL a ciascun lavoratore in funzione dell’area e del parametro di inquadramento. Nella busta paga si sommano:

    • Minimo tabellare: la voce principale, fissata dalla tabella contrattuale per parametro.
    • Scatti di anzianità: importi periodici maturati nel tempo (10 scatti complessivi: 6 biennali, 1 dodicennale, 3 quadriennali).
    • Terzo elemento: voce storica presente nelle tabelle di alcuni lavoratori (riconoscimento straordinario ora esteso anche ai lavoratori a tempo determinato in seguito al rinnovo 2025).
    • Eventuale superminimo individuale: concordato liberamente tra datore di lavoro e dipendente, assorbibile o non assorbibile.

    Il parametro è un indice che esprime il livello professionale: a parametro più alto corrisponde retribuzione più elevata. Il parametro 100 è la base di calcolo (operaio comune nuovo assunto); tutti gli altri livelli sono multipli proporzionali di questo valore.

    Gli aumenti del biennio 2025-2026

    Il rinnovo economico firmato il 21 maggio 2025 da SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL ha definito due tranche di aumento:

    Questi aumenti si sommano a quelli del biennio 2023-2024 (anch’essi del 5,2%), portando l’incremento quadriennale complessivo al 10,4% sulla retribuzione tabellare di riferimento. Gli aumenti si applicano proporzionalmente a tutti i parametri.

    La distinzione operai / impiegati nella retribuzione

    Nel CCNL Consorzi di Bonifica la distinzione tra operai e impiegati non segue la logica tradizionale «operai = paga oraria, impiegati = stipendio mensile»: entrambe le categorie principali percepiscono una retribuzione mensile. La differenza strutturale è nell’inquadramento:

    • Operai (aree C e D): addetti alla custodia, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (idrovore, canali, manufatti idraulici). La loro prestazione è prevalentemente fisica e tecnico-pratica.
    • Impiegati tecnici e amministrativi (aree A e B): svolgono funzioni di concetto, direttive, esecutive o di coordinamento. Hanno parametri e minimi più elevati.
    • Quadri (area AQ): dirigono settori organizzativi complessi o semplici, con autonomia decisionale, parametri più alti e tutele specifiche previste dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico area C, passaggio di scatto
    Tizio è operaio specializzato di area C con parametro 127, assunto nel 2022. Ha maturato due scatti biennali ( ciascuno). Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo tabellare base è; sommando i due scatti, la retribuzione mensile lorda raggiunge, a cui si aggiungono 14 mensilità annue.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica del 21 maggio 2025 (biennio economico 2025-2026) e al testo normativo del 23 maggio 2023. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole e maggiorazioni

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Nel CCNL CRI le ore ordinarie hanno indennità fisse di 2,50 euro l’ora di notte (22-6), 2,00 euro nei festivi e 4,50 euro nei festivi notturni (art. 57); lavoro supplementare e straordinario hanno maggiorazioni del 30% (notturno e festivo diurno) e del 50% (festivo notturno) (art. 55).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Artt. 28, 29, 55 e 57 del CCNL CRI
    Fonte
    Testo del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, 1/1/2020-31/12/2022

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL CRI riconosce il disagio con indennità fisse sulle ore ordinarie e con maggiorazioni percentuali sul lavoro supplementare e straordinario:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Ore ordinarie di notte (22-6) Indennità notturna di 2,50 € lordi l’ora (art. 57)
    Ore ordinarie in giorno festivo Indennità festiva di 2,00 € lordi l’ora (art. 57); la festività lavorata dà diritto a un riposo da fruire di norma entro 30 giorni, o alla liquidazione della giornata (art. 29)
    Ore ordinarie di notte in giorno festivo Indennità festiva notturna di 4,50 € lordi l’ora (art. 57)
    Domenica lavorata, se il riposo cade in altro giorno La domenica è considerata normale giornata di lavoro e si applica l’indennità dell’art. 57 (art. 28, comma 2)
    Supplementare o straordinario notturno / festivo diurno / festivo notturno Maggiorazione del 30% / 30% / 50% sulla quota oraria (art. 55, comma 7)
    Le indennità dell’art. 57 si applicano solo alle ore di lavoro ordinario e non si cumulano con le maggiorazioni del lavoro supplementare e straordinario, che le sostituiscono; le diverse maggiorazioni non si cumulano tra loro (art. 55, commi 8-9 e art. 57, comma 2). Il CCNL considera notturno il lavoro tra le 22 e le 6.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve l’indennità notturna di 2,50 euro l’ora prevista dall’art. 57, cioè 20,00 euro per un turno ordinario di 8 ore tutto in orario notturno; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata, se il riposo cade in altro giorno, la domenica è considerata normale giornata di lavoro e spetta l’indennità festiva di 2,00 euro l’ora (art. 28 e art. 57 del CCNL CRI).
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    No. Nel CCNL CRI le diverse maggiorazioni non sono cumulabili tra loro, e quelle del lavoro supplementare e straordinario sostituiscono le indennità fisse dell’art. 57 sulle ore ordinarie di notte e festivo (art. 55, commi 8 e 9).
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Indennità e maggiorazioni sono quelle degli artt. 28, 29, 55 e 57 del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022, letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF).

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000; il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: periodo di prova

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Periodo di prova: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie disciplina il periodo di prova con durate differenziate per area professionale, introdotte nella versione aggiornata dal rinnovo del 22 maggio 2025. La novità principale riguarda la proroga automatica al rientro dal congedo parentale.

    In sintesi

    Il CCNL prevede periodi di prova di 180 giorni per i livelli Q e A, 90 giorni per i livelli B e C, 60 giorni per i livelli D, E e F. La forma scritta è obbligatoria. La prova si sospende in caso di malattia, infortunio o congedo parentale. Il rinnovo 2025 ha introdotto 3 mesi aggiuntivi di prova al rientro dal congedo parentale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2096 c.c.; art. 10 l. 604/1966

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per area professionale — rinnovo 22 maggio 2025
    Area / Livelli Durata ordinaria Profili tipo
    Livelli Q1, Q2, A (Area 1) 180 giorni Dirigenti, responsabili di unità, specialisti senior
    Livelli B1, B2, B3, C1, C2 (Aree 2-3) 90 giorni Macchinisti, capitreno, manutentori specializzati
    Livelli D1-D3, E1-E3, F1-F2 (Aree 3-4) 60 giorni Operatori base, ausiliari, addetti pulizie

    Proroga automatica dopo congedo parentale: il rinnovo del 22 maggio 2025 ha previsto che, qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto da un periodo di congedo di maternità, paternità obbligatoria o congedo parentale, al rientro il lavoratore ha diritto a beneficiare di un ulteriore periodo di prova di 3 mesi (art. CCNL 2025, sezione normativa).

    Forma scritta: requisito inderogabile

    Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta e inserito nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti. L’art. 2096 c.c. prevede espressamente la forma scritta come requisito di validità: in mancanza, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova fin dall’inizio.

    La lettera di assunzione deve specificare:

    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la durata del periodo di prova espressa in giorni di lavoro effettivo;
    • la data di decorrenza.

    Nelle aziende del settore ferroviario, per le figure che richiedono abilitazioni specifiche (es. macchinista, personale di sicurezza), la lettera di assunzione indica anche le certificazioni da conseguire nel corso del rapporto.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Qualsiasi evento che interrompa la prestazione sospende il computo e prolunga la prova di altrettanti giorni. Le cause di sospensione riconosciute dal CCNL e dalla legge sono:

    • Malattia: certificata dal medico di base o dalla struttura sanitaria competente;
    • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: la sospensione dura per tutta la prognosi;
    • Congedo di maternità obbligatoria (d.lgs. 151/2001);
    • Congedo di paternità obbligatoria;
    • Ferie: se godute durante il periodo di prova, sospendono il computo;
    • Permessi retribuiti previsti da legge o contratto.

    La novità del rinnovo 2025 è la previsione esplicita di un’ulteriore prova di 3 mesi al rientro da congedo parentale, che si aggiunge alla sospensione già prevista per il periodo di assenza.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso (art. 2096, comma 2, c.c.). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati e all’eventuale proporzionamento di ferie, tredicesima e TFR maturati.

    Il recesso del datore non può essere:

    • Discriminatorio: per ragioni di sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche o sindacali (vietato da d.lgs. 216/2003 e Statuto dei Lavoratori);
    • Ritorsivo: in risposta all’esercizio di un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di visita medica);
    • Nullo per causa di forza maggiore durante la gravidanza: il recesso in prova è inefficace se la lavoratrice è in stato di gravidanza (art. 54 d.lgs. 151/2001).

    Superamento della prova e conferma

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha esercitato il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione formale. Il lavoratore acquista da quel momento tutte le tutele contrattuali e di legge, incluse quelle in materia di licenziamento (l. 604/1966 e, per le aziende con più di 15 dipendenti, le tutele reintegratorie o indennitarie previste dal jobs act).

    Il periodo di prova positivamente superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti: scatti biennali, maturazione delle ferie, calcolo del comporto malattia, preavviso in caso di successivo licenziamento e base di calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio — Macchinista in prova, malattia che sospende il termine

    Tizio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 al termine). Il patto di prova prevede 90 giorni. Al 45° giorno è in malattia per 15 giorni. La prova si prolunga di 15 giorni: invece di concludersi al 90° giorno lavorativo dall’assunzione, si conclude al 105° giorno effettivo di lavoro. Il datore non può interrompere il rapporto adducendo il mancato svolgimento della prova durante la malattia.

    Caia — Rientro da maternità e prova aggiuntiva (novità 2025)

    Caia è assunta al livello C1 per la funzione di manutentrice specializzata. Dopo 30 giorni di prova va in congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). Al rientro, il CCNL rinnovato nel 2025 le attribuisce un ulteriore periodo di prova di 3 mesi. Caia, informata dalla Fit-Cisl, sa che questo periodo supplementare non è una proroga della prova originaria ma un istituto distinto: se al termine anche di questi 3 mesi non c’è recesso, è confermata a tempo indeterminato.

    Sempronio — Recesso datoriale contestato in prova

    Sempronio, ausiliario F2, riceve il recesso in prova al 50° giorno (prova di 60 giorni). Pochi giorni prima aveva denunciato all’ANSFISA una criticità di sicurezza nell’impianto. Sempronio si rivolge all’Orsa Ferrovie per contestare il carattere ritorsivo del recesso. Il sindacato avvia una procedura di conciliazione. Se viene accertato il nesso causale con la denuncia, il recesso può essere dichiarato nullo dal giudice del lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un macchinista (livello B1)?
    Per i livelli B e C il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie prevede un periodo di prova di 90 giorni di lavoro effettivo. Malattia, infortunio e congedo parentale sospendono il computo e prolungano la prova di altrettanti giorni.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, il CCNL impone la forma scritta come condizione di validità del patto di prova (art. 2096 c.c.). In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    Cosa cambia dopo il congedo parentale rispetto alla prova?
    Il rinnovo del 2025 ha introdotto che, al rientro da un congedo di maternità, paternità obbligatoria o parentale, il lavoratore beneficia di ulteriori 3 mesi di prova integrata. Si tratta di una novità che permette al datore di valutare la prestazione effettiva dopo l’assenza prolungata.
    Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
    Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
    Il periodo di prova si computa nell’anzianità?
    Sì, una volta superato positivamente il periodo di prova, i giorni di prova sono computati nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali: scatti biennali, ferie, comporto malattia, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: preavviso e licenziamento

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Preavviso e licenziamento: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il licenziamento e le dimissioni nel settore ferroviario seguono le regole generali del diritto del lavoro, con alcune specificità legate alle mansioni di sicurezza e alla disciplina del personale di condotta. Il CCNL Mobilità/Area AF fissa i termini di preavviso in base al livello professionale (art. 54): 4 mesi per i Quadri e il livello A, 3 mesi per i livelli B e C, 2 mesi per i livelli D, E e F.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie (art. 54) fissa il preavviso in base al livello, senza scaglioni di anzianità: 4 mesi per Quadri e livello A, 3 mesi per B e C, 2 mesi per D, E e F. Valgono per il datore e per il lavoratore. Il personale di condotta ha tutele aggiuntive in caso di sopravvenuta inidoneità. La Stop Work Authority introdotta dal rinnovo 2025 tutela chi ferma il servizio per ragioni di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2118-2119 c.c.; l. 604/1966; l. 300/1970 (Statuto); d.lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello — CCNL Mobilità/Area AF, art. 54
    Livello professionale Durata del preavviso
    Quadri e livello A 4 mesi
    Livelli B e C 3 mesi
    Livelli D, E e F 2 mesi

    Fonte: art. 54 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025. La durata dipende solo dal livello, non dall’anzianità. Vale per il lavoratore a tempo indeterminato non in prova, salvo il licenziamento per giusta causa; chi recede senza rispettare il termine paga all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, assegni ad personam, indennità di funzione dei Quadri e salario professionale, ai sensi dell’art. 68). Non c’è preavviso, né indennità, per il personale che passa dall’azienda cedente a quella subentrante in caso di cambio appalto o subentro (art. 16, punto 2.3). Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.

    Il preavviso: principi generali

    L’obbligo di preavviso è sancito dall’art. 2118 c.c. e serve a garantire alla controparte il tempo necessario per riorganizzarsi: per il lavoratore, per cercare una nuova occupazione; per il datore, per trovare un sostituto.

    Durante il periodo di preavviso:

    • il rapporto di lavoro continua in tutti i suoi effetti;
    • il lavoratore continua a percepire la retribuzione ordinaria;
    • maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
    • il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, pagando comunque l’indennità sostitutiva.

    Se il preavviso non viene rispettato dalla parte che recede, questa deve all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni (incluse le voci fisse mensili) che sarebbero spettate nel periodo di preavviso non dato.

    Giusta causa e giustificato motivo

    La l. 604/1966 distingue due tipologie di licenziamento legittimo:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Nel settore ferroviario, esempi tipici sono: abbandono del posto di guida durante il servizio; falsificazione del registro di servizio; conduzione del treno in stato di ebbrezza; violazione deliberata e consapevole delle norme di sicurezza dell’esercizio.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave degli obblighi contrattuali (es. assenze ripetute ingiustificate, inosservanza delle procedure operative). Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (es. soppressione del posto, riorganizzazione); include la sopravvenuta inidoneità alla condotta se la ricollocazione non è possibile. Richiede preavviso.

    Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell’azienda (regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le assunzioni precedenti al 7 marzo 2015; regime del d.lgs. 23/2015 per le assunzioni successive).

    Stop Work Authority: tutela dal licenziamento ritorsivo

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la Stop Work Authority: il lavoratore ferroviario ha il diritto di abbandonare il servizio o fermare il treno in presenza di un rischio concreto e imminente per la sicurezza propria, dei passeggeri o di terzi, senza che questo possa essere considerato abbandono del posto o inadempimento contrattuale.

    Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non determini:

    • provvedimenti disciplinari;
    • licenziamento;
    • qualsiasi pregiudizio alla carriera del lavoratore.

    È una tutela significativa per il personale di condotta, che opera in condizioni di sicurezza critica e che in passato poteva essere soggetto a pressioni per non interrompere il servizio anche in presenza di rischi.

    Casi pratici

    Tizio — Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: inidoneità

    Tizio, macchinista inquadrato al livello B, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta. L’azienda avvia la procedura di repêchage: individua una posizione disponibile al livello C1 (manutentore), ma Tizio rifiuta la ricollocazione perché la retribuzione è inferiore. Il datore, dopo le procedure previste dalla legge (tentativo di conciliazione, comunicazione motivata), procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 3 mesi (livello B, art. 54). Tizio riceve l’indennità sostitutiva se non lavora nel periodo di preavviso.

    Caia — Stop Work Authority e contestazione disciplinare

    Caia, capotreno, interrompe un servizio notturno riscontrando anomalie sul convoglio che le fanno ritenere compromessa la sicurezza. L’azienda, inizialmente, avvia una contestazione disciplinare per «interruzione non autorizzata del servizio». Caia, assistita dalla Fit-Cisl, eccepisce il diritto alla Stop Work Authority introdotto dal rinnovo 2025. La contestazione viene ritirata e il comportamento di Caia viene considerato conforme alle procedure di sicurezza.

    Sempronio — Dimissioni con preavviso

    Sempronio, operatore di manutenzione inquadrato al livello D, decide di dimettersi per trasferirsi in altra regione. Il preavviso contrattuale per il suo livello è di 2 mesi (art. 54), qualunque sia l’anzianità. Sempronio comunica le dimissioni in forma scritta (obbligatoria per legge tramite il portale del Ministero del Lavoro). Durante il preavviso continua a lavorare regolarmente. Nella busta paga di liquidazione riceve TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e le ferie non godute indennizzate.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un macchinista?
    Dipende dal livello di inquadramento, non dalla mansione: 4 mesi per Quadri e livello A, 3 mesi per B e C, 2 mesi per D, E e F (art. 54). L’anzianità non conta. Valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni (incluse le voci fisse) del periodo di preavviso non dato. Il lavoratore ha diritto anche ai ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR maturati nel periodo.
    Il licenziamento per abbandono del posto di guida è giusta causa?
    Generalmente sì, se l’abbandono avviene in condizioni che compromettono la sicurezza e senza giustificazione. Tuttavia, l’esercizio della Stop Work Authority (rinnovo 2025) esclude la qualificazione come abbandono del posto quando vi sia un rischio concreto di sicurezza.
    Come funziona il licenziamento per sopravvenuta inidoneità?
    La perdita definitiva dell’idoneità alla condotta può costituire giustificato motivo oggettivo. Il datore deve prima verificare la possibilità di ricollocazione in mansioni compatibili; solo se impossibile può procedere al licenziamento.
    Le dimissioni richiedono forma scritta?
    Sì. La l. 92/2012 impone le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronato/sindacato), a pena di inefficacia. Per le dimissioni durante la gravidanza o fino all’anno di vita del figlio è richiesta anche la convalida dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025. I termini di preavviso nella tabella sono quelli dell’art. 54 del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.