Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 126/2016 – Legittimazione esclusiva dello Stato sul danno ambientale

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    La Corte dichiara non fondata la questione: la norma che riserva allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale non viola la Costituzione, restando salvi i diritti risarcitori delle altre vittime per i danni propri.

    Di cosa si tratta

    Il codice dell’ambiente attribuisce allo Stato, e non alle Regioni o agli enti locali, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio. Nel processo penale per i fatti del Poligono di Quirra, la Regione Sardegna voleva costituirsi parte civile per il danno ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 311, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, su sollevazione del Tribunale ordinario di Lanusei. Secondo il rimettente l’accentramento in capo allo Stato comprometterebbe la tutela della collettività.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la riserva allo Stato della legittimazione ad agire per il danno ambientale in senso unitario non lede gli enti territoriali, che restano comunque legittimati ad agire per i danni specifici e ulteriori subiti, e non determina alcun deficit di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    Riservare allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio è scelta non irragionevole, coerente con la natura unitaria del bene ambiente; le Regioni e gli enti locali conservano comunque la tutela dei diritti e degli interessi propri eventualmente lesi.

    Domande e risposte

    Chi può chiedere il risarcimento del danno ambientale?

    Per il danno ambientale in senso proprio la legittimazione è riservata allo Stato; gli altri soggetti possono agire per i danni specifici da loro direttamente subiti.

    La Regione Sardegna poteva costituirsi parte civile?

    Non per il danno ambientale unitario riservato allo Stato; la Corte ha ritenuto legittima questa riserva.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte ha confermato la legittimità dell’art. 311, comma 1, del codice dell’ambiente.

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  • Corte cost. n. 125/2016 – Sospensione dell’esecuzione della pena e furto con strappo

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    La Corte dichiara illegittima la norma che vietava la sospensione dell’esecuzione della pena per chi è condannato per furto con strappo: il divieto era irragionevole e violava il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Quando una pena detentiva è breve, di regola l’esecuzione può essere sospesa per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa. La legge aveva però escluso da questa possibilità alcuni reati, tra cui il furto con strappo, sulla base di una presunzione di pericolosità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su sollevazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli. Il rimettente lamentava una presunzione di pericolosità aprioristica e irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.

    Il principio

    L’automatica esclusione del beneficio della sospensione dell’esecuzione per il furto con strappo è manifestamente irragionevole e contraria al principio di uguaglianza: non sussiste una pericolosità tale da giustificare un trattamento deteriore rispetto agli altri reati di gravità comparabile.

    Domande e risposte

    Che cosa è la sospensione dell’esecuzione della pena?

    È il meccanismo che, per le pene detentive brevi, sospende l’ingresso in carcere per dare al condannato la possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione.

    Perché era stato escluso il furto con strappo?

    Perché la legge del 2008 aveva inserito questo reato tra quelli per cui valeva una presunzione di pericolosità del condannato.

    Che cosa cambia dopo la decisione?

    Anche chi è condannato per furto con strappo può ottenere la sospensione dell’esecuzione, come per gli altri reati non esclusi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 75/2016 – Diritti di rogito dei segretari comunali in Trentino-Alto Adige

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    Con la sentenza n. 75 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Trentino-Alto Adige sui diritti di rogito dei segretari comunali, dichiarando estinto il giudizio sulla parte oggetto di rinuncia. La disciplina regionale non viola il coordinamento della finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    I segretari comunali che rogano atti per il Comune hanno diritto a una quota dei proventi dei diritti di segreteria. La legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11 del 2014 attribuiva loro il 75 per cento di tali proventi, entro il limite di un quinto dello stipendio. Il Governo riteneva che così si estendesse il beneficio anche ai segretari dirigenti, in contrasto con la norma statale e con il coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 e 16 della legge regionale n. 11 del 2014, per violazione dello statuto speciale e degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, della Costituzione. Sull’art. 16 (commissioni per i referendum a Bolzano) il Governo ha poi rinunciato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 11 e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 16, per effetto della rinuncia accettata dalla Regione. Nel territorio regionale la finanza locale grava sulle Province, non sullo Stato: lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni, non può dettare norme di coordinamento finanziario.

    Il principio

    Quando lo Stato non concorre al finanziamento di un comparto di spesa di un ente ad autonomia speciale, non ha titolo per imporvi norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato non poteva imporre la sua regola?

    Perché in Trentino-Alto Adige il finanziamento dei Comuni è a carico delle Province: senza concorso statale alla spesa, manca il titolo per il coordinamento finanziario.

    La norma regionale costa di più allo Stato?

    No. Secondo la Corte la disciplina regionale comporta per le finanze comunali un onere non superiore a quello della norma statale, riconoscendo solo il 75 per cento del diritto di rogito.

    Cosa è successo all’art. 16 sulle commissioni referendarie?

    Il Governo vi ha rinunciato e la Regione ha accettato: la Corte ha dichiarato estinto il processo su quella parte.

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  • Corte cost. n. 124/2016 – Ambiti territoriali di caccia in Toscana e dimensione subprovinciale

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    La Corte dichiara illegittime le norme della Regione Toscana sugli ambiti territoriali di caccia, perché in contrasto con la dimensione subprovinciale degli ambiti prevista dalla legge statale di principio in materia.

    Di cosa si tratta

    La legge statale n. 157 del 1992 stabilisce, come principio fondamentale, che la gestione della caccia avvenga per ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensione subprovinciale. La Regione Toscana aveva ridisegnato i propri ambiti in modo incompatibile con questo criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 88; nel corso del giudizio la questione è stata trasferita sul testo modificato dalla sopravvenuta legge regionale n. 32 del 2015 (art. 11, commi 2 e 3, della legge reg. n. 3 del 1994), per contrasto con la legge statale di principio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere e, trasferita la questione sullo ius superveniens, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, nel testo modificato dalla legge reg. n. 32 del 2015.

    Il principio

    La dimensione subprovinciale degli ambiti territoriali di caccia è un principio fondamentale fissato dalla legislazione statale: la Regione non può discostarsene, perché tale criterio incide direttamente sull’organizzazione amministrativa della gestione venatoria.

    Domande e risposte

    Che cosa sono gli ambiti territoriali di caccia?

    Sono le aree, di dimensione subprovinciale, entro le quali la legge organizza la gestione programmata della caccia e della fauna selvatica.

    Perché la legge toscana è stata bocciata?

    Perché si poneva in contrasto con il principio statale che impone una dimensione subprovinciale degli ambiti.

    Su quale testo si è pronunciata la Corte?

    Sul testo risultante dalle modifiche della legge reg. Toscana n. 32 del 2015, su cui è stata trasferita la questione originaria.

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  • Corte cost. n. 74/2016 – Recidiva reiterata e attenuante della collaborazione nel narcotraffico

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    Con la sentenza n. 74 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di far prevalere l’attenuante della collaborazione nei reati di stupefacenti sulla recidiva reiterata. Il giudice torna così libero di valorizzare il ravvedimento di chi collabora con la giustizia, anche se recidivo.

    Di cosa si tratta

    Chi commette un reato in materia di droga e poi si adopera concretamente per evitare conseguenze ulteriori — ad esempio aiutando la polizia o la magistratura — può ottenere una forte riduzione di pena (da metà a due terzi) grazie all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quando però l’imputato è recidivo reiterato, una regola del codice penale impediva al giudice di far «pesare» questa attenuante più della recidiva, azzerando di fatto il vantaggio per chi collabora.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Ancona ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. I parametri richiamati erano l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (funzione rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 Cost., assorbendo la censura relativa all’art. 27. Il divieto frustrava in modo manifestamente irragionevole la ratio premiale dell’attenuante, perché faceva venir meno proprio l’incentivo a collaborare sul quale il legislatore aveva fatto affidamento.

    Il principio

    Una rigida presunzione di pericolosità basata sulla recidiva reiterata non può cancellare il rilievo della condotta successiva al reato: la collaborazione, proiettata verso il futuro, può segnare una discontinuità nella personalità del reo e va valutata dal giudice nel bilanciamento delle circostanze.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi collabora con la giustizia nei reati di droga?

    Il giudice può nuovamente far prevalere l’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata, riconoscendo la riduzione di pena anche al recidivo che si è adoperato concretamente.

    La recidiva sparisce automaticamente?

    No. La Corte non elimina la recidiva: restituisce al giudice il potere di bilanciare le circostanze, valutando caso per caso se l’attenuante prevalga.

    Perché la norma è stata ritenuta irragionevole?

    Perché rendeva inutile per il recidivo reiterato qualsiasi collaborazione, vanificando lo scopo premiale che il legislatore stesso aveva voluto introdurre.

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  • Corte cost. n. 123/2016 – Estinzione parziale dopo la rinuncia della Regione Lombardia

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    La Corte dichiara estinto il processo limitatamente a una delle questioni promosse dalla Regione Lombardia, in seguito alla rinuncia accettata dal Governo, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In corso di giudizio la Regione ha rinunciato a una delle censure, mentre le altre restano da decidere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto della rinuncia era la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), promossa in via principale dalla Regione Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni e ha dichiarato estinto il processo relativo alla sola questione sull’art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014, per effetto della rinuncia accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo limitatamente alle questioni rinunciate, ferma restando la trattazione separata delle altre.

    Domande e risposte

    Che cosa significa estinzione parziale?

    Significa che la Corte chiude il giudizio solo su alcune questioni (quelle rinunciate), mentre le altre vengono decise con pronunce successive.

    Quale norma riguardava la rinuncia?

    L’art. 1, comma 20, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

    C’è stata una decisione nel merito?

    No, non per la questione rinunciata: su di essa la Corte non si è pronunciata.

  • Corte cost. n. 122/2016 – Dimezzamento del compenso del difensore nel gratuito patrocinio

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    La Corte dichiara manifestamente infondate e in parte inammissibili le questioni: la riduzione alla metà del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non viola la Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Chi difende una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) riceve un compenso ridotto della metà rispetto alle tariffe ordinarie. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo riteneva che questa regola penalizzasse l’avvocato e la parte non abbiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 3, 24 e 111 Cost., richiamando i propri precedenti: la disciplina del patrocinio dei non abbienti ha peculiari connotati pubblicistici e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di spese di giustizia. Le censure relative agli artt. 1, 35 e 36 Cost. e quella subordinata (additiva) sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

    Il principio

    Il dimezzamento del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non è irragionevole: il legislatore può derogare ai minimi tariffari, e gli eventuali svantaggi pratici per la parte non abbiente sono meri inconvenienti di fatto, irrilevanti nel giudizio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Di quanto si riduce il compenso del difensore?

    Della metà rispetto alle tariffe professionali, ai sensi dell’art. 130 del Testo unico spese di giustizia.

    Perché la riduzione è legittima?

    Perché il patrocinio dei non abbienti ha natura pubblicistica e il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare compensi e spese di giustizia.

    La Corte ha imposto un’eccezione quando le spese sono recuperabili dal soccombente?

    No: ha dichiarato inammissibile la richiesta additiva, non trattandosi di soluzione costituzionalmente obbligata.

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  • Corte cost. n. 121/2016 – Deposito dell’appello tributario e inammissibilità

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    La Corte dichiara non fondata la questione: l’inammissibilità dell’appello tributario per omesso deposito di copia presso la Commissione di primo grado, quando la notifica non avviene tramite ufficiale giudiziario, non viola il diritto di difesa né la parità delle parti.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario, fino alla riforma del 2014, chi proponeva appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario doveva anche depositare copia dell’atto presso la Commissione tributaria provinciale, a pena di inammissibilità. La Commissione tributaria regionale del Lazio dubitava che tale onere, gravante di fatto sul solo contribuente, fosse costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, su sollevazione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Il rimettente lamentava la disparità rispetto all’Amministrazione, che notifica tramite messo notificatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’onere, non eccessivamente gravoso, è giustificato dallo scopo di evitare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il messo notificatore è equiparato all’ufficiale giudiziario perché anch’esso obbligato, ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ., a dare avviso al giudice a quo; inoltre la comparazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria riguarda parti non omogenee.

    Il principio

    Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel conformare gli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza: l’onere di deposito dell’appello tributario, scelto liberamente dall’appellante che rinuncia all’ufficiale giudiziario, non rende eccessivamente difficile la difesa.

    Domande e risposte

    Chi era tenuto a depositare la copia dell’appello?

    La parte che notificava l’appello senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario, del messo notificatore o del difensore: in pratica, soprattutto il contribuente che agiva personalmente.

    Perché la norma non è incostituzionale?

    Perché l’onere è ragionevole, serve a evitare erronee attestazioni di giudicato ed è conseguenza di una libera scelta dell’appellante.

    Questa regola vale ancora oggi?

    No: il d.lgs. n. 175 del 2014 ha soppresso quel periodo dell’art. 53; la norma censurata si applicava però agli appelli proposti prima del 13 dicembre 2014.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 120/2016 – Raddoppio del contributo unificato e improcedibilità dell’appello

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    La Corte dichiara non fondata la questione: il raddoppio del contributo unificato che colpisce l’appello dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell’appellante non viola il principio di uguaglianza, perché non è comparabile alla cancellazione della causa dal ruolo.

    Di cosa si tratta

    Quando un’impugnazione viene respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto (il cosiddetto «raddoppio»). La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo aggravio fosse legittimo quando l’appello è improcedibile per la mancata comparizione dell’appellante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevato dalla Corte d’appello di Firenze. Secondo il rimettente vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla cancellazione della causa dal ruolo (artt. 181 e 309 cod. proc. civ.), che non comporta il raddoppio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 53 Cost. (motivazione carente) e non fondata quella riferita all’art. 3 Cost. Le situazioni confrontate non sono omogenee: l’improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ. riguarda il solo appellante e mira a scoraggiare impugnazioni pretestuose, mentre la cancellazione dal ruolo presuppone la mancata comparizione di tutte le parti, indice di un disinteresse comune o di un accordo.

    Il principio

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo agli esiti negativi dell’appello (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e ha funzione deterrente verso le impugnazioni dilatorie: per questo non è irragionevole la mancata applicazione nei casi di estinzione per cancellazione della causa dal ruolo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «raddoppio» del contributo unificato?

    È un importo ulteriore, pari al contributo già versato, dovuto da chi propone un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile.

    Perché non si applica alla cancellazione della causa dal ruolo?

    Perché quella ipotesi presuppone la mancata comparizione di tutte le parti, segno di disinteresse comune, e non la condotta unilaterale dell’appellante che il raddoppio intende scoraggiare.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte ha ritenuto la disposizione conforme alla Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 119/2016 – Estinzione del processo dopo la rinuncia della Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo perché la Regione autonoma Valle d’Aosta ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. Non c’è quindi alcuna decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) in materia di finanza pubblica. Dopo un accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione ha deciso di rinunciare al giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione aveva censurato l’art. 1, commi 400, 401, 403 e 417, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, oltre che alle norme dello Statuto speciale della Valle d’Aosta. Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha preso atto che la Regione ha rinunciato al ricorso, in ragione dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 2015, e che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sul merito delle questioni.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte?

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: non ha esaminato se le norme impugnate fossero o meno legittime.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia, dopo un accordo in materia di finanza pubblica.

    La norma impugnata resta in vigore?

    Sì: non essendoci una pronuncia nel merito, le disposizioni della legge di stabilità 2015 non sono state toccate da questa decisione.

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  • Il vicino passa da sempre sul mio terreno: ha acquisito una servitù di passaggio o posso impedirglielo?

    Risposta secca. Il fatto che il vicino passi sul tuo terreno “da sempre” non basta, da solo, a dargli un diritto. La servitù di passaggio si acquista per usucapione (vent’anni) solo se esistono opere visibili e permanenti destinate al passaggio (una strada, un sentiero selciato, un cancello). Se invece lo hai semplicemente tollerato per cortesia, il vicino non acquista nulla, per quanto tempo sia trascorso. Qui vediamo come capire in quale caso ti trovi e come difenderti.

    Come si acquista (davvero) una servitù di passaggio

    Una servitù di passaggio non nasce dal semplice fatto che qualcuno cammini sul tuo terreno. Il Codice civile prevede modi precisi con cui questo diritto può sorgere:

    • Per titolo: un contratto scritto (atto notarile) o un testamento con cui il proprietario costituisce la servitù a favore del fondo del vicino. È il modo più chiaro e si verifica sui documenti.
    • Per usucapione: il possesso continuato per vent’anni del passaggio (art. 1158 c.c.). Attenzione: non basta passare per vent’anni; servono ulteriori condizioni che vediamo subito.
    • Per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.): quando due fondi prima appartenevano allo stesso proprietario, che aveva creato uno stato di cose visibile per cui un fondo serviva l’altro, e poi i fondi sono passati a proprietari diversi.

    In tutti questi casi, prima di dare per scontato che il vicino “ha un diritto”, occorre verificare se ricorre davvero uno di questi presupposti. Molto spesso non ricorre nessuno.

    La chiave: la servitù deve essere “apparente” (opere visibili)

    Questo è il punto decisivo che molti ignorano. L’art. 1061 c.c. stabilisce che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione né per destinazione del padre di famiglia. Sono non apparenti le servitù quando non vi sono opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.

    Tradotto: per usucapire una servitù di passaggio non basta che il vicino abbia camminato sul tuo terreno per vent’anni. Devono esistere opere visibili e permanenti destinate proprio a quel passaggio. Per esempio:

    • una strada o una carrareccia tracciata e mantenuta;
    • un sentiero selciato, lastricato o comunque sistemato in modo stabile;
    • un cancello, una rampa, un ponticello, una scala costruiti per accedere;
    • una pavimentazione o una massicciata che rendono evidente il transito.

    La ragione è di buon senso: queste opere servono ad avvertire il proprietario del terreno che un terzo sta esercitando un diritto sul suo fondo, così che possa reagire e interrompere il possesso prima che maturino i vent’anni. Se il passaggio avviene senza opere visibili e permanenti – il vicino attraversa il prato, taglia per il bosco, passa sull’erba – la servitù non si usucapisce, per quanti anni siano trascorsi.

    Prima conclusione pratica: guarda il tuo terreno. Se non ci sono opere stabili dedicate al passaggio, il rischio che il vicino abbia “acquisito” una servitù è molto basso.

    Tolleranza per cortesia: non fa acquisire nulla (art. 1144)

    C’è un secondo filtro fondamentale. L’art. 1144 c.c. dispone che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso. È la differenza tra “tollerare” e “subire un possesso”.

    Se hai lasciato passare il vicino per buon vicinato, per cortesia, per amicizia – magari saltuariamente, senza che lui rivendicasse un diritto – quei passaggi sono atti di mera tolleranza. Non costruiscono alcun possesso utile all’usucapione, e quindi il vicino non acquista nulla, neanche dopo molti anni.

    Come si distingue la tolleranza dal possesso vero e proprio?

    • Tolleranza: passaggio occasionale, sporadico, nato da rapporti di amicizia o cortesia, che incide poco sul tuo terreno e che tu consenti per gentilezza. Più il rapporto è di mera buona vicinanza (e non di parentela) e più la situazione si protrae nel tempo, più è difficile per chi passa sostenere che era “tolleranza”; ma il passaggio sporadico e di modesto disturbo resta indizio di tolleranza.
    • Possesso: il vicino si comporta stabilmente come titolare di un diritto di passaggio, in modo continuo e a tua “insaputa” nel senso che non ti chiede il permesso, manifestando di esercitare un proprio diritto e non una concessione tua.

    La distinzione non è automatica e dipende dai fatti concreti: per questo conviene, se il passaggio nasce da cortesia, non lasciare equivoci e mettere per iscritto che si tratta di una concessione revocabile.

    Il caso del fondo intercluso: il passaggio coattivo (art. 1051)

    Esiste un caso in cui il vicino può pretendere il passaggio anche senza averlo usucapito: il fondo intercluso. L’art. 1051 c.c. prevede che il proprietario di un fondo circondato da fondi altrui, che non ha accesso alla via pubblica e non può procurarselo senza spesa o disagio eccessivi, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione o il conveniente uso del proprio fondo.

    Ma attenzione alle differenze rispetto all’usucapione:

    • Il passaggio coattivo non è gratuito: chi lo ottiene deve pagare un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio (art. 1053 c.c.).
    • Il passaggio va collocato dove l’accesso alla via pubblica è più breve e arreca minor danno al fondo su cui è consentito.
    • Non è qualcosa che il vicino “ha già” perché passa da anni: è un diritto da far valere, di regola davanti al giudice, con la relativa indennità.

    Quindi, se il fondo del vicino è davvero intercluso, anche bloccando il passaggio di fatto rischi che lui ottenga comunque il passaggio coattivo (pagando l’indennità). Se invece il suo fondo ha già un’uscita sulla strada, questo presupposto non c’è.

    Come impedirlo se non c’è servitù

    Se, fatte le verifiche sopra (niente titolo, niente opere visibili, solo tolleranza, fondo non intercluso), concludi che non esiste alcuna servitù, hai vari strumenti per affermare che il tuo terreno è libero:

    1. Diffida scritta. Contesta formalmente il passaggio con una lettera (meglio raccomandata o PEC), chiarendo che finora hai solo tollerato e che da quel momento non autorizzi più il transito. Serve anche a togliere ogni dubbio sulla natura “tollerata” dei passaggi passati.
    2. Interruzione del possesso. Se ci sono opere visibili e temi che il tempo stia maturando, agisci concretamente: nega il passaggio, recinta, installa un cancello o una barriera. Interrompere il possesso prima dei vent’anni impedisce che l’usucapione si compia.
    3. Azione negatoria (art. 949 c.c.). È l’azione con cui il proprietario chiede al giudice di accertare che il fondo è libero da servitù e, se ci sono molestie o turbative, di farle cessare. In questa azione si presume che il fondo sia libero da pesi: tocca al vicino dimostrare di avere un diritto.

    Se invece il vicino ha già usucapito (opere visibili e permanenti più vent’anni di possesso non tollerato), la situazione è molto più difficile: il diritto potrebbe essersi consolidato e l’azione per negarlo rischia di non avere successo. Per questo conta moltissimo agire per tempo.

    Agisci prima dei 20 anni

    Il messaggio più importante: il tempo gioca contro di te solo se ci sono opere visibili. In quel caso ogni anno che passa avvicina il vicino al traguardo dei vent’anni. Se ti accorgi che esiste un’opera stabile destinata al passaggio (una strada, un cancello, una rampa) e che il vicino la usa come se ne avesse diritto, non aspettare: una diffida e, se serve, l’interruzione del possesso o l’azione negatoria bloccano la maturazione dell’usucapione.

    Se invece il passaggio è senza opere e nato da cortesia, hai più margine, ma conviene comunque mettere per iscritto che si tratta di tolleranza revocabile, per evitare che domani qualcuno tenti di trasformare quella cortesia in un “diritto”.

    Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

    Tizio possiede un terreno agricolo. Da molti anni il vicino Caio lo attraversa per raggiungere il proprio campo. Tizio si chiede se Caio abbia ormai “acquisito” una servitù di passaggio.

    Primo controllo: ci sono opere visibili e permanenti? Caio passa semplicemente sull’erba, senza strade, sentieri lastricati o cancelli. In assenza di opere apparenti, ai sensi dell’art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita: per quanti anni Caio sia passato, non ha acquistato nulla.

    Secondo controllo: che natura avevano i passaggi? Tizio aveva lasciato passare Caio per buon vicinato, senza che Caio rivendicasse un diritto. Sono atti di mera tolleranza (art. 1144 c.c.), che non fondano alcun possesso utile.

    Terzo controllo: il fondo di Caio è intercluso? No: Caio ha un accesso diretto sulla strada comunale dall’altro lato. Quindi non può nemmeno pretendere un passaggio coattivo ex art. 1051 c.c.

    Conclusione: Tizio invia a Caio una diffida scritta in cui chiarisce che i passaggi erano tollerati e che non li autorizza più, e installa un cancello al confine. Se Caio insistesse rivendicando un diritto, Tizio potrebbe agire con l’azione negatoria (art. 949 c.c.) per far accertare che il suo terreno è libero da servitù.

    Cambiamo lo scenario con Sempronio: a differenza di Caio, da oltre vent’anni attraversa il fondo di Tizio su una strada selciata che lui stesso ha costruito e mantenuto, comportandosi come titolare di un diritto e senza chiedere permesso. Qui esistono opere visibili e permanenti e un possesso non tollerato: la posizione di Tizio è molto più debole, perché la servitù potrebbe essersi già usucapita. È il caso in cui agire prima sarebbe stato decisivo.

    Questa guida ha scopo informativo e divulgativo e non sostituisce il parere di un professionista abilitato sul caso concreto, che dipende sempre dai documenti e dai fatti specifici.

  • Il vicino ha spostato la recinzione e si è preso un pezzo del mio terreno: come riprendo i miei metri?

    Risposta secca. Dipende da cosa è in discussione. Se non si capisce con precisione dove passa il confine (mappe diverse, segni spostati nel tempo), si usa l’azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.): il giudice accerta la linea e, se serve, ti restituisce la striscia occupata. Se invece il vicino ha occupato una porzione certa e identificata del tuo terreno, l’azione corretta è la rivendicazione (art. 948 c.c.), più gravosa perché devi provare in modo rigoroso che quel pezzo è tuo. Attenzione: la mappa catastale da sola non basta a stabilire il confine, e se il vicino possiede la striscia da oltre vent’anni potrebbe averla usucapita. Muoviti per tempo.

    Confine incerto o terreno occupato? Due azioni diverse

    Il primo errore di chi subisce uno sconfinamento è scegliere l’azione sbagliata. Non esiste un’unica “causa per il confine”: la legge prevede tre rimedi distinti, e ognuno presuppone una situazione diversa. Sceglierlo male significa rischiare il rigetto della domanda dopo anni di causa.

    Azione Quando si usa Cosa devi provare
    Regolamento di confini (art. 950) Il confine è incerto: non si sa con precisione dove passa la linea. Le parti non litigano sul fatto di essere proprietari, ma su dove finisce un fondo e inizia l’altro. Onere ripartito: entrambe le parti devono portare ogni elemento utile a individuare la linea esatta.
    Rivendicazione (art. 948) Il vicino ha occupato una porzione certa e identificata del tuo terreno; il confine non è in dubbio, è in dubbio chi sia il proprietario di quel pezzo. Prova rigorosa della tua proprietà (la cosiddetta probatio diabolica), anche risalendo agli acquisti o all’usucapione.
    Apposizione di termini (art. 951) Il confine è certo e non contestato, ma mancano o sono spariti i segni (cippi, paletti, picchetti). Si chiede solo di rimetterli al posto giusto. Poco: il confine è pacifico. Si discute solo della collocazione materiale dei segni.

    La distinzione pratica è questa: ti chiedi dove passa il confine (incertezza) oppure sai dove passa e il vicino se l’è preso lo stesso (occupazione di porzione certa). Nel primo caso vai di regolamento di confini, nel secondo di rivendica.

    L’azione di regolamento di confini (art. 950)

    È il rimedio pensato proprio per il confine “litigioso”. La Cassazione la inquadra come una vindicatio incertae partis: si chiede al giudice di stabilire la linea che divide i due fondi quando questa è oggettivamente o soggettivamente incerta. Non si discutono i titoli di proprietà (chi è proprietario di cosa è pacifico), ma soltanto dove cade la linea di demarcazione.

    Il vantaggio per chi ha subito lo sconfinamento è doppio. Primo: l’onere della prova è ripartito tra le parti. A differenza della rivendica, qui non sei tu da solo a dover provare tutto; il giudice non è vincolato al principio per cui se l’attore non prova il convenuto vince, e deve determinare il confine con ogni mezzo, in primis tramite la consulenza tecnica d’ufficio (CTU), cioè il rilievo del tecnico nominato dal tribunale. Secondo: anche se l’azione serve a ricognire il confine, ha natura anche recuperatoria. Significa che, una volta accertata la linea, il giudice può ordinare al vicino di rilasciarti la porzione che occupava indebitamente. Riprendi i metri, non solo una linea sulla carta.

    La Cassazione ha chiarito che chi lamenta un’usurpazione di una parte del proprio terreno può comunque agire con il regolamento di confini, deducendo l’incertezza, senza che l’azione perda la sua natura per il fatto che il risultato finale sia la restituzione di un’area.

    L’azione di rivendicazione (art. 948): più gravosa

    Quando il confine non è affatto incerto e il vicino ha semplicemente preso un pezzo ben individuato del tuo fondo, l’azione tecnicamente corretta è la rivendica. Qui non chiedi al giudice di “trovare” la linea: affermi di essere proprietario di una cosa che non hai più nel possesso e ne chiedi la restituzione.

    Il prezzo da pagare è un onere della prova molto più pesante. Devi dimostrare il tuo diritto di proprietà in modo rigoroso. Il problema è che un semplice atto di acquisto non basta, perché provare che il tuo dante causa era a sua volta proprietario richiederebbe di risalire indietro nel tempo all’infinito. Per questo, in pratica, la prova si fonda spesso su un acquisto a titolo originario, e in particolare sull’usucapione: dimostrare di aver posseduto quel terreno (incluso il pezzo conteso) per il tempo richiesto dalla legge. È un’azione più difficile e va impostata con un professionista.

    In sintesi: se hai un dubbio sulla linea, il regolamento di confini ti conviene perché l’onere è condiviso. La rivendica resta lo strumento per le occupazioni di porzioni nette e non controverse, ma mette tutto il peso probatorio sulle tue spalle.

    Il catasto non basta: ha valore solo sussidiario

    È l’equivoco più diffuso: “guardiamo la mappa catastale e vediamo chi ha ragione”. Non funziona così. Per la giurisprudenza consolidata, le risultanze catastali hanno valore probatorio solo sussidiario. Significa che la mappa del catasto non fa piena prova del confine: il catasto nasce per fini fiscali (individuare chi paga le imposte su quale particella), non per certificare al centimetro dove corre la linea di proprietà.

    Il giudice determina il confine valutando gli elementi che ritiene più attendibili: i titoli (atti di acquisto, frazionamenti), lo stato dei luoghi, eventuali segni storici, e soprattutto la CTU. Solo in mancanza di elementi più solidi, e in via residuale, ricorre alle mappe catastali.

    C’è un’eccezione importante: se le parti, nei propri titoli di acquisto, hanno espressamente fatto riferimento ai dati catastali per individuare il confine, allora quei dati assumono un peso ben maggiore, perché diventano parte della volontà negoziale. Per questo vale la pena far leggere il tuo rogito a un tecnico prima di partire: a volte la risposta è già scritta lì.

    Il rischio usucapione: agisci per tempo

    È l’aspetto che molti sottovalutano e che può ribaltare tutto. Se il vicino possiede quella striscia di terreno in modo continuato, pacifico, pubblico e non contestato per oltre vent’anni, potrebbe averla usucapita (art. 1158 c.c.), cioè acquisita per il solo decorso del tempo. L’usucapione è un acquisto a titolo originario: a quel punto quella striscia è legalmente sua, anche se la mappa o il tuo rogito dicono il contrario.

    Il possesso utile non è un uso qualsiasi: servono atti che manifestino la volontà di comportarsi da proprietario (ad esempio recintare, costruire un manufatto, coltivare stabilmente, spostare e mantenere la recinzione). Ma se questi atti ci sono stati e il tempo è passato, l’inerzia del proprietario formale si paga cara: una diffida tardiva, inviata quando i vent’anni sono ormai maturati, non serve a recuperare ciò che è già stato usucapito.

    Morale operativa: non aspettare. Ogni anno che passa avvicina il vicino al traguardo dei vent’anni. Se sospetti uno sconfinamento, fai accertare la situazione e interrompi formalmente il possesso il prima possibile.

    I passi pratici

    1. Fai fare un rilievo a un tecnico. Un geometra o un altro tecnico abilitato esegue un rilievo strumentale e confronta lo stato dei luoghi con titoli e mappe. Questa perizia ti dice se c’è davvero sconfinamento, di quanti centimetri o metri, e soprattutto quale azione è la tua (confine incerto o occupazione certa). È il passo che evita di partire alla cieca.
    2. Invia una diffida. Una lettera formale (raccomandata o PEC) in cui contesti lo sconfinamento, chiedi il ripristino e l’arretramento della recinzione. Serve a tentare la via bonaria e, soprattutto, a interrompere ogni possesso utile all’usucapione, mettendo nero su bianco che quel terreno è tuo e che non tolleri l’occupazione.
    3. Esperisci la mediazione. Per le controversie in materia di diritti reali (e i confini vi rientrano) la mediazione è obbligatoria: è una condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. In pratica, prima di andare dal giudice devi tentare la mediazione presso un organismo abilitato, altrimenti la causa è improcedibile. È anche un’occasione concreta per chiudere senza processo.
    4. Avvia l’azione giudiziale. Se la mediazione fallisce, si va in causa: regolamento di confini se la linea è incerta, rivendicazione se il vicino ha occupato una porzione certa. In entrambi i casi il giudice nominerà quasi sempre un CTU per il rilievo tecnico.

    Sul caso particolare dei segni di confine mancanti (art. 951): se confine e proprietà non sono in discussione e vuoi solo ricollocare i cippi, l’apposizione di termini è la strada più leggera. La norma prevede che l’apposizione materiale dei segni si faccia a spese comuni; resta inteso che le spese legali della causa seguono le regole ordinarie e non si dividono automaticamente a metà.

    Un caso pratico

    Tizio possiede un terreno agricolo confinante con quello di Caio. Da qualche anno nota che la rete di Caio sembra essere avanzata verso il suo lato. Il dubbio è reale: la vecchia siepe non c’è più e nessuno sa con esattezza dove cadesse la linea.

    Tizio fa il passo giusto: incarica un geometra di un rilievo. Il tecnico confronta i titoli, lo stato dei luoghi e le mappe e conclude che la linea è effettivamente incerta e che la recinzione di Caio sta circa un metro e mezzo dentro il fondo di Tizio. Poiché il confine non è certo, l’azione corretta è il regolamento di confini (art. 950), non la rivendica.

    Tizio invia subito una diffida a Caio: serve sia a tentare l’accordo sia a interrompere ogni possesso utile all’usucapione, visto che lo spostamento dura da alcuni anni. Caio risponde esibendo la mappa catastale, sostenendo che “il catasto gli dà ragione”. Ma il catasto, da solo, ha valore soltanto sussidiario: non basta a vincere il rilievo tecnico e i titoli.

    Fallita la mediazione obbligatoria, Tizio agisce in giudizio. Il giudice nomina un CTU che, con un nuovo rilievo, conferma la linea individuata dal geometra di Tizio. Trattandosi di azione anche recuperatoria, la sentenza non si limita a fissare il confine: ordina a Caio di arretrare la recinzione e di rilasciare la striscia occupata. Sempronio, vicino di entrambi, prende nota per il proprio confine e fa controllare per tempo i suoi paletti, prima che diventino un problema da vent’anni.

    La lezione è semplice: prima il rilievo per capire quale azione spetta, poi la diffida per non perdere tempo prezioso, infine la causa giusta. E mai fidarsi del solo catasto.