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La Corte dichiara illegittima la norma che vietava la sospensione dell’esecuzione della pena per chi è condannato per furto con strappo: il divieto era irragionevole e violava il principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
Quando una pena detentiva è breve, di regola l’esecuzione può essere sospesa per consentire al condannato di chiedere una misura alternativa. La legge aveva però escluso da questa possibilità alcuni reati, tra cui il furto con strappo, sulla base di una presunzione di pericolosità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, su sollevazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli. Il rimettente lamentava una presunzione di pericolosità aprioristica e irragionevole.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo.
Il principio
L’automatica esclusione del beneficio della sospensione dell’esecuzione per il furto con strappo è manifestamente irragionevole e contraria al principio di uguaglianza: non sussiste una pericolosità tale da giustificare un trattamento deteriore rispetto agli altri reati di gravità comparabile.
Domande e risposte
Che cosa è la sospensione dell’esecuzione della pena?
È il meccanismo che, per le pene detentive brevi, sospende l’ingresso in carcere per dare al condannato la possibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione.
Perché era stato escluso il furto con strappo?
Perché la legge del 2008 aveva inserito questo reato tra quelli per cui valeva una presunzione di pericolosità del condannato.
Che cosa cambia dopo la decisione?
Anche chi è condannato per furto con strappo può ottenere la sospensione dell’esecuzione, come per gli altri reati non esclusi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — il divieto violava il principio di uguaglianza e di ragionevolezza
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