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Con la sentenza n. 75 del 2016 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Trentino-Alto Adige sui diritti di rogito dei segretari comunali, dichiarando estinto il giudizio sulla parte oggetto di rinuncia. La disciplina regionale non viola il coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
I segretari comunali che rogano atti per il Comune hanno diritto a una quota dei proventi dei diritti di segreteria. La legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11 del 2014 attribuiva loro il 75 per cento di tali proventi, entro il limite di un quinto dello stipendio. Il Governo riteneva che così si estendesse il beneficio anche ai segretari dirigenti, in contrasto con la norma statale e con il coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11 e 16 della legge regionale n. 11 del 2014, per violazione dello statuto speciale e degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, della Costituzione. Sull’art. 16 (commissioni per i referendum a Bolzano) il Governo ha poi rinunciato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 11 e ha dichiarato estinto il processo sull’art. 16, per effetto della rinuncia accettata dalla Regione. Nel territorio regionale la finanza locale grava sulle Province, non sullo Stato: lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni, non può dettare norme di coordinamento finanziario.
Il principio
Quando lo Stato non concorre al finanziamento di un comparto di spesa di un ente ad autonomia speciale, non ha titolo per imporvi norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché lo Stato non poteva imporre la sua regola?
Perché in Trentino-Alto Adige il finanziamento dei Comuni è a carico delle Province: senza concorso statale alla spesa, manca il titolo per il coordinamento finanziario.
La norma regionale costa di più allo Stato?
No. Secondo la Corte la disciplina regionale comporta per le finanze comunali un onere non superiore a quello della norma statale, riconoscendo solo il 75 per cento del diritto di rogito.
Cosa è successo all’art. 16 sulle commissioni referendarie?
Il Governo vi ha rinunciato e la Regione ha accettato: la Corte ha dichiarato estinto il processo su quella parte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica, parametro centrale del giudizio.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per l’asserita disparità tra imprese.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.