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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo perché la Regione autonoma Valle d’Aosta ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia. Non c’è quindi alcuna decisione nel merito.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Valle d’Aosta aveva impugnato alcune norme della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) in materia di finanza pubblica. Dopo un accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione ha deciso di rinunciare al giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione aveva censurato l’art. 1, commi 400, 401, 403 e 417, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, oltre che alle norme dello Statuto speciale della Valle d’Aosta. Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha preso atto che la Regione ha rinunciato al ricorso, in ragione dell’accordo sottoscritto il 21 luglio 2015, e che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci sul merito delle questioni.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte?

La Corte ha dichiarato estinto il processo: non ha esaminato se le norme impugnate fossero o meno legittime.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia, dopo un accordo in materia di finanza pubblica.

La norma impugnata resta in vigore?

Sì: non essendoci una pronuncia nel merito, le disposizioni della legge di stabilità 2015 non sono state toccate da questa decisione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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