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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 58 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione promossa dallo Stato contro alcune norme della Regione autonoma Sardegna in materia di organizzazione regionale. Il ricorso non aveva adeguatamente argomentato le ragioni del contrasto.

Di cosa si tratta

Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene invasive delle proprie competenze. Anche il ricorso statale, però, deve indicare con chiarezza i parametri costituzionali violati e le ragioni del contrasto, a pena di inammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, promossa «nel complesso» nei confronti delle tre disposizioni regionali, per l’inadeguatezza delle argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri evocati.

Il principio

Anche il ricorso in via principale dello Stato deve assolvere l’onere di una motivazione adeguata e specifica: l’impugnazione cumulativa di più disposizioni, priva di argomentazioni puntuali sul contrasto con ciascun parametro, conduce alla declaratoria di inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa aveva impugnato lo Stato?

Gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014, in materia di organizzazione della Regione, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Per l’inadeguatezza delle argomentazioni del ricorso a sostegno del contrasto con i parametri costituzionali evocati: l’impugnazione «nel complesso» delle tre norme non era sufficientemente specifica.

Vale anche per lo Stato l’onere di motivazione del ricorso?

Sì: anche nel giudizio in via principale promosso dallo Stato l’atto introduttivo deve indicare con chiarezza i parametri e le ragioni del contrasto, pena l’inammissibilità della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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