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Con la sentenza n. 58 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione promossa dallo Stato contro alcune norme della Regione autonoma Sardegna in materia di organizzazione regionale. Il ricorso non aveva adeguatamente argomentato le ragioni del contrasto.
Di cosa si tratta
Lo Stato può impugnare in via principale le leggi regionali che ritiene invasive delle proprie competenze. Anche il ricorso statale, però, deve indicare con chiarezza i parametri costituzionali violati e le ragioni del contrasto, a pena di inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, promossa «nel complesso» nei confronti delle tre disposizioni regionali, per l’inadeguatezza delle argomentazioni a sostegno del contrasto con i parametri evocati.
Il principio
Anche il ricorso in via principale dello Stato deve assolvere l’onere di una motivazione adeguata e specifica: l’impugnazione cumulativa di più disposizioni, priva di argomentazioni puntuali sul contrasto con ciascun parametro, conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa aveva impugnato lo Stato?
Gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 2014, in materia di organizzazione della Regione, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per l’inadeguatezza delle argomentazioni del ricorso a sostegno del contrasto con i parametri costituzionali evocati: l’impugnazione «nel complesso» delle tre norme non era sufficientemente specifica.
Vale anche per lo Stato l’onere di motivazione del ricorso?
Sì: anche nel giudizio in via principale promosso dallo Stato l’atto introduttivo deve indicare con chiarezza i parametri e le ragioni del contrasto, pena l’inammissibilità della questione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — invocato a tutela del buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione — evocato nel quadro del riparto di competenze tra Stato e Regione autonoma.
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