Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 92/2016 – Competenza territoriale del giudice amministrativo e vincolo del giudice del rinvio

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    Con l’ordinanza n. 92 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sulla competenza territoriale del giudice amministrativo nei giudizi sulle informative antimafia. Il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato, non doveva applicare la norma censurata.

    Di cosa si tratta

    Un’impresa colpita da un’informativa antimafia della Prefettura di Napoli aveva impugnato davanti al TAR Liguria gli atti di risoluzione di due appalti. Sorto un problema di competenza territoriale, il Consiglio di Stato aveva già stabilito, in sede di regolamento di competenza, quale TAR fosse competente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Liguria ha censurato l’art. 13, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui attrae la competenza sugli atti presupposti a quella relativa al provvedimento finale, con il rischio di radicare la lite presso un tribunale lontano dal luogo dei fatti e di favorire contrasti di giudicati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza vincola i TAR (art. 16, comma 3, del codice del processo amministrativo) e, una volta decisa la competenza dal giudice superiore, quella questione esce dalla cognizione del giudice del rinvio: questi non deve quindi applicare la norma sospettata di illegittimità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del giudice superiore, non deve fare applicazione della norma censurata. La Corte costituzionale non può trasformarsi in un giudice di ulteriore grado di impugnazione della decisione già resa.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché mancava la rilevanza: il TAR era vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e non doveva più applicare la norma contestata, quindi una pronuncia della Corte non avrebbe inciso sul giudizio.

    Cosa vuol dire che la decisione «vincola» il giudice del rinvio?

    Significa che, una volta che il giudice superiore ha deciso un punto (qui la competenza), quel punto non può più essere rimesso in discussione dal giudice cui la causa è rinviata.

    La Corte ha detto se la norma sulla competenza è legittima?

    No: non è entrata nel merito. Si è fermata al difetto di rilevanza, senza valutare la conformità a Costituzione dell’art. 13, comma 4-bis.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2016 – Ammissibile il conflitto sull’autodichia della Camera dei deputati

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    Con l’ordinanza n. 91 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.

    Di cosa si tratta

    Centosettantacinque dipendenti della Camera avevano agito davanti al giudice del lavoro contro i limiti alle progressioni di carriera introdotti dall’amministrazione. La Camera eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo che tali controversie spettino in via esclusiva ai propri organi giurisdizionali interni (la cosiddetta autodichia).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera, contestando gli articoli del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti nella parte in cui precludono l’accesso al giudice comune, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha valutato solo i requisiti di ammissibilità. Ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivo e oggettivo del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile, disponendo le notifiche alla Camera dei deputati e al Senato. La decisione sul merito — cioè se l’autodichia leda o meno le attribuzioni giurisdizionali — è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il giudice comune può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare l’autodichia degli organi parlamentari sui rapporti di lavoro. La pronuncia di ammissibilità verifica i soli presupposti del conflitto e non pregiudica la decisione sul merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’autodichia?

    È il potere degli organi costituzionali (come Camera e Senato) di giudicare al proprio interno determinate controversie, ad esempio quelle di lavoro con i propri dipendenti, sottraendole al giudice ordinario.

    Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?

    Significa solo che il conflitto può proseguire: la Corte ha verificato i requisiti formali e di legittimazione, ma non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.

    Quali parametri costituzionali sono in gioco?

    Soprattutto il diritto di agire in giudizio (art. 24), il principio del giudice e della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 108) e il giusto processo con il controllo di legittimità (art. 111).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 90/2016 – Indennità di esproprio per aree non edificabili in Provincia di Bolzano

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    Con la sentenza n. 90 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul criterio di calcolo dell’indennità di esproprio per le aree non edificabili previsto dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano. Secondo la Corte quel criterio non è assimilabile al valore agricolo medio già censurato in passato.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguardava l’esproprio di un’area di circa 27.000 mq, di proprietà di un’azienda vitivinicola, destinata al risanamento di un’ex discarica a Castel Firmiano (Bolzano). La società contestava l’indennità offerta dal Comune, ritenendo che il criterio di legge non rispecchiasse il reale valore del bene.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trento ha censurato l’art. 8, comma 3, della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU sul rispetto della proprietà), ritenendolo «del tutto simile» al criterio del valore agricolo medio già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 181 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il criterio provinciale non è equiparabile a quello del valore agricolo medio: esso fa riferimento al «giusto prezzo» del terreno agricolo secondo il tipo di coltura in atto, all’interno di valori minimi e massimi fissati da un’apposita Commissione, e consente quindi di tenere conto delle caratteristiche concrete del fondo.

    Il principio

    L’indennità di esproprio deve mantenere un ragionevole legame con il valore effettivo del bene, ma il legislatore non è tenuto a commisurarla integralmente al valore di mercato. Un criterio che valorizza il tipo di coltura in atto entro una forbice di valori è compatibile con gli artt. 42 e 117 Cost. e con la CEDU.

    Domande e risposte

    L’esproprio era legittimo?

    La sentenza non riguarda la legittimità dell’esproprio in sé, ma solo il criterio di calcolo dell’indennità per le aree non edificabili previsto dalla legge provinciale, ritenuto conforme alla Costituzione.

    Che differenza c’è col «valore agricolo medio»?

    Il valore agricolo medio, bocciato nel 2011, ignorava le caratteristiche specifiche del terreno; il criterio provinciale esaminato, invece, considera la coltura in atto entro valori minimi e massimi, restando ancorato al valore effettivo.

    Cosa garantisce l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU?

    Tutela il diritto al rispetto dei propri beni e impone, in caso di esproprio, un giusto equilibrio tra interesse generale e diritti dell’individuo, di norma con un’indennità ragionevolmente rapportata al valore del bene.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — è il parametro principale: garantisce la proprietà privata e l’indennizzo in caso di esproprio.
    • Art. 117 della Costituzione — è invocato nel primo comma quale vincolo al rispetto degli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU.
  • Corte cost. n. 89/2016 – Omesso versamento di ritenute certificate e soglia di punibilità

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    Con l’ordinanza n. 89 del 2016 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Lecco, Avellino e Treviso, che dubitavano della soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate. Nel frattempo era intervenuta una riforma legislativa che imponeva ai giudici di rivalutare la questione.

    Di cosa si tratta

    I tre Tribunali stavano giudicando imprenditori e sostituti d’imposta accusati di non aver versato all’erario le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai dipendenti, per importi compresi tra 51.000 e 95.000 euro, in relazione ad annualità precedenti il 2011. La questione nasceva dal confronto con la sentenza n. 80 del 2014, che aveva già ridisegnato le soglie per il reato «gemello» di omesso versamento dell’IVA.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti censuravano l’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui — per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 — puniva l’omesso versamento di ritenute superiori a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro, creando a loro avviso una irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di omesso versamento dell’IVA, già corretto dalla sentenza n. 80 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte non si è pronunciata nel merito: ha disposto la restituzione degli atti ai tre Tribunali rimettenti. Nelle more del giudizio era sopravvenuto un mutamento del quadro normativo che imponeva ai giudici di verificare nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della disciplina vigente.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il contesto normativo applicabile alla fattispecie, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riconsideri la perdurante rilevanza della questione. La restituzione degli atti non implica né accoglimento né rigetto.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riesamini la rilevanza alla luce di sopravvenute modifiche normative, senza decidere nel merito sulla costituzionalità.

    Chi è il «sostituto d’imposta» di cui si parla?

    È il soggetto (ad esempio il datore di lavoro) che trattiene una quota delle somme corrisposte ad altri e deve versarla all’erario; se rilascia la certificazione ma non versa le ritenute oltre la soglia, commette il reato dell’art. 10-bis.

    La questione sulla soglia è stata quindi respinta?

    No: non è stata decisa nel merito. La Corte ha solo restituito gli atti, lasciando ai giudici il compito di rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e fondata.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro invocato: principio di eguaglianza e ragionevolezza, in relazione alla disparità tra soglie di punibilità.
  • Corte cost. n. 88/2016 – Vincoli edilizi nelle zone del terremoto di Messina del 1908

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    Con l’ordinanza n. 88 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su antiche disposizioni in materia edilizia emanate dopo il terremoto di Messina del 1908. Il giudice amministrativo siciliano non aveva motivato in modo adeguato le censure.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto del 1908 che distrusse Messina e Reggio Calabria, furono emanate disposizioni speciali in materia edilizia, in parte ancora formalmente vigenti. La controversia riguardava l’applicabilità di tali norme a vincoli e prescrizioni costruttive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato gli articoli da 124 a 137 del decreto-legge luogotenenziale n. 1399 del 1917 e l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (oltre allo statuto siciliano) e all’art. 76 Cost.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per carenze e genericità nella ricostruzione del quadro normativo e nella motivazione delle censure.

    Il principio

    Anche di fronte a disposizioni risalenti e di dubbia perdurante vigenza, il giudice rimettente deve ricostruire con precisione il quadro normativo e argomentare puntualmente le censure: in difetto, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Erano norme davvero ancora in vigore?

    Si trattava di disposizioni del 1917 collegate al terremoto del 1908, la cui permanenza in vigore era confermata da un decreto del 2009 sulla legislazione anteriore al 1970.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché le questioni erano manifestamente inammissibili per difetto di ricostruzione normativa e di motivazione.

    Quali parametri erano invocati?

    L’art. 3 della Costituzione, lo statuto della Regione siciliana e l’art. 76 Cost. sulla delega legislativa.

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  • Corte cost. n. 87/2016 – Misure cautelari personali e motivazione dell’ordinanza (art. 291 c.p.p.)

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    Con l’ordinanza n. 87 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 291 del codice di procedura penale, in materia di richiesta e applicazione delle misure cautelari personali. Il giudice rimettente puntava a un intervento estraneo ai poteri della Corte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 291 del codice di procedura penale disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari personali: il pubblico ministero presenta la richiesta e il giudice decide con ordinanza motivata. La controversia riguardava i contenuti e le modalità di tale procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto ha impugnato l’art. 291 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta tra più soluzioni possibili, riservata al legislatore, e non un esito costituzionalmente obbligato.

    Il principio

    Quando la pretesa del rimettente investe scelte discrezionali del legislatore o non individua una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 291 c.p.p.?

    Il procedimento per l’applicazione delle misure cautelari personali, dalla richiesta del pubblico ministero all’ordinanza del giudice.

    La Corte ha modificato la disciplina cautelare?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza intervenire sulla norma.

    Quali principi erano invocati?

    L’art. 3 (uguaglianza), l’art. 27, secondo comma (presunzione di non colpevolezza) e l’art. 111, secondo comma (giusto processo).

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  • Corte cost. n. 86/2016 – Bonifica e dissesto idrogeologico nel ricorso del Veneto

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    Con l’ordinanza n. 86 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro l’art. 42 del decreto «Sblocca Italia», riservando ad altre pronunce le ulteriori censure. Le doglianze regionali non erano sorrette da motivazione adeguata.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2014 conteneva, all’art. 42, misure in materia di interventi pubblici. La Regione Veneto riteneva che tali disposizioni invadessero le proprie competenze e violassero diversi parametri costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni del ricorso, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 42, per difetti di motivazione e per la genericità delle censure.

    Il principio

    Le censure di costituzionalità devono essere puntuali e adeguatamente argomentate: la genericità e l’assenza di una motivazione sufficiente sui singoli parametri comportano la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se l’art. 42 era legittimo?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esame nel merito.

    Cosa significa che ha «riservato a separate pronunce»?

    Che le altre questioni dello stesso ricorso del Veneto saranno decise con provvedimenti distinti.

    Perché la questione è stata respinta?

    Per manifesta inammissibilità dovuta a carenze e genericità della motivazione delle censure.

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  • Corte cost. n. 85/2016 – Inquadramento del personale della Regione siciliana

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    Con la sentenza n. 85 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una legge della Regione siciliana del 1976 in materia di personale, sollevata dalla Corte d’appello di Palermo. Il giudice non aveva sperimentato un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava l’inquadramento e il trattamento di personale collegato a una legge della Regione siciliana del 1976 sull’informazione sull’attività regionale. La Corte d’appello, in funzione di giudice del lavoro, dubitava della legittimità della disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, riscontrando carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella verifica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che il giudice avrebbe dovuto previamente tentare.

    Il principio

    Prima di sollevare la questione di costituzionalità, il giudice deve verificare la praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione; l’omissione di tale verifica, unita a difetti nella ricostruzione, comporta l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma siciliana?

    Il trattamento e l’inquadramento di personale collegato alla legge regionale n. 79 del 1976 sull’informazione sull’attività della Regione.

    Perché la questione è stata respinta?

    Per inammissibilità: mancavano un’adeguata ricostruzione della fattispecie e il previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97, terzo comma (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

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  • Corte cost. n. 84/2016 – Divieto di ricerca sugli embrioni e revoca del consenso alla PMA

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    Con la sentenza n. 84 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita, riguardanti il divieto di ricerca sugli embrioni e il divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione. La scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 40 del 2004 vieta la sperimentazione sugli embrioni che non sia finalizzata alla loro tutela e impedisce la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Il caso nasceva dalla richiesta di destinare alla ricerca embrioni non più impiantabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge n. 40 del 2004 (in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge (in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La scelta sulla destinazione degli embrioni alla ricerca e sulla revocabilità del consenso implica un bilanciamento di valori e interessi di altissimo rilievo, rimesso alla discrezionalità del legislatore e non surrogabile dalla Corte.

    Il principio

    Le decisioni sulla tutela dell’embrione, sulla ricerca scientifica e sulla revoca del consenso alla PMA coinvolgono valori etici e costituzionali contrapposti la cui composizione spetta in primo luogo al legislatore.

    Domande e risposte

    La Corte ha aperto alla ricerca sugli embrioni?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, ribadendo che la scelta spetta al legislatore: il divieto resta in vigore.

    Si può revocare il consenso dopo la fecondazione?

    La Corte non ha modificato la disciplina: il divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, previsto dalla legge n. 40, non è stato toccato.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché si tratta di scelte di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti riservate alla discrezionalità del legislatore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2016 – Abolizione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’abolizione del trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti disposta dal d.l. n. 90 del 2014: la disciplina non viola l’autonomia universitaria, la decretazione d’urgenza né il buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Il d.l. n. 90 del 2014 ha eliminato l’istituto del trattenimento in servizio, che consentiva ai pubblici dipendenti (compresi professori universitari e avvocati dello Stato) di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Diversi giudici amministrativi ne dubitavano la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, 77, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione (e all’art. 117, primo comma, in relazione alla direttiva 2000/78/CE), su sollevazione del TAR della Lombardia e di altri giudici amministrativi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’autonomia universitaria (art. 33 Cost.) e non fondate le altre questioni: l’abolizione del trattenimento in servizio risponde a esigenze di ricambio e contenimento della spesa, non è manifestamente irragionevole, rispetta i presupposti della decretazione d’urgenza e non contrasta con il buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    L’eliminazione dell’istituto del trattenimento in servizio per i pubblici dipendenti rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo coerente con le finalità di ricambio generazionale e di contenimento della spesa pubblica e non lesiva dei parametri costituzionali evocati.

    Domande e risposte

    Che cos’era il trattenimento in servizio?

    Era la possibilità, per i pubblici dipendenti, di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; il d.l. n. 90 del 2014 lo ha abolito.

    Perché l’abolizione è legittima?

    Perché risponde a esigenze di ricambio generazionale e di contenimento della spesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore e senza violare i parametri costituzionali.

    Riguardava anche i professori universitari e gli avvocati dello Stato?

    Sì: le questioni erano state sollevate proprio con riguardo a docenti universitari e avvocati dello Stato, equiparati alla generalità dei pubblici dipendenti.

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  • Corte cost. n. 83/2016 – Opere di mitigazione del dissesto idrogeologico e leale collaborazione

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    Con la sentenza n. 83 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro le norme statali in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico. La disciplina statale è stata ritenuta compatibile con il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») conteneva misure urgenti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui interventi contro il dissesto idrogeologico. La Regione Veneto lamentava un’eccessiva compressione delle proprie competenze e del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, anche nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative al comma 2 (leale collaborazione e art. 117, terzo comma) e quelle sul comma 3 riferite alla leale collaborazione e all’art. 117, terzo comma; ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure sul comma 3 (artt. 2, 3, 97, 118 e 119). La decisione sulle altre questioni del ricorso è stata riservata a separate pronunce.

    Il principio

    Gli interventi statali urgenti contro il dissesto idrogeologico possono incidere su materie di competenza concorrente quando sorretti da adeguati moduli di coordinamento, senza violare il principio di leale collaborazione purché sia garantito il coinvolgimento delle Regioni nei termini indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    La Regione Veneto ha vinto?

    No. Le sue censure sono state in parte respinte e in parte dichiarate inammissibili: le norme statali sul dissesto idrogeologico sono rimaste in vigore.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva, ma solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte, che ne ha precisato la portata compatibile con la Costituzione.

    Cosa sono le «separate pronunce»?

    La Corte ha rinviato ad altre decisioni l’esame delle ulteriori questioni proposte con lo stesso ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2016 – Computo del lavoro straordinario e norma interpretativa retroattiva

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2014: la norma, di carattere interpretativo, non viola il principio di uguaglianza né il divieto convenzionale di ingerenza retroattiva, data l’ambiguità del testo interpretato.

    Di cosa si tratta

    Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità di una norma con cui il legislatore aveva chiarito, con effetto retroattivo, il criterio di computo delle ore di lavoro straordinario prestate in giornata festiva, incidendo su giudizi pendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, su sollevazione del Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione interpretata era oggettivamente ambigua, ammettendo una doppia lettura sul parametro di computo dello straordinario; la norma interpretativa ha scelto una delle interpretazioni possibili senza creare disparità di trattamento e senza ledere il legittimo affidamento, non sussistendo un consolidato affidamento dei consociati.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica, che incide anche su giudizi in corso, è legittima quando si limita a privilegiare una delle interpretazioni già possibili di un testo ambiguo, senza violare il principio di uguaglianza né il legittimo affidamento tutelato dall’art. 6 CEDU.

    Domande e risposte

    Che cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una disposizione precedente, con effetto anche sul passato e sui giudizi pendenti.

    Perché la norma non viola la CEDU?

    Perché si limitava a scegliere una delle letture già possibili di un testo ambiguo, senza ledere un legittimo affidamento dei destinatari.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, confermando la legittimità della disposizione.

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