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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Articolo 1036 Codice Civile: Attraversamento di fiumi o di strade

    Art. 1036 c.c. Attraversamento di fiumi o di strade

    In vigore

    Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.

  • Articolo 1037 Codice Civile: Condizioni per la costituzione della servitù

    Articolo 1037 Codice Civile: Condizioni per la costituzione della servitù

    Art. 1037 c.c. Condizioni per la costituzione della servitù

    In vigore

    Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell’acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l’uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.

  • Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Articolo 1040 Codice Civile: Uso dell’acquedotto

    Art. 1040 c.c. Uso dell’acquedotto

    In vigore

    Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggior quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente. Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall’articolo 1038. La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

  • Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Articolo 1041 Codice Civile: Letto dell’acquedotto

    Art. 1041 c.c. Letto dell’acquedotto

    In vigore

    È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.

  • Articolo 1042 Codice Civile: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Articolo 1042 Codice Civile: Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    Art. 1042 c.c. Obblighi inerenti all’uso di corsi contigui a fondi altrui

    In vigore

    fondi altrui Se un corso d’acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l’accesso ai medesimi, o la continuazione dell’irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l’irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall’usucapione.

  • Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 Codice Civile: Bonifica

    Art. 1044 c.c. Bonifica

    In vigore

    Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento dell’indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro colatoio. Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo scopo, l’autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l’interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti.

  • Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Articolo 1047 Codice Civile: Contenuto della servitù

    Art. 1047 c.c. Contenuto della servitù

    In vigore

    Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

  • Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Articolo 1048 Codice Civile: Obblighi degli utenti

    Art. 1048 c.c. Obblighi degli utenti

    In vigore

    Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime. SEZIONE III – Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo

  • Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Articolo 1049 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un edificio

    Art. 1049 c.c. Somministrazione di acqua a un edificio

    In vigore

    Se a una casa o alle sue dipendenze manca l’acqua necessaria per l’alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve consentire che sia dedotta l’acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette. Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell’acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per un’annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell’articolo 1038. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e l’indennità dovuta. Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza dell’una o dell’altra parte.

  • Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Articolo 1050 Codice Civile: Somministrazione di acqua a un fondo

    Art. 1050 c.c. Somministrazione di acqua a un fondo

    In vigore

    Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale. Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa. SEZIONE IV – Del passaggio coattivo