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Art. 1050 c.c. Somministrazione di acqua a un fondo
In vigore
Le norme stabilite dall’articolo precedente si applicano anche se il proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno domestico, agricolo o industriale. Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa. SEZIONE IV – Del passaggio coattivo
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In sintesi
Estensione ai fondi agricoli
L'art. 1050 c.c. allarga il meccanismo della somministrazione coattiva ai fondi che necessitano di acqua per l'irrigazione, ampliando così la tutela oltre gli edifici abitativi. Il presupposto è che il proprietario del fondo vicino disponga di acque eccedenti, cioè sufficienti a soddisfare prima di tutto ogni bisogno domestico, agricolo e industriale proprio.
Gerarchia dei bisogni del cedente
La norma stabilisce una precisa gerarchia: il cedente deve aver soddisfatto tutti i propri bisogni domestici, agricoli e industriali. Solo il surplus può essere oggetto di somministrazione coattiva. Questa impostazione riflette il principio secondo cui la proprietà privata può essere compressa solo nei limiti strettamente necessari.
Esclusione per acque in concessione amministrativa
Le disposizioni degli artt. 1049-1050 c.c. non si applicano quando l'acqua è utilizzata in forza di concessione amministrativa. Questo perché il regime concessorio, regolato dal R.D. 1775/1933 e dal D.Lgs. 152/2006, ha natura pubblicistica e stabilisce già le portate e le finalità d'uso; il concessionario non è nella disponibilità privata dell'acqua e non può quindi essere costretto a cederla a terzi a titolo di somministrazione coattiva civilistica.
Coordinamento con la L. 36/1994
La legge Galli (L. 5 gennaio 1994 n. 36) sulla tutela delle risorse idriche, ora confluita nel D.Lgs. 152/2006, ha rafforzato il regime pubblico delle acque, rendendo ancora più rilevante l'eccezione prevista dall'art. 1050 c.c. per le acque in concessione. In pratica, gran parte delle acque superficiali e sotterranee è oggi soggetta a concessione, il che restringe notevolmente l'ambito applicativo della norma.
Rimando all'art. 1049 c.c.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato (indennità, spese, procedura giudiziale, soppressione per mutamento delle condizioni), si applicano per rinvio le disposizioni dell'art. 1049 c.c.
Domande frequenti
In cosa si differenzia l'art. 1050 c.c. dall'art. 1049 c.c.?
L'art. 1049 c.c. riguarda la somministrazione di acqua per gli usi di un edificio (alimentazione umana, animale, usi domestici); l'art. 1050 c.c. estende la disciplina ai fondi agricoli che necessitano di acqua per l'irrigazione, ferma restando la priorità dei bisogni del cedente.
Perché l'art. 1050 c.c. esclude le acque in concessione amministrativa?
Le acque in concessione amministrativa (ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006) sono disciplinate da un regime pubblicistico che ne fissa portate e destinazioni d'uso. Il concessionario non ha la libera disponibilità privatistica dell'acqua, quindi non può essere obbligato a cederla coattivamente a terzi.
Un proprietario di fondo può chiedere la somministrazione coattiva anche per un uso industriale ai sensi dell'art. 1050 c.c.?
La norma menziona l'irrigazione come finalità del fondo richiedente, ma non esclude esplicitamente altri usi. In ogni caso, il cedente deve aver già soddisfatto tutti i propri bisogni domestici, agricoli e industriali: l'acqua residua è l'unica cedibile.
Con la legge Galli (L. 36/1994) e il D.Lgs. 152/2006, è ancora applicabile l'art. 1050 c.c.?
L'ambito applicativo si è molto ristretto, perché la quasi totalità delle acque superficiali e sotterranee è oggi soggetta a concessione pubblica, rientrando così nell'eccezione dell'art. 1050, comma 2, c.c. La norma mantiene rilevanza residuale per acque private non soggette a concessione.
Come si ottiene la somministrazione coattiva di acqua per l'irrigazione se il vicino non acconsente?
Si applica per rinvio l'art. 1049 c.c.: in mancanza di accordo, il proprietario interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria, che determina con sentenza le modalità della derivazione e l'indennità dovuta, previo pagamento anticipato del valore dell'acqua per un'annualità e delle spese delle opere.