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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1040 c.c. Uso dell’acquedotto

In vigore

Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggior quantità d’acqua, se l’acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente. Se l’introduzione di una maggior quantità d’acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall’articolo 1038. La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte-canale o viceversa.

In sintesi

  • Il titolare della servitù non può immettere nell'acquedotto una quantità d'acqua superiore alla capacità dell'opera o tale da arrecare danno al fondo servente.
  • L'aumento della portata che richieda nuove opere è subordinato alla previa determinazione della loro natura e al pagamento dell'ulteriore indennità ex art. 1038 c.c.
  • La stessa disciplina si applica alla sostituzione di un ponte-canale con una tomba o viceversa, quando il passaggio attraverso un acquedotto lo richieda.
  • La norma tutela il proprietario del fondo servente da aggravi non autorizzati della servitù originariamente concessa.
  • L'uso dell'acquedotto deve restare nei limiti della concessione originaria, in coerenza con il principio di tipicità delle servitù.

Uso dell'acquedotto e divieto di aggravamento (art. 1040 c.c.)

L'art. 1040 c.c. enuncia il principio di non aggravamento della servitù di acquedotto, corollario specifico della regola generale di cui all'art. 1067 c.c. Il titolare della servitù, che ha ottenuto il diritto di condurre acqua attraverso il fondo altrui in una determinata portata, non può unilateralmente aumentare tale portata senza rispettare le condizioni previste dalla norma.

Il divieto di immissione eccedente la capacità

La norma prevede due distinte ipotesi di divieto. La prima riguarda il caso in cui l'acquedotto non sia fisicamente capace di trasportare una maggiore quantità d'acqua: l'infrastruttura ha una portata massima che non può essere superata pena il rischio di rotture o allagamenti. La seconda ipotesi riguarda il caso in cui l'acquedotto sarebbe capace di trasportare di più, ma l'aumento di portata arrecherebbe danno al fondo servente: ad esempio per incremento della pressione sulle sponde, rischio di ristagni o di infiltrazioni. In entrambi i casi l'aumento è vietato senza il consenso del proprietario o l'avvio di una nuova procedura coattiva.

Procedura per l'aumento autorizzato della portata

Se l'aumento della portata richiede nuove opere (allargamento del canale, sostituzione di manufatti, rifacimento di tratti), il titolare deve preventivamente: (i) far determinare la natura e la qualità delle nuove opere, solitamente tramite accordo tra le parti o perizia giudiziale, e (ii) pagare l'indennità prevista dall'art. 1038 c.c. per i nuovi terreni occupati e per i danni aggiuntivi. Solo dopo aver adempiuto a entrambe le condizioni può dare inizio ai lavori. Il procedimento ricalca quello della concessione originaria e garantisce al proprietario del fondo servente un ristoro completo per ogni ulteriore limitazione del proprio diritto.

Sostituzione di manufatti: tomba e ponte-canale

Il terzo comma estende la medesima disciplina alla sostituzione di un ponte-canale con una tomba (canalizzazione interrata) o viceversa. Tale sostituzione, pur non aumentando necessariamente la portata, modifica le modalità di esercizio della servitù e incide sull'uso del fondo servente (es. possibilità di transito sopra la tomba). Anche in questo caso è necessaria la previa determinazione delle opere e il pagamento dell'indennità.

Coordinamento con la disciplina delle acque pubbliche

Nell'ambito delle concessioni di acque pubbliche regolate dal R.D. 1775/1933 e dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), l'aumento della portata può richiedere anche una modifica della concessione amministrativa: l'autorizzazione civile ex art. 1040 c.c. non sostituisce il provvedimento amministrativo, e viceversa. Entrambi i titoli devono essere ottenuti per procedere legittimamente.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'aggravamento' della servitù di acquedotto?

Per aggravamento si intende qualsiasi aumento della portata d'acqua che ecceda i limiti stabiliti al momento della concessione, oppure qualsiasi modifica dell'acquedotto (nuove opere, sostituzione di manufatti) che ampli le limitazioni imposte al fondo servente rispetto a quelle originariamente pattuite o determinate giudizialmente.

Il proprietario del fondo servente può opporsi a un aumento della portata?

Sì. Se il titolare della servitù aumenta la portata senza rispettare la procedura dell'art. 1040 c.c., il proprietario può chiedere in via cautelare la sospensione dell'attività e in via ordinaria il ripristino della portata originaria, oltre al risarcimento dei danni. La violazione del divieto di aggravamento è equiparabile a un atto lesivo del diritto di proprietà.

La sostituzione di un ponte-canale con una tomba interrata richiede sempre il pagamento di una nuova indennità?

Sì, se la sostituzione comporta l'occupazione di nuovi terreni o danni aggiuntivi rispetto alla situazione originaria. La norma equipara espressamente tale sostituzione a un'opera che richiede l'applicazione dell'art. 1038 c.c., con previa determinazione delle opere e pagamento dell'indennità.

Come si determina la portata massima consentita dell'acquedotto?

La portata massima è fissata al momento della concessione della servitù, di norma mediante perizia tecnica o accordo scritto tra le parti. Se la concessione è stata ottenuta giudizialmente, la portata è indicata nel provvedimento del giudice. Qualsiasi superamento di tale limite è vietato senza una nuova procedura ai sensi degli artt. 1033-1040 c.c.

È necessaria anche un'autorizzazione amministrativa per aumentare la portata dell'acquedotto?

Sì, se le acque utilizzate sono pubbliche. In tal caso occorre modificare la concessione amministrativa rilasciata ai sensi del R.D. 1775/1933 e, ove applicabile, ottenere i nulla osta previsti dal D.Lgs. 152/2006. L'autorizzazione civile ex art. 1040 c.c. e quella amministrativa sono titoli distinti e autonomi, entrambi necessari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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