Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 115/2016 – Autonomia degli enti locali del Trentino: restituzione degli atti

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    Con ordinanza la Corte restituisce gli atti al Consiglio di Stato sulla questione relativa alla legislazione provinciale del Trentino in tema di funzioni degli enti locali, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava la sottrazione di funzioni agli enti locali del Trentino a favore di un ente di nuova istituzione, in base alla legislazione provinciale sul governo dell’autonomia del Trentino. Nel corso del giudizio costituzionale la disciplina provinciale rilevante è stata modificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, sollevava la questione in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 Cost. e all’art. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (legge cost. n. 5 del 1948), lamentando la drastica sottrazione di funzioni agli enti locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, in ragione delle modifiche sopravvenute alla normativa provinciale censurata, perché il giudice rimettente rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    La sopravvenuta modifica della normativa provinciale oggetto del giudizio impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché durante il giudizio le disposizioni provinciali censurate sono state modificate: la Corte ha quindi restituito gli atti al giudice perché verifichi se la questione sia ancora rilevante.

    Quale autonomia era in gioco?

    Quella degli enti locali del Trentino, nel quadro dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e della legislazione provinciale sul governo dell’autonomia.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    Il giudice rimettente riesamina la questione alla luce delle nuove norme e, se del caso, può sollevarla nuovamente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 59/2016 – Soppressione del Tribunale di Orvieto e limiti della delega legislativa

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la censura sull’art. 77 Cost. e non fondate quelle sull’eccesso di delega (art. 76) e sul diritto di difesa (art. 24): la soppressione del Tribunale di Orvieto, deciso con la riforma della geografia giudiziaria del 2012, rispetta i criteri della legge delega ed è frutto di una scelta ragionevole del legislatore delegato.

    Di cosa si tratta

    Con il decreto legislativo n. 155 del 2012 (attuativo della legge delega n. 148 del 2011) il Governo riorganizzò la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprimendo numerosi tribunali minori per realizzare risparmi di spesa e maggiore efficienza. Tra questi venne soppresso il Tribunale ordinario di Orvieto. Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, in un giudizio d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sul mantenimento del posto di lavoro, indussero il Tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Orvieto, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 1, comma 1, e la tabella A del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte relativa alla soppressione del proprio ufficio, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, lamentando l’eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi della legge n. 148 del 2011 e un sostanziale diniego di giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 77 Cost., perché del tutto priva di illustrazione, e non fondate le questioni riferite agli artt. 24 e 76 Cost. Richiamando la precedente sentenza n. 237 del 2013, ha ritenuto che la scelta di sopprimere Orvieto — terzo tribunale più piccolo d’Italia — in luogo di Spoleto fosse coerente con i criteri della delega e ragionevole nella prospettiva dell’efficienza perseguita dal legislatore.

    Il principio

    Il legislatore delegato dispone di margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, purché ne rispetti la ratio e la scelta si inserisca coerentemente nel quadro normativo, nel rispetto del canone di ragionevolezza. I criteri direttivi della legge delega operano come norme interposte nel giudizio di costituzionalità del decreto delegato.

    Domande e risposte

    Perché il Tribunale poteva sollevare la questione?

    Perché doveva applicare la norma sulla soppressione del proprio ufficio in un giudizio pendente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che si discosta dai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge delega, in violazione dell’art. 76 Cost. Qui la Corte lo ha escluso.

    La soppressione di un tribunale viola il diritto di difesa?

    No: secondo la Corte la riorganizzazione bilancia i sacrifici degli utenti con il guadagno di efficienza del sistema, senza determinare diniego o difficoltà di accesso alla giustizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 114/2016 – Esclusione del responsabile civile nel rito abbreviato: manifesta inammissibilità

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sull’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’esclusione del responsabile civile quando è accolta la richiesta di giudizio abbreviato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 87, comma 3, cod. proc. pen. prevede che l’esclusione del responsabile civile sia disposta, anche d’ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Nel processo a quo, relativo a reati di omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza, era sorto il dubbio di legittimità di tale automatismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano denunciava l’art. 87, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quanto all’esclusione automatica del responsabile civile dal giudizio abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen.

    Il principio

    La questione sollevata è stata ritenuta manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato nel merito il dubbio di legittimità, riscontrando un vizio che precludeva lo scrutinio della disposizione censurata.

    Domande e risposte

    Chi è il responsabile civile nel processo penale?

    È il soggetto che, pur non essendo imputato, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno causato dal reato; l’art. 87 cod. proc. pen. ne disciplina la posizione.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché ricorre un vizio evidente (ad esempio nella formulazione o nella rilevanza) che ne impedisce l’esame.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 103/2016 – Accantonamenti sulle entrate della Regione siciliana: conflitto accolto in parte

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    Con la sentenza n. 103 del 2016 la Corte costituzionale ha accolto in parte il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana, dichiarando che non spettava allo Stato adottare la nota ministeriale del 2012 sugli accantonamenti relativi alle entrate regionali, e ne ha disposto l’annullamento nella parte censurata.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana contestava una nota del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione di varie disposizioni statali, disponeva accantonamenti sulle quote di entrate erariali spettanti alla Regione, incidendo sulla sua autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con il conflitto di attribuzione tra enti, la Regione lamentava che la nota del 23 luglio 2012 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel dettare le disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione, ledesse le proprie competenze finanziarie di Regione a statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato emanare la nota del 23 luglio 2012 nella parte in cui dettava disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione siciliana e l’ha annullata, per l’effetto, in tale parte; ha invece dichiarato inammissibile il conflitto per altri profili.

    Il principio

    Gli accantonamenti sulle quote di entrate erariali spettanti a una Regione a statuto speciale devono rispettare le garanzie statutarie di autonomia finanziaria: gli atti statali che vi incidano oltre i limiti consentiti ledono le attribuzioni regionali e vanno annullati nella parte invasiva.

    Domande e risposte

    Cosa ha ottenuto la Regione siciliana?

    La Corte ha riconosciuto che lo Stato non poteva, con quella nota, dettare le disposizioni attuative degli accantonamenti relativi alla Regione, e ha annullato l’atto nella parte censurata; per altri profili il conflitto è stato dichiarato inammissibile.

    Cosa sono gli «accantonamenti» di cui si discute?

    Sono quote di entrate erariali messe da parte o trattenute in attuazione di misure statali di finanza pubblica; la Regione lamentava che incidessero sulle entrate ad essa spettanti in base allo statuto speciale.

    Perché la Sicilia gode di garanzie particolari?

    Perché è una Regione a statuto speciale, dotata di autonomia finanziaria rafforzata: lo Stato deve rispettarne le attribuzioni quando interviene sulle entrate ad essa riservate.

  • Corte cost. n. 113/2016 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 10 del 2016

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale corregge due errori materiali contenuti nella propria sentenza n. 10 del 2016, relativi al testo della motivazione e all’indicazione dei soggetti che avevano sollevato la questione.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un provvedimento di natura tecnica: la Corte interviene per correggere refusi (errori materiali) presenti in una propria precedente pronuncia, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una questione di legittimità costituzionale, ma di un procedimento per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 10 del 2016, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la sostituzione, al punto 4 del Considerato in diritto, delle parole «del ricorso» con «delle ordinanze», e, nel dispositivo, la rettifica dell’indicazione dei soggetti rimettenti, da «Province di Novara e di Asti» a «Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte».

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, senza alcuna incidenza sul contenuto sostanziale della pronuncia rettificata.

    Domande e risposte

    Cos’è un’ordinanza di correzione di errore materiale?

    È un provvedimento con cui la Corte rettifica refusi o sviste presenti in una propria decisione, senza modificarne il contenuto sostanziale.

    Quali errori sono stati corretti?

    Un’espressione errata nella motivazione («del ricorso» in luogo di «delle ordinanze») e l’indicazione sbagliata dei soggetti rimettenti nel dispositivo della sentenza n. 10 del 2016.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 10/2016?

    No: si tratta di una rettifica formale che non incide sul contenuto della decisione.

  • Corte cost. n. 102/2016 – Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem negli abusi di mercato

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    Con la sentenza n. 102 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sul doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) negli abusi di mercato, in relazione al divieto di ne bis in idem. Le richieste imponevano alla Corte scelte e manipolazioni normative non consentite.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza Grande Stevens della Corte europea dei diritti dell’uomo, era emerso il problema del cumulo, per lo stesso fatto, della sanzione amministrativa CONSOB (di natura sostanzialmente penale secondo la CEDU) e del processo penale per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha censurato l’art. 187-bis del Testo unico finanza (d.lgs. n. 58 del 1998), l’art. 649 del codice di procedura penale e l’art. 187-ter del medesimo Testo unico, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che sancisce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. Le richieste dei giudici rimettenti — volte ora a una pronuncia additiva, ora alla sostituzione della clausola di riserva, ora all’estensione del divieto di bis in idem — investivano scelte discrezionali riservate al legislatore e prospettavano soluzioni non costituzionalmente obbligate, esorbitando dai poteri della Corte.

    Il principio

    Il coordinamento tra sanzione penale e sanzione amministrativa per gli abusi di mercato, in relazione al divieto convenzionale di ne bis in idem, richiede scelte di sistema riservate al legislatore: la Corte non può introdurle in via manipolativa quando non sono costituzionalmente obbligate.

    Domande e risposte

    Cos’è il «ne bis in idem»?

    È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto; l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU lo garantisce a livello convenzionale.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le soluzioni chieste alla Corte non erano costituzionalmente obbligate e implicavano scelte discrezionali sul sistema sanzionatorio, di competenza del legislatore, non realizzabili con una pronuncia della Corte.

    Che cos’è il «doppio binario» negli abusi di mercato?

    È la previsione, per lo stesso fatto, di una sanzione penale e di una sanzione amministrativa (CONSOB) che la CEDU considera sostanzialmente penale, con il rischio di una doppia punizione per il medesimo illecito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro invocato nel primo comma, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (ne bis in idem).
  • Corte cost. n. 112/2016 – Ne bis in idem e omesso versamento IVA: restituzione degli atti

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    Con ordinanza la Corte restituisce gli atti al Tribunale di Bologna sulla questione relativa al divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) per l’omesso versamento IVA, affinché il giudice rivaluti la rilevanza alla luce delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio principale un imputato per omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000) aveva già pagato imposta, sanzioni amministrative e interessi. Il Tribunale di Bologna dubitava che il successivo processo penale violasse il divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bologna denunciava l’art. 649 cod. proc. pen., in relazione all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui non estende il divieto di un secondo giudizio al caso in cui sia già stata applicata, per il medesimo fatto, una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, perché il giudice rimettente rivaluti la rilevanza della questione alla luce del novum normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravvengono modifiche normative o approdi giurisprudenziali che possono incidere sulla rilevanza della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza alla luce del mutato quadro.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È la decisione con cui la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, senza pronunciarsi nel merito, perché questi la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali sopravvenute.

    Cos’è il ne bis in idem?

    È il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto; nel caso si discuteva del cumulo tra sanzione amministrativa tributaria e processo penale per l’omesso versamento IVA.

    Perché gli atti sono stati restituiti?

    Per il sopravvenire di elementi normativi e giurisprudenziali (jus superveniens) che imponevano al giudice di rivalutare la rilevanza della questione.

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  • Corte cost. n. 111/2016 – Agevolazioni fiscali e immobili soggetti a tutela indiretta

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sulle agevolazioni IRPEF e ICI riservate agli immobili di interesse storico-artistico. La mancata estensione del beneficio agli immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta non viola gli artt. 3 e 53 Cost.

    Di cosa si tratta

    La normativa fiscale (art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 e art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993) riconosce agevolazioni IRPEF e ICI agli immobili sottoposti a vincolo diretto di interesse storico-artistico. Il giudizio principale riguardava l’usufruttuaria di un immobile soggetto a «prescrizioni di tutela indiretta» a salvaguardia della Basilica di S. Maria Maggiore, esclusa dal beneficio.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale del Lazio denunciava la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., lamentando l’ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra gli immobili sottoposti a vincolo diretto, che godono dell’agevolazione, e quelli gravati da prescrizioni di tutela indiretta, esclusi, pur ricorrendo per entrambi maggiori spese di conservazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme censurate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

    Il principio

    La distinzione, ai fini delle agevolazioni fiscali, tra immobili sottoposti a vincolo diretto e immobili gravati da prescrizioni di tutela indiretta non è manifestamente arbitraria: le norme che concedono agevolazioni fiscali derogano al principio di capacità contributiva e sono di stretta interpretazione, non estensibili in via analogica a fattispecie non espressamente previste.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra vincolo diretto e tutela indiretta?

    Il vincolo diretto riguarda l’immobile dichiarato esso stesso di interesse culturale; le prescrizioni di tutela indiretta impongono limiti ai beni vicini per salvaguardare un altro bene culturale (nel caso, la Basilica di S. Maria Maggiore).

    Perché l’agevolazione non si estende agli immobili a tutela indiretta?

    Perché le norme agevolative sono di stretta interpretazione e derogano al principio di capacità contributiva: non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste dalla legge.

    Le agevolazioni in sé erano in discussione?

    No: la Commissione rimettente non dubitava della legittimità delle agevolazioni, ma solo della loro mancata estensione ad altri immobili. La questione è stata respinta.

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  • Corte cost. n. 101/2016 – Servizi locali e affidamenti in house nella legge della Regione Lombardia

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    Con la sentenza n. 101 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte non fondata la disciplina lombarda sui servizi locali di interesse economico generale impugnata dal Governo. È stata colpita la norma in contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 (collegato 2015) in materia di servizi locali di interesse economico generale e gestione di rifiuti, energia e risorse idriche, ritenendole invasive della competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato gli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 35 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (in particolare al secondo comma, lettera e, sulla tutela della concorrenza), nella parte in cui incidevano sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi locali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3-bis e 3-ter (ultimo periodo), della legge regionale n. 26 del 2003, come introdotti dalla legge n. 35 del 2014, per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza; ha dichiarato non fondata la questione su altra disposizione, anche a seguito del trasferimento sulla norma medio tempore modificata, e ha dichiarato in parte estinto il giudizio.

    Il principio

    La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): le norme regionali che vi si discostano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso in concreto la Corte?

    Ha annullato una norma regionale lombarda sulle modalità di gestione dei servizi locali, perché invadeva la competenza statale sulla tutela della concorrenza, dichiarando non fondata un’altra censura ed estinto in parte il giudizio.

    Perché i servizi locali toccano la «concorrenza»?

    Perché le regole su come affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica condizionano l’accesso al mercato degli operatori, ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

    Cosa significa che il giudizio è in parte «estinto»?

    Significa che, per alcune censure, sono venute meno le condizioni per proseguire — ad esempio per modifica o abrogazione della norma — e la Corte ha chiuso su quei punti senza decisione di merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2016 – Acquisizione sanante ex art. 42-bis del Testo unico espropriazioni: inammissibilità

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    Con l’ordinanza n. 100 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 42-bis del Testo unico espropriazioni, in tema di acquisizione «sanante» dei beni utilizzati dalla pubblica amministrazione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato rilevanza e termini delle censure.

    Di cosa si tratta

    L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 consente alla pubblica amministrazione, a determinate condizioni e con un atto motivato, di acquisire al proprio patrimonio un immobile già utilizzato per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido titolo, riconoscendo al proprietario un indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Lazio, sezione seconda, ha censurato l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU sul giusto processo), prospettando dubbi sull’istituto dell’acquisizione sanante.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Le carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, oltre all’impostazione delle censure, hanno impedito lo scrutinio nel merito della disciplina dell’acquisizione sanante.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare in modo adeguato la rilevanza della questione e i termini esatti delle censure; in difetto, la questione sull’art. 42-bis del Testo unico espropriazioni è manifestamente inammissibile e la Corte non ne valuta il merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’acquisizione «sanante»?

    È il meccanismo dell’art. 42-bis con cui la pubblica amministrazione può, con atto motivato e dietro indennizzo, acquisire al proprio patrimonio un immobile già utilizzato per fini pubblici senza un valido titolo di esproprio.

    La Corte ha detto se l’art. 42-bis è legittimo?

    No, in questa pronuncia: si è fermata alla manifesta inammissibilità per carenze dell’ordinanza di rimessione, senza valutare nel merito la conformità a Costituzione dell’istituto.

    Perché era invocato l’art. 6 CEDU?

    Come norma interposta rispetto all’art. 117, primo comma, Cost., a garanzia del giusto processo e del rispetto dei beni; la Corte però non è entrata nel merito.

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  • Corte cost. n. 110/2016 – «Interesse strategico» delle infrastrutture energetiche (Sblocca Italia)

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    La Corte respinge i ricorsi di più Regioni contro l’art. 37 del decreto «Sblocca Italia», che attribuisce carattere di interesse strategico a determinate infrastrutture energetiche. Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Calabria e gli interventi delle associazioni, e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 37 del d.l. n. 133 del 2014 (Sblocca Italia) attribuisce direttamente il «carattere di interesse strategico» a categorie di infrastrutture energetiche. Le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria avevano impugnato la disposizione, lamentando la compressione delle proprie competenze in materia di energia e governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti denunciavano la violazione di numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 114, 117 (primo, terzo, quarto e quinto comma) e 118 Cost., oltre ai princìpi di leale collaborazione e sussidiarietà, sostenendo che l’attribuzione del carattere strategico ledesse la competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni (WWF Italia e «Amici del Parco Archeologico di Pantelleria») e inammissibile il ricorso della Regione Calabria; ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., e non fondate le restanti questioni sui commi 1 e 2 dell’art. 37, riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    L’attribuzione legislativa del carattere di interesse strategico alle infrastrutture energetiche, contenuta nell’art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, non modifica le singole discipline di settore relative alla localizzazione, realizzazione e autorizzazione delle opere e non si sostituisce alla disciplina della «legge obiettivo»; pertanto non comprime di per sé le competenze costituzionali delle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 37 dello «Sblocca Italia»?

    Attribuisce direttamente il «carattere di interesse strategico» a categorie di infrastrutture energetiche, senza però modificare le discipline di settore che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione delle singole opere.

    Perché il ricorso della Regione Calabria è stato dichiarato inammissibile?

    Per ragioni processuali rilevate in via preliminare, distinte dal merito delle questioni esaminate per le altre Regioni.

    Le competenze regionali sull’energia sono state lese?

    No: la Corte ha ritenuto non fondate le questioni, perché l’attribuzione del carattere strategico non incide sulle discipline che disciplinano in concreto le singole infrastrutture.

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  • Corte cost. n. 99/2016 – Arbitrato nei contratti pubblici e autorizzazione preventiva: manifesta infondatezza

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 99 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici introdotta dalla legge anticorruzione del 2012. La previa autorizzazione al deferimento ad arbitri non lede i diritti di difesa né l’autonomia negoziale.

    Di cosa si tratta

    La normativa censurata, contenuta nella legge n. 190 del 2012 e nel codice dei contratti pubblici del 2006, ha condizionato il ricorso all’arbitrato nelle controversie sui contratti pubblici a una preventiva e motivata autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione, nell’ottica di prevenzione della corruzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Palermo ha censurato l’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost.) e l’art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 come modificato (in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost.), lamentando una compressione del diritto di difesa, dell’autonomia privata e delle garanzie di terzietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La scelta di subordinare il deferimento ad arbitri a un’autorizzazione preventiva risponde a finalità di interesse pubblico e di prevenzione della corruzione, rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa, l’autonomia negoziale o la funzione giurisdizionale.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente subordinare il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a un’autorizzazione preventiva e motivata dell’amministrazione, a tutela dell’interesse pubblico e della prevenzione della corruzione, senza con ciò violare il diritto di difesa o l’autonomia privata.

    Domande e risposte

    L’arbitrato nei contratti pubblici è ancora possibile?

    Sì, ma per i contratti pubblici occorre una preventiva e motivata autorizzazione dell’organo di governo dell’amministrazione; la Corte ha ritenuto legittimo questo requisito.

    Perché serve l’autorizzazione preventiva?

    Per finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione: la legge n. 190 del 2012 ha voluto sottoporre a un controllo preventivo la scelta di rinunciare al giudice in favore degli arbitri.

    Cosa significa «manifesta infondatezza»?

    È una pronuncia con cui la Corte respinge la questione in forma semplificata, perché l’asserito contrasto con la Costituzione è palesemente insussistente.

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