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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa

    Art. 1016 c.c. Perimento parziale della cosa

    In vigore

    Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

  • Articolo 1017 Codice Civile: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    Articolo 1017 Codice Civile: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    Art. 1017 c.c. Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi

    In vigore

    Se il perimento della cosa non è conseguenza di caso fortuito, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dal responsabile del danno.

  • Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio

    Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio

    Art. 1018 c.c. Perimento dell’edificio

    In vigore

    Se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali. La stessa disposizione si applica se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l’area e di valersi dei materiali, pagando all’usufruttuario, durante l’usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell’area e dei materiali.

  • Articolo 1019 Codice Civile: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    Articolo 1019 Codice Civile: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    Art. 1019 c.c. Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario

    In vigore

    dall'usufruttuario Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore. Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.

  • Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione

    Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione

    Art. 1020 c.c. Requisizione o espropriazione

    In vigore

    Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa. CAPO II – Dell'uso e dell'abitazione

  • Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 Codice Civile: Uso

    Art. 1021 c.c. Uso

    In vigore

    Chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.

  • Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 Codice Civile: Abitazione

    Art. 1022 c.c. Abitazione

    In vigore

    Chi ha diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

  • Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia

    Art. 1023 c.c. Ambito della famiglia

    In vigore

    Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto (1). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.

  • Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione

    Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione

    Art. 1024 c.c. Divieto di cessione

    In vigore

    I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.

  • Articolo 1025 Codice Civile: Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    Articolo 1025 Codice Civile: Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    Art. 1025 c.c. Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

    In vigore

    Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.