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Art. 1023 c.c. Ambito della famiglia
In vigore
Nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto (1). Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'ambito familiare del diritto di uso e abitazione
L'articolo 1023 c.c. fornisce una nozione tecnica di famiglia ai fini specifici dell'esercizio del diritto di uso e del diritto di abitazione. Si tratta di una nozione ampia, dichiaratamente più estesa rispetto a quella anagrafica, finalizzata a garantire al titolare del diritto la possibilità di soddisfare i bisogni di vita propri e dei soggetti che gli sono vicini per legami familiari o di assistenza.
La ratio è coerente con la natura del diritto reale di uso e abitazione: a differenza dell'usufrutto, che è pienamente cedibile e suscettibile di sfruttamento economico, l'uso e l'abitazione hanno carattere personale e funzione assistenziale. Il bene serve direttamente la persona del titolare e di chi vive con lui, non genera reddito in capo a terzi.
I figli sopravvenuti: una tutela ad ampio raggio
Il primo profilo affrontato dalla norma riguarda i figli nati dopo la costituzione del diritto. Anche se al momento in cui il diritto è stato attribuito il titolare non era ancora sposato, i figli successivamente nati rientrano comunque nella famiglia tutelata. La disposizione conferma la centralità del legame di filiazione, indipendentemente dal momento in cui questo si manifesta.
La regola si estende espressamente ai figli adottivi, ai figli riconosciuti e agli affiliati, e ciò vale anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono intervenuti in un momento successivo alla nascita del diritto. Si tratta di una scelta legislativa coerente con il principio costituzionale di unitarietà dello status di figlio, che oggi trova ulteriore conferma nelle riforme della filiazione succedutesi negli ultimi decenni.
I conviventi che prestano servizi
L'ampliamento più peculiare riguarda i terzi: la norma include nella famiglia, ai fini del diritto, anche le persone che convivono con il titolare per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi. Si pensi a chi vive nell'abitazione svolgendo mansioni domestiche, assistenza alla persona, custodia, accompagnamento di familiari anziani o non autosufficienti.
L'inclusione è funzionale: queste persone non sono titolari del diritto e non possono pretenderlo autonomamente, ma il loro vivere nell'immobile è considerato compatibile con la destinazione del bene. Il titolare può così avvalersi di personale di assistenza o di servizio senza che ciò configuri un uso improprio del diritto reale.
Esempio pratico: Tizio è titolare del diritto di abitazione su un appartamento di proprietà di Caio. Tizio sposa Sempronia e ha due figli. Successivamente assume una collaboratrice domestica che vive stabilmente in casa per accudire la famiglia. Tutti questi soggetti rientrano nella nozione di famiglia rilevante per l'articolo 1023 e possono legittimamente occupare l'appartamento.
I limiti dell'inclusione: il diritto resta personale
L'ampia nozione di famiglia non trasforma l'uso o l'abitazione in un diritto plurisoggettivo. Il titolare resta uno solo: i familiari e i conviventi godono dell'immobile tramite il titolare, non come autonomi contitolari. Alla morte del titolare il diritto si estingue, salvo che ricorra una delle ipotesi di subentro previste in materia successoria (come avviene per il coniuge superstite, che ha un diritto autonomo ex articolo 540 c.c.).
Inoltre, la norma non legittima utilizzi del bene estranei alla destinazione abitativa o di uso personale. Ospitare familiari sopravvenuti è ammesso; concedere il bene in locazione a terzi è invece incompatibile con la natura del diritto. Il confine è di destinazione: il bene serve i bisogni della famiglia, non genera reddito.
Implicazioni pratiche e gestione del rapporto
Per chi assiste il titolare del diritto, è importante ricordare che ogni mutamento del nucleo familiare (nascite, matrimoni, adozioni) si riverbera automaticamente sull'ambito di applicazione del diritto, senza necessità di modifiche dell'atto costitutivo. Per il nudo proprietario è invece utile monitorare che l'occupazione del bene rimanga coerente con le finalità della norma: la presenza di ospiti occasionali, di collaboratori domestici stabilmente conviventi o di familiari sopravvenuti non costituisce abuso del diritto.
Domande frequenti
Se il titolare del diritto di abitazione ha un figlio dopo la costituzione del diritto, il figlio è incluso nella famiglia?
Sì. L'art. 1023 c.c. include espressamente nella famiglia i figli nati (o adottati o riconosciuti) dopo la costituzione del diritto, anche se al momento in cui il diritto è sorto il titolare non era ancora sposato. Il contenuto del diritto di abitazione si adegua automaticamente all'ampliamento della famiglia.
Una badante convivente rientra nella 'famiglia' del titolare del diritto d'uso?
Sì, a condizione che conviva stabilmente con il titolare per prestargli servizio. L'art. 1023 c.c. include esplicitamente le persone che convivono con il titolare per prestargli servizio: colf, badanti e altri collaboratori domestici stabili rientrano nella famiglia ai fini del calcolo dei bisogni del titolare.
Gli ospiti che soggiornano periodicamente in casa rientrano nella famiglia?
Solo se sono 'ospiti abituali' ai sensi dell'art. 1023 c.c.: deve trattarsi di una frequentazione stabile e ricorrente, non di visite occasionali. Gli amici che soggiornano qualche settimana all'anno non sono ospiti abituali; chi trascorre periodi regolari e prolungati (es.: un figlio non convivente che torna ogni weekend) potrebbe esserlo secondo le circostanze.
La famiglia si valuta al momento della costituzione del diritto o al momento dell'esercizio?
Al momento dell'esercizio del diritto. L'art. 1023 c.c. ha carattere dinamico: la composizione della famiglia si valuta in concreto nel momento in cui il titolare esercita il suo diritto d'uso o di abitazione. Variazioni successive alla costituzione (nuovi figli, nuovo coniuge, personale di servizio) si riflettono automaticamente sul contenuto del diritto.
Il partner convivente (non coniuge) del titolare rientra nella famiglia?
L'art. 1023 c.c. fa riferimento ai figli, alle persone di servizio e agli ospiti abituali; non menziona espressamente il coniuge o il convivente. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina tendono a includere il convivente more uxorio nella nozione di famiglia rilevante per il diritto d'uso e di abitazione, in ragione dell'evoluzione del concetto di famiglia e del riferimento ai 'bisogni' del titolare.