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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1026 c.c. Applicabilità delle norme sull’usufrutto

In vigore

Applicabilità delle norme sull'usufrutto Le disposizioni relative all’usufrutto si applicano, in quanto compatibili all’uso e all’abitazione. TITOLO VI – Delle servitù prediali CAPO I – Disposizioni generali

In sintesi

  • Le disposizioni sull'usufrutto si applicano ai diritti d'uso e di abitazione in quanto compatibili: è una clausola di rinvio generale che integra la disciplina scarna degli artt. 1021-1025 c.c.
  • Il rinvio opera per compatibilità: le norme sull'usufrutto si applicano solo se non sono incompatibili con il carattere personale e limitato del diritto d'uso e di abitazione.
  • Non si applicano, per esempio, le norme sulla cedibilità dell'usufrutto (art. 980 c.c.) o sul pieno sfruttamento economico del bene, perché contrastano con l'art. 1024 c.c.
  • Il rinvio è strumento di economia legislativa: evita la ripetizione delle norme in materia di costituzione, estinzione, tutela e obblighi che valgono per tutti i diritti reali di godimento limitato.

L'art. 1026 c.c. è una norma di chiusura che rinvia alla disciplina dell'usufrutto per integrare quella scarna dei diritti d'uso e di abitazione. Il rinvio è condizionato alla compatibilità: le norme sull'usufrutto si applicano solo se non confliggono con il carattere personale e limitato di questi istituti. In pratica, si applica quasi tutto il regime dell'usufrutto, salvo le norme sulla cedibilità e sul pieno sfruttamento economico.

Funzione del rinvio: economia normativa

Gli artt. 1021-1025 c.c. disciplinano solo gli aspetti più peculiari dei diritti d'uso e di abitazione: il contenuto del diritto (artt. 1021-1022), la nozione di famiglia (art. 1023), l'incedibilità (art. 1024) e gli obblighi di spesa (art. 1025). Per tutto il resto, l'art. 1026 rinvia alla disciplina dell'usufrutto, che è assai più articolata (artt. 978-1020 c.c.). Questa tecnica normativa è di economia legislativa: anziché ripetere le stesse norme per tre istituti analoghi (usufrutto, uso, abitazione), il legislatore ha disciplinato compiutamente solo l'usufrutto e ha rinviato per gli altri.

Norme compatibili che si applicano

Il rinvio "in quanto compatibili" funziona così: (a) le norme sulla costituzione dell'usufrutto (per atto tra vivi o per successione, art. 978 c.c.) si applicano anche a uso e abitazione; (b) le norme sull'estinzione (morte del titolare, scadenza, consolidazione, prescrizione, perimento totale, rinuncia, art. 1014 c.c.) si applicano allo stesso modo; (c) le norme sulla tutela processuale (legittimazione per le azioni a tutela del godimento, art. 998 c.c.) si applicano; (d) le norme sull'inventario e cauzione (art. 1002 c.c.) si applicano; (e) le norme sulle riparazioni straordinarie (a carico del proprietario, art. 1005 c.c.) si applicano.

Norme incompatibili che non si applicano

Il filtro della compatibilità esclude le norme sull'usufrutto che confliggono con il carattere personale dei diritti d'uso e di abitazione: (a) Cedibilità (art. 980 c.c.): incompatibile con l'art. 1024 c.c., uso e abitazione non sono cedibili. (b) Sfruttamento economico pieno: l'usufruttuario può raccogliere tutti i frutti (art. 984 c.c.) e concedere il godimento a terzi; il titolare del diritto d'uso è limitato ai propri bisogni. (c) Costituzione d'ipoteca: il diritto d'uso e di abitazione, essendo incedibili e personalissimi, non possono essere ipotecati (art. 2810 c.c.) perché non sarebbero aggredibili utilmente dai creditori. (d) Locazione del bene: l'usufruttuario può dare in locazione il bene (art. 999 c.c.); il titolare del diritto d'uso o di abitazione non può per l'art. 1024 c.c.

Estinzione per prescrizione

Per effetto del rinvio, anche i diritti d'uso e di abitazione si estinguono per prescrizione ventennale in caso di non uso (art. 1073 c.c.), come le servitù prediali, a differenza dell'usufrutto che si estingue per mero decorso del termine o morte del titolare. Questa è una differenza applicativa rilevante: il titolare del diritto di abitazione che non abita la casa per vent'anni rischia l'estinzione del diritto per prescrizione. Tuttavia, l'art. 1014, n. 3, c.c. non menziona la prescrizione per il non uso tra le cause di estinzione dell'usufrutto, il che crea un problema interpretativo per uso e abitazione che la dottrina risolve in via analogica.

Coordinamento normativo

L'art. 1026 rinvia agli artt. 978 ss. c.c. (usufrutto in generale) e in particolare agli artt. 978 (costituzione), 998 (tutela), 1002 (inventario e cauzione), 1005 (riparazioni straordinarie) e 1014 (estinzione).

Domande frequenti

A cosa serve l'art. 1026 c.c.?

È una clausola di chiusura che rinvia alla disciplina dell'usufrutto per integrare quella dei diritti d'uso e di abitazione. Anziché ripetere norme già scritte per l'usufrutto (costituzione, estinzione, tutela, riparazioni straordinarie), il legislatore dice: si applicano le stesse regole, salvo quelle incompatibili con la natura personale e limitata di uso e abitazione.

Le norme sulla cedibilità dell'usufrutto si applicano anche al diritto di abitazione?

No: sono incompatibili. L'art. 1024 c.c. vieta espressamente la cessione e la locazione dei diritti d'uso e di abitazione. Il rinvio dell'art. 1026 opera 'in quanto compatibili': la cedibilità dell'usufrutto (art. 980 c.c.) è incompatibile con il carattere personalissimo di questi diritti, quindi non si applica.

Il titolare del diritto di abitazione deve fare l'inventario e prestare cauzione come l'usufruttuario?

Sì, per effetto del rinvio dell'art. 1026. L'art. 1002 c.c. impone all'usufruttuario di fare inventario dei beni e prestare idonea garanzia prima di prendere possesso del bene: le stesse regole si applicano al titolare del diritto di abitazione (e d'uso), salvo dispensa nel titolo costitutivo.

Le riparazioni straordinarie dell'immobile spettano al titolare del diritto di abitazione?

No. Per effetto del rinvio dell'art. 1026 all'art. 1005 c.c. (riparazioni straordinarie a carico del proprietario nell'usufrutto), anche nel diritto di abitazione le riparazioni straordinarie (rifacimento del tetto, risanamento strutturale) restano a carico del nudo proprietario. Il titolare di abitazione sopporta solo le riparazioni ordinarie (art. 1025 c.c.).

Il diritto d'uso si estingue se non è esercitato per vent'anni?

È questione dibattuta. Per effetto del rinvio dell'art. 1026 alle norme sull'usufrutto, si dovrebbe applicare anche l'art. 1073 c.c. (prescrizione per non uso delle servitù prediali) per analogia. La dottrina prevalente ritiene che uso e abitazione si estinguano per prescrizione ventennale in caso di non uso, diversamente dall'usufrutto che si estingue per morte o scadenza del termine.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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